Articolo 1 della Legge 18 marzo 1959, n. 168
Articolo 2
Versione
5 maggio 1959
Art. 1.
E' elevata da lire 450.000.000 a lire 848.500.000 la spesa massima autorizzata con l' art. 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1324 , quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino carbonifero del "Sulcis" e concordate con l'Alta Autorita' della C.E.C.A. in relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' - Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1952, n. 766 .
Entrata in vigore il 5 maggio 1959