Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 05/04/2023, n. 5800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5800 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2023
N. 05800/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02282/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2282 del 2023, proposto da
ER AC, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Colasanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta, Alessandro Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Di Meglio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS sulla domanda di pensione inviata il 12 settembre 2022 n. protocollo inps.7014.12/09/2022.0455374
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2023 parte ricorrente ha domandato l’accertamento e la declaratoria del silenzio-inadempimento della P.A. resistente per la mancata conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza di parte del 12/09/2022 domanda n. domus 2157938600101 – protocollo INPS.7014.12/09/2022.0455374 e dell’obbligo dell’I.N.P.S. di concludere il relativo procedimento amministrativo.
L’amministrazione resistente in data 01 marzo 2023 ha adottato provvedimento espresso a conclusione del procedimento amministrativo avviato dal ricorrente.
Con successiva dichiarazione del 21 marzo 2023 la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All’udienza del 5 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile stante la cessata materia del contendere, in relazione alla conclusione del procedimento amministrativo di cui alla domanda in epigrafe precisata.
Le spese processuali debbono essere poste a carico dell’amministrazione resistente in ragione della intervenuta cessazione della materia del contendere e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Virginia Arata, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO