Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1551/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1551/2021 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Rosa Cristina Calella e Francesco Maria Prete, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Alfonso Landi, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 9.1.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2021 [nato a [...] il Parte_1
11/12/1977, C.F. ] ha chiesto dichiararsi la cessazione degli C.F._1 effetti civili del matrimonio contratto con [nata a Controparte_1
TO RA (SA) in data 11/09/1978, C.F. ] in data C.F._2
13.08.2009 in Colliano (SA) e da cui era nato il figlio (23.09.2010). Per_1
Il ricorrente chiedeva inoltre:
1. l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita;
2.
l'assegnazione della casa familiare;
3. la determinazione a suo carico di un assegno di € 400,00 mensili per il mantenimento del figlio oltre alla Per_1 propria contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
4. che la resistente venisse sanzionata per inadempienti ed omissioni riguardanti il rapporto padre- figlio.
Con comparsa del 28.06.2021 si costituiva , la quale Controparte_1 aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e domandava altresì la conferma - a carico del ricorrente- dell'importo dell'assegno previsto in sede di separazione per il mantenimento del figlio minore, oltre al risarcimento del danno cagionato dal sia per il Pt_1 mancato versamento del mantenimento che per il danno psicologico causato al figlio per il disinteresse mostrato nei confronti dello stesso. Per_1
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva (previo ascolto del minore) con ordinanza del 15.11.2021 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore per il prosieguo.
Con sentenza n. 1935/2023 pubbl. il 4.5.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo per la definitiva determinazione delle questioni economiche.
Alla udienza del 9.1.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., mediante lo scambio telematico di note scritte, la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio 1935/2023 pubbl. il
4.5.2023, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Dal matrimonio è nato il figlio minore attualmente di anni 14. Per_1
Il minore, sentito dal Presidente delegato alla udienza del 12.7.2021, aveva confermato la sussistenza di una frattura nel rapporto con il padre (che non vedeva né sentiva da oltre un ano), motivo per il quale è stata disposta la presa in carico del minore da parte dei competenti SS nonché una serie di interventi volti a favorire la ripresa della relazione genitoriale.
Tali interventi hanno dato esito positivo, come emerso dalle dichiarazioni rese dal minore che è stato nuovamente sentito alla udienza del 27.4.2023 (“Io frequento la seconda media. PÀ lavora fuori Regione al momento. Ogni 15 giorni circa viene qui e ci vediamo. Ci accordiamo di volta in volta a seconda dei miei impegni. In genere se vado a scuola, mi faccio venire a prendere da lui e resto con lui tutto il pomeriggio o anche fino a sera (come è successo ieri). Se invece è nel weekend a volte sto con lui di mattina o anche per pranzo. A Pasqua è stato qui tre giorni di seguito e ci siamo visti tutti e tre i giorni. A me sta bene questo regime flessibile in cui io mi accordo direttamente con PA per i nostri incontri. I problemi che ci sono stati con PA li abbiamo chiariti. A me non piacciono i dissapori, non mi piacciono i rapporti costruiti sul nulla. Adesso che ci siamo chiariti va meglio. Anche mamma è molto contenta che io ho recuperato il rapporto con PA perché mi vede più sereno”).
Dunque, non essendo emerse all'esito del giudizio significative carenze genitoriali o elementi di pregiudizio per il minore, può essere congiuntamente Per_1 affidata ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre (con la quale convive sin dall'epoca della separazione).
Attesa l'età raggiunta dal ragazzo (14 anni) e la circostanza che attualmente il padre risiede fuori regione per motivi di lavoro, appare opportuno confermare il regime di incontri liberi padre-figlio già di fatto in essere da un paio di anni e ciò anche alla luce del positivo recupero della relazione genitoriale.
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Visti gli esiti del procedimento non possono trovare accoglimento le contrapposte domande, anche risarcitorie, avanzate ex art. 709 ter c.p.c. da entrambe le parti.
B) Merita accoglimento la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare – sita in TO Citro (SA) via Aldo Moro n. 5 – avanzata dal ricorrente, revoca già disposta dal Presidente delegato con i provvedimenti provvisori (cfr. ordinanza del 15.11.2021).
Com'è noto, la ratio della regola posta dall'art. 337-sexies c.c. è quella di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico dei figli minori (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti: cfr. Cass. civ., sez. I,
18/09/2013, n. 21334), pure a fronte di una situazione di conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. civ., sez. VI, 02/12/2015, n. 24473).
Nel caso di specie atteso che risulta pacifico tra le parti che la resistente, cui era stata assegnata in sede di separazione la casa familiare si è trasferita altrove con il minore poco dopo la separazione (“E' vero che non vivo più presso la casa familiare dall'epoca della separazione, ciò perché la casa è ubicata nello stesso fabbricato in cui vivono i suoi genitori e quindi per me era impossibile viverci serenamente” cfr. verb. ud. presidenziale del 5.7.2021).
C) In merito, poi, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il minore a carico del padre non collocatario, si ricorda che la valutazione non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI,
16/09/2020, n. 19299).
Ebbene, nel caso di specie è emerso che:
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1) la ricorrente, di anni 48, lavora come autista;
è proprietario esclusivo della ex casa familiare tornata nella sua disponibilità in corso di causa;
attualmente lavora fuori Regione e vive in un immobile condotto in locazione per un canone di
400,00 euro mensili;
ha una rata di finanziamento di circa 360,00 euro mensili;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2019 un reddito imponibile di 25.479,00 euro;
ha percepito per l'anno di imposta 2023 un reddito da lavoro di 27.554,00 euro;
ha contratto vari finanziamenti;
2) la resistente, di anni 47, lavora come operaia percependo uno stipendio netto di circa 1.250,00 euro;
vive in affitto pagando un canone di locazione di 300,00 euro;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito da lavoro di 20.643,00 euro;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito da lavoro di 22.218,80 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito da lavoro di 20.699,50 euro;
percepisce per intero l'assegno unico per il figlio in forza di accordo con il ricorrente.
Tenuto conto di quanto emerso in ordine alla situazione patrimoniale delle parti, delle aumentate esigenze del minore connesse all'età e della circostanza che l'assegno unico viene percepito dalla sola madre per accordo delle parti, va confermato l'importo di euro 600,00 quale assegno di mantenimento indiretto a carico del ricorrente.
Il dovrà altresì contribuire alle spese straordinarie contratte nell'interesse Pt_1 del figlio nella misura del 50%.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese
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sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
D) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
- affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore Persona_2
(23.09.2010) con residenza privilegiata presso la madre;
- i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore;
- il sig. concorderà direttamente con il figlio i tempi e le Parte_1 Per_1 modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi del minore;
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- determina in euro 600,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno di mantenimento per il figlio minore a carico del sig. da Parte_1 versarsi alla sig.ra entro il 5 di ogni mese;
Controparte_1
- dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese Parte_1 straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore nella misura del 50% purché preventivamente concordate e/o documentate ed urgenti;
- rigetta le domande ex art. 709 ter c.p.c. proposte da entrambe le parti;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 7.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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