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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/06/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2044/2021 R.G. vertente
TRA
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Vincenzo Pizzari, per Parte_1 procura in calce all'atto di appello;
CP_1
E
[...]
Controparte_2
in persona del legale rappresentante e
[...] procuratore speciale, in virtù di procura del 02.03.2016 a rogito Controparte_3
Notaio n. 408288 rep. e 29862 racc., rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Servino, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATA-
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 2054/2020 depositata il
30.11.2020.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni espressamente rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2054/2020, depositata il Parte_1
30.11.2020, con la quale il Giudice di Pace di Catanzaro ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale da questi proposta nei confronti di
[...]
per difetto di prova della responsabilità della stessa anche a titolo concorsuale. CP_4
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, argomentazione e deduzione, con salvezza di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, IN RIFORMA TOTALE DELL'APPELLATA
SENTENZA 1) accertare e dichiarare che l'odierna appellante è esente da qualunque responsabilità per il sinistro del 7 ottobre 2017 e, per l'effetto; 2) accertare e dichiarare che ha maturato Parte_1 per intero il diritto al risarcimento dei danni materiali e patrimoniali;
3) accertare e dichiarare che
[...] ha subito danni patrimoniali per euro 3.950,00, o al diverso importo che risulterà di giustizia;
Pt_1
4) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_4 dell'intera somma, a favore di di euro 3.950,00 per le causali di cui sopra, ovvero alla Parte_1 diversa somma che risulterà di giustizia, oltre, in ogni caso, ad interessi moratori, introdotti dall'art. 17 del D.L. 132/14 convertito in L. 162/14, ed a rivalutazione monetaria dalla data della citazione e fino all'effettivo soddisfo;
5) in subordine, accertare e dichiarare la sussistenza di responsabilità concorrente, ex art. 2054, comma 2, codice civile, del conducente il veicolo Mercedes e, per l'effetto; 6) condannare l' al pagamento dei danni materiali e patrimoniali, a favore di Controparte_2 [...]
nella misura della concorrente responsabilità accertata, oltre, in ogni caso, ad interessi moratori, Pt_1 introdotti dall'art. 17 del D.L. 132/14 convertito in L. 162/14, ed a rivalutazione monetaria dalla data della citazione e fino all'effettivo soddisfo;
7) accertare e dichiarare, in ogni caso, che Parte_1 ha altresì diritto al risarcimento dei danni patrimoniali per gli onorari di avvocato maturati per la fase stragiudiziale, da liquidarsi in euro 1.000,00 come da D. M. 55/14 ed allegate tabelle, 8) accertare e dichiarare che l' ha immotivatamente violato i precetti di cui all'art. 4 del D.L. CP_4
132/14, convertito in L. 162/14, non avendo aderito all'invito di negoziazione assistita del 7/2/2018 proposta dall'odierna attrice, e, per l'ulteriore effetto, 9) condannare l' in persona del CP_4 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di della somma di euro Parte_1
1.000,00 a titolo di onorari di avvocato per la fase stragiudiziale come da D. M. 55/14 e relative tabelle allegate;
10) condannare altresì l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_4 ai sensi dell'art. 96 C.P.C., per violazione delle norme sulla negoziazione assistita, al pagamento, a favore di di una somma da determinarsi equitativamente;
11) con condanna anche al Parte_1
2 pagamento, per entrambi i gradi di giudizio, delle spese di lite da distrarsi, ex art. 93 CPC, a favore dell'antistatario avvocato e liquidarsi secondo le vigenti Tariffe Forensi.”
Con comparsa depositata in data 15.10.2021 si è costituita l'
[...]
Controparte_2
Contr
in persona del legale rappresentante pro tempore, (nel prosieguo, breviter, ), la
[...] quale ha contestato la domanda avanzata dall'appellante, sia nell'an che nel quantum, chiedendo: in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per insussistenza della ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'appello, perché il Giudice di primo grado non ha dichiarato improcedibile la domanda, pronunciandosi invece anche sul merito;
per correttezza della sentenza con la quale è stata dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'appellante per il sinistro per difetto di prova sulle modalità dell'evento, sulla velocità percorsa dal veicolo Mercedes RI tg
BO5596BE, condotto dal conducente assicurato con l'appellata; per inosservanza da parte di dello stop e dell'obbligo di dare precedenza;
per inattendibilità delle Parte_1 dichiarazioni rilasciate dal teste rispetto alla documentazione fotografica allegata alla relazione dei cc.; vinte le spese.
La vicenda processuale pregressa può riassumersi in questi termini:
- ha citato innanzi il Giudice di Pace di Catanzaro l' per ottenere il Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale subito al proprio veicolo Volkswagen OX tg
CY630CD in seguito al sinistro avvenuto il 07.10.2017, alle ore 10:00 circa con un furgoncino Mercedes RI tg BO5596BE mentre attraversava l'intersezione con perpendicolare via Martiri di Cefalonia in Catanzaro Lido;
- che l'autovettura Volkswagen OX tg CY630CD, condotta da , giunta Parte_1 all'intersezione con la perpendicolare Via Martiri di Cefalonia, dopo essersi arrestata allo stop, è ripartita e durante l'attraversamento dell'incrocio è stata impattata nella parte posteriore destra dal furgoncino Mercedes RI tg BO5596BE, il quale ha riportato danni nella parte anteriore;
- che l'impatto ha provocato una rotazione oraria completa di 360° della Volkswagen OX tg CY630CD;
- che il veicolo Mercedes RI tg CY630CD non procedeva a velocità adeguata;
3 - che i danni al veicolo Volkswagen OX tg CY630CD sono stati stimati in € 3.950,00 come da preventivo allegato;
- che il Giudice di Pace di Catanzaro ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale proposta dall'appellante nei confronti di per difetto di prova CP_4 della responsabilità di quest'ultima anche a titolo concorsuale.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita documentalmente mediante le allegazioni di parte, all'udienza dell'1.06.2023 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 18.10.2023, ritenuto necessario, al fine della decisione, disporre la prova testimoniale sul quantum con il teste sui capitoli nn. 4 e 5 Testimone_1 formulati dall'appellante innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro all'udienza del
12.09.2018, la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata rinviata per l'escussione testimoniale.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza del 02.01.2025 le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 17/5/2025, la causa è stata nuovamente rimessa sul ruolo del giudice istruttore al fine di acquisire, ex art. 182 comma 2 c.p.c., la procura speciale conferita dall' Parte_2
(C. F. e P. IVA ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, all'avv. la quale ha poi conferito Controparte_3 mandato alle liti all'avv. Augusto Servino, difensore costituito.
Acquisita la suddetta documentazione, all'udienza del 19 giugno 2025, le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Prima di procedere all'esame del merito si rileva che l'impugnazione della sentenza è avvenuta nel termine di sei mesi non essendo stata notificata e, pertanto, l'appello è tempestivo;
che l'appello è connotato da specificità e non deve essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
4 In via preliminare, si respinge l'eccezione di inammissibilità del gravame per insussistenza della ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. proposta Cont dall'
Invero, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per le motivazioni e nei limiti di seguito esposti.
L'appellante ha gravato la sentenza di primo grado, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 148 del D.lgs. n. 209/2005, nonché l'inesatta ricostruzione della dinamica del sinistro e la carenza di elementi probatori fattuali a sostegno della dichiarazione di responsabilità nei suoi confronti e del conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Con riferimento alla erronea applicazione dell'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 dedotta dall'appellante, si rileva che il Giudice di Pace di Catanzaro non abbia adottato alcuna espressa pronuncia di improcedibilità della domanda.
Il giudicante ha riportato le comunicazioni intercorse tra le parti sulla messa a disposizione del veicolo per l'esecuzione della perizia sui danni da parte dell'assicurazione nonché la ratio dalla disposizione, e non ha dichiarato espressamente improcedibile la domanda proposta da . Parte_1
In ogni caso, si osserva che l'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 dispone che: “Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.”. L'art. 148 del d.lgs. 209/2005 va letto in combinato disposto con l'art. 145 d.lgs.
209/2005, che prevede “Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.
Ebbene, dall'esame degli atti si rileva che la richiesta di risarcimento del danno inviata da Cont
all' mezzo pec l'11.10.2017, integrata il 13.10.2017 è stata redatta nel Parte_1 rispetto delle modalità di cui all'art. 148, primo comma, d.lgs. n. 209/2005, trattandosi di
5 risarcimento del danno solo a cose. (cfr. all. nn. 1 e 2 al fascicolo di primo grado dell'appellante).
Infatti, nella diffida è stato indicato l'avente diritto al risarcimento, il luogo, i giorni pari a Cont cinque in cui l' vrebbe potuto ispezionare l'auto e accertare il danno. Cont Nonostante ciò, l' solo in data 20.10.2017 ha riscontrato la diffida dell'appellante, comunicando di avere incaricato la per la trattazione del sinistro e Parte_3 chiedendo la concessione di 15 giorni necessari per la ricezione e registrazione della richiesta di risarcimento non riferendo altro sui tempi necessari per ispezionare il veicolo.
Ne consegue, che a fronte dell'onere assolto dall'appellata di messa a disposizione delle Cont cose danneggiate per almeno cinque giorni feriali l' non ha ispezionato il mezzo per l'accertamento e la quantificazione dei danni.
Peraltro, interpretare la disposizione normativa di cui all'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 nel senso di imporre al danneggiato di lasciare il veicolo a disposizione della compagnia assicuratrice per un tempo indefinito si porrebbe in contrasto con i principi di correttezza e buona fede contrattuale, oltre a risultare potenzialmente incompatibile con le legittime esigenze del danneggiato. Cont In ordine alla domanda avanzata dall' di valutazione del comportamento dell'appellante per avere agito in via giudiziale solo per il risarcimento dei danni materiali, rinviando probabilmente la richiesta di risarcimento dei danni fisici ad altro giudizio, contestati con la diffida dell'11.10.2017, si dichiara infondata per i motivi di seguito precisati.
Deve osservarsi che l'appellante in detta sede ha agito solo per il risarcimento dei danni materiali subiti al proprio veicolo e, quindi, non può giudicarsi in questa sede su domande di risarcimento ulteriori e potenziali.
L'eventuale rigetto o accoglimento di domande derivanti da un unico rapporto per infrazionabilità della tutela giudiziaria non si è ancora concretizzata e dovrà, se del caso, essere decisa nell'eventuale e separato giudizio.
Ciò posto, sulla domanda di accertamento del sinistro verificatosi secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione e della responsabilità del conducente del veicolo Mercedes
RI tg BO5596BE per i danni materiali causati sull'auto tg CP_5
6 CY630CD, deve rilevarsi che la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Parte appellante sulla dinamica del sinistro ha esposto che: il 07.10.2017, alle ore 10:00 era alla guida del proprio veicolo Volkswagen OX tg CY630CD e giunta all'intersezione, con perpendicolare via Martiri di Cefalonia in Catanzaro Lido, arrestatasi allo stop era ripartita, ma durante l'attraversamento dell'incrocio ha impattato con il furgoncino
Mercedes RI tg BO5596BE; che il suo veicolo era stato colpito nella parte posteriore destra e che il veicolo Mercedes RI tg BO5596BE aveva riportato danni nella parte anteriore destra;
che ciò prova la circostanza che l'incrocio era stato quasi abbandonato dalla stessa al momento dell'impatto; che la collisione tra i veicoli aveva provocato una rotazione oraria completa di 360° della tg CY630CD; che il veicolo CP_5
Mercedes RI tg CY630CD non aveva mantenuto una velocità adeguata, poiché dai rilievi dei carabinieri era emersa una frenata del veicolo Mercedes RI tg BO5596BE di circa dieci metri;
che dalla dinamica così descritta è emersa la responsabilità esclusiva o comunque concorrente della RI tg BO5596BE. CP_6
Orbene, deve rilevarsi che il Giudice di Pace di Catanzaro, sebbene abbia applicato correttamente la regola sulla cosiddetta precedenza di fatto, non ha fatto altrettanto con la regola della presunzione di colpa di entrambi i conducenti, salvo la prova contraria.
Infatti, occorre osservare che la responsabilità per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli ex art. 2054 c.c. si configura quando il conducente del veicolo senza guida di rotaie produce un danno a persone o cose dalla circolazione con il suo veicolo se non dimostra di avere fatto tutto ciò che gli era possibile per evitarlo. Nell'ipotesi di scontro tra i veicoli deve presumersi, salvo prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. La presunzione può essere superata attraverso la duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso esclusivamente dal comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso.
In particolare, in tema di comportamento colposo per violazione del diritto di precedenza, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Per consolidata giurisprudenza, il mero accertamento della colpa dei due conducenti (è stato accertato che ha tenuto un comportamento colposo, violando Pt_4 la norma sul diritto di precedenza) non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa
7 concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e della comune prudenza (non potendosi in tal caso muovere alcun rimprovero in ordine alla causazione dell'evento). Al riguardo, la Corte territoriale, facendo buon governo degli esposti principi di diritto affermati da questa S.C., ha ritenuto che il non Pt_5 avesse fornito la prova liberatoria di viaggiare a velocità adeguata o comunque consentita, non potendosi quindi escludere la responsabilità colposa in concorso con ” (cfr. Cass. Civ. VI Sez., n. Pt_4
21130/2013).
La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa può essere fornita anche dimostrando indirettamente il collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. VI Sez. Civ., n.
21130/2013).
Ebbene, dalle risultanze istruttorie è emerso che ha colposamente violato Parte_1
l'obbligo di dare precedenza imposto dalla segnaletica di stop presente nella sua corsia, così come disposto dall'art. 145 C.D.S., secondo cui: “Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi vi è obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”.
, a fronte dell'obbligo di precedenza su di lei incombente, non ha fornito Parte_1 la prova che avesse impegnato con anticipo significativo l'incrocio tanto da poter acquisire la c.d. “precedenza di fatto”, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità.
La violazione del diritto di precedenza da parte di , conducente del Parte_1 veicolo Volkswagen OX tg CY630CD, si è concretizzata nel momento in cui pur essendosi fermata allo stop è ripartita, impegnando la corsia percorsa anche da Pt_6 con la Mercedes RI tg CY630CD.
[...]
Tuttavia, dall'esame degli atti e della prova testimoniale è emersa una concorrente responsabilità dei conducenti e Parte_1 Parte_6
Ciò è emerso dalle deposizioni testimoniali fornite dal teste di parte appellante Tes_2
dalla dinamica indicata nella relazione dei carabinieri.
[...]
Infatti, il teste di parte appellante indifferente, in sede di escussione Testimone_2 dinanzi il Giudice di Pace ha dichiarato che: “In ordine al sinistro per cui è causa del quale non ricordo la data ma forse quest'anno io ero dietro l'auto dell'attrice ferma allo stop. Al ripartire è arrivata un veicolo che proveniente in senso contrario di marcia del nostro investiva l'auto dell'attrice. Il sinistro è
8 occorso in Cz Lido non ricordo la via ma la zona è ad uno delle lottizzazioni Muscò. Forse è una prosecuzione di via Caprera. Il veicolo antagonista non veniva difronte cioè nella direzione Giovino – zona porto ma veniva da una via perpendicolare a quella da noi percorsa. Il veicolo antagonista veniva dalla nostra destra… A.D. dell'avv. Pizzari: se non ricordo male la vettura è stata colpita nella parte posteriore destra in quanto ha fatto un giro, l'auto antagonista l'ha colpita con il frontale….”. (v. verbale udienza del Giudice di Pace di Catanzaro del 22.02.2019).
Inoltre, dalla lettura della relazione dei Carabinieri, dall'esame dello schizzo planimetrico, delle fotografie e del preventivo, è emersa la dinamica del sinistro confermata dal teste sopra indicato.
Dalla documentazione descritta risulta che il veicolo Volkswagen OX tg CY630CD, condotto da e proveniente da Via Caprera, durante l'attraversamento Parte_1 dell'intersezione ha impattato con il furgoncino Mercedes RI tg CY630CD proveniente dalla sua destra, dalla via Martiri di Cefalonia, guidato da Parte_6
Inoltre, sono stati individuati entrambi i punti d'urto dei veicoli, riportando la Volkswagen
OX tg CY630CD quale punto di collisione la parte posteriore destra e la Mercedes
RI tg CY630CD con il paraurti e faro anteriore destro (v. all. nn. 33 e 34 al fascicolo di parte appellata di primo grado e all. n. 8 al fascicolo di primo grado dell'appellante).
Per altro verso, dall'esame dell'istruttoria è emerso che parte appellante non ha fornito la prova liberatoria, ovvero di essere stato prudente alla guida e che la responsabilità del sinistro fosse da imputare all'appellata.
In particolare, i punti di collisione tra i veicoli fanno ritenere che verosimilmente la
Volkswagen OX tg CY630CD in prossimità dell'incrocio non abbia concesso la precedenza.
Tuttavia, anche il conducente della Mercedes RI tg CY630CD ha tenuto una condotta imprudente consistita nel non avere accertato la presenza dell'altro veicolo nell'intersezione e nel non avere mantenuto una velocità adeguata considerate le tracce di frenata rinvenute sull'asfalto di metri 7.60 (v. all. nn. 33 e 34 del fascicolo di primo grado dell'appellata).
Pertanto, ne discende che deve essere attribuita alle parti in causa una responsabilità concorrente da quantificarsi nella percentuale del 50% ciascuno per le motivazioni sopra espresse.
9 Con riguardo al quantum risarcitorio in relazione al danno materiale subito da
[...]
si ritiene adeguatamente determinato il danno dal preventivo allegato, che Pt_1 riporta i costi dei ricambi, della verniciatura delle parti interessate dall'urto per un importo complessivo di € 3.950,00.
Infatti, dal raffronto della documentazione fotografica allegata dall'appellante e delle descrizioni del preventivo emerge che la quantificazione del danno ivi riportata sia pienamente compatibile con i danni riscontrati (v. all. nn. 8 e 9 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
Il contenuto del preventivo è stato confermato dal carrozziere che lo ha redatto in sede di escussione testimoniale, il quale ha, inoltre, precisato che non ha pagato Parte_1
l'importo indicato in preventivo ma la somma di 3.500,00 euro, perché le aveva concesso uno sconto (v. verbale udienza dell'11.12.2023).
A ciò va aggiunto che la quantificazione contenuta nel preventivo allegato dall'appellante non è stata poi neanche specificatamente contestata dall'appellata, la quale ha eccepito sul punto solo di non avere sottoposto a perizia il veicolo dell'appellante per omessa messa a disposizione di quest'ultimo.
Invero, come in precedenza accertato, il veicolo era stato messo a disposizione Cont dall'appellante per cinque giorni durante i quali l' non ha svolto la perizia e, in ogni caso, avrebbe poi potuto eseguirla anche in fase di negoziazione assistita il cui invito non
è stato accolto dall'Ufficio oggi appellato.
Pertanto, in considerazione della quantificazione risarcitoria di cui al preventivo, che deve valutarsi tenendo conto dello sconto attuato dal carrozziere, poiché il risarcimento va in questi casi riconosciuto come integrale ristoro del pregiudizio subito e dell'accertata Cont responsabilità concorrente, l' eve condannarsi al risarcimento del danno nei confronti di misura del 50% dell'importo di € 3.500,00. Parte_1
Infine, deve essere respinta la domanda di condanna degli appellanti al pagamento delle spese stragiudiziali per difetto di prova, in quanto l'appellante non ha fornito alcuna documentazione attestante spese sostenute per attività stragiudiziale.
In merito, si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: “le spese sostenute per attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali,
10 vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova”. (cfr. Cass. III Sez. Civ., ordinanza n. 15732/2022).
Va poi rigettata la domanda di risarcimento del danno per violazione delle norme sulla Cont negoziazione assistita proposta da nei confronti dell' er insussistenza Parte_1 dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
Infatti, a fronte della previsione di cui all'art. 4 del d.l. 132/2014, che riconosce il potere al giudice di valutare il rifiuto o la mancata accettazione dell'invito ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto ai sensi dell'art. 96, I, II e III comma c.p.c., nella fattispecie non si ravvisano né il dolo né la colpa grave e neanche l'ipotesi della soccombenza o di accertamento dell'inesistenza di diritti per i quali è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca o iniziata l'esecuzione forzata. Cont Alla luce di quanto sinora esposto, l' va condannata al risarcimento del danno nei confronti di nella misura del 50% dell'importo di 3.500,00. Parte_1
La predetta somma deriva da un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, con la conseguenza che configurando un debito di valore, in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, deve essere maggiorata con interessi compensativi al tasso legale, da valutarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento lesivo (07.10.2017), e da tale momento rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice I.S.T.A.T.
Dalla data di pubblicazione della predetta sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, decorrono gli interessi moratori fino all'effettivo soddisfo.
Circa la regolamentazione delle spese, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ., n. 9064/2018; Cass. civ. n. 11423/2016).
Pertanto, in ragione dell'accertata responsabilità concorrente tra le parti in causa si dichiarano compensate integralmente tra le stesse le spese di lite del primo e secondo grado.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- accoglie parzialmente l'appello, riformando la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condanna L' al risarcimento dei danni materiali nei confronti di CP_4 [...]
nella misura del 50% dell'importo di € 3.500,00, oltre interessi e rivalutazione Pt_1 come in parte motiva;
- rigetta la domanda di pagamento delle spese stragiudiziali avanzata da Parte_1 contro la L' CP_4
- rigetta la domanda di condanna dell' al risarcimento ex art. 96 c.p.c. CP_7
- compensa tra le parti le spese di lite di primo e di secondo grado.
Catanzaro, lì 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
12
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2044/2021 R.G. vertente
TRA
rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Vincenzo Pizzari, per Parte_1 procura in calce all'atto di appello;
CP_1
E
[...]
Controparte_2
in persona del legale rappresentante e
[...] procuratore speciale, in virtù di procura del 02.03.2016 a rogito Controparte_3
Notaio n. 408288 rep. e 29862 racc., rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Servino, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATA-
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 2054/2020 depositata il
30.11.2020.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni espressamente rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2054/2020, depositata il Parte_1
30.11.2020, con la quale il Giudice di Pace di Catanzaro ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale da questi proposta nei confronti di
[...]
per difetto di prova della responsabilità della stessa anche a titolo concorsuale. CP_4
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, argomentazione e deduzione, con salvezza di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, IN RIFORMA TOTALE DELL'APPELLATA
SENTENZA 1) accertare e dichiarare che l'odierna appellante è esente da qualunque responsabilità per il sinistro del 7 ottobre 2017 e, per l'effetto; 2) accertare e dichiarare che ha maturato Parte_1 per intero il diritto al risarcimento dei danni materiali e patrimoniali;
3) accertare e dichiarare che
[...] ha subito danni patrimoniali per euro 3.950,00, o al diverso importo che risulterà di giustizia;
Pt_1
4) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_4 dell'intera somma, a favore di di euro 3.950,00 per le causali di cui sopra, ovvero alla Parte_1 diversa somma che risulterà di giustizia, oltre, in ogni caso, ad interessi moratori, introdotti dall'art. 17 del D.L. 132/14 convertito in L. 162/14, ed a rivalutazione monetaria dalla data della citazione e fino all'effettivo soddisfo;
5) in subordine, accertare e dichiarare la sussistenza di responsabilità concorrente, ex art. 2054, comma 2, codice civile, del conducente il veicolo Mercedes e, per l'effetto; 6) condannare l' al pagamento dei danni materiali e patrimoniali, a favore di Controparte_2 [...]
nella misura della concorrente responsabilità accertata, oltre, in ogni caso, ad interessi moratori, Pt_1 introdotti dall'art. 17 del D.L. 132/14 convertito in L. 162/14, ed a rivalutazione monetaria dalla data della citazione e fino all'effettivo soddisfo;
7) accertare e dichiarare, in ogni caso, che Parte_1 ha altresì diritto al risarcimento dei danni patrimoniali per gli onorari di avvocato maturati per la fase stragiudiziale, da liquidarsi in euro 1.000,00 come da D. M. 55/14 ed allegate tabelle, 8) accertare e dichiarare che l' ha immotivatamente violato i precetti di cui all'art. 4 del D.L. CP_4
132/14, convertito in L. 162/14, non avendo aderito all'invito di negoziazione assistita del 7/2/2018 proposta dall'odierna attrice, e, per l'ulteriore effetto, 9) condannare l' in persona del CP_4 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di della somma di euro Parte_1
1.000,00 a titolo di onorari di avvocato per la fase stragiudiziale come da D. M. 55/14 e relative tabelle allegate;
10) condannare altresì l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_4 ai sensi dell'art. 96 C.P.C., per violazione delle norme sulla negoziazione assistita, al pagamento, a favore di di una somma da determinarsi equitativamente;
11) con condanna anche al Parte_1
2 pagamento, per entrambi i gradi di giudizio, delle spese di lite da distrarsi, ex art. 93 CPC, a favore dell'antistatario avvocato e liquidarsi secondo le vigenti Tariffe Forensi.”
Con comparsa depositata in data 15.10.2021 si è costituita l'
[...]
Controparte_2
Contr
in persona del legale rappresentante pro tempore, (nel prosieguo, breviter, ), la
[...] quale ha contestato la domanda avanzata dall'appellante, sia nell'an che nel quantum, chiedendo: in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per insussistenza della ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'appello, perché il Giudice di primo grado non ha dichiarato improcedibile la domanda, pronunciandosi invece anche sul merito;
per correttezza della sentenza con la quale è stata dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'appellante per il sinistro per difetto di prova sulle modalità dell'evento, sulla velocità percorsa dal veicolo Mercedes RI tg
BO5596BE, condotto dal conducente assicurato con l'appellata; per inosservanza da parte di dello stop e dell'obbligo di dare precedenza;
per inattendibilità delle Parte_1 dichiarazioni rilasciate dal teste rispetto alla documentazione fotografica allegata alla relazione dei cc.; vinte le spese.
La vicenda processuale pregressa può riassumersi in questi termini:
- ha citato innanzi il Giudice di Pace di Catanzaro l' per ottenere il Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale subito al proprio veicolo Volkswagen OX tg
CY630CD in seguito al sinistro avvenuto il 07.10.2017, alle ore 10:00 circa con un furgoncino Mercedes RI tg BO5596BE mentre attraversava l'intersezione con perpendicolare via Martiri di Cefalonia in Catanzaro Lido;
- che l'autovettura Volkswagen OX tg CY630CD, condotta da , giunta Parte_1 all'intersezione con la perpendicolare Via Martiri di Cefalonia, dopo essersi arrestata allo stop, è ripartita e durante l'attraversamento dell'incrocio è stata impattata nella parte posteriore destra dal furgoncino Mercedes RI tg BO5596BE, il quale ha riportato danni nella parte anteriore;
- che l'impatto ha provocato una rotazione oraria completa di 360° della Volkswagen OX tg CY630CD;
- che il veicolo Mercedes RI tg CY630CD non procedeva a velocità adeguata;
3 - che i danni al veicolo Volkswagen OX tg CY630CD sono stati stimati in € 3.950,00 come da preventivo allegato;
- che il Giudice di Pace di Catanzaro ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale proposta dall'appellante nei confronti di per difetto di prova CP_4 della responsabilità di quest'ultima anche a titolo concorsuale.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita documentalmente mediante le allegazioni di parte, all'udienza dell'1.06.2023 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 18.10.2023, ritenuto necessario, al fine della decisione, disporre la prova testimoniale sul quantum con il teste sui capitoli nn. 4 e 5 Testimone_1 formulati dall'appellante innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro all'udienza del
12.09.2018, la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata rinviata per l'escussione testimoniale.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza del 02.01.2025 le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 17/5/2025, la causa è stata nuovamente rimessa sul ruolo del giudice istruttore al fine di acquisire, ex art. 182 comma 2 c.p.c., la procura speciale conferita dall' Parte_2
(C. F. e P. IVA ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, all'avv. la quale ha poi conferito Controparte_3 mandato alle liti all'avv. Augusto Servino, difensore costituito.
Acquisita la suddetta documentazione, all'udienza del 19 giugno 2025, le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Prima di procedere all'esame del merito si rileva che l'impugnazione della sentenza è avvenuta nel termine di sei mesi non essendo stata notificata e, pertanto, l'appello è tempestivo;
che l'appello è connotato da specificità e non deve essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
4 In via preliminare, si respinge l'eccezione di inammissibilità del gravame per insussistenza della ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. proposta Cont dall'
Invero, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per le motivazioni e nei limiti di seguito esposti.
L'appellante ha gravato la sentenza di primo grado, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 148 del D.lgs. n. 209/2005, nonché l'inesatta ricostruzione della dinamica del sinistro e la carenza di elementi probatori fattuali a sostegno della dichiarazione di responsabilità nei suoi confronti e del conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Con riferimento alla erronea applicazione dell'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 dedotta dall'appellante, si rileva che il Giudice di Pace di Catanzaro non abbia adottato alcuna espressa pronuncia di improcedibilità della domanda.
Il giudicante ha riportato le comunicazioni intercorse tra le parti sulla messa a disposizione del veicolo per l'esecuzione della perizia sui danni da parte dell'assicurazione nonché la ratio dalla disposizione, e non ha dichiarato espressamente improcedibile la domanda proposta da . Parte_1
In ogni caso, si osserva che l'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 dispone che: “Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.”. L'art. 148 del d.lgs. 209/2005 va letto in combinato disposto con l'art. 145 d.lgs.
209/2005, che prevede “Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.
Ebbene, dall'esame degli atti si rileva che la richiesta di risarcimento del danno inviata da Cont
all' mezzo pec l'11.10.2017, integrata il 13.10.2017 è stata redatta nel Parte_1 rispetto delle modalità di cui all'art. 148, primo comma, d.lgs. n. 209/2005, trattandosi di
5 risarcimento del danno solo a cose. (cfr. all. nn. 1 e 2 al fascicolo di primo grado dell'appellante).
Infatti, nella diffida è stato indicato l'avente diritto al risarcimento, il luogo, i giorni pari a Cont cinque in cui l' vrebbe potuto ispezionare l'auto e accertare il danno. Cont Nonostante ciò, l' solo in data 20.10.2017 ha riscontrato la diffida dell'appellante, comunicando di avere incaricato la per la trattazione del sinistro e Parte_3 chiedendo la concessione di 15 giorni necessari per la ricezione e registrazione della richiesta di risarcimento non riferendo altro sui tempi necessari per ispezionare il veicolo.
Ne consegue, che a fronte dell'onere assolto dall'appellata di messa a disposizione delle Cont cose danneggiate per almeno cinque giorni feriali l' non ha ispezionato il mezzo per l'accertamento e la quantificazione dei danni.
Peraltro, interpretare la disposizione normativa di cui all'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 nel senso di imporre al danneggiato di lasciare il veicolo a disposizione della compagnia assicuratrice per un tempo indefinito si porrebbe in contrasto con i principi di correttezza e buona fede contrattuale, oltre a risultare potenzialmente incompatibile con le legittime esigenze del danneggiato. Cont In ordine alla domanda avanzata dall' di valutazione del comportamento dell'appellante per avere agito in via giudiziale solo per il risarcimento dei danni materiali, rinviando probabilmente la richiesta di risarcimento dei danni fisici ad altro giudizio, contestati con la diffida dell'11.10.2017, si dichiara infondata per i motivi di seguito precisati.
Deve osservarsi che l'appellante in detta sede ha agito solo per il risarcimento dei danni materiali subiti al proprio veicolo e, quindi, non può giudicarsi in questa sede su domande di risarcimento ulteriori e potenziali.
L'eventuale rigetto o accoglimento di domande derivanti da un unico rapporto per infrazionabilità della tutela giudiziaria non si è ancora concretizzata e dovrà, se del caso, essere decisa nell'eventuale e separato giudizio.
Ciò posto, sulla domanda di accertamento del sinistro verificatosi secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione e della responsabilità del conducente del veicolo Mercedes
RI tg BO5596BE per i danni materiali causati sull'auto tg CP_5
6 CY630CD, deve rilevarsi che la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Parte appellante sulla dinamica del sinistro ha esposto che: il 07.10.2017, alle ore 10:00 era alla guida del proprio veicolo Volkswagen OX tg CY630CD e giunta all'intersezione, con perpendicolare via Martiri di Cefalonia in Catanzaro Lido, arrestatasi allo stop era ripartita, ma durante l'attraversamento dell'incrocio ha impattato con il furgoncino
Mercedes RI tg BO5596BE; che il suo veicolo era stato colpito nella parte posteriore destra e che il veicolo Mercedes RI tg BO5596BE aveva riportato danni nella parte anteriore destra;
che ciò prova la circostanza che l'incrocio era stato quasi abbandonato dalla stessa al momento dell'impatto; che la collisione tra i veicoli aveva provocato una rotazione oraria completa di 360° della tg CY630CD; che il veicolo CP_5
Mercedes RI tg CY630CD non aveva mantenuto una velocità adeguata, poiché dai rilievi dei carabinieri era emersa una frenata del veicolo Mercedes RI tg BO5596BE di circa dieci metri;
che dalla dinamica così descritta è emersa la responsabilità esclusiva o comunque concorrente della RI tg BO5596BE. CP_6
Orbene, deve rilevarsi che il Giudice di Pace di Catanzaro, sebbene abbia applicato correttamente la regola sulla cosiddetta precedenza di fatto, non ha fatto altrettanto con la regola della presunzione di colpa di entrambi i conducenti, salvo la prova contraria.
Infatti, occorre osservare che la responsabilità per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli ex art. 2054 c.c. si configura quando il conducente del veicolo senza guida di rotaie produce un danno a persone o cose dalla circolazione con il suo veicolo se non dimostra di avere fatto tutto ciò che gli era possibile per evitarlo. Nell'ipotesi di scontro tra i veicoli deve presumersi, salvo prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. La presunzione può essere superata attraverso la duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso esclusivamente dal comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso.
In particolare, in tema di comportamento colposo per violazione del diritto di precedenza, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Per consolidata giurisprudenza, il mero accertamento della colpa dei due conducenti (è stato accertato che ha tenuto un comportamento colposo, violando Pt_4 la norma sul diritto di precedenza) non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa
7 concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e della comune prudenza (non potendosi in tal caso muovere alcun rimprovero in ordine alla causazione dell'evento). Al riguardo, la Corte territoriale, facendo buon governo degli esposti principi di diritto affermati da questa S.C., ha ritenuto che il non Pt_5 avesse fornito la prova liberatoria di viaggiare a velocità adeguata o comunque consentita, non potendosi quindi escludere la responsabilità colposa in concorso con ” (cfr. Cass. Civ. VI Sez., n. Pt_4
21130/2013).
La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa può essere fornita anche dimostrando indirettamente il collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. VI Sez. Civ., n.
21130/2013).
Ebbene, dalle risultanze istruttorie è emerso che ha colposamente violato Parte_1
l'obbligo di dare precedenza imposto dalla segnaletica di stop presente nella sua corsia, così come disposto dall'art. 145 C.D.S., secondo cui: “Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi vi è obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”.
, a fronte dell'obbligo di precedenza su di lei incombente, non ha fornito Parte_1 la prova che avesse impegnato con anticipo significativo l'incrocio tanto da poter acquisire la c.d. “precedenza di fatto”, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità.
La violazione del diritto di precedenza da parte di , conducente del Parte_1 veicolo Volkswagen OX tg CY630CD, si è concretizzata nel momento in cui pur essendosi fermata allo stop è ripartita, impegnando la corsia percorsa anche da Pt_6 con la Mercedes RI tg CY630CD.
[...]
Tuttavia, dall'esame degli atti e della prova testimoniale è emersa una concorrente responsabilità dei conducenti e Parte_1 Parte_6
Ciò è emerso dalle deposizioni testimoniali fornite dal teste di parte appellante Tes_2
dalla dinamica indicata nella relazione dei carabinieri.
[...]
Infatti, il teste di parte appellante indifferente, in sede di escussione Testimone_2 dinanzi il Giudice di Pace ha dichiarato che: “In ordine al sinistro per cui è causa del quale non ricordo la data ma forse quest'anno io ero dietro l'auto dell'attrice ferma allo stop. Al ripartire è arrivata un veicolo che proveniente in senso contrario di marcia del nostro investiva l'auto dell'attrice. Il sinistro è
8 occorso in Cz Lido non ricordo la via ma la zona è ad uno delle lottizzazioni Muscò. Forse è una prosecuzione di via Caprera. Il veicolo antagonista non veniva difronte cioè nella direzione Giovino – zona porto ma veniva da una via perpendicolare a quella da noi percorsa. Il veicolo antagonista veniva dalla nostra destra… A.D. dell'avv. Pizzari: se non ricordo male la vettura è stata colpita nella parte posteriore destra in quanto ha fatto un giro, l'auto antagonista l'ha colpita con il frontale….”. (v. verbale udienza del Giudice di Pace di Catanzaro del 22.02.2019).
Inoltre, dalla lettura della relazione dei Carabinieri, dall'esame dello schizzo planimetrico, delle fotografie e del preventivo, è emersa la dinamica del sinistro confermata dal teste sopra indicato.
Dalla documentazione descritta risulta che il veicolo Volkswagen OX tg CY630CD, condotto da e proveniente da Via Caprera, durante l'attraversamento Parte_1 dell'intersezione ha impattato con il furgoncino Mercedes RI tg CY630CD proveniente dalla sua destra, dalla via Martiri di Cefalonia, guidato da Parte_6
Inoltre, sono stati individuati entrambi i punti d'urto dei veicoli, riportando la Volkswagen
OX tg CY630CD quale punto di collisione la parte posteriore destra e la Mercedes
RI tg CY630CD con il paraurti e faro anteriore destro (v. all. nn. 33 e 34 al fascicolo di parte appellata di primo grado e all. n. 8 al fascicolo di primo grado dell'appellante).
Per altro verso, dall'esame dell'istruttoria è emerso che parte appellante non ha fornito la prova liberatoria, ovvero di essere stato prudente alla guida e che la responsabilità del sinistro fosse da imputare all'appellata.
In particolare, i punti di collisione tra i veicoli fanno ritenere che verosimilmente la
Volkswagen OX tg CY630CD in prossimità dell'incrocio non abbia concesso la precedenza.
Tuttavia, anche il conducente della Mercedes RI tg CY630CD ha tenuto una condotta imprudente consistita nel non avere accertato la presenza dell'altro veicolo nell'intersezione e nel non avere mantenuto una velocità adeguata considerate le tracce di frenata rinvenute sull'asfalto di metri 7.60 (v. all. nn. 33 e 34 del fascicolo di primo grado dell'appellata).
Pertanto, ne discende che deve essere attribuita alle parti in causa una responsabilità concorrente da quantificarsi nella percentuale del 50% ciascuno per le motivazioni sopra espresse.
9 Con riguardo al quantum risarcitorio in relazione al danno materiale subito da
[...]
si ritiene adeguatamente determinato il danno dal preventivo allegato, che Pt_1 riporta i costi dei ricambi, della verniciatura delle parti interessate dall'urto per un importo complessivo di € 3.950,00.
Infatti, dal raffronto della documentazione fotografica allegata dall'appellante e delle descrizioni del preventivo emerge che la quantificazione del danno ivi riportata sia pienamente compatibile con i danni riscontrati (v. all. nn. 8 e 9 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
Il contenuto del preventivo è stato confermato dal carrozziere che lo ha redatto in sede di escussione testimoniale, il quale ha, inoltre, precisato che non ha pagato Parte_1
l'importo indicato in preventivo ma la somma di 3.500,00 euro, perché le aveva concesso uno sconto (v. verbale udienza dell'11.12.2023).
A ciò va aggiunto che la quantificazione contenuta nel preventivo allegato dall'appellante non è stata poi neanche specificatamente contestata dall'appellata, la quale ha eccepito sul punto solo di non avere sottoposto a perizia il veicolo dell'appellante per omessa messa a disposizione di quest'ultimo.
Invero, come in precedenza accertato, il veicolo era stato messo a disposizione Cont dall'appellante per cinque giorni durante i quali l' non ha svolto la perizia e, in ogni caso, avrebbe poi potuto eseguirla anche in fase di negoziazione assistita il cui invito non
è stato accolto dall'Ufficio oggi appellato.
Pertanto, in considerazione della quantificazione risarcitoria di cui al preventivo, che deve valutarsi tenendo conto dello sconto attuato dal carrozziere, poiché il risarcimento va in questi casi riconosciuto come integrale ristoro del pregiudizio subito e dell'accertata Cont responsabilità concorrente, l' eve condannarsi al risarcimento del danno nei confronti di misura del 50% dell'importo di € 3.500,00. Parte_1
Infine, deve essere respinta la domanda di condanna degli appellanti al pagamento delle spese stragiudiziali per difetto di prova, in quanto l'appellante non ha fornito alcuna documentazione attestante spese sostenute per attività stragiudiziale.
In merito, si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: “le spese sostenute per attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali,
10 vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova”. (cfr. Cass. III Sez. Civ., ordinanza n. 15732/2022).
Va poi rigettata la domanda di risarcimento del danno per violazione delle norme sulla Cont negoziazione assistita proposta da nei confronti dell' er insussistenza Parte_1 dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
Infatti, a fronte della previsione di cui all'art. 4 del d.l. 132/2014, che riconosce il potere al giudice di valutare il rifiuto o la mancata accettazione dell'invito ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto ai sensi dell'art. 96, I, II e III comma c.p.c., nella fattispecie non si ravvisano né il dolo né la colpa grave e neanche l'ipotesi della soccombenza o di accertamento dell'inesistenza di diritti per i quali è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca o iniziata l'esecuzione forzata. Cont Alla luce di quanto sinora esposto, l' va condannata al risarcimento del danno nei confronti di nella misura del 50% dell'importo di 3.500,00. Parte_1
La predetta somma deriva da un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, con la conseguenza che configurando un debito di valore, in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, deve essere maggiorata con interessi compensativi al tasso legale, da valutarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento lesivo (07.10.2017), e da tale momento rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice I.S.T.A.T.
Dalla data di pubblicazione della predetta sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, decorrono gli interessi moratori fino all'effettivo soddisfo.
Circa la regolamentazione delle spese, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ., n. 9064/2018; Cass. civ. n. 11423/2016).
Pertanto, in ragione dell'accertata responsabilità concorrente tra le parti in causa si dichiarano compensate integralmente tra le stesse le spese di lite del primo e secondo grado.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- accoglie parzialmente l'appello, riformando la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condanna L' al risarcimento dei danni materiali nei confronti di CP_4 [...]
nella misura del 50% dell'importo di € 3.500,00, oltre interessi e rivalutazione Pt_1 come in parte motiva;
- rigetta la domanda di pagamento delle spese stragiudiziali avanzata da Parte_1 contro la L' CP_4
- rigetta la domanda di condanna dell' al risarcimento ex art. 96 c.p.c. CP_7
- compensa tra le parti le spese di lite di primo e di secondo grado.
Catanzaro, lì 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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