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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14881 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 20360/2021 pervenuta all'udienza del 12 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata a [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
VA LI
ATTRICE
E
(da ora in avanti Controparte_1 P.IVA_1
per brevità la ) , difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato CP_2
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medica- cure odontoiatriche – consenso informato
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 12 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
, premesso che : nel mese di marzo 2019 accusava una sintomatologia dolorosa Parte_1
ai denti e, per tali motivi, si recava presso l'Ospedale Eastman di Roma, Presidio dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico Umberto I, portando con sé una radiografia ortopanoramica eseguita in data 25 febbraio 2019; sottoposta a visita, i medici dell' Eastman ponevano indicazione alla estrazione dei quattro denti del giudizio in regime di ricovero;
in data 23 maggio 2019 essa attrice, ricoverata presso l'ospedale Eastman, veniva sottoposta ad estrazione chirurgica dell'elemento dentario 48 ad opera del dottor il quale, già al termine dell'intervento Per_1
chirurgico, si scusava con lei per l'insorgenza di una problematica intraoperatoria;
subito dopo l'intervento infatti essa ricorrente accusava una grave sensazione di anestesia al livello del mento, come da permanenza dell'anestesia, e alle dimissioni le veniva prescritto il Tiobec;
al successivo controllo presso l'Eastman il dottor confermava verbalmente ad essa attrice che nel corso Per_1
dell'intervento chirurgico si era verificata la lesione nervosa del nervo alveolare inferiore destro, e per tali motivi le consigliava di proseguire con il Tiobec e terapia cortisonica;
nel periodo immediatamente successivo all'intervento essa ricorrente accusava dolore alla parte destra della guancia, ipersensibilità al calore e al freddo e fastidio al contatto, tanto da non potersi esporre al sole e al freddo, fastidi che persistevano tuttora;
in data 28 giugno 2019 veniva eseguita una TAC all'arcata dentaria inferiore con il seguente referto: "a destra del canale del nervo mandibolare appare sufficientemente riconoscibile con decorso sul versante linguale… Verosimili esiti di estrazione di 4.8 ; sembra osservarsi soluzione di continuo profilo corticale anteriore della mandibola tale livello. Il canale del nervo mandibolare presenta inoltre interruzione della parete superiore"; che, in diritto, era configurabile la responsabilità del personale sanitario dell'Ospedale
Eastman, in considerazione del fatto che l'estrazione dell'elemento 4.8 era stata purtroppo caratterizzata dalla lesione del nervo alveolare inferiore destro sicché l'intervento di estrazione non era stato eseguito conformemente alle leges artis , come peraltro attestato dalla perizia di parte a firma del dottor (in atti); che era stata esperita procedura di mediazione obbligatoria Persona_2
con esito negativo (vedi relativo verbale in atti); che era interesse di essa attrice conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla errata conduzione dell'intervento chirurgico di estrazione dell'elemento dentario 4.8, previa affermazione della responsabilità della Struttura;
tanto premesso, ha convenuto in giudizio l
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1
e non patrimoniali (danno biologico, danno morale soggettivo, rifusione delle spese mediche sostenute, danno da lesione della libertà di autodeterminazione da liquidarsi quest'ultima voce di danno in via equitativa), il tutto previa affermazione della responsabilità contrattuale della parte convenuta.
Si è costituita in giudizio la , la quale in via preliminare ha eccepito la nullità dell'atto di CP_2
citazione per la mancata esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto posti a fondamento della domanda risarcitoria;
nel merito ha contestato l'an e il quantum della pretesa risarcitoria avversaria, evidenziando che la paziente non si era presentata al controllo successivo all'intervento di estrazione dentaria, come attestato dalla relazione del Dottor in atti;
ha quindi concluso per il rigetto Per_1
della domanda.
Assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con documenti e
CTU medico legale.
All'udienza in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c.
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, va anzitutto disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda sollevata da parte convenuta, in considerazione del fatto che è stato puntualmente allegato l'inadempimento qualificato della
Struttura, con particolare riferimento alla cattiva esecuzione dell'intervento di estrazione dentaria , intervento eseguito, secondo la tesi difensiva attorea, in modo imperito e negligente;
la dedotta esecuzione imperita ha poi condotto alla lesione del nervo alveolare inferiore destro e alla conseguente insorgenza di tutta una serie di postumi- parestesie, sensazione di caldo e di freddo, dolore allo sfioramento della zona interessata dall'intervento odontoiatrico- che affliggono tuttora l'attrice.
Ciò posto, venendo al merito della domanda risarcitoria , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale quando i casi di malpractice risalgano ad epoca antecedente alla entrata in vigore della legge Gelli Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ciò posto , ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU redatta dai Dottori Per_3
, medico legale, e , odontoiatra , redatta con professionalità e con
[...] Persona_4
adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia, rispettosa del principio del contraddittorio, avuto riguardo alla risposta fornita alle osservazione critiche del ctp di parte attrice
(va evidenziato invece che parte convenuta non ha presentato osservazioni all'elaborato peritale), nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha ripercorso in primo luogo, previa accurata disamina della documentazione sanitaria in atti , la storia anamnestica della RI , affetta da diabete mellito, artrite reumatoide, tiroidite di Hashimoto, spondilodiscoartrosi del rachide cervico – lombare, eccesso ponderale, cardiopatia imprecisata in trattamento farmacologico.
Attualmente l'attrice “presenta una sintomatologia dovuta a lesione del nervo alveolare inferiore, a livello della branca destra della mandibola, consistente in una marcata ipersensibilità del labbro allo sfioramento con risveglio di vivo dolore alla pressione nella zona retromolare irradiantesi a tutta l'emiarcata. Nelle lesioni del nervo alveolare inferiore la sintomatologia varia da anestesia o ipoestesia, fino ad anestesia dolorosa con altre forme di dolore alla mandibola. Non riteniamo esistano dubbi sul nesso di causalità tra tale lesione e la manovra estrattiva del terzo molare alla quale è stata sottoposta. Ipotesi supportata anche dalla TAC eseguita alcuni mesi dopo l'intervento, che aveva evidenziato la presenza di una lesione della parete del canale alveolare. Allo stesso tempo il test dei riflessi trigeminali ha mostrato alterazioni dal lato interessato. Ritengo utile precisare che, all'interno di tale canale, nel ramo della mandibola, decorre il nervo mandibolare responsabile dell'innervazione del territorio fino al mento. La lesione di tale tronco nervoso può essere totale, con completa sezione delle fibre, nella quale la ripresa funzionale è nulla, o parziale , nella quale il danno è direttamente proporzionale alla quantità di fibre lesionate. In quest'ultimo caso la prognosi è di 6-12 mesi oltre i quali il danno residuato è permanente. Nelle manovre avulsive, generalmente, è quest'ultima l'evenienza più frequente, per compressione o sfondamento della parete del canale mandibolare . Si ritiene che tale evenienza si sia verificata nel caso in discussione. Nella pratica quotidiana tale complicanza provocata dall'atto chirurgico è prevedibile
e prevenibile. L'avulsione dell'ottavo inferiore, infatti, rappresenta il trattamento che pone più a rischio il nervo alveolare inferiore. La prevenzione si ottiene con una accurata diagnosi preoperatoria supportata da esami radiologici oltre che da una corretta conoscenza anatomica della zona. Per ovviare al rischio di lesione della parete del canale mandibolare la clinica consiglia l'esecuzione di una radiografia iniziale (ortopanoramica, endorale), valutando poi
l'esecuzione di una radiografia tridimensionale che, proprio in virtù della tridimensionalità, offre la possibilità di valutare il rapporto tra le radici dell'elemento da estrarre e il canale mandibolare. Il nervo infatti può essere posto in posizione linguale o vestibolare rispetto alle radici, o inferiormente alle stesse, senza esserne intimamente connesso. Nella fattispecie l'ortopanoramica eseguita evidenziava uno stretto contatto tra le radici e il canale mandibolare e, pertanto, sarebbe stato necessario procedere con esami radiografici di secondo livello, valutandone esattamente la connessione. A questo punto, una volta accertata la stretta connessione del nervo con le radici si sarebbe potuto procedere con le dovute cautele, come ad esempio con l'utilizzo di un bisturi piezoelettrico…" (pagg. 9 e 10 della CTU).
Il collegio peritale, dunque, pur avendo ravvisato la correttezza della diagnosi di "inclusione dentale" espressa in sede ospedaliera, ha tuttavia ritenuto non corretta e non conforme alle metodiche stabilite dalla scienza medica e dalla prassi l'estrazione dell'elemento dentario 4.8, estrazione peraltro preceduta da una insufficiente attività di studio diagnostico-strumentale: "la difettosa esecuzione di estrazione del terzo molare (elemento 48) è correlata ad una inadeguata visualizzazione della zona da operare. Una lesione del nervo alveolare è un evento prevedibile e prevenibile, in quanto l'esecuzione preventiva di una ortopanoramica endorale, seguita da una radiografia tridimensionale ,consentono di visualizzare al meglio i rapporti del canale mandibolare con il decorso dei rami nervosi. L'omissione di tali indagini diagnostiche preventive ha determinato la lesione del canale mandibolare con conseguente interessamento del nervo alveolare.
Risultano derivati postumi permanenti diversi da quelli che si sarebbero verificati a seguito di un intervento odontoiatrico corretto. . Tali esiti sono rappresentati da una ipoestesia (ridotta sensibilità) a carico del labbro superiore e attendibili reazioni avverse in occasione dell'assunzione di liquidi. Si ritiene che possa essere considerata una incapacità temporanea parziale al 50% nella misura di giorni 10 e una incapacità temporanea parziale al 25% pari a giorni 20, intesa come prolungamento di malattia correlabile alla malpractice. I suindicati postumi permanenti determinano un danno biologico valutabile secondo le Tabelle edite dalla SIMLA nella misura del 6%" (vedi CTU e correzione alla CTU redatta dal collegio peritale ).
Deve quindi affermarsi la responsabilità della convenuta per la non corretta estrazione CP_2
dell'elemento dentario 4.8 che ha determinato un danno biologico, inteso come lesione della struttura complessa dell'organismo umano di natura areddituale, che va liquidato applicando i criteri di liquidazione di cui al Codice delle Assicurazioni in tema di micropermanenti, venendo in rilievo una invalidità permanente al di sotto del 10%.
Pertanto, all'attrice (33 aa al 23 maggio 2019 , data di esecuzione dell'intervento di estrazione dentaria ) vanno liquidati a titolo di risarcimento i seguente importi : euro 8696,61 attuali (tabelle di riferimento 2025- 2026) quale ristoro del danno da invalidità permanente (valore del punto base danno permanente pari ad euro 963,40); euro 280,90 attuali quale ristoro del danno da ITP al 50% (indennità giornaliera pari ad euro
56,18); euro 280,90 attuali quale ristoro del danno da ITP al 25%; danno morale soggettivo pari al 33,33% per euro 3085,83 attuali.
Si perviene al complessivo importo di euro 12.344,24 (danno biologico + danno morale soggettivo).
Agli importi come sopra liquidati vanno aggiunte le spese mediche sostenute dall'attrice in conseguenza della malpractice e documentate per l'importo di euro 189,40 (vedi allegato 7 all'atto di citazione) nonché il rimborso delle spese sostenute da parte attrice per la consulenza tecnica di parte e di quelle sostenute per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Parte convenuta va, dunque, condannata al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 12.533,64 ( detto importo è delle spese mediche come sopra quantificate), oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data del 23 maggio 2019, e rivalutato anno dopo anno gli indici Istat sul costo della vita dal dì dell'evento al saldo (SSUU 1712/1995), a titolo di risarcimento del danno.
Venendo infine alla prospettata lesione della libertà di autodeterminazione, avendo parte attrice stigmatizzato l'adozione di un modulo di consenso informato estremamente generico in relazione all'estrazione dentaria oggetto di causa- con particolare riferimento alle complicanze e ai rischi post estrazione- , osserva il Tribunale, in linea generale, che costituisce ius receptum che il consenso del paziente alla sottoposizione a trattamento medico – chirurgico deve basarsi su informazioni dettagliate , idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico- chirurgico, dei suoi rischi , dei risultati conseguibili e delle possibili complicanze , non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione , da parte del paziente, di un modulo del tutto generico , né rilevando , ai fini della completezza ed effettività del consenso , la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione , da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (Cass. Civ. 23328/2019).
Ciò posto, effettivamente , il modello di consenso informato sottoscritto dall'attrice non descrive in maniera dettagliata e specifica le possibili complicanze ovvero i rischi derivanti dall'intervento chirurgico , anche in termini di percentualizzazione nella insorgenza delle singole complicanze;
eppur tuttavia l'attrice non ha dimostrato che , ove fosse stata resa edotta compiutamente delle possibili controindicazioni e/o complicanze caratterizzanti l'intervento de quo , avrebbe rifiutato il trattamento chirurgico .
Osserva il Tribunale che ,per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità sanitaria l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ,ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova-gravante sul danneggiato- del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione (come nel caso di specie) , sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa (Cass. Civ. 24471/2020; 19199/2018) .
In altri termini , posto che il diritto all'autodeterminazione si configura quale diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute (Cass. Civ. 28985/2019; 16892/2019; 19199/2018) , la giurisprudenza di legittimità ,con condivisibile e consolidato orientamento ,richiede un giudizio controfattuale su quale sarebbe stata la scelta del paziente ove fosse stato correttamente informato, atteso che , se avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento , la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile ab origine alla violazione dell'obbligo informativo e concorrerebbe unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno conseguenza (Cass. 28985/2019) .
La giurisprudenza è in particolare consolidata nel senso di ritenere che le conseguenze dannose derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione debbano essere debitamente allegate dal paziente, tenuto conto del fatto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della vicinanza della prova) , essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni , non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa (Cass. Civ. 20885/2018;
2998/2016; 8163/2021).
Applicando i principi di cui sopra al caso che ci occupa , si osserva che l'attrice non ha allegato e provato che,ove fosse stata debitamente informata delle complicanze dell'intervento estrattivo per cui è causa , avrebbe rifiutato di sottoporvisi;
la domanda risarcitoria per lesione della libertà di autodeterminazione va , dunque , rigettata.
Le spese di lite , ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. , e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00, avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio), con distrazione in favore del procuratore di parte attrice che le ha anticipate.
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
12.533,64 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data del 23 maggio 2019, e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto;
c) condanna parte convenuta al rimborso delle spese sostenute da parte attrice per la mediazione obbligatoria e la consulenza tecnica di parte;
d) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa in favore di parte attrice , che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 5077,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv. VA
LI ,dichiaratasi antistataria;
e) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 20360/2021 pervenuta all'udienza del 12 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata a [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
VA LI
ATTRICE
E
(da ora in avanti Controparte_1 P.IVA_1
per brevità la ) , difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato CP_2
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medica- cure odontoiatriche – consenso informato
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 12 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
, premesso che : nel mese di marzo 2019 accusava una sintomatologia dolorosa Parte_1
ai denti e, per tali motivi, si recava presso l'Ospedale Eastman di Roma, Presidio dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico Umberto I, portando con sé una radiografia ortopanoramica eseguita in data 25 febbraio 2019; sottoposta a visita, i medici dell' Eastman ponevano indicazione alla estrazione dei quattro denti del giudizio in regime di ricovero;
in data 23 maggio 2019 essa attrice, ricoverata presso l'ospedale Eastman, veniva sottoposta ad estrazione chirurgica dell'elemento dentario 48 ad opera del dottor il quale, già al termine dell'intervento Per_1
chirurgico, si scusava con lei per l'insorgenza di una problematica intraoperatoria;
subito dopo l'intervento infatti essa ricorrente accusava una grave sensazione di anestesia al livello del mento, come da permanenza dell'anestesia, e alle dimissioni le veniva prescritto il Tiobec;
al successivo controllo presso l'Eastman il dottor confermava verbalmente ad essa attrice che nel corso Per_1
dell'intervento chirurgico si era verificata la lesione nervosa del nervo alveolare inferiore destro, e per tali motivi le consigliava di proseguire con il Tiobec e terapia cortisonica;
nel periodo immediatamente successivo all'intervento essa ricorrente accusava dolore alla parte destra della guancia, ipersensibilità al calore e al freddo e fastidio al contatto, tanto da non potersi esporre al sole e al freddo, fastidi che persistevano tuttora;
in data 28 giugno 2019 veniva eseguita una TAC all'arcata dentaria inferiore con il seguente referto: "a destra del canale del nervo mandibolare appare sufficientemente riconoscibile con decorso sul versante linguale… Verosimili esiti di estrazione di 4.8 ; sembra osservarsi soluzione di continuo profilo corticale anteriore della mandibola tale livello. Il canale del nervo mandibolare presenta inoltre interruzione della parete superiore"; che, in diritto, era configurabile la responsabilità del personale sanitario dell'Ospedale
Eastman, in considerazione del fatto che l'estrazione dell'elemento 4.8 era stata purtroppo caratterizzata dalla lesione del nervo alveolare inferiore destro sicché l'intervento di estrazione non era stato eseguito conformemente alle leges artis , come peraltro attestato dalla perizia di parte a firma del dottor (in atti); che era stata esperita procedura di mediazione obbligatoria Persona_2
con esito negativo (vedi relativo verbale in atti); che era interesse di essa attrice conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla errata conduzione dell'intervento chirurgico di estrazione dell'elemento dentario 4.8, previa affermazione della responsabilità della Struttura;
tanto premesso, ha convenuto in giudizio l
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1
e non patrimoniali (danno biologico, danno morale soggettivo, rifusione delle spese mediche sostenute, danno da lesione della libertà di autodeterminazione da liquidarsi quest'ultima voce di danno in via equitativa), il tutto previa affermazione della responsabilità contrattuale della parte convenuta.
Si è costituita in giudizio la , la quale in via preliminare ha eccepito la nullità dell'atto di CP_2
citazione per la mancata esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto posti a fondamento della domanda risarcitoria;
nel merito ha contestato l'an e il quantum della pretesa risarcitoria avversaria, evidenziando che la paziente non si era presentata al controllo successivo all'intervento di estrazione dentaria, come attestato dalla relazione del Dottor in atti;
ha quindi concluso per il rigetto Per_1
della domanda.
Assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con documenti e
CTU medico legale.
All'udienza in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c.
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, va anzitutto disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda sollevata da parte convenuta, in considerazione del fatto che è stato puntualmente allegato l'inadempimento qualificato della
Struttura, con particolare riferimento alla cattiva esecuzione dell'intervento di estrazione dentaria , intervento eseguito, secondo la tesi difensiva attorea, in modo imperito e negligente;
la dedotta esecuzione imperita ha poi condotto alla lesione del nervo alveolare inferiore destro e alla conseguente insorgenza di tutta una serie di postumi- parestesie, sensazione di caldo e di freddo, dolore allo sfioramento della zona interessata dall'intervento odontoiatrico- che affliggono tuttora l'attrice.
Ciò posto, venendo al merito della domanda risarcitoria , ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale quando i casi di malpractice risalgano ad epoca antecedente alla entrata in vigore della legge Gelli Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ciò posto , ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU redatta dai Dottori Per_3
, medico legale, e , odontoiatra , redatta con professionalità e con
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adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia, rispettosa del principio del contraddittorio, avuto riguardo alla risposta fornita alle osservazione critiche del ctp di parte attrice
(va evidenziato invece che parte convenuta non ha presentato osservazioni all'elaborato peritale), nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha ripercorso in primo luogo, previa accurata disamina della documentazione sanitaria in atti , la storia anamnestica della RI , affetta da diabete mellito, artrite reumatoide, tiroidite di Hashimoto, spondilodiscoartrosi del rachide cervico – lombare, eccesso ponderale, cardiopatia imprecisata in trattamento farmacologico.
Attualmente l'attrice “presenta una sintomatologia dovuta a lesione del nervo alveolare inferiore, a livello della branca destra della mandibola, consistente in una marcata ipersensibilità del labbro allo sfioramento con risveglio di vivo dolore alla pressione nella zona retromolare irradiantesi a tutta l'emiarcata. Nelle lesioni del nervo alveolare inferiore la sintomatologia varia da anestesia o ipoestesia, fino ad anestesia dolorosa con altre forme di dolore alla mandibola. Non riteniamo esistano dubbi sul nesso di causalità tra tale lesione e la manovra estrattiva del terzo molare alla quale è stata sottoposta. Ipotesi supportata anche dalla TAC eseguita alcuni mesi dopo l'intervento, che aveva evidenziato la presenza di una lesione della parete del canale alveolare. Allo stesso tempo il test dei riflessi trigeminali ha mostrato alterazioni dal lato interessato. Ritengo utile precisare che, all'interno di tale canale, nel ramo della mandibola, decorre il nervo mandibolare responsabile dell'innervazione del territorio fino al mento. La lesione di tale tronco nervoso può essere totale, con completa sezione delle fibre, nella quale la ripresa funzionale è nulla, o parziale , nella quale il danno è direttamente proporzionale alla quantità di fibre lesionate. In quest'ultimo caso la prognosi è di 6-12 mesi oltre i quali il danno residuato è permanente. Nelle manovre avulsive, generalmente, è quest'ultima l'evenienza più frequente, per compressione o sfondamento della parete del canale mandibolare . Si ritiene che tale evenienza si sia verificata nel caso in discussione. Nella pratica quotidiana tale complicanza provocata dall'atto chirurgico è prevedibile
e prevenibile. L'avulsione dell'ottavo inferiore, infatti, rappresenta il trattamento che pone più a rischio il nervo alveolare inferiore. La prevenzione si ottiene con una accurata diagnosi preoperatoria supportata da esami radiologici oltre che da una corretta conoscenza anatomica della zona. Per ovviare al rischio di lesione della parete del canale mandibolare la clinica consiglia l'esecuzione di una radiografia iniziale (ortopanoramica, endorale), valutando poi
l'esecuzione di una radiografia tridimensionale che, proprio in virtù della tridimensionalità, offre la possibilità di valutare il rapporto tra le radici dell'elemento da estrarre e il canale mandibolare. Il nervo infatti può essere posto in posizione linguale o vestibolare rispetto alle radici, o inferiormente alle stesse, senza esserne intimamente connesso. Nella fattispecie l'ortopanoramica eseguita evidenziava uno stretto contatto tra le radici e il canale mandibolare e, pertanto, sarebbe stato necessario procedere con esami radiografici di secondo livello, valutandone esattamente la connessione. A questo punto, una volta accertata la stretta connessione del nervo con le radici si sarebbe potuto procedere con le dovute cautele, come ad esempio con l'utilizzo di un bisturi piezoelettrico…" (pagg. 9 e 10 della CTU).
Il collegio peritale, dunque, pur avendo ravvisato la correttezza della diagnosi di "inclusione dentale" espressa in sede ospedaliera, ha tuttavia ritenuto non corretta e non conforme alle metodiche stabilite dalla scienza medica e dalla prassi l'estrazione dell'elemento dentario 4.8, estrazione peraltro preceduta da una insufficiente attività di studio diagnostico-strumentale: "la difettosa esecuzione di estrazione del terzo molare (elemento 48) è correlata ad una inadeguata visualizzazione della zona da operare. Una lesione del nervo alveolare è un evento prevedibile e prevenibile, in quanto l'esecuzione preventiva di una ortopanoramica endorale, seguita da una radiografia tridimensionale ,consentono di visualizzare al meglio i rapporti del canale mandibolare con il decorso dei rami nervosi. L'omissione di tali indagini diagnostiche preventive ha determinato la lesione del canale mandibolare con conseguente interessamento del nervo alveolare.
Risultano derivati postumi permanenti diversi da quelli che si sarebbero verificati a seguito di un intervento odontoiatrico corretto. . Tali esiti sono rappresentati da una ipoestesia (ridotta sensibilità) a carico del labbro superiore e attendibili reazioni avverse in occasione dell'assunzione di liquidi. Si ritiene che possa essere considerata una incapacità temporanea parziale al 50% nella misura di giorni 10 e una incapacità temporanea parziale al 25% pari a giorni 20, intesa come prolungamento di malattia correlabile alla malpractice. I suindicati postumi permanenti determinano un danno biologico valutabile secondo le Tabelle edite dalla SIMLA nella misura del 6%" (vedi CTU e correzione alla CTU redatta dal collegio peritale ).
Deve quindi affermarsi la responsabilità della convenuta per la non corretta estrazione CP_2
dell'elemento dentario 4.8 che ha determinato un danno biologico, inteso come lesione della struttura complessa dell'organismo umano di natura areddituale, che va liquidato applicando i criteri di liquidazione di cui al Codice delle Assicurazioni in tema di micropermanenti, venendo in rilievo una invalidità permanente al di sotto del 10%.
Pertanto, all'attrice (33 aa al 23 maggio 2019 , data di esecuzione dell'intervento di estrazione dentaria ) vanno liquidati a titolo di risarcimento i seguente importi : euro 8696,61 attuali (tabelle di riferimento 2025- 2026) quale ristoro del danno da invalidità permanente (valore del punto base danno permanente pari ad euro 963,40); euro 280,90 attuali quale ristoro del danno da ITP al 50% (indennità giornaliera pari ad euro
56,18); euro 280,90 attuali quale ristoro del danno da ITP al 25%; danno morale soggettivo pari al 33,33% per euro 3085,83 attuali.
Si perviene al complessivo importo di euro 12.344,24 (danno biologico + danno morale soggettivo).
Agli importi come sopra liquidati vanno aggiunte le spese mediche sostenute dall'attrice in conseguenza della malpractice e documentate per l'importo di euro 189,40 (vedi allegato 7 all'atto di citazione) nonché il rimborso delle spese sostenute da parte attrice per la consulenza tecnica di parte e di quelle sostenute per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Parte convenuta va, dunque, condannata al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 12.533,64 ( detto importo è delle spese mediche come sopra quantificate), oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data del 23 maggio 2019, e rivalutato anno dopo anno gli indici Istat sul costo della vita dal dì dell'evento al saldo (SSUU 1712/1995), a titolo di risarcimento del danno.
Venendo infine alla prospettata lesione della libertà di autodeterminazione, avendo parte attrice stigmatizzato l'adozione di un modulo di consenso informato estremamente generico in relazione all'estrazione dentaria oggetto di causa- con particolare riferimento alle complicanze e ai rischi post estrazione- , osserva il Tribunale, in linea generale, che costituisce ius receptum che il consenso del paziente alla sottoposizione a trattamento medico – chirurgico deve basarsi su informazioni dettagliate , idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico- chirurgico, dei suoi rischi , dei risultati conseguibili e delle possibili complicanze , non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione , da parte del paziente, di un modulo del tutto generico , né rilevando , ai fini della completezza ed effettività del consenso , la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione , da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (Cass. Civ. 23328/2019).
Ciò posto, effettivamente , il modello di consenso informato sottoscritto dall'attrice non descrive in maniera dettagliata e specifica le possibili complicanze ovvero i rischi derivanti dall'intervento chirurgico , anche in termini di percentualizzazione nella insorgenza delle singole complicanze;
eppur tuttavia l'attrice non ha dimostrato che , ove fosse stata resa edotta compiutamente delle possibili controindicazioni e/o complicanze caratterizzanti l'intervento de quo , avrebbe rifiutato il trattamento chirurgico .
Osserva il Tribunale che ,per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità sanitaria l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ,ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova-gravante sul danneggiato- del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione (come nel caso di specie) , sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa (Cass. Civ. 24471/2020; 19199/2018) .
In altri termini , posto che il diritto all'autodeterminazione si configura quale diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute (Cass. Civ. 28985/2019; 16892/2019; 19199/2018) , la giurisprudenza di legittimità ,con condivisibile e consolidato orientamento ,richiede un giudizio controfattuale su quale sarebbe stata la scelta del paziente ove fosse stato correttamente informato, atteso che , se avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento , la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile ab origine alla violazione dell'obbligo informativo e concorrerebbe unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno conseguenza (Cass. 28985/2019) .
La giurisprudenza è in particolare consolidata nel senso di ritenere che le conseguenze dannose derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione debbano essere debitamente allegate dal paziente, tenuto conto del fatto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della vicinanza della prova) , essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni , non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa (Cass. Civ. 20885/2018;
2998/2016; 8163/2021).
Applicando i principi di cui sopra al caso che ci occupa , si osserva che l'attrice non ha allegato e provato che,ove fosse stata debitamente informata delle complicanze dell'intervento estrattivo per cui è causa , avrebbe rifiutato di sottoporvisi;
la domanda risarcitoria per lesione della libertà di autodeterminazione va , dunque , rigettata.
Le spese di lite , ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. , e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00, avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio), con distrazione in favore del procuratore di parte attrice che le ha anticipate.
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
12.533,64 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data del 23 maggio 2019, e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto;
c) condanna parte convenuta al rimborso delle spese sostenute da parte attrice per la mediazione obbligatoria e la consulenza tecnica di parte;
d) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa in favore di parte attrice , che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 5077,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv. VA
LI ,dichiaratasi antistataria;
e) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri