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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/08/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2335/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2335/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Claudia Bini, presso il cui studio in Siena, Via della Sapienza n. 62, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Valentina Pini
e dall'Avv. Tommaso Acuti, presso il cui studio in Arezzo, Piazza Guido Monaco n.
11, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 473bis 71 cpc) N. 2335/2024 R.G. 2 / 14
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.7.2025, per l'Avv. Claudia Bini conclude come da ricorso: “Affidare la Parte_1 piccola in via esclusiva alla mamma e riservare a quest'ultima Persona_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale anche per le decisioni di straordinaria amministrazione, salvo il dovere di darne notizia al padre. In subordine, affidare la bambina a entrambi i genitori e riservare alla mamma l'esercizio della responsabilità genitoriale. Stabilire che la bambina continui a vivere con la mamma, nella attuale casa familiare. Stabilire che possa incontrare la figlia solo a Controparte_1 seguito di un percorso di disintossicazione certificato dal SERD e di un percorso con un Centro di ascolto uomini autori di violenza per la gestione della rabbia. Stabilire comunque che i rapporti padre figlia debbano essere ripresi in modo graduale, con modalità tali da evitare rischi e vittimizzazione secondaria di madre e figli, dando mandato ai Servizi Sociali di effettuare incontri protetti. Disporre che CP_1 versi per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 400,00, o di
[...] quella diversa somma che il Tribunale riterrà equa, prescrivendo, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Stabilire che le spese mediche, scolastiche e straordinarie come elencate e disciplinate dal protocollo in uso al Tribunale di Siena, da intendere qui integralmente richiamato e trascritto, siano sostenute dai genitori metà ciascuno. Stabilire che l'assegno unico universale ed eventuali altri benefici spettanti per la bambina siano percepiti interamente dalla madre;
Autorizzare il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per la ricorrente e per la figlia e stabilire che la bambina possa espatriare solo unitamente alla madre.”; per l'Avv. Valentina Pini, anche in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
Tommaso Acuti, conclude come da comparsa di costituzione: “Nel merito: -
Respingere il Ricorso per l'emissione di provvedimenti ordine di protezione e per la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale ex art. 473 Bis 40 depositato dalla sig.ra e seguenti perché infondato in fatto e in diritto per le Parte_1 N. 2335/2024 R.G. 3 / 14
causali sopra esposte - Accertate e dichiarare il diritto di visita del sig. CP_1 con la figlia minore e per l'effetto disporre provvedimento, anche
[...] PE provvisorio, avente ad oggetto il diritto di visita del sig. nei confronti CP_1 della figlia, prevedendo incontri pomeridiani nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.30, e fine settimana incontri pomeridiani nei medesimi orari ogni quindici giorni;
- In subordine, qualora codesto Tribunale lo ritenga strettamente necessario, disporre che gli incontri avvengano in modalità protetta incaricando i competenti assistenti sociali per la calendarizzazione degli stessi;
- Sempre nel merito - affidamento condiviso;
- diritto di visita graduale finalizzato ad introdurre la bambina nella nuova abitazione paterna con le PE seguenti modalità: a) il padre potrà inizialmente tenere con sé la minore il PE mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.30. Il sabato e la domenica, in maniera alternata con la madre, potrà tenere con sé la figlia dalle ore 09.00 alle ore 19.30, inserendo gradualmente il pernottamento del sabato presso la nuova abitazione paterna;
b) Al compimento del terzo anno di età la minore sempre PE compatibilmente con lo sviluppo psico- fisico della stessa, potrà pernottare con il padre inserendo, oltre quello del sabato, pernottamenti infrasettimanali;
c) Al compimento del quarto anno di età il padre potrà tenere la bambina dal mercoledì al venerdì, prenderla all'uscita dell'asilo o presso la residenza della madre, e i fine settimana i maniera alternata con la madre;
d) In relazione alle vacanze Natalizie e
Pasquali, fino al compimento del 4 anno di età il padre potrà tenere la bambina il giorno di Natale o Santo Stefano, di Pasqua o il lunedì dell'Angelo con accordo la madre. Al momento del compimento del 4° anno di età i genitori si alterneranno di anno in anno le vacanze Natalizie e Pasquali (25-31 Dicembre 01-07 Gennaio-
Pasqua e lunedì dell'Angelo). - mantenimento fino al compimento del 4 anno di età della minore o comunque fino a che non vi sarà un diritto di visita totalmente PE equiparato, il posto a carico del sig. che verserà entro il 20 di ogni mese CP_1 la somma di € 200,00, mentre le spese straordinarie saranno sostenute in misura del
50% ciascun genitore.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N. 2335/2024 R.G. 4 / 14
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 5.12.2024, Parte_1 esponeva di avere intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con CP_1
da cui era nata la figlia (Siena il 17.08.2022, C.F.
[...] Persona_1
), da ultimo stabilendo la casa familiare in Siena, Via Esterna C.F._3
Fontebranda n. 54, ove vivevano con la madre di lei e il figlio , nato da una PE sua precedente relazione;
riferiva alcuni episodi di violenza di cui era stata vittima, unitamente al figlio , anche a causa della dipendenza del da PE CP_1 alcool;
chiedeva, previa applicazione della normativa sulla violenza di genere, ordine di protezione di divieto di avvicinamento e l'affidamento c.d. superesclusivo della figlia minore, con collocamento presso di sé regolamentazione del diritto di visita della minore in modo da garantirne la sicurezza ed un contributo al mantenimento della minore di € 400,00, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, del decreto presidenziale di assegnazione del procedimento e di quello del Giudice di abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 473-bis.42 c.p.c., si Controparte_1 costituiva;
evidenziava preliminarmente la pendenza dinanzi al Tribunale di Siena di altro procedimento, portante il n. 87/2025 R.G., dallo stesso introdotto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, previa adozione di provvedimenti urgenti per consentirgli di vedere la figlia minore, nonché la pendenza di altro procedimento dinanzi al Tribunale dei Minorenni, introdotto su istanza del Pubblico
Ministero; contestava la richiesta di ordine di protezione, evidenziando che, dall'esame degli atti delle indagini preliminari, non emergeva la prova della sua dipendenza da alcool né quella della sua pericolosità, tanto che il Giudice per le
Indagini Preliminari aveva rigettato la richiesta di misura cautelare del divieto di avvicinamento;
lamentava la violazione del diritto di visita della minore da parte della contestava la richiesta di affidamento esclusivo della minore medesima e Pt_1 chiedeva l'affidamento condiviso con progressivo ripristino della frequentazione della minore col padre e previsione di un contributo al mantenimento da parte sua di €
200,00, oltre alla metà delle spese straordinarie, con percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre. N. 2335/2024 R.G. 5 / 14
All'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 5.2.2025, venivano espletati gli incombenti preliminari ed il Giudice procedeva all'audizione delle parti;
quindi, con ordinanza del 5.4.2025, rigettava la richiesta di ordine di protezione ed adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre con mandato ai Servizi sociali PE Pt_1 di predisporre un calendario di visite per il padre secondo quanto CP_1 indicato in parte motiva;
contributo di € 300,00, a carico del ed a favore CP_1 della per il mantenimento della figlia minore oltre alla metà delle spese Pt_1 PE straordinarie, per come disciplinate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
attribuzione dell'assegno unico ed universale per la figlia minore alla PE Pt_1
La causa veniva istruita con la produzione di documenti e l'acquisizione, disposta dal
Giudice, dei fascicoli dei procedimenti già pendenti dinanzi al Tribunale dei
Minorenni e in sede penale e, successivamente, tramite l'acquisizione di relazione dei
Servizi sociali.
All'udienza del 16.7.2025, disposta la riunione col procedimento n. 87/2025 R.G., le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le odierne parti in causa e hanno proposto contrapposte domande Pt_1 CP_1 di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia minore nata al di fuori del matrimonio.
A fronte di tali domande, devono essere richiamate le considerazioni già svolte nell'ordinanza del 5.4.2025 con cui il Giudice, dopo avere rigettato la richiesta di ordine di protezione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, considerazioni che devono essere tuttavia integrate e completate tenuto conto degli aggiornamenti istruttori nel frattempo intervenuti.
In tal senso, in generale, si deve ribadire che, “quanto all'affidamento della figlia minorenne, a fronte della richiesta di affidamento c.d. super-esclusivo avanzata dalla e della contrapposta richiesta di affidamento condiviso avanzata dal Pt_1 [...]
si deve considerare che, ai sensi dell'art. 337-ter comma 2° c.c., il Giudice CP_1 N. 2335/2024 R.G. 6 / 14
deve “valuta[re] prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” e che, quindi, al fine di consentire ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337-quater
c.p.c., solo ove tale soluzione risulti in contrasto con l'interesse del minore, può disporre l'affidamento esclusivo ad uno di essi, dovendo in tal caso motivare la pronuncia di affidamento esclusivo rispetto sia al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso sia all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27); in particolare, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2019, n. 6535; analogamente, cfr.
Cassazione civile, sez. I, 29 marzo 2012, n. 5108)”.
Con particolare riferimento al caso di specie, la ricorrente al fine di ottenere un Pt_1 ordine di protezione (richiesta già rigettata dal Giudice con la precedente ordinanza del del 5.4.2025) e, comunque al fine di escludere l'affidamento condiviso della figlia minore e di ottenere l'affidamento c.d. superesclusivo della medesima, ha allegato alcuni episodi di violenza nei propri confronti e in quelli del figlio minore , PE nato da una precedente relazione.
Tali episodi sono stati oggetto di indagine in sede penale, secondo le varie modalità che verranno evidenziate infra, a seguito delle denunce della Pt_1
Ed a tal proposito, si deve rilevare, che in questa sede civile, sotto il profilo istruttorio, il Giudice non incontra i limiti stabiliti dalla normativa penalistica evidenziati dal GIP;
infatti, per come evidenziato in giurisprudenza, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle N. 2335/2024 R.G. 7 / 14
indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 1 febbraio 2023, n. 2947).
Ciò detto, la ricorrente ha anzitutto allegato che il prima del Natale CP_1
2021, ubriaco, avrebbe sfondato a pugni la porta della cucina in cui la ricorrente, incinta, si era chiusa con il figlio. Di tale fatto, tuttavia, non vi è prova alcuna.
Ancora, la ricorrente ha riferito che il 31.12.2022 il ubriaco, l'avrebbe CP_1 ferita a un braccio. In relazione a tale fatto è in atti solo un referto del Pronto Soccorso, in cui la riferisce di avere subito “percosse da parte del compagno” e all'esame Pt_1 obiettivo la medesima “presenta arrossamento palpebra superiore Osn, Pt_1 escoriazione gomito dx e lesioni da graffio supf. avambraccio dx”, mentre nell'immediatezza del fatto non risulta che sia stata proposta denuncia-querela.
Inoltre, la ricorrente ha riferito che il 22.11.2023, il di nuovo ubriaco, CP_1 nel corso di un'accesa discussione, con urla, pugni ai mobili, sbattimento delle ante degli armadi ecc…, aveva spinto il minore , che cercava di fare da scudo, gli PE aveva fatto sbattere la testa al muro e lo aveva ferito alla mano.
In relazione a questo fatto, oggetto di denuncia-querela da parte della è stato Pt_1 aperto un procedimento penale (procedimento n. 3710/2023 RGNR Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Siena). Nell'ambito di tale procedimento è stato acquisito il referto relativo alle condizioni di salute del minore, da cui risulta che il minore lamentava “dolore alla digitopressione a livello della falange prossimale del V dito della mano dx” e presentava una “minima tumefazione” e la è stata sentita a Pt_1 sommarie informazioni testimoniali;
inoltre, è stata acquisita l'annotazione degli agenti intervenuti sul posto da cui risulta che “i militari constatavano che l'uomo era molto agitato e non presentava sintomi di ubriachezza, perché colloquiando con quest'ultimo, lucido nell'esposizione dei fatti, non percepivano alcuna alitosi vinosa”. N. 2335/2024 R.G. 8 / 14
Inoltre, sono stati successivamente prodotte delle fotografie in cui si vede la che Pt_1 indica i punti in cui sarebbe stato colpito dal ovvero al mento PE CP_1
e, appunto, al mignolo della mano destra.
Il procedimento in questione si è peraltro concluso con la richiesta di archiviazione perché la dopo pochi giorni, in data 27.11.2023, ha ritirato la querela, dopodiché Pt_1 le parti sono tornate a vivere insieme.
Ancora, la ha raccontato (ed anche questo fatto è stato oggetto di integrazione Pt_1 della denuncia-querela, poi ritirata) che il 24.1.2024 il di nuovo ubriaco, CP_1 aveva fatto cadere la figlia, che teneva in braccio, e l'aveva ripresa prima che PE battesse la testa, dopodiché era uscito di casa e le aveva inviato messaggi di insulti e minacce.
Anche in questo caso, nell'ambito del procedimento penale supra indicato, sono state svolte delle indagini, in quanto sono state sentiti a sommarie informazioni testimoniali l'assistente sociale , proprietaria del bar Testimone_1 Testimone_2 sottostante l'abitazione delle parti, la quale, pur ammettendo di avere sentito più volte le parti urlare e litigare e confermando di essere stata chiamata per stare insieme alla figlia quando la madre il 22.11.2023 era andata al Pronto Soccorso con l'altro PE figlio , ha però negato l'abitudine del di consumare alcolici fin PE CP_2 dalla mattina ed ha escluso di avere fatto confidenze alla in proposito, Pt_1 [...]
padre di , il quale ha dichiarato di avere ritenuto accidentale Tes_3 PE
l'episodio del 22.11.2023, e madre della ricorrente Come Persona_3 Pt_1 accennato, il Giudice per le Indagini Preliminari, con decreto del 7.10.2024, ha disposto l'archiviazione del procedimento in questione.
Successivamente all'ordinanza del 5.4.2025, sono stati acquisiti al presente giudizio gli audio dei messaggi inviati dal alla messaggi contenenti accuse CP_1 Pt_1 nei confronti di quest'ultima di essere una nullafacente, incapace di gestire le entrate economiche e di trovare un lavoro e capace solo di vivere alle spalle degli altri, insulti di vario genere come ad esempio, “grandissima mongoloide”, “persona ignobile”,
“inutile”, “sei un vampiro, succhi il sangue e basta”, e minacce di riferire ai Servizi sociali le condizioni di assenza di cura della casa e di non farle più vedere la bambina. N. 2335/2024 R.G. 9 / 14
Da ultimo, la ricorrente ha riferito che il 13.9.2024, dopo che era stata in ospedale per accertamenti sanitari, il era andato a prenderla all'ospedale in CP_1 automobile, con a bordo e completamente ubriaco, e quindi, arrivati a PE PE casa, mentre lei preparava la pappa per la bambina, aveva preso a spintoni e calci
, urlando;
ed ha aggiunto che, a quel punto, pensando che lui avrebbe preso PE
l'autovettura per allontanarsi da casa, come era solito fare in questi casi, era andata a prendere il passeggino e il seggiolino di NA in auto, aiutata dal figlio, ma il
[...] li aveva raggiunti gridando, aveva preso il passeggino e con quello l'aveva CP_1 colpita ripetutamente sulle costole, aveva lanciato il maniglione del passeggino in strada e, mentre lei stava andando a riprenderlo, aveva più volte picchiato alla testa con la chiave della macchina, fino a quando non era intervenuto un passante. PE
Anche per questi ulteriori fatti, la ha sporto denuncia-querela ed è stato aperto un Pt_1 ulteriore procedimento penale, portante il n. 2677/2024 RGNR, nel quale sono confluiti gli atti degli altri procedimenti precedentemente citati. Ed agli atti di tale procedimento vi è una fotografia, da ultimo acquisita anche agli atti del presente procedimento, che mostra una piccola ferita dietro l'orecchio sinistro di . PE
A seguito di quest'ulteriore fatto, invero, il Pubblico Ministero, con istanza del
24.10.2024, ha richiesto la riapertura delle indagini, disposta dal GIP con decreto del
25.10.2024 e, infine, ha emesso l'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. nei confronti del per i reati di maltrattamenti e di lesioni. CP_1
Nel frattempo, il Pubblico Ministero ha anche avanzato richiesta di misura cautelare nei confronti del che però è stata rigettata dal Giudice per le Indagini CP_1
Preliminari con provvedimento del 22.10.2024.
Il procedimento in questione si è concluso con sentenza del Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Siena n. 125 del 10.6.2025 con cui il Giudice ha assolto il dal reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. perché il fatto non sussiste, ha CP_1 dichiarato non doversi procedere per i reati di lesioni ex artt. 582 e 585 c.p. per i fatti del 31.12.2022 e del 22.11.2023 per intervenuta remissione della querela ed ha condannato il medesimo per il reato di lesioni ex artt. 582 e 585 c.p. per CP_1 il fatto del 13.8.2024 ai danni del minore . PE N. 2335/2024 R.G. 10 / 14
Ebbene, la documentazione acquisita successivamente all'emissione dell'ordinanza del
5.4.2025 vale indubbiamente a confermare che il si sia reso responsabile, CP_1 più volte, di atti di violenza nei confronti del minore;
e ciò non è irrilevante PE ai fini della valutazione della sua capacità genitoriale e della conseguente valutazione sull'affidamento, il collocamento e le modalità di frequentazione.
In ogni caso, però, anche ad ammettere l'effettivo compimento di atti di violenza da parte del nei confronti del minore , si deve prendere atto del CP_1 PE fatto che l'ultimo episodio riferito dalla ricorrente risale al 13.9.2024 e che, a seguito del volontario allontanamento del dalla casa familiare e del suo CP_1 trasferimento presso la casa della madre sita in Siena (SI), loc. Sovicille Via di Cerreto
Selva n. 252, non risulta che questi abbia più tentato di avvicinarsi alla medesima o ai figli;
anzi, il ha avanzato apposita richiesta giudiziale di emissione di CP_1 provvedimenti indifferibili per ottenere la possibilità di rivedere la figlia minore, negata dalla Pt_1
Ed anche dopo l'emissione dell'ordinanza del 5.4.2025, per quanto risultante dalla relazione di aggiornamento dei Servizi sociali in data 11.7.2025, nell'ambito degli incontri e della videochiamate organizzati dai Servizi sociali, il pur a CP_1 fronte delle ovvie difficoltà iniziali della figlia nel riprendere confidenza con lui, è stato collaborativo e disponibile nel creare le migliori condizioni affinché la figlia potesse ritrovare un equilibrio in questa nuova dinamica familiare, ha rispettato tempi e spazi della bambina, proponendo giochi ed attività che potevano catturare la sua attenzione e permettere di così di ri-affidarsi al padre;
analogamente, nell'ambito della valutazione genitoriale, si è presentato regolarmente ai colloqui effettuati, è stato in grado di organizzare i turni di lavoro per essere presente, mostrando di avere consapevolezza dell'importanza del percorso disposto dal Tribunale, ha mantenuto un atteggiamento adeguato al contesto di valutazione, utilizzando uno stile comunicativo funzionale e toni tranquilli e pacati, è stato disponibile ad effettuare una rilettura della propria storia familiare e della storia di coppia;
è apparso legato alla figlia da un affetto profondo, è stato capace di tollerare la sofferenza per l'allontanamento da lei e N. 2335/2024 R.G. 11 / 14
di gestire la frustrazione, nel primo incontro protetto, per il rifiuto manifestato da PE nei suoi confronti.
E tuttavia, le criticità già segnalate (atti di violenza ed abuso di alcol) non risultano superate. Anzi, da un lato - come accennato supra - sussistono ulteriori elementi per sostenere che il abbia posto in essere condotte violente nei confronti di CP_1
Part
e, comunque, alla sua presenza;
dall'altro, dalla relazione del D è PE risultato che i prelievi ematici del 16.3.2024 e del 14.12.2024 non evidenziavano valori alterati alcool-correlati ma, invece, il test tossicologico su matrice pilifera con ricerca dell'ETG, effettuato in data 3.3.2025 non su un capello perché troppo corto ma su un pelo pubico e, come tale, meno preciso, ha mostrato un valore di concentrazione dell'ETG di 187,786, di molto superiore ai 30 pg/mg (cut-off stabilito per i bevitori cronici), suggerendo un consumo eccessivo cronico di alcool in un periodo precedente l'esame, seppure non individuabile esattamente;
ma il ha poi prodotto un CP_1 ulteriore test tossicologico ETG effettuato privatamente con risultato di 7.
In considerazione di quanto precede, pur a fronte degli episodi di violenza accertati e dei dubbi permanenti sulla dipendenza da alcool del tenuto conto delle CP_1 cautele già disposte e che dovranno essere riconfermate con riferimento all'attività di supporto e di controllo del Servizio sociale sia rispetto al nucleo familiare che agli incontri padre-figlia, non sussistono ragioni sufficienti per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso.
D'altro canto, la pur presentando anch'essa qualche criticità, in particolare la Pt_1 difficoltà a separarsi dalla bambina ed a permetterle, ad esempio, la frequenza all'asilo
- così come per il figlio primogenito -, essenzialmente per problemi legati alla salute, nonché l'atteggiamento ambivalente rispetto ai maltrattamenti ed agli episodi di violenza assistita, ha comunque mostrato un forte legame affettivo con la figlia e la capacità di rispondere in modo sufficientemente adeguato ai bisogni di accudimento e di cura primaria.
Ciò detto, tenuto conto della tenerissima età della minore, nata il [...], e del fatto che la medesima ha appena iniziato il percorso di riavvicinamento nei confronti del padre, che non ha visto per oltre quattro mesi, appare opportuno ribadire il N. 2335/2024 R.G. 12 / 14
collocamento della bambina presso la madre e, dovendosi garantire il diritto di frequentazione e visita paterno, confermare il mandato ai Servizi sociali, che hanno già preso in carico il nucleo familiare, di predisporre un idoneo calendario di incontri tra la minore e il padre, dapprima ancora in forma protetta e poi - tenuto conto dell'osservazione del padre ed in caso di esito positivo della valutazione del percorso da esso svolto - con modalità sempre più libere.
Sotto il profilo economico, a conferma di quanto già stabilito nell'ordinanza del
5.4.2025, si deve invero considerare che il contributo del padre al mantenimento dei figli va commisurato alle possibilità economiche dello stesso ed alle necessità dei figli stessi ai sensi dell'art. 337-ter comma 4° c.c., dovendosi tenere conto del tempo trascorso dai figli con ciascun genitore.
In questo senso, nel caso di specie, tenuto conto dei redditi delle parti - la risulta Pt_1 percepire una busta-paga di circa € 800,00 ed il una busta-paga di circa € CP_3
1.000,00 - e del fatto che la minore è stabilmente collocata presso la madre, il PE contributo del può essere determinato nella misura di € 300,00 al mese, CP_1 somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio dell'avente diritto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena.
Non vi è infatti ragione di posticipare il versamento al giorno 20 del mese, come richiesto dal essendo comunque onere di quest'ultimo organizzare le CP_1 proprie spese in modo da garantire il pagamento all'inizio del mese a prescindere dalla data in cui il medesimo percepisce il proprio stipendio.
Inoltre, ancora considerato che la minore risulta stabilmente collocata presso la madre, appare poi opportuno confermare l'attribuzione alla della percezione integrale Pt_1 dell'Assegno unico ed universale per la figlia.
In tale prospettiva, sotto il profilo istruttorio, a fronte della produzione del messaggio dell'INPS contenente la comunicazione dell'ammontare dell'assegno ad € 200,00 e della solo generica contestazione sul punto, appare invero superfluo ordinare all'INPS
l'esibizione del relativo estratto conto. N. 2335/2024 R.G. 13 / 14
Inoltre, si deve dare confermare l'incarico ai Servizi sociali del Comune di Siena di continuare nella presa in carico del nucleo familiare, per come già avvenuto, e disporre che i Servizi proseguano nell'attività di sostegno alle capacità/responsabilità genitoriali di entrambi i genitori e di sostegno per le attività scolastiche e di socializzazione della minore nonché nel percorso di valutazione del CP_1 presso il Ser.D. e nell'eventuale progetto di aiuto per il medesimo.
I medesimi Servizi sociali, in caso di emersione di criticità, dovranno relazionare tempestivamente al Giudice Tutelare, nell'ambito del potere di vigilanza e controllo ad esso affidato dall'art. 337 c.c..
* * * * * * * *
Tenuto conto della natura del procedimento, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n.
77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando,
a conferma di quanto stabilito nell'ordinanza dell'8.4.2025, dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti in causa nei confronti della figlia minore sia così regolamentato: PE
- dispone l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la PE madre dando mandato ai Servizi sociali di predisporre un calendario di Parte_1 visite per il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
Controparte_1
- attribuisce a per il mantenimento della figlia minore un Parte_1 PE contributo di € 300,00 a carico di da corrispondersi entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese al domicilio dell'avente diritto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, oltre alla metà delle spese straordinarie, per come disciplinate dal protocollo vigente presso il Tribunale di
Siena;
- attribuisce a integralmente, l'assegno unico ed universale per la figlia Parte_1 minore PE N. 2335/2024 R.G. 14 / 14
conferma l'incarico ai Servizi sociali del Comune di Siena di continuare nella presa in carico del nucleo familiare e dispone che i Servizi proseguano nell'attività di sostegno alle capacità/responsabilità genitoriali di entrambi i genitori e di sostegno per le attività scolastiche e di socializzazione della minore nonché nel percorso di valutazione del presso il Ser.D. e nell'eventuale progetto di aiuto per il CP_1 medesimo, relazionando tempestivamente al Giudice Tutelare in caso di criticità; dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi, anche ai Servizi sociali del Comune di Siena.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 30 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2335/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Claudia Bini, presso il cui studio in Siena, Via della Sapienza n. 62, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Valentina Pini
e dall'Avv. Tommaso Acuti, presso il cui studio in Arezzo, Piazza Guido Monaco n.
11, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 473bis 71 cpc) N. 2335/2024 R.G. 2 / 14
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.7.2025, per l'Avv. Claudia Bini conclude come da ricorso: “Affidare la Parte_1 piccola in via esclusiva alla mamma e riservare a quest'ultima Persona_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale anche per le decisioni di straordinaria amministrazione, salvo il dovere di darne notizia al padre. In subordine, affidare la bambina a entrambi i genitori e riservare alla mamma l'esercizio della responsabilità genitoriale. Stabilire che la bambina continui a vivere con la mamma, nella attuale casa familiare. Stabilire che possa incontrare la figlia solo a Controparte_1 seguito di un percorso di disintossicazione certificato dal SERD e di un percorso con un Centro di ascolto uomini autori di violenza per la gestione della rabbia. Stabilire comunque che i rapporti padre figlia debbano essere ripresi in modo graduale, con modalità tali da evitare rischi e vittimizzazione secondaria di madre e figli, dando mandato ai Servizi Sociali di effettuare incontri protetti. Disporre che CP_1 versi per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 400,00, o di
[...] quella diversa somma che il Tribunale riterrà equa, prescrivendo, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Stabilire che le spese mediche, scolastiche e straordinarie come elencate e disciplinate dal protocollo in uso al Tribunale di Siena, da intendere qui integralmente richiamato e trascritto, siano sostenute dai genitori metà ciascuno. Stabilire che l'assegno unico universale ed eventuali altri benefici spettanti per la bambina siano percepiti interamente dalla madre;
Autorizzare il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per la ricorrente e per la figlia e stabilire che la bambina possa espatriare solo unitamente alla madre.”; per l'Avv. Valentina Pini, anche in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
Tommaso Acuti, conclude come da comparsa di costituzione: “Nel merito: -
Respingere il Ricorso per l'emissione di provvedimenti ordine di protezione e per la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale ex art. 473 Bis 40 depositato dalla sig.ra e seguenti perché infondato in fatto e in diritto per le Parte_1 N. 2335/2024 R.G. 3 / 14
causali sopra esposte - Accertate e dichiarare il diritto di visita del sig. CP_1 con la figlia minore e per l'effetto disporre provvedimento, anche
[...] PE provvisorio, avente ad oggetto il diritto di visita del sig. nei confronti CP_1 della figlia, prevedendo incontri pomeridiani nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.30, e fine settimana incontri pomeridiani nei medesimi orari ogni quindici giorni;
- In subordine, qualora codesto Tribunale lo ritenga strettamente necessario, disporre che gli incontri avvengano in modalità protetta incaricando i competenti assistenti sociali per la calendarizzazione degli stessi;
- Sempre nel merito - affidamento condiviso;
- diritto di visita graduale finalizzato ad introdurre la bambina nella nuova abitazione paterna con le PE seguenti modalità: a) il padre potrà inizialmente tenere con sé la minore il PE mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.30. Il sabato e la domenica, in maniera alternata con la madre, potrà tenere con sé la figlia dalle ore 09.00 alle ore 19.30, inserendo gradualmente il pernottamento del sabato presso la nuova abitazione paterna;
b) Al compimento del terzo anno di età la minore sempre PE compatibilmente con lo sviluppo psico- fisico della stessa, potrà pernottare con il padre inserendo, oltre quello del sabato, pernottamenti infrasettimanali;
c) Al compimento del quarto anno di età il padre potrà tenere la bambina dal mercoledì al venerdì, prenderla all'uscita dell'asilo o presso la residenza della madre, e i fine settimana i maniera alternata con la madre;
d) In relazione alle vacanze Natalizie e
Pasquali, fino al compimento del 4 anno di età il padre potrà tenere la bambina il giorno di Natale o Santo Stefano, di Pasqua o il lunedì dell'Angelo con accordo la madre. Al momento del compimento del 4° anno di età i genitori si alterneranno di anno in anno le vacanze Natalizie e Pasquali (25-31 Dicembre 01-07 Gennaio-
Pasqua e lunedì dell'Angelo). - mantenimento fino al compimento del 4 anno di età della minore o comunque fino a che non vi sarà un diritto di visita totalmente PE equiparato, il posto a carico del sig. che verserà entro il 20 di ogni mese CP_1 la somma di € 200,00, mentre le spese straordinarie saranno sostenute in misura del
50% ciascun genitore.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N. 2335/2024 R.G. 4 / 14
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 5.12.2024, Parte_1 esponeva di avere intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con CP_1
da cui era nata la figlia (Siena il 17.08.2022, C.F.
[...] Persona_1
), da ultimo stabilendo la casa familiare in Siena, Via Esterna C.F._3
Fontebranda n. 54, ove vivevano con la madre di lei e il figlio , nato da una PE sua precedente relazione;
riferiva alcuni episodi di violenza di cui era stata vittima, unitamente al figlio , anche a causa della dipendenza del da PE CP_1 alcool;
chiedeva, previa applicazione della normativa sulla violenza di genere, ordine di protezione di divieto di avvicinamento e l'affidamento c.d. superesclusivo della figlia minore, con collocamento presso di sé regolamentazione del diritto di visita della minore in modo da garantirne la sicurezza ed un contributo al mantenimento della minore di € 400,00, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, del decreto presidenziale di assegnazione del procedimento e di quello del Giudice di abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 473-bis.42 c.p.c., si Controparte_1 costituiva;
evidenziava preliminarmente la pendenza dinanzi al Tribunale di Siena di altro procedimento, portante il n. 87/2025 R.G., dallo stesso introdotto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, previa adozione di provvedimenti urgenti per consentirgli di vedere la figlia minore, nonché la pendenza di altro procedimento dinanzi al Tribunale dei Minorenni, introdotto su istanza del Pubblico
Ministero; contestava la richiesta di ordine di protezione, evidenziando che, dall'esame degli atti delle indagini preliminari, non emergeva la prova della sua dipendenza da alcool né quella della sua pericolosità, tanto che il Giudice per le
Indagini Preliminari aveva rigettato la richiesta di misura cautelare del divieto di avvicinamento;
lamentava la violazione del diritto di visita della minore da parte della contestava la richiesta di affidamento esclusivo della minore medesima e Pt_1 chiedeva l'affidamento condiviso con progressivo ripristino della frequentazione della minore col padre e previsione di un contributo al mantenimento da parte sua di €
200,00, oltre alla metà delle spese straordinarie, con percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre. N. 2335/2024 R.G. 5 / 14
All'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 5.2.2025, venivano espletati gli incombenti preliminari ed il Giudice procedeva all'audizione delle parti;
quindi, con ordinanza del 5.4.2025, rigettava la richiesta di ordine di protezione ed adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre con mandato ai Servizi sociali PE Pt_1 di predisporre un calendario di visite per il padre secondo quanto CP_1 indicato in parte motiva;
contributo di € 300,00, a carico del ed a favore CP_1 della per il mantenimento della figlia minore oltre alla metà delle spese Pt_1 PE straordinarie, per come disciplinate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
attribuzione dell'assegno unico ed universale per la figlia minore alla PE Pt_1
La causa veniva istruita con la produzione di documenti e l'acquisizione, disposta dal
Giudice, dei fascicoli dei procedimenti già pendenti dinanzi al Tribunale dei
Minorenni e in sede penale e, successivamente, tramite l'acquisizione di relazione dei
Servizi sociali.
All'udienza del 16.7.2025, disposta la riunione col procedimento n. 87/2025 R.G., le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le odierne parti in causa e hanno proposto contrapposte domande Pt_1 CP_1 di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia minore nata al di fuori del matrimonio.
A fronte di tali domande, devono essere richiamate le considerazioni già svolte nell'ordinanza del 5.4.2025 con cui il Giudice, dopo avere rigettato la richiesta di ordine di protezione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, considerazioni che devono essere tuttavia integrate e completate tenuto conto degli aggiornamenti istruttori nel frattempo intervenuti.
In tal senso, in generale, si deve ribadire che, “quanto all'affidamento della figlia minorenne, a fronte della richiesta di affidamento c.d. super-esclusivo avanzata dalla e della contrapposta richiesta di affidamento condiviso avanzata dal Pt_1 [...]
si deve considerare che, ai sensi dell'art. 337-ter comma 2° c.c., il Giudice CP_1 N. 2335/2024 R.G. 6 / 14
deve “valuta[re] prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” e che, quindi, al fine di consentire ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337-quater
c.p.c., solo ove tale soluzione risulti in contrasto con l'interesse del minore, può disporre l'affidamento esclusivo ad uno di essi, dovendo in tal caso motivare la pronuncia di affidamento esclusivo rispetto sia al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso sia all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27); in particolare, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2019, n. 6535; analogamente, cfr.
Cassazione civile, sez. I, 29 marzo 2012, n. 5108)”.
Con particolare riferimento al caso di specie, la ricorrente al fine di ottenere un Pt_1 ordine di protezione (richiesta già rigettata dal Giudice con la precedente ordinanza del del 5.4.2025) e, comunque al fine di escludere l'affidamento condiviso della figlia minore e di ottenere l'affidamento c.d. superesclusivo della medesima, ha allegato alcuni episodi di violenza nei propri confronti e in quelli del figlio minore , PE nato da una precedente relazione.
Tali episodi sono stati oggetto di indagine in sede penale, secondo le varie modalità che verranno evidenziate infra, a seguito delle denunce della Pt_1
Ed a tal proposito, si deve rilevare, che in questa sede civile, sotto il profilo istruttorio, il Giudice non incontra i limiti stabiliti dalla normativa penalistica evidenziati dal GIP;
infatti, per come evidenziato in giurisprudenza, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle N. 2335/2024 R.G. 7 / 14
indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 1 febbraio 2023, n. 2947).
Ciò detto, la ricorrente ha anzitutto allegato che il prima del Natale CP_1
2021, ubriaco, avrebbe sfondato a pugni la porta della cucina in cui la ricorrente, incinta, si era chiusa con il figlio. Di tale fatto, tuttavia, non vi è prova alcuna.
Ancora, la ricorrente ha riferito che il 31.12.2022 il ubriaco, l'avrebbe CP_1 ferita a un braccio. In relazione a tale fatto è in atti solo un referto del Pronto Soccorso, in cui la riferisce di avere subito “percosse da parte del compagno” e all'esame Pt_1 obiettivo la medesima “presenta arrossamento palpebra superiore Osn, Pt_1 escoriazione gomito dx e lesioni da graffio supf. avambraccio dx”, mentre nell'immediatezza del fatto non risulta che sia stata proposta denuncia-querela.
Inoltre, la ricorrente ha riferito che il 22.11.2023, il di nuovo ubriaco, CP_1 nel corso di un'accesa discussione, con urla, pugni ai mobili, sbattimento delle ante degli armadi ecc…, aveva spinto il minore , che cercava di fare da scudo, gli PE aveva fatto sbattere la testa al muro e lo aveva ferito alla mano.
In relazione a questo fatto, oggetto di denuncia-querela da parte della è stato Pt_1 aperto un procedimento penale (procedimento n. 3710/2023 RGNR Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Siena). Nell'ambito di tale procedimento è stato acquisito il referto relativo alle condizioni di salute del minore, da cui risulta che il minore lamentava “dolore alla digitopressione a livello della falange prossimale del V dito della mano dx” e presentava una “minima tumefazione” e la è stata sentita a Pt_1 sommarie informazioni testimoniali;
inoltre, è stata acquisita l'annotazione degli agenti intervenuti sul posto da cui risulta che “i militari constatavano che l'uomo era molto agitato e non presentava sintomi di ubriachezza, perché colloquiando con quest'ultimo, lucido nell'esposizione dei fatti, non percepivano alcuna alitosi vinosa”. N. 2335/2024 R.G. 8 / 14
Inoltre, sono stati successivamente prodotte delle fotografie in cui si vede la che Pt_1 indica i punti in cui sarebbe stato colpito dal ovvero al mento PE CP_1
e, appunto, al mignolo della mano destra.
Il procedimento in questione si è peraltro concluso con la richiesta di archiviazione perché la dopo pochi giorni, in data 27.11.2023, ha ritirato la querela, dopodiché Pt_1 le parti sono tornate a vivere insieme.
Ancora, la ha raccontato (ed anche questo fatto è stato oggetto di integrazione Pt_1 della denuncia-querela, poi ritirata) che il 24.1.2024 il di nuovo ubriaco, CP_1 aveva fatto cadere la figlia, che teneva in braccio, e l'aveva ripresa prima che PE battesse la testa, dopodiché era uscito di casa e le aveva inviato messaggi di insulti e minacce.
Anche in questo caso, nell'ambito del procedimento penale supra indicato, sono state svolte delle indagini, in quanto sono state sentiti a sommarie informazioni testimoniali l'assistente sociale , proprietaria del bar Testimone_1 Testimone_2 sottostante l'abitazione delle parti, la quale, pur ammettendo di avere sentito più volte le parti urlare e litigare e confermando di essere stata chiamata per stare insieme alla figlia quando la madre il 22.11.2023 era andata al Pronto Soccorso con l'altro PE figlio , ha però negato l'abitudine del di consumare alcolici fin PE CP_2 dalla mattina ed ha escluso di avere fatto confidenze alla in proposito, Pt_1 [...]
padre di , il quale ha dichiarato di avere ritenuto accidentale Tes_3 PE
l'episodio del 22.11.2023, e madre della ricorrente Come Persona_3 Pt_1 accennato, il Giudice per le Indagini Preliminari, con decreto del 7.10.2024, ha disposto l'archiviazione del procedimento in questione.
Successivamente all'ordinanza del 5.4.2025, sono stati acquisiti al presente giudizio gli audio dei messaggi inviati dal alla messaggi contenenti accuse CP_1 Pt_1 nei confronti di quest'ultima di essere una nullafacente, incapace di gestire le entrate economiche e di trovare un lavoro e capace solo di vivere alle spalle degli altri, insulti di vario genere come ad esempio, “grandissima mongoloide”, “persona ignobile”,
“inutile”, “sei un vampiro, succhi il sangue e basta”, e minacce di riferire ai Servizi sociali le condizioni di assenza di cura della casa e di non farle più vedere la bambina. N. 2335/2024 R.G. 9 / 14
Da ultimo, la ricorrente ha riferito che il 13.9.2024, dopo che era stata in ospedale per accertamenti sanitari, il era andato a prenderla all'ospedale in CP_1 automobile, con a bordo e completamente ubriaco, e quindi, arrivati a PE PE casa, mentre lei preparava la pappa per la bambina, aveva preso a spintoni e calci
, urlando;
ed ha aggiunto che, a quel punto, pensando che lui avrebbe preso PE
l'autovettura per allontanarsi da casa, come era solito fare in questi casi, era andata a prendere il passeggino e il seggiolino di NA in auto, aiutata dal figlio, ma il
[...] li aveva raggiunti gridando, aveva preso il passeggino e con quello l'aveva CP_1 colpita ripetutamente sulle costole, aveva lanciato il maniglione del passeggino in strada e, mentre lei stava andando a riprenderlo, aveva più volte picchiato alla testa con la chiave della macchina, fino a quando non era intervenuto un passante. PE
Anche per questi ulteriori fatti, la ha sporto denuncia-querela ed è stato aperto un Pt_1 ulteriore procedimento penale, portante il n. 2677/2024 RGNR, nel quale sono confluiti gli atti degli altri procedimenti precedentemente citati. Ed agli atti di tale procedimento vi è una fotografia, da ultimo acquisita anche agli atti del presente procedimento, che mostra una piccola ferita dietro l'orecchio sinistro di . PE
A seguito di quest'ulteriore fatto, invero, il Pubblico Ministero, con istanza del
24.10.2024, ha richiesto la riapertura delle indagini, disposta dal GIP con decreto del
25.10.2024 e, infine, ha emesso l'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. nei confronti del per i reati di maltrattamenti e di lesioni. CP_1
Nel frattempo, il Pubblico Ministero ha anche avanzato richiesta di misura cautelare nei confronti del che però è stata rigettata dal Giudice per le Indagini CP_1
Preliminari con provvedimento del 22.10.2024.
Il procedimento in questione si è concluso con sentenza del Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Siena n. 125 del 10.6.2025 con cui il Giudice ha assolto il dal reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. perché il fatto non sussiste, ha CP_1 dichiarato non doversi procedere per i reati di lesioni ex artt. 582 e 585 c.p. per i fatti del 31.12.2022 e del 22.11.2023 per intervenuta remissione della querela ed ha condannato il medesimo per il reato di lesioni ex artt. 582 e 585 c.p. per CP_1 il fatto del 13.8.2024 ai danni del minore . PE N. 2335/2024 R.G. 10 / 14
Ebbene, la documentazione acquisita successivamente all'emissione dell'ordinanza del
5.4.2025 vale indubbiamente a confermare che il si sia reso responsabile, CP_1 più volte, di atti di violenza nei confronti del minore;
e ciò non è irrilevante PE ai fini della valutazione della sua capacità genitoriale e della conseguente valutazione sull'affidamento, il collocamento e le modalità di frequentazione.
In ogni caso, però, anche ad ammettere l'effettivo compimento di atti di violenza da parte del nei confronti del minore , si deve prendere atto del CP_1 PE fatto che l'ultimo episodio riferito dalla ricorrente risale al 13.9.2024 e che, a seguito del volontario allontanamento del dalla casa familiare e del suo CP_1 trasferimento presso la casa della madre sita in Siena (SI), loc. Sovicille Via di Cerreto
Selva n. 252, non risulta che questi abbia più tentato di avvicinarsi alla medesima o ai figli;
anzi, il ha avanzato apposita richiesta giudiziale di emissione di CP_1 provvedimenti indifferibili per ottenere la possibilità di rivedere la figlia minore, negata dalla Pt_1
Ed anche dopo l'emissione dell'ordinanza del 5.4.2025, per quanto risultante dalla relazione di aggiornamento dei Servizi sociali in data 11.7.2025, nell'ambito degli incontri e della videochiamate organizzati dai Servizi sociali, il pur a CP_1 fronte delle ovvie difficoltà iniziali della figlia nel riprendere confidenza con lui, è stato collaborativo e disponibile nel creare le migliori condizioni affinché la figlia potesse ritrovare un equilibrio in questa nuova dinamica familiare, ha rispettato tempi e spazi della bambina, proponendo giochi ed attività che potevano catturare la sua attenzione e permettere di così di ri-affidarsi al padre;
analogamente, nell'ambito della valutazione genitoriale, si è presentato regolarmente ai colloqui effettuati, è stato in grado di organizzare i turni di lavoro per essere presente, mostrando di avere consapevolezza dell'importanza del percorso disposto dal Tribunale, ha mantenuto un atteggiamento adeguato al contesto di valutazione, utilizzando uno stile comunicativo funzionale e toni tranquilli e pacati, è stato disponibile ad effettuare una rilettura della propria storia familiare e della storia di coppia;
è apparso legato alla figlia da un affetto profondo, è stato capace di tollerare la sofferenza per l'allontanamento da lei e N. 2335/2024 R.G. 11 / 14
di gestire la frustrazione, nel primo incontro protetto, per il rifiuto manifestato da PE nei suoi confronti.
E tuttavia, le criticità già segnalate (atti di violenza ed abuso di alcol) non risultano superate. Anzi, da un lato - come accennato supra - sussistono ulteriori elementi per sostenere che il abbia posto in essere condotte violente nei confronti di CP_1
Part
e, comunque, alla sua presenza;
dall'altro, dalla relazione del D è PE risultato che i prelievi ematici del 16.3.2024 e del 14.12.2024 non evidenziavano valori alterati alcool-correlati ma, invece, il test tossicologico su matrice pilifera con ricerca dell'ETG, effettuato in data 3.3.2025 non su un capello perché troppo corto ma su un pelo pubico e, come tale, meno preciso, ha mostrato un valore di concentrazione dell'ETG di 187,786, di molto superiore ai 30 pg/mg (cut-off stabilito per i bevitori cronici), suggerendo un consumo eccessivo cronico di alcool in un periodo precedente l'esame, seppure non individuabile esattamente;
ma il ha poi prodotto un CP_1 ulteriore test tossicologico ETG effettuato privatamente con risultato di 7.
In considerazione di quanto precede, pur a fronte degli episodi di violenza accertati e dei dubbi permanenti sulla dipendenza da alcool del tenuto conto delle CP_1 cautele già disposte e che dovranno essere riconfermate con riferimento all'attività di supporto e di controllo del Servizio sociale sia rispetto al nucleo familiare che agli incontri padre-figlia, non sussistono ragioni sufficienti per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso.
D'altro canto, la pur presentando anch'essa qualche criticità, in particolare la Pt_1 difficoltà a separarsi dalla bambina ed a permetterle, ad esempio, la frequenza all'asilo
- così come per il figlio primogenito -, essenzialmente per problemi legati alla salute, nonché l'atteggiamento ambivalente rispetto ai maltrattamenti ed agli episodi di violenza assistita, ha comunque mostrato un forte legame affettivo con la figlia e la capacità di rispondere in modo sufficientemente adeguato ai bisogni di accudimento e di cura primaria.
Ciò detto, tenuto conto della tenerissima età della minore, nata il [...], e del fatto che la medesima ha appena iniziato il percorso di riavvicinamento nei confronti del padre, che non ha visto per oltre quattro mesi, appare opportuno ribadire il N. 2335/2024 R.G. 12 / 14
collocamento della bambina presso la madre e, dovendosi garantire il diritto di frequentazione e visita paterno, confermare il mandato ai Servizi sociali, che hanno già preso in carico il nucleo familiare, di predisporre un idoneo calendario di incontri tra la minore e il padre, dapprima ancora in forma protetta e poi - tenuto conto dell'osservazione del padre ed in caso di esito positivo della valutazione del percorso da esso svolto - con modalità sempre più libere.
Sotto il profilo economico, a conferma di quanto già stabilito nell'ordinanza del
5.4.2025, si deve invero considerare che il contributo del padre al mantenimento dei figli va commisurato alle possibilità economiche dello stesso ed alle necessità dei figli stessi ai sensi dell'art. 337-ter comma 4° c.c., dovendosi tenere conto del tempo trascorso dai figli con ciascun genitore.
In questo senso, nel caso di specie, tenuto conto dei redditi delle parti - la risulta Pt_1 percepire una busta-paga di circa € 800,00 ed il una busta-paga di circa € CP_3
1.000,00 - e del fatto che la minore è stabilmente collocata presso la madre, il PE contributo del può essere determinato nella misura di € 300,00 al mese, CP_1 somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio dell'avente diritto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena.
Non vi è infatti ragione di posticipare il versamento al giorno 20 del mese, come richiesto dal essendo comunque onere di quest'ultimo organizzare le CP_1 proprie spese in modo da garantire il pagamento all'inizio del mese a prescindere dalla data in cui il medesimo percepisce il proprio stipendio.
Inoltre, ancora considerato che la minore risulta stabilmente collocata presso la madre, appare poi opportuno confermare l'attribuzione alla della percezione integrale Pt_1 dell'Assegno unico ed universale per la figlia.
In tale prospettiva, sotto il profilo istruttorio, a fronte della produzione del messaggio dell'INPS contenente la comunicazione dell'ammontare dell'assegno ad € 200,00 e della solo generica contestazione sul punto, appare invero superfluo ordinare all'INPS
l'esibizione del relativo estratto conto. N. 2335/2024 R.G. 13 / 14
Inoltre, si deve dare confermare l'incarico ai Servizi sociali del Comune di Siena di continuare nella presa in carico del nucleo familiare, per come già avvenuto, e disporre che i Servizi proseguano nell'attività di sostegno alle capacità/responsabilità genitoriali di entrambi i genitori e di sostegno per le attività scolastiche e di socializzazione della minore nonché nel percorso di valutazione del CP_1 presso il Ser.D. e nell'eventuale progetto di aiuto per il medesimo.
I medesimi Servizi sociali, in caso di emersione di criticità, dovranno relazionare tempestivamente al Giudice Tutelare, nell'ambito del potere di vigilanza e controllo ad esso affidato dall'art. 337 c.c..
* * * * * * * *
Tenuto conto della natura del procedimento, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n.
77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando,
a conferma di quanto stabilito nell'ordinanza dell'8.4.2025, dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti in causa nei confronti della figlia minore sia così regolamentato: PE
- dispone l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la PE madre dando mandato ai Servizi sociali di predisporre un calendario di Parte_1 visite per il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
Controparte_1
- attribuisce a per il mantenimento della figlia minore un Parte_1 PE contributo di € 300,00 a carico di da corrispondersi entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese al domicilio dell'avente diritto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, oltre alla metà delle spese straordinarie, per come disciplinate dal protocollo vigente presso il Tribunale di
Siena;
- attribuisce a integralmente, l'assegno unico ed universale per la figlia Parte_1 minore PE N. 2335/2024 R.G. 14 / 14
conferma l'incarico ai Servizi sociali del Comune di Siena di continuare nella presa in carico del nucleo familiare e dispone che i Servizi proseguano nell'attività di sostegno alle capacità/responsabilità genitoriali di entrambi i genitori e di sostegno per le attività scolastiche e di socializzazione della minore nonché nel percorso di valutazione del presso il Ser.D. e nell'eventuale progetto di aiuto per il CP_1 medesimo, relazionando tempestivamente al Giudice Tutelare in caso di criticità; dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi, anche ai Servizi sociali del Comune di Siena.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 30 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao