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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9707/2019 promossa da:
(C.F. - P.I. Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Cristiano Maria Ciani, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele Russo, in Napoli, Centro Direzionale Isola G/7;
ATTRICE
contro
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: la parte ha concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: azione di regresso ex art. 292 Dlgs. 209/2005
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio
[...] , al fine di sentirlo condannare al pagamento degli importi dalla Controparte_2
stessa corrisposti a titolo di risarcimento dei danni, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per la Regione Campania, per il sinistro verificatosi in data 25.08.2000 in Mondragone, in Via Vecchia Starza, in cui il motociclo Aprilia Scarabeo tg.
6VZPC, sprovvisto di copertura assicurativa, di proprietà di Controparte_3
e condotto da , investiva il minore Controparte_2 Persona_1
mentre percorreva detta via a bordo del suo velocipede.
L'impresa assicurativa ha dedotto che: in data 06.03.2006 provvedeva a liquidare la somma complessiva di € 16.037,14 al minore
[...]
in persona della madre autorizzata a tal fine dal Per_1 CP_4 giudice tutelare, e la somma di € 3.881,84 all'avvocato del danneggiato;
di aver provveduto, altresì, al pagamento di € 490,00 per la registrazione della sentenza che aveva accertato la responsabilità esclusiva del . CP_2
Per gli importi corrisposti produceva copia degli atti di quietanza sottoscritti dai genitori del danneggiato, in quanto al tempo del sinistro minorenne, nonché dal procuratore che li aveva assistiti in giudizio.
Inoltre, rappresentava che la in veste di sua mandataria per il Pt_1 recupero del credito, con raccomandate del 11.04.2011 e del 07.04.2016, intimava a il rimborso dell'importo liquidato in ragione del Controparte_2 sinistro, a cui non faceva seguito alcun pagamento.
Nessun esito ha prodotto, infine, l'invito alla stipulazione di negoziazione assistita rivolto allo stesso.
Il convenuto non si è costituito.
La causa in data 06.02.2025 è stata riservata in decisione con la concessione dei termini del 190 c.p.c.
*
Nel merito la domanda è fondata e va accolta, se non per un esiguo importo, per i motivi che seguono.
L'art. 292, primo comma, del codice delle assicurazioni private (D. Lgs.
n. 209 del 7 settembre 2005) dispone, in combinato con l'art. 283, primo comma, lett. b, che l'impresa designata per il Fondo di garanzia che, anche in via transattiva, abbia risarcito il danno causato dalla circolazione di un veicolo non coperto da assicurazione, “ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”.
L'azione mira a far riottenere, in via giudiziale, all'impresa designata l'indennizzo versato alla vittima del sinistro e ha dunque una finalità recuperatoria ispirata al principio per cui il peso economico del risarcimento, pur sopportato inizialmente dall'impresa, deve in ultima analisi gravare sul responsabile del sinistro, verso il quali l'azione deve essere indirizzata.
L'azione promossa dalla quale Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada trova, dunque, il suo fondamento nella Legge, come azione di regresso in presenza di determinati presupposti quali: la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa ed il pagamento dell'indennizzo nei confronti del danneggiato da parte dell'impresa predetta, anche in via transattiva.
Sulla natura dell'art. 292 comma 1 d.lgs. 209/2005 è intervenuta recentemente la Suprema Corte, con la sentenza n. 21514/2022 resa a Sezioni
Unite, chiarendo che: “L'azione "di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ed esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha natura autonoma e speciale - non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato - in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice
e responsabile civile”… “L'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs.
n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso;
la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, "ratione materiae" al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata, quanto al foro territorialmente competente, con riferimento al criterio dell'art. 1182, comma 3, c.c. e non già del luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio del responsabile”… “In caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l'impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada può agire, con la speciale azione prevista dall'art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), nei confronti del responsabile civile - o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo - per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c., con l'ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente”… “L'azione dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art.
292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ha natura speciale ed autonoma "ex lege", sicché per il suo esercizio si applica
l'ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato”.
Nel caso di specie, parte attrice ha fornito la prova del titolo della domanda e dell'avvenuto pagamento delle somme richieste in regresso nei termini di seguito specificati, producendo in giudizio la sentenza n. 1923/2005 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere (allegato 3 produzione attorea) e gli atti di quietanza rilasciati alla compagnia assicurativa da parte del creditore e del suo procuratore, (allegati 5 e 8 della produzione attorea).
Più nello specifico, dalla documentazione in atti e precisamente dalle quietanze di pagamento emerge che la quale impresa Controparte_1 designata per la gestione del FGVS, ha corrisposto in favore del danneggiato in forza dell'art. 283, comma 1, lett. b) del d. lgs. 209/2005, la somma complessiva di euro 19.918,98 di cui euro 16.037,14 a titolo di risarcimento del danno, nonché, la somma di euro 3.881,84 a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Letizia D'Onofrio, ma non ha fornito la prova relativa al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 1923/2005 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, non avendo prodotto in giudizio né la ricevuta del pagamento dell'imposta di registro all , né la Controparte_5 notifica di pagamento, se precompilata, o l'avviso di liquidazione rilasciato dall (Cfr. art. 57 del Testo unico di cui al D.P.R. 131/1986). CP_5
A fronte del descritto quadro probatorio, la parte convenuta non ha apportato alcun elemento di segno contrario, decidendo di restare contumace.
Alla luce delle argomentazioni di cui innanzi ed in accoglimento della domanda attorea, il convenuto , va condannato al pagamento Controparte_2
limitatamente alla somma complessiva di euro 19.918,98 in favore della oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Controparte_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate applicando i parametri di cui D.M. 55/2014 e ss. mod., seguendo i valori minimi in considerazione della scarsa complessità della controversia,
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
- 1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- 2. Condanna , al pagamento, in favore della Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, della Controparte_1 complessiva somma di euro 19.918,98, a titolo di regresso ex art 292 co 1 d.lgs.
209/2005, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- 3. condanna , al pagamento delle spese di lite, in Controparte_2
favore della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, liquidate in euro 237,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ambra Alvano