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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.29022/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. 29022/2023 promossa da
(C.F. P. IVA ), in persona del suo amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante in carica, Sig. (C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._1
difeso, per procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Renato Fiumalbi ( e C.F._2 dall'avv. Vincenzo Sarta ( ), del Foro di Milano, elettivamente domiciliato C.F._3
presso il loro studio in Milano, via Privata Maria Teresa 4
ATTORE contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante in carica, Sig. CP_1 P.IVA_2
( ), rappresentata e difesa, per delega bilingue allegata Controparte_2 C.F._4
telematicamente al presente atto, dall'avv. Walter Limongi (C.F. e dall'avv. C.F._5
Fabio Ravone (C.F. ) del Foro di Milano, presso lo studio dei quali in Milano, C.F._6
corso Monforte 39, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore:
pagina 1 di 15 Voglia il Tribunale: -accertare e dichiarare che si è resa gravemente inadempiente ai CP_1
contratti di concessione di vendita stipulati con per tutti i motivi esposti negli atti Parte_1
depositati in giudizio;
-accertare e dichiarare che ha compiuto ai danni di CP_1 Parte_1
gli atti di concorrenza sleale descritti negli atti depositati in giudizio;
-condannare a
[...] CP_1 risarcire a tutti i danni da quest'ultima subiti, da liquidarsi in somma non inferiore Parte_1 ad €1.160.000, o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oppure, eventualmente, ai sensi dell'art.1226 c.c., oltre a interessi ex art.1284 c.c. e rivalutazione monetaria;
- rigettare tutte le domande ed eccezioni di perché infondate in fatto e in diritto;
-in via CP_1
istruttoria, A) ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che il documento
33 di che mi si mostra e che riconosco, contiene gli elenchi delle fatture di LC S.A. Parte_1
relativi agli acquisti dei prodotti LC iTOP e iSLIMM da parte di negli anni dal 2014 al Parte_1
2020; 2) Vero che gli elenchi di cui al capitolo 1) sono stati da me estratti dalla contabilità di
[...] attraverso l'applicazione Business Intelligence. Si indicano come testi per tutti i capitoli le Pt_1
Signore e presso Corso Venezia 48, Milano. 3) Vero Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
che il documento 40 di che mi si mostra e che riconosco, contiene i contratti quadro Parte_1 conclusi rispettivamente il 18.11.2020, il 3.12.2020, il 21.1.2021 e l'11.1.2022 tra e Parte_1
Contro Boffi S.p.A.; 4) Vero che la conoscenza da parte di Boffi S.p.A. dell'azienda e dei prodotti CP_1
è avvenuta all'inizio del 2019 attraverso 5) Vero che il documento 42 di Parte_1 Parte_1
che mi si mostra e che riconosco, contiene i contratti quadro conclusi rispettivamente il 10.12.2019 e il
13.1.2021 tra e MA S.p.A.; 6) Vero che la conoscenza da parte di MA Parte_1
Contro S.p.A. dell'azienda e dei prodotti avvenuta all'inizio del 2016 attraverso 7) CP_1 Parte_1
Vero che il documento 43 di che mi si mostra e che riconosco, è il contratto quadro Parte_1
concluso il 14.12.2021 tra e 8) Vero che il documento 44 di Parte_1 Parte_3 Parte_1
che mi si mostra e che riconosco, è il contratto quadro concluso il 10.12.2021 tra e Dada Parte_1
S.p.A. (gruppo e Dada); 9) Vero che il documento 45 di contiene i contratti Pt_4 Parte_1 quadro conclusi rispettivamente l'11.2.2020, il 18.6.2020 e il 10.12.2021 tra e Poliform Parte_1
Contro S.p.A.; 10) Vero che la conoscenza da parte di Poliform S.p.A. dell'azienda e dei prodotti CP_1 avvenuta all'inizio del 2018 attraverso 11) Vero che è uno dei Parte_1 Parte_5 trasformatori o “marmisti” indicati a da Poliform, che si occupava di eseguire, per conto Parte_1
di Poliform, la lavorazione su misura dei prodotti al fine di addattarli ai mobili di Poliform sui CP_1
quali avrebbero dovuto essere installate. Si indicano come testimoni: -per tutti i capitoli da 3 a 11 le
Signore e presso -per i capitoli 3 e 4 il Signor Testimone_1 Testimone_3 Parte_1 Tes_4
presso Boffi S.p.A.; -per i capitoli 5 e 6 il Signor presso MA S.p.A.; -per
[...] Testimone_5
pagina 2 di 15 i capitoli 9, 10 e 11 i Signori presso Poliform S.p.A. e presso Testimone_6 Testimone_7
Brianza Graniti S.r.l. 12) Vero che i documenti 50-54 di che mi si mostrano e che Parte_1
riconosco, sono: -ordine di acquisto di Boffi a n. 2208563 del 19.7.2022; -email del Parte_1
25.7.2022 di di a IO ZA di Boffi con allegata la conferma Testimone_1 Parte_1
d'ordine; -email del 27.7.2022 di di a Vetreria Dal Pian S.r.l. con allegato Testimone_1 Parte_1
l'ordine relativo al servizio di taglio e molatura delle lastre acquistate da Boffi che avrebbe dovuto essere eseguito da Vetreria Dal Pian;
-ordine di a Essedi Log S.r.l. e scambio di Parte_1
corrispondenza del 28-29.9.2022 tra di e Essedi log S.r.l. per Testimone_3 Parte_1
l'organizzazione del trasporto delle lastre dal trasformatore (Vetreria Dal Pian) a Boffi;
-conseguente fattura di n. 23585 del 30.9.2022; 13) Vero che i documenti 55-56 e 59 di Parte_1 Parte_1
che mi si mostrano e che riconosco sono: -email del 9.11.2021 di a Parte_6 di relativa all'acquisto di alcune lastre per Boffi;
-email del 12.11.2021 di Testimone_1 Parte_1
a con allegata la conferma d'ordine; -fattura di a Testimone_1 Parte_6 Parte_1 Parte_6
. 21718 del 24.11.2021; 14) Vero che è uno dei trasformatori o
[...] Parte_6
“marmisti” indicati a da Boffi S.p.A., che si occupava di eseguire, per conto di Boffi, la Parte_1
lavorazione su misura dei prodotti al fine di adattarli ai mobili di Boffi sui quali avrebbero CP_1
dovuto essere installate;
15) Vero che i documenti 60-61 e 64 di che mi si mostrano e che Parte_1
riconosco sono: -email del 29.11.2021 di Brianza a di Parte_5 Testimone_1 Parte_1 relativa all'acquisto di alcune lastre per Poliform;
-email del 30.11.2021 di Parte_7 con allegata la conferma d'ordine; -fattura di a n.21811 del
[...] Parte_1 Parte_5
6.12.2021; 16) Vero che i documenti 65-66 e 69, che mi si mostrano e che riconosco, sono: -email del
12.1.2022 di di MA a con allegato ordine di acquisto n.105; -email Testimone_5 Testimone_1 del 17.1.2022 di a con allegata la conferma d'ordine; -fattura di Testimone_1 Testimone_5 [...]
a MA n. 22194 del 7.2.2022; 17) Vero che i documenti 70-71 e 74, che mi si mostrano Pt_1
e che riconosco, sono: -email del 12.10.2022 di Marco Grassi di Tecnograniti S.r.l. a Testimone_1 per l'acquisto di lastre di alcune lastre (doc.104); -email del 13.10.2022 di a CP_1 Testimone_1
Marco Grassi con allegata la conferma d'ordine; -fattura di a Tecnograniti n.23713 del Parte_1
21.10.2022; 18) Vero che Tecnograniti S.r.l. è uno dei trasformatori o “marmisti” indicati a
[...]
da Dada S.p.A., che si occupava di eseguire, per conto di Dada, la lavorazione su misura dei Pt_1
prodotti LC al fine di adattarli ai mobili di Dada sui quali avrebbero dovuto essere installate;
Si indicano come testimoni: -per tutti i capitoli da 12 a 18 e , presso Testimone_1 Testimone_3 [...]
-per il capitolo 14) il Signor presso Boffi S.p.A.; -per il capitolo 18) il Pt_1 Testimone_8
Signor Marco Grassi presso Tecnograniti S.r.l. 19) Vero che il documento 77 di che mi si Parte_1
pagina 3 di 15 mostra e che riconosco, è lo scambio di corrispondenza del 21.10.2016 tra e i Parte_2
Signori e 20) Vero che il documento 78 di che mi si Parte_8 Controparte_4 Parte_1 mostra e che riconosco, è l'email del 27.11.2018 del Signor a Parte_9 Parte_2
21) Vero che il documento 79 di che mi si mostra e che riconosco, è l'email del Parte_1
14.4.2022 di a 22) Vero che, il documento 80 di che mi Parte_8 Parte_2 Parte_1
si mostra e che riconosco, è lo scambio di corrispondenza tra e Carolina Suels, Parte_2
e , nel periodo dal 1°.10.2020 al 14.1.2021; 23) Vero che il documento Persona_1 Parte_10
81 di che mi si mostra e che riconosco, è l'email di ad Parte_1 Testimone_1 Tes_9
del 18.6.2018; 24) Vero che il documento 82 di che mi si mostra e che
[...] Parte_1 riconosco, è l'email di a del 13.6.2018; 25) Vero che il Testimone_9 Parte_2 documento 86 di che mi si mostra e che riconosco, è l'email di di Parte_1 Parte_11
a del 9.5.2023; 26) Vero che il documento 92 di che mi si CP_5 Testimone_1 Parte_1
mostra e che riconosco, è lo scambio di corrispondenza tra e le Signore Parte_2 CP_6
e nel periodo 15.5.2019-10.6.2019. Si indicano come testimoni per
[...] Testimone_10
tutti i capitoli da 19 a 26 le Signore e presso 27) Vero che Testimone_1 Testimone_3 Parte_1 tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 nella persona del Signor ha CP_1 Parte_12
contattato il Signor Boffi S.p.A. per comunicare che dal 1°.1.2023 Testimone_11 Parte_1
non avrebbe più venduto i prodotti e che quindi essi avrebbero dovuto essere acquistati CP_1
direttamente da;
28) Vero che il documento 20 di che mi si mostra e che CP_1 Parte_1
riconosco, è lo scambio di corrispondenza tra e il Signor in data Parte_13 Parte_2
27-28.2.2023; 29) Vero che tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 nella persona del Signor CP_1
ha contattato di Poliform S.p.A. per comunicare che dal 1°.1.2023 Parte_12 Testimone_6 [...]
non avrebbe più venduto i prodotti e che quindi essi avrebbero dovuto essere acquistati Pt_1 CP_1 direttamente da;
30) Vero che tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 nella persona CP_1 CP_1
del Signor ha contattato LE ER di Brianza per comunicare Parte_12 Parte_5
che dal 1°.
1.2023 non avrebbe più venduto i prodotti e che quindi essi avrebbero Parte_1 CP_1
dovuto essere acquistati direttamente da;
31) Vero che tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 CP_1
nella persona del Signor ha contattato MA S.p.A. CP_1 Parte_12 Testimone_12
per comunicare che dal 1°.
1.2023 non avrebbe più venduto i prodotti e che quindi Parte_1 CP_1
essi avrebbero dovuto essere acquistati direttamente da;
32) Vero che tra la fine del 2022 e CP_1
l'inizio del 2023 nella persona del Signor ha contattato CP_1 Parte_12 Controparte_7
di per comunicare che dal 1°.
1.2023 non avrebbe più venduto i prodotti Controparte_8 Parte_1
e che quindi essi avrebbero dovuto essere acquistati direttamente da;
33) Vero che il CP_1 CP_1
pagina 4 di 15 documento 21 di è lo scambio di corrispondenza tra e il Signor Parte_1 Controparte_7 del 3.3.2023; 34) Vero che la conoscenza da parte di dell'azienda e Parte_2 Controparte_8 CP_1
dei prodotti MDI è avvenuta nel corso del 2018 attraverso 35) Vero che tra la fine del Parte_1
2022 e l'inizio del 2023 nella persona del Signor ha contattato Marco CP_1 Parte_12
Grassi di Tecnograniti S.r.l. per comunicare che dal 1°.
1.2023 non avrebbe più venduto i Parte_1
prodotti e che quindi essi avrebbero dovuto essere acquistati direttamente da;
36) Vero CP_1 CP_1 che tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 nelle persone del Signor e di CP_1 Parte_12
hanno contattato RG AN S.p.A. per comunicare che dal Persona_2 Testimone_13
1°.
1.2023 non avrebbe più venduto i prodotti e che quindi essi avrebbero dovuto Parte_1 CP_1
essere acquistati direttamente da . Si indicano come testimoni: -per i capitoli 27 e 28 il Signor CP_1
presso Boffi S.p.A.; -per il capitolo 29 il Signor presso Poliform Testimone_8 Testimone_6
S.p.A.: -per il capitolo 30 il Signor presso -per il capitolo 31 Testimone_7 Parte_5
il Signori presso MA S.p.A.; -per i capitoli 32, 33 e 34 il Signor Testimone_5 Controparte_7
presso -per il capitolo 35 il Signor Marco Grassi presso Tecnograniti S.r.l.; -per il Controparte_8
capitolo 36 il Signor presso RG AN S.p.A. 37) Vero che il doc.93, che mi si Tes_14 mostra e che riconosco, è lo scambio di corrispondenza tra e l'arch. dello Parte_12 Persona_3
studio Bozzini del 14-27.10.2020; 38) Vero che il doc.94, che mi si mostra e che riconosco, contiene l'email dell'arch. a del 23.9.2020 e l'email di a Persona_4 Parte_12 Parte_12 Tes_15
di in pari data;
39) Vero che i documenti 23-24 di che mi si
[...] Parte_1 Parte_1
mostrano e che riconosco, contengono lo scambio di corrispondenza tra ( Parte_1 Tes_15
e ) e ( ) nel periodo 31.3-
[...] Parte_14 Persona_5 CP_9 Persona_6
11.4.20223. Si indicano come testimoni: -per i capitoli 37 e 38 l'arch. con studio in Persona_4
Vigevano, Via Carlo Goldoni 8; -per i capitoli 38 e 39 il Signor presso Testimone_15 Parte_1
40) Vero che le imprese del settore dell'arredamento (come Boffi S.p.A., MA S.p.A., Dada
S.p.A., Poliform S.p.A. ecc.) impiegano circa due anni per sviluppare e selezionare i materiali e i prodotti da impiegare nella realizzazione dei mobili. Al termine del processo, il prodotto selezionato è inserito nei campionari e, di regola, resta in catalogo per diversi anni prima di essere sostituito;
41)
Vero che Boffi S.p.A., grazie all'azione di negli anni 2021-2022, ha inserito nei suoi Parte_1
campionari nuovi prodotti LC e rinnoverà le sue linee di prodotto tra due-tre anni;
42) Vero che
MA S.p.A., grazie all'azione di negli anni 2021-2022, ha inserito nei suoi Parte_1
campionari nuovi prodotti LC e rinnoverà le sue linee di prodotto tra due-tre anni;
43) Vero che
Poliform S.p.A., grazie all'azione di negli anni 2021-2022, ha inserito nei suoi Parte_1
campionari i prodotti e rinnoverà le sue linee di prodotto tra due-tre anni;
44) Vero che Dada CP_1
pagina 5 di 15 S.p.A., grazie all'azione di negli anni 2021-2022, ha inserito nei suoi campionari i Parte_1
prodotti e rinnoverà le sue linee di prodotto tra due-tre anni. Si indicano come testimoni: -per il CP_1
capitolo 40 il Signor presso Boffi S.p.A., il Signor presso MA Testimone_8 Testimone_5
S.p.A., il Signor presso Poliform S.p.A., il Signor Marco Grassi presso Tecnograniti Testimone_6
S.r.l.; -per il capitolo 41 il Signor presso Boffi S.p.A.; -per il capitolo 42 il Signor Testimone_8
presso MA S.p.A.; -per il capitolo 43 il Signor presso Poliform Testimone_5 Testimone_6
S.p.A.: -per il capitolo 44 il Signor Marco Grassi presso Tecnograniti S.r.l. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, chiede di essere ammessa a prova contraria Parte_1
diretta, sui capitoli ammessi, e a prova contraria indiretta sui capitoli indicati nella memoria ex art.171ter c.p.c. di del 26.2.2024, con i testimoni ivi indicati;
B) ammettersi consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio e sia formulato al consulente il seguente quesito: dica il consulente, esaminati i documenti prodotti in giudizio, se del caso verificandone la corrispondenza con la contabilità di
[...]
acquisiti tutti i documenti che si rendesse necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti: Pt_1
-quale sia stato l'utile realizzato da negli anni 2021 e 2022 grazie alla distribuzione dei Parte_1
prodotti della linea iTOP e della linea iSLIMM;
-sarebbero stati i volumi di ricavi che CP_1 [...]
avrebbe generato nel 2023, e gli utili che avrebbe realizzato, se le fosse stato consentito di Pt_1
distribuire i prodotti della linea iTOP e della linea iSLIMM;
-conseguentemente quale sia il CP_1
mancato profitto subito da per effetto della cessazione dei rapporti commerciali con Parte_1
alla data del 31.12.2022. Se richiesta, si impegna a mettere a disposizione del CP_1 Parte_1 consulente la contabilità dell'impresa e l'altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento della consulenza o, comunque, a consentire l'accesso ai sistemi informativi della società. Qualora il Tribunale lo ritenga necessario, sempre ai fini dell'espletamento della consulenza, chiede che a sia ordinato di esibire (anche attraverso l'accesso ai sistemi Parte_1 CP_1
informativi) la contabilità per acquisire i dati dei ricavi delle vendite dei prodotti delle linee iTOP e iSLIMM generati nel 2023. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove, accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via preliminare di rito 1.1. accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, respingere per l'effetto tutte le domande risarcitorie dell'attrice; 1.2. accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta, respingere per l'effetto tutte le domande risarcitorie dell'attrice.
2. nel merito 2.1. in via principale,
pagina 6 di 15 accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, il legittimo mancato rinnovo, da parte della convenuta, delle condizioni di vendita del 2022, respingere per l'effetto tutte le domande risarcitorie dell'attrice;
2.2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e della domanda in principalità, accertato e dichiarato che l'attrice avrebbe avuto diritto, a tutto voler concedere, a non oltre un mese di “preavviso”, ridurre proporzionalmente l'ipotetico risarcimento del danno a carico della convenuta, ricalcolandolo comunque sulla base dei suoi effettivi dati di bilancio del 2023.
3. nel merito in via riconvenzionale 3.1. fermo quanto sopra, accertati e dichiarati, per i motivi di cui in narrativa, gli atti di concorrenza sleale ingiustamente commessi dall'attrice ai danni della convenuta, e il pregiudizio dalla stessa subito, condannare per l'effetto l'attrice al conseguente risarcimento in favore della convenuta, da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c., e comunque in misura non inferiore a € 50.000, fin d'ora opposti in compensazione all'eventuale contro credito risarcitorio ove mai liquidato in favore di 3.2. accertata e Parte_1
dichiarata, infine, per i motivi di cui in narrativa, la temerarietà della lite promossa dall'attrice, condannarla per l'effetto al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa, avuto riguardo, in particolare, alle eccezioni preliminari sollevate in punto di legittimazione
(attiva e passiva) e di ammontare delle esorbitanti (e indimostrate) pretese risarcitorie di Parte_1
4. in via istruttoria A prova diretta 4.1. Fermo quanto eccepito in punto alla mancata contestazione specifica e senza alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede solo occorrendo di essere ammessi ai capitoli di prova testimoniale qui di seguito elencati, premesse le parole “Vero che”, con i testi specificamente indicati per ciascun capitolo (riprendendo la stessa numerazione di cui alla seconda memoria istruttoria depositata da ):
3.8. a) già prima del 2014, e fin dal 2011, il CP_1 CP_10
acquistava i prodotti realizzati da direttamente da come risulta dai dati CP_11 CP_11
del fatturato del 2011 e del 2014 contenuti, rispettivamente, nei documenti 37 e 38 che si rammostrano al teste ( , residente in [...], Bulevar Vicente Blasco Ibanez 2, 2C all'epoca dei fatti CP_2
direttore finanziario di e attualmente amministratore unico di , nonché CP_11 CP_11
presidente di LC Italia);
3.8. b) dal 2011 al 2020 lei gestiva gli ordini di merce aventi ad oggetto i prodotti realizzati da per fornitura di superfici ricevuti dal quale cliente CP_11 CP_10
di ( residente in [...](Castellòn), Calle Molino Nuevo, 5, CP_11 Persona_7
4a C, all'epoca dei fatti e ancora attualmente back-office commerciale/relazione coi clienti);
3.11. a) dal 2021 al 2022 lei gestiva i rapporti commerciali con i clienti di riguardanti la linea iTOP CP_1
arredo Boffi, Poliform, e MA ( residente in [...] Parte_12
Varo 41, all'epoca dei fatti e ancora attualmente amministratore delegato di LC Italia, e
[...]
residente in [...], all'epoca dei fatti e ancora Per_8
pagina 7 di 15 attualmente area manager di LC Italia);
3.14. a) in data 19.04.2022 e 03.11.2022 lei incontrava, in entrambe le occasioni presso la sede di LC Italia in Milano, via Tortona 9, al quarto piano, i signori e per rappresentare i numeri del fatturato di Parte_2 Parte_12 Persona_8 [...]
rispetto ai budget fissati, rispettivamente, sulla linea iSLIMM e sulla linea iTOP, come da Pt_1
docc. 24, 25, 43, 44, 45, 46, che si rammostrano al teste residente in [...], all'epoca dei fatti e ancora attualmente amministratore delegato di LC Italia, e residente in [...], all'epoca dei fatti e ancora Persona_8
attualmente area manager di LC Italia);
3.14. b) nel corso di tali riunioni emerse come Parte_1
avesse conseguito risultati inferiori rispetto agli obiettivi di budget fissati a tale data per il settore retail e per il settore progetti, come da docc. 24 e 25 che si rammostrano al teste ( residente Parte_12 in Cremona (CR), via Alfeno Varo 41, all'epoca dei fatti e ancora attualmente amministratore delegato di LC Italia, e residente in [...], all'epoca Persona_8 dei fatti e ancora attualmente area manager di LC Italia);
3.14 c) durante l'incontro del 03.11.2022 di cui sopra, preannunciava a che, sulla base dei dati di fatturato di Parte_12 Parte_2
(rispetto ai budget stabiliti per le linee iSLIMM e iTOP), le condizioni commerciali del Parte_1
2022 non avrebbero potuto essere rinnovate anche per il 2023 ( residente in [...]Parte_12
(CR), via Alfeno Varo 41, all'epoca dei fatti e ancora attualmente amministratore delegato di LC
Italia, e residente in [...], all'epoca dei fatti Persona_8
e ancora attualmente area manager di LC Italia);
3.14 d) tutti i contratti con i clienti iTOP per il settore arredo (ovverosia Boffi, Poliform, MA) erano sottoscritti direttamente da Pt_4 CP_1
come da docc. 26 e 35 che si rammostrano al teste ( residente in [...]
Alfeno Varo 41, all'epoca dei fatti e ancora attualmente amministratore delegato di LC Italia, e residente in [...], all'epoca dei fatti e ancora Persona_8
attualmente area manager di LC Italia);
3.14 e) la clientela iTOP è stata sviluppata e gestita direttamente da come da docc. 39, 40, 41, 42 che si rammostrano al teste ( CP_1 Parte_12 residente in [...], all'epoca dei fatti e ancora attualmente amministratore delegato di LC Italia, e residente in [...], Persona_8 all'epoca dei fatti e ancora attualmente area manager di LC Italia);
3.20. a) in relazione al progetto per il cantiere “Coima” di Milano, in via Lorenzini, 4, il 09.01.2023 riceve una richiesta di CP_1 quotazione dall'impresa di costruzioni “Korus”, come da doc.50 che si rimostra al teste (
[...]
residente in [...], all'epoca dei fatti e ancora Per_8
attualmente area manager di LC Italia);
3.20. b) il 21.06.2023 BH riceve una richiesta di quotazione per lo stesso progetto per il cantiere “Coima” di Milano, in via Lorenzini, 4, con i prodotti Living
pagina 8 di 15 Ceramics, come da doc.50, che si rammostra al teste ( residente in [...]al Persona_8
Campo (VA), via Rogorazza, 33, all'epoca dei fatti e ancora attualmente area manager di LC Italia);
3.20. c) ha i diritti esclusivi di in Italia dal 2023 ( Parte_1 CP_12 Persona_8
residente in [...], all'epoca dei fatti e ancora attualmente area manager di LC Italia); A prova contraria diretta 4.5. Solo occorrendo e fermo quanto già eccepito in atti in punto di mancata contestazione specifica, senza alcuna inversione dell'onere della prova e ferme le eccezioni puntualmente sollevate sui singoli capitoli di prova avversari, ove mai ammessi, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testimoni: residente in Parte_12
Cremona (CR), via Alfeno Varo 41, all'epoca dei fatti subagente di e attualmente Parte_2
amministratore delegato di LC Italia;
residente in [...]
Rogorazza, 33, all'epoca dei fatti e ancora attualmente area manager di LC Italia;
Persona_7
residente in [...](Castellòn), Calle Molino Nuevo, 5, 4a C, all'epoca dei fatti e ancora
[...]
attualmente back-office commerciale/relazione coi clienti. A prova contraria indiretta 4.6. Si chiede inoltre, solo occorrendo e fermo quanto eccepito in punto di mancata contestazione specifica, senza alcuna inversione dell'onere della prova e ferme le eccezioni puntualmente sollevate sui singoli capitoli di prova avversari, di essere ammessi a prova contraria con i seguenti capitoli di prova, preceduto
“Vero che”, con i seguenti testimoni (riprendendo la numerazione della terza memoria di replica istruttoria depositata da ):
2.5. a) lei ha conosciuto l'Arch. all'evento “Cersaie” CP_1 CP_13
presso lo stand nel mese di settembre del 2014? ( residente in [...], all'epoca dei fatti subagente di e attualmente amministratore delegato di Parte_2
LC Italia). 4.7. Ci si oppone alla CTU richiesta da controparte, per i motivi già analiticamente esposti, non potendo certo rimettere a un perito valutazioni di natura squisitamente giuridica
(qualificazione dei contratti, paternità dei clienti, presunti atti di concorrenza sleale, asserito diritto al preavviso e, nel caso, quantificazione del “preavviso” etc…): d'altra parte, i numeri già documentati
(con fatture e bilancio) offrono già tutto ciò che serve per calcolare, in via del tutto ipotetica (e nuovamente negata in radice) il “preavviso” al quale (nella sola prospettazione avversaria) avrebbe avuto diritto 4.8. Ci si oppone fin d'ora alle altre istanze istruttorie avversarie.
5. in ogni Parte_1
caso con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge, da liquidarsi a non meno dei Parametri Medi di legge, tenuto conto delle questioni sottese e dei valori oggetto del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 9 di 15 Con atto di citazione notificato a controparte in data 25.07.2023, la ha convenuto Parte_1
avanti a questo tribunale la , esponendo, in sintesi, quanto segue. CP_1
L'attrice è un'impresa che distribuisce in esclusiva prodotti realizzati prevalentemente da imprese straniere per il settore dei pavimenti e dei rivestimenti in materiali vari, nonché dei tessuti e pannelli acustici per l'edilizia e per l'arredamento di alberghi, uffici, negozi retail, industrie, per forniture ad industrie produttrici di cucine, di tavoli e di elementi di arredo in generale, compreso l'arredo navale e ferroviario, cui si affiancano le relative attività di commercializzazione all'ingrosso dei prodotti stessi e di esecuzione della posa in opera dei materiali.
Dal 2014 è entrata in rapporti commerciali col gruppo spagnolo Parte_1 [...]
con capogruppo LC S.A., specializzato in produzione e vendita di Controparte_14
rivestimenti per pavimenti e pareti, facciate, piani di lavoro, tra cui, in particolare, i prodotti denominati
“mineral, design, innovation” (MDi), consistenti in lastre realizzate con vari tipi di minerali da utilizzarsi come piani di lavoro, soprattutto per cucine e mobili (cd. “top”), pavimenti e rivestimenti.
Tali prodotti sono ripartiti in due categorie: la linea iTOP, lastre usate per piani di lavoro di cucine e arredi, e la linea iSLIMM, che comprende lastre più sottili, utilizzabili come pavimenti o rivestimenti.
In ragione dei suddetti rapporti economici, LC S.A. ha venduto i prodotti MDi ad che Parte_1
si è impegnata a rivenderli ai propri clienti in Italia e, in ragione dello sviluppo di alcuni successivi progetti che prevedevano la fornitura di prodotti non rientranti nelle ordinarie linee iTOP e iSLIMM, ha ottenuto da controparte la possibilità di avviare la produzione anche di prodotti personalizzati.
All'inizio del 2021 LC S.A. ha deciso di modificare la propria organizzazione di impresa costituendo sul territorio nazionale in data 26/1/21 la interamente partecipata da LC CP_1
SA, allo scopo di coadiuvare nello sviluppo della distribuzione in Italia dei prodotti MDi, Parte_1
in particolare della linea iTOP.
Al fine di rideterminare i rapporti commerciali intercorrenti con controparte, il ha CP_15
richiesto ad lo scioglimento di tutti gli accordi precedentemente in vigore fra loro, tra cui Parte_1
anche il contratto di agenzia stipulato in data 1/5/14 ed intercorso fra la stessa LC SA e il sig.
quale proprietario dell'agenzia omonima (poi divenuta , nonché Parte_2 Controparte_16
socio unico della Parte_1
A ciò ha fatto seguito la stipulazione, in data 1/2/21, di due accordi, coi quali si è CP_1
impegnata a vendere alla stessa propri prodotti delle linee iTOP e iSLIMM, per Parte_1
pagina 10 di 15 permetterne la rivendita nell'ambito di determinate regioni italiane, a tariffe predeterminate, beneficiando di un diritto di esclusiva.
La conferma del suddetto diritto di esclusiva, anche per l'anno 2022, è stata specificamente condizionata dalle parti al rispetto di particolari obiettivi di acquisto di merci presso la produttrice poi effettivamente conseguiti da controparte e fissati in €600.000 per i CP_1 Parte_1 prodotti iSLIMM, ed in €400.000 per quelli appartenenti alla gamma iTOP.
In data 12/1/22 le parti suddette hanno stipulato due ulteriori accordi volti a modificare gli obiettivi di acquisto per l'anno in corso, costituenti, come in precedenza, condizione per garantire la conferma del diritto di esclusiva in capo ad anche per il 2023. Tali obiettivi, nello specifico, sono Parte_1 stati fissati in €1.300.000 per il comparto iSLIMM (da ripartirsi in €550.000 per il settore retail e
€750.000 per il settore progetti) ed in €700.000 per il comparto iTOP. Anche tali risultati sono stati conseguiti dall'odierna attrice.
In data 7/11/22 ha comunicato l'intenzione di modificare nuovamente gli accordi CP_1
commerciali intercorrenti con controparte nel senso della gestione diretta di alcuni dei principali clienti del settore arredo, fatta salva la possibilità per di proporre ulteriori collaborazioni con Parte_1
nuovi soggetti operanti nel medesimo ambito, cui poter emettere fattura in caso di esplicita accettazione per iscritto da parte della stessa della nuova proposta così formulata da CP_1 Parte_1
Quest'ultima, pur ritenendo tali condizioni fortemente peggiorative della propria posizione, si è detta interessata a conservare la relazione con l'odierna convenuta e ha avanzato una controproposta, giudicata maggiormente rispondente alle proprie esigenze di mercato.
Detta controproposta non ha, tuttavia, trovato riscontro da parte di che, in data 29/12/22, CP_1
ha inviato a controparte due comunicazioni, con cui ha informato della “decisione di Parte_1 risolvere l'accordo” a far data dal 1/1/23, sia rispetto alle vendite di prodotti iSLIMM che per quelli della categoria iTOP, in ragione di asseriti inadempimenti di quest'ultima.
L'odierna convenuta ha osservato, nello specifico, come, rispetto alla prima tipologia di prodotti non sia stato raggiunto l'obiettivo di acquisto, a fronte di un ammontare di acquisti concretamente effettuati da controparte per €776.126; mentre rispetto ai prodotti iTOP, pur essendo stato raggiunto detto obiettivo (acquisti effettuati per €881.175,86), ha lamentato l'inadempimento dell'ulteriore CP_1 obbligo contrattuale consistente nella fornitura da parte della di un “contributo in termini Parte_1 di sviluppo” del giro di affari della stessa volto ad aumentarne il numero dei clienti. CP_1
pagina 11 di 15 agisce, perciò, l'accertamento di responsabilità di , con conseguente condanna della Parte_1 CP_1
convenuta al risarcimento dei danni, per inadempimenti contrattuali ed atti di concorrenza sleale da quest'ultima perpetrati in seguito alle comunicazioni del 29/12/22.
Parte attrice sostiene l'illegittimità della richiesta di risoluzione operata da controparte, affermando che il mancato rispetto degli obiettivi di vendita non costituisce inadempimento rilevante ai fini della cessazione in toto dei rapporti giuridici intercorrenti fra le parti oggi in giudizio, essendo stati previsti quale specifica condizione di sussistenza del solo diritto di esclusiva. Secondo parte attrice, dunque, la convenuta , a fronte della durata indeterminata degli accordi fra loro sussistenti, avrebbe, al più, CP_1
potuto invocare il recesso dai rapporti in essere, previo un congruo preavviso che, tuttavia, non vi è mai stato. in ragione delle condotte asseritamente illecite poste in essere da controparte, ha Parte_1
affermato, in particolare, di avere subito danni, in termini di danno emergente, per mancata evasione da parte di di ordini già spiccati nel 2022, da quantificarsi in €10.000; nonché, in termini di CP_1
mancato guadagno, da liquidarsi in €210.000, per non aver potuto esercitare il diritto di esclusiva per la concessione di vendita dei prodotti della linea iSLIMM per il periodo di preavviso da ritenersi congruo e legittimo, ma mai concesso da controparte. Preavviso che, secondo l'attrice, avrebbe dovuto essere quantificato in sei mesi, a fronte dei rapporti che la stessa ha intrattenuto con il gruppo Parte_1
sin dal 2014 e conclusisi solo a fine 2022, per un totale di circa 9 anni di rapporti commerciali. CP_1
agisce, inoltre, al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di controparte Parte_1 CP_1
con conseguente richiesta di risarcimento dei danni che ne sono derivati, per atti di concorrenza sleale asseritamente perpetrati da quest'ultima ai danni di parte attrice. Nello specifico, ha Parte_1 chiesto di qualificare come sleale la condotta dell'odierna convenuta atta a riacquistare dalla stessa
[...] prodotti personalizzati per un valore di €23.478,02 destinati al cliente Boffi, cui si è Pt_1 accompagnata un'ulteriore direttiva per quest'ultimo, di acquistare in futuro materiali da un diverso rivenditore da indicarsi dalla medesima . Parimenti, in termini di slealtà è stata inquadrata la CP_1 condotta riportata dall'attrice per cui controparte avrebbe imposto ad altri suoi clienti di cessare gli acquisti di prodotti presso in favore di altri rivenditori, creando in questo modo un CP_1 Parte_1 accumulo da parte della odierna attrice di merce invenduta per un valore di €37.332,02. Le descritte direttive, rivolte dalla convenuta ai propri clienti, avrebbero, inoltre, impedito ad di Parte_1
ottemperare ad ulteriori accordi aventi ad oggetto la fornitura di materiali personalizzati, non surrogabili con altri prodotti reperibili sul mercato, per la realizzazione di particolari interventi edili, quali la pavimentazione di quattro stazioni della metropolitana di Napoli per un valore di €570.000, nonché la realizzazione di interventi all'interno dell'Hotel Europa di Sanremo. In ragione di quando pagina 12 di 15 esposto quantifica la propria pretesa risarcitoria in €1.730.000 o nella maggiore o Parte_1
minore somma da accertarsi in causa, oltre a interessi ex art.1284 c.c. e rivalutazione monetaria.
In data 16/10/23 l'attrice ha depositato memoria integrativa dando atto del raggiungimento di un accordo transattivo con controparte, per cui ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire la CP_1
fornitura di materiali per il completamento dei lavori di pavimentazione della metropolitana di Napoli,
a fronte del pagamento da parte della della somma di €246.157,09, per corrispettivo Parte_1
di precedenti acquisti di materiali , effettuati tra l'11/11/22 ed il 23/11/22. Ne è derivata rinunzia CP_1
parziale della domanda attorea, per intervenuta cessazione della materia del contendere per la somma di
€570.000, con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria ad €1.160.000.
Con comparsa di risposta del 30/10/23 si è costituita , che, in via preliminare, ha eccepito il CP_1
difetto di legittimazione attiva in capo a controparte, affermando che fra ed LC SA Parte_1 non sono mai intercorsi rapporti contrattuali, poiché l'odierna attrice era solo una cliente della agenzia in cui il signor nella piena consapevolezza della controparte, operava Parte_2 Parte_2 nella duplice veste di agente e socio unico della stessa Da quanto esposto l'odierna Parte_1
convenuta ha dedotto che unico soggetto legittimato ad agire in giudizio contro la è il solo CP_1
signor in qualità di agente, e non anche Parte_2 Parte_1
Sempre in via preliminare la convenuta ha eccepito la carenza di propria legittimazione passiva, non potendosi ad essa imputare la mancata previsione di un preavviso di recesso né la realizzazione di atti di concorrenza sleale in un periodo antecedente al 2021, anno della sua costituzione.
Nel merito, parte convenuta ha eccepito che il rispetto degli obblighi di acquisto e dell'obbligo di fornire un contributo in termini di sviluppo di cui alle comunicazioni del 12/1/22 è stato previsto dalle parti quale condizione della stessa permanenza in essere dei rapporti giuridici fra loro intercorrenti. Da ciò ne ha fatto discendere la legittimità del mancato rinnovo delle condizioni di vendita per il CP_1
2023, nonché dell'insussistenza di un proprio obbligo di concedere alcun preavviso a controparte.
Osserva, inoltre, come le due comunicazioni del 12/1/22 costituiscano in realtà un unico CP_1 contratto, in ragione dell'unitarietà degli obiettivi di fatturato e dell'obbligo in contributo in termini di sviluppo, da inquadrarsi nello schema, non tanto della concessione di vendita, quanto della semplice compravendita condizionata a tempo determinato, con rinnovo annuale.
Rispetto alla pretesa risarcitoria di controparte, l'odierna convenuta ha eccepito come alcun danno vi sia stato, non essendo mai venuta meno la possibilità per di acquistare prodotti Inalgo alle Parte_1
condizioni e ai prezzi normalmente applicati;
ha osservato, inoltre, che nessuna delle voci che pagina 13 di 15 compongono la pretesa risarcitoria di parte attrice risulti provata, asserendosi come non dimostrata né la mancata evasione di ordini in precedenza spiccati né della presenza nei magazzini di di Parte_1 materiale invenduto. Rispetto alla voce del mancato guadagno per l'impossibilità di vendere i prodotti iSLIMM per un periodo di preavviso ove accertato come doveroso e spettante a parte attrice ma mai riconosciuto dalla la convenuta ha eccepito come tale credito si fondi su mere previsioni di CP_1 fatturazione per l'anno 2023, non suffragate da elementi oggettivi.
Circa la durata del suddetto preavviso, ha eccepito come esso, ove ritenuto in causa, debba, CP_1
comnuque, essere quantificato in misura non superiore ad un mese, tenendo conto che i rapporti giuridici intercorrenti fra la stessa e controparte hanno avuto inizio al più solo CP_1 Parte_1
dal 2021, non rilevando i rapporti antecedenti posti in essere con soggetti differenti.
Rispetto agli asseriti atti di concorrenza sleale, parte convenuta ne ha eccepito l'infondatezza nell'an e nel quantum, mancando la prova della loro effettiva sussistenza e della presenza di effetti negativi per la sfera soggettiva di controparte, che ne costituiscano la conseguenza immediata e diretta.
Parte convenuta ha agito, infine, in via di riconvenzionale, al fine di vedere a sua volta accertata la sussistenza di atti di concorrenza sleale ex art.2598 c.c. posti in essere dalla che, in Parte_1 particolare, consistono in condotte denigratorie poste in essere da quest'ultima ai danni di CP_1 nell'ambito di comunicazioni intercorse con i clienti cui essa rivendeva materiali della stessa;
CP_1
nonché in atti di sviamento dei clienti della convenuta verso altra azienda produttrice di materiali edili
(“Lithotechslabs”) facente capo alla medesima ha, perciò, chiesto la Parte_1 CP_1
liquidazione del danno in via equitativa, ex art.1226 c.c., in misura comunque non inferiore a €50.000, oltre alla condanna di parte attrice per lite temeraria, ex art.96 c.p.c.
Ciò posto, reputa questo giudice che tutte le domande attoree siano infondate.
Parte attrice afferma che in data 01.02.2021 “sono stati conclusi due contratti di concessione a tempo indeterminato (docc.8-9)” -così a par.6, pag.5 dell'atto di citazione -ma entrambi i documenti prodotti in allegato all'atto medesimo portano quale oggetto “condizioni commerciali 2021”, ed entrambi precisano, in esordio, che “tutti gli accordi stipulati in precedenza” con sono da ritenere CP_1
superati, sicché è da escludere che tali documenti negoziali valgano a dimostrare quella continuità nel rapporto negoziale che l'attrice vorrebbe porre a fondamento probatorio dell'allegazione del carattere indeterminato della durata del rapporto medesimo.
Anche i documenti negoziali che regolano l'annualità del 2022 -cioè quelli sub nn.10,11, in allegato all'atto di citazione, a par.7, pag.6, riportati alle pagine 16,17 della comparsa di costituzione e risposta pagina 14 di 15 della convenuta -recano il medesimo tenore letterale con riguardo al fatto che le condizioni commerciali 2022 “superano tutti gli accordi stipulati in precedenza” tra le parti qui in lite.
Il rapporto commerciale tra le parti è, dunque, regolato con cadenza annuale, senza tacito rinnovo né obbligo di disdetta, e neppure di recesso -entro un termine che, infatti, non è neppure indicato nei documenti contrattuali citati e prodotti dall'attore.
non poteva, cioè, fare legittimo affidamento alcuno circa il rinnovo dell'accordo anche Parte_1
per il 2023, neppure per buona fede negoziale, perché conosceva le nuove condizioni commerciali proposte da fin dal 14.11.2022 (doc.12 allegato all'atto di citazione) -rifiutate da -e CP_1 Parte_1
anche che non ha riscontrato la controproposta formulata da in data 25.11.2022 CP_1 Parte_1
(successivo doc.13), senza che l'attore abbia avuto cura di sollecitare a controparte una risposta scritta prima del 29.12.2022, data in cui il convenuto ha comunicato all'attore lo scioglimento del vincolo negoziale a far tempo dal gennaio 2023 (docc.14,15, allegati all'atto di citazione).
La condotta della convenuta non può, perciò, essere qualificata come illegittima, bensì come CP_1
legittimo esercizio della propria autonomia negoziale, e, in particolare, della libertà di contrarre -anche a prescindere dalle relative ragioni -e non vale, dunque, a fondare la pretesa risarcitoria attorea.
I rilievi che precedono valgono, altresì, ad escludere la configurabilità delle condotte di concorrenza sleale per sviamento di clientela, sia quelle dedotte dall'attore, sia quelle indicate dalla convenuta.
Consegue, stante la soccombenza reciproca, la totale compensazione delle spese di lite, ex art.92 cpc.
Non si configurano i requisiti per la condanna dell'attore ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge tutte le domande di parte attrice proposte con atto di citazione Parte_1
notificato in data 25.07.2023 a e, altresì, la domanda riconvenzionale di parte CP_1
convenuta in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2023; CP_1
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Milano, 04 aprile 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. 29022/2023 promossa da
(C.F. P. IVA ), in persona del suo amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante in carica, Sig. (C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._1
difeso, per procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Renato Fiumalbi ( e C.F._2 dall'avv. Vincenzo Sarta ( ), del Foro di Milano, elettivamente domiciliato C.F._3
presso il loro studio in Milano, via Privata Maria Teresa 4
ATTORE contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante in carica, Sig. CP_1 P.IVA_2
( ), rappresentata e difesa, per delega bilingue allegata Controparte_2 C.F._4
telematicamente al presente atto, dall'avv. Walter Limongi (C.F. e dall'avv. C.F._5
Fabio Ravone (C.F. ) del Foro di Milano, presso lo studio dei quali in Milano, C.F._6
corso Monforte 39, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore:
pagina 1 di 15 Voglia il Tribunale: -accertare e dichiarare che si è resa gravemente inadempiente ai CP_1
contratti di concessione di vendita stipulati con per tutti i motivi esposti negli atti Parte_1
depositati in giudizio;
-accertare e dichiarare che ha compiuto ai danni di CP_1 Parte_1
gli atti di concorrenza sleale descritti negli atti depositati in giudizio;
-condannare a
[...] CP_1 risarcire a tutti i danni da quest'ultima subiti, da liquidarsi in somma non inferiore Parte_1 ad €1.160.000, o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oppure, eventualmente, ai sensi dell'art.1226 c.c., oltre a interessi ex art.1284 c.c. e rivalutazione monetaria;
- rigettare tutte le domande ed eccezioni di perché infondate in fatto e in diritto;
-in via CP_1
istruttoria, A) ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che il documento
33 di che mi si mostra e che riconosco, contiene gli elenchi delle fatture di LC S.A. Parte_1
relativi agli acquisti dei prodotti LC iTOP e iSLIMM da parte di negli anni dal 2014 al Parte_1
2020; 2) Vero che gli elenchi di cui al capitolo 1) sono stati da me estratti dalla contabilità di
[...] attraverso l'applicazione Business Intelligence. Si indicano come testi per tutti i capitoli le Pt_1
Signore e presso Corso Venezia 48, Milano. 3) Vero Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
che il documento 40 di che mi si mostra e che riconosco, contiene i contratti quadro Parte_1 conclusi rispettivamente il 18.11.2020, il 3.12.2020, il 21.1.2021 e l'11.1.2022 tra e Parte_1
Contro Boffi S.p.A.; 4) Vero che la conoscenza da parte di Boffi S.p.A. dell'azienda e dei prodotti CP_1
è avvenuta all'inizio del 2019 attraverso 5) Vero che il documento 42 di Parte_1 Parte_1
che mi si mostra e che riconosco, contiene i contratti quadro conclusi rispettivamente il 10.12.2019 e il
13.1.2021 tra e MA S.p.A.; 6) Vero che la conoscenza da parte di MA Parte_1
Contro S.p.A. dell'azienda e dei prodotti avvenuta all'inizio del 2016 attraverso 7) CP_1 Parte_1
Vero che il documento 43 di che mi si mostra e che riconosco, è il contratto quadro Parte_1
concluso il 14.12.2021 tra e 8) Vero che il documento 44 di Parte_1 Parte_3 Parte_1
che mi si mostra e che riconosco, è il contratto quadro concluso il 10.12.2021 tra e Dada Parte_1
S.p.A. (gruppo e Dada); 9) Vero che il documento 45 di contiene i contratti Pt_4 Parte_1 quadro conclusi rispettivamente l'11.2.2020, il 18.6.2020 e il 10.12.2021 tra e Poliform Parte_1
Contro S.p.A.; 10) Vero che la conoscenza da parte di Poliform S.p.A. dell'azienda e dei prodotti CP_1 avvenuta all'inizio del 2018 attraverso 11) Vero che è uno dei Parte_1 Parte_5 trasformatori o “marmisti” indicati a da Poliform, che si occupava di eseguire, per conto Parte_1
di Poliform, la lavorazione su misura dei prodotti al fine di addattarli ai mobili di Poliform sui CP_1
quali avrebbero dovuto essere installate. Si indicano come testimoni: -per tutti i capitoli da 3 a 11 le
Signore e presso -per i capitoli 3 e 4 il Signor Testimone_1 Testimone_3 Parte_1 Tes_4
presso Boffi S.p.A.; -per i capitoli 5 e 6 il Signor presso MA S.p.A.; -per
[...] Testimone_5
pagina 2 di 15 i capitoli 9, 10 e 11 i Signori presso Poliform S.p.A. e presso Testimone_6 Testimone_7
Brianza Graniti S.r.l. 12) Vero che i documenti 50-54 di che mi si mostrano e che Parte_1
riconosco, sono: -ordine di acquisto di Boffi a n. 2208563 del 19.7.2022; -email del Parte_1
25.7.2022 di di a IO ZA di Boffi con allegata la conferma Testimone_1 Parte_1
d'ordine; -email del 27.7.2022 di di a Vetreria Dal Pian S.r.l. con allegato Testimone_1 Parte_1
l'ordine relativo al servizio di taglio e molatura delle lastre acquistate da Boffi che avrebbe dovuto essere eseguito da Vetreria Dal Pian;
-ordine di a Essedi Log S.r.l. e scambio di Parte_1
corrispondenza del 28-29.9.2022 tra di e Essedi log S.r.l. per Testimone_3 Parte_1
l'organizzazione del trasporto delle lastre dal trasformatore (Vetreria Dal Pian) a Boffi;
-conseguente fattura di n. 23585 del 30.9.2022; 13) Vero che i documenti 55-56 e 59 di Parte_1 Parte_1
che mi si mostrano e che riconosco sono: -email del 9.11.2021 di a Parte_6 di relativa all'acquisto di alcune lastre per Boffi;
-email del 12.11.2021 di Testimone_1 Parte_1
a con allegata la conferma d'ordine; -fattura di a Testimone_1 Parte_6 Parte_1 Parte_6
. 21718 del 24.11.2021; 14) Vero che è uno dei trasformatori o
[...] Parte_6
“marmisti” indicati a da Boffi S.p.A., che si occupava di eseguire, per conto di Boffi, la Parte_1
lavorazione su misura dei prodotti al fine di adattarli ai mobili di Boffi sui quali avrebbero CP_1
dovuto essere installate;
15) Vero che i documenti 60-61 e 64 di che mi si mostrano e che Parte_1
riconosco sono: -email del 29.11.2021 di Brianza a di Parte_5 Testimone_1 Parte_1 relativa all'acquisto di alcune lastre per Poliform;
-email del 30.11.2021 di Parte_7 con allegata la conferma d'ordine; -fattura di a n.21811 del
[...] Parte_1 Parte_5
6.12.2021; 16) Vero che i documenti 65-66 e 69, che mi si mostrano e che riconosco, sono: -email del
12.1.2022 di di MA a con allegato ordine di acquisto n.105; -email Testimone_5 Testimone_1 del 17.1.2022 di a con allegata la conferma d'ordine; -fattura di Testimone_1 Testimone_5 [...]
a MA n. 22194 del 7.2.2022; 17) Vero che i documenti 70-71 e 74, che mi si mostrano Pt_1
e che riconosco, sono: -email del 12.10.2022 di Marco Grassi di Tecnograniti S.r.l. a Testimone_1 per l'acquisto di lastre di alcune lastre (doc.104); -email del 13.10.2022 di a CP_1 Testimone_1
Marco Grassi con allegata la conferma d'ordine; -fattura di a Tecnograniti n.23713 del Parte_1
21.10.2022; 18) Vero che Tecnograniti S.r.l. è uno dei trasformatori o “marmisti” indicati a
[...]
da Dada S.p.A., che si occupava di eseguire, per conto di Dada, la lavorazione su misura dei Pt_1
prodotti LC al fine di adattarli ai mobili di Dada sui quali avrebbero dovuto essere installate;
Si indicano come testimoni: -per tutti i capitoli da 12 a 18 e , presso Testimone_1 Testimone_3 [...]
-per il capitolo 14) il Signor presso Boffi S.p.A.; -per il capitolo 18) il Pt_1 Testimone_8
Signor Marco Grassi presso Tecnograniti S.r.l. 19) Vero che il documento 77 di che mi si Parte_1
pagina 3 di 15 mostra e che riconosco, è lo scambio di corrispondenza del 21.10.2016 tra e i Parte_2
Signori e 20) Vero che il documento 78 di che mi si Parte_8 Controparte_4 Parte_1 mostra e che riconosco, è l'email del 27.11.2018 del Signor a Parte_9 Parte_2
21) Vero che il documento 79 di che mi si mostra e che riconosco, è l'email del Parte_1
14.4.2022 di a 22) Vero che, il documento 80 di che mi Parte_8 Parte_2 Parte_1
si mostra e che riconosco, è lo scambio di corrispondenza tra e Carolina Suels, Parte_2
e , nel periodo dal 1°.10.2020 al 14.1.2021; 23) Vero che il documento Persona_1 Parte_10
81 di che mi si mostra e che riconosco, è l'email di ad Parte_1 Testimone_1 Tes_9
del 18.6.2018; 24) Vero che il documento 82 di che mi si mostra e che
[...] Parte_1 riconosco, è l'email di a del 13.6.2018; 25) Vero che il Testimone_9 Parte_2 documento 86 di che mi si mostra e che riconosco, è l'email di di Parte_1 Parte_11
a del 9.5.2023; 26) Vero che il documento 92 di che mi si CP_5 Testimone_1 Parte_1
mostra e che riconosco, è lo scambio di corrispondenza tra e le Signore Parte_2 CP_6
e nel periodo 15.5.2019-10.6.2019. Si indicano come testimoni per
[...] Testimone_10
tutti i capitoli da 19 a 26 le Signore e presso 27) Vero che Testimone_1 Testimone_3 Parte_1 tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 nella persona del Signor ha CP_1 Parte_12
contattato il Signor Boffi S.p.A. per comunicare che dal 1°.1.2023 Testimone_11 Parte_1
non avrebbe più venduto i prodotti e che quindi essi avrebbero dovuto essere acquistati CP_1
direttamente da;
28) Vero che il documento 20 di che mi si mostra e che CP_1 Parte_1
riconosco, è lo scambio di corrispondenza tra e il Signor in data Parte_13 Parte_2
27-28.2.2023; 29) Vero che tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 nella persona del Signor CP_1
ha contattato di Poliform S.p.A. per comunicare che dal 1°.1.2023 Parte_12 Testimone_6 [...]
non avrebbe più venduto i prodotti e che quindi essi avrebbero dovuto essere acquistati Pt_1 CP_1 direttamente da;
30) Vero che tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 nella persona CP_1 CP_1
del Signor ha contattato LE ER di Brianza per comunicare Parte_12 Parte_5
che dal 1°.
1.2023 non avrebbe più venduto i prodotti e che quindi essi avrebbero Parte_1 CP_1
dovuto essere acquistati direttamente da;
31) Vero che tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 CP_1
nella persona del Signor ha contattato MA S.p.A. CP_1 Parte_12 Testimone_12
per comunicare che dal 1°.
1.2023 non avrebbe più venduto i prodotti e che quindi Parte_1 CP_1
essi avrebbero dovuto essere acquistati direttamente da;
32) Vero che tra la fine del 2022 e CP_1
l'inizio del 2023 nella persona del Signor ha contattato CP_1 Parte_12 Controparte_7
di per comunicare che dal 1°.
1.2023 non avrebbe più venduto i prodotti Controparte_8 Parte_1
e che quindi essi avrebbero dovuto essere acquistati direttamente da;
33) Vero che il CP_1 CP_1
pagina 4 di 15 documento 21 di è lo scambio di corrispondenza tra e il Signor Parte_1 Controparte_7 del 3.3.2023; 34) Vero che la conoscenza da parte di dell'azienda e Parte_2 Controparte_8 CP_1
dei prodotti MDI è avvenuta nel corso del 2018 attraverso 35) Vero che tra la fine del Parte_1
2022 e l'inizio del 2023 nella persona del Signor ha contattato Marco CP_1 Parte_12
Grassi di Tecnograniti S.r.l. per comunicare che dal 1°.
1.2023 non avrebbe più venduto i Parte_1
prodotti e che quindi essi avrebbero dovuto essere acquistati direttamente da;
36) Vero CP_1 CP_1 che tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 nelle persone del Signor e di CP_1 Parte_12
hanno contattato RG AN S.p.A. per comunicare che dal Persona_2 Testimone_13
1°.
1.2023 non avrebbe più venduto i prodotti e che quindi essi avrebbero dovuto Parte_1 CP_1
essere acquistati direttamente da . Si indicano come testimoni: -per i capitoli 27 e 28 il Signor CP_1
presso Boffi S.p.A.; -per il capitolo 29 il Signor presso Poliform Testimone_8 Testimone_6
S.p.A.: -per il capitolo 30 il Signor presso -per il capitolo 31 Testimone_7 Parte_5
il Signori presso MA S.p.A.; -per i capitoli 32, 33 e 34 il Signor Testimone_5 Controparte_7
presso -per il capitolo 35 il Signor Marco Grassi presso Tecnograniti S.r.l.; -per il Controparte_8
capitolo 36 il Signor presso RG AN S.p.A. 37) Vero che il doc.93, che mi si Tes_14 mostra e che riconosco, è lo scambio di corrispondenza tra e l'arch. dello Parte_12 Persona_3
studio Bozzini del 14-27.10.2020; 38) Vero che il doc.94, che mi si mostra e che riconosco, contiene l'email dell'arch. a del 23.9.2020 e l'email di a Persona_4 Parte_12 Parte_12 Tes_15
di in pari data;
39) Vero che i documenti 23-24 di che mi si
[...] Parte_1 Parte_1
mostrano e che riconosco, contengono lo scambio di corrispondenza tra ( Parte_1 Tes_15
e ) e ( ) nel periodo 31.3-
[...] Parte_14 Persona_5 CP_9 Persona_6
11.4.20223. Si indicano come testimoni: -per i capitoli 37 e 38 l'arch. con studio in Persona_4
Vigevano, Via Carlo Goldoni 8; -per i capitoli 38 e 39 il Signor presso Testimone_15 Parte_1
40) Vero che le imprese del settore dell'arredamento (come Boffi S.p.A., MA S.p.A., Dada
S.p.A., Poliform S.p.A. ecc.) impiegano circa due anni per sviluppare e selezionare i materiali e i prodotti da impiegare nella realizzazione dei mobili. Al termine del processo, il prodotto selezionato è inserito nei campionari e, di regola, resta in catalogo per diversi anni prima di essere sostituito;
41)
Vero che Boffi S.p.A., grazie all'azione di negli anni 2021-2022, ha inserito nei suoi Parte_1
campionari nuovi prodotti LC e rinnoverà le sue linee di prodotto tra due-tre anni;
42) Vero che
MA S.p.A., grazie all'azione di negli anni 2021-2022, ha inserito nei suoi Parte_1
campionari nuovi prodotti LC e rinnoverà le sue linee di prodotto tra due-tre anni;
43) Vero che
Poliform S.p.A., grazie all'azione di negli anni 2021-2022, ha inserito nei suoi Parte_1
campionari i prodotti e rinnoverà le sue linee di prodotto tra due-tre anni;
44) Vero che Dada CP_1
pagina 5 di 15 S.p.A., grazie all'azione di negli anni 2021-2022, ha inserito nei suoi campionari i Parte_1
prodotti e rinnoverà le sue linee di prodotto tra due-tre anni. Si indicano come testimoni: -per il CP_1
capitolo 40 il Signor presso Boffi S.p.A., il Signor presso MA Testimone_8 Testimone_5
S.p.A., il Signor presso Poliform S.p.A., il Signor Marco Grassi presso Tecnograniti Testimone_6
S.r.l.; -per il capitolo 41 il Signor presso Boffi S.p.A.; -per il capitolo 42 il Signor Testimone_8
presso MA S.p.A.; -per il capitolo 43 il Signor presso Poliform Testimone_5 Testimone_6
S.p.A.: -per il capitolo 44 il Signor Marco Grassi presso Tecnograniti S.r.l. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, chiede di essere ammessa a prova contraria Parte_1
diretta, sui capitoli ammessi, e a prova contraria indiretta sui capitoli indicati nella memoria ex art.171ter c.p.c. di del 26.2.2024, con i testimoni ivi indicati;
B) ammettersi consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio e sia formulato al consulente il seguente quesito: dica il consulente, esaminati i documenti prodotti in giudizio, se del caso verificandone la corrispondenza con la contabilità di
[...]
acquisiti tutti i documenti che si rendesse necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti: Pt_1
-quale sia stato l'utile realizzato da negli anni 2021 e 2022 grazie alla distribuzione dei Parte_1
prodotti della linea iTOP e della linea iSLIMM;
-sarebbero stati i volumi di ricavi che CP_1 [...]
avrebbe generato nel 2023, e gli utili che avrebbe realizzato, se le fosse stato consentito di Pt_1
distribuire i prodotti della linea iTOP e della linea iSLIMM;
-conseguentemente quale sia il CP_1
mancato profitto subito da per effetto della cessazione dei rapporti commerciali con Parte_1
alla data del 31.12.2022. Se richiesta, si impegna a mettere a disposizione del CP_1 Parte_1 consulente la contabilità dell'impresa e l'altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento della consulenza o, comunque, a consentire l'accesso ai sistemi informativi della società. Qualora il Tribunale lo ritenga necessario, sempre ai fini dell'espletamento della consulenza, chiede che a sia ordinato di esibire (anche attraverso l'accesso ai sistemi Parte_1 CP_1
informativi) la contabilità per acquisire i dati dei ricavi delle vendite dei prodotti delle linee iTOP e iSLIMM generati nel 2023. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove, accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via preliminare di rito 1.1. accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, respingere per l'effetto tutte le domande risarcitorie dell'attrice; 1.2. accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta, respingere per l'effetto tutte le domande risarcitorie dell'attrice.
2. nel merito 2.1. in via principale,
pagina 6 di 15 accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, il legittimo mancato rinnovo, da parte della convenuta, delle condizioni di vendita del 2022, respingere per l'effetto tutte le domande risarcitorie dell'attrice;
2.2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e della domanda in principalità, accertato e dichiarato che l'attrice avrebbe avuto diritto, a tutto voler concedere, a non oltre un mese di “preavviso”, ridurre proporzionalmente l'ipotetico risarcimento del danno a carico della convenuta, ricalcolandolo comunque sulla base dei suoi effettivi dati di bilancio del 2023.
3. nel merito in via riconvenzionale 3.1. fermo quanto sopra, accertati e dichiarati, per i motivi di cui in narrativa, gli atti di concorrenza sleale ingiustamente commessi dall'attrice ai danni della convenuta, e il pregiudizio dalla stessa subito, condannare per l'effetto l'attrice al conseguente risarcimento in favore della convenuta, da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c., e comunque in misura non inferiore a € 50.000, fin d'ora opposti in compensazione all'eventuale contro credito risarcitorio ove mai liquidato in favore di 3.2. accertata e Parte_1
dichiarata, infine, per i motivi di cui in narrativa, la temerarietà della lite promossa dall'attrice, condannarla per l'effetto al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa, avuto riguardo, in particolare, alle eccezioni preliminari sollevate in punto di legittimazione
(attiva e passiva) e di ammontare delle esorbitanti (e indimostrate) pretese risarcitorie di Parte_1
4. in via istruttoria A prova diretta 4.1. Fermo quanto eccepito in punto alla mancata contestazione specifica e senza alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede solo occorrendo di essere ammessi ai capitoli di prova testimoniale qui di seguito elencati, premesse le parole “Vero che”, con i testi specificamente indicati per ciascun capitolo (riprendendo la stessa numerazione di cui alla seconda memoria istruttoria depositata da ):
3.8. a) già prima del 2014, e fin dal 2011, il CP_1 CP_10
acquistava i prodotti realizzati da direttamente da come risulta dai dati CP_11 CP_11
del fatturato del 2011 e del 2014 contenuti, rispettivamente, nei documenti 37 e 38 che si rammostrano al teste ( , residente in [...], Bulevar Vicente Blasco Ibanez 2, 2C all'epoca dei fatti CP_2
direttore finanziario di e attualmente amministratore unico di , nonché CP_11 CP_11
presidente di LC Italia);
3.8. b) dal 2011 al 2020 lei gestiva gli ordini di merce aventi ad oggetto i prodotti realizzati da per fornitura di superfici ricevuti dal quale cliente CP_11 CP_10
di ( residente in [...](Castellòn), Calle Molino Nuevo, 5, CP_11 Persona_7
4a C, all'epoca dei fatti e ancora attualmente back-office commerciale/relazione coi clienti);
3.11. a) dal 2021 al 2022 lei gestiva i rapporti commerciali con i clienti di riguardanti la linea iTOP CP_1
arredo Boffi, Poliform, e MA ( residente in [...] Parte_12
Varo 41, all'epoca dei fatti e ancora attualmente amministratore delegato di LC Italia, e
[...]
residente in [...], all'epoca dei fatti e ancora Per_8
pagina 7 di 15 attualmente area manager di LC Italia);
3.14. a) in data 19.04.2022 e 03.11.2022 lei incontrava, in entrambe le occasioni presso la sede di LC Italia in Milano, via Tortona 9, al quarto piano, i signori e per rappresentare i numeri del fatturato di Parte_2 Parte_12 Persona_8 [...]
rispetto ai budget fissati, rispettivamente, sulla linea iSLIMM e sulla linea iTOP, come da Pt_1
docc. 24, 25, 43, 44, 45, 46, che si rammostrano al teste residente in [...], all'epoca dei fatti e ancora attualmente amministratore delegato di LC Italia, e residente in [...], all'epoca dei fatti e ancora Persona_8
attualmente area manager di LC Italia);
3.14. b) nel corso di tali riunioni emerse come Parte_1
avesse conseguito risultati inferiori rispetto agli obiettivi di budget fissati a tale data per il settore retail e per il settore progetti, come da docc. 24 e 25 che si rammostrano al teste ( residente Parte_12 in Cremona (CR), via Alfeno Varo 41, all'epoca dei fatti e ancora attualmente amministratore delegato di LC Italia, e residente in [...], all'epoca Persona_8 dei fatti e ancora attualmente area manager di LC Italia);
3.14 c) durante l'incontro del 03.11.2022 di cui sopra, preannunciava a che, sulla base dei dati di fatturato di Parte_12 Parte_2
(rispetto ai budget stabiliti per le linee iSLIMM e iTOP), le condizioni commerciali del Parte_1
2022 non avrebbero potuto essere rinnovate anche per il 2023 ( residente in [...]Parte_12
(CR), via Alfeno Varo 41, all'epoca dei fatti e ancora attualmente amministratore delegato di LC
Italia, e residente in [...], all'epoca dei fatti Persona_8
e ancora attualmente area manager di LC Italia);
3.14 d) tutti i contratti con i clienti iTOP per il settore arredo (ovverosia Boffi, Poliform, MA) erano sottoscritti direttamente da Pt_4 CP_1
come da docc. 26 e 35 che si rammostrano al teste ( residente in [...]
Alfeno Varo 41, all'epoca dei fatti e ancora attualmente amministratore delegato di LC Italia, e residente in [...], all'epoca dei fatti e ancora Persona_8
attualmente area manager di LC Italia);
3.14 e) la clientela iTOP è stata sviluppata e gestita direttamente da come da docc. 39, 40, 41, 42 che si rammostrano al teste ( CP_1 Parte_12 residente in [...], all'epoca dei fatti e ancora attualmente amministratore delegato di LC Italia, e residente in [...], Persona_8 all'epoca dei fatti e ancora attualmente area manager di LC Italia);
3.20. a) in relazione al progetto per il cantiere “Coima” di Milano, in via Lorenzini, 4, il 09.01.2023 riceve una richiesta di CP_1 quotazione dall'impresa di costruzioni “Korus”, come da doc.50 che si rimostra al teste (
[...]
residente in [...], all'epoca dei fatti e ancora Per_8
attualmente area manager di LC Italia);
3.20. b) il 21.06.2023 BH riceve una richiesta di quotazione per lo stesso progetto per il cantiere “Coima” di Milano, in via Lorenzini, 4, con i prodotti Living
pagina 8 di 15 Ceramics, come da doc.50, che si rammostra al teste ( residente in [...]al Persona_8
Campo (VA), via Rogorazza, 33, all'epoca dei fatti e ancora attualmente area manager di LC Italia);
3.20. c) ha i diritti esclusivi di in Italia dal 2023 ( Parte_1 CP_12 Persona_8
residente in [...], all'epoca dei fatti e ancora attualmente area manager di LC Italia); A prova contraria diretta 4.5. Solo occorrendo e fermo quanto già eccepito in atti in punto di mancata contestazione specifica, senza alcuna inversione dell'onere della prova e ferme le eccezioni puntualmente sollevate sui singoli capitoli di prova avversari, ove mai ammessi, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testimoni: residente in Parte_12
Cremona (CR), via Alfeno Varo 41, all'epoca dei fatti subagente di e attualmente Parte_2
amministratore delegato di LC Italia;
residente in [...]
Rogorazza, 33, all'epoca dei fatti e ancora attualmente area manager di LC Italia;
Persona_7
residente in [...](Castellòn), Calle Molino Nuevo, 5, 4a C, all'epoca dei fatti e ancora
[...]
attualmente back-office commerciale/relazione coi clienti. A prova contraria indiretta 4.6. Si chiede inoltre, solo occorrendo e fermo quanto eccepito in punto di mancata contestazione specifica, senza alcuna inversione dell'onere della prova e ferme le eccezioni puntualmente sollevate sui singoli capitoli di prova avversari, di essere ammessi a prova contraria con i seguenti capitoli di prova, preceduto
“Vero che”, con i seguenti testimoni (riprendendo la numerazione della terza memoria di replica istruttoria depositata da ):
2.5. a) lei ha conosciuto l'Arch. all'evento “Cersaie” CP_1 CP_13
presso lo stand nel mese di settembre del 2014? ( residente in [...], all'epoca dei fatti subagente di e attualmente amministratore delegato di Parte_2
LC Italia). 4.7. Ci si oppone alla CTU richiesta da controparte, per i motivi già analiticamente esposti, non potendo certo rimettere a un perito valutazioni di natura squisitamente giuridica
(qualificazione dei contratti, paternità dei clienti, presunti atti di concorrenza sleale, asserito diritto al preavviso e, nel caso, quantificazione del “preavviso” etc…): d'altra parte, i numeri già documentati
(con fatture e bilancio) offrono già tutto ciò che serve per calcolare, in via del tutto ipotetica (e nuovamente negata in radice) il “preavviso” al quale (nella sola prospettazione avversaria) avrebbe avuto diritto 4.8. Ci si oppone fin d'ora alle altre istanze istruttorie avversarie.
5. in ogni Parte_1
caso con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge, da liquidarsi a non meno dei Parametri Medi di legge, tenuto conto delle questioni sottese e dei valori oggetto del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 9 di 15 Con atto di citazione notificato a controparte in data 25.07.2023, la ha convenuto Parte_1
avanti a questo tribunale la , esponendo, in sintesi, quanto segue. CP_1
L'attrice è un'impresa che distribuisce in esclusiva prodotti realizzati prevalentemente da imprese straniere per il settore dei pavimenti e dei rivestimenti in materiali vari, nonché dei tessuti e pannelli acustici per l'edilizia e per l'arredamento di alberghi, uffici, negozi retail, industrie, per forniture ad industrie produttrici di cucine, di tavoli e di elementi di arredo in generale, compreso l'arredo navale e ferroviario, cui si affiancano le relative attività di commercializzazione all'ingrosso dei prodotti stessi e di esecuzione della posa in opera dei materiali.
Dal 2014 è entrata in rapporti commerciali col gruppo spagnolo Parte_1 [...]
con capogruppo LC S.A., specializzato in produzione e vendita di Controparte_14
rivestimenti per pavimenti e pareti, facciate, piani di lavoro, tra cui, in particolare, i prodotti denominati
“mineral, design, innovation” (MDi), consistenti in lastre realizzate con vari tipi di minerali da utilizzarsi come piani di lavoro, soprattutto per cucine e mobili (cd. “top”), pavimenti e rivestimenti.
Tali prodotti sono ripartiti in due categorie: la linea iTOP, lastre usate per piani di lavoro di cucine e arredi, e la linea iSLIMM, che comprende lastre più sottili, utilizzabili come pavimenti o rivestimenti.
In ragione dei suddetti rapporti economici, LC S.A. ha venduto i prodotti MDi ad che Parte_1
si è impegnata a rivenderli ai propri clienti in Italia e, in ragione dello sviluppo di alcuni successivi progetti che prevedevano la fornitura di prodotti non rientranti nelle ordinarie linee iTOP e iSLIMM, ha ottenuto da controparte la possibilità di avviare la produzione anche di prodotti personalizzati.
All'inizio del 2021 LC S.A. ha deciso di modificare la propria organizzazione di impresa costituendo sul territorio nazionale in data 26/1/21 la interamente partecipata da LC CP_1
SA, allo scopo di coadiuvare nello sviluppo della distribuzione in Italia dei prodotti MDi, Parte_1
in particolare della linea iTOP.
Al fine di rideterminare i rapporti commerciali intercorrenti con controparte, il ha CP_15
richiesto ad lo scioglimento di tutti gli accordi precedentemente in vigore fra loro, tra cui Parte_1
anche il contratto di agenzia stipulato in data 1/5/14 ed intercorso fra la stessa LC SA e il sig.
quale proprietario dell'agenzia omonima (poi divenuta , nonché Parte_2 Controparte_16
socio unico della Parte_1
A ciò ha fatto seguito la stipulazione, in data 1/2/21, di due accordi, coi quali si è CP_1
impegnata a vendere alla stessa propri prodotti delle linee iTOP e iSLIMM, per Parte_1
pagina 10 di 15 permetterne la rivendita nell'ambito di determinate regioni italiane, a tariffe predeterminate, beneficiando di un diritto di esclusiva.
La conferma del suddetto diritto di esclusiva, anche per l'anno 2022, è stata specificamente condizionata dalle parti al rispetto di particolari obiettivi di acquisto di merci presso la produttrice poi effettivamente conseguiti da controparte e fissati in €600.000 per i CP_1 Parte_1 prodotti iSLIMM, ed in €400.000 per quelli appartenenti alla gamma iTOP.
In data 12/1/22 le parti suddette hanno stipulato due ulteriori accordi volti a modificare gli obiettivi di acquisto per l'anno in corso, costituenti, come in precedenza, condizione per garantire la conferma del diritto di esclusiva in capo ad anche per il 2023. Tali obiettivi, nello specifico, sono Parte_1 stati fissati in €1.300.000 per il comparto iSLIMM (da ripartirsi in €550.000 per il settore retail e
€750.000 per il settore progetti) ed in €700.000 per il comparto iTOP. Anche tali risultati sono stati conseguiti dall'odierna attrice.
In data 7/11/22 ha comunicato l'intenzione di modificare nuovamente gli accordi CP_1
commerciali intercorrenti con controparte nel senso della gestione diretta di alcuni dei principali clienti del settore arredo, fatta salva la possibilità per di proporre ulteriori collaborazioni con Parte_1
nuovi soggetti operanti nel medesimo ambito, cui poter emettere fattura in caso di esplicita accettazione per iscritto da parte della stessa della nuova proposta così formulata da CP_1 Parte_1
Quest'ultima, pur ritenendo tali condizioni fortemente peggiorative della propria posizione, si è detta interessata a conservare la relazione con l'odierna convenuta e ha avanzato una controproposta, giudicata maggiormente rispondente alle proprie esigenze di mercato.
Detta controproposta non ha, tuttavia, trovato riscontro da parte di che, in data 29/12/22, CP_1
ha inviato a controparte due comunicazioni, con cui ha informato della “decisione di Parte_1 risolvere l'accordo” a far data dal 1/1/23, sia rispetto alle vendite di prodotti iSLIMM che per quelli della categoria iTOP, in ragione di asseriti inadempimenti di quest'ultima.
L'odierna convenuta ha osservato, nello specifico, come, rispetto alla prima tipologia di prodotti non sia stato raggiunto l'obiettivo di acquisto, a fronte di un ammontare di acquisti concretamente effettuati da controparte per €776.126; mentre rispetto ai prodotti iTOP, pur essendo stato raggiunto detto obiettivo (acquisti effettuati per €881.175,86), ha lamentato l'inadempimento dell'ulteriore CP_1 obbligo contrattuale consistente nella fornitura da parte della di un “contributo in termini Parte_1 di sviluppo” del giro di affari della stessa volto ad aumentarne il numero dei clienti. CP_1
pagina 11 di 15 agisce, perciò, l'accertamento di responsabilità di , con conseguente condanna della Parte_1 CP_1
convenuta al risarcimento dei danni, per inadempimenti contrattuali ed atti di concorrenza sleale da quest'ultima perpetrati in seguito alle comunicazioni del 29/12/22.
Parte attrice sostiene l'illegittimità della richiesta di risoluzione operata da controparte, affermando che il mancato rispetto degli obiettivi di vendita non costituisce inadempimento rilevante ai fini della cessazione in toto dei rapporti giuridici intercorrenti fra le parti oggi in giudizio, essendo stati previsti quale specifica condizione di sussistenza del solo diritto di esclusiva. Secondo parte attrice, dunque, la convenuta , a fronte della durata indeterminata degli accordi fra loro sussistenti, avrebbe, al più, CP_1
potuto invocare il recesso dai rapporti in essere, previo un congruo preavviso che, tuttavia, non vi è mai stato. in ragione delle condotte asseritamente illecite poste in essere da controparte, ha Parte_1
affermato, in particolare, di avere subito danni, in termini di danno emergente, per mancata evasione da parte di di ordini già spiccati nel 2022, da quantificarsi in €10.000; nonché, in termini di CP_1
mancato guadagno, da liquidarsi in €210.000, per non aver potuto esercitare il diritto di esclusiva per la concessione di vendita dei prodotti della linea iSLIMM per il periodo di preavviso da ritenersi congruo e legittimo, ma mai concesso da controparte. Preavviso che, secondo l'attrice, avrebbe dovuto essere quantificato in sei mesi, a fronte dei rapporti che la stessa ha intrattenuto con il gruppo Parte_1
sin dal 2014 e conclusisi solo a fine 2022, per un totale di circa 9 anni di rapporti commerciali. CP_1
agisce, inoltre, al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di controparte Parte_1 CP_1
con conseguente richiesta di risarcimento dei danni che ne sono derivati, per atti di concorrenza sleale asseritamente perpetrati da quest'ultima ai danni di parte attrice. Nello specifico, ha Parte_1 chiesto di qualificare come sleale la condotta dell'odierna convenuta atta a riacquistare dalla stessa
[...] prodotti personalizzati per un valore di €23.478,02 destinati al cliente Boffi, cui si è Pt_1 accompagnata un'ulteriore direttiva per quest'ultimo, di acquistare in futuro materiali da un diverso rivenditore da indicarsi dalla medesima . Parimenti, in termini di slealtà è stata inquadrata la CP_1 condotta riportata dall'attrice per cui controparte avrebbe imposto ad altri suoi clienti di cessare gli acquisti di prodotti presso in favore di altri rivenditori, creando in questo modo un CP_1 Parte_1 accumulo da parte della odierna attrice di merce invenduta per un valore di €37.332,02. Le descritte direttive, rivolte dalla convenuta ai propri clienti, avrebbero, inoltre, impedito ad di Parte_1
ottemperare ad ulteriori accordi aventi ad oggetto la fornitura di materiali personalizzati, non surrogabili con altri prodotti reperibili sul mercato, per la realizzazione di particolari interventi edili, quali la pavimentazione di quattro stazioni della metropolitana di Napoli per un valore di €570.000, nonché la realizzazione di interventi all'interno dell'Hotel Europa di Sanremo. In ragione di quando pagina 12 di 15 esposto quantifica la propria pretesa risarcitoria in €1.730.000 o nella maggiore o Parte_1
minore somma da accertarsi in causa, oltre a interessi ex art.1284 c.c. e rivalutazione monetaria.
In data 16/10/23 l'attrice ha depositato memoria integrativa dando atto del raggiungimento di un accordo transattivo con controparte, per cui ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire la CP_1
fornitura di materiali per il completamento dei lavori di pavimentazione della metropolitana di Napoli,
a fronte del pagamento da parte della della somma di €246.157,09, per corrispettivo Parte_1
di precedenti acquisti di materiali , effettuati tra l'11/11/22 ed il 23/11/22. Ne è derivata rinunzia CP_1
parziale della domanda attorea, per intervenuta cessazione della materia del contendere per la somma di
€570.000, con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria ad €1.160.000.
Con comparsa di risposta del 30/10/23 si è costituita , che, in via preliminare, ha eccepito il CP_1
difetto di legittimazione attiva in capo a controparte, affermando che fra ed LC SA Parte_1 non sono mai intercorsi rapporti contrattuali, poiché l'odierna attrice era solo una cliente della agenzia in cui il signor nella piena consapevolezza della controparte, operava Parte_2 Parte_2 nella duplice veste di agente e socio unico della stessa Da quanto esposto l'odierna Parte_1
convenuta ha dedotto che unico soggetto legittimato ad agire in giudizio contro la è il solo CP_1
signor in qualità di agente, e non anche Parte_2 Parte_1
Sempre in via preliminare la convenuta ha eccepito la carenza di propria legittimazione passiva, non potendosi ad essa imputare la mancata previsione di un preavviso di recesso né la realizzazione di atti di concorrenza sleale in un periodo antecedente al 2021, anno della sua costituzione.
Nel merito, parte convenuta ha eccepito che il rispetto degli obblighi di acquisto e dell'obbligo di fornire un contributo in termini di sviluppo di cui alle comunicazioni del 12/1/22 è stato previsto dalle parti quale condizione della stessa permanenza in essere dei rapporti giuridici fra loro intercorrenti. Da ciò ne ha fatto discendere la legittimità del mancato rinnovo delle condizioni di vendita per il CP_1
2023, nonché dell'insussistenza di un proprio obbligo di concedere alcun preavviso a controparte.
Osserva, inoltre, come le due comunicazioni del 12/1/22 costituiscano in realtà un unico CP_1 contratto, in ragione dell'unitarietà degli obiettivi di fatturato e dell'obbligo in contributo in termini di sviluppo, da inquadrarsi nello schema, non tanto della concessione di vendita, quanto della semplice compravendita condizionata a tempo determinato, con rinnovo annuale.
Rispetto alla pretesa risarcitoria di controparte, l'odierna convenuta ha eccepito come alcun danno vi sia stato, non essendo mai venuta meno la possibilità per di acquistare prodotti Inalgo alle Parte_1
condizioni e ai prezzi normalmente applicati;
ha osservato, inoltre, che nessuna delle voci che pagina 13 di 15 compongono la pretesa risarcitoria di parte attrice risulti provata, asserendosi come non dimostrata né la mancata evasione di ordini in precedenza spiccati né della presenza nei magazzini di di Parte_1 materiale invenduto. Rispetto alla voce del mancato guadagno per l'impossibilità di vendere i prodotti iSLIMM per un periodo di preavviso ove accertato come doveroso e spettante a parte attrice ma mai riconosciuto dalla la convenuta ha eccepito come tale credito si fondi su mere previsioni di CP_1 fatturazione per l'anno 2023, non suffragate da elementi oggettivi.
Circa la durata del suddetto preavviso, ha eccepito come esso, ove ritenuto in causa, debba, CP_1
comnuque, essere quantificato in misura non superiore ad un mese, tenendo conto che i rapporti giuridici intercorrenti fra la stessa e controparte hanno avuto inizio al più solo CP_1 Parte_1
dal 2021, non rilevando i rapporti antecedenti posti in essere con soggetti differenti.
Rispetto agli asseriti atti di concorrenza sleale, parte convenuta ne ha eccepito l'infondatezza nell'an e nel quantum, mancando la prova della loro effettiva sussistenza e della presenza di effetti negativi per la sfera soggettiva di controparte, che ne costituiscano la conseguenza immediata e diretta.
Parte convenuta ha agito, infine, in via di riconvenzionale, al fine di vedere a sua volta accertata la sussistenza di atti di concorrenza sleale ex art.2598 c.c. posti in essere dalla che, in Parte_1 particolare, consistono in condotte denigratorie poste in essere da quest'ultima ai danni di CP_1 nell'ambito di comunicazioni intercorse con i clienti cui essa rivendeva materiali della stessa;
CP_1
nonché in atti di sviamento dei clienti della convenuta verso altra azienda produttrice di materiali edili
(“Lithotechslabs”) facente capo alla medesima ha, perciò, chiesto la Parte_1 CP_1
liquidazione del danno in via equitativa, ex art.1226 c.c., in misura comunque non inferiore a €50.000, oltre alla condanna di parte attrice per lite temeraria, ex art.96 c.p.c.
Ciò posto, reputa questo giudice che tutte le domande attoree siano infondate.
Parte attrice afferma che in data 01.02.2021 “sono stati conclusi due contratti di concessione a tempo indeterminato (docc.8-9)” -così a par.6, pag.5 dell'atto di citazione -ma entrambi i documenti prodotti in allegato all'atto medesimo portano quale oggetto “condizioni commerciali 2021”, ed entrambi precisano, in esordio, che “tutti gli accordi stipulati in precedenza” con sono da ritenere CP_1
superati, sicché è da escludere che tali documenti negoziali valgano a dimostrare quella continuità nel rapporto negoziale che l'attrice vorrebbe porre a fondamento probatorio dell'allegazione del carattere indeterminato della durata del rapporto medesimo.
Anche i documenti negoziali che regolano l'annualità del 2022 -cioè quelli sub nn.10,11, in allegato all'atto di citazione, a par.7, pag.6, riportati alle pagine 16,17 della comparsa di costituzione e risposta pagina 14 di 15 della convenuta -recano il medesimo tenore letterale con riguardo al fatto che le condizioni commerciali 2022 “superano tutti gli accordi stipulati in precedenza” tra le parti qui in lite.
Il rapporto commerciale tra le parti è, dunque, regolato con cadenza annuale, senza tacito rinnovo né obbligo di disdetta, e neppure di recesso -entro un termine che, infatti, non è neppure indicato nei documenti contrattuali citati e prodotti dall'attore.
non poteva, cioè, fare legittimo affidamento alcuno circa il rinnovo dell'accordo anche Parte_1
per il 2023, neppure per buona fede negoziale, perché conosceva le nuove condizioni commerciali proposte da fin dal 14.11.2022 (doc.12 allegato all'atto di citazione) -rifiutate da -e CP_1 Parte_1
anche che non ha riscontrato la controproposta formulata da in data 25.11.2022 CP_1 Parte_1
(successivo doc.13), senza che l'attore abbia avuto cura di sollecitare a controparte una risposta scritta prima del 29.12.2022, data in cui il convenuto ha comunicato all'attore lo scioglimento del vincolo negoziale a far tempo dal gennaio 2023 (docc.14,15, allegati all'atto di citazione).
La condotta della convenuta non può, perciò, essere qualificata come illegittima, bensì come CP_1
legittimo esercizio della propria autonomia negoziale, e, in particolare, della libertà di contrarre -anche a prescindere dalle relative ragioni -e non vale, dunque, a fondare la pretesa risarcitoria attorea.
I rilievi che precedono valgono, altresì, ad escludere la configurabilità delle condotte di concorrenza sleale per sviamento di clientela, sia quelle dedotte dall'attore, sia quelle indicate dalla convenuta.
Consegue, stante la soccombenza reciproca, la totale compensazione delle spese di lite, ex art.92 cpc.
Non si configurano i requisiti per la condanna dell'attore ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge tutte le domande di parte attrice proposte con atto di citazione Parte_1
notificato in data 25.07.2023 a e, altresì, la domanda riconvenzionale di parte CP_1
convenuta in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2023; CP_1
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Milano, 04 aprile 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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