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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13524 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gino Rausa, Parte_1 C.F._1
come da procura allegata telematicamente come il calce al ricorso introduttivo
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Fratantonio.
OGGETTO: Impugnazione di delibera assembleare condominiale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter C.P.C. in sostituzione dell'udienza del 30.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso semplificato di cognizione, depositato telematicamente il 06.11.2024, Parte_1
ha convenuto avanti all'intestato Tribunale il Controparte_1
, quale usufruttuaria dell'unità immobiliare posta al piano rialzato scala B.
[...]
Ha riferito l'attrice che l'immobile in suo possesso è destinato a sede di un'associazione no profit - non meglio individuata- esercente attività di promozione sociale di giuoco delle carte ma che la delibera dell'assembleare del 02.07.2024, approvata a maggioranza, con il suo voto contrario, stabiliva di vietare lo svolgimento di qualsiasi attività ludica all'interno della predetta unità immobiliare oltre le ore 22:00 nel periodo invernale e le ore 23:00 nel periodo estivo (cfr. verbale dell'assemblea straordinaria del 02.01.2024.pdf allegato ricorso).
Secondo l'attrice la delibera è nulla in quanto illegittimamente limitativa del suo diritto di godimento sull'unità immobiliare e, allegando il verbale negativo del procedimento di mediazione- ha chiesto pronuncia giurisdizionale in tal senso.
Con comparsa di risposta del 04.01.2025 si costituiva il convenuto, per eccepire in CP_1
via preliminare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, dal momento che la deliberazione
1 impugnata incide sul diritto di utilizzo della proprietà esclusiva non della usufruttuaria ma dell'associazione no profit utilizzatrice;
nel merito ha rilevato l'infondatezza degli avversi motivi di impugnazione e la legittimità della delibera assembleare, ritenendola conforme al regolamento condominiale contrattuale, il cui contenuto era conosciuto e accettato sia dalla usufruttuaria Parte_1 che dalla nuda proprietaria come dalle medesime dichiarato nell'atto di
[...] Parte_2
compravendita del 20.04.2024 in Notaio (cfr. All. 1 comparsa di risposta). Persona_1
Le parti depositavano memorie ex art. 281 duodecies, comma IV, c.p.c.; indi, istruita documentalmente, la causa veniva posta in riserva per la decisione all'udienza del 30 maggio 2025 svoltasi con le modalità della trattazione scritta.
* * *
Il presente giudizio si risolve con l'accoglimento della pregiudiziale eccezione di parte convenuta circa il difetto di legittimazione attiva sostanziale della ricorrente, con conseguente inutilità di un vaglio della domanda nel merito, per le ragioni di cui appresso.
È pacifico e documentalmente provato che e sono Parte_1 Parte_2 rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria dell'unità immobiliare posta al piano rialzato scala
B dell'edificio condominiale di . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 67, comma VI, disp. att. c.c., l'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio è legittimato a partecipare all'assemblea condominiale e ad esprimere il proprio diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nel caso in esame, prescindendo dalla illegittimità o meno della deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria dei condomini il 02.07.2024, , rivestendo la qualità di Parte_1 usufruttuaria, non ha titolo all'impugnazione. La decisione condominiale, infatti, non attiene alla materia dell'ordinaria amministrazione e del semplice godimento delle cose e dei servizi comuni, ma ha ad oggetto le limitazioni all'esercizio della proprietà individuale e si riferisce perciò alla sfera della nuda proprietaria.
Ne consegue che la ricorrente non ha la legittimazione attiva ad impugnare la delibera adottata dal
. Controparte_1
Sul punto vale peraltro la pena di rilevare che non vi è alcuna violazione dell'obbligo di suscitare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101, comma II, c.p.c., il quale, avendo lo scopo di evitare le decisioni c.d. "a sorpresa" o "della terza via", vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti e non vale, invece, per le questioni che siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. "in senso lato", in quanto tali questioni fanno già parte del "thema decidendum" (Cass. Civ. 11.11.2022 n. 33378).
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del convenuto, CP_1
come da dispositivo, secondo le regole di cui al D.M. Giustizia 55/2014, come modificati dal D.M.
Giustizia 147/2022, valori minimi, tenuto conto della ridotta complessità della materia e dell'attività effettivamente svolta in relazione alle singole fasi.
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva di e per l'effetto respinge la domanda Parte_1
della medesima di nullità della delibera adottata il 02.07.2024 dall'assemblea straordinaria dei condomini del . Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per Legge.
Così deciso a Palermo, il 23 giugno 2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Bozza del provvedimento predisposta dal GOP - Avv. Calogero Dimino Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13524 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gino Rausa, Parte_1 C.F._1
come da procura allegata telematicamente come il calce al ricorso introduttivo
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Fratantonio.
OGGETTO: Impugnazione di delibera assembleare condominiale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter C.P.C. in sostituzione dell'udienza del 30.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso semplificato di cognizione, depositato telematicamente il 06.11.2024, Parte_1
ha convenuto avanti all'intestato Tribunale il Controparte_1
, quale usufruttuaria dell'unità immobiliare posta al piano rialzato scala B.
[...]
Ha riferito l'attrice che l'immobile in suo possesso è destinato a sede di un'associazione no profit - non meglio individuata- esercente attività di promozione sociale di giuoco delle carte ma che la delibera dell'assembleare del 02.07.2024, approvata a maggioranza, con il suo voto contrario, stabiliva di vietare lo svolgimento di qualsiasi attività ludica all'interno della predetta unità immobiliare oltre le ore 22:00 nel periodo invernale e le ore 23:00 nel periodo estivo (cfr. verbale dell'assemblea straordinaria del 02.01.2024.pdf allegato ricorso).
Secondo l'attrice la delibera è nulla in quanto illegittimamente limitativa del suo diritto di godimento sull'unità immobiliare e, allegando il verbale negativo del procedimento di mediazione- ha chiesto pronuncia giurisdizionale in tal senso.
Con comparsa di risposta del 04.01.2025 si costituiva il convenuto, per eccepire in CP_1
via preliminare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, dal momento che la deliberazione
1 impugnata incide sul diritto di utilizzo della proprietà esclusiva non della usufruttuaria ma dell'associazione no profit utilizzatrice;
nel merito ha rilevato l'infondatezza degli avversi motivi di impugnazione e la legittimità della delibera assembleare, ritenendola conforme al regolamento condominiale contrattuale, il cui contenuto era conosciuto e accettato sia dalla usufruttuaria Parte_1 che dalla nuda proprietaria come dalle medesime dichiarato nell'atto di
[...] Parte_2
compravendita del 20.04.2024 in Notaio (cfr. All. 1 comparsa di risposta). Persona_1
Le parti depositavano memorie ex art. 281 duodecies, comma IV, c.p.c.; indi, istruita documentalmente, la causa veniva posta in riserva per la decisione all'udienza del 30 maggio 2025 svoltasi con le modalità della trattazione scritta.
* * *
Il presente giudizio si risolve con l'accoglimento della pregiudiziale eccezione di parte convenuta circa il difetto di legittimazione attiva sostanziale della ricorrente, con conseguente inutilità di un vaglio della domanda nel merito, per le ragioni di cui appresso.
È pacifico e documentalmente provato che e sono Parte_1 Parte_2 rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria dell'unità immobiliare posta al piano rialzato scala
B dell'edificio condominiale di . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 67, comma VI, disp. att. c.c., l'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio è legittimato a partecipare all'assemblea condominiale e ad esprimere il proprio diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nel caso in esame, prescindendo dalla illegittimità o meno della deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria dei condomini il 02.07.2024, , rivestendo la qualità di Parte_1 usufruttuaria, non ha titolo all'impugnazione. La decisione condominiale, infatti, non attiene alla materia dell'ordinaria amministrazione e del semplice godimento delle cose e dei servizi comuni, ma ha ad oggetto le limitazioni all'esercizio della proprietà individuale e si riferisce perciò alla sfera della nuda proprietaria.
Ne consegue che la ricorrente non ha la legittimazione attiva ad impugnare la delibera adottata dal
. Controparte_1
Sul punto vale peraltro la pena di rilevare che non vi è alcuna violazione dell'obbligo di suscitare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101, comma II, c.p.c., il quale, avendo lo scopo di evitare le decisioni c.d. "a sorpresa" o "della terza via", vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti e non vale, invece, per le questioni che siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. "in senso lato", in quanto tali questioni fanno già parte del "thema decidendum" (Cass. Civ. 11.11.2022 n. 33378).
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del convenuto, CP_1
come da dispositivo, secondo le regole di cui al D.M. Giustizia 55/2014, come modificati dal D.M.
Giustizia 147/2022, valori minimi, tenuto conto della ridotta complessità della materia e dell'attività effettivamente svolta in relazione alle singole fasi.
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva di e per l'effetto respinge la domanda Parte_1
della medesima di nullità della delibera adottata il 02.07.2024 dall'assemblea straordinaria dei condomini del . Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per Legge.
Così deciso a Palermo, il 23 giugno 2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Bozza del provvedimento predisposta dal GOP - Avv. Calogero Dimino Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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