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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4799 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N.R.G. 16858/2024, introdotto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. all'udienza del 12.3.2025, promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Furno, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marvasi, giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il dott. ha adito questo Tribunale al fine di Parte_1 sentir accertare e dichiarare il proprio diritto di credito nei confronti della (da Controparte_1 Contr qui in poi solo e per l'effetto condannare la suddetta società al pagamento della somma di euro
35.006,40 per l'attività di collaborazione espletata dal ricorrente in virtù di un accordo sottoscritto in data 03.06.2019, rinnovato il 10.11.2021, tra le parti in causa.
pagina 1 di 7 A tal fine ha dedotto: - che, in data 03.06.2019, veniva sottoscritto un contratto di collaborazione tra il Contr dott. e la rinnovato a novembre del 2021; - che il partner si impegnava a favorire Pt_1 Pt_1 Contr contatti d'affari nei confronti della con imprese interessate all'attività di advisor della società; - Contr che veniva prevista come 'success fee' il compenso riconosciuto alla da parte delle imprese clienti una volta incassato;
- che veniva riconosciuto un compenso a favore del partner per Pt_1
l'attività prestata nella misura di una percentuale della 'success fee' a seconda dell'esito della segnalazione;
- che in particolare nel caso in cui il partner avesse segnalato un'impresa, Pt_1 Contr divenuta in seguito cliente della tramite la stipulazione di un contratto, sarebbe stato riconosciuto allo stesso un compenso pari al 30% della 'success fee' e che nel caso in cui si fossero segnalate, invece, alcune imprese interessate a diventare in futuro clienti della società sarebbe stato riconosciuto un compenso pari al 5% della 'success fee'; - che il diritto al compenso a favore del partner Pt_1 sarebbe maturato esclusivamente al momento dell'effettivo incasso della 'success fee' da parte della Contr
- che il partner , in qualità di CFO della RE S.R.L., manifestava l'intenzione di Pt_1 allargare le prospettive della propria società attraverso contatti con i fondi di investimento che Contr Contr sarebbero potuti essere favoriti dalla stessa - che la a tal proposito, proponeva alla
[...]
un investimento nella RE S.R.L..; - che grazie a tale segnalazione il partner Parte_2 Contr
maturava pertanto il conseguente compenso nei confronti della - che, non ricevendo Pt_1 nessun compenso per la propria attività, il dott. diffidava, con PEC inviata in data 21.06.2023, la Pt_1
Contr a trasmettere gli accordi riguardanti la 'success fee' stipulati con l'impresa e con i clienti;
- che,
Contr tramite PEC inviata in data 30.06.2023, la trasmetteva alcuni documenti da cui emergevano le seguenti circostanze:
1. che il partner veniva riconosciuto come “segnalatore” in riferimento Pt_1
Contr all'operazione di acquisizione della RE S.R.L. dallo stesso legale rappresentante della 2. che nel contratto di compravendita stipulato tra la e la RE S.R.L. il Parte_2 corrispettivo veniva individuato parte in misura fissa e parte in misura variabile e che quest'ultima veniva divisa in altrettante due componenti variabili denominate “prima componente variabile” e
Contr
“seconda componente variabile”; - che tuttavia, dalla documentazione trasmessa dalla non era possibile evincere in alcun modo l'ammontare della parte fissa del corrispettivo;
- che le componenti variabili del corrispettivo venivano legate all'andamento dell in modo diverso a seconda CP_2 dell'anno di riferimento;
- che, tuttavia, non veniva trasmesso l'allegato che individuava i criteri per calcolare l;
- che la controparte trasmetteva un documento nel quale venivano considerate tra CP_2
i costi straordinari anche le spese sostenute per le consulenze legali e notarili nella somma di euro
32.590,00 in riferimento all'acquisizione della RE S.R.L.; - che la controparte inviava un documento dal quale emergeva che la “prima componente variabile” del corrispettivo ammontava ad euro 14.000.000,00 e che lo stesso documento prevedeva inoltre una “commissione da contratto” nella somma di euro 110.000,00, di cui euro 66.000,00 di 'success fee' ed euro 44.000,00 di spese Contr legali;
- che da tali documenti si evinceva, quindi, che la incassava dalla RE S.R.L. l'importo pagina 2 di 7 di euro 110.000,00 (risultato della somma di euro 66.000,00 di 'success fee' e di euro 44.000,00 di assistenza legale) che sommato all'IVA dava il risultato di euro 134.200,00; - che la controparte non trasmetteva il contratto stipulato con la RE S.R.L. dal quale emergeva l'ammontare della 'success Contr fee'; -che, nonostante le successive richieste, la non trasmetteva nemmeno le altre fatture emesse in pagamento;
- che la controparte non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto al partner;
- che, in data 17.04.2024, il dott. aveva emesso una fattura per l'importo di euro Pt_1 Pt_1
35.006,40 comprensivo di IVA, pari al compenso dovuto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo in via preliminare la chiamata in causa Controparte_1 della RE s.r.l. e nel merito l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla controparte, l'accertamento dell'inadempimento del dott. alle obbligazioni assunte con il Pt_1 contratto di collaborazione del giugno 2019 con ogni conseguenza di legge in ordine al rigetto della domanda o in subordina alla riduzione del quantum dovuto;
in via gradata, in ipotesi di riconoscimento di un compenso per la mediazione svolta, l'accertamento dell'obbligo di pagamento a carico di entrambe le parti che avevano beneficiato della prestazione, con riduzione comunque del compenso dovuto dalla parte resistente.
A tal fine ha eccepito: - che il dott. si impegnava, in data 03.06.2019, attraverso la stipulazione Pt_1 Contr di un contratto di collaborazione con la ad una serie di prestazioni che non aveva mai svolto con riferimento alla vicenda riguardante la società RE, in quanto era stato licenziato dalla stessa agli inizi del 2020; - che, dopo il licenziamento da parte della RE S.R.L., il dott. non aveva avuto Pt_1 Contr Contr più rapporti con la - che la proponeva un investimento nella RE S.R.L. al Fondo Bravo
Invest in modo autonomo, cioè senza la collaborazione del ricorrente;
- che, in data 29.11.2019, la
RE S.R.L. sottoscriveva col Fondo Bravo Invest un NBO (No Binding Offer) cioè un accordo precontrattuale;
-che, in data 22.06.2021, la RE S.R.L. e il Fondo Bravo Invest giungevano alla conclusione del contratto;
- che, dopo il licenziamento dalla RE S.R.L., il dott. su invito della Pt_1 Contr emetteva una fattura per l'importo di euro 2.500,00 per il corrispettivo residuo dovuto in relazione alle prestazioni eseguite;
- che la pretesa di pagamento del ricorrente, ove intesa come compenso dovuto al mediatore, doveva ritenersi prescritta, ai sensi dell'art. 2950 c.c., essendo decorso oltre un anno;
- che il dott. era rimasto inadempiente alle obbligazioni contrattuali e, che, quindi, Pt_1 sussistevano tutti i presupposti per l'accertamento di tale inadempimento.
L'istanza di chiamata in causa del terzo è stata respinta.
Non ammesse le istanze di prova orale ed emesso ordine di esibizione, le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del giorno 12.03.2025 e la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
pagina 3 di 7 In via preliminare va osservato che con l'ordinanza, emessa in data 18.09.2024, era stata ordinata alla Contr
ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di specifici documenti vale a dire il contratto sottoscritto dalla suddetta società con e la RE S.R.L. e il testo integrale del contratto Parte_3 sottoscritto tra la e Con la nota di deposito del 10.11.2024, la Parte_2 Parte_3 Contr ha prodotto documenti diversi da quelli oggetto dell'ordine di esibizione, con la conseguenza che tale produzione deve ritenersi inammissibile, in quanto effettuata senza che fosse stato richiesto e concesso apposito termine ai sensi dell'art. 281 duodecies IV comma c.p.c.
In via preliminare va valutata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito relativo Contr al corrispettivo richiesto dal dott. sollevata dalla occorre sul punto chiarire che, Pt_1 esaminando attentamente il contenuto dell'accordo sottoscritto in data 03.06.2019 tra le parti in causa, le prestazioni ivi previste a carico del dott. non possono essere qualificate come quelle tipiche Pt_1 del mediatore, in quanto nel documento contrattuale (art. 3) si fa riferimento ad un incarico di collaborazione da parte del partner volto alla individuazione di imprese target, possibilmente destinate Contr Contr e diventare clienti di e alla raccolta di manifestazioni di interesse da trasmettere ad con svolgimento di attività di organizzazione di incontri con le imprese target e promozione delle firma Contr dell'incarico ad mentre, secondo la definizione di cui all'art. 1754 c.c., il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza. Ne consegue che il corrispettivo dell'accordo di collaborazione in esame non può ritenersi soggiacere al termine breve di prescrizione di cui all'art. 2950, bensì all'ordinario termine decennale.
Deve quindi valutarsi nel merito se sia sorto o meno il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il corrispettivo previsto dal contratto di collaborazione con specifico riguardo alla vicenda contrattuale relativa all'accordo tra la RE s.r.l. e il Fondo Bravo Invest.
Il contratto sottoscritto in data 03.06.2019 tra la e il dott. stabilisce, Controparte_1 Pt_1 come già anticipato, all'art. 3, che “il partner potrà individuare imprese target ad avviso di questi Contr possibilmente destinate a diventare clienti di e a raccogliere le loro manifestazioni di interesse per poi trasmetterle alla Il partener sarà parte attiva e diligente nell'organizzare CP_1 anche gli incontri con l'impresa target segnalata, promuovendo di conseguenza, la firma dell'incarico Contr Contr ad ed eventualmente poi curando, a chiamata di tratti della fase successiva alla eventualmente intervenuta firma dell'accordo come dallo stesso partner promosso”; nel successivo art. 5 specifica che “il partner una volta individuata una potenziale impresa target idonea a poter Contr divenire cliente di provvede ad inoltrare il modulo di segnalazione di impresa target idonea a
Contr divenire possibile cliente di . Il corrispettivo per l'attività svolta dal partner è disciplinato, Pt_1 invece, dall'art. 7 il quale prevede che il compenso venga calcolato in base ad una percentuale della Contr 'success fee' una volta che questa sia stata incassata dalla quale compenso ricevuto dalle pagina 4 di 7 imprese clienti oggetto di segnalazione: la percentuale è del 30% se l'impresa target concluda un Contr contratto e divenga perciò cliente della la percentuale è del 5% della 'success fee' se vengono segnalate altre imprese che possano diventare imprese clienti. Dall'esame del testo contrattuale emerge con evidenza la circostanza che l'incarico di collaborazione era stato conferito in forma generica al fine di individuare e reperire contatti con imprese target: ne consegue che al fine di comprovare il sorgere del diritto al compenso in relazione alla vicenda RE s.r.l., il resistente aveva l'onere di dimostrare di aver svolto specifiche attività con riferimento ai contatti con tale società.
Il dott. ha sostenuto: Pt_1
Contr
- di aver segnalato alla una società, la RE S.R.L., la quale era interessata ad espandere i propri affari attraverso dei contatti con i fondi di investimento;
Contr
- che dunque la aveva proposto un investimento nella RE S.R.L. al Fondo Bravo Invest;
- che tali due ultimi soggetti avevano sottoscritto, in data 29.11.2019, un accordo precontrattuale, che era stato perfezionato in data 22.06.2021;
- che per effetto della conclusione di tale operazione era maturato in suo favore il diritto al compenso come previsto dall'accordo stipulato in data 03.06.2019, nella somma di euro 35.006,40.
Contr La a fronte delle richieste avanzate, ha sostenuto invece che l'operazione di acquisizione della
RE S.R.L. da parte del Fondo Bravo Invest era avvenuta senza il contributo del dott. , in Pt_1 quanto questi, che all'epoca dei primi contatti con la RE s.r.l. era dipendente in qualità di CFO della società, era stato agli inizi del 2020 licenziato non svolgendo più l'incarico di CFO della società Contr segnalata e di conseguenza aveva terminato i contatti con la che aveva portato avanti l'affare in modo autonomo.
A sostegno delle proprie pretese, il dott. ha allegato: Pt_1
a. la “lista segnalazioni” (doc. n. 3), sottoscritta dal dott. legale rappresentante Persona_1 Contr della nella quale tra alcune imprese viene indicata anche la RE S.R.L., la quale Contr dimostrerebbe, secondo il ricorrente, che il contatto tra la e la RE S.R.L. era stato favorito dalla sua iniziativa;
Contr b. la PEC del 30.06.2023 da che contiene tra gli allegati la “relazione segnalazione RE”
(doc. n. 9) da cui emerge che il dott. è riconosciuto come “segnalatore” in relazione Pt_1 all'affare RE S.R.L.; da questo documento, secondo la prospettazione di parte ricorrente, Contr si evincerebbe la misura della commissione a favore della quantificata nella somma di euro 110.000,00, di cui euro 66.000,00 di 'success fee' e di euro 44.000,00 di spese legali, da cui consegue, secondo la prospettazione del ricorrente, il compenso dovuto, calcolato in base al 30% previsto dall'accordo del 03.06.2019, nella misura di euro 33.000,00 oltre IVA. pagina 5 di 7 A questo punto occorre esaminare, innanzitutto, la successione degli eventi che caratterizzano questa vicenda. Dagli atti di causa si rileva: i) che all'epoca dei primi contatti con la RE s.r.l. il ricorrente Contr ricopriva il ruolo di CFO di detta società; ii) in data 03.06.2019 il dott. e la sottoscrivono un Pt_1 contratto di collaborazione che attiene ad un numero indeterminato di segnalazioni ed in cui non si fa riferimento alla vicenda RE;
iii) che in data 29.11.2019 la RE S.R.L. sottoscrive un accordo precontrattuale con il Fondo Bravo Invest;
iv) nel febbraio 2020 il dott. cessa di rivestire il ruolo Pt_1 di CFO della RE;
v) l'accordo tra la RE ed il Fondo Bravo Invest viene perfezionato soltanto in data 22.06.2021.
Appare, quindi, del tutto evidente che la conclusione dell'operazione di acquisizione sia avvenuta a distanza di oltre un anno dalla cessazione di ogni ruolo del dott. presso la RE s.r.l. e che Pt_1 comunque sarebbe spettato al ricorrente allegare e provare in concreto l'esecuzione delle specifiche prestazioni previste dal contratto di collaborazione in relazione alla vicenda della acquisizione della
RE da parte del Fondo Bravo Invest. Peraltro, in considerazione dell'incontestato ruolo di CFO svolto dal dott. presso la RE fino al febbraio 2020 appare maggiormente verosimile la Pt_1 Contr ricostruzione fornita dalla in ordine alla circostanza che la partecipazione del dott. alla Pt_1 vicenda sia stata giustificata proprio dal ruolo dal medesimo rivestito all'interno della RE s.r.l.
La documentazione prodotta dal ricorrente per contrastare l'eccezione di inadempimento formulata dal resistente non appare dirimente. Il doc. n. 3 “lista segnalazioni” che individua tra le altre società anche la RE s.r.l., non contiene alcun riferimento al dott. . Il doc. 9 “relazione segnalazione Pt_1 Contr RE” trasmesso via pec dalla contiene in effetti l'indicazione di come segnalatore Parte_1 ma non specifica altri elementi da cui trarre la prova dell'effettiva attività svolta dal ricorrente, soprattutto tenuto conto della circostanza, già evidenziata più volte, del ruolo svolto dal medesimo fino al febbraio 2020 quale CFO della RE s.r.l.
Non avendo il ricorrente provato di aver svolto le prestazioni che secondo l'accordo concluso tra le parti avrebbero fondato il suo diritto al compenso la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria, ai sensi del D.M.
55/2014 così come modificato successivamente dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
pagina 6 di 7 - condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali di questo procedimento in favore della che liquida in euro 2.906,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA. Controparte_1
Così deciso in Roma il 28.3.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N.R.G. 16858/2024, introdotto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. all'udienza del 12.3.2025, promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Furno, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marvasi, giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il dott. ha adito questo Tribunale al fine di Parte_1 sentir accertare e dichiarare il proprio diritto di credito nei confronti della (da Controparte_1 Contr qui in poi solo e per l'effetto condannare la suddetta società al pagamento della somma di euro
35.006,40 per l'attività di collaborazione espletata dal ricorrente in virtù di un accordo sottoscritto in data 03.06.2019, rinnovato il 10.11.2021, tra le parti in causa.
pagina 1 di 7 A tal fine ha dedotto: - che, in data 03.06.2019, veniva sottoscritto un contratto di collaborazione tra il Contr dott. e la rinnovato a novembre del 2021; - che il partner si impegnava a favorire Pt_1 Pt_1 Contr contatti d'affari nei confronti della con imprese interessate all'attività di advisor della società; - Contr che veniva prevista come 'success fee' il compenso riconosciuto alla da parte delle imprese clienti una volta incassato;
- che veniva riconosciuto un compenso a favore del partner per Pt_1
l'attività prestata nella misura di una percentuale della 'success fee' a seconda dell'esito della segnalazione;
- che in particolare nel caso in cui il partner avesse segnalato un'impresa, Pt_1 Contr divenuta in seguito cliente della tramite la stipulazione di un contratto, sarebbe stato riconosciuto allo stesso un compenso pari al 30% della 'success fee' e che nel caso in cui si fossero segnalate, invece, alcune imprese interessate a diventare in futuro clienti della società sarebbe stato riconosciuto un compenso pari al 5% della 'success fee'; - che il diritto al compenso a favore del partner Pt_1 sarebbe maturato esclusivamente al momento dell'effettivo incasso della 'success fee' da parte della Contr
- che il partner , in qualità di CFO della RE S.R.L., manifestava l'intenzione di Pt_1 allargare le prospettive della propria società attraverso contatti con i fondi di investimento che Contr Contr sarebbero potuti essere favoriti dalla stessa - che la a tal proposito, proponeva alla
[...]
un investimento nella RE S.R.L..; - che grazie a tale segnalazione il partner Parte_2 Contr
maturava pertanto il conseguente compenso nei confronti della - che, non ricevendo Pt_1 nessun compenso per la propria attività, il dott. diffidava, con PEC inviata in data 21.06.2023, la Pt_1
Contr a trasmettere gli accordi riguardanti la 'success fee' stipulati con l'impresa e con i clienti;
- che,
Contr tramite PEC inviata in data 30.06.2023, la trasmetteva alcuni documenti da cui emergevano le seguenti circostanze:
1. che il partner veniva riconosciuto come “segnalatore” in riferimento Pt_1
Contr all'operazione di acquisizione della RE S.R.L. dallo stesso legale rappresentante della 2. che nel contratto di compravendita stipulato tra la e la RE S.R.L. il Parte_2 corrispettivo veniva individuato parte in misura fissa e parte in misura variabile e che quest'ultima veniva divisa in altrettante due componenti variabili denominate “prima componente variabile” e
Contr
“seconda componente variabile”; - che tuttavia, dalla documentazione trasmessa dalla non era possibile evincere in alcun modo l'ammontare della parte fissa del corrispettivo;
- che le componenti variabili del corrispettivo venivano legate all'andamento dell in modo diverso a seconda CP_2 dell'anno di riferimento;
- che, tuttavia, non veniva trasmesso l'allegato che individuava i criteri per calcolare l;
- che la controparte trasmetteva un documento nel quale venivano considerate tra CP_2
i costi straordinari anche le spese sostenute per le consulenze legali e notarili nella somma di euro
32.590,00 in riferimento all'acquisizione della RE S.R.L.; - che la controparte inviava un documento dal quale emergeva che la “prima componente variabile” del corrispettivo ammontava ad euro 14.000.000,00 e che lo stesso documento prevedeva inoltre una “commissione da contratto” nella somma di euro 110.000,00, di cui euro 66.000,00 di 'success fee' ed euro 44.000,00 di spese Contr legali;
- che da tali documenti si evinceva, quindi, che la incassava dalla RE S.R.L. l'importo pagina 2 di 7 di euro 110.000,00 (risultato della somma di euro 66.000,00 di 'success fee' e di euro 44.000,00 di assistenza legale) che sommato all'IVA dava il risultato di euro 134.200,00; - che la controparte non trasmetteva il contratto stipulato con la RE S.R.L. dal quale emergeva l'ammontare della 'success Contr fee'; -che, nonostante le successive richieste, la non trasmetteva nemmeno le altre fatture emesse in pagamento;
- che la controparte non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto al partner;
- che, in data 17.04.2024, il dott. aveva emesso una fattura per l'importo di euro Pt_1 Pt_1
35.006,40 comprensivo di IVA, pari al compenso dovuto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo in via preliminare la chiamata in causa Controparte_1 della RE s.r.l. e nel merito l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla controparte, l'accertamento dell'inadempimento del dott. alle obbligazioni assunte con il Pt_1 contratto di collaborazione del giugno 2019 con ogni conseguenza di legge in ordine al rigetto della domanda o in subordina alla riduzione del quantum dovuto;
in via gradata, in ipotesi di riconoscimento di un compenso per la mediazione svolta, l'accertamento dell'obbligo di pagamento a carico di entrambe le parti che avevano beneficiato della prestazione, con riduzione comunque del compenso dovuto dalla parte resistente.
A tal fine ha eccepito: - che il dott. si impegnava, in data 03.06.2019, attraverso la stipulazione Pt_1 Contr di un contratto di collaborazione con la ad una serie di prestazioni che non aveva mai svolto con riferimento alla vicenda riguardante la società RE, in quanto era stato licenziato dalla stessa agli inizi del 2020; - che, dopo il licenziamento da parte della RE S.R.L., il dott. non aveva avuto Pt_1 Contr Contr più rapporti con la - che la proponeva un investimento nella RE S.R.L. al Fondo Bravo
Invest in modo autonomo, cioè senza la collaborazione del ricorrente;
- che, in data 29.11.2019, la
RE S.R.L. sottoscriveva col Fondo Bravo Invest un NBO (No Binding Offer) cioè un accordo precontrattuale;
-che, in data 22.06.2021, la RE S.R.L. e il Fondo Bravo Invest giungevano alla conclusione del contratto;
- che, dopo il licenziamento dalla RE S.R.L., il dott. su invito della Pt_1 Contr emetteva una fattura per l'importo di euro 2.500,00 per il corrispettivo residuo dovuto in relazione alle prestazioni eseguite;
- che la pretesa di pagamento del ricorrente, ove intesa come compenso dovuto al mediatore, doveva ritenersi prescritta, ai sensi dell'art. 2950 c.c., essendo decorso oltre un anno;
- che il dott. era rimasto inadempiente alle obbligazioni contrattuali e, che, quindi, Pt_1 sussistevano tutti i presupposti per l'accertamento di tale inadempimento.
L'istanza di chiamata in causa del terzo è stata respinta.
Non ammesse le istanze di prova orale ed emesso ordine di esibizione, le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del giorno 12.03.2025 e la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
pagina 3 di 7 In via preliminare va osservato che con l'ordinanza, emessa in data 18.09.2024, era stata ordinata alla Contr
ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di specifici documenti vale a dire il contratto sottoscritto dalla suddetta società con e la RE S.R.L. e il testo integrale del contratto Parte_3 sottoscritto tra la e Con la nota di deposito del 10.11.2024, la Parte_2 Parte_3 Contr ha prodotto documenti diversi da quelli oggetto dell'ordine di esibizione, con la conseguenza che tale produzione deve ritenersi inammissibile, in quanto effettuata senza che fosse stato richiesto e concesso apposito termine ai sensi dell'art. 281 duodecies IV comma c.p.c.
In via preliminare va valutata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito relativo Contr al corrispettivo richiesto dal dott. sollevata dalla occorre sul punto chiarire che, Pt_1 esaminando attentamente il contenuto dell'accordo sottoscritto in data 03.06.2019 tra le parti in causa, le prestazioni ivi previste a carico del dott. non possono essere qualificate come quelle tipiche Pt_1 del mediatore, in quanto nel documento contrattuale (art. 3) si fa riferimento ad un incarico di collaborazione da parte del partner volto alla individuazione di imprese target, possibilmente destinate Contr Contr e diventare clienti di e alla raccolta di manifestazioni di interesse da trasmettere ad con svolgimento di attività di organizzazione di incontri con le imprese target e promozione delle firma Contr dell'incarico ad mentre, secondo la definizione di cui all'art. 1754 c.c., il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza. Ne consegue che il corrispettivo dell'accordo di collaborazione in esame non può ritenersi soggiacere al termine breve di prescrizione di cui all'art. 2950, bensì all'ordinario termine decennale.
Deve quindi valutarsi nel merito se sia sorto o meno il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il corrispettivo previsto dal contratto di collaborazione con specifico riguardo alla vicenda contrattuale relativa all'accordo tra la RE s.r.l. e il Fondo Bravo Invest.
Il contratto sottoscritto in data 03.06.2019 tra la e il dott. stabilisce, Controparte_1 Pt_1 come già anticipato, all'art. 3, che “il partner potrà individuare imprese target ad avviso di questi Contr possibilmente destinate a diventare clienti di e a raccogliere le loro manifestazioni di interesse per poi trasmetterle alla Il partener sarà parte attiva e diligente nell'organizzare CP_1 anche gli incontri con l'impresa target segnalata, promuovendo di conseguenza, la firma dell'incarico Contr Contr ad ed eventualmente poi curando, a chiamata di tratti della fase successiva alla eventualmente intervenuta firma dell'accordo come dallo stesso partner promosso”; nel successivo art. 5 specifica che “il partner una volta individuata una potenziale impresa target idonea a poter Contr divenire cliente di provvede ad inoltrare il modulo di segnalazione di impresa target idonea a
Contr divenire possibile cliente di . Il corrispettivo per l'attività svolta dal partner è disciplinato, Pt_1 invece, dall'art. 7 il quale prevede che il compenso venga calcolato in base ad una percentuale della Contr 'success fee' una volta che questa sia stata incassata dalla quale compenso ricevuto dalle pagina 4 di 7 imprese clienti oggetto di segnalazione: la percentuale è del 30% se l'impresa target concluda un Contr contratto e divenga perciò cliente della la percentuale è del 5% della 'success fee' se vengono segnalate altre imprese che possano diventare imprese clienti. Dall'esame del testo contrattuale emerge con evidenza la circostanza che l'incarico di collaborazione era stato conferito in forma generica al fine di individuare e reperire contatti con imprese target: ne consegue che al fine di comprovare il sorgere del diritto al compenso in relazione alla vicenda RE s.r.l., il resistente aveva l'onere di dimostrare di aver svolto specifiche attività con riferimento ai contatti con tale società.
Il dott. ha sostenuto: Pt_1
Contr
- di aver segnalato alla una società, la RE S.R.L., la quale era interessata ad espandere i propri affari attraverso dei contatti con i fondi di investimento;
Contr
- che dunque la aveva proposto un investimento nella RE S.R.L. al Fondo Bravo Invest;
- che tali due ultimi soggetti avevano sottoscritto, in data 29.11.2019, un accordo precontrattuale, che era stato perfezionato in data 22.06.2021;
- che per effetto della conclusione di tale operazione era maturato in suo favore il diritto al compenso come previsto dall'accordo stipulato in data 03.06.2019, nella somma di euro 35.006,40.
Contr La a fronte delle richieste avanzate, ha sostenuto invece che l'operazione di acquisizione della
RE S.R.L. da parte del Fondo Bravo Invest era avvenuta senza il contributo del dott. , in Pt_1 quanto questi, che all'epoca dei primi contatti con la RE s.r.l. era dipendente in qualità di CFO della società, era stato agli inizi del 2020 licenziato non svolgendo più l'incarico di CFO della società Contr segnalata e di conseguenza aveva terminato i contatti con la che aveva portato avanti l'affare in modo autonomo.
A sostegno delle proprie pretese, il dott. ha allegato: Pt_1
a. la “lista segnalazioni” (doc. n. 3), sottoscritta dal dott. legale rappresentante Persona_1 Contr della nella quale tra alcune imprese viene indicata anche la RE S.R.L., la quale Contr dimostrerebbe, secondo il ricorrente, che il contatto tra la e la RE S.R.L. era stato favorito dalla sua iniziativa;
Contr b. la PEC del 30.06.2023 da che contiene tra gli allegati la “relazione segnalazione RE”
(doc. n. 9) da cui emerge che il dott. è riconosciuto come “segnalatore” in relazione Pt_1 all'affare RE S.R.L.; da questo documento, secondo la prospettazione di parte ricorrente, Contr si evincerebbe la misura della commissione a favore della quantificata nella somma di euro 110.000,00, di cui euro 66.000,00 di 'success fee' e di euro 44.000,00 di spese legali, da cui consegue, secondo la prospettazione del ricorrente, il compenso dovuto, calcolato in base al 30% previsto dall'accordo del 03.06.2019, nella misura di euro 33.000,00 oltre IVA. pagina 5 di 7 A questo punto occorre esaminare, innanzitutto, la successione degli eventi che caratterizzano questa vicenda. Dagli atti di causa si rileva: i) che all'epoca dei primi contatti con la RE s.r.l. il ricorrente Contr ricopriva il ruolo di CFO di detta società; ii) in data 03.06.2019 il dott. e la sottoscrivono un Pt_1 contratto di collaborazione che attiene ad un numero indeterminato di segnalazioni ed in cui non si fa riferimento alla vicenda RE;
iii) che in data 29.11.2019 la RE S.R.L. sottoscrive un accordo precontrattuale con il Fondo Bravo Invest;
iv) nel febbraio 2020 il dott. cessa di rivestire il ruolo Pt_1 di CFO della RE;
v) l'accordo tra la RE ed il Fondo Bravo Invest viene perfezionato soltanto in data 22.06.2021.
Appare, quindi, del tutto evidente che la conclusione dell'operazione di acquisizione sia avvenuta a distanza di oltre un anno dalla cessazione di ogni ruolo del dott. presso la RE s.r.l. e che Pt_1 comunque sarebbe spettato al ricorrente allegare e provare in concreto l'esecuzione delle specifiche prestazioni previste dal contratto di collaborazione in relazione alla vicenda della acquisizione della
RE da parte del Fondo Bravo Invest. Peraltro, in considerazione dell'incontestato ruolo di CFO svolto dal dott. presso la RE fino al febbraio 2020 appare maggiormente verosimile la Pt_1 Contr ricostruzione fornita dalla in ordine alla circostanza che la partecipazione del dott. alla Pt_1 vicenda sia stata giustificata proprio dal ruolo dal medesimo rivestito all'interno della RE s.r.l.
La documentazione prodotta dal ricorrente per contrastare l'eccezione di inadempimento formulata dal resistente non appare dirimente. Il doc. n. 3 “lista segnalazioni” che individua tra le altre società anche la RE s.r.l., non contiene alcun riferimento al dott. . Il doc. 9 “relazione segnalazione Pt_1 Contr RE” trasmesso via pec dalla contiene in effetti l'indicazione di come segnalatore Parte_1 ma non specifica altri elementi da cui trarre la prova dell'effettiva attività svolta dal ricorrente, soprattutto tenuto conto della circostanza, già evidenziata più volte, del ruolo svolto dal medesimo fino al febbraio 2020 quale CFO della RE s.r.l.
Non avendo il ricorrente provato di aver svolto le prestazioni che secondo l'accordo concluso tra le parti avrebbero fondato il suo diritto al compenso la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria, ai sensi del D.M.
55/2014 così come modificato successivamente dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
pagina 6 di 7 - condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali di questo procedimento in favore della che liquida in euro 2.906,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA. Controparte_1
Così deciso in Roma il 28.3.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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