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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1528/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Emmanuele Agostini
a scioglimento della riserva che precede
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- visti gli atti e i verbali del procedimento di opposizione a precetto ex art. 615 co. 1
c.p.c., promosso da (C.F.: ) nei confronti di Parte_1 C.F._1
P.Iva: ) e iscritto al n. 1528/2024 R.G.A.C.;Controparte_1 P.IVA_1
- rilevato che parte attrice ha spiegato opposizione avverso il precetto intimato per
€8.013,77 al lordo degli interessi legali al 4.10.2024 e delle spese sulla base della sentenza del Giudice di Pace di Crotone n. 1240 emessa in data 20.9.2006 con cui
[...]
è stato condannato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 990/69, a rimborsare Pt_1 all -, le somme da questa corrisposte in Controparte_2 conseguenza della ridetta sentenza;
- posto che, dalla disamina dell'atto di citazione, parte attrice ha sollevato due motivi di opposizione – segnatamente la mancanza della formula esecutiva nel titolo e la prescrizione – che rappresentano altrettante censure sull'an dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. per il quale la competenza per valore tra giudice di pace e
Tribunale è determinata dall'art. 7 c.p.c.;
- atteso che la creditrice si è costituita e si è difesa sul merito dell'opposizione;
- posto che in prima udienza questo giudice ha sottoposto alle parti la questione della incompetenza per valore di questo ufficio giudiziario e parte attrice ha in via principale insistito genericamente sulla competenza del Tribunale;
1 - ritenuto, pertanto, di confermare all'esito dell'audizione delle parti il rilievo dell'incompetenza per valore del Tribunale in ragione del predetto art. 7 co. 1 c.p.c. e del valore della causa pari ad €8.013,77;
- ritenuto che la competenza per valore del Giudice di Pace trova titolo nel combinato disposto degli artt. 17 e 7 co. 1 c.p.c., in mancanza di un diverso criterio ratione materiae del Tribunale,
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Crotone
Assegna il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione
Condanna parte attrice alle spese in favore della convenuta che si liquidano in
€849,00 (compenso ai minimi, senza fasi di trattazione e decisione) oltre oneri e accessori
Onera la cancelleria civile della comunicazione del presente provvedimento.
Crotone, li 14/07/2024
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Emmanuele Agostini
a scioglimento della riserva che precede
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- visti gli atti e i verbali del procedimento di opposizione a precetto ex art. 615 co. 1
c.p.c., promosso da (C.F.: ) nei confronti di Parte_1 C.F._1
P.Iva: ) e iscritto al n. 1528/2024 R.G.A.C.;Controparte_1 P.IVA_1
- rilevato che parte attrice ha spiegato opposizione avverso il precetto intimato per
€8.013,77 al lordo degli interessi legali al 4.10.2024 e delle spese sulla base della sentenza del Giudice di Pace di Crotone n. 1240 emessa in data 20.9.2006 con cui
[...]
è stato condannato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 990/69, a rimborsare Pt_1 all -, le somme da questa corrisposte in Controparte_2 conseguenza della ridetta sentenza;
- posto che, dalla disamina dell'atto di citazione, parte attrice ha sollevato due motivi di opposizione – segnatamente la mancanza della formula esecutiva nel titolo e la prescrizione – che rappresentano altrettante censure sull'an dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. per il quale la competenza per valore tra giudice di pace e
Tribunale è determinata dall'art. 7 c.p.c.;
- atteso che la creditrice si è costituita e si è difesa sul merito dell'opposizione;
- posto che in prima udienza questo giudice ha sottoposto alle parti la questione della incompetenza per valore di questo ufficio giudiziario e parte attrice ha in via principale insistito genericamente sulla competenza del Tribunale;
1 - ritenuto, pertanto, di confermare all'esito dell'audizione delle parti il rilievo dell'incompetenza per valore del Tribunale in ragione del predetto art. 7 co. 1 c.p.c. e del valore della causa pari ad €8.013,77;
- ritenuto che la competenza per valore del Giudice di Pace trova titolo nel combinato disposto degli artt. 17 e 7 co. 1 c.p.c., in mancanza di un diverso criterio ratione materiae del Tribunale,
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Crotone
Assegna il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione
Condanna parte attrice alle spese in favore della convenuta che si liquidano in
€849,00 (compenso ai minimi, senza fasi di trattazione e decisione) oltre oneri e accessori
Onera la cancelleria civile della comunicazione del presente provvedimento.
Crotone, li 14/07/2024
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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