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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/05/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia Sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott.ssa Paola De Lisio Consigliere nella causa iscritta al n.11 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in appello depositato il 31/01/2025 da:
con gli avv.ti Michele Gabuli ed Elena Gambuli, Parte_1
parte APPELLANTE contro
Controparte_1
, corrente in Roma, con l'avv. Sandra
[...]
Misericordia, parte APPELLATA avverso la sentenza n.286/2024, pubblicata il 03/07/2024, del Tribunale di
Perugia, in funzione di Giudice del lavoro;
alla pubblica udienza del giorno 14/05/2025, sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale, mediante lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art.436 bis c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'appellante di cui in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che ha rigettato la domanda dalla medesima proposta, volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo CP_1
conseguente alle lesioni subite in occasione del sinistro accaduto in data
03/12/2019, mentre, alla guida della propria autovettura, stava rientrando presso la propria abitazione al termine del turno lavorativo.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure che, adeguandosi alle valutazioni tecniche rese dal CTU nominato in corso di causa, non avrebbe adeguatamente considerato la gravità della malattia sofferta, comportante la necessità dell'utilizzo del mezzo proprio per andare e tornare al posto di lavoro. La contesta, altresì, la condanna al pagamento delle Pt_1
spese del processo di primo grado, concludendo, pertanto, con la richiesta di
1 accoglimento dell'appello ed integrale riforma della sentenza.
Nel processo di appello si è costituito l contestando CP_1
l'impugnazione avversaria e chiedendone la reiezione
All'odierna udienza, discussa la causa, la Corte ha deciso come di seguito.
Nel procedimento in esame, assume preliminare rilievo la questione riguardante la tempestività dell'impugnazione proposta.
L'art.325 c.p.c. fissa in trenta giorni il termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado. Detto termine, a mente dell'art.326 c.p.c.,
è perentorio e decorre dalla notificazione della sentenza. In difetto della notificazione della sentenza, secondo quanto prevede il successivo art.327
c.p.c., l'appello non può più proporsi se sono decorsi sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia di primo grado.
Nel caso concreto, la sentenza di primo grado, non notificata, è stata pronunciata, con contestuale motivazione, il giorno 03.07.2024, sebbene l'attestazione di deposito telematico riporti la successiva data del 17.07.2024
(cfr. documenti fasc. d'ufficio di primo grado).
Orbene, nel rispetto delle norme sopra richiamate, la parte avrebbe dovuto proporre il ricorso in appello entro il giorno 03.01.2025, ossia entro i sei mesi decorrenti dal 03.07.2025 (oppure, volendo considerare il deposito telematico del 17/07/2024, entro il 17/01/2025), non valendo, ai sensi dell'art.3 della legge n.742 del 1969, per le controversie di lavoro e previdenza, quale quella in oggetto, la sospensione dei termini processuali prevista dall'art.1 della stessa legge.
Come risulta dalla nota di deposito telematico del fascicolo d'appello, invece, nel caso concreto il ricorso è stato depositato il giorno 31/01/2025, vale a dire a termine ampiamente scaduto, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla Pt_1
La declaratoria in rito, che definisce il processo, rende superflua l'analisi delle ragioni di merito poste a fondamento dell'impugnazione.
Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce della semplicità della questione risolutiva con la declaratoria di inammissibilità, in virtù del principio di soccombenza, vanno poste per intero a carico dell'appellante.
2
P. Q. M.
A. Dichiara l'appello inammissibile;
B. Condanna la al pagamento delle spese processuali del Pt_1
presente grado, liquidate in €.1.000,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie ed ulteriori accessori di legge;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo alla ei presupposti processuali per il Pt_1
pagamento dell'integrazione del contributo unificato, salvo che, nel caso concreto, ricorra il diritto all'esenzione.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
3
La Corte d'Appello di Perugia Sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott.ssa Paola De Lisio Consigliere nella causa iscritta al n.11 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in appello depositato il 31/01/2025 da:
con gli avv.ti Michele Gabuli ed Elena Gambuli, Parte_1
parte APPELLANTE contro
Controparte_1
, corrente in Roma, con l'avv. Sandra
[...]
Misericordia, parte APPELLATA avverso la sentenza n.286/2024, pubblicata il 03/07/2024, del Tribunale di
Perugia, in funzione di Giudice del lavoro;
alla pubblica udienza del giorno 14/05/2025, sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale, mediante lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art.436 bis c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'appellante di cui in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che ha rigettato la domanda dalla medesima proposta, volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo CP_1
conseguente alle lesioni subite in occasione del sinistro accaduto in data
03/12/2019, mentre, alla guida della propria autovettura, stava rientrando presso la propria abitazione al termine del turno lavorativo.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure che, adeguandosi alle valutazioni tecniche rese dal CTU nominato in corso di causa, non avrebbe adeguatamente considerato la gravità della malattia sofferta, comportante la necessità dell'utilizzo del mezzo proprio per andare e tornare al posto di lavoro. La contesta, altresì, la condanna al pagamento delle Pt_1
spese del processo di primo grado, concludendo, pertanto, con la richiesta di
1 accoglimento dell'appello ed integrale riforma della sentenza.
Nel processo di appello si è costituito l contestando CP_1
l'impugnazione avversaria e chiedendone la reiezione
All'odierna udienza, discussa la causa, la Corte ha deciso come di seguito.
Nel procedimento in esame, assume preliminare rilievo la questione riguardante la tempestività dell'impugnazione proposta.
L'art.325 c.p.c. fissa in trenta giorni il termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado. Detto termine, a mente dell'art.326 c.p.c.,
è perentorio e decorre dalla notificazione della sentenza. In difetto della notificazione della sentenza, secondo quanto prevede il successivo art.327
c.p.c., l'appello non può più proporsi se sono decorsi sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia di primo grado.
Nel caso concreto, la sentenza di primo grado, non notificata, è stata pronunciata, con contestuale motivazione, il giorno 03.07.2024, sebbene l'attestazione di deposito telematico riporti la successiva data del 17.07.2024
(cfr. documenti fasc. d'ufficio di primo grado).
Orbene, nel rispetto delle norme sopra richiamate, la parte avrebbe dovuto proporre il ricorso in appello entro il giorno 03.01.2025, ossia entro i sei mesi decorrenti dal 03.07.2025 (oppure, volendo considerare il deposito telematico del 17/07/2024, entro il 17/01/2025), non valendo, ai sensi dell'art.3 della legge n.742 del 1969, per le controversie di lavoro e previdenza, quale quella in oggetto, la sospensione dei termini processuali prevista dall'art.1 della stessa legge.
Come risulta dalla nota di deposito telematico del fascicolo d'appello, invece, nel caso concreto il ricorso è stato depositato il giorno 31/01/2025, vale a dire a termine ampiamente scaduto, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla Pt_1
La declaratoria in rito, che definisce il processo, rende superflua l'analisi delle ragioni di merito poste a fondamento dell'impugnazione.
Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce della semplicità della questione risolutiva con la declaratoria di inammissibilità, in virtù del principio di soccombenza, vanno poste per intero a carico dell'appellante.
2
P. Q. M.
A. Dichiara l'appello inammissibile;
B. Condanna la al pagamento delle spese processuali del Pt_1
presente grado, liquidate in €.1.000,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie ed ulteriori accessori di legge;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo alla ei presupposti processuali per il Pt_1
pagamento dell'integrazione del contributo unificato, salvo che, nel caso concreto, ricorra il diritto all'esenzione.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
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