Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente tra
(avv. Dario Greco); Parte_1
Attrice
e
(avv. Rocco De Bonis Cristalli); CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore (avv.ti Controparte_2
Sonia Selletti e Francesca Di Marco); in persona del legale rappresentante pro tempore (avv.ti Vincenzo Sarcì, Controparte_3
Vittorio Gelpi e Stefano Dalle Donne); in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Controparte_4
Marco Rodolfi);
Convenuti
Oggetto: responsabilità professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto la condanna dei convenuti al Parte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'errore medico commesso dal sanitario convenuto , operante presso e CP_1 Controparte_2 [...]
nonché alla ripetizione di quanto da essi ricevuto a titolo di onorario, compensi e CP_3
pagamenti di ogni genere, pari ad € 24.098,00.
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha allegato che:
- nel 2013 si era rivolta al dott. per correggere la dismetria degli arti inferiori da cui era CP_1
affetta;
1
sull'arto inferiore sinistro, l'intervento chirurgico di osteotomia del femore, stabilizzata con un fissatore esterno speciale;
- dopo circa 3 mesi il dott. dispose il ricovero della paziente presso la Clinica Villa Erbosa CP_1
di Bologna per la rimozione del fissatore esterno ma la radiografia eseguita evidenziò la “mancata consolidazione” nell'arto operato, che indusse il a non rimuovere il fissatore esterno;
CP_1
- dopo altri due mesi circa la eseguì una Tc presso la Clinica Villa Erbosa di Bologna, nel Pt_1
cui referto si legge: “Esame eseguito con tecnica spirale multidetettore a strato sottile completato da ricostruzioni 2D e 3D in paziente portatrice di fissatori esterni per allungamento diafisario: indagine TC sostanzialmente invariata rispetto precedente controllo”;
- il 25/02/2014, a seguito dell'esito della TC il dott. sottopose l'attrice ad un nuovo CP_1
intervento chirurgico, presso la Clinica Villa Erbosa;
- dopo il secondo intervento, dopo oltre un anno di trattamenti, l'ipometria non si era corretta ma era peggiorata, avendo la dismetria raggiunto la misura di 5 cm.
L'attrice ha dedotto che il peggioramento delle sue condizioni era imputabile ad un errore medico e, precisamente, all'applicazione, ad opera del chirurgo ortopedico dott. di una placca CP_1 al bacino e di perni non adatti, in quanto sottodimensionati, rispetto a quelli che, secondo la corretta tecnica ortopedica, avrebbero dovuto essere utilizzati.
Costituendosi in giudizio, , ha contestato ogni addebito di responsabilità in ordine CP_1 al proprio operato chirurgico e ha chiesto il rigetto della domanda.
costituitosi, ha chiesto respingere integralmente le domande proposte Controparte_2
da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e dichiarare esente Controparte_2 da ogni responsabilità; in via subordinata, condannare il dott. quale esclusivo CP_1
responsabile delle condotte mediche contestate;
in via ulteriormente subordinata accertare le rispettive porzioni di responsabilità delle parti convenute, limitando l'eventuale condanna di
[...]
alla quota di sua competenza;
in via parimenti subordinata, dichiarare il dott. Controparte_2
e/o tenuti a manlevare e tenere indenne CP_1 Controparte_3 Controparte_2
da quanto quest'ultima sarà eventualmente obbligata a pagare in conseguenza di accertate responsabilità di ciascuno dei convenuti in relazione alle contestazioni avversarie e, per l'effetto, condannarli al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla casa di cura Controparte_2
in favore di parte attrice relativamente alle prestazioni mediche agli stessi riconducibili.
costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea siccome infondata Controparte_3
in fatto e in diritto;
nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti di CP_3
e quindi di riconoscimento della dedotta responsabilità del dr. per l'intervento ivi
[...] CP_1
2 effettuato, contenere l'onere risarcitorio di nei limiti dei danni rigorosamente Controparte_3
accertati come conseguenza immediata e diretta delle prestazioni rese dal dr. presso tale CP_1
struttura e condannare il dr. a tenere manlevata ed indenne, ovvero a rifondere CP_1 CP_3
per quanto, in esecuzione dell'emananda sentenza e per il vincolo della solidarietà, dovesse
[...]
essere costretta a pagare all'attrice.
Si è costituita in giudizio la quale in via preliminare ha eccepito la Controparte_4
propria carenza di legittimazione passiva, stante l'impossibilità di esperire, da parte del danneggiato,
l'azione diretta contro l'Impresa di assicurazione;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, limitare in ogni caso l'esposizione di
[...]
nell'ambito dei termini contrattualmente previsti (e quindi dando atto dei limiti di CP_4
franchigia/SIR di € 400.000,00), e comunque entro e non oltre il massimale di polizza.
Con ordinanza del 16/01/2023 è stata dichiarata la parziale estinzione del giudizio ex art. 306
c.p.c., limitatamente al rapporto tra part attrice ed con compensazione Controparte_4
delle spese del giudizio.
*****
1) In punto di fatto, emerge dalla documentazione in atti e dalla c.t.u. medico legale che l'attrice,
, nasceva con una dismetria a carico dell'arto inferiore sinistro pari a circa 3,5 cm. Nel Parte_1
2013, l'attrice si sottoponeva a visita dal dott. il quale, in data 31/08/2013, presso la CP_1 CP_2
, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “Osteotomia con callotassi con sistema orthofix lrs a
[...] slitta ed applicazione di cellule mesenchimali multipotenti nel focolaio con prelievo di tessuto adiposo dalla coscia sinistra”. Effettuate le terapie e le visite prescritte, in data 25/02/2014, l'attrice si ricoverava presso la con diagnosi di ingresso “Intolleranza FEA in esiti callotassi femore sinistra” e veniva CP_2 CP_3 sottoposta ad intervento per rimozione FEA e sintesi con placca e sei viti tre distali e tre prossimali alla linea di osteotomia. In data 12/06/2014 esegue nuovo controllo rx grafico in cui si rileva aspetto recurvato posteriormente e lateralmente del femore sinistro. Il 04/10/2014 nuova visita presso lo studio del dott. che rileva la dismetria clinicamente evidenziabile e consiglia uso di plantari per CP_1
compenso.
Alla luce delle circostanze di fatto allegate dall'attrice e non contestate dal deve ritenersi CP_1
pacifico che il rapporto tra l'attrice e il dott. abbia avuto titolo in un contratto, atteso che la CP_1
prima si è recata presso lo studio professionale del secondo al fine di cercare una soluzione al problema che la affliggeva.
2) In punto di diritto, appare opportuno premettere che, con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 (la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: Cass. n.
3 28811/2019; Cass. n. 28994/2019), la Suprema Corte ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (Cass. n. 10050/2022).
Il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass. n. 3587/2021).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica - questa Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. n. 29315/2017;
Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 20812/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 18392/2017; Cass. n.26700/2018;
Cass. n. 14335/2019; Cass. n. 27606/2019).
3) In relazione alle censure mosse dall'attrice all'operato del sanitario convenuto, la c.t.u. espletata nel corso del giudizio - al fine di accertare la conformità dell'operato del sanitario alle regole della miglior scienza medica - ha dimostrato la parziale fondatezza dell'assunto attoreo. Invero il consulente tecnico d'ufficio, con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, interamente fondata sulle emergenze dei documenti in atti e
4 sull'esame obiettivo del paziente, i cui risultati si condividono pertanto in questa sede, ha, anzitutto, ritenuto condivisibili sia l'opzione chirurgica prospetta dal dott. atteso che la dismetria CP_1
descritta in occasione del ricovero presso la clinica di Bologna (3,5/4 cm), superava di gran CP_2
lunga i due cm considerati accettabili, sia il tipo di trattamento chirurgico proposto ed eseguito presso la , ossia osteotomia con callotassi a slitta con un Fissatore tipo Orthofix. Il c.t.u. ha, Controparte_2
inoltre, ritenuto condivisibile la decisione di procedere all'allungamento di un millimetro al giorno dopo i primi dieci giorni di attesa, la scelta di usare fattori di crescita posizionati in sede di osteotomia che aumentano le percentuali di guarigione della frattura iatrogena e l'uso della magnetoterapia che migliora ed accelera la guarigione. Infine, ha ritenuto che la paziente sia stata monitorata correttamente durante il periodo post-chirurgico e che sia stata corretta la decisione, dopo circa tre mesi, di rimuovere il FEA ed altrettanto corretta la decisione finale di non procedere a tale rimozione allorquando dopo un ulteriore controllo rxgrafico non si valutava guarita la frattura iatrogena.
Il c.t.u. ha chiarito che “È un evento prevedibile e non prevenibile che con il passare del tempo si possano creare situazioni che determinano l'intolleranza delle Fiches del FEA”.
Per tali motivi, il sanitario ha correttamente deciso, dopo un congruo periodo di trattamento con magnetoterapia, visto la non guarigione della frattura, di rimuovere il FEA, e constatato la non guarigione del frammento osseo in oggetto, non solo valutati gli esami diagnostici, ma anche direttamente valutando l'osteogenesi raggiunta, di procedere a stabilizzare ulteriormente la frattura con un nuovo sistema come nel caso specifico utilizzando una placca e delle viti. Anche tale complicanza, ossia la mancata consolidazione, è da considerare una complicanza di tale procedura, anche se si erano adottate alcune attenzioni per prevenire tale evenienza come l'aver applicato in sede di frattura iatrogena, in maniera preventiva, i fattori di crescita, e di aver consigliato le applicazioni di magnetoterapia.
Pur ritenendo corretto il tipo di sistema di stabilizzazione usato (placca e viti), il consulente ha riconosciuto la non idoneità della placca usata e delle viti che “non appaiono quelli normalmente utilizzati per il distretto osseo in esame (femore) a causa delle forze espresse in tale sede a seguito sia del carico che dei movimenti fisiologici dell'anca e ginocchio. Infatti, se appaiono validi l'uso di tre viti prossimali alla frattura e tre viti sotto la frattura secondo i principi A.O., la lunghezza della placca appare non compatibile per una stabilità primaria in tale sede, e la dimensione delle viti non appare congrua con quelle da utilizzare in tale sede (4,5 di diametro contro le 3,5 effettivamente utilizzate in questo caso)” e ha ritenuto, inoltre, censurabile “nella fase di monitoraggio post intervento, quando al manifestarsi della mobilizzazione dei mezzi di sintesi, non si è provveduto ad adottare alcuna procedura atta ad evitare che la mobilizzazione dei mezzi di sintesi e l'alterazione dell'asse femorale progredisse, inoltre monitorando tale evoluzione a due mesi dalla prima indagine strumentale, invece di eseguire ulteriori controlli con periodi di latenza minore” (v. pag. 19-20 relazione tecnica).
5 L'istruttoria espletata ha consentito di accertare, in conclusione, la correttezza dell'operato del sanitario in relazione al primo intervento eseguito presso la atteso che la Controparte_2
mancata consolidazione della frattura non è imputabile ad un errore nell'esecuzione dell'intervento o nelle cure post-operatorie prescritte. Conseguentemente deve escludersi qualsiasi responsabilità per tale intervento sia del sanitario sia della Controparte_2
Quanto al secondo intervento, i c.t.u. hanno ritenuto censurabile la scelta della placca e delle viti usate, in quanto non idonee per il distretto osseo interessato.
Pertanto, in relazione a tale secondo intervento va affermata la responsabilità del sanitario e della casa di cura Controparte_3
Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, giova ricordare che, per giurisprudenza pacifica, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass.
n. 18610/2015).
Circa i postumi dell'intervento, il ctu ha evidenziato la sussistenza di una dismetria pari a cm 4/5 con minus a carico dell'arto inferiore sinistro, la risalita dell'ala iliaca sinistra pari a circa 5 cm e disformismo del terzo medio prossimale della diafisi femorale e varismo del tratto prossimale della diafisi femorale.
In conclusione, la dismetria residua degli arti inferiori dopo l'iter terapeutico è pari a 4,5/5 cm e l'aumento della dismetria (tra l'inizio della terapia e la fine) è pari a 1cm.
Per quanto concerne il danno biologico lo stesso deve determinarsi nella misura di invalidità temporanea e permanente accertata dal c.t.u..
In particolare, dalla condotta del sanitario convenuto sono derivati alla un danno Pt_1
biologico permanente del 7% (considerata non solo la maggiore dismetria residuata a fine terapia, ma
6 anche l'alterato carico sulle articolazioni prossimali e distali del femore, con possibile maggiore degenerazione articolare nel tempo rispetto ad un quadro normale) e una inabilità temporanea assoluta di giorni 60 e una inabilità temporanea parziale di giorni 50 al 75%; giorni 40 al 50%; giorni
20 al 25%.
Queste valutazioni appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici di talché le risultanze cui perviene l'ausiliare sono fatte proprie dal decidente.
In merito alla quantificazione dei danni, deve trovare applicazione l'art. 3, comma 3, D.L. n.
158/2012, convertito in L. n. 189/2012, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. Nel caso in esame, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (7%), dell'età della parte lesa all'epoca del fatto (28 anni), il danno biologico permanente può essere liquidato nella somma di € 11.465,17, (espressa in moneta attuale),
l'invalidità temporanea deve, invece, liquidarsi considerata la durata e la misura individuata dal c.t.u. in € 6.766,90, per un totale di € 18.232,07=.
Circa l'esistenza di una relazione tra le patologie ortopediche dell'attrice e la necessità di evitare un parto per via vaginale, il c.t.u. - premesso che si possono distinguere condizioni di patologia ortopedica che costituiscono una indicazione assoluta al taglio cesareo (in quanto comportato una insufficiente ampiezza del canale del parto), mentre altre situazioni ne possono rappresentare l'indicazione relativa, che dipende dalle condizioni locali e generali della paziente, dall'ambiente nel quale si verifica il parto, e dalle capacità e dall'esperienza dello specialista ostetrico – ha appurato che nel caso in oggetto né la patologia iniziale, la dismetria, né le complicanze a seguito del trattamento chirurgico eseguito, hanno avuto esito sulla normale articolarità dell'anca o del ginocchio, né in nessuna maniera è stata coinvolta la struttura del bacino. Per tali motivi, ha concluso ritenendo che dal punto di vista ortopedico non vi fossero delle condizioni tali da controindicare un parto per vie naturali (v. pag. 20-26 relazione tecnica).
Tali conclusioni, che si condividono in quanto esaustivamente motivate, non appaiono contraddette dalla documentazione medica in atti (all. 15 e 16 dell'atto di citazione), atteso che nella certificazione del 13/12/2019 è attestato che il basculamento del bacino per la dismetria dell'arto sinistro non è una controindicazione al parto naturale (mentre l'impossibilità di vedere la sinfisi pubica è dovuta al posizionamento della protezione della schermatura) e nella relazione di dimissione della è certificato che la ricoverata con diagnosi inziale “prima Controparte_5 Pt_1
gravidanza presso il termine in paziente con alterazioni del bacino osseo polidramnios feto lga”, è
7 stata sottoposta al taglio cesareo, ma non risultano indicate le ragioni che hanno consigliato il ricorso a tale tecnica (alterazioni bacino o feto LGA o polidramnios).
La somma di € 18.232,07, espressa in valori attuali, va devalutata all'epoca del fatto, giungendosi così all'importo di € 15.067,83.
Sulla suddetta somma si devono calcolare, in ragione del ritardo con cui viene corrisposta al danneggiato e stante la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, applicando gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
Pertanto, e devono essere condannati in solido al pagamento CP_1 Controparte_3
in favore di della somma di € 20.290,92, oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
decisione al soddisfo.
4) L'attrice ha chiesto la ripetizione dell'importo di € 24.098,00, versato a titolo di onorario, compensi e pagamenti di ogni genere in relazione all'intervento eseguito presso Controparte_2
[...]
La domanda restitutoria va, anzitutto, riqualificata in domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità contrattuale dei convenuti, alla stregua del principio per cui, in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli eventualmente diversi richiamati dalle parti.
Appare opportuno ricordare che, per principio pacifico, spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima
(Cass. n. 15724/2011), considerando il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (Cass. n. 2746/2007; Cass. n. 10617/2012; Cass.
n. 3893/2020).
Il giudice non incorre nel vizio di extrapetizione, dando alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa, anche se mai prospettata dalle parti, essendo investito del compito di individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (Cass. n. 15383/2010; Cass. n.
21561/2010).
Ciò premesso, la domanda è fondata e deve essere accolta.
8 Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che l'attrice per sottoporsi al primo intervento chirurgico presso la ha sostenuto esborsi per € 24.284,00. Controparte_2
Con l'errore medico commesso durante il secondo intervento sono però stati vanificati i risultati raggiunti con il primo intervento, essendo peggiorate le condizioni della paziente.
Coerentemente, gli esborsi sostenuti dall'attrice costituiscono il danno emergente subito in conseguenza dell'errore medico e va risarcito.
Sulla suddetta somma di € 24.284,00 si devono calcolare, in ragione del ritardo con cui viene corrisposta al danneggiato e stante la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, applicando gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
Pertanto, e devono essere condannati in solido al pagamento CP_1 Controparte_3
in favore di della somma di € 27.060,73, oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
decisione al soddisfo.
5) La ha chiesto condannare il dr. a tenere manlevata ed indenne, Controparte_3 CP_1
ovvero a rifondere la stessa per quanto, in esecuzione dell'emananda sentenza e per il vincolo della solidarietà, dovesse essere costretta a pagare all'attrice.
In tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, riguardo ai rapporti non sottoposti al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017, trova applicazione il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute.
La Suprema Corte ha, invero, chiarito che, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico
9 convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (Cass. n. 29001/2021; Cass. n. 28642/2024).
Nel caso in esame, non avendo la struttura dimostrato un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute, la responsabilità per i danni cagionati all'attrice da deve essere ripartita in misura paritaria tra e . Controparte_3 CP_1
In punto di diritto deve essere ricordato il principio secondo cui il regresso può essere esercitato anche in via preventiva e cioè in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero (Cass. n. 2680/1998; Cass. n.
15930/2002).
Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale (Cass. n. 11962/2022).
Pertanto, deve essere condannato a pagare a il 50% di quanto, CP_1 Controparte_3 in esecuzione della presente sentenza, sarà da quest'ultima pagato all'attrice, subordinatamente alla dimostrazione del pagamento dell'intero debito da parte di in favore di Controparte_3 Pt_1
.
[...]
6) Le spese seguono la soccombenza di e nei confronti di CP_1 Controparte_3
e di quest'ultima nei confronti di considerato anche che Parte_1 Controparte_2
già dalla relazione di ctp prodotta dalla stessa attrice non emergeva alcuna responsabilità per il primo intervento. Liquidazione come in dispositivo sulla base del DM 55/2014, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a € 52.000).
Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti, si pongono definitivamente a carico di
[...]
in ragione di metà ciascuno. CP_6 Controparte_3
PQM
10 Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_3 CP_1 Parte_1
della somma di € 47.351,65, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna a pagare a il 50% di quanto, in esecuzione della CP_1 Controparte_3
presente sentenza, sarà da quest'ultima pagato all'attrice, subordinatamente alla dimostrazione del pagamento dell'intero debito. rigetta ogni altra domanda;
condanna e , in solido, alla rifusione in favore di Controparte_3 CP_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi e € 545,00 per spese, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge;
condanna alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_2
presente giudizio, che si liquidano in € 7.616,00, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto, a carico di CP_1
e in ragione di metà ciascuno.
[...] Controparte_3
Palermo, 18/04/2025 Il Giudice
Cinzia Ferreri
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