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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/09/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 214/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 24 settembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 214/2023 R.G.
promossa da
, nato a [...], il [...], ivi residente a[...], Parte_1
C.F. - titolare dell'omonima azienda agricola corrente in Nicosia (En) alla Via C.F._1
Santissimo Salvatore n. 78, partita IVA n. - elettivamente domiciliato in Nicosia alla Via P.IVA_1
S. Agata n° 36, presso lo studio dell' avv. Giovanni Passamonte (CF. ) del Foro di C.F._2
Enna, che lo rappresenta e difende;
ricorrente
contro
(avv. S. Dolce e F. Gramuglia); Controparte_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato in data 07.02.2023 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione
Avverso:
Avviso di addebito n. 59420220000727313000 del 09/12/2022 (All.1), notificato via pec il 31.12.2022
(All.2), per il pagamento della somma complessiva di € 11.160,71 richiesta per mancato versamento di contributi per lavoratori dipendenti a tempo determinato (OTD) relativi alla Gestione Agricola – Datori
di Lavoro per periodi compresi tra i mesi di aprile e dicembre 2020 e tra quelli di aprile e giugno 2021
oltre somme aggiuntive a titolo di sanzione. Eccepiva l'opponente tra l'altro, l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione.
Nel costituirsi in giudizio l' riferiva di aver provveduto, a seguito di riesame amministrativo, a CP_1
sgravare le somme oggetto dell'avviso di addebito opposto che era stato pertanto annullato e sgravato in via amministrativa.
In conseguenza, chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Invece, il procuratore di parte opponente insisteva per la condanna dell'istituto alla rifusione integrale delle spese predette.
Indi all'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l' provveduto ad effettuare lo sgravio azzerando il carico relativo all'avviso di addebito CP_1
impugnato.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
CP_ Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell' volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto l'errore imputabile all'ente previdenziale che ha effettuato l'iscrizione a ruolo sulla base di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato disconosciuti ed annullati dal medesimo , ha indotto il a proporre, anche solo in via Controparte_2 Pt_1
cautelativa, l'odierno ricorso. Tuttavia, alla luce del corretto comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l' alla loro rifusione nella misura indicata in parte CP_1
dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l' al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 24.09.2025.