Articolo 24 della Legge 8 agosto 1995, n. 332
Articolo 23Articolo 25
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23 agosto 1995
Art. 24. 1. Dopo l'articolo 102 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' inserito il seguente:
"Art. 102-bis. - (Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione). -
1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per cio' stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di' non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione".
Entrata in vigore il 23 agosto 1995
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