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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Dell'Abate Luigi, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “pensione di inabilità – assegno di invalidità - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 18.09.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
1 Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che non sono tali da determinarne una percentuale di invalidità civile non inferiore al 74%. Sotto tale profilo, il dott. , CTU nominato nella suddetta fase, Persona_1 dopo aver del tutto significativamente rilevato che “…la ricorrente è affetta da patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, cardiocircolatorio, psichico e urinario. L'apparato osteoarticolare presenta una spondiloartrosi con discopatie. Obiettivamente il rachide è apparso spinalgico e contratto con lievi segni clinici di sofferenza radicolare agli arti inferiori, identificati nella sola ipovalidità dei ROT achilleo e MP. L'impegno funzionale del tronco mostra una limitazione dei movimenti di circa 1/3. L'apparato cardiocircolatorio è interessato da note di cardiopatia su base ipertensiva in buon compenso. Strumentalmente si evidenzia solo una lieve insufficienza mitralica. I valori pressori sono 150/90, il ritmo è sinusale e i toni ritmici. Lo stato psichico è caratterizzato da un lieve stato ansioso senza segni documentati di patologia in evoluzione verso una forma a significativa incidenza. Da segnalare a carico dell'apparato urinario un'incontinenza urinaria”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che - in relazione al quadro di “spondiloartrosi con discopatie (7010) note di cardiopatia ipertensiva (6445) stato ansioso (2204) incontinenza urinaria (6203)” in diagnosi “… la ricorrente risulta essere invalida nella misura del 55%. Non sono emerse patologie ad incidenza tale da poter giustificare la concessione di quanto richiesto in sede di ricorso.”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27.7.2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4.5.2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, stante l'esaustività dell'indagine espletata nella precedente fase. Né, tantomeno, è stata allegata nuova documentazione sanitaria attestante un aggravamento delle condizioni di salute potenzialmente idoneo ad incidere in maniera significativa sulla capacità lavorativa dell'assistibile. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 18.09.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1
2 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 12 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Dell'Abate Luigi, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “pensione di inabilità – assegno di invalidità - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 18.09.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
1 Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che non sono tali da determinarne una percentuale di invalidità civile non inferiore al 74%. Sotto tale profilo, il dott. , CTU nominato nella suddetta fase, Persona_1 dopo aver del tutto significativamente rilevato che “…la ricorrente è affetta da patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, cardiocircolatorio, psichico e urinario. L'apparato osteoarticolare presenta una spondiloartrosi con discopatie. Obiettivamente il rachide è apparso spinalgico e contratto con lievi segni clinici di sofferenza radicolare agli arti inferiori, identificati nella sola ipovalidità dei ROT achilleo e MP. L'impegno funzionale del tronco mostra una limitazione dei movimenti di circa 1/3. L'apparato cardiocircolatorio è interessato da note di cardiopatia su base ipertensiva in buon compenso. Strumentalmente si evidenzia solo una lieve insufficienza mitralica. I valori pressori sono 150/90, il ritmo è sinusale e i toni ritmici. Lo stato psichico è caratterizzato da un lieve stato ansioso senza segni documentati di patologia in evoluzione verso una forma a significativa incidenza. Da segnalare a carico dell'apparato urinario un'incontinenza urinaria”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che - in relazione al quadro di “spondiloartrosi con discopatie (7010) note di cardiopatia ipertensiva (6445) stato ansioso (2204) incontinenza urinaria (6203)” in diagnosi “… la ricorrente risulta essere invalida nella misura del 55%. Non sono emerse patologie ad incidenza tale da poter giustificare la concessione di quanto richiesto in sede di ricorso.”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27.7.2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4.5.2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, stante l'esaustività dell'indagine espletata nella precedente fase. Né, tantomeno, è stata allegata nuova documentazione sanitaria attestante un aggravamento delle condizioni di salute potenzialmente idoneo ad incidere in maniera significativa sulla capacità lavorativa dell'assistibile. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 18.09.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1
2 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 12 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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