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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16664/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
RA DI CE
RE ES CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 16664/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. PADERNI ISABELLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) Parte_2 CodiceFiscale_2
presso lo studio dell'Avv. PADERNI ISABELLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
1 ordinare al Comune di US di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La sig.ra trasferirà la residenza presso l'appartamento di via Mortirolo 18/B, mentre il Parte_1
padre permarrà presso la casa coniugale.
3) I figli e manterranno la loro residenza presso la casa coniugale di via Mortirolo 20 Brescia Per_1 Per_2
fino a quando lo vorranno.
4) Nulla disporre in merito al figlio essendo questi economicamente autosufficiente. Per_1
5) Il figlio , potrà trascorrere il tempo di rientro a Brescia paritariamente e in maniera alternata con Per_2
il padre e con la madre.
6) Fatta eccezione per le specifiche di seguito elencate ai punti 7) 8) 9),e salvo diverso accordo fra le parti fino a che non avrà raggiunto l'indipendenza economica, il mantenimento di avverrà in maniera Per_2
diretta da parte dei genitori, anche in considerazione del fatto che il figlio sarà libero di trascorrere Per_2
il tempo di rientro a Brescia paritariamente e in maniera alternata con il padre e con la madre, salvo le spese straordinarie che verranno divise in proporzione ai redditi dell'ultima dichiarazione dei coniugi, e in mancanza di accordo nella proporzione del 75 % a carico del padre e 25 % a carico della madre tenendo in considerazione il Protocollo del Tribunale di Brescia per le spese straordinarie in merito alla necessità o meno dell'accordo delle parti.
7) Le spese universitarie, nello specifico la retta di iscrizione (€ 2.384/00 annui ca.), l'affitto dell'appartamento (€ 325,00/mese), e le spese delle rispettive utenze, saranno a carico esclusivo del padre
8) Il padre verserà inoltre direttamente a mediante bonifico € 400,00 entro il 5 di ogni mese, a titolo Per_2
di spese di viaggio, vitto e consumi ordinari inerenti alla permanenza a Rovereto per studio, con riserva di ridurre la somma alle spese effettivamente sostenute nei periodi in cui non soggiorni a Rovereto o Per_2
frequenti un percorso studi che non richieda il soggiorno fuori provincia di residenza.
9) Restano invece a carico esclusivo della sig.ra le spese di vestiario (€ 100,00 ca mensili), Pt_1 psicologo (€ 150,00 ca mensili), psichiatra (€ 120,00 mensili), e autoveicolo in uso al ragazzo quali assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria (€ 1000,00 ca annuali), sintantoché il padre si vedrà gravato dalle spese universitarie.
10) La copertura delle spese universitarie di cui ai punti 7) e 8) e 9) verrà mantenuta sino alla conclusione del secondo anno di iscrizione universitaria e quindi fino a settembre 2026 salvo proroga nel caso di miglioramento del rendimento scolastico o di scelta di percorso scolastico alternativo, diversamente valendo quanto stabilito al punto 6).
2 11) I coniugi concordano che eventuali benefici fiscali connessi al figlio non economicamente autosufficiente vengano suddivisi al 50%, salvo diverso accordo fra le parti.
12) Nulla disporre in merito al mantenimento dei coniugi essendo entrambi autosufficienti.
DARE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
13) relativamente all'immobile in comunione: Le parti in premessa, devono intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante dell'accordo in merito alla suddivisione dei beni in comunione.
La casa coniugale sita in Comune di Brescia Via Mortirolo n. 20 resterà assegnata al signor Parte_2
[...]
La signora si obbliga sin da ora a trasferire al signor la quota di sua Parte_1 Parte_2
spettanza delle unità immobiliari site in Comune di Brescia identificate nel Catasto Fabbricati al foglio 19
Sez NCT con i mappali numeri:
42 subalterno 10
42 subalterno 12
Per i motivi meglio precisati in premessa la medesima signora unitamente al signor Parte_1
si obbligano a trasferire le quote di loro spettanza ai signori per il diritto Parte_2 Parte_3
di usufrutto vitalizio e per la nuda proprietà, delle unità immobiliari identificate con i mappali Persona_3
numeri 42 subalterno 11 e 42 subalterno 15;
Il signor si obbliga ad acquisire dai signori e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Persona_3
le quote ed i diritti di spettanza di questi ultimi delle unità immobiliari identificate con i mappali numeri 42 subalterno 5, 42 subalterno 13, 42 subalterno 14; il tutto preceduto dal riconoscimento dell'esatta individuazione delle quote di comproprietà da definirsi con atto legale, come peraltro risulta dalla visura catastale dei mappali numeri 42 subalterno 13, 42 subalterno
14, 42 subalterno 15, trattandosi di porzioni immobiliari stralciate da parti comuni e individuate dalle parti provvisoriamente con quote proporzionali al diritto vantato da ciascuna.
L'atto notarile di trasferimento delle proprietà sarà pertanto esecutivo degli impegni assunti nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, soggetto ad omologazione del Tribunale e verrà sottoposto a registrazione (ed alle conseguenti formalità di trascrizione e di voltura catastale) ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di cessioni naturalmente collegate al procedimento di separazione e quindi direttamente collegate alla separazione stessa.
14) Il signor si obbliga a versare alla sig.ra il corrispettivo per la cessione del Parte_2 Pt_1
50% della casa coniugale che si quantifica in € 80.000 in aggiunta all'accollo liberatorio del residuo mutuo fondiario di cui all'atto in data 23 marzo 2011 n. 38739/19143 di repertorio Notaio Persona_4
sopra citato,
15) Le spese di passaggio delle parti comuni saranno a totale carico del sig. . Le spese di Parte_2
sistemazione dei mappali non conformi e corrette saranno suddivise a metà fra i coniugi.
3 16) In merito alla quota societaria del 20% di Atlantis s.r.l. acquistata il 3.3.2021, la signora Pt_1
rinuncia a qualsiasi diritto di credito inerente la quota stessa, alla liquidazione del valore di detta quota, a qualsiasi spettanza maturata o maturanda in forza della comunione legale dei beni relativa alla quota stessa;
rinuncia altresì a far valere qualsiasi ulteriore diritto nei confronti del sig. o di Atlantis s.r.l. Parte_2 connessi alla quota stessa, la quale resta pertanto nell'esclusiva disponibilità del marito. La sig.ra Pt_1
si obbliga a rendersi parte attiva nelle eventuali incombenze che dovessero rendersi necessarie per il perfezionamento della rinuncia, di fronte alla società, al marito e di fronte a terzi. Il sig. si Parte_2
obbliga a rendersi parte attiva nelle eventuali incombenze che dovessero rendersi necessarie per esonerare e/o manlevare la signora da qualsiasi onere o gravame conseguente all'acquisto della quota in Pt_1
comunione legale dei beni.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a US (BS) in data 16.10.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di US al n. 75, parte II, serie A, anno 1999, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , Per_1 Per_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle parti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla
Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
4 3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
4) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU HE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
RA DI CE
RE ES CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 16664/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. PADERNI ISABELLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) Parte_2 CodiceFiscale_2
presso lo studio dell'Avv. PADERNI ISABELLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
1 ordinare al Comune di US di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La sig.ra trasferirà la residenza presso l'appartamento di via Mortirolo 18/B, mentre il Parte_1
padre permarrà presso la casa coniugale.
3) I figli e manterranno la loro residenza presso la casa coniugale di via Mortirolo 20 Brescia Per_1 Per_2
fino a quando lo vorranno.
4) Nulla disporre in merito al figlio essendo questi economicamente autosufficiente. Per_1
5) Il figlio , potrà trascorrere il tempo di rientro a Brescia paritariamente e in maniera alternata con Per_2
il padre e con la madre.
6) Fatta eccezione per le specifiche di seguito elencate ai punti 7) 8) 9),e salvo diverso accordo fra le parti fino a che non avrà raggiunto l'indipendenza economica, il mantenimento di avverrà in maniera Per_2
diretta da parte dei genitori, anche in considerazione del fatto che il figlio sarà libero di trascorrere Per_2
il tempo di rientro a Brescia paritariamente e in maniera alternata con il padre e con la madre, salvo le spese straordinarie che verranno divise in proporzione ai redditi dell'ultima dichiarazione dei coniugi, e in mancanza di accordo nella proporzione del 75 % a carico del padre e 25 % a carico della madre tenendo in considerazione il Protocollo del Tribunale di Brescia per le spese straordinarie in merito alla necessità o meno dell'accordo delle parti.
7) Le spese universitarie, nello specifico la retta di iscrizione (€ 2.384/00 annui ca.), l'affitto dell'appartamento (€ 325,00/mese), e le spese delle rispettive utenze, saranno a carico esclusivo del padre
8) Il padre verserà inoltre direttamente a mediante bonifico € 400,00 entro il 5 di ogni mese, a titolo Per_2
di spese di viaggio, vitto e consumi ordinari inerenti alla permanenza a Rovereto per studio, con riserva di ridurre la somma alle spese effettivamente sostenute nei periodi in cui non soggiorni a Rovereto o Per_2
frequenti un percorso studi che non richieda il soggiorno fuori provincia di residenza.
9) Restano invece a carico esclusivo della sig.ra le spese di vestiario (€ 100,00 ca mensili), Pt_1 psicologo (€ 150,00 ca mensili), psichiatra (€ 120,00 mensili), e autoveicolo in uso al ragazzo quali assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria (€ 1000,00 ca annuali), sintantoché il padre si vedrà gravato dalle spese universitarie.
10) La copertura delle spese universitarie di cui ai punti 7) e 8) e 9) verrà mantenuta sino alla conclusione del secondo anno di iscrizione universitaria e quindi fino a settembre 2026 salvo proroga nel caso di miglioramento del rendimento scolastico o di scelta di percorso scolastico alternativo, diversamente valendo quanto stabilito al punto 6).
2 11) I coniugi concordano che eventuali benefici fiscali connessi al figlio non economicamente autosufficiente vengano suddivisi al 50%, salvo diverso accordo fra le parti.
12) Nulla disporre in merito al mantenimento dei coniugi essendo entrambi autosufficienti.
DARE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
13) relativamente all'immobile in comunione: Le parti in premessa, devono intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante dell'accordo in merito alla suddivisione dei beni in comunione.
La casa coniugale sita in Comune di Brescia Via Mortirolo n. 20 resterà assegnata al signor Parte_2
[...]
La signora si obbliga sin da ora a trasferire al signor la quota di sua Parte_1 Parte_2
spettanza delle unità immobiliari site in Comune di Brescia identificate nel Catasto Fabbricati al foglio 19
Sez NCT con i mappali numeri:
42 subalterno 10
42 subalterno 12
Per i motivi meglio precisati in premessa la medesima signora unitamente al signor Parte_1
si obbligano a trasferire le quote di loro spettanza ai signori per il diritto Parte_2 Parte_3
di usufrutto vitalizio e per la nuda proprietà, delle unità immobiliari identificate con i mappali Persona_3
numeri 42 subalterno 11 e 42 subalterno 15;
Il signor si obbliga ad acquisire dai signori e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Persona_3
le quote ed i diritti di spettanza di questi ultimi delle unità immobiliari identificate con i mappali numeri 42 subalterno 5, 42 subalterno 13, 42 subalterno 14; il tutto preceduto dal riconoscimento dell'esatta individuazione delle quote di comproprietà da definirsi con atto legale, come peraltro risulta dalla visura catastale dei mappali numeri 42 subalterno 13, 42 subalterno
14, 42 subalterno 15, trattandosi di porzioni immobiliari stralciate da parti comuni e individuate dalle parti provvisoriamente con quote proporzionali al diritto vantato da ciascuna.
L'atto notarile di trasferimento delle proprietà sarà pertanto esecutivo degli impegni assunti nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, soggetto ad omologazione del Tribunale e verrà sottoposto a registrazione (ed alle conseguenti formalità di trascrizione e di voltura catastale) ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di cessioni naturalmente collegate al procedimento di separazione e quindi direttamente collegate alla separazione stessa.
14) Il signor si obbliga a versare alla sig.ra il corrispettivo per la cessione del Parte_2 Pt_1
50% della casa coniugale che si quantifica in € 80.000 in aggiunta all'accollo liberatorio del residuo mutuo fondiario di cui all'atto in data 23 marzo 2011 n. 38739/19143 di repertorio Notaio Persona_4
sopra citato,
15) Le spese di passaggio delle parti comuni saranno a totale carico del sig. . Le spese di Parte_2
sistemazione dei mappali non conformi e corrette saranno suddivise a metà fra i coniugi.
3 16) In merito alla quota societaria del 20% di Atlantis s.r.l. acquistata il 3.3.2021, la signora Pt_1
rinuncia a qualsiasi diritto di credito inerente la quota stessa, alla liquidazione del valore di detta quota, a qualsiasi spettanza maturata o maturanda in forza della comunione legale dei beni relativa alla quota stessa;
rinuncia altresì a far valere qualsiasi ulteriore diritto nei confronti del sig. o di Atlantis s.r.l. Parte_2 connessi alla quota stessa, la quale resta pertanto nell'esclusiva disponibilità del marito. La sig.ra Pt_1
si obbliga a rendersi parte attiva nelle eventuali incombenze che dovessero rendersi necessarie per il perfezionamento della rinuncia, di fronte alla società, al marito e di fronte a terzi. Il sig. si Parte_2
obbliga a rendersi parte attiva nelle eventuali incombenze che dovessero rendersi necessarie per esonerare e/o manlevare la signora da qualsiasi onere o gravame conseguente all'acquisto della quota in Pt_1
comunione legale dei beni.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a US (BS) in data 16.10.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di US al n. 75, parte II, serie A, anno 1999, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , Per_1 Per_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle parti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla
Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
4 3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
4) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU HE
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