Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 23905/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 23905/2021 r.g.a.c.
TRA
(CF. ), rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, giusta procura allegata in atti, dagli avv. Alberto Bongiovanni e Monica Cocco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Torino, Via Sant'Anselmo n. 2;
- OPPONENTE
E
(C.F. e P. IVA ), e per essa in qualità di Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale (CF. P. IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura allegata in atti dall' avv. Fabrizio Maione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via F. Solimena n. 93;
- OPPOSTA
OGGETTO: leasing
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
REV – chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
5794/2021 nei confronti di e in qualità di fideiussori della CP_3 Controparte_4
per il pagamento di euro 88.972,10, oltre interessi e spese del procedimento Parte_2
monitorio, a titolo di pagamento dei canoni insoluti relativi al contratto di locazione finanziaria n.
2021437, stipulato in data 23/02/2004, con il quale la Commercio e Finanza S.p.A. concedeva in locazione finanziaria alla diversi beni mobili specificamente indicati in Parte_3
contratto.
l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Torino o Roma, e, nel merito, la prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente, oltre che la decadenza dal potere di agire contro il garante ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Disconosceva, poi, la paternità delle firme apposte sugli atti posti a garanzia dell'obbligazione principale e lamentava l'insussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c., nonché la nullità della clausola di interessi applicati per superamento del tasso usurario.
Con note depositate in data 03/05/2024 eccepiva, infine, il difetto di titolarità del credito dell'odierna opposta.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n.
5794/2021, con vittoria delle spese di lite.
Si opponeva la la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione e Controparte_1
confermarsi il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ostando alla sua concessone l'avvenuto disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce all'atto di fideiussione, si procedeva alla nomina di CTU per l'espletamento dell'attività grafologica.
In data 19/11/2024, il giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di legge.
L'opposizione è infondata e deve, per le ragioni che seguono, essere rigettata.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, in quanto, si è specificato che “la persona fisica che s'impegna a garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale, nei confronti di un istituto bancario, può beneficiare della qualifica di consumatore, sulla scorta di una valutazione che, prescindendo dal carattere di accessorietà che lega i due contratti, si concentra sulla valutazione del fatto che il rapporto fideiussorio sia prestato da un soggetto estraneo all'attività d'impresa. Ciò significa che, per qualificare il garante come consumatore, si dovranno esclusivamente prendere in considerazione le sue condizioni personali, quali, ad esempio, la sua attività professionale ed il suo eventuale collegamento quella svolta dal soggetto garantito, sia esso persona fisica o giuridica” (Cass. sentenza n. 8662/2020).
Orbene, deve ritenersi pienamente valida ed efficace la clausola prevista dal contratto di fideiussione che radica presso questo Tribunale la competenza a conoscere ogni controversia attinente al rapporto di garanzia (cfr. all. 4). Essa, infatti, non può essere dichiarata nulla in seguito all'applicazione della invocata disciplina consumeristica, poiché è emerso che il era socio CP_3
accomandante della (cfr. all. 3), sicché egli difetta della qualifica di Parte_3 consumatore.
Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione formulata dall'opponente di difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito dell'opposta.
Sul punto va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire).
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Sicché la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
Tanto premesso, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire di parte opposta in quanto quest'ultima agisce deducendo la sua qualità di creditore cessionario.
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. Sul punto, deve rammentarsi inoltre che “nel caso di cessione "in blocco" di crediti da parte di un istituto bancario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco", costituisce prova idonea ad attestare la titolarità del credito in capo al cessionario. Tale dimostrazione non richiede un dettagliato elenco di ciascun rapporto oggetto della cessione, a condizione che gli elementi condivisi tra le diverse categorie consentano un'identificazione chiara e inequivocabile. (…) Infine, la disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione relativa al contratto di mutuo dimostra indiziariamente la titolarità del diritto. Pertanto, l'eccezione di mancata prova della titolarità del credito deve essere rigettata” (Tribunale Milano sez. VI, 06/10/2023, n.7725) e che
“laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale possono essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (cfr. da ultimo, in motiv., Cass. n. 17944/2023, nonché Cass. nn.
31188/2017, 17110/2019, 4334/2020).
Orbene, l'opponente lamenta che “nessuna prova dimostra che il contratto per cui è questione rientri nelle cessioni”, in tal modo censurando non l'esistenza stessa delle cessioni, ma l'inclusione del credito controverso negli atti di cessione.
Tanto premesso, deve ritenersi sussistente, nel caso in esame, la titolarità attiva della parte opposta.
Il passaggio dalla Commercio e Finanza (originaria creditrice) alla Controparte_5
emerge indubitabilmente dall'atto di fusione allegato in atti (cfr. produzione monitorio all.
[...]
n. 6.1).
Per quanto attiene, invece, alla cessione intercorsa tra la e Controparte_5
l'odierna opposta la prova della stessa deve ritenersi raggiunta per Controparte_1
effetto della produzione del comunicato tramite cui si pubblicava la notizia che Banca d'Italia disponeva la cessione all'odierna opposta “dei crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, gia' di titolarita' della controllata Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing & Factoring” (cfr. produzione monitorio all. n. 6.2).
Sul punto, giova specificare che per “sofferenza” bancaria si intende la situazione in cui versi un credito considerato irrecuperabile per la banca (cfr. C. App. Taranto Sez. 3 n. 404 del 04/10/2023) e di certo può essere considerato tale un credito, come quello oggetto di causa, per il quale, sin dal
4/7/2006, veniva dichiarato risolto il relativo contratto per inadempimento dell'utilizzatore (cfr. produzione monitorio, all. n. 3 – lettera di risoluzione, la cui ricezione non veniva contestata dall'opponente).
Peraltro, rafforza tale convincimento la circostanza che parte opposta abbia la disponibilità degli originali del contratto di leasing e dell'atto di fideiussione, oltre che la fotocopia del documento di identità del CP_3
Passando agli ulteriori motivi sui quali si fonda l'opposizione, deve evidenziarsi che l'opponente disconosceva le sottoscrizioni a lui riconducibili apposte sull'atto di fideiussione. CP_3
A fronte di tale disconoscimento, la parte opposta dichiarava di volersi avvalere dell'atto di fideiussione depositato in originale e, nel proporre istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216
c.p.c., chiedeva ammettersi CTU grafologica.
Al riguardo il Tribunale rileva che il procedimento incidentale di verificazione, istruito in ragione dell'istanza in tal senso tempestivamente formulata dall'opposta, ha condotto ad accertare l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente.
Ed invero, il CTU grafologo, dott.ssa nell'elaborato peritale in atti, alle cui Persona_1
conclusioni il Tribunale intende prestare adesione siccome immuni da vizi e congruamente motivate, concludeva affermando che “le due firme “ sono attribuibili al sig. CP_3
con certezza assoluta. Esse sono autografe, ossia stilate di pugno dal sig. CP_3 [...]
”. CP_3
Accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dall'opponente sull'atto di fideiussione posto a fondamento del ricorso monitorio, possono affrontarsi gli ulteriori motivi di opposizione.
In ordine all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., deve osservarsi che nel contratto di garanzia oggetto di causa è esplicitamente prevista una clausola che, in deroga alla prescrizione di cui all'invocato art. 1957 c.c., consente al creditore di escutere senza alcun limite di tempo i garanti
(cfr. all. n. 4 fideiussione lett. M).
Giova, peraltro, ribadire che la garanzia prestata dal risulta corredata delle clausole di CP_3 pagamento “a prima richiesta” e di “rinunzia ad ogni eccezione” (cfr. all. n.
4. lett. I - L).
Ebbene, la giurisprudenza predominante ritiene, condivisibilmente, che l'inserimento nel contratto di dette clausole sia un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale (Cfr. Cass. Civ Sez. 1 n. 20632 del
19/07/2021). La contestuale presenza di un obbligo di pagamento immediato a prima richiesta e la rinuncia preventiva qualsiasi eccezione portano a qualificare il contratto sottoscritto dagli opponenti come contratto autonomo di garanzia (Cass. S.S.U.U. 3947-10 “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”) con conseguente impossibilità di proposizione delle eccezioni ex articolo 1957 c.c.
Sicché, qualificata la garanzia oggetto dell'odierno giudizio alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, se ne deduce l'impossibilità per il garante di opporre le invocate eccezioni in quanto esse sono diverse da quella generale di dolo e quelle fondate sulla nullità del contratto- presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa che restano le uniche spendibili dal garante in seguito all'attenuazione del vincolo di accessorietà del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale.
Ne può validamente parte opponente eccepire la prescrizione del diritto vantato dalla REV.
Il contratto autonomo di garanzia - schema atipico atto al perseguimento di interessi meritevoli di tutela - si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c..
Sul punto, illuminante è quanto evidenziato dalla sopracitata sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite: "La diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta del Garantievertrag, la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento; per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire
l'adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta: ne consegue, in definitiva, la sua fuoriuscita dal modello fideiussorio, essendo il rapporto affidato per intero all'autonomia privata nei limiti fissati dall'art. 1322, II co., c.c. ed essendo la causa del contratto quella di coprire il rischio del beneficiario mediante il trasferimento dello stesso sul garante".
Nel contratto autonomo di garanzia, considerata quindi l'astrazione che lo qualifica, l'exceptio doli non può risolversi in un'eccezione di merito attinente al rapporto principale, tra cui l'eccezione di prescrizione del credito, ma deve riferirsi a una condotta abusiva del garantito, il quale eserciti la garanzia per uno “scopo diverso da quello istituzionale ovvero al fine esclusivo di recare pregiudizio al garante ovvero contro ogni sua legittima e incolpevole aspettativa” (Cass. 12 settembre 2012).
In sostanza non basta allegare che il credito per il quale agisce la creditrice sia prescritto, deve essere ulteriormente specificato il comportamento doloso della opposta (e non semplicemente inerte) che l'ha portata ad azionare abusivamente un credito prescritto.
Deve, in ogni caso, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto, poiché come emerge dai documenti allegati (cfr. all. n. 6 – produzione monitorio all. n. 4) la Parte_3
veniva dichiarata fallita in data 02/07/2007 motivo per cui l'originale creditrice, tramite la
[...] mandataria chiedeva ed otteneva già nel dicembre 2007 l'insinuazione al passivo Controparte_6
e con ciò determinava l'interruzione del decorso del termine di prescrizione che ricominciava a decorrere dal 28/06/2016, data della chiusura del fallimento. Sicché, al 5 Luglio 2021, data di notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, di certo non può dirsi spirato il termine di prescrizione decennale previsto in materia.
Sul punto, giova ribadire che “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina ai sensi dell'art. 2945 co. 2 cc.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310 co. 1 cc.” (Cfr.
Cass. Civ. Sez. 3 ord. n. 9638 del 19/04/2018).
Deve, infine, rilevarsi che l'eccezione di usurarietà degli interessi è assolutamente generica in quanto l'opponente non indica la percentuale di superamento del tasso soglia e se il superamento si verificava al momento della pattuizione o in un momento successivo, e per tale ragione non veniva ammessa la CTU contabile che avrebbe avuto carattere assolutamente esplorativo.
Sul punto, infatti, si è chiarito che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (cfr. Cass. SU. Civ. n. 19597 del 18/09/2020). Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata e deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Non sussistono invece i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nella condotta dell'opponente i presupposti del dolo o colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività svolta, e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 5794/2021, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna al pagamento in favore di parte resistente delle spese processuali, CP_3
che liquida in euro 14.103,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Napoli, 13/3/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello