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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2412/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2412/2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Guerino GAZZELLA, presso il cui C.F._1
studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marilena BELLO, presso il cui C.F._2 studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025.
FATTO
Con ricorso del 4/8/2025 (iscritto a ruolo il 6/8/2025), ha dedotto: Parte_1 di aver contratto matrimonio con , in regime di comunione dei beni, in data Controparte_1
19/12/1992; che dall'unione sono nati due figli, (nato a [...] il [...]) e Per_1
1 (nata a [...]/11/2002), maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che negli anni è Per_2 venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a causa di una incompatibilità caratteriale che ha reso difficile la prosecuzione della loro convivenza;
che la crisi coniugale
è da intendersi assolutamente irreversibile.
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente ha domandato pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, chiedendo di disporre che la casa coniugale, ubicata nel comune di Ariano PI
(AV), in c.da Camporeale, n. 187/B, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resti assegnata al resistente e di porre a carico del un assegno di mantenimento in favore della CP_1 coniuge dell'importo di €300,00 (trecento/00).
Con decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c. del 19/07/2024, il Giudice designato ha fissato udienza di comparizione personale delle parti dinanzi a sé per il 18/11/2025.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il il quale, non si è opposto alla CP_1 pronuncia della separazione personale, essendo ormai venute meno l'affectio coniugalis e la possibilità di una riconciliazione, chiedendo tuttavia di rigettare la domanda di assegno di mantenimento formulata dall' in quanto infondata in fatto e in diritto per carenza Pt_1 dei presupposti di cui all'art. 156 c.c.
Il resistente, pertanto, ha domandato pronunziarsi la separazione personale dei coniugi.
Con istanza congiunta del 16/9/2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del procedimento di separazione giudiziale in separazione consensuale e la conseguente pronuncia della separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE: la casa coniugale, sita in Ariano
PI (AV) alla c.da Camporeale n. 187/B, di proprietà del sig. resta assegnata a CP_1 quest'ultimo;
2) RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI: i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto, la sig.ra rinuncia alla richiesta Pt_1 dell'assegno di mantenimento avanzata nel ricorso;
3) RAPPORTI PATRIMONIALI: le parti dichiarano di aver definito ogni reciproca pendenza di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo.
4) SPESE PROCESSUALI: le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Entrambi gli Avv.ti si esonerano dalla disponibilità a chiedere e/o percepire compensi, se non dal proprio assistito, ex art. 24 CDF”.
In data 13/11/2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18/11/2024, riportandosi alla depositata istanza congiunta per la
2 trasformazione della separazione giudiziale in consensuale ed insistendo per l'accoglimento della domanda proposta.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni contenute nel predetto accordo che riguardano le questioni relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Infine, poiché con ricorso introduttivo ex art. 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto non solo la pronuncia di separazione alle condizioni sopra meglio indicate, ma anche quella relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando le relative condizioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo, non essendo tale ultima domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70.
A tal fine, il Giudice relatore provvederà ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/70; con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già allegate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al riguardo, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis.19, co. 2, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non dovessero raggiungere un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c..
Quanto alle spese di lite, la relativa pronuncia è differita all'esito del giudizio, cioè quando il Tribunale si pronunzierà sull'ulteriore domanda avanzata dalle parti in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto C.F._1 Controparte_1 C.F._2
n. 130 parte 2 serie A- anno 1992 - comune di Ariano PI);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ariano PI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.396;
V. spese di lite all'esito del giudizio;
VI. come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Benevento, 11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2412/2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Guerino GAZZELLA, presso il cui C.F._1
studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marilena BELLO, presso il cui C.F._2 studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025.
FATTO
Con ricorso del 4/8/2025 (iscritto a ruolo il 6/8/2025), ha dedotto: Parte_1 di aver contratto matrimonio con , in regime di comunione dei beni, in data Controparte_1
19/12/1992; che dall'unione sono nati due figli, (nato a [...] il [...]) e Per_1
1 (nata a [...]/11/2002), maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che negli anni è Per_2 venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a causa di una incompatibilità caratteriale che ha reso difficile la prosecuzione della loro convivenza;
che la crisi coniugale
è da intendersi assolutamente irreversibile.
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente ha domandato pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, chiedendo di disporre che la casa coniugale, ubicata nel comune di Ariano PI
(AV), in c.da Camporeale, n. 187/B, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resti assegnata al resistente e di porre a carico del un assegno di mantenimento in favore della CP_1 coniuge dell'importo di €300,00 (trecento/00).
Con decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c. del 19/07/2024, il Giudice designato ha fissato udienza di comparizione personale delle parti dinanzi a sé per il 18/11/2025.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il il quale, non si è opposto alla CP_1 pronuncia della separazione personale, essendo ormai venute meno l'affectio coniugalis e la possibilità di una riconciliazione, chiedendo tuttavia di rigettare la domanda di assegno di mantenimento formulata dall' in quanto infondata in fatto e in diritto per carenza Pt_1 dei presupposti di cui all'art. 156 c.c.
Il resistente, pertanto, ha domandato pronunziarsi la separazione personale dei coniugi.
Con istanza congiunta del 16/9/2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del procedimento di separazione giudiziale in separazione consensuale e la conseguente pronuncia della separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE: la casa coniugale, sita in Ariano
PI (AV) alla c.da Camporeale n. 187/B, di proprietà del sig. resta assegnata a CP_1 quest'ultimo;
2) RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI: i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto, la sig.ra rinuncia alla richiesta Pt_1 dell'assegno di mantenimento avanzata nel ricorso;
3) RAPPORTI PATRIMONIALI: le parti dichiarano di aver definito ogni reciproca pendenza di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo.
4) SPESE PROCESSUALI: le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Entrambi gli Avv.ti si esonerano dalla disponibilità a chiedere e/o percepire compensi, se non dal proprio assistito, ex art. 24 CDF”.
In data 13/11/2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18/11/2024, riportandosi alla depositata istanza congiunta per la
2 trasformazione della separazione giudiziale in consensuale ed insistendo per l'accoglimento della domanda proposta.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni contenute nel predetto accordo che riguardano le questioni relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Infine, poiché con ricorso introduttivo ex art. 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto non solo la pronuncia di separazione alle condizioni sopra meglio indicate, ma anche quella relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando le relative condizioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo, non essendo tale ultima domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70.
A tal fine, il Giudice relatore provvederà ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/70; con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già allegate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al riguardo, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis.19, co. 2, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non dovessero raggiungere un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c..
Quanto alle spese di lite, la relativa pronuncia è differita all'esito del giudizio, cioè quando il Tribunale si pronunzierà sull'ulteriore domanda avanzata dalle parti in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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P.Q.M.
Il Tribunale nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto C.F._1 Controparte_1 C.F._2
n. 130 parte 2 serie A- anno 1992 - comune di Ariano PI);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ariano PI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.396;
V. spese di lite all'esito del giudizio;
VI. come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Benevento, 11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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