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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32212 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Sandro Nardi, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Alessandra Cattel e dell'avv. Andrea Del Castello, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.11.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 25.9.21 con;
Controparte_1
che dall'unione coniugale era nato il figlio ( 7.7.2019); che nel Per_1
tempo il rapporto coniugale si era deteriorato;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva del resistente che aderiva alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
letti gli atti ed i documenti allegati;
visto il verbale di udienza del 12.11.2024;
letta l'ordinanza del G.D. del 18/21.11.2024;
ritenuto che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come dagli stessi concordemente riferito;
che la causa vada rimessa dinnanzi al G.I. per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti;
che la regolamentazione delle spese di lite vada rimessa alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32212/2024 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi (Roma, Parte_1
2.1.1989) e (Roma, 24.8.1962); Controparte_1
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, parte II, serie A02, n. 00308);
C) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza del G.D. del
21.11.2024 per l'ulteriore istruzione della causa;
D) spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 10.12.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32212 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Sandro Nardi, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Alessandra Cattel e dell'avv. Andrea Del Castello, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.11.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 25.9.21 con;
Controparte_1
che dall'unione coniugale era nato il figlio ( 7.7.2019); che nel Per_1
tempo il rapporto coniugale si era deteriorato;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva del resistente che aderiva alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
letti gli atti ed i documenti allegati;
visto il verbale di udienza del 12.11.2024;
letta l'ordinanza del G.D. del 18/21.11.2024;
ritenuto che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come dagli stessi concordemente riferito;
che la causa vada rimessa dinnanzi al G.I. per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti;
che la regolamentazione delle spese di lite vada rimessa alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32212/2024 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi (Roma, Parte_1
2.1.1989) e (Roma, 24.8.1962); Controparte_1
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, parte II, serie A02, n. 00308);
C) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza del G.D. del
21.11.2024 per l'ulteriore istruzione della causa;
D) spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 10.12.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi