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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 1157 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto:
Responsabilità ex art. 2051 c.c.
vertente
TRA
(C.F. , nella spiegata Parte_1 C.F._1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
(C.F. , elett.te dom.ta al Persona_1 C.F._2
Centro direzionale di Napoli Is. A/7 sc. C presso lo studio dell'Avv.
DEL DUCA FRANCESCO SAVERIO che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione,
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio P.IVA_1
dell'avv. DOLCE ARCANGELA presso il cui studio elettivamente
Proc. n. 1157/2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 14 domicilia in Napoli alla Via Annibale Marchese n. 10 giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
nonché
c.f.: in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Caserta alla via Fulvio
Renella n. 88 presso lo studio dell'Avv. PISCITELLI LUCIA dal quale
è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione,
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21/11/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27/01/2021 Parte_1
premettendo di essere genitore della minore Persona_1
domandava il risarcimento del danno da quest'ultima patito nei locali della convenuta.
Evidenziava in particolare l'attore che il giorno 27.05.2020, alle ore
19,00 circa, la figlia minore, in compagnia della madre, all'interno del negozio di frutta e verdura sito in Teverola (Ce), alla via Controparte_3
Roma n. 192, scivolava “su un pomodoro schiacciato non rimosso dal pavimento”, riportando “frattura a legno verde distale di radio e ulna dx” con relativa immobilizzazione in gesso e prognosi di 21 giorni.
Proc. n. 1157/2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 14 Egli pertanto ha concluso come segue: “a) previo accertamento dei fatti di cui in premessa, dichiarare la responsabilità della
[...]
, in persona del l.r.p.t., nella verificazione Controparte_1
del sinistro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., per violazione dell'obbligo di custodia e manutenzione dei luoghi ovvero anche sotto altro profilo di responsabilità che dovesse emergere;
b) per l'effetto, condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni personali
subiti dalla minore a seguito del sinistro di cui in Persona_1
narrativa, nella misura di € 13.796,00 somma così determinata: a)
Invalidità permanente residuata (danno biologico), nella misura del 4% pari ad € 10.268,00, secondo le tabelle del Tribunale di Milano, recepite per costante giurisprudenza innanzi alla locale autorità giudiziaria;
b)
Invalidità temporanea totale per un periodo di 21 giorni x € 98,00 = €
2058,00; c) Invalidità temporanea parziale al 50% per un periodo di 30
giorni = 1470,00; e così per il totale di € 13.796,00 oltre rivalutazione monetaria per intervenuta svalutazione ed interessi dal fatto all'effettivo soddisfo, secondo i criteri indicati nella sentenza 1712/95 del Supremo
Collegio; c) altresì, condannare la società convenuta al pagamento
delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario,
rivalsa IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
la quale, no contestando gli avversi assunti,
[...]
chiedeva di chiamare in causa Controparte_2
A ciò debitamente autorizzata, si costituiva anche Controparte_2
Proc. n. 1157/2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 14 concludendo per il rigetto della domanda o, in subordine, per CP_2
l'accoglimento solo parziale della stessa stante il concorso di colpa del danneggiato.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale e, all'esito, disposta Ctu medico legale sulla persona della danneggiata, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in occasione dell'udienza del 21/11/2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
2. Ciò detto, preliminarmente la domanda proposta dall'attore deve correttamente essere sussunta nell'ambito dell'art. 2051 c.c. avendo dedotto in giudizio che il sinistro si è verificato per la presenza di una insidia non visibile né segnalata.
La convenuta deve quindi rispondere dei danni cagionati a terzi dalla presenza di una “insidia” o un “trabocchetto”, e ciò in base alla norma dell'art. 2051 c.c., fattispecie di responsabilità aquiliana che trae il suo fondamento dalla relazione di custodia tra la cosa e la persona, la quale ha il potere di controllare e vigilare affinché dalla stessa non si ingenerino eventi dannosi e pregiudizievoli per i terzi.
Custode della cosa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è colui che ha l'effettivo potere materiale sulla stessa.
La Suprema Corte in ordine alla natura della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., sulla quale da sempre si dibatte in dottrina, contrapponendosi
Proc. n. 1157/2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 14 sul campo la teoria soggettiva (secondo la quale sebbene vi sia una presunzione di colpa, in ogni caso la norma de qua contemplerebbe un'ipotesi di responsabilità soggettiva) e la teoria oggettiva (secondo la quale la prova liberatoria del caso fortuito inciderebbe sul nesso causale e non sulla colpa, palesando la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia), sembra avere sposato di recente la tesi oggettiva.
In particolare, l'ipotesi risarcitoria in esame si fonderebbe sulla dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, al quale è imputata la responsabilità
salva la prova, che su di lui incombe, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (in tal senso cfr. Cass., n. 25423/2006; tra le tante, Cass., n. 13392/2018; Cass., n.
12027/2017; Cass., n. 10860/2012; Cass., n. 11016/2011).
Da ciò consegue che avendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. carattere oggettivo, e non presunto, risulta sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, dovendo risultare certo che a determinare l'asserito pregiudizio sia stata la cosa in custodia in conseguenza del naturale dinamismo della stessa o della sua difettosità. Grava, invece, sul custode che voglia liberarsi da responsabilità la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore estraneo alla sfera di azione del custode che abbia cagionato da solo il danno, inserendosi sul piano eziologico come unica causa o come concausa nelle ipotesi di concorso di colpa ex art.
Proc. n. 1157/2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 14 1227 c.c..
3.1. Tanto premesso, la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore sul presupposto della relazione di custodia tra la convenuta e la cosa dalla quale è derivato il danno (nel caso di specie, il negozio di frutta e verdura ove la minore è scivolata) può essere accolta essendo stata fornita, dall'attore, la prova dell'esistenza del rapporto di custodia nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, incombendo per contro sulla convenuta la prova liberatoria del caso fortuito.
Il primo elemento è pacifico, in quanto nemmeno oggetto di contestazione da parte della convenuta e quindi provato ex art. 115 c.p.c. oltre che “confessato” dal legale rapp.te della convenuta in occasione dell'udienza del 20/04/2023.
Esso è stato, in ogni caso, dimostrato mediante le prove orali assunte nel corso del processo, avendo il teste , della cui genuinità e Testimone_1
credibilità non vi è ragione di dubitare, riferito di essere stato presente nel luogo teatro del sinistro e di aver visto, in tale occasione, “una
bambina di circa 6-7 anni con una signora (…) che entravano nel negozio;
all'ingresso vedevo la bambina che scivolava e cadeva all'indietro e si lamentava per il dolore (…) a terra c'era un pomodoro su cui credo sia scivolata la bambina;
non c'era alcuna segnalazione che indicasse la presenza del pomodoro”.
Quando detto non lascia dubbio alcuno in ordine all'accadimento del fatto.
In ordine, poi, alla dimostrazione dell'esistenza del legame eziologico
Proc. n. 1157/2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 14 tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, occorre, innanzitutto,
premettere, in punto di diritto, che, trattandosi di una responsabilità di tipo oggettivo, non grava sul custode, il quale intende essere liberato dall'obbligo al risarcimento del danno, la prova di aver osservato una condotta diligente. E' prevista, quale unica causa liberatoria, la prova in positivo, da parte del custode, del caso fortuito.
In definitiva, “per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art.
2051 c.c., è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia
e l'evento dannoso, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi, per cui
resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla
presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la
dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua
sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (cfr. Cass., n. 5741/2009).
Il fortuito dovrà essere pertanto connotato da impulso causale autonomo,
imprevedibilità, nonché assoluta eccezionalità, quale fatto estraneo alla sfera di custodia del soggetto.
3.2. Tanto premesso, nella fattispecie in esame è stata pienamente dimostrata la circostanza descritta in citazione, ossia che fu proprio un pomodoro presente sul pavimento del negozio di ortofrutta a far scivolare la minore cagionandole le lesioni personali meglio descritte in citazione.
Tanto è stato in particolare provato non solo attraverso la predetta
Proc. n. 1157/2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 14 deposizione testimoniale ma anche mediante Ctu a firma del dott.
, il quale, con relazione assolutamente scevra da vizi Testimone_2
o censure e che può dunque essere assunta a base della presente decisione, ha così concluso: “lesioni risultano, per la dinamica lesiva, per il momento di evidenziazione clinica, per l'evoluzione riparativa e per la documentazione prodotta, congrue con le modalità di produzione
degli eventi traumatici riferiti dalla p. e presenti in atti. Sono, infatti, soddisfatti i criteri per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici). Gli esiti non incidono sulla capacità lavorativa della
minore. In atti sono documentate spese mediche per che appaiono congrue. Non sono necessarie ulteriori spese mediche”.
Le risultanze istruttorie hanno quindi pienamente comprovato l'accaduto, ossia il rapporto di custodia del bene con la convenuta nonché il nesso di causalità tra la mancata custodia del bene ed il verificarsi dell'evento.
Non è stata, quindi, fornita da parte della convenuta la prova del fortuito e pertanto, in mancanza di prova liberatoria, deve quindi essere affermata la responsabilità esclusiva di
[...]
per la produzione dell'evento per Controparte_1
cui vi è causa.
4.1. Passando, quindi, al quantum dell'importo dovuto quale ristoro dei danni subiti dall'attore, stando alla perizia disposta in corso di causa è emerso che la minore riportò una “frattura a legno verde del III distale
Proc. n. 1157/2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 14 di radio e ulna a destra con residua sintomatologia dolorosa e limitazioni funzionali”, come confermato dalla documentazione medica versata in atti, lesione da ritenersi causalmente riconducibile all'evento in discorso.
Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio nominato, che è del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata un'inabilità temporanea parziale al 75 % in gg.
23 ed al 50 % in gg. 20. Ne sono residuati postumi invalidanti, incidenti sull'integrità psico-fisica del soggetto, nella misura che questo
Tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce dell'età
(anni 5 al momento del fatto), del sesso, dell'ambiente familiare e sociale dell'attore, ritiene di fissare al 3 %, anche in ragione della natura micropermanente del trauma, così come accertato dal Ctu..
Pertanto, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni
5), dei postumi (micro)permanenti, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, può liquidarsi,
all'attualità - facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 139 del Cod.
Ass., nella versione attuale – il complessivo importo di euro 4.915,57, a titolo di ristoro del danno biologico, di cui euro 3.410,28 (punto base €
947,30) per invalidità permanente ed euro 1.505,29 (indennità
giornaliera € 55,24) a titolo di invalidità temporanea.
Non sono documentate spese mediche.
Non possono riconoscersi ulteriori importi a titolo di danno non patrimoniale (e quindi procedersi alla cd. “personalizzazione del
Proc. n. 1157/2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 14 danno”) in ragione della particolare tenuità del danno ed in mancanza, peraltro, di alcuna allegazione e prova sul punto (cfr. Cass., n.
23778/2014).
4.2. Quanto, invece, agli interessi si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso
agli interessi, non necessariamente determinati in misura
corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento,
cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto
illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano
conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato
pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla
parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi,
quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte
le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi,
gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla
somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è
possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi
in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la
somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base
Proc. n. 1157/2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 14 ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995; di recente, Cass., n. 3894/2016).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone nel tasso indicato dall'art. 1284 c.c.
nella sua versione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato;
pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato svalutato all'epoca del fatto (27.05.2020) con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto per € 4.915,57 (che si converte in debito di valuta), maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione del presente provvedimento sino al completo soddisfo.
4.3. Conseguentemente, la convenuta in solido con la chiamata in causa,
in virtù del contratto di assicurazione tra loro intercorso, dovranno essere chiamate a ristorare il danno patito dalla minore per i fatti per cui
Proc. n. 1157/2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 14 vi è causa.
5. Alla luce, tuttavia, del contegno processuale di non contestazione della convenuta, le spese possono essere integralmente compensate nei rapporti tra questa e parte attrice, mentre nei rapporti tra la convenuta e la chiamata in causa le spese seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014
s.m.i., parametri medi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad euro 5.200,00, in base al criterio del decisum.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
29/2/2024 (Cass., n. 25047/2018; Cass., n. 28094/2009; Cass., ord. n.
23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta e della compagnia assicurativa chiamata in causa, con il conseguente diritto degli attori di ripetere dalla predetta convenuta le somme eventualmente versate o che saranno versate al
C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
contro
[...] Controparte_1
con l'intervento di
[...] Controparte_2
così provvede:
[...]
1) In parziale accoglimento della domanda principale, dichiara
l'esclusiva responsabilità di Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. per la
[...]
Proc. n. 1157/2021 R.G – Sentenza Pagina 12 di 14 produzione del sinistro di cui all'atto di citazione e, per l'effetto, la condanna in solido con Controparte_2
al pagamento in favore dell'attore per la complessiva somma di €.
4.915,57, oltre, su tale somma, interessi compensativi dal momento del sinistro, da calcolarsi sul predetto importo svalutato a detta epoca ed, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni anno, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale come sopra riconosciuta dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) Condanna Controparte_1 Controparte_1
in solido con
[...] Controparte_2
al pagamento delle spese di lite che qui si liquidano in euro
[...]
264,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge;
3) Compensa per il resto le spese di lite;
4) pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 29/2/2024 a carico esclusivo delle convenute soccombenti, con il conseguente diritto dell'altra parte vittoriosa di ripetere dalla soccombente le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa il 09/01/2025
IL GIUDICE
Proc. n. 1157/2021 R.G – Sentenza Pagina 13 di 14 (dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 1157/2021 R.G – Sentenza Pagina 14 di 14