Sentenza 13 giugno 2025
Ordinanza collegiale 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 13/06/2025, n. 11667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11667 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11667/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04700/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4700 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da NA NO, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caso, Alessandra Mineo, con domicilio eletto presso lo studio Alessandra Mineo in Roma, via Savoia, 72;
contro
Comune di Monte Compatri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carola Chinappi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carlo Felice n. 63;
nei confronti
Al.Ve.Re.Se S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Clemente Maria Mannucci, Federico Mannucci, con domicilio eletto presso lo studio Federico Mannucci in Roma, largo Nicola Spinelli, 5;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Consiglio comunale di Monte Compatri 6 febbraio 2017, n. 3, recante “Presa d'atto parere conferenza dei servizi e approvazione variante al PRG - D.P.R. 160/10 - Variante edificio produttivo - AL.VE.RE.SE. S.R.L.”, nonché di tutti gli atti, comunque denominati, ad essa presupposti, conseguenti e/o connessi, ancorché non cogniti, se ed in quanto illegittimi e lesivi, con particolare ma non esclusivo riferimento alla s.c.i.a. prot. n. 580 del 18.11. 2015 e a quanto approvato dal Comune intimato in relazione agli atti assunti “con prot. SUAP 599-600 del 24/11/2015 e successive integrazioni, prot. SUAP 50 del 25/01/2016, prot. SUAP 178 del 24/02/2016, prot. SUAP 208 del 01/03/2016, prot. SUAP 594 del 07/04/2016 prot. SUAP 661 del 15/04/2016 e prot. SUAP 1724-1725 del 24/10/2016”, così richiamati nell'anzidetta deliberazione consiliare.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NI NA il 27\7\2017 :
- del Permesso di costruire 4 maggio 2017, n. 12, rilasciato dalla U.O.R. Settore n. 5 del Comune di Monte Compatri, che autorizza gli interventi edilizi indicati nel progetto in variante urbanistica di cui alla Del. Cons. com. Monte Compatri 6 febbraio 2017, n. 3 - recante “Presa d'atto parere conferenza dei servizi e approvazione variante al PRG - D.P.R. 160/10 - Variante edificio produttivo - AL.VE.RE.SE. S.R.L.”, già impugnata col ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte Compatri e di Al.Ve.Re.Se S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato la Deliberazione del Consiglio comunale di Monte Compatri del 6 febbraio 2017, n. 3, recante “Presa d’atto parere conferenza dei servizi e approvazione variante al PRG - D.P.R. 160/10 - Variante edificio produttivo - AL.VE.RE.SE. S.R.L.”, e gli atti ad essa presupposti.
Espone in fatto:
- di essere proprietaria di un appezzamento di terreno, con sovrastante edificio residenziale, in Comune di Monte Compatri, loc. “Pantano Borghese”, Via vicinale Santa Marie Le Quinte n. 1438 (in catasto al Fg. 9, p.lla 534), che il vigente p.r.g. comunale destina a zona “E - Agricola | Sottozona E1”;
- che in data 28.06.2011, la controinteressata - AL.VE.RE.SE. S.r.l. - chiedeva allo S.U.A.P. del Comune intimato, di assentire - ai sensi del d.P.R. 7.9.2010 n. 160 e del d.P.R. 20.10.1998 n. 447 e s.m.i. - alla “realizzazione di un edificio” (di mc. 11.844,74) “a destinazione industriale artigianale e in piccola parte commerciale” sul fondo di sua proprietà, meglio distinto in catasto al Fg. 9, p.lle n. 672 (ex 628/p) e n. 673 (ex 628/p), posto direttamente a confine con la proprietà della ricorrente e asseritamente soggetto alla medesima disciplina urbanistica e paesaggistica che vincolava la ricorrente medesima (ovvero interessata dalle previsioni del P.T.P. n. 9 “Castelli Romani” - approvato, con modifiche, con L.R. Lazio 30.7.1998, n. 24 - che la include tra le “Zone compromesse: aree di insediamento diffuso a bassa densità, «ordinato» secondo una rete viaria definita (zona 6 del Piano Paesistico)”, disciplinate all’art. 22 delle n.t.a.; infine, in base alla Tav. A “Sistemi ed Ambiti del Paesaggio” del P.T.P.R. del Lazio - adottato con D.G.R. Lazio n. 556/2007 e n. 1025/2007 ed operante ex art. 9, comma 32, L.R. Lazio 31.12.2015, n. 17 - l’ambito ricade nel “Paesaggio Agrario di continuità” (art. 26, n.t.a.).”;
- che, a seguito della richiesta di accesso agli atti presentata nel 2015, dopo aver rilevato l’esecuzione di lavori sul lotto confinante, la ricorrente verificava, dal confronto tra lo stato dei luoghi e l’elaborato progettuale, alcune difformità, e in particolare:
- a differenza di quanto dichiarato in progetto, la contointeressata non avrebbe rispettato la distanza minima di dieci metri dalle pareti finestrate del fabbricato antistante;
- avrebbe sviluppato altezze e volumetrie superiori a quelle assentite;
- sarebbero stati usati i materiali di risulta del cantiere, costituenti invece “rifiuti speciali”, non riutilizzabili in loco e da smaltirsi conferentemente;
- sarebbe risultata una scala esterna di collegamento che avrebbe dato vita ad un nuovo affaccio sul fondo confinante, posto ad una distanza inferiore a quella minima legalmente prevista.
- che con nota 16.5.2016, prot. n. 0011435 la ricorrente segnalava tali irregolarità e il 26.7.2016 l’Amministrazione eseguiva sopralluogo nel cantiere della controinteressata, senza parteciparne gli esiti alla ricorrente;
- che ad ottobre 2016 la ricorrente casualmente veniva a sapere dell’avvio - su istanza della controinteressata - di ulteriori procedure ex d.P.R. n. 160/2010, inerenti varianti in corso d’opera a carico dell’edificio anzidetto, realizzate in ulteriore variante essenziale al P.R.G.;
- che chiedeva, pertanto, con istanza 19.10.2016 prot. 24307, di partecipare alla terza seduta della conferenza di servizi (convocata per il 7.12.2016);
- che non veniva convocata alla conferenza ma che, con nota prot. 3815 del 17.2.2017, il Sett. V del Comune intimato veniva avvisata che, “ con Delibera n. 3 del 06.02.2017 il Consiglio Comunale ha preso atto delle determinazioni conclusive del verbale della conferenza di servizi svoltasi in ultima seduta in data 07.12.2016 e ha approvato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 il progetto in variante urbanistica di cui ai seguenti elaborati tecnici pervenuti con prot. SUAP 1724-1725 del 24.10.2016: • Variante Urbanistica Tav. 1 N.T DefinitivaProgetto Tav.1.pdf. p7m; • Variante Urbanistica Tav. 2 N.T Definitiva-Progetto 200.pdf.p7m; • Variante Urbanistica - Relazione Tecnica Urbanistica Definitiva.pdf.p7m ”;
- che la predetta delibera Cons. com. n. 3/2017 ed il relativo verbale - insieme ai citati “elaborati progettuali pervenuti con prot. SUAP 1724-1725 del 24.10.2016”, al verbale della terza seduta della conferenza di servizi, ai pareri favorevoli acquisiti nelle tre sedute di detta conferenza - venivano pubblicati sull’albo pretorio online del sito web istituzionale del Comune intimato, dal 23.2.2017 al 10.3.2017;
- che la ricorrente, con nota prot. n. 6044 del 14.3.2017, chiedeva di accedere agli atti e documenti richiamati dalla Del. C.C. n. 3/2017 e ai relativi allegati;
- che assumeva trattarsi, in sostanza, di opere realizzate ancor prima che si concludesse l’esame del progetto ed in assenza di titolo (recte: in difformità dal P.d.C. n. 45/2004) ulteriori e diverse rispetto a quelle, comportanti variazioni di sagoma e dei prospetti, che si pretenderebbe di aver legittimato con la s.c.i.a. in variante ex art. 22, comma 2. D.P.R. n. 3880/2001 prot. n. 580 del 18.11.2015 conosciuta dalla ricorrente all’esito del procedimento d’accesso presentato con nota prot. n. 6044 del 14.3.2017 (All. n. 12) presentato al prot. n. 0024272 del 30.10.2015, ed evaso il 31.12.2015;
- che la variante in corso d’opera avrebbe certamente aumentato l’ altezza massima dell’edificio, così alterando la sagoma del fabbricato, in difformità dal progetto approvato, come emergerebbe dal confronto tra i dati del p.d.c. n. 45/2014 e quelli della “variante” approvata con D.C.C. n. 3/2017;
- che in atti non si rinverrebbe alcun cenno sul muro di 2,40 m. - realizzato per contenere il terreno usato a parziale interramento della base dell’edificio al fine di “compensare” l’artefatta indicazione della quota naturale del lotto - realizzato indebitamente a confine con la proprietà della ricorrente, ad immediato ridosso di una parete finestrata del suo edificio di abitazione, in spregio della distanza minima di mt. 10,00, fissata dall’art. 9, comma 2, d.m. n. 1444/1968.
La ricorrente, dunque, avverso l’impugnata delibera, ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione, per falsa ed omessa applicazione, degli artt. 146 e 167, d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 16, l. n. 1150/1942, con connessa violazione degli artt. 14-bis e ss., l. n. 241/1990, in tema di regolare formazione della decisione in sede di conferenza di servizi, nonché in eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione, illogicità ed irragionevolezza, contraddittorietà, violazione del giusto procedimento. Sviamento.
Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto approverebbe il progetto della controinteressata in carenza dei prescritti pareri paesaggistici, imposti sia dall’art. 146, d.lgs. 22.1.2004, n. 42 e s.m.i. - per ogni intervento edilizio da eseguirsi in area vincolata - sia dall’art. 16, comma 3, l. 17.8.1942, n. 1150, in relazione ad ogni atto avente effetti di pianificazione attuativa dell’area, ammettendone l’edificazione diretta, tra cui vanno, perciò, incluse le varianti urbanistiche ex art. 8, d.P.R. n. 160/2010, giacché direttamente destinate a sfociare nel rilascio del relativo titolo edilizio. I prescritti pareri di compatibilità paesaggistica dell’assetto urbanistico - imposto dall’art. 16, comma 3, l. n. 1150/1942, per tutti gli atti comportanti variante al p.r.g. (incluse, quindi, le varianti urbanistiche ex art. 8, d.P.R. n. 160/2010), e per l’autorizzazione paesaggistica, ex art. 146, d.lgs. n. 42/2004, relativa agli interventi edilizi che si prevedono di eseguire sull’area, sarebbero obbligatori e preventivi. L’amministrazione non avrebbe potuto approvare il progetto in assenza dei predetti pareri, né sarebbe acquisibile “a sanatoria” il parere ex art. 146, d.lgs. n. 42/2004, sia perché si tratterebbe di interventi quasi tutti già realizzati, sia perché - per stessa ammissione della controinteressata - tali interventi, non avrebbero solo variato i prospetti, l’altezza (e, quindi, anche la sagoma) dell’edificio approvato, ma avrebbero anche prodotto nuovi e maggiori volumi e superfici utili, così precludendo il ricorso all’autorizzazione paesaggistica a sanatoria ex art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004.
2) Violazione, per falsa od omessa applicazione, degli artt. 7 ed 8, D.P.R. n. 160/2010, con connessa violazione degli artt. 14 e ss., l. n. 241/1990, degli artt. 22, 32 e 36, D.P.R. n. 380/2001, e dell’art. 17, l.r. Lazio, n. 15/2008, nonché in eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, manifesta illogicità ed irragionevolezza, violazione del giusto procedimento. Sviamento.
Il provvedimento sarebbe ulteriormente illegittimo in quanto approverebbe, ex art. 8, d.P.R. n. 160/2010, il progetto della controinteressata, comportante ulteriore variazione essenziale alla disciplina urbanistica generale di zona, già appositamente variata - rispetto alle iniziali previsioni di p.r.g. - con analoga precedente variante speciale ex d.P.R. n. 160/2010, sfociata nell’originario P.d.C. n. 45/2014. E ciò in riferimento ad un complesso di opere già realizzate in difformità dal permesso di costruire da ultimo citato e, quindi, eseguite in contrasto con disciplina urbanistica vigente al momento della loro esecuzione, appositamente variata, ex art. 8, d.P.R. n. 160/2010, all’espresso fine di ospitare proprio l’edificio concessionato con p.d.c. n. 45/2014, e non altro. Inoltre, le pretese “varianti in corso d’opera” inciderebbero senz’altro sui parametri urbanistici, incrementano la volumetria assentita, e sarebbero difformi dalle prescrizioni urbanistico-edilizie di zona. Si tratterebbe, quindi, di variazioni essenziali - come disposto dall’art. 32, d.P.R. n. 380/2001, e dall’art. 17, L.R. Lazio 11 agosto 2008, n. 15 - da assoggettarsi, secondo la ricorrente, a demolizione, ove eseguite senza titolo, o in totale difformità, o in variazione essenziale dal titolo rilasciato.
Inoltre, con riferimento alle modifiche plano-volumetriche apportate, per le stesse sarebbe stato necessario il prescritto nulla osta paesaggistico, essendo l’area soggetta a tutela paesistica ad opera del PTP n. 9 e del PTPR Lazio, restando, quindi, soggetta alle norme della Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 22.1.2004, n. 42).
Ancora la controinteressata, nell’ammettere alcune erronee indicazioni, nel progetto autorizzato, anziché ridurre le altezze avrebbe ovviato interrando parte della sua base, il che confermerebbe che le modifiche così apportate all’edificio di cui è causa non potrebbero qualificarsi come varianti in corso d’opera, non potendo quindi essere assentite, o regolarizzate, ex art. 22, d.P.R. n. 380/2001, entro la fine-lavori.
3) Violazione, per falsa od omessa applicazione, degli artt. 6-bis, 10, 22, 36 e 37, D.P.R. n. 380/2001, con connessa violazione dell’art. 9, d.m. n. 1444/1968, confermato dall’art. 3, p.to 5, n.t.a. prg, e degli artt. 873-899 cod. civ.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione, illogicità ed irragionevolezza manifeste. Sviamento.
L’attività edilizia della controinteressata sarebbe illegittima e renderebbe illegittima la delibera dell’Amministrazione anche sotto un altro profilo, ossia la costruzione di un muro alto circa m. 2,50, posto sul confine (a circa 5 m. dal fabbricato produttivo ed a circa m. 2,20 dal preesistente fabbricato residenziale della ricorrente), destinato a contenere la terra di riporto utilizzata dalla controinteressata per interrare parzialmente la base dell’edificio produttivo per ripristinare le giuste quote di progetto. A parte la considerazione che tale muro sarebbe stato assente nel progetto e quindi costruito in totale assenza di titolo, sarebbe stato posto in aperta violazione del limite di 10 metri dalle pareti finestrate, previsto dall’art. 9 comma 2 del d.m. n. 1444/1968.
4) Violazione, per falsa od omessa applicazione, degli artt. 7 ed 8, D.P.R. n. 160/2010, degli artt. 7, 13 e 14 e ss., l. n. 241/1990, degli artt. 8 e ss., l. n. 1150/1942, degli artt. 22, 32 e 36, D.P.R. n. 380/2001, e dell’art. 17, l.r. Lazio, n. 15/2008, nonché eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, manifesta illogicità ed irragionevolezza, violazione del giusto procedimento. Sviamento.
Il progetto non sarebbe stato pubblicato per le osservazioni, né sarebbe stato dato avviso dell’iniziativa, indicando dove consultare gli atti, presentare osservazioni ed entro quali termini provvedervi. Inoltre la ricorrente sarebbe stata ammessa a seguire la terza conferenza di servizi ma senza poter conoscere il contenuto del progetto in discussione, con evidente pregiudizio per l’esercizio delle sue legittime facoltà partecipative. Sarebbe stato, infine, del tutto disatteso l’obbligo di motivazione, mancando ogni considerazione sull’opportunità e la sostenibilità urbanistica della scelta sottesa al progetto della controinteressata, e nulla risultando sull’intento - per il tramite della richiesta variante - di regolarizzare opere già eseguite in difformità dal progetto assentito.
2. Il Comune di Monte Compatri, ritualmente costituitosi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, operando una ricostruzione dei fatti parzialmente difforme da quanto argomentato dalla ricorrente medesima nel proprio ricorso, chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato.
3. Il 27.07.2017 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti avverso il permesso di costruire 4 maggio 2017, n. 12, rilasciato dalla U.O.R. Settore n. 5 del Comune di Monte Compatri, che autorizza gli interventi edilizi indicati nel progetto in variante urbanistica, sollevando le medesime censure evidenziate nel ricorso introduttivo e maggiormente ampliandole e precisandole.
Questi i motivi di censura dedotti:
1) Violazione, per falsa ed omessa applicazione, degli artt. 146 e 167, d.lgs. n. 42/2004, e delle conferenti disposizioni, prima richiamate, del p.t.p. n. 9 “castelli romani” e del p.t.p.r. lazio, nonché in evidente eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza, contraddittorietà, violazione del giusto procedimento. Sviamento.
2) Violazione, per falsa od omessa applicazione, degli artt. 7 ed 8, d.p.r. n. 160/2010, con connessa violazione degli artt. 22, 32, 36, 95 e ss., d.p.r. n. 380/2001, e dell’art. 17, l.r. 9 lazio, n. 15/2008, nonché eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei presupposti, carenza di motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza, violazione del giusto procedimento. Sviamento.
3) Violazione, per falsa od omessa 12 applicazione, degli artt. 6-bis, 10, 22, 36 e 37, d.p.r. n. 380/2001, con connessa violazione dell’art. 9, d.m. n. 1444/1968, confermato dall’art. 3, p.to 5, n.t.a. prg, e degli artt. 873-899 cod. civ.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione, illogicità ed irragionevolezza manifeste. Sviamento.
4. La controinteressata, ritualmente costituitasi, ha depositato memoria e documentazione, contodeducendo alle censure di parte ricorrente, eccependo, preliminarmente la tardività e inammissibilità del ricorso. Ha chiesto, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato.
5. La ricorrente, in data 3.02.2025, ha depositato memoria e documentazione, con le quali ha resistito sulle proprie posizioni, insistendo per l’accoglimento del gravame.
6. La controinteressata e il Comune di Monte Campatri, con memorie del 24.02.2025 e 28.02.2025, hanno replicato alle osservazioni della ricorrente, chiedendo il rigetto del gravame.
7. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 21 marzo 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio non ritiene di aderire all’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controinteressata.
Seppur vero che la ricorrente conoscesse già dal 2016 l’ultimazione dei lavori dell’edificio, tuttavia, con il ricorso introduttivo, impugna la Deliberazione del Consiglio comunale di Monte Compatri 6 febbraio 2017, n. 3, recante “Presa d’atto parere conferenza dei servizi e approvazione variante al PRG - D.P.R. 160/10 - Variante edificio produttivo - AL.VE.RE.SE. S.R.L.”. Rispetto a quest’atto, è tempestiva la notifica del ricorso in data 26.04.2017 e il depostivi il successivo 23.05.2017 , né può ritenersi che, siccome si tratta di una presa d’atto, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il presupposto parere della conferenza di Servizi del 7.12.2016.
Al riguardo, per costante giurisprudenza, deve evidenziarsi che il parere non è un atto autonomamemte impugnabile, in quanto non immediatamente e direttamente lesivo, in quanto “ la decisione collegiale della conferenza di servizi si connota come atto presupposto alla decisione finale, atteso che il procedimento si conclude con un autonomo provvedimento adottato individualmente, al di fuori di detta conferenza, e cioè dopo che la stessa ha esaurito la propria funzione, dalla sola Amministrazione procedente alla quale è pertanto attribuita la cura dell'interesse specifico di settore allo sviluppo della politica energetica ed al controllo sull'uso delle fonti di energia alternativa. In sostanza, mentre l'atto conclusivo dei lavori della conferenza si concreta in un atto istruttorio endoprocedimentale a contenuto consultivo, l'atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza esterna con cui l'Amministrazione decide a seguito di una valutazione complessiva (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2013, n. 6192) .” (Consiglio di Stato sez. IV, 02.04.2020, n.2235)
2. Nel merito il ricorso è infondato.
In sostanza la ricorrente, attraverso l’impugnazione della presa d’atto del Comune di Monte Compatri del parere conferenza dei servizi e approvazione edificio produttivo - AL.VE.RE.SE. S.R.L, muove una serie di censure di illegittimità che assume inficerebbero svariati profili della procedura di autorizzazione di insediamento produttivo, che, tuttavia già in sede di conferenza, con gli enti preposti e i tecnici regionali non sono state ritenute fondate.
In tema di sindacato sulle decisioni dell’Amministrazione in conferenza di servizi è stato affermato che “ il potere della amministrazione, più che da vera e propria discrezionalità amministrativa, appare caratterizzato da discrezionalità tecnica. Il giudice non può naturalmente sostituire la propria valutazione tecnica alla valutazione tecnica dell'amministrazione, dovendo il proprio sindacato sulle regole tecniche esercitarsi soprattutto in relazione a macroscopiche illegittimità ed incongruenze manifeste (CdS VI, n.615/1992) anche se senza alcuna aprioristica limitazione derivante dalla natura tecnica dell'attività che, lungi dall'essere in via di principio insindacabile, è suscettibile di sindacato, in sede di legittimità, da parte del giudice amministrativo, sia per vizi logici, sia per errore di fatto, sia per travisamento dei presupposti, sia per difetto di istruttoria, sia, infine, per cattiva applicazione delle regole tecniche(C. Stato, sez. VI, 01-03-2002, n. 1259) .” (Consiglio di Stato sez. VI, 30.01.2004, n. 316)
Sotto questo profilo, nel caso di specie gli atti del procedimento attraverso cui si è addivenuti agli atti impugnati e gli atti impugnati stessi non presentano le illegittimità censurate dalla parte ricorrente.
Innanzitutto, la censura relativa all’asserita mancata presenza dell’autorizzazione paesaggistiche è priva di fondamento in quanto, come da P.T.P.R allegato in atti, la zona interessata non è soggetta a vincolo paesaggistico ex d.lgs. m. 42/2004 e, quindi, la variante in oggetto non necessitava di tale parere. Invero, nella Tavola B del PTPR vi è la ricognizione dei vincoli di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), c) del citato d.lgs.42/2004. Le aree, nelle quali la Tavola B del PTPR non riporta l'esistenza di alcun bene paesaggistico, non sono vincolate ed il PTPR non trova applicazione, non avendo alcuna valenza prescrittiva.
Quanto alla doglianza relativa alla realizzazione delle opere in zona produttiva ed effettuate in asserita difformità del permesso di costruire, deve rilevarsi che l’articolato iter amministrativo attraverso cui si è pervenuti alle autorizzazioni e, successivamente, alla delibera Comunale, assicura la legittimità della procedura. Invero dagli atti di causa emerge che sono state convocate tre conferenze di servizi alle quali ha partecipato anche la ricorrente – donde il rispetto dei propri diritti partecipativi - e nelle quali si è proceduto alla discussione delle modifiche al progetto da approvare, alla verifica delle tavole modificative, e all’emanazione di tutte le osservazioni e i pareri all’uopo necessari.
La ricorrente assume che quanto richiesto con la variante fosse stato già illegittimamente realizzato dall’impresa. E tuttavia, come allegato in atti dal Comune, a seguito del sopralluogo effettuato e delle risultanze fotografiche allegate allo stesso, le variazioni richieste dalla controinteressata e autorizzate a seguito del procedimento amministrativo in Conferenza di Servizi, non sono state rinvenute in loco, circostanza incompatibile con la loro esistenza, in quanto, avendo ad oggetto opere che comportano aumento di volumi e superfici, sarebbero state facilmente individuabili.
Come ben esplicitato dal Comune nella propria memoria difensiva, inoltre, le richieste di varianti oggetto della procedura in discorso rientrano nelle previsioni di varianti edilizie non essenziali in corso d’opera ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 36/87 c.s.m. e tutte da ricondursi fra le varianti in corso d’opera rientranti nella previsione di esonero ex art. 34 co. 2 ter T.U. edilizia D.P.R. 380/2001 come successivamente modificato ed integrato. I predetti interventi prevedevano, per la loro realizzazione, la presentazione di una Scia, che è stata regolarmente presentata prima della fine dei lavori.
In riferimento alla doglianza relativa all’asserita illegittimità dell’edificazione del muro di confine, che non sarebbe stata presente nell’autorizzazione e che non avrebbe rispettato le distanze minime dalla proprietà della ricorrnete, il Collegio osserva quanto segue.
La ricorrente, con la prospettazione de qua , intende far derivare l’illegittimità dell’autorizzazione alla variante dalla illegittimità del muro che non rispetterebbe le distanze previste dalla legge. In realtà, come allegato in atti dall’ Amministrazione resistente, la costruzione del muro non è prevista nell’autorizzazione e la medesima costruzione, avvenuta senza titolo, è già stata oggetto di contestazione da parte del Comune alla ditta controinteressata. In sostanza, la costruzione del muro non rientra nel perimetro dell’impugnazione indirizzata agli atti in epigrafe, perché tale costruzione non è stata autorizzata e, dunque, la sua difformità rispetto alle prescrizioni di legge non può riverberarsi su una assente autorizzazione al riguardo. La società controinteressata, che si è riservata la regolarizzazione del muro in corso d’opera, ha, inoltre, ammesso non solo che la costruzione del muro non rientra tra gli atti per i quali era stata richiesta l’autorizzazione, ma anche che era stata la stessa ricorrente a chiederete alla controinteressata la sua realizzazione, per ubicazione, consistenza ed altezza.
Per quanto concerne le ulteriori doglianze riguardanti il mancato smaltimento di materiali di risulta o di rifiuti speciali, l’illecito innalzamento del piano di campagna e delle quote nonché l’edificazione di opere di contenimento per un terrapieno non autorizzato il Collegio rileva come le stesse non siano adeguatamente supportate. La ricorrente, infatti, afferma “ancora, per realizzare quell’artificiale innalzamento del piano di campagna e sistemare le aree esterne, venivano usati i materiali di risulta del cantiere, costituenti invece “rifiuti speciali”, non riutilizzabili in loco e da smaltirsi conferentemente, ex art. 184, 4 comma 3, lett. b), d.lgs. 3.4.2006, n. 152” ( p. 3, ric.). Non allegando, tuttavia, alcun principio di prova al riguardo, deve sottolinearsi la genericità di quanto affermato.
Inoltre, come evidenziato dal Comune, il progetto in variante ha previsto la chiusura di luci già realizzate e autorizzate con il precedente permesso di costruire e non ha previsto pareti finestrate nella fascia di rispetto. In riferimento, poi, alle distanze da mantenere rispetto alle eventuali luci e finestre poste sul muro della ricorrente prospiciente sul confine, il Comune evidenzia che le stesse sarebbero del tutto illegittime, in quanto non autorizzate a seguito dell’istanza di sanatoria dell’abuso delizio dalla stessa avanzata.
Le censure formulate dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso, dunque, non possono trovare accoglimento, in quanto in parte sono smentite per tabulas dalle difese del Comune e, in parte, non sono supportate da adeguati principi di prova.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta asserite violazioni procedimentali che avrebbero impedito i propri poteri partecipativi. In particolare assume che sarebbe stata ammessa alla terza conferenza di servizi senza, tuttavia, poter conoscere il contenuto del progetto che sarebbe stato valutato in quella sede, con grave danno, pertanto, dei propri poteri di intervento.
Le doglianze sono infondate.
Dall’esame della documentazione depositata in atti e come evidenziato sia dal Comune di Monte Compatri che dalla controinteressata, l’iter procedimentale relativo alla questione de qua si è articolato in più fasi, l’analisi delle quali evidenzia la correttezza dell’operato della Pubblica Amministrazione.
Invero, risulta gli atti che, al fine di acquisire i necessari pareri da parte delle varie Amministrazioni competenti, per la realizzazione dell’opera è stata convocata per il giorno 25.3.2016, ad istanza della società interessata, la prima seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente avviso pubblico, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. A seguito di richieste di integrazione documentale formulate da parte alcuni Enti preposti, acquisita l’ulteriore documentazione tecnica, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 9.6.2016, per le conseguenti determinazioni, e, ancora una volta, della circostanza ne è stato dato pubblico avviso, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 160/2010.
Successivamente, a seguito di esposti pervenuti (dalla parte ricorrente) in merito all’asserita esecuzione di opere non autorizzate da parte della società istante è stato effettuato un sopralluogo in data 26.7.2016, il cui esito ha attestato la mancanza di opere non autorizzate. La ditta controinteressata, dunque, provvedeva a fornire ulteriore documentazione tecnica (con nota SUAP 1724-1725 del 24.10.2016), per cui è stata convocata la terza seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 7.12.2016. Conclusasi la Conferenza di Servizi in data 2.2.2017, l’intervento edilizio per cui è causa, comportando variazione al vigente P.R.G., è stato sottoposto, ai sensi dell’art. 8 comma D.P.R. 160/2010 e s.m.i. alla votazione del Consiglio Comunale, che ha infine rilasciato il permesso n. 12/2017 di cui è causa.
Le sedute della Conferenza dei Servizi sono state pubbliche e con avviso di possibile partecipazione di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui poteva derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto.
Alla terza conferenza di servizi ha partecipato anche la ricorrente che, con il proprio tecnico, ha verbalmente fatto opposizione all’esecuzione, dinnanzi ai tecnici dell’Ufficio Urbanistica Regionale, i quali, tuttavia, non hanno ritenuto fondate tali rimostranze.
In sostanza, l’iter seguito dalle Amministrazioni coinvolte per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni per la variante di progetto presentata dalla controinteressata ha, da un lato, assicurato la partecipazione di soggetti terzi, eventuali portatori di istanze confliggenti, dall’altro ha consentito una verifica puntuale e diffusa dell’esistenza delle condizioni di legge per la legittimità e l’approvazione della variante. Le censure di illegittimità della ricorrente non sono state ritenute fondate già in sede di conferenza di servizi, dalle Amministrazioni, anche tecniche, deputate a confrontarsi sulla questione e, come evidenziato, al contrario di quanto la ricorrente sostiene, non si rilevano menomazioni, neanche sostanziali, ai propri diritti partecipativi, considerato il fatto che la ricorrente medesima non solo ha potuto partecipare alle conferenze, in quanto pubbliche, ma, nella terza, ha anche fatto valere le proprie posizioni con argomentazioni e osservazioni tecniche puntuali, anche da parte del proprio consulente, tese a contestare la correttezza del progetto di variante di cui si discute. Nessuna illegittimità si riscontra nell’operato dell’Amministrazione e nell’approvazione della variata di progetto di cui agli atti impugnati.
3. La correttezza dell’agire dell’Amministrazione si riverbera anche sul permesso di costruire 4 maggio 2017, n. 12, rilasciato dalla U.O.R. Settore n. 5 del Comune di Monte Compatri, in base al parere della Conferenza di servizi del 7.12.2016. Pertanto, anche il ricorso per motivi aggiunti, depositato il 27.07.2017, con cui la ricorrente ha impugnato il predetto permesso articolando le medesime censure sollevate nel ricorso introduttivo è infondato.
4. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti costituite, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO