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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/11/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1820/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1820/2020 R.Gen.Aff.Cont.:
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Marco Adamo e dall'Avv. Filomena Villa, unitamente ai quali elettivamente domicilia, in Rimini (RN) Via Marecchiese n.4;
- ATTORE -
E
e ; Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTI CONTUMACI -
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo
1. in persona del legale rappresentante p.t. - sulla premessa di vantare, nei Parte_1 confronti di un credito di euro 38.040,88 in forza del contratto di cessione del Controparte_1 credito intervenuto in data 31 ottobre 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'08.11.2018) tra la suddetta società e la la quale aveva già ottenuto decreto ingiuntivo Controparte_3
n. 1708/2014 per la somma di euro 27.644,48 (fondato sui seguenti rapporti:
- quanto ad € 16.243,93 per saldo debitore del conto corrente nr. 92 – Filiale di Viserba (RN), oltre interessi al tasso del 8,75% dal 25.03.2014;
- quanto ad € 8.205,64 per debito residuo del credito personale n. 2004/43833, rapporto nr. 78694 - Filiale di Viserba (RN) oltre interessi al tasso del 7,45% dal 18.03.2014;
- 1 -
- quanto ad € 3.194,91 per debito residuo del credito personale n. n. 2004/56183, rapporto nr. 79207
- Filiale di Viserba (RN) oltre interessi al tasso del 8,45% dal 18.03.2014, al saldo effettivo).
Nella perdurante inadempienza del Cacace, la in data 22.01.2015 Controparte_3 gli aveva notificato l'atto di precetto per la complessiva somma di € 38.040,88, rimasto inevaso.
In data 06.03.2020 la cessionaria ha evocato in giudizio, dinanzi a questo Tribunale,
[...]
e , al fine di sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti, ai sensi CP_1 Controparte_2 dell'art. 2901 c.c., l'atto, stipulato in data 06.03.2015, con il quale alienò a Controparte_1 [...]
la piena proprietà dell'azienda Light Cafè di in Pomigliano d'Arco CP_2 Controparte_1
(NA) alla Via Fiume n. 68 avente ad oggetto l'attività di bar e caffè.
2. Nella contumacia dei convenuti, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa in assenza di attività istruttoria è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
07.12.2023, poi rinviata per esigenze di ruolo all'udienza del 19.11.2024, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato è stato disposto (in considerazione di garantire la prioritaria definizione della cause iscritte al ruolo fino all'anno 2016 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR entro il 31 dicembre 2024) un rinvio alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c e sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore costituito di parte attrice a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
1. La domanda è infondata e non merita accoglimento.
1.1.Come noto, le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito, tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, sicché è sufficiente ad integrare l'eventus damni anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore;
nella consapevolezza da parte del debitore di ledere la garanzia del creditore, e, infine, trattandosi di atto a titolo oneroso non anteriore al sorgere del credito, nella consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis).
Relativamente al requisito del credito, a tutela del quale risulta proposto il giudizio in esame, giova osservare che, come si desume dagli atti vanta una certa ragione di credito Parte_1 nei confronti dell'odierno convenuto, . Controparte_1
Ed invero, con atto di precetto notificato in data 22.01.2015 la cedente Controparte_3
, intimava al Cacace di pagare, l'importo complessivo di euro 38.040,88, credito poi oggetto
[...] di contratto di cessione in data 31 ottobre 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'08.11.2018).
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Il pregiudizio (eventus damni), al quale fa riferimento l'art. 2901 c.c., va oltre il concetto di danno, per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (Cass. 02.04.2004, n. 6511; Cass.
15.06.1995, n. 6777).
La Suprema Corte ha evidenziato invero che interesse del creditore non è soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento della revocatoria, sicché il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito finanche da una variazione
(sia quantitativa, che qualitativa) del patrimonio del debitore, purché tale variazione comporti appunto una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito, oppure ne comprometta la fruttuosità (Cfr. Cass. Civ. 04.07.2006, n. 15265; Cass. Civ. 29.10.1999, n. 12144;
Cass. Civ. 08.07.1998, n. 6676; Cass. Civ. 06.05.1998, n. 4578).
Nel caso di specie, la sussistenza del requisito del quale si discorre è comprovata dall'assenza, in capo al di altri beni utilmente aggredibili, da parte del creditore. CP_1
Ed invero, rimanendo contumace, il convenuto ha omesso di provare la proprietà di ulteriori beni, in grado di assicurare il soddisfacimento delle avverse ragioni di credito.
Tuttavia, deve rilevarsi che con rifermento all'elemento soggettivo non emergono, nel caso di specie, elementi idonei a ritenere sussistente la consapevolezza, da parte del terzo acquirente
( ), del pregiudizio arrecato al creditore mediante l'atto dispositivo oggetto di Controparte_2 domanda revocatoria.
Invero, siccome nella specie viene in rilievo un atto di disposizione successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 17327/11, 7452/00, 1280/03, 15389/05).
In particolare, si afferma che, condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
La sussistenza degli elementi psicologici richiamati della scientia damni e del consilium fraudis vanno provati dalla parte processuale che li allega e possono essere accertati dal Giudice anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, quali la divergenza tra prezzo di mercato del bene oggetto della cessione e prezzo pattuito o il mancato versamento del prezzo dichiarato nell'atto di compravendita intercorso (cfr. Cass. 21.9.2001 n. 11916, 13404/08), ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr Cass. Civ,
n. 1286/2019).
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Nella specie, la cessionaria nel tentativo di dimostrare tale consapevolezza, ha addotto l'esistenza di un presunto rapporto di parentela tra il debitore e l'acquirente, riservandosi di verificare presso gli
Uffici Pubblici (cfr. atto di citazione). Tuttavia, agli atti non è presente un certificato integrale di famiglia, né altra documentazione anagrafica idonea a comprovare l'effettività del vincolo parentale prospettato;
pertanto, tale deduzione deve ritenersi meramente assertiva, atteso che non assume alcuna rilevanza la circostanza che debitore e terzo acquirente avessero lo stesso cognome.
Inoltre, questo Giudice ritiene che sia generica e priva della forza indiziaria pure l'affermazione secondo cui il prezzo di vendita sarebbe stato notevolmente inferiore al valore di mercato del bene.
La società attrice a sostegno di tale assunto si è limitata ad allegare degli annunci di vendita per analoghe attività, nella stessa zona, senza specificare se tali proposte siano state effettivamente concluse alle condizioni indicate, se fossero realmente comparabili quanto a caratteristiche
(manutenzione, tipologia di servizi serviti ect.)
Infine, non risulta provata alcuna anomalia nelle modalità di pagamento del prezzo, circostanza che indebolisce ulteriormente l'impianto indiziario così come prospettato.
Pertanto, non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza in capo ai convenuti del consilium fraudis, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
3. Quanto al governo delle spese di lite, rileva il Tribunale che nulla va disposto in ragione della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese nei confronti dei convenuti, in ragione della mancata costituzione in giudizio.
Così deciso in Nola, il 25.11.2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
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