Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 454/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. NICASTRO DANIELA Parte_1
CARMELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in
PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di CP_1
lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, ivi compresi
NICASTRO DANIELA CARMELA, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 11/01/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “Il sig. percepisce CP_1 Parte_1
l'assegno sociale, cat. AS n. 04039034 con decorrenza dall'1.10.2014, essendo in possesso dei requisiti di legge (doc. n.1). Con provvedimento di rideterminazione dell'assegno sociale cat. AS
n. 04039034 del 7 aprile 2022 l' comunicava il ricalcolo per l'anno 2021 della CP_1
prestazione con determinazione di indebito di euro 2485,99 derivante dalla eliminazione della maggiorazione di euro 191,23 (doc. n. 2). Successivamente, con lettera di accertamento indebito del 6 giugno 2023, l' comunicava al ricorrente che nel periodo dal 1.01.2021 al CP_1
31.12.2021 aveva riscosso rate di assegno non dovute per euro 2.403,71 (doc. n. 3). Indi, con ulteriore lettera di accertamento indebito del 29 agosto 2023 (doc. n. 4), l' precisava la CP_1
causale e l'importo dell'indebito per l'anno 2021 contestando al ricorrente il pagamento indebito di euro 2.485,99 a titolo di maggiorazioni sociali o aumento di assegno sociale non dovuto per il possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge. Con decorrenza dal mese di novembre
2023, l' iniziava ad operare delle trattenute mensili di euro 140,03 sulla pensione del sig. CP_1
e da gennaio 2024 di euro 147,00 (doc. n. 5)”. Pt_1
Concludeva, quindi, chiedendo: “preliminarmente, in via cautelare, sospendere le trattenute mensili pari ad euro 140,04 per i mesi di novembre e dicembre 2023 e pari ad euro
147,01 da gennaio 2024 effettuate dall' sulla pensione cat. AS del ricorrente CP_1 Numer_1
fino all'accertamento definitivo della sussistenza o meno dell'indebito con la Parte_1
sentenza che definirà il presente giudizio;
nel merito, ritenere e dichiarare illegittimo e/o comunque non dovuto l'indebito contestato dall al Sig. per l'anno 2021 con la CP_1 Parte_1
comunicazione del 6.06.2023 per l'importo di euro 2.403,71 e poi precisato con comunicazione del 29.08.2023 per l'importo di euro 2.485,99 a titolo di maggiorazioni sociali o aumento di assegno sociale, per non avere il ricorrente superato la soglia di reddito prevista dalla legge per il
2021, come indicato in narrativa;
per l'effetto, annullare il predetto indebito ripristinando l'importo integralmente dovuto della prestazione previdenziale cat. AS 04039034 e condannare l' a restituire al sig. CP_1 [...]
le trattenute mensili pari ad euro 140,03 per i mesi di novembre e dicembre 2023 e Pt_1
pari ad euro 147,01 da gennaio 2024 effettuate sulla pensione cat. AS 04039034 dal mese di novembre 2023 fino alla sospensione o cessazione delle stesse;
in subordine, rideterminare l'indebito nella misura corretta in relazione ai redditi effettivamente percepiti e come documentati in atti ed alla soglia di reddito fissata ex lege per il 2021, condannando l a restituire CP_1
l'eventuale eccesso di trattenute effettuate fino alla sospensione e/o cessazione delle stesse. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre direttamente in favore del difensore”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando. Specificava: “Nei confronti dell'odierno ricorrente, l'Istituto ha proceduto alla contestazione di due distinti indebiti, derivati dalla rideterminazione della prestazione assistenziale cat. AS n. 04039034, di cui lo stesso è beneficiario, e ciò, sulla scorta:
- delle informazioni acquisite dalla sede e di quelle comunicate dagli altri enti previdenziali per l'aggiornamento del Casellario dei pensionati (indebito del 07.04.2022);
- dei redditi del titolare e del coniuge per il 2020, conosciuti a consuntivo (indebito del
06.06.2023).
Segnatamente, con la nota di debito del 07.04.22, l' ha azzerato la maggiorazione sociale CP_2
precedentemente riconosciuta nell'anno 2021 sulla prestazione in godimento, in quanto non più spettante.
In particolare, con provvedimento di prima liquidazione del 12/11/2021, l' ha CP_2
riconosciuto l'assegno sociale alla moglie del ricorrente ed ha liquidato la prestazione assistenziale a decorrere da 12/2017.
Si aggiunge che il coniuge aveva chiesto ed ottenuto, con decorrenza 12/2020, la prima liquidazione di altro assegno sociale (vedasi provvedimento di prima liquidazione), che è poi stato oggetto di eliminazione a seguito della definizione della prima e originaria domanda. Dunque, i ratei di assegno relativi al 2021 sono stati liquidati come ratei di assegno sociale n. certificato
04047630, in seguito eliminato. Premesso quanto sopra, si rappresenta come i redditi relativi all'assegno sociale del coniuge abbiano comportato la rideterminazione dell'assegno sociale del ricorrente.
E, infatti, sulla scorta di quanto previsto in materia, i redditi derivanti dalla liquidazione dell'assegno sociale del coniuge rilevano ai fini dell'importo dell'assegno sociale spettante al ricorrente, nonché, della maggiorazione, comportandone la rideterminazione dell'esatto ammontare.
Dunque, con il provvedimento elaborato centralmente dalla Direzione Generale, l ha CP_1
accertato un primo indebito, R.I. n. 16908126, pari a complessivi € 2.485,99, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021.
Tale debito è dovuto, in quanto determinatosi sulla scorta dei redditi da casellario percepiti dalla moglie del sig. nell'anno 2021, che rilevano ai fini della determinazione della Pt_1
maggiorazione sociale, che viene appunto azzerata per tutto il 2021.
La nota di debito viene ritualmente trasmessa a mezzo raccomandata A/R n. 61809085279-
4 del 07/04/2022.
Successivamente alla notifica del primo indebito, il ricorrente inoltrava, a mezzo domanda di ricostituzione reddituale n. domus 2120952800179 del 01/02/2023, richiesta di ricalcolo della propria prestazione assistenziale.
Il ricorrente, infatti, non aveva dichiarato i propri redditi, rilevanti sulla prestazione assistenziale.
Così, nella domanda di ricostituzione dichiarava redditi (personali e del coniuge) per gli anni
2020 e 2023, pari ad € 0,00.
L' verificati i redditi coniugali estratti da certificazioni presenti all'Agenzia delle Entrate CP_1
per l'anno 2020 e comunicati a consuntivo, accertava che il coniuge, nel 2020, aveva percepito redditi di lavoro dipendente ed altri redditi assoggettabili ad IRPEF, pari a complessivi €
8.418,00.
Dunque, la dichiarazione del ricorrente non era veritiera per l'anno 2020.
I citati redditi, essendo redditi diversi da casellario centrale pensioni, rilevano ai fini della prestazione collegata ai redditi per l'anno 2021, sulla scorta dei criteri di lettura dei redditi di cui alla l.n. 122 del 2010, ai sensi della quale, per le liquidazioni successive alla prima delle prestazioni collegate ai redditi – prevede che si tenga conto:
- dei redditi da casellario centrale pensioni per l'anno in corso;
- dei redditi diversi da casellario centrale pensioni per l'anno precedente.
Dunque, i redditi del coniuge per l'anno 2020 rilevano sull'assegno sociale del ricorrente per il
2021 e ne hanno ulteriormente rideterminato l'ammontare.
Si rappresenta che tali redditi non sono stati mai dichiarati né dalla ricorrente né dal coniuge nelle domande presentate in procedura, dove risultano dichiarati redditi pari ad € 0,00.
Dopo l'accoglimento del ricorso in sede cautelare, veniva disposta l'audizione del
Funzionario al fine di accertare se la coniuge del ricorrente abbia o meno CP_1
percepito assegno sociale nel 2021 e se il reddito risultante a favore della stessa per il 2020 superasse o meno i limiti reddito per i soggetti coniugati, una volta cumulato con quello del ricorrente.
All'udienza del 14/03/2025, il Funzionario dichiarava “A.D.R.: Vi è un primo CP_1
provvedimento di indebito con cui è venuta meno la maggiorazione sociale sull'assegno sociale dell' per l'anno 2021 in seguito alla liquidazione nel medesimo anno 2021 (12.11.2021) Pt_1
dell'assegno sociale della coniuge . Persona_1
Il limite di reddito per la maggiorazione sociale nel 2021 era pari a € 14.459,90, noi abbiamo tenuto conto del fatto che la coniuge del ricorrente aveva diritto a percepire l'assegno sociale anche nei precedenti mesi del 2021, atteso che si trattava di esecuzione di sentenza che dichiarava il diritto con decorrenza dal 2017, mentre aveva nelle more percepito l'assegno sociale concesso in via amministrativa con decorrenza dal 1.12.2020 (comunicazione del 2.12.2020).
Noi abbiamo considerato per il limite di reddito i redditi da assegno sociale dell che Pt_1
comprensivo della maggiorazione sociale ammontava a € 8.469,5, cui avevamo aggiunto i ratei dell'assegno sociale della coniuge da gennaio a novembre 2021, ratei che poi abbiamo trattenuto dalla liquidazione operata a novembre 2021, nella quale non avevamo tuttavia liquidato l'anno
2021 perché già corrisposto.
A.D.R.: Successivamente, in occasione della chiesta ricostituzione dell'assegno, domanda febbraio 2023, si sono accertati redditi della coniuge per il 2020 pari a € 8.418,00 Pt_1
che dovrebbero essere relativi a fondi pensione, come da CU 2021 ARCA FONDI in cui al quadro mod. N risulta il versamento nel 2020 di € 7.358,00 + € 1.059,55 di ritenuta IRPEF
(documento già prodotto in atti). A questo punto l' ha considerato il limite di reddito per l'assegno sociale anno 2021 soggetti CP_1
coniugati (senza maggiorazione sociale già ritenuta non spettante) e alla relativa somma di €
11.967,28 abbiamo detratto la somma dei redditi della coniuge del 2020 di € 8.418,00, il residuo lo abbiamo diviso per 13 mensilità determinando l'importo mensile dell'assegno sociale in
€ 273,00 che è quello che compare nel TE08 del giugno 2023, in cui quindi non si è considerato l'assegno sociale della coniuge anno 2021”.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, parte ricorrente dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_1
In particolare, deduceva “l' ha proceduto al ricalcolo degli indebiti e quindi degli CP_1
importi dell'assegno sociale e della maggiorazione per l'anno 2021, come da comunicazione dell'8.04.2025 che si allega (all. n. 1).
In particolare, l' ha quantificato un credito per euro 3.538,23 per maggiorazione sociale CP_1
ed assegno relativamente all'anno 2021 e come si evince a pag. 4 del predetto provvedimento ha aumentato l'assegno sociale da euro 273,10 ad euro 435,95 e la maggiorazione sociale, da euro zero è stata riconosciuta in misura pari ad euro 109,32.
Gli indebiti originariamente contestati ammontavano (come chiarito da nella sua memoria CP_1
difensiva e poi anche dal funzionario) il primo ad euro 2485,99 per maggiorazioni non dovute
(comunicazione del 7.04.2022 e lettera del 29.04.2023 all. n. 2 e all. n. 4 dell'indice del sig. , il secondo ad euro 2403,71 a titolo di assegno sociale riscosso in misura superiore a Pt_1
quella spettante, per complessivi euro 4.889,70.
Poichè il reddito pensionistico della moglie del ricorrente, sig.ra per il 2021 è stato Per_1
accertato essere pari a zero, e quello del 2020, per altri redditi, è stato accertato essere pari ad euro 7.358,00 e non euro 8.418,00, come invece calcolato da sono stati rideterminati i CP_1
predetti importi di indebito e di prestazione.
Come si evince a pag. 3 della comunicazione dell'8.04.2025, pertanto, il debito del ricorrente residuo è risultato essere pari ad euro 3.433,55 (ossia euro 2.403,71+1.029,84 residuo rispetto al totale di 2485,99, in quanto già in parte recuperato) che a fronte di quanto ricalcolato a credito per euro 3.538,23 ha dato luogo ad una differenza a credito del ricorrente di euro 104,68, corrisposti nel cedolino di maggio 2025 (all. n. 2)”). L dal canto suo, allegava alle note mod. TE08 di riliquidazione della CP_1
prestazione, che determinava un credito del ricorrente.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto dal ricorrente, verificato il ricalcolo da parte dell'Istituto degli indebiti originariamente contestati, della misura dell'assegno sociale del ricorrente e della relativa maggiorazione sociale, nonché la liquidazione del residuo a credito dovuto al ricorrente.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto CP_1
il riconoscimento, pressoché integrale, delle ragioni del ricorrente è avvenuto solo in corso di causa.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025.
La Giudice
Paola Marino