Decreto decisorio 1 agosto 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 01/08/2022, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2022
N. 00030/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2017, proposto da
AR AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Larocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Ceglie Messapica, via Eugenio Montale n.2;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Direzione Generale Territoriale del Sud Ufficio Motorizzazione Civile di Lecce Sezione di Brindisi, Camera di Commerio Industria e Artigianato di Brindisi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca dell'esercizio della professione di autotrasportatore su strada e contestuale cancellazione dall'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi della Provincia di Brindisi del 17/10/2016 prot. n.4416/II-19 a firma del Dirigente Direttore dell'U.P.;
- del provvedimento di cancellazione d'ufficio di impresa individuale ex art.2 D.P.R. 247/2004 del 25/11/2016 prot. n.0015365/U a firma del Responsabile P.O. Registro Imprese della Camera di Commercio di Brindisi, con divieto di prosecuzione dell'attività;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 13 gennaio 2017;
Considerato che il 14 gennaio 2022 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art.82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 1 agosto 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO