Articolo 27 della Legge 30 luglio 2012, n. 127
Articolo 26Articolo 28
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22 agosto 2012
Art. 27. Cessazione di efficacia della normativa precedente
e delle norme contrastanti 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della Chiesa, nonche' degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte.
2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti della Chiesa, comunita' ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Note all' art. 27:
- La legge 24 giugno 1929, n. 1159 , reca: «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.».
- Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , reca: «Norme per l'attuazione della L. 24 giugno 1929, n. 1159 , sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.».
Entrata in vigore il 22 agosto 2012