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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/07/2025, n. 5764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5764 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05764/2025REG.PROV.COLL.
N. 10638/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10638 del 2021, proposto da
Società Agricola Savia di RA UC e AV S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Carla Moscattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00664/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e udito per la parte appellante l’avvocato Francesco Vannicelli per delega di Gian Carla Moscattini
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Considerato che le parti hanno dato atto e documentato l’intervenuto sgravio della cartella di pagamento impugnata con il ricorso di primo grado in ragione dell’invalidità derivata della stessa;
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese del doppio grado di giudizio possano essere integralmente compensate tra le parti in considerazione del fatto che l’annullamento in autotutela è stato disposto dall’amministrazione a seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’atto presupposto sopravvenuto nel corso del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO