Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02211/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01963/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2024, proposto da:
IA TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Boccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 232/2024, emessa dal Tribunale di Catanzaro, sez. Lavoro RG n. 1768/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto il verbale dell’udienza camerale del 17 dicembre 2025, nell’ambito della quale il difensore di parte ricorrente ha dichiarato l'avvenuto adempimento;
Vista la documentazione depositata dall’amministrazione resistente il 24 febbraio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AL MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
l’amministrazione resistente ha provveduto ad eseguire il titolo indicato in epigrafe, come da documentazione depositata il 24 febbraio 2025;
parte ricorrente ha confermato in sede di udienza camerale l’avvenuto adempimento, insistendo però sulle spese di lite;
Ritenuto che:
va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere;
le spese di lite, sussistendo la soccombenza virtuale, vanno poste a carico della parte resistente e sono liquidate come da dispositivo. Va altresì disposta la distrazione in favore del difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.033,00, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD ND, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AL MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL MI | RD ND |
IL SEGRETARIO