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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/07/2024, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
N. 2418/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 2418/2022 promossa da
, C.F. e P.Iva con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore;
Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. Elvira
Longobardi (CF: ) presso il cui studio, sito Gragnano (NA) alla via San C.F._1
Sebastiano n. 62, è elettivamente domiciliata, PEC: Email_1
ATTORE-APPELLANTE
contro
, (C.F. , residente in Castellammare di Stabia (NA) CP_1 C.F._2 alla via San Giacomo n. 16; rappresentato e difeso, nel corso del giudizio di primo grado, dall'avv. Tommaso Esposito (CF:
), presso il cui studio, sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Nuova C.F._3
Eremitaggio nr. 3 (Parco Quisisana), è elettivamente domiciliato;
PEC:
Email_2
CONVENUTO-APPELLATO CONTUMACE
nonché contro
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Castellammare di Stabia alla Piazza Giovanni XXIII, rappresentato e difeso, nel corso del giudizio di primo grado, dall'avv. Antonella Verde ( e dall'avv. C.F._4
Giuseppina Moccia ( ) C.F._5
CONVENUTO-APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4490/2021 del
2/7/2021, depositata in data 12/11/2021;
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Torre Annunziata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello così provvedere:
a) In annullamento della sentenza n. 4490/2021 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, dichiarare legittima la notifica della cartella di pagamento 07120110034412769000 e dell'avviso di intimazione 07120159032851204000 e non prescritto il credito della cartella di pagamento
07120110034412769000.
a) Dichiarare, in via subordinata, per carenza di interesse della parte ad agire, inammissibile la domanda attorea, essendo la spiegata opposizione stata proposta avverso l'estratto di ruolo di cartella di pagamento e in difetto di qualsivoglia attività esecutiva da parte dell'agente della riscossione.
b) Per l'effetto condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione rubricato “in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e/o accertamento negativo”, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Torre Annunziata, CP_1
l' e il impugnando l'estratto di Parte_1 Controparte_2 ruolo n. 2868/2011 dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella esattoriale n.
071/2011/0034412769/000 dell'importo complessivo di € 1.483,47, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dal per Controparte_2 infrazioni al codice della strada risalenti all'anno 2008. A sostegno dell'opposizione, eccepiva: l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 legge 698/1981, attesa la mancanza di idonei atti interruttivi.
Chiedeva, quindi, in via principale, accertare l'illegittimità del ruolo nr. 2868/2011 e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento nr. 071/2011/0034412769/000, asseritamente mai notificatagli;
condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo la regolarità della Parte_1 notifica non solo della cartella di pagamento nr. 071/2011/0034412769/000 ma anche del successivo avviso di intimazione nr. 071/2015/9032851204/000. Eccepiva, altresì, il mancato decorso del termine prescrizionale quinquennale. Chiedeva, pertanto, il rigetto della proposta domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite e compensi professionali da attribuirsi al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.2 Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, la Controparte_2 mancanza della propria legittimazione passiva. Chiedeva, pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di manlevare il dalle Controparte_2 eventuali spese di giudizio. 1.3 Con sentenza n. 4490/2021, depositata in data 12.11.2021, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta l'ammissibilità dell'azione, qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. nonché sussistente la legittimazione passiva dei convenuti, considerava il credito prescritto.
Accoglieva quindi la domanda attorea ed annullava la cartella di pagamento nr.
071/2011/0034412769/000, presumibilmente notificata in data 30.1.2012 e condannava, infine,
l' al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, con distrazione in favore CP_3 del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 2.5.2022, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione del credito sotteso all'estratto di ruolo opposto, stante l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento nr. 071/2011/0034412769/000 e dell'avviso d'intimazione nr. 071/2015/9032851204/000; (ii) l'inammissibilità dell'impugnazione avverso estratto di ruolo esattoriale, stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi la legittimità della notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione di pagamento e non prescritto il credito sotteso alla cartella n. 071/2011/0034412769/000; l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, attesa la regolarità della notifica della cartella di pagamento e della successiva intimazione, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
3. Restavano contumaci l' ed il Controparte_4 Controparte_2
, ritualmente citati.
[...]
5. Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, in data 23/12/2022, il fascicolo veniva assegnato al giudice scrivente il quale, all'udienza del 6/7/2023, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorrenti dal
8/02/2024.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da contro la sentenza n. 4490/2021, depositata in data 12/11/2021 del CP_3
Giudice di Pace di Torre Annunziata è fondato per le ragioni che seguono.
6. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' e del CP_3 Controparte_2
in quanto non costituitisi in giudizio nonostante la regolare citazione a giudizio.
[...]
7. quanto al merito del gravame occorre precisare quanto segue.
L'azione esperita dall'odierno appellato in primo grado va qualificata in termini di autonomo accertamento negativo del credito: ciò in considerazione della circostanza che l'opposizione è stata avanzata nell'anno 2019 (con notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 22.08.2019) ovvero a distanza di molto tempo dalla data di presunta notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo opposto (risalente all'30.1.2012) e del successivo avviso di intimazione n. 07120159032851204000 (in data 27.7.2015). E' lo stesso opponente, d'altronde, che rappresenta di aver promosso l'opposizione dopo aver effettuato una verifica delle pendenze debitorie a proprio carico mediante richiesta di estratto di ruolo esattoriale all' senza allegare alcun concreto e CP_3 specifico pregiudizio che, ai sensi di Legge, consentirebbe la presentazione di un'opposizione avverso un tale estratto di ruolo. L'opposizione è stata quindi avanzata in assenza di qualsivoglia imminente iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione.
Ne consegue che il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c. La verifica si impone anche oggi e, diversamente da quanto richiesto dall'appellante, va effettuata in via preliminare rispetto agli altri motivi di gravame, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione nonché tenuto conto del carattere assorbente della questione e dello specifico motivo di gravame sollevato al riguardo da
CP_3
6.1 Sul punto, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata nel luglio 2021. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ.
20618/2016; Cass. Civ. 27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21 (entrata in vigore il 22.10.2021), inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione
e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza sopra citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.
12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
6.2 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dal va qualificata quale CP_1 accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella esattoriale ad esso sottesa a distanza di molti anni dalla sua presunta notifica e, quindi, in assenza di iniziative esecutive da parte dell' – non può che concludersi per CP_3 l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado in quanto non supportata dal necessario interesse ad agire.
6.3 Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
7. Poiché la causa è stata decisa anche sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce alla questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 4490/2021 del 2/7/2021, depositata in data 12/11/2021, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
CP_1
2. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti, sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 29/06/2024.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 2418/2022 promossa da
, C.F. e P.Iva con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore;
Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. Elvira
Longobardi (CF: ) presso il cui studio, sito Gragnano (NA) alla via San C.F._1
Sebastiano n. 62, è elettivamente domiciliata, PEC: Email_1
ATTORE-APPELLANTE
contro
, (C.F. , residente in Castellammare di Stabia (NA) CP_1 C.F._2 alla via San Giacomo n. 16; rappresentato e difeso, nel corso del giudizio di primo grado, dall'avv. Tommaso Esposito (CF:
), presso il cui studio, sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Nuova C.F._3
Eremitaggio nr. 3 (Parco Quisisana), è elettivamente domiciliato;
PEC:
Email_2
CONVENUTO-APPELLATO CONTUMACE
nonché contro
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Castellammare di Stabia alla Piazza Giovanni XXIII, rappresentato e difeso, nel corso del giudizio di primo grado, dall'avv. Antonella Verde ( e dall'avv. C.F._4
Giuseppina Moccia ( ) C.F._5
CONVENUTO-APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4490/2021 del
2/7/2021, depositata in data 12/11/2021;
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Torre Annunziata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello così provvedere:
a) In annullamento della sentenza n. 4490/2021 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, dichiarare legittima la notifica della cartella di pagamento 07120110034412769000 e dell'avviso di intimazione 07120159032851204000 e non prescritto il credito della cartella di pagamento
07120110034412769000.
a) Dichiarare, in via subordinata, per carenza di interesse della parte ad agire, inammissibile la domanda attorea, essendo la spiegata opposizione stata proposta avverso l'estratto di ruolo di cartella di pagamento e in difetto di qualsivoglia attività esecutiva da parte dell'agente della riscossione.
b) Per l'effetto condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione rubricato “in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e/o accertamento negativo”, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Torre Annunziata, CP_1
l' e il impugnando l'estratto di Parte_1 Controparte_2 ruolo n. 2868/2011 dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella esattoriale n.
071/2011/0034412769/000 dell'importo complessivo di € 1.483,47, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dal per Controparte_2 infrazioni al codice della strada risalenti all'anno 2008. A sostegno dell'opposizione, eccepiva: l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 legge 698/1981, attesa la mancanza di idonei atti interruttivi.
Chiedeva, quindi, in via principale, accertare l'illegittimità del ruolo nr. 2868/2011 e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento nr. 071/2011/0034412769/000, asseritamente mai notificatagli;
condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo la regolarità della Parte_1 notifica non solo della cartella di pagamento nr. 071/2011/0034412769/000 ma anche del successivo avviso di intimazione nr. 071/2015/9032851204/000. Eccepiva, altresì, il mancato decorso del termine prescrizionale quinquennale. Chiedeva, pertanto, il rigetto della proposta domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite e compensi professionali da attribuirsi al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.2 Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, la Controparte_2 mancanza della propria legittimazione passiva. Chiedeva, pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di manlevare il dalle Controparte_2 eventuali spese di giudizio. 1.3 Con sentenza n. 4490/2021, depositata in data 12.11.2021, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta l'ammissibilità dell'azione, qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. nonché sussistente la legittimazione passiva dei convenuti, considerava il credito prescritto.
Accoglieva quindi la domanda attorea ed annullava la cartella di pagamento nr.
071/2011/0034412769/000, presumibilmente notificata in data 30.1.2012 e condannava, infine,
l' al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, con distrazione in favore CP_3 del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 2.5.2022, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione del credito sotteso all'estratto di ruolo opposto, stante l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento nr. 071/2011/0034412769/000 e dell'avviso d'intimazione nr. 071/2015/9032851204/000; (ii) l'inammissibilità dell'impugnazione avverso estratto di ruolo esattoriale, stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi la legittimità della notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione di pagamento e non prescritto il credito sotteso alla cartella n. 071/2011/0034412769/000; l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, attesa la regolarità della notifica della cartella di pagamento e della successiva intimazione, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
3. Restavano contumaci l' ed il Controparte_4 Controparte_2
, ritualmente citati.
[...]
5. Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, in data 23/12/2022, il fascicolo veniva assegnato al giudice scrivente il quale, all'udienza del 6/7/2023, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorrenti dal
8/02/2024.
⁎⁎⁎⁎⁎ L'appello proposto da contro la sentenza n. 4490/2021, depositata in data 12/11/2021 del CP_3
Giudice di Pace di Torre Annunziata è fondato per le ragioni che seguono.
6. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' e del CP_3 Controparte_2
in quanto non costituitisi in giudizio nonostante la regolare citazione a giudizio.
[...]
7. quanto al merito del gravame occorre precisare quanto segue.
L'azione esperita dall'odierno appellato in primo grado va qualificata in termini di autonomo accertamento negativo del credito: ciò in considerazione della circostanza che l'opposizione è stata avanzata nell'anno 2019 (con notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 22.08.2019) ovvero a distanza di molto tempo dalla data di presunta notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo opposto (risalente all'30.1.2012) e del successivo avviso di intimazione n. 07120159032851204000 (in data 27.7.2015). E' lo stesso opponente, d'altronde, che rappresenta di aver promosso l'opposizione dopo aver effettuato una verifica delle pendenze debitorie a proprio carico mediante richiesta di estratto di ruolo esattoriale all' senza allegare alcun concreto e CP_3 specifico pregiudizio che, ai sensi di Legge, consentirebbe la presentazione di un'opposizione avverso un tale estratto di ruolo. L'opposizione è stata quindi avanzata in assenza di qualsivoglia imminente iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione.
Ne consegue che il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c. La verifica si impone anche oggi e, diversamente da quanto richiesto dall'appellante, va effettuata in via preliminare rispetto agli altri motivi di gravame, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione nonché tenuto conto del carattere assorbente della questione e dello specifico motivo di gravame sollevato al riguardo da
CP_3
6.1 Sul punto, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata nel luglio 2021. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ.
20618/2016; Cass. Civ. 27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21 (entrata in vigore il 22.10.2021), inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione
e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza sopra citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.
12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
6.2 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dal va qualificata quale CP_1 accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella esattoriale ad esso sottesa a distanza di molti anni dalla sua presunta notifica e, quindi, in assenza di iniziative esecutive da parte dell' – non può che concludersi per CP_3 l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado in quanto non supportata dal necessario interesse ad agire.
6.3 Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
7. Poiché la causa è stata decisa anche sulla base di questioni oggetto di mutamenti giurisprudenziali (ci si riferisce alla questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 4490/2021 del 2/7/2021, depositata in data 12/11/2021, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
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2. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti, sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 29/06/2024.
Il Giudice
Anita Carughi