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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 14^ CIVILE composto dai sig.ri magistrati:
Stefano DI Presidente
CO Cottone Giudice Relatore
Daniela Cavaliere Giudice nell'ambito del procedimento per l'ammissione al concordato preventivo introdotto ex art.44 c.c.i.i. iscritto al numero 1546-2/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 proposto
NEI CONFRONTI DI
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza Con ricorso depositato il 22 ottobre 2024 la ha proposto una Controparte_1 domanda ex art. 44 c.c.i.i. chiedendo la concessione di un termine per proporre uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal codice della crisi d'impresa.
Con atto del 7 marzo 2025 la società ha presentato una proposta ed un piano di concordato in continuità indiretta ai sensi degli artt. 84-87 c.c.i.i., basato sulla prosecuzione dell'attività d'impresa mediante la società X ER S.r.l. (già
[...]
, alla quale con contratto del 21 settembre 2023 era stata Parte_1 concessa in affitto l'azienda.
Con decreto del 4/12.06.2025 il Tribunale ha rilevato:
a) la mancanza di una effettiva valutazione dell'azienda concessa in affitto alla X- Energy in violazione di quanto stabilito dall'art.87, comma 1, lett. c) c.c.i.i.;
b) il mancato rispetto dei criteri di formazione delle classi in ossequio a quanto previsto dall'art.85 c.c.i.i. c) la sostanziale inattendibilità del piano industriale a supporto del piano (fondato su previsioni meramente ipotetiche)
d) la mancanza di una adeguata attestazione carente sia sotto il profilo metodologico sia sotto il profilo della effettiva analisi economica del contesto di riferimento;
e) l'insufficiente analisi delle misure correttive in caso di scostamenti nelle previsioni di piano come previsto dall'art.87, comma 1, lett. i) c.c.i.i..
È stato quindi assegnato termine sino al 27 giugno 2025 (15 giorni decorrenti dalla comunicazione alla ricorrente per dedurre in ordine ai rilievi e apportare eventuali integrazioni e/o modificazioni al piano e fissando udienza di comparizione delle parti e del Pubblico Ministero per il giorno 9 luglio 2025.
Con nota del 27 giugno 2025 la società ha depositato una “integrazione” della proposta concordataria, del piano e la relativa documentazione.
Solamente in data 4 luglio 2025 (ben oltre il termine concesso dal Tribunale nel limite massimo di legge consentito) è stata deposita una perizia di stima ed ulteriore addendum alla relazione di attestazione a sostanziale integrazione della documentazione a supporto del piano (anche in riposta ai rilievi proposti dal Tribunale).
Con nota del 7 luglio 2025 il Commissario giudiziale ha reso il proprio articolato parere “non favorevole” all'ammissione.
All'udienza del 9 luglio 2025, il Pubblico ministero si è opposto all'ammissione ed ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale già richiesta con parere del 2/9 aprile 2025.
*****
Come correttamente evidenziato dal Commissario giudiziale la proposta integrata mantiene sostanzialmente inalterata la architettura di fondo del piano, imperniata sulla continuità indiretta mediante il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con X ER S.r.l. (già in data 21 settembre 2023 (anteriore Parte_1 alla presentazione della domanda di concordato).
Essa, tuttavia, anche a soluzione di alcune delle criticità già riscontrate dal Tribunale, presenta significative modifiche strutturali per quanto attiene alla formazione delle classi di creditori (aumentate da 4 a 13), alla classificazione dei debiti garantiti dal MC e alla metodologia di applicazione dei principi dell'Absolute Priority Rule e della Relative Priority Rule.
*****
La società ha cristallizzato la propria posizione debitoria in €22.224.715,69 (con una differenza di circa 1,2 milioni di euro in meno rispetto alla proposta originaria derivante fondamentalmente dalla revisione dell'appostamento del fondo rischi MC precedentemente appostato come credito privilegiato ab origine) così determinata:
pag. 2/13 Categoria Debiti Importo (€) Privilegio (€) Chirografo (€)
Debiti verso istituti di credito/ 6.182.457,35 0,00 6.182.457,35 leasing /noleggio automezzi
Debiti commerciali 1.908.930,61 256.132,71 1.652.797,90
Debiti tributari e previdenziali 12.537.090,87 12.519.079,86 18.011,01
MC / garanzia di fondo pubblico 239.633,32 239.633,32 0,00 662/96 iscritto a ruolo
Altri debiti 1.078.385,14 1.028.415,14 49.970,00
Fondo rischi specifico - 278.218,40 278.218,40 0,00 contenziosi lavoratori
TOTALE PASSIVO 22.224.715,69 14.321.479,43 7.903.236,26
In particolare, quanto alla posizione dei crediti assisti da garanzia pubblica MC (già scussa per il solo importo di €239.633,32) la proponente ha ritenuto di “doversi allineare all'orientamento recentemente stabilito dalla Cassazione (Sez.1-, Ordinanza n. 18148 del 26/06/2023) prevedendo in ossequio a quanto previsto dall'art.87, comma 1, p-bis) c.c.i.i., due ipotesi di piano di concordato: la prima con i creditori assistiti da garanzia pubblica collocati in chirografo (per la quota di credito garantito) ed i creditori privilegiati (che potrebbero subire pregiudizio dall'escussione della garanzia MC) collocati nel rispetto dei principi dell'APR e della RPR su quanto la società prevede di realizzare a titolo di finanza interna e degradati a chirografari per la sola parte incapiente;
la seconda (eventuale) in cui il classamento dei creditori viene effettuato prevedendo l'intervento in privilegio di MC sul creditore chirografario garantito. Con riserva di stabilire, al momento della cristallizzazione del diritto di voto (e a questi soli fini) quali dei due scenari si sia integralmente e/o parzialmente verificato.
***** Rispetto alla proposta originaria, l'attivo messo a disposizione della procedura si è tuttavia ridotto di circa 160.000,00 euro ed è stato cristallizzato in circa 7,3 milioni di euro con sensibile riduzione della finanza esterna da €1.090.000,00 ad euro 580.000,00 ed un incremento derivante dalla cessione delle quote della X ER S.r.l. e da maggiori canoni di affitto per euro 60.000,00.
Descrizione voce importo importo totale parziale
Risorse stimate rinvenienti dalla liquidazione delle attività della debitrice non necessarie alla prosecuzione dell'impresa in continuità
Immobilizzazioni materiali 526.000,00
Immobilizzazioni finanziarie 0,00
pag. 3/13 Rimanenze 561.110,67
Crediti commerciali 4.686.099,69
Crediti vari 11.319,49
Credito per integrazione prezzo cessione 90.000,00 quota X ER SRL
Credito verso l'amministratore 200.000,00 CP_2
CP_3
Disponibilità liquide 6.782,17
Totale risorse della liquidazione di beni non essenziali e 6.081.312,02 funzionali alla prosecuzione dell'impresa
Risorse stimate rinvenienti dalla gestione in continuità indiretta dell'impresa
Affitto di azienda 660.000,00
Finanza esterna 580.000,00
Totale risorse della gestione in continuità
1.240.000,00 indiretta dell'impresa
Totale complessivo risorse 7.321.312,02
Le somme, in effetti a disposizione dei creditori, al netto delle spese in prededuzione e dei costi della procedura ammontano tuttavia a soli 6,7 milioni di euro.
Totale complessivo risorse 7.321.312,02
Spese di giustizia in Prededuzione (200.000,00)
Professionisti per la presentazione della domanda (192.450,00)
Spese per l'esecuzione del piano in Prededuzione (262.000,00)
VALORE DISPONIBILE PER CREDITORI E 6.666.862,02
DO HI
Pagamenti a Creditori Privilegiati (Classi 1-6) 5.767.747,02
Pagamenti a (Classi 7-12) 696.912,90 Controparte_4
Accantonamento a Fondo Rischi Generico 200.000,00
pag. 4/13 Valore netto distribuito/accantonato per i 6.664.659,92 creditori
Eccedenza/Surplus del Piano 2.202,09
*****
Quanto al valore di liquidazione (art.112, comma 2, lett. a) c.c.i.i.), la proponente (la quale, come detto, ha tardivamente depositato ben oltre il termine imposto la documentazione a supporto degli assunti di piano) ha cristallizzato tale importo in circa 6,62 milioni di euro valutando l'azienda in esercizio circa 540 mila euro (di cui 440 per immobilizzazioni materiali e 100 a titolo di know how).
Descrizione voce Massa Massa Totale mobiliare immobiliare
Immobilizzazioni materiali 440.885,00 526.000,00 966.885,00
Know how valutazione azienda 100.000,00 100.000,00
Immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00
Rimanenze 561.110,67 561.110,67
Crediti commerciali 4.686.099,69 4.686.099,69
Crediti vari 11.319,49 11.319,49
Credito per integrazione prezzo 90.000,00 90.000,00 cessione quota X
ER SRL
Credito verso l'amministratore 200.000,00 200.000,00
Controparte_5
Disponibilità liquide 6.782,17 6.782,17
Totale parziale 6.096.197,02 526.000,00 6.622.197,02
Spese di procedura di liquidazione -184.114,03 -15.885,97 -200.000,00
Totale netto 5.912.082,98 510.114,03 6.422.197,02
pag. 5/13 Sulla base del nuovo piano, quindi, rispetto allo scenario liquidatorio, la proposta concordataria comporterebbe un vantaggio di circa 244 mila euro.
Descrizione Valore nel Valore di Differenza a Concordato (€) liquidazione (€) Favore del
Concordato (€)
Totale Risorse Generate 7.321.312,02 6.622.197,02 + 699.115,00
Compensi e spese in (654.450,00) (200.000,00) - 454.450,00 prededuzione
Totale netto disponibile 6.666.862,02 6.422.197,02 + 244.665,00 da distribuire ai creditori
Quanto alla formazione delle classi le criticità riscontrate appaino superate. La nuova proposta prevede, sinteticamente, quanto segue:
Classe Tipologia Importo
% Soddisfazione Termini di comprensivo di pagamento interessi e dall'omologa rivalutazione
1 Crediti lavoro dipendente (art. 1.363.338,66 100% Entro 180 gg 2751-bis n.1)
2 Crediti lavoro autonomo (art. 2751- 230.483,68 100% Entro 24 bis n.2) mesi
3 Crediti artigiani (art. 2751-bis n.5) 42.261,51 100% Entro 24 mesi
4 Crediti MC garantiti (art. 9 DL 255.176,66 100% Entro 24 123/98) mesi
5 Crediti previdenziali (art. 2753) 2.394.680,80 100% Entro 24 mesi
6 Crediti tributari privilegiati 1.481.805,71 100% Entro 24 mesi
7 Privilegiati degradati per
8.883.795,88 5,00% 36-48-60 incapienza mesi
8 985.474,02 4,50% 36-48-60 Parte_2 mesi
9 663.664,88 3,50% 36-48-60 Parte_3 mesi pag. 6/13 10 natura finanziaria non 764.199,76 3,20% 36-48-60 CP_4 garantiti mesi
11 finanziari garantiti 5.418.257,59 2,95% 36-48-60 CP_4 MC mesi
12 e previdenziali 18.011,01 4,75% 36-48-60 Parte_4 non degradati mesi
13 parti correlate 53.630,00 0,00% Postergati CP_4
A tutte le classi, ad eccezione della 13, è stato riconosciuto il dirotto di voto.
Quanto allo scenario alternativo (previsto in caso di escussione integrale del credito MC) la ricorrente ha precisato che “nello scenario in analisi, si registra un aumento dei crediti privilegiati di classe 4 e una diminuzione dei crediti chirografari di classe 11.” Evidenziando, altresì, che “Con l'utilizzo del fondo rischi generico per euro 66.000,00, ai creditori verrebbero assicurate le stesse percentuali dello scenario” originario.
*****
A fronte di tale prospettazione il Commissario ha condivisibilmente rilevato la persistenza di alcune significative criticità.
In primo luogo, egli ha evidenziato la persistenza di vizi relativi alla determinazione (ed ai criteri di determinazione) del valore di liquidazione proposto circostanza questa che non consente non solo una attendibile, veritiera ed affidabile comparazione tra lo scenario liquidatorio e quello concordatario, ma anche una effettiva verifica del rispetto della APR.
Ed, infatti, quanto alla valutazione del Know-How della complessiva azienda concessa in affitto e delle quote di X ER S.r.l. il professionista attestatore nella propria relazione integrativa (quella tempestivamente depositata) riferisce che “l'integrazione al Piano prevede un incremento dell'attivo al servizio del ceto creditorio di Parte
€100.000,00 rappresentativo del valore del ramo d'azienda della dato in locazione alla XER. La stima si basa sul valore presunto del know how della Parte come determinato dalla stessa società, valore che dovrà essere confermato da apposita perizia redatta dal dott. . Non è da escludere che il valore Persona_1 determinato dalla società possa essere congruo ma qualsiasi ulteriore giudizio sarà subordinato al deposito della perizia”.
L'attestatore prosegue, rappresentando che “in ogni caso, anche se l'esito della perizia Parte dovesse esprimere un valore del ramo d'azienda della (basato sul valore del know how) di € 100.000,00, ogni valutazione in merito alla capacità di pagamento dello stesso importo, come previsto dall'integrazione al Piano, è subordinato all'esito del BP della X ER, salvo il verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili alla data odierna”. pag. 7/13 Tali obiettive lacune non risultano neanche essere state tardivamente colmate dalla ricorrente con il tardivo deposito della documentazione del 4 luglio 2025 (tardività che, avuto riguardo alla complessiva gestione della crisi condotta dalla società, non appare in alcun modo giustificabile e quasi si direbbe dettata dal tentativo di costringere il Tribunale e l'organo commissariale ad una sommaria e non puntuale valutazione dei documenti prodotti).
Come correttamente valutato dal Commissario, infatti, la perizia di stima depositata e (conseguente l'attestazione del professionista indipendente) presenta significative criticità.
L'approccio valutativo adottato dal perito si rivela prima facie inadeguato a cogliere il valore economico sostanziale dell'azienda in esercizio, in quanto fondato prevalentemente sulla mera quantificazione delle immobilizzazioni tecniche (euro 414.885) e su una stima forfettaria del know-how aziendale (euro 100.000), determinata secondo il criterio del costo di riproduzione. Tale metodologia (come riscontrato dal Commissario) non considera adeguatamente la capacità reddituale dimostrata dall'azienda, né il valore economico del portafoglio contratti in essere, elementi che costituiscono la componente più significativa del valore aziendale nel caso di specie.
Dal mero esame della tabella riportata a pag. 12 dell'integrazione del piano, di seguito riportata per comodità, si evince che la società, nel quinquennio 2019-2023 antecedente alla stipula del contratto di affitto d'azienda del 21.09.2023, ha conseguito un fatturato medio di euro 9.086.734.
Fatturato Utile netto
2014 609.589 14.181
2015 1.518.839 34.356
2016 1.482.857 31.019
2017 5.095.524 130.626
2018 7.303.487 198.049
2019 6.622.827 151.553
2020 5.954.100 59.197
Fatturato Utile netto
2021 9.523.173 20.463
2022 16.673.604 (364.024)
2023 6.659.967 (1.610.568)
pag. 8/13 2024 1.969.476
I dati consuntivi relativi ai primi cinque mesi del 2025, riportati a pag. 4 del piano industriale di X ER, evidenziano una performance economica significativa, con un fatturato realizzato di euro 1.202.000, un EBITDA di euro 252.000 e un risultato netto di euro 233.000. Le proiezioni per l'intero esercizio 2025 consentono di stimare un valore della produzione di euro 3.994.000, un EBITDA di euro 663.000 e un risultato netto di euro 448.000.
La stima di 100.000 euro per il know-how non risulta giustificata pur alla luce della riduzione del fatturato a circa 4 milioni di euro annui. Difatti, l'applicazione di criteri valutativi alternativi (ad es. multipli di mercato, metodo misto patrimoniale-reddituale) condurrebbe a risultati significativamente divergenti - in alcune ipotesi circa doppi - rispetto alla stima del compendio aziendale proposta dal perito (euro 514.885,00, importo peraltro divergente rispetto a quello di euro 540.885,00 riportato a pag. 18 dell'integrazione del piano).
Anche il Pubblico Ministero, peraltro, già nel suo parere del 2 aprile 2025, aveva evidenziato la manifesta illogicità ed incoerenza sia dell'attestazione, sia della relativa perizia di stima diretta a sottovalutare il valore dell'azienda al solo fine di rendere manifesta una miglior convenienza economica della continuità indiretta rispetto alla alternativa liquidatoria (la quale non esclude la cessione dell'azienda in esercizio per altro ad oggi condotta in locazione).
Analoghe criticità presenta la valutazione delle quote della X ER (a firma del medesimo perito) il quale ha ritenuto (contrariamente a quanto svolto per l'azienda) di poter adottare un metodo misto patrimoniale-reddituale, individuando un valore delle quote di euro 99.742,00.
Evidenzia il commissario ed il Tribunale condivide tale osservazione, che “Dall'analisi comparativa delle due relazioni emerge una palese incongruenza logica ed economica tra la valutazione dell'azienda concessa in affitto e quella delle quote societarie dell'affittuaria X ER S.r.l. Quest'ultima, pur essendo meramente affittuaria dell'azienda e disponendo quindi di un semplice diritto d'uso temporaneo e revocabile, risulta stimata in euro 99.742, mentre l'azienda proprietaria, che detiene la piena titolarità di tutti gli asset materiali e immateriali, viene valutata in soli euro 514.885.”
Né le valutazioni dell'attestare (pur tardive) appaino utili a superare tale illogica valutazione, egli infatti nell'addendum del 4 luglio 2025 ha evidenziato che il metodo di stima utilizzato (quello patrimoniale - valore delle immobilizzazioni materiali e Parte_ immateriali) appare coerente inquanto la a quella data (cioè al 21.10.2024, giorno antecedente al deposito del ricorso ex art. 44 c.c.i.i.), da oltre un anno non esercitava alcuna attività avendo affittato l'azienda alla oggi X-ER e, Pt_1 quindi, senza tener conto della circostanza che il patrimonio aziendale (pure in capo Parte_ allora alla veniva preservato per effetto proprio del contratto di affitto. pag. 9/13 La sommarietà delle conclusioni cui giunge il perito ed il conseguente deficit di attestazione, unitamente all'adozione di parametri di valutazione per nulla concordanti tra loro ma artatamente diretti ora ad esaltare ora a deprimere i valori dei beni della società in relazione alla strategia di piano proposta, conducono a ritenere l'attestazione fornita del tutto inattendibile e meramente tautologica nelle sue affermazioni.
*****
In secondo luogo, il Commissario ha correttamente evidenziato l'ulteriore deficit della relazione di attestazione relativamente alla vicende che hanno caratterizzato la svalutazione e successiva cessione della tteso che Controparte_6 questi ha concluso non valutando minimamente ipotesi risarcitorie a favore della società avendo in effetti semplicemente dichiarato: “Rimane da valutare l'eventuale inadempimento degli amministratori ai sensi dell'art. 2343 del C.C. in relazione agli eventuali danni subiti dai soci, dai creditori ed altri soggetti interessati”.
Tale posta potenziale, conseguentemente, non è stata in alcun modo considerata nell'ambito della stima del valore di liquidazione, così come quella relativa alle altre società partecipate.
*****
In terzo luogo, il commissario evidenzia che l'attestazione appare erronea anche laddove assume con riferimento ai flussi di continuità la circostanza che il contratto di affitto di azienda sia condizionato risolutivamente alla omologazione del concordato con evidente (asserito) impatto negativo sui flussi di cassa attesi.
L'attestatore riferisce a pag. 28 della relazione integrativa ex art. 84 e 87 CCII che:
“nell'alternativa della Liquidazione Giudiziale, si avrà che:
a) nulla cambia per quanto concerne l'incasso dei crediti, pur in presenza di importanti azioni giudiziali di recupero, le quali potranno essere proseguite dalla Curatela con risultati, si ritiene, equivalenti a quelli ottenibili dalla stessa Parte
b) non possono sussistere i flussi di cassa della continuità, dal momento che il contratto di affitto d'azienda è condizionato all'ammissione al concordato preventivo, senza l'apertura del quale il medesimo verrà meno. Nè può configurarsi una qualsiasi forma di esercizio provvisorio da parte della Curatela, dal momento che la società non occupa più dipendenti e certamente il Curatore non ne potrà assumere;
c) le attrezzature, gli impianti ed i macchinari e gli automezzi potranno essere venduti mediante procedure competitive, sia a più lotti od unico lotto, per un valore realizzabile, che sulla base della perizia redatta dal Geom. Per_2
ammonterebbe ad € 440.885,00 considerando l'età, la vetustà,
[...]
l'obsolescenza, lo stato manutentivo, nonché i ben noti andamenti degli incanti fallimentari”. pag. 10/13 Si deve, invero, osservare che lo stesso attestatore, resosi conto dell'evidente “errore”, nell'addedum del 4 luglio 2025 ha precisato che non v'è in effetti alcun rapporto di Co causalità tra l'ammissione alla procedura di e la continuità del contratto d'affitto d'azienda senza, tuttavia, in effetti, compiere nessuna ulteriore valutazione sulla possibilità per la procedura di liquidazione di non sciogliersi dal contratto di affitto al fine di cedere l'azienda in esercizio con i vantaggi, peraltro, conseguenti all'applicazione della speciale disciplina prevista (anche in materia lavoristica) in materia di liquidazione giudiziale.
*****
Il commissario ha, quindi, ancora riscontrato (ed il Tribunale ha verificato la correttezza dei rilievi):
a) l'effettiva mancata valutazione in merito all'azione revocatoria della cessione delle quote del 100% del capitale sociale della dell'affittuaria dell'azienda
[...]
(poi ridenominata X ER) in favore della Parte_1 CP_6
(intervenuta in data 12.09.2024, a ridosso del deposito del ricorso ex art.
[...]
44 CCII del 22.10.2024 ed esattamente tra la declaratoria di inammissibilità della precedente procedura prenotativa e l'avvio della nuova procedura) intervenuta a un prezzo manifestamente sproporzionato rispetto al valore effettivo (un decimo). Nulla evidenziando, per altro, in ordine alla circostanza che la cessione delle quote dell'affittuaria potrebbe costituire una alternativa alla liquidazione dell'azienda in esercizio (sterilizzando, peraltro, il potenziale contenzioso che si potrebbe generare per il riconoscimento alla affittuaria di un eventuale contributo autonomo alla valorizzazione dell'azienda stessa);
b) l'omessa integrale valutazione in merito a pagamenti in favore di fornitori - anche a titolo di anticipazioni - astrattamente revocabili.
*****
Tanto detto, preso atto delle sensibili lacune non tanto del piano in sé, quanto piuttosto nella sua attestazione inducono a ritenere mancante nel caso di specie quel supporto conoscitivo necessario per i creditori a valutare la convenienza economica della proposta con conseguente inammissibilità giuridica della domanda.
Se è vero, infatti, che nella fase di ammissione alla procedura di concordato al Tribunale non è consentito alcun giudizio in merito alla convenienza economica è pur vero che in questa fase oggetto della valutazione non può che essere la completezza ed affidabilità delle informazioni e delle attestazioni proposte fondamentali ai fini della consapevole espressione del voto da parte dei creditori.
Se tale deficit, peraltro, non consente neppure al Tribunale di verificare l'effettivo rispetto dei criteri dell'APR non essendo stato in effetti correttamente determinato il valore di liquidazione non può che essere dichiarata l'inammissibilità della proposta di pag. 11/13 concordato e, preso atto del palese stato di decozione della società aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Fermo restando, in ogni caso, che la complessiva gestione della procedura concordataria (iniziata nel 2023) è stata caratterizzata da condotte che appaiono al Tribunale non tanto dirette a preservare il patrimonio a favore dei creditori quanto piuttosto a consentire alla società attraverso atti distrattivi compiuti nel ristretto lasso di tempo che ha separato la precedente procedura prenotativa e quella all'esito della quale è stata formulata la proposta in esame. Atti distrattivi che assumono, quindi, per valenza, connotazione e tempestiva gli elementi della frode a cui non può che conseguire la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la proposta di concordato formulata dalla Energy s.r.l. e Pt_1
vista l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale proposta nell'ambito del già menzionato procedimento dalla presso il Tribunale di Roma;
Parte_5 ritenuto che per le motivazioni espresse nel predetto provvedimento non sussistono dubbi in merito alla sussistenza dello stato di insolvenza della società visto l'art.49 Cci dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
a) nomina giudice delegato per la procedura il dott. CO Cottone;
b) nomina curatore il dott. già commissario giudiziale Persona_3 nominato nell'ambito del procedimento concordatario;
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
d) tenuto conto della particolare complessità della procedura fissa il giorno 4 novembre 2025 alle ore 10:00, presso l'ufficio del giudice delegato sito nei locali della 14^ Sezione del Tribunale di Roma, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
pag. 12/13 e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla precedente lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'articolo 45;
Così deciso nella camera di consiglio del 24/07/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
CO Cottone Stefano DI
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 14^ CIVILE composto dai sig.ri magistrati:
Stefano DI Presidente
CO Cottone Giudice Relatore
Daniela Cavaliere Giudice nell'ambito del procedimento per l'ammissione al concordato preventivo introdotto ex art.44 c.c.i.i. iscritto al numero 1546-2/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 proposto
NEI CONFRONTI DI
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza Con ricorso depositato il 22 ottobre 2024 la ha proposto una Controparte_1 domanda ex art. 44 c.c.i.i. chiedendo la concessione di un termine per proporre uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal codice della crisi d'impresa.
Con atto del 7 marzo 2025 la società ha presentato una proposta ed un piano di concordato in continuità indiretta ai sensi degli artt. 84-87 c.c.i.i., basato sulla prosecuzione dell'attività d'impresa mediante la società X ER S.r.l. (già
[...]
, alla quale con contratto del 21 settembre 2023 era stata Parte_1 concessa in affitto l'azienda.
Con decreto del 4/12.06.2025 il Tribunale ha rilevato:
a) la mancanza di una effettiva valutazione dell'azienda concessa in affitto alla X- Energy in violazione di quanto stabilito dall'art.87, comma 1, lett. c) c.c.i.i.;
b) il mancato rispetto dei criteri di formazione delle classi in ossequio a quanto previsto dall'art.85 c.c.i.i. c) la sostanziale inattendibilità del piano industriale a supporto del piano (fondato su previsioni meramente ipotetiche)
d) la mancanza di una adeguata attestazione carente sia sotto il profilo metodologico sia sotto il profilo della effettiva analisi economica del contesto di riferimento;
e) l'insufficiente analisi delle misure correttive in caso di scostamenti nelle previsioni di piano come previsto dall'art.87, comma 1, lett. i) c.c.i.i..
È stato quindi assegnato termine sino al 27 giugno 2025 (15 giorni decorrenti dalla comunicazione alla ricorrente per dedurre in ordine ai rilievi e apportare eventuali integrazioni e/o modificazioni al piano e fissando udienza di comparizione delle parti e del Pubblico Ministero per il giorno 9 luglio 2025.
Con nota del 27 giugno 2025 la società ha depositato una “integrazione” della proposta concordataria, del piano e la relativa documentazione.
Solamente in data 4 luglio 2025 (ben oltre il termine concesso dal Tribunale nel limite massimo di legge consentito) è stata deposita una perizia di stima ed ulteriore addendum alla relazione di attestazione a sostanziale integrazione della documentazione a supporto del piano (anche in riposta ai rilievi proposti dal Tribunale).
Con nota del 7 luglio 2025 il Commissario giudiziale ha reso il proprio articolato parere “non favorevole” all'ammissione.
All'udienza del 9 luglio 2025, il Pubblico ministero si è opposto all'ammissione ed ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale già richiesta con parere del 2/9 aprile 2025.
*****
Come correttamente evidenziato dal Commissario giudiziale la proposta integrata mantiene sostanzialmente inalterata la architettura di fondo del piano, imperniata sulla continuità indiretta mediante il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con X ER S.r.l. (già in data 21 settembre 2023 (anteriore Parte_1 alla presentazione della domanda di concordato).
Essa, tuttavia, anche a soluzione di alcune delle criticità già riscontrate dal Tribunale, presenta significative modifiche strutturali per quanto attiene alla formazione delle classi di creditori (aumentate da 4 a 13), alla classificazione dei debiti garantiti dal MC e alla metodologia di applicazione dei principi dell'Absolute Priority Rule e della Relative Priority Rule.
*****
La società ha cristallizzato la propria posizione debitoria in €22.224.715,69 (con una differenza di circa 1,2 milioni di euro in meno rispetto alla proposta originaria derivante fondamentalmente dalla revisione dell'appostamento del fondo rischi MC precedentemente appostato come credito privilegiato ab origine) così determinata:
pag. 2/13 Categoria Debiti Importo (€) Privilegio (€) Chirografo (€)
Debiti verso istituti di credito/ 6.182.457,35 0,00 6.182.457,35 leasing /noleggio automezzi
Debiti commerciali 1.908.930,61 256.132,71 1.652.797,90
Debiti tributari e previdenziali 12.537.090,87 12.519.079,86 18.011,01
MC / garanzia di fondo pubblico 239.633,32 239.633,32 0,00 662/96 iscritto a ruolo
Altri debiti 1.078.385,14 1.028.415,14 49.970,00
Fondo rischi specifico - 278.218,40 278.218,40 0,00 contenziosi lavoratori
TOTALE PASSIVO 22.224.715,69 14.321.479,43 7.903.236,26
In particolare, quanto alla posizione dei crediti assisti da garanzia pubblica MC (già scussa per il solo importo di €239.633,32) la proponente ha ritenuto di “doversi allineare all'orientamento recentemente stabilito dalla Cassazione (Sez.1-, Ordinanza n. 18148 del 26/06/2023) prevedendo in ossequio a quanto previsto dall'art.87, comma 1, p-bis) c.c.i.i., due ipotesi di piano di concordato: la prima con i creditori assistiti da garanzia pubblica collocati in chirografo (per la quota di credito garantito) ed i creditori privilegiati (che potrebbero subire pregiudizio dall'escussione della garanzia MC) collocati nel rispetto dei principi dell'APR e della RPR su quanto la società prevede di realizzare a titolo di finanza interna e degradati a chirografari per la sola parte incapiente;
la seconda (eventuale) in cui il classamento dei creditori viene effettuato prevedendo l'intervento in privilegio di MC sul creditore chirografario garantito. Con riserva di stabilire, al momento della cristallizzazione del diritto di voto (e a questi soli fini) quali dei due scenari si sia integralmente e/o parzialmente verificato.
***** Rispetto alla proposta originaria, l'attivo messo a disposizione della procedura si è tuttavia ridotto di circa 160.000,00 euro ed è stato cristallizzato in circa 7,3 milioni di euro con sensibile riduzione della finanza esterna da €1.090.000,00 ad euro 580.000,00 ed un incremento derivante dalla cessione delle quote della X ER S.r.l. e da maggiori canoni di affitto per euro 60.000,00.
Descrizione voce importo importo totale parziale
Risorse stimate rinvenienti dalla liquidazione delle attività della debitrice non necessarie alla prosecuzione dell'impresa in continuità
Immobilizzazioni materiali 526.000,00
Immobilizzazioni finanziarie 0,00
pag. 3/13 Rimanenze 561.110,67
Crediti commerciali 4.686.099,69
Crediti vari 11.319,49
Credito per integrazione prezzo cessione 90.000,00 quota X ER SRL
Credito verso l'amministratore 200.000,00 CP_2
CP_3
Disponibilità liquide 6.782,17
Totale risorse della liquidazione di beni non essenziali e 6.081.312,02 funzionali alla prosecuzione dell'impresa
Risorse stimate rinvenienti dalla gestione in continuità indiretta dell'impresa
Affitto di azienda 660.000,00
Finanza esterna 580.000,00
Totale risorse della gestione in continuità
1.240.000,00 indiretta dell'impresa
Totale complessivo risorse 7.321.312,02
Le somme, in effetti a disposizione dei creditori, al netto delle spese in prededuzione e dei costi della procedura ammontano tuttavia a soli 6,7 milioni di euro.
Totale complessivo risorse 7.321.312,02
Spese di giustizia in Prededuzione (200.000,00)
Professionisti per la presentazione della domanda (192.450,00)
Spese per l'esecuzione del piano in Prededuzione (262.000,00)
VALORE DISPONIBILE PER CREDITORI E 6.666.862,02
DO HI
Pagamenti a Creditori Privilegiati (Classi 1-6) 5.767.747,02
Pagamenti a (Classi 7-12) 696.912,90 Controparte_4
Accantonamento a Fondo Rischi Generico 200.000,00
pag. 4/13 Valore netto distribuito/accantonato per i 6.664.659,92 creditori
Eccedenza/Surplus del Piano 2.202,09
*****
Quanto al valore di liquidazione (art.112, comma 2, lett. a) c.c.i.i.), la proponente (la quale, come detto, ha tardivamente depositato ben oltre il termine imposto la documentazione a supporto degli assunti di piano) ha cristallizzato tale importo in circa 6,62 milioni di euro valutando l'azienda in esercizio circa 540 mila euro (di cui 440 per immobilizzazioni materiali e 100 a titolo di know how).
Descrizione voce Massa Massa Totale mobiliare immobiliare
Immobilizzazioni materiali 440.885,00 526.000,00 966.885,00
Know how valutazione azienda 100.000,00 100.000,00
Immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00
Rimanenze 561.110,67 561.110,67
Crediti commerciali 4.686.099,69 4.686.099,69
Crediti vari 11.319,49 11.319,49
Credito per integrazione prezzo 90.000,00 90.000,00 cessione quota X
ER SRL
Credito verso l'amministratore 200.000,00 200.000,00
Controparte_5
Disponibilità liquide 6.782,17 6.782,17
Totale parziale 6.096.197,02 526.000,00 6.622.197,02
Spese di procedura di liquidazione -184.114,03 -15.885,97 -200.000,00
Totale netto 5.912.082,98 510.114,03 6.422.197,02
pag. 5/13 Sulla base del nuovo piano, quindi, rispetto allo scenario liquidatorio, la proposta concordataria comporterebbe un vantaggio di circa 244 mila euro.
Descrizione Valore nel Valore di Differenza a Concordato (€) liquidazione (€) Favore del
Concordato (€)
Totale Risorse Generate 7.321.312,02 6.622.197,02 + 699.115,00
Compensi e spese in (654.450,00) (200.000,00) - 454.450,00 prededuzione
Totale netto disponibile 6.666.862,02 6.422.197,02 + 244.665,00 da distribuire ai creditori
Quanto alla formazione delle classi le criticità riscontrate appaino superate. La nuova proposta prevede, sinteticamente, quanto segue:
Classe Tipologia Importo
% Soddisfazione Termini di comprensivo di pagamento interessi e dall'omologa rivalutazione
1 Crediti lavoro dipendente (art. 1.363.338,66 100% Entro 180 gg 2751-bis n.1)
2 Crediti lavoro autonomo (art. 2751- 230.483,68 100% Entro 24 bis n.2) mesi
3 Crediti artigiani (art. 2751-bis n.5) 42.261,51 100% Entro 24 mesi
4 Crediti MC garantiti (art. 9 DL 255.176,66 100% Entro 24 123/98) mesi
5 Crediti previdenziali (art. 2753) 2.394.680,80 100% Entro 24 mesi
6 Crediti tributari privilegiati 1.481.805,71 100% Entro 24 mesi
7 Privilegiati degradati per
8.883.795,88 5,00% 36-48-60 incapienza mesi
8 985.474,02 4,50% 36-48-60 Parte_2 mesi
9 663.664,88 3,50% 36-48-60 Parte_3 mesi pag. 6/13 10 natura finanziaria non 764.199,76 3,20% 36-48-60 CP_4 garantiti mesi
11 finanziari garantiti 5.418.257,59 2,95% 36-48-60 CP_4 MC mesi
12 e previdenziali 18.011,01 4,75% 36-48-60 Parte_4 non degradati mesi
13 parti correlate 53.630,00 0,00% Postergati CP_4
A tutte le classi, ad eccezione della 13, è stato riconosciuto il dirotto di voto.
Quanto allo scenario alternativo (previsto in caso di escussione integrale del credito MC) la ricorrente ha precisato che “nello scenario in analisi, si registra un aumento dei crediti privilegiati di classe 4 e una diminuzione dei crediti chirografari di classe 11.” Evidenziando, altresì, che “Con l'utilizzo del fondo rischi generico per euro 66.000,00, ai creditori verrebbero assicurate le stesse percentuali dello scenario” originario.
*****
A fronte di tale prospettazione il Commissario ha condivisibilmente rilevato la persistenza di alcune significative criticità.
In primo luogo, egli ha evidenziato la persistenza di vizi relativi alla determinazione (ed ai criteri di determinazione) del valore di liquidazione proposto circostanza questa che non consente non solo una attendibile, veritiera ed affidabile comparazione tra lo scenario liquidatorio e quello concordatario, ma anche una effettiva verifica del rispetto della APR.
Ed, infatti, quanto alla valutazione del Know-How della complessiva azienda concessa in affitto e delle quote di X ER S.r.l. il professionista attestatore nella propria relazione integrativa (quella tempestivamente depositata) riferisce che “l'integrazione al Piano prevede un incremento dell'attivo al servizio del ceto creditorio di Parte
€100.000,00 rappresentativo del valore del ramo d'azienda della dato in locazione alla XER. La stima si basa sul valore presunto del know how della Parte come determinato dalla stessa società, valore che dovrà essere confermato da apposita perizia redatta dal dott. . Non è da escludere che il valore Persona_1 determinato dalla società possa essere congruo ma qualsiasi ulteriore giudizio sarà subordinato al deposito della perizia”.
L'attestatore prosegue, rappresentando che “in ogni caso, anche se l'esito della perizia Parte dovesse esprimere un valore del ramo d'azienda della (basato sul valore del know how) di € 100.000,00, ogni valutazione in merito alla capacità di pagamento dello stesso importo, come previsto dall'integrazione al Piano, è subordinato all'esito del BP della X ER, salvo il verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili alla data odierna”. pag. 7/13 Tali obiettive lacune non risultano neanche essere state tardivamente colmate dalla ricorrente con il tardivo deposito della documentazione del 4 luglio 2025 (tardività che, avuto riguardo alla complessiva gestione della crisi condotta dalla società, non appare in alcun modo giustificabile e quasi si direbbe dettata dal tentativo di costringere il Tribunale e l'organo commissariale ad una sommaria e non puntuale valutazione dei documenti prodotti).
Come correttamente valutato dal Commissario, infatti, la perizia di stima depositata e (conseguente l'attestazione del professionista indipendente) presenta significative criticità.
L'approccio valutativo adottato dal perito si rivela prima facie inadeguato a cogliere il valore economico sostanziale dell'azienda in esercizio, in quanto fondato prevalentemente sulla mera quantificazione delle immobilizzazioni tecniche (euro 414.885) e su una stima forfettaria del know-how aziendale (euro 100.000), determinata secondo il criterio del costo di riproduzione. Tale metodologia (come riscontrato dal Commissario) non considera adeguatamente la capacità reddituale dimostrata dall'azienda, né il valore economico del portafoglio contratti in essere, elementi che costituiscono la componente più significativa del valore aziendale nel caso di specie.
Dal mero esame della tabella riportata a pag. 12 dell'integrazione del piano, di seguito riportata per comodità, si evince che la società, nel quinquennio 2019-2023 antecedente alla stipula del contratto di affitto d'azienda del 21.09.2023, ha conseguito un fatturato medio di euro 9.086.734.
Fatturato Utile netto
2014 609.589 14.181
2015 1.518.839 34.356
2016 1.482.857 31.019
2017 5.095.524 130.626
2018 7.303.487 198.049
2019 6.622.827 151.553
2020 5.954.100 59.197
Fatturato Utile netto
2021 9.523.173 20.463
2022 16.673.604 (364.024)
2023 6.659.967 (1.610.568)
pag. 8/13 2024 1.969.476
I dati consuntivi relativi ai primi cinque mesi del 2025, riportati a pag. 4 del piano industriale di X ER, evidenziano una performance economica significativa, con un fatturato realizzato di euro 1.202.000, un EBITDA di euro 252.000 e un risultato netto di euro 233.000. Le proiezioni per l'intero esercizio 2025 consentono di stimare un valore della produzione di euro 3.994.000, un EBITDA di euro 663.000 e un risultato netto di euro 448.000.
La stima di 100.000 euro per il know-how non risulta giustificata pur alla luce della riduzione del fatturato a circa 4 milioni di euro annui. Difatti, l'applicazione di criteri valutativi alternativi (ad es. multipli di mercato, metodo misto patrimoniale-reddituale) condurrebbe a risultati significativamente divergenti - in alcune ipotesi circa doppi - rispetto alla stima del compendio aziendale proposta dal perito (euro 514.885,00, importo peraltro divergente rispetto a quello di euro 540.885,00 riportato a pag. 18 dell'integrazione del piano).
Anche il Pubblico Ministero, peraltro, già nel suo parere del 2 aprile 2025, aveva evidenziato la manifesta illogicità ed incoerenza sia dell'attestazione, sia della relativa perizia di stima diretta a sottovalutare il valore dell'azienda al solo fine di rendere manifesta una miglior convenienza economica della continuità indiretta rispetto alla alternativa liquidatoria (la quale non esclude la cessione dell'azienda in esercizio per altro ad oggi condotta in locazione).
Analoghe criticità presenta la valutazione delle quote della X ER (a firma del medesimo perito) il quale ha ritenuto (contrariamente a quanto svolto per l'azienda) di poter adottare un metodo misto patrimoniale-reddituale, individuando un valore delle quote di euro 99.742,00.
Evidenzia il commissario ed il Tribunale condivide tale osservazione, che “Dall'analisi comparativa delle due relazioni emerge una palese incongruenza logica ed economica tra la valutazione dell'azienda concessa in affitto e quella delle quote societarie dell'affittuaria X ER S.r.l. Quest'ultima, pur essendo meramente affittuaria dell'azienda e disponendo quindi di un semplice diritto d'uso temporaneo e revocabile, risulta stimata in euro 99.742, mentre l'azienda proprietaria, che detiene la piena titolarità di tutti gli asset materiali e immateriali, viene valutata in soli euro 514.885.”
Né le valutazioni dell'attestare (pur tardive) appaino utili a superare tale illogica valutazione, egli infatti nell'addendum del 4 luglio 2025 ha evidenziato che il metodo di stima utilizzato (quello patrimoniale - valore delle immobilizzazioni materiali e Parte_ immateriali) appare coerente inquanto la a quella data (cioè al 21.10.2024, giorno antecedente al deposito del ricorso ex art. 44 c.c.i.i.), da oltre un anno non esercitava alcuna attività avendo affittato l'azienda alla oggi X-ER e, Pt_1 quindi, senza tener conto della circostanza che il patrimonio aziendale (pure in capo Parte_ allora alla veniva preservato per effetto proprio del contratto di affitto. pag. 9/13 La sommarietà delle conclusioni cui giunge il perito ed il conseguente deficit di attestazione, unitamente all'adozione di parametri di valutazione per nulla concordanti tra loro ma artatamente diretti ora ad esaltare ora a deprimere i valori dei beni della società in relazione alla strategia di piano proposta, conducono a ritenere l'attestazione fornita del tutto inattendibile e meramente tautologica nelle sue affermazioni.
*****
In secondo luogo, il Commissario ha correttamente evidenziato l'ulteriore deficit della relazione di attestazione relativamente alla vicende che hanno caratterizzato la svalutazione e successiva cessione della tteso che Controparte_6 questi ha concluso non valutando minimamente ipotesi risarcitorie a favore della società avendo in effetti semplicemente dichiarato: “Rimane da valutare l'eventuale inadempimento degli amministratori ai sensi dell'art. 2343 del C.C. in relazione agli eventuali danni subiti dai soci, dai creditori ed altri soggetti interessati”.
Tale posta potenziale, conseguentemente, non è stata in alcun modo considerata nell'ambito della stima del valore di liquidazione, così come quella relativa alle altre società partecipate.
*****
In terzo luogo, il commissario evidenzia che l'attestazione appare erronea anche laddove assume con riferimento ai flussi di continuità la circostanza che il contratto di affitto di azienda sia condizionato risolutivamente alla omologazione del concordato con evidente (asserito) impatto negativo sui flussi di cassa attesi.
L'attestatore riferisce a pag. 28 della relazione integrativa ex art. 84 e 87 CCII che:
“nell'alternativa della Liquidazione Giudiziale, si avrà che:
a) nulla cambia per quanto concerne l'incasso dei crediti, pur in presenza di importanti azioni giudiziali di recupero, le quali potranno essere proseguite dalla Curatela con risultati, si ritiene, equivalenti a quelli ottenibili dalla stessa Parte
b) non possono sussistere i flussi di cassa della continuità, dal momento che il contratto di affitto d'azienda è condizionato all'ammissione al concordato preventivo, senza l'apertura del quale il medesimo verrà meno. Nè può configurarsi una qualsiasi forma di esercizio provvisorio da parte della Curatela, dal momento che la società non occupa più dipendenti e certamente il Curatore non ne potrà assumere;
c) le attrezzature, gli impianti ed i macchinari e gli automezzi potranno essere venduti mediante procedure competitive, sia a più lotti od unico lotto, per un valore realizzabile, che sulla base della perizia redatta dal Geom. Per_2
ammonterebbe ad € 440.885,00 considerando l'età, la vetustà,
[...]
l'obsolescenza, lo stato manutentivo, nonché i ben noti andamenti degli incanti fallimentari”. pag. 10/13 Si deve, invero, osservare che lo stesso attestatore, resosi conto dell'evidente “errore”, nell'addedum del 4 luglio 2025 ha precisato che non v'è in effetti alcun rapporto di Co causalità tra l'ammissione alla procedura di e la continuità del contratto d'affitto d'azienda senza, tuttavia, in effetti, compiere nessuna ulteriore valutazione sulla possibilità per la procedura di liquidazione di non sciogliersi dal contratto di affitto al fine di cedere l'azienda in esercizio con i vantaggi, peraltro, conseguenti all'applicazione della speciale disciplina prevista (anche in materia lavoristica) in materia di liquidazione giudiziale.
*****
Il commissario ha, quindi, ancora riscontrato (ed il Tribunale ha verificato la correttezza dei rilievi):
a) l'effettiva mancata valutazione in merito all'azione revocatoria della cessione delle quote del 100% del capitale sociale della dell'affittuaria dell'azienda
[...]
(poi ridenominata X ER) in favore della Parte_1 CP_6
(intervenuta in data 12.09.2024, a ridosso del deposito del ricorso ex art.
[...]
44 CCII del 22.10.2024 ed esattamente tra la declaratoria di inammissibilità della precedente procedura prenotativa e l'avvio della nuova procedura) intervenuta a un prezzo manifestamente sproporzionato rispetto al valore effettivo (un decimo). Nulla evidenziando, per altro, in ordine alla circostanza che la cessione delle quote dell'affittuaria potrebbe costituire una alternativa alla liquidazione dell'azienda in esercizio (sterilizzando, peraltro, il potenziale contenzioso che si potrebbe generare per il riconoscimento alla affittuaria di un eventuale contributo autonomo alla valorizzazione dell'azienda stessa);
b) l'omessa integrale valutazione in merito a pagamenti in favore di fornitori - anche a titolo di anticipazioni - astrattamente revocabili.
*****
Tanto detto, preso atto delle sensibili lacune non tanto del piano in sé, quanto piuttosto nella sua attestazione inducono a ritenere mancante nel caso di specie quel supporto conoscitivo necessario per i creditori a valutare la convenienza economica della proposta con conseguente inammissibilità giuridica della domanda.
Se è vero, infatti, che nella fase di ammissione alla procedura di concordato al Tribunale non è consentito alcun giudizio in merito alla convenienza economica è pur vero che in questa fase oggetto della valutazione non può che essere la completezza ed affidabilità delle informazioni e delle attestazioni proposte fondamentali ai fini della consapevole espressione del voto da parte dei creditori.
Se tale deficit, peraltro, non consente neppure al Tribunale di verificare l'effettivo rispetto dei criteri dell'APR non essendo stato in effetti correttamente determinato il valore di liquidazione non può che essere dichiarata l'inammissibilità della proposta di pag. 11/13 concordato e, preso atto del palese stato di decozione della società aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Fermo restando, in ogni caso, che la complessiva gestione della procedura concordataria (iniziata nel 2023) è stata caratterizzata da condotte che appaiono al Tribunale non tanto dirette a preservare il patrimonio a favore dei creditori quanto piuttosto a consentire alla società attraverso atti distrattivi compiuti nel ristretto lasso di tempo che ha separato la precedente procedura prenotativa e quella all'esito della quale è stata formulata la proposta in esame. Atti distrattivi che assumono, quindi, per valenza, connotazione e tempestiva gli elementi della frode a cui non può che conseguire la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la proposta di concordato formulata dalla Energy s.r.l. e Pt_1
vista l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale proposta nell'ambito del già menzionato procedimento dalla presso il Tribunale di Roma;
Parte_5 ritenuto che per le motivazioni espresse nel predetto provvedimento non sussistono dubbi in merito alla sussistenza dello stato di insolvenza della società visto l'art.49 Cci dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
a) nomina giudice delegato per la procedura il dott. CO Cottone;
b) nomina curatore il dott. già commissario giudiziale Persona_3 nominato nell'ambito del procedimento concordatario;
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
d) tenuto conto della particolare complessità della procedura fissa il giorno 4 novembre 2025 alle ore 10:00, presso l'ufficio del giudice delegato sito nei locali della 14^ Sezione del Tribunale di Roma, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
pag. 12/13 e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla precedente lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'articolo 45;
Così deciso nella camera di consiglio del 24/07/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
CO Cottone Stefano DI
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