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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 20/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
PAGAMENTO SOMME
(art. 429 c.p.c.)
________________ definitiva nella causa iscritta al n. 252/2024, cui sono state riunite le cause 253/2024
e 254/2024 R.G. Lav. promosse da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv. Francesca BUSSO
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Sebastiano Bruno CARUSO e Massimo BUCCIONI
Resistente
PREMESSO
- che, con separati ricorsi depositati telematicamente in Cancelleria il 16.10.2024 e successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. cp.c., , e Parte_1 Parte_2 Parte_4
evocavano in giudizio al fine di vederla condannata al pagamento della
[...] CP_1 somma lorda di euro 149,36 per ciascuna ai sensi dell'art. 186 c. 2 CCNL Turismo Pubblici
Esercizi 2018, pari all'importo di euro 18,67 per i mesi di mancato versamento contributivo (luglio ed agosto, non lavorati) che avevano portato alla scopertura assicurativa per le successive mensilità di gennaio e febbraio 2019, gennaio e febbraio 2020, gennaio e febbraio 2023 e gennaio e febbraio 2024);
- che si costituiva tempestivamente la società, contestante le pretese attoree e chiedendone la reiezione e, in subordine, eccependo la prescrizione parziale del credito azionato in giudizio;
- che il Giudice, esperito vanamente tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione depositata dalle parti, fissava udienza di discussione e, all'esito di ampia ed articolata trattazione, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c.;
OSSERVA
I ricorsi sono fondati e, pertanto, possono trovare accoglimento.
In punto fatto, è pacifico che la sig.ra , dipendente della società convenuta dal 10.9.2012 Pt_1 al 31.8.2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time verticale misto, inizialmente di 12,5 ore settimanali e dal 1.1.2015 di 15 ore settimanali, con qualifica di addetta al servizio mensa inquadrata nel livello VI Super del C.C.N.L. pubblici esercizi sia stata iscritta
1 dalla convenuta ed abbia lamentato il mancato versamento delle quote a tale fondo CP_2 per tutte le 12 mensilità dell'anno in violazione del principio di non discriminazione sia tra lavoratori part time e lavoratori full time e sia tra gli stessi lavoratori part time.
Analoga domanda hanno svolto la sig.ra , dipendente della società convenuta dal Pt_2
10.9.2012 al 31.8.2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time verticale misto, da ultimo di 15 ore settimanali, con qualifica di addetta al servizio mensa inquadrata nel livello VI Super del C.C.N.L. pubblici esercizi, nonché la sig.ra Pt_3 dipendente della società convenuta dal 10.9.2012 al 31.8.2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time verticale misto di 8 ore settimanali, con qualifica di addetta al servizio mensa inquadrata nel livello VI Super del C.C.N.L. pubblici esercizi
Secondo le attrici, l'articolo 186 del C.C.N.L. pubblici esercizi del 2018 prevederebbe l'obbligo del datore di lavoro di versare al Fondo Est la somma mensile di euro 12 nel periodo di interesse,
a prescindere dal fatto che il lavoratore lavori a tempo pieno o a tempo parziale orizzontale, verticale o misto.
Sulla base di tali considerazioni, le lavoratrici hanno domandato, previo accertamento del proprio diritto a beneficiare dell'assicurazione sanitaria garantita dal Fondo Est senza soluzione di continuità per 12 mesi all'anno, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 149,36 lordi per ciascuna sulla base dell'articolo 186 comma 12 del C.C.N.L. applicabile, stante la mancata, pacifica, copertura assicurativa delle mensilità di gennaio e febbraio delle annualità 2019, 2020, 2023 e 2024, dovuta all'omesso versamento al fondo degli importi relativi alle mensilità di luglio ed agosto precedenti, in quanto non lavorate.
Ciò detto in punto fatto, in punto diritto l'art. 186, rubricato “Assistenza sanitaria integrativa”, del
C.C.N.L. dell'8.2.2018, testualmente prevede: CP_
“(1) , , e ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di CP_4 CP_5 CP_6 welfare contrattuale e condividendo l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est).
(2) Le parti stipulanti il presente CCNL aderiscono al Fondo di assistenza sanitaria integrativa
(Fondo Est) al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti.
(3) Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'articolo 153 del presente Contratto. All'atto dell'iscrizione è dovuta al fondo una quota una tantum pari a quindici euro per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.
(4) Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei qu dri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'articolo 153 del presente Contratto. All'atto
2 dell'iscrizione è dovuta al fondo una quota di iscrizione pari a otto euro a carico del datore di lavoro.
(5) A decorrere dal 1° febbraio 2018, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 11,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro. A decorrere dal
1°gennaio 2019, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 12,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro. [...]”
Secondo la migliore giurisprudenza di merito (vds. Corte d'Appello di Torino n. 344/2022 e, conforme, Corte d'Appello di Torino n. 274/2024) in fattispecie analoga alla presente, nel rapporto di lavoro con part-time misto non vi è alcuna sospensione del contratto di lavoro durante i periodi di non lavoro (e, dunque, di assenza di attività lavorativa), trattandosi di contratto a tempo indeterminato con una peculiare articolazione oraria della prestazione lavorativa e, pertanto, il riproporzionamento dell'obbligo di versamento al Fondo Est si pone in contrasto con l'art. 186 cit.., che mira a garantire ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro, prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
Le parti sociali, dunque, come emerge dal disposto dell'art. 186, hanno pattuito che tutti i lavoratori, tanto quelli full time quanto quelli part time, hanno diritto ad essere iscritti al Fondo e a fruire delle prestazioni da esso erogate per 12 mesi all'anno, non essendo espressamente contemplata alcuna causa di sospensione del contributo mensile correlata alla tipologia di contratto di lavoro del dipendente iscritto.
Come convincentemente osservato dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 344/2022, che si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. “La chiara lettera della norma, che individua i titolari del diritto nei lavoratori a tempo parziale, impedisce di operare distinzioni di sorta tra le tipologie di contratti part time, con conseguente irrilevanza dell'esistenza di un contratto part time misto, orizzontale ovvero verticale”.
La Corte d'Appello nella sentenza sopra richiamata ha poi precisato:
“Quanto poi ai versamenti mensili necessari al finanziamento del fondo l'art. 186 V° comma stabilisce che per il finanziamento del fondo è dovuto in contributo pari ad € 11,00 mensili (€ 12 mensili a decorre dal 1° gennaio 2019) per dodici mensilità a carico del datore di lavoro.
La previsione dell'obbligo di versamento mensile unitamente alla specificazione dell'articolazione dell'obbligo in 12 mensilità rende evidente l'illegittimità della condotta datoriale non essendo prevista alcuna causa di sospensione del contributo mensile.
Né può sostenersi che la locuzione “dodici mensilità” vada letta nel senso di specificare che l'erogazione del contributo al fondo est sia limitata alla sola retribuzione diretta al netto delle mensilità aggiuntive di 13ma e 14ma mensilità.
Le dodici mensilità costituiscono il moltiplicatore del moltiplicando (contributo mensilmente dovuto) ponendosi così come secondo dei due fattori del prodotto e quindi, come affermato dall'appellante, rappresentano l'unità di misura per la quantificazione del contributo annuo.
3 Peraltro, il contributo dovuto al fondo è quantificato in misura fissa e non è commisurato alla retribuzione erogata con la conseguenza che l'esclusione delle mensilità aggiuntive sarebbe priva di significato” (App. Torino, sent. n. 344/2022 cit.).
A tali convincenti argomentazioni della locale Corte d'Appello può ulteriormente aggiungersi che, diversamente da quanto opinato dalla difesa della convenuta, ulteriori conferme del fatto che il versamento della quota contributiva a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 186
CCNL citato, debba avvenire per 12 mesi all'anno, anche nel caso di lavoratori con contratto a tempo indeterminato a part-time verticale come la ricorrente, si rinvengono nel Regolamento del
Fondo Est (prodotto quale doc. 3 della convenuta).
Invero, da un lato, l'art. 2 prevede l'obbligo delle aziende di iscrivere al Fondo Est tutti i dipendenti a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e parziale, senza espressamente prevedere alcuna distinzione circa i versamenti fra i lavoratori a tempo pieno ed a tempo parziale, entrambi espressamente riconosciuti come lavoratori iscritti al Fondo Est.
Dall'altro lato, l'art. 3 dispone espressamente che: “di norma nei periodi di aspettativa non retribuita o di applicazione degli ammortizzatori sociali l'Azienda non ha l'obbligo della contribuzione al Fondo Est, salvo che l'azienda medesima, per accordo sindacale o per sua scelta, non prosegua i versamenti. Qualora l'azienda intenda proseguire volontariamente i versamenti individuali per i lavoratori sospesi, facendosi carico del relativo onere, non deve chiedere alcuna autorizzazione preventiva e continuerà ad effettuare i versamenti a copertura secondo le procedure in atto”.
La norma, dunque, esclude l'obbligo di contribuzione al Fondo Est in modo espresso solo per le ipotesi di aspettativa non retribuita o applicazione degli ammortizzatori sociali e non per i periodi in cui, in considerazione delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, il lavoratore non renda la propria prestazione lavorativa.
Ciò vale ulteriormente a confermare che nei mesi (luglio ed agosto) in cui le lavoratrici a tempo parziale non rendevano la prestazione lavorativa, non essendo sospeso il rapporto di lavoro, permaneva l'obbligo datoriale di versare la quota al Fondo Est.
Non si ritiene, poi, che incida in senso contrario quanto previsto dalla Circolare n. 6/20 prodotta dalla convenuta quale doc. 10, tenuto conto che le circolari non regolano la materia de qua fornendo unicamente indicazioni operative o interpretazioni di norme.
Nella specie, gli artt. 3 e 3.1 del Regolamento sopra richiamato, nel prevedere la facoltà per il lavoratore di versamenti volontari al Fondo Est, si riferiscono espressamente solo ad ipotesi particolari di sospensione e, nello specifico, la fruizione di ammortizzatori sociali o di aspettativa non retribuita, riguardanti situazioni del tutto diverse da quella che rileva nella specie, ove il rapporto di lavoro non è sospeso, trattandosi soltanto di una particolare modalità di collocazione del periodo verticale annuale della prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4 Per tutti motivi sin qui esposti, deve essere accertato il diritto delle ricorrenti ad essere iscritta al Fondo Est per 12 mesi all'anno.
Né a differenti conclusioni si può pervenire in forza dell'ipotesi di accordo del 5.6.2024 depositato sub 2 dalla resistente.
Sul punto, con ampie e condivisibili motivazioni, che il Giudicante ritiene poter integralmente recepire, la Corte di Appello di Torino, con la sopra citata sentenza n°274/2024 ha convincentemente disatteso le pur pregevoli argomentazioni della convenuta, per cui il comma
13 aggiunto all'art. 186 CCNL (“Le Parti condividendo l'esigenza di garantire l'assistenza sanitaria integrativa a copertura dei periodi di sospensione per i lavoratori con contratto a part time ciclico si reincontreranno entro il 31 dicembre 2024 per individuare le specifiche soluzioni”) confermerebbe la propria prospettazione secondo cui, allo stato, nei periodi di sospensione non spetta ai lavoratori part time ciclici l'assistenza sanitaria integrativa e pertanto il datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi relativi a tali mesi.
La Corte Distrettuale, infatti, ha evidenziato che si tratti di una semplice ipotesi di rinnovo, senza che possa considerarsi una manifestazione definitiva della volontà contrattuale (cfr. Cass.
18153/2018: “In tema di contrattazione collettiva, le cd. "ipotesi di accordo" possono non rappresentare la mera documentazione dello stato finale raggiunto dalle trattative, ma costituire espressione di un'effettiva volontà contrattuale, trovando giustificazione, in tale caso, l'adozione del termine "ipotesi" nel fatto che viene fatta salva una fase di ratifica della conclusa stipulazione negoziale, soprattutto nell'interesse della parte che rappresenta i lavoratori. Spetta al giudice del merito accertare quale natura possa in concreto attribuirsi ad una ipotesi di accordo, sulla base della volontà delle parti, che può anche essere implicita e desumibile da prassi - aziendali, settoriali ed eventualmente anche nazionali - sufficientemente concludenti. …”, conformi Cass.
11464/2004, Cass. 7115/2005).
Del resto, non risulta al momento che si siano tenuti con esito positivo ulteriori incontri entro il
31.12.2024, anzi, in sede di discussione, i difensori delle parti hanno dato per scontato che la trattativa non abbia avuto una definitiva approvazione, quantomeno per il periodo pregresso al medesimo.
In base agli elementi in atti detto documento va qualificato quindi come un'ipotesi di accordo ancora suscettibile di trattative e di modifiche e non il testo definitivo del rinnovo del CCNL.
In ogni caso, quand'anche si dovesse trattare di una manifestazione definitiva della volontà contrattuale, detto comma non può essere inteso quale conferma che attualmente i contributi non siano dovuti in relazione ai mesi non lavorati dai dipendenti con contratto part time ciclico e che d'ora in poi saranno invece dovuti, ma che la volontà delle parti è, mantenendo immutati i precedenti commi dell'art. 186, di garantire l'assistenza sanitaria integrativa a detti lavoratori;
e pertanto esso ben può essere inteso quale volontà delle parti di trovare le soluzioni per evitare i contenziosi (certamente noti alle parti sociali) per i mancati versamenti pregressi.
5 Né appare rilevante la previsione di un “bonus” per gli anni 2022 e 2023, di cui alle leggi 91/2022
e 191/2023: trattasi, invero, di una misura di sostegno al reddito per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale, una tantum, che si aggiunge alle disposizioni della contrattazione collettiva (a domanda dell'interessato ed in presenza di determinati requisiti, peraltro) ma certo non può vanificare il disposto del sopra citato art. 186.
Ciò detto in punto an, in punto quantum le ricorrenti hanno chiesto la condanna di controparte al pagamento della penale di cui all'art. 186 comma 12 CCNL, per complessivi euro 149,36 lordi, per cui risulta irrilevante la prova del danno effettivamente subito dalle attrici, essendo questa relativa ad una domanda ulteriore e non spiegata nel presente giudizio.
Invero, secando il disposto dell'art. 186 paragrafo 12 CCNL 2018 “L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione, di cui all'articolo 157, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie”.
Poichè le ricorrenti -per tutto quanto sopra argomentato- avevano diritto al versamento del contributo di cui al comma 5 dell'art. 186 per 12 mesi all'anno e la società nei periodi de quibus
(mensilità di luglio ed agosto, rendendo privi di copertura assicurative le successive mensilità di gennaio e febbraio degli anni 2019, 2020, 2023 e 2024) ha omesso il versamento del contributo al Fondo Est -per totali 8 mensilità-, alle attrici spetta l'indennità risarcitoria di cui al comma 12 dell'art. 186 nella misura complessiva di euro 186,70 [(16 € X 14 mensilità):12 mensilità] = 18,67, importo da moltiplicare per le 8 mensilità in cui il versamento in favore del fondo è stato omesso
(per un totale di euro 149,36).
Infondata, infine, è l'eccezione di prescrizione parziale formulata dalla resistente: secondo l'ormai notissima sentenza della Suprema Corte n°26246/2022, infatti, essendo venuta meno con la cd. “riforma Fornero” la tutela della stabilità reale del posto di lavoro, la prescrizione non decorre in corso di rapporto (terminato, pacificamente, il 31.8.2024).
pertanto, deve essere condannata al pagamento, in favore di ciascuna delle CP_1 ricorrenti, della somma lorda di euro 149,362, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione della singola spettanza fino al saldo.
Stante l'assenza di precedenti di legittimità e la complessità delle questioni giuridiche affrontate, non sussistono, invece, gli estremi per una condanna ex art. 96 c.p.c. della società, non potendosi sostenere che la stessa abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti, e debbono essere liquidate come in dispositivo, in misura di poco superiore ai parametri medi ministeriali previsti per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00), senza tener conto della fase istruttoria, ma con applicazione dell'aumento per la pluralità di parti.
6
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento dei ricorsi, condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1
e della somma lorda di euro 149,36 per ciascuna, oltre Parte_2 Parte_4 interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione della spettanza al saldo;
b) alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle ricorrenti, che liquida in euro CP_1
1.000,00 per compensi ed euro 43,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Francesca BUSSO dichiaratasi antistataria.
(così deciso in Aosta il 20.3.2025) IL GIUDICE DEL LAVORO
DOTT. LUCA FADDA
7
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
PAGAMENTO SOMME
(art. 429 c.p.c.)
________________ definitiva nella causa iscritta al n. 252/2024, cui sono state riunite le cause 253/2024
e 254/2024 R.G. Lav. promosse da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv. Francesca BUSSO
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Sebastiano Bruno CARUSO e Massimo BUCCIONI
Resistente
PREMESSO
- che, con separati ricorsi depositati telematicamente in Cancelleria il 16.10.2024 e successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. cp.c., , e Parte_1 Parte_2 Parte_4
evocavano in giudizio al fine di vederla condannata al pagamento della
[...] CP_1 somma lorda di euro 149,36 per ciascuna ai sensi dell'art. 186 c. 2 CCNL Turismo Pubblici
Esercizi 2018, pari all'importo di euro 18,67 per i mesi di mancato versamento contributivo (luglio ed agosto, non lavorati) che avevano portato alla scopertura assicurativa per le successive mensilità di gennaio e febbraio 2019, gennaio e febbraio 2020, gennaio e febbraio 2023 e gennaio e febbraio 2024);
- che si costituiva tempestivamente la società, contestante le pretese attoree e chiedendone la reiezione e, in subordine, eccependo la prescrizione parziale del credito azionato in giudizio;
- che il Giudice, esperito vanamente tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione depositata dalle parti, fissava udienza di discussione e, all'esito di ampia ed articolata trattazione, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c.;
OSSERVA
I ricorsi sono fondati e, pertanto, possono trovare accoglimento.
In punto fatto, è pacifico che la sig.ra , dipendente della società convenuta dal 10.9.2012 Pt_1 al 31.8.2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time verticale misto, inizialmente di 12,5 ore settimanali e dal 1.1.2015 di 15 ore settimanali, con qualifica di addetta al servizio mensa inquadrata nel livello VI Super del C.C.N.L. pubblici esercizi sia stata iscritta
1 dalla convenuta ed abbia lamentato il mancato versamento delle quote a tale fondo CP_2 per tutte le 12 mensilità dell'anno in violazione del principio di non discriminazione sia tra lavoratori part time e lavoratori full time e sia tra gli stessi lavoratori part time.
Analoga domanda hanno svolto la sig.ra , dipendente della società convenuta dal Pt_2
10.9.2012 al 31.8.2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time verticale misto, da ultimo di 15 ore settimanali, con qualifica di addetta al servizio mensa inquadrata nel livello VI Super del C.C.N.L. pubblici esercizi, nonché la sig.ra Pt_3 dipendente della società convenuta dal 10.9.2012 al 31.8.2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time verticale misto di 8 ore settimanali, con qualifica di addetta al servizio mensa inquadrata nel livello VI Super del C.C.N.L. pubblici esercizi
Secondo le attrici, l'articolo 186 del C.C.N.L. pubblici esercizi del 2018 prevederebbe l'obbligo del datore di lavoro di versare al Fondo Est la somma mensile di euro 12 nel periodo di interesse,
a prescindere dal fatto che il lavoratore lavori a tempo pieno o a tempo parziale orizzontale, verticale o misto.
Sulla base di tali considerazioni, le lavoratrici hanno domandato, previo accertamento del proprio diritto a beneficiare dell'assicurazione sanitaria garantita dal Fondo Est senza soluzione di continuità per 12 mesi all'anno, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 149,36 lordi per ciascuna sulla base dell'articolo 186 comma 12 del C.C.N.L. applicabile, stante la mancata, pacifica, copertura assicurativa delle mensilità di gennaio e febbraio delle annualità 2019, 2020, 2023 e 2024, dovuta all'omesso versamento al fondo degli importi relativi alle mensilità di luglio ed agosto precedenti, in quanto non lavorate.
Ciò detto in punto fatto, in punto diritto l'art. 186, rubricato “Assistenza sanitaria integrativa”, del
C.C.N.L. dell'8.2.2018, testualmente prevede: CP_
“(1) , , e ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di CP_4 CP_5 CP_6 welfare contrattuale e condividendo l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est).
(2) Le parti stipulanti il presente CCNL aderiscono al Fondo di assistenza sanitaria integrativa
(Fondo Est) al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti.
(3) Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'articolo 153 del presente Contratto. All'atto dell'iscrizione è dovuta al fondo una quota una tantum pari a quindici euro per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.
(4) Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei qu dri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'articolo 153 del presente Contratto. All'atto
2 dell'iscrizione è dovuta al fondo una quota di iscrizione pari a otto euro a carico del datore di lavoro.
(5) A decorrere dal 1° febbraio 2018, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 11,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro. A decorrere dal
1°gennaio 2019, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 12,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro. [...]”
Secondo la migliore giurisprudenza di merito (vds. Corte d'Appello di Torino n. 344/2022 e, conforme, Corte d'Appello di Torino n. 274/2024) in fattispecie analoga alla presente, nel rapporto di lavoro con part-time misto non vi è alcuna sospensione del contratto di lavoro durante i periodi di non lavoro (e, dunque, di assenza di attività lavorativa), trattandosi di contratto a tempo indeterminato con una peculiare articolazione oraria della prestazione lavorativa e, pertanto, il riproporzionamento dell'obbligo di versamento al Fondo Est si pone in contrasto con l'art. 186 cit.., che mira a garantire ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro, prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
Le parti sociali, dunque, come emerge dal disposto dell'art. 186, hanno pattuito che tutti i lavoratori, tanto quelli full time quanto quelli part time, hanno diritto ad essere iscritti al Fondo e a fruire delle prestazioni da esso erogate per 12 mesi all'anno, non essendo espressamente contemplata alcuna causa di sospensione del contributo mensile correlata alla tipologia di contratto di lavoro del dipendente iscritto.
Come convincentemente osservato dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 344/2022, che si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. “La chiara lettera della norma, che individua i titolari del diritto nei lavoratori a tempo parziale, impedisce di operare distinzioni di sorta tra le tipologie di contratti part time, con conseguente irrilevanza dell'esistenza di un contratto part time misto, orizzontale ovvero verticale”.
La Corte d'Appello nella sentenza sopra richiamata ha poi precisato:
“Quanto poi ai versamenti mensili necessari al finanziamento del fondo l'art. 186 V° comma stabilisce che per il finanziamento del fondo è dovuto in contributo pari ad € 11,00 mensili (€ 12 mensili a decorre dal 1° gennaio 2019) per dodici mensilità a carico del datore di lavoro.
La previsione dell'obbligo di versamento mensile unitamente alla specificazione dell'articolazione dell'obbligo in 12 mensilità rende evidente l'illegittimità della condotta datoriale non essendo prevista alcuna causa di sospensione del contributo mensile.
Né può sostenersi che la locuzione “dodici mensilità” vada letta nel senso di specificare che l'erogazione del contributo al fondo est sia limitata alla sola retribuzione diretta al netto delle mensilità aggiuntive di 13ma e 14ma mensilità.
Le dodici mensilità costituiscono il moltiplicatore del moltiplicando (contributo mensilmente dovuto) ponendosi così come secondo dei due fattori del prodotto e quindi, come affermato dall'appellante, rappresentano l'unità di misura per la quantificazione del contributo annuo.
3 Peraltro, il contributo dovuto al fondo è quantificato in misura fissa e non è commisurato alla retribuzione erogata con la conseguenza che l'esclusione delle mensilità aggiuntive sarebbe priva di significato” (App. Torino, sent. n. 344/2022 cit.).
A tali convincenti argomentazioni della locale Corte d'Appello può ulteriormente aggiungersi che, diversamente da quanto opinato dalla difesa della convenuta, ulteriori conferme del fatto che il versamento della quota contributiva a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 186
CCNL citato, debba avvenire per 12 mesi all'anno, anche nel caso di lavoratori con contratto a tempo indeterminato a part-time verticale come la ricorrente, si rinvengono nel Regolamento del
Fondo Est (prodotto quale doc. 3 della convenuta).
Invero, da un lato, l'art. 2 prevede l'obbligo delle aziende di iscrivere al Fondo Est tutti i dipendenti a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e parziale, senza espressamente prevedere alcuna distinzione circa i versamenti fra i lavoratori a tempo pieno ed a tempo parziale, entrambi espressamente riconosciuti come lavoratori iscritti al Fondo Est.
Dall'altro lato, l'art. 3 dispone espressamente che: “di norma nei periodi di aspettativa non retribuita o di applicazione degli ammortizzatori sociali l'Azienda non ha l'obbligo della contribuzione al Fondo Est, salvo che l'azienda medesima, per accordo sindacale o per sua scelta, non prosegua i versamenti. Qualora l'azienda intenda proseguire volontariamente i versamenti individuali per i lavoratori sospesi, facendosi carico del relativo onere, non deve chiedere alcuna autorizzazione preventiva e continuerà ad effettuare i versamenti a copertura secondo le procedure in atto”.
La norma, dunque, esclude l'obbligo di contribuzione al Fondo Est in modo espresso solo per le ipotesi di aspettativa non retribuita o applicazione degli ammortizzatori sociali e non per i periodi in cui, in considerazione delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, il lavoratore non renda la propria prestazione lavorativa.
Ciò vale ulteriormente a confermare che nei mesi (luglio ed agosto) in cui le lavoratrici a tempo parziale non rendevano la prestazione lavorativa, non essendo sospeso il rapporto di lavoro, permaneva l'obbligo datoriale di versare la quota al Fondo Est.
Non si ritiene, poi, che incida in senso contrario quanto previsto dalla Circolare n. 6/20 prodotta dalla convenuta quale doc. 10, tenuto conto che le circolari non regolano la materia de qua fornendo unicamente indicazioni operative o interpretazioni di norme.
Nella specie, gli artt. 3 e 3.1 del Regolamento sopra richiamato, nel prevedere la facoltà per il lavoratore di versamenti volontari al Fondo Est, si riferiscono espressamente solo ad ipotesi particolari di sospensione e, nello specifico, la fruizione di ammortizzatori sociali o di aspettativa non retribuita, riguardanti situazioni del tutto diverse da quella che rileva nella specie, ove il rapporto di lavoro non è sospeso, trattandosi soltanto di una particolare modalità di collocazione del periodo verticale annuale della prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4 Per tutti motivi sin qui esposti, deve essere accertato il diritto delle ricorrenti ad essere iscritta al Fondo Est per 12 mesi all'anno.
Né a differenti conclusioni si può pervenire in forza dell'ipotesi di accordo del 5.6.2024 depositato sub 2 dalla resistente.
Sul punto, con ampie e condivisibili motivazioni, che il Giudicante ritiene poter integralmente recepire, la Corte di Appello di Torino, con la sopra citata sentenza n°274/2024 ha convincentemente disatteso le pur pregevoli argomentazioni della convenuta, per cui il comma
13 aggiunto all'art. 186 CCNL (“Le Parti condividendo l'esigenza di garantire l'assistenza sanitaria integrativa a copertura dei periodi di sospensione per i lavoratori con contratto a part time ciclico si reincontreranno entro il 31 dicembre 2024 per individuare le specifiche soluzioni”) confermerebbe la propria prospettazione secondo cui, allo stato, nei periodi di sospensione non spetta ai lavoratori part time ciclici l'assistenza sanitaria integrativa e pertanto il datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi relativi a tali mesi.
La Corte Distrettuale, infatti, ha evidenziato che si tratti di una semplice ipotesi di rinnovo, senza che possa considerarsi una manifestazione definitiva della volontà contrattuale (cfr. Cass.
18153/2018: “In tema di contrattazione collettiva, le cd. "ipotesi di accordo" possono non rappresentare la mera documentazione dello stato finale raggiunto dalle trattative, ma costituire espressione di un'effettiva volontà contrattuale, trovando giustificazione, in tale caso, l'adozione del termine "ipotesi" nel fatto che viene fatta salva una fase di ratifica della conclusa stipulazione negoziale, soprattutto nell'interesse della parte che rappresenta i lavoratori. Spetta al giudice del merito accertare quale natura possa in concreto attribuirsi ad una ipotesi di accordo, sulla base della volontà delle parti, che può anche essere implicita e desumibile da prassi - aziendali, settoriali ed eventualmente anche nazionali - sufficientemente concludenti. …”, conformi Cass.
11464/2004, Cass. 7115/2005).
Del resto, non risulta al momento che si siano tenuti con esito positivo ulteriori incontri entro il
31.12.2024, anzi, in sede di discussione, i difensori delle parti hanno dato per scontato che la trattativa non abbia avuto una definitiva approvazione, quantomeno per il periodo pregresso al medesimo.
In base agli elementi in atti detto documento va qualificato quindi come un'ipotesi di accordo ancora suscettibile di trattative e di modifiche e non il testo definitivo del rinnovo del CCNL.
In ogni caso, quand'anche si dovesse trattare di una manifestazione definitiva della volontà contrattuale, detto comma non può essere inteso quale conferma che attualmente i contributi non siano dovuti in relazione ai mesi non lavorati dai dipendenti con contratto part time ciclico e che d'ora in poi saranno invece dovuti, ma che la volontà delle parti è, mantenendo immutati i precedenti commi dell'art. 186, di garantire l'assistenza sanitaria integrativa a detti lavoratori;
e pertanto esso ben può essere inteso quale volontà delle parti di trovare le soluzioni per evitare i contenziosi (certamente noti alle parti sociali) per i mancati versamenti pregressi.
5 Né appare rilevante la previsione di un “bonus” per gli anni 2022 e 2023, di cui alle leggi 91/2022
e 191/2023: trattasi, invero, di una misura di sostegno al reddito per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale, una tantum, che si aggiunge alle disposizioni della contrattazione collettiva (a domanda dell'interessato ed in presenza di determinati requisiti, peraltro) ma certo non può vanificare il disposto del sopra citato art. 186.
Ciò detto in punto an, in punto quantum le ricorrenti hanno chiesto la condanna di controparte al pagamento della penale di cui all'art. 186 comma 12 CCNL, per complessivi euro 149,36 lordi, per cui risulta irrilevante la prova del danno effettivamente subito dalle attrici, essendo questa relativa ad una domanda ulteriore e non spiegata nel presente giudizio.
Invero, secando il disposto dell'art. 186 paragrafo 12 CCNL 2018 “L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione, di cui all'articolo 157, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie”.
Poichè le ricorrenti -per tutto quanto sopra argomentato- avevano diritto al versamento del contributo di cui al comma 5 dell'art. 186 per 12 mesi all'anno e la società nei periodi de quibus
(mensilità di luglio ed agosto, rendendo privi di copertura assicurative le successive mensilità di gennaio e febbraio degli anni 2019, 2020, 2023 e 2024) ha omesso il versamento del contributo al Fondo Est -per totali 8 mensilità-, alle attrici spetta l'indennità risarcitoria di cui al comma 12 dell'art. 186 nella misura complessiva di euro 186,70 [(16 € X 14 mensilità):12 mensilità] = 18,67, importo da moltiplicare per le 8 mensilità in cui il versamento in favore del fondo è stato omesso
(per un totale di euro 149,36).
Infondata, infine, è l'eccezione di prescrizione parziale formulata dalla resistente: secondo l'ormai notissima sentenza della Suprema Corte n°26246/2022, infatti, essendo venuta meno con la cd. “riforma Fornero” la tutela della stabilità reale del posto di lavoro, la prescrizione non decorre in corso di rapporto (terminato, pacificamente, il 31.8.2024).
pertanto, deve essere condannata al pagamento, in favore di ciascuna delle CP_1 ricorrenti, della somma lorda di euro 149,362, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione della singola spettanza fino al saldo.
Stante l'assenza di precedenti di legittimità e la complessità delle questioni giuridiche affrontate, non sussistono, invece, gli estremi per una condanna ex art. 96 c.p.c. della società, non potendosi sostenere che la stessa abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti, e debbono essere liquidate come in dispositivo, in misura di poco superiore ai parametri medi ministeriali previsti per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00), senza tener conto della fase istruttoria, ma con applicazione dell'aumento per la pluralità di parti.
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P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento dei ricorsi, condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1
e della somma lorda di euro 149,36 per ciascuna, oltre Parte_2 Parte_4 interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione della spettanza al saldo;
b) alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle ricorrenti, che liquida in euro CP_1
1.000,00 per compensi ed euro 43,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Francesca BUSSO dichiaratasi antistataria.
(così deciso in Aosta il 20.3.2025) IL GIUDICE DEL LAVORO
DOTT. LUCA FADDA
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