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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/07/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2932/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AU AR NI Presidente
Dott. IO OR Consigliere rel.
Dott. Elena Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 14.10.2024
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), entrambe elettivamente domiciliate in Milano, Via Visconti di Modrone 18, presso P.IVA_2 lo studio dell'Avv. Paolo Riccardo Coppola (CF ), che le rappresenta e C.F._1 difende unitamente e disgiuntamente agli Avv. Elisabetta Rubini e Alessandra Grissini;
appellanti contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, in via congiunta e Controparte_1 P.IVA_3 disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Giovanni de Vergottini, Elisa Lenzi e Gerardo Maria Cinelli, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori, nonché presso lo Studio Legale de Vergottini corrente in Milano, via Lanzone 4.
appellata
OGGETTO: Altri contratti atipici CONCLUSIONI per Parte_1 Controparte_2
: riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 6544/24
[...] resa pubblica il 1° luglio 2024 e in conseguenza:
1.1. accertare che ha intimato illegittimamente con lettera del 10 febbraio Controparte_1
2022 la risoluzione di diritto del Contratto di Affidamento di Gestione di Reparto sottoscritto con il 24 giugno 2019 così come modificato con la “scrittura privata integrativa e Parte_1 modificativa del contratto di affido di reparto del 24 giugno 2019” sottoscritta l'8 aprile 2021 e in conseguenza
1.2. condannare con sede in Milano (MI), via Bianca di Savoia n. 12, con Controparte_1 codice fiscale in persona del suo rappresentante legale pro tempore al pagamento P.IVA_3
- in favore dell'Appellante dell'importo di euro 10.707.800,00, o quell'importo Parte_1 maggiore o inferiore ritenuto di Giustizia anche secondo equità e
- in favore dell'Appellante dell'importo di euro 669.700,00, o quell'importo Parte_2 maggiore o inferiore ritenuto di Giustizia anche secondo equità, a titolo di risarcimento del danno arrecato alle Attrici a causa dell'illegittima risoluzione del Contratto di Affidamento di Gestione di
Reparto sottoscritto con il 24 giugno 2019 così come modificato con la “scrittura Parte_1 privata integrativa e modificativa del contratto di affido di reparto del 24 giugno 2019” sottoscritta l'8 aprile 2021; somme da cui dedursi l'importo di euro 200.000,00 accettato da in Parte_1 data 4 agosto 2022 in acconto sul maggior dovuto.
2. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, diritti e onorari di entrambi i Gradi del Giudizio anche di eventuale CTP e CTU.
3. IN VIA ISTRUTTORIA:
3.1 Ammettersi capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale sulle seguenti circostanze:
1) Vero che ha iniziato la propria attività nei locali di Milano via Dogana 2 in data 28 Pt_1 giugno 2019;
2) Vero che ha sospeso l'attività esercitata nei locali di Milano via Dogana 2 tra la Parte_1 fine di febbraio e i primi di marzo 2020 a seguito delle disposizioni di chiusura (cosiddetto lock- down) disposte dal Governo italiano;
3) Vero che alla fine dell'anno 2021 OD Break e Sapori Artigianali apprendevano dagli articoli usciti sulla Stampa nazionale della delibera n. 944/2021 del 30 luglio 2021 della Giunta Comunale del Comune di Milano;
4) Vero che in data 30 giugno 2022 OD Break ha chiuso l'attività esercitata nei locali di Milano via
Dogana n. 2;
2 5) Vero che in data 8 luglio 2022 ha riconsegnato i locali occupati in Milano via Dogana Pt_1
n. 2 a liberi da persone e cose;
Controparte_1
6) Vero che ha distaccato i propri dipendenti Pt_1 Persona_1 Persona_2
, , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
, ,
[...] Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11 Per_12
, come da doc. n. 17 da
[...] Persona_13 Persona_14 Persona_15 rammostrare al teste;
7) Vero che le società presso le quali sono stati distaccati da i dipendenti Pt_1 Per_1
, ,
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
,
[...] Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
,
[...] Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14 [...]
nulla hanno corrisposto a per il distacco dei predetti dipendenti;
Persona_15 Pt_1
8) Vero che alla data del 19 marzo 2023 esercitava la propria attività nei Controparte_1 locali di Milano, Via Dogana n. 2 dove si trovava il reparto rilasciato da in data 8 luglio Pt_1
2022.
Si indicano a testi: sul capitolo 1
- Architetto (Progetto e arredo locale) c/o Costa Group S.r.l. Via Valgraveglia Zai Tes_1
19020 Ricco' del Golfo (SP)
- Geom. mpresa Edile) c/o O.R.M.A. S.r.l. Viale Europa, 6 25036 Palazzolo S/O Persona_16
(BS)
Su tutti i capitoli:
- Viale Fulvio Testi, 96 – Milano;
Persona_1
- Bordogna Sonia: Via Enrico Fermi, 20/B – Cesano Boscone (Mi);
- Via Tavazzano, 10 – Milano;
Persona_17
- LI : Viale Lazio, 80 – RO (Mi); CP_3
- Plata Via Sormani, 30 – NO LA (Mi); Controparte_4
- Villalva Via Delle Rose, 6/D – PI MA (Mi); Persona_7
- : Via Tolstoi Leone, 64 – Milano;
Persona_13
- Via Pierpaolo Pasolini, 84 – 20151 Milano;
Persona_6
- : Via Bianchi, 54 – Brescia;
CP_5
- : Via Fausto Cadeo, 38/A – Darfo Boario Terme (Bs); Controparte_6
- Via Pierpaolo Pasolini, 84 – 20151 Milano Testimone_2
3 3.2 Ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a confermare le risultanze della Perizia redatta Pers dal dr. e prodotta con l'Atto introduttivo del Giudizio di Primo Grado sub doc. n. 22 in relazione alla correttezza dei principi di calcolo riferito al danno patito dalle Appellanti a seguito della risoluzione del contratto di affido di reparto, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante”.
per Controparte_1
“Voglia Codesto Ecc.ma OR d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande introdotte dalle appellanti con l'atto introduttivo del presente giudizio di appello giacché del tutto infondate, confermando integralmente la sentenza impugnata;
2. e, in ogni caso, con condanna delle appellanti al pagamento delle spese e delle competenze di lite oltre IVA e CPA dovute come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio davanti al Tribunale di Milano Controparte_1
Esponevano che il 28 novembre 2018 e conclusero Parte_2 Controparte_1 una scrittura privata a mezzo della quale la seconda si impegnò a non rinnovare l'accordo, già in essere con il terzo avente a oggetto la gestione dell'attività complementare di Controparte_7 somministrazione al pubblico di vivande nei locali presso il c.d. , sito in Controparte_8
Milano, via Dogana n. 2 (angolo via Guglielmo Marconi n. 2), al fine di consentire il subentro di
-o di altra società all'uopo nominata- nella gestione della medesima attività; Parte_2 che era titolare di tale attività complementare di somministrazione per Controparte_1 effetto di convenzione dell'8 luglio 2015 con il Comune di Milano, con la quale le fu concesso il godimento della porzione di immobile sopra menzionata perché ivi esercitasse l'impresa libraria e attività complementari, fra cui quella di ristorazione;
che a seguito del mancato rinnovo del contratto con costituì appositamente che Controparte_7 Parte_2 Parte_1 sottoscrisse il 24 giugno 2019 con un contratto di affidamento di gestione di Controparte_1 reparto, con durata sino al 30 giugno 2027 e rinnovo sino al 30 giugno 2035, per il caso di rinnovo della convenzione fra il Comune e avviata regolarmente la gestione, « Controparte_1 [...] si arretrava nel pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di affido» e le parti ( Pt_1 [...]
e conclusero in data 8 aprile 2021 una scrittura privata Parte_1 Controparte_1 integrativa e modificativa (doc. 21 fasc. nella quale, fra l'altro, venne rivisto il criterio CP_1
4 di computo della somma dovuta dalla convenuta in favore di per il caso di Parte_1 scioglimento anticipato della convenzione fra il Comune e con successivo Controparte_1 contratto 2.2.2022 e il Comune si accordarono per la riallocazione del c.d. Controparte_1 presso altro immobile, posto che in quello originario dovevano essere Controparte_8 eseguite operazioni di ampliamento del Museo del Novecento, all'interno del c.d. secondo
; preso atto che non intendeva mettere a disposizione degli attori Parte_3 Controparte_1 un analogo reparto per la somministrazione di vivande presso il nuovo megastore, sito in via
Dogana n. 4, essi hanno restituito il reparto alla convenuta in data 8 luglio 2022, riservata ogni azione.
Ritenevano dunque gli attori che la nuova convenzione tra Comune e Controparte_1 dovesse essere intesa come semplice modifica o integrazione della precedente, e non come sua revoca o risoluzione;
che dunque la condotta di di rifiuto della Controparte_1 riallocazione presso il nuovo immobile del reparto di somministrazione, costituiva violazione del contratto di affidamento (clausola n. 3.6), così come modificato dalla scrittura integrativa.
Chiedevano quindi che fosse condannata al risarcimento del danno, sub Controparte_1 specie di danno emergente e lucro cessante, complessivamente indicato nella somma di €
10.707.800,00 in favore dell'attore ed € 669.700,00 in favore dell'attore Parte_1 [...]
Parte_2
tempestivamente costituitasi in giudizio, negava qualsiasi proprio Controparte_1 inadempimento e allegava di avere tempestivamente pagato in favore dell'attrice la Parte_1 somma di € 200.000,00 dovuta per il caso di risoluzione della convenzione nel corso dell'anno
2022. Ha dunque concluso, in comparsa di risposta, perché le domande degli attori fossero tutte respinte.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6544/24, resa in data 28 giugno 2024, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, respingeva le domande degli attori che condannava, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta.
Avverso la sentenza proponevano appello deducendo con Parte_4 un primo motivo, in ordine alla teorizzata revoca della convenzione per cui è causa ovvero risoluzione consensuale, erronea valutazione della documentazione prodotta ed errata motivazione;
con un secondo motivo, in ordine all'impossibilità di adibire una porzione dell'immobile a locale per somministrazione di vivande, erronea valutazione della documentazione prodotta;
erronea interpretazione di una norma di diritto. Chiedevano conseguentemente il risarcimento del danno nei termini formulati in primo grado.
5 Si costituiva chiedendo respingersi l'impugnazione. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25.2.2025 il Consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al Collegio l'udienza del 13.5.2025, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo di appello -deducente la modifica della convenzione in atto, anziché la sua revoca ovvero risoluzione consensuale, e conseguente erronea valutazione della documentazione prodotta ed errata motivazione- non è fondato.
L'esame della vicenda deve partire dalla convenzione tra il Comune e CP_9 Controparte_1 per l'esercizio dell'impresa libraria nell'immobile di via Dogana n. 2 (angolo via Guglielmo
[...]
Marconi n. 2), stipulata in data 8.7.2015 (doc. 3 e dall'affidamento del reparto CP_1 all'attrice (doc. 11, ibidem)1. Parte_1
Il contratto di “affido di reparto” del 24 giugno 2019 prevedeva, in punto di durata, quanto segue:
«
5.1 Il presente Contratto avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione (di seguito
“Data di Sottoscrizione”) e fino al 30 giugno 2027 (di seguito “Durata”). Restando inteso che qualora la Convenzione per qualsivoglia ragione si risolva (ivi incluso a causa dell'invio della disdetta o per l'esercizio del recesso da parte della Proprietà o della Concedente) il Contratto sarà risolto di diritto e nulla sarà dovuto dalla Concedente all'Operatore ad alcun titolo, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 5.2.
5.2 Le Parti convengono che in caso di esercizio del diritto di recesso da parte della Concedente, quest'ultima dovrà corrispondere all'Operatore – a fronte dell'esibizione del libro cespiti in cui sono annotati tutti i beni materiali e immateriali ammortizzabili – un importo pari al valore non ancora ammortizzato dei suddetti beni relativi agli investimenti effettuati dall'Operatore sul
Reparto Uno, che la stessa si impegna a calcolare in conformità e nel rispetto delle normative applicabili (ivi incluse le normative fiscali)».
Sin dall'avvio dell'affidamento, dunque, l'aspettativa degli attori sulla durata della gestione del reparto sino al 30 giugno 2027 era precaria, essendo essa condizionata all'eventuale permanenza in vigore della convenzione in essere fra il Comune e Giova sottolineare Controparte_1 come fosse espressamente previsto nel contratto di affidamento che persino il caso di recesso della
6 dalla convenzione con il Comune non avrebbe integrato alcun Controparte_1 inadempimento delle obbligazioni a carico di in tale caso, Controparte_1 [...] avrebbe semplicemente dovuto rimborsare la degli investimenti CP_1 Parte_1 compiuti e non ancora ammortizzati.
Coerentemente con tale impianto, la scrittura modificativa dell'8 aprile 2021 (doc. 21 fasc.
nella quale, dato atto dell'inadempimento di alle obbligazioni CP_1 Parte_1 pecuniarie che trovavano fonte nel contratto di affidamento e regolamento nei successivi piani di rientro, sostituì la clausola n. 5 del contratto di affidamento come segue:
«Articolo 5.1: Il presente Contratto avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione (di seguito “Data di Sottoscrizione”) e fino al 30 giugno 2027 (di seguito “Durata”), ed è escluso il rinnovo tacito. Qualora la Convenzione per qualsivoglia ragione si risolva (ivi incluso a causa dell'invio di disdetta o revoca da parte della Proprietà ovvero per esercizio del recesso da parte della proprietà o della Concedente), il Contratto sarà risolto di diritto e la Concedente sarà tenuta
a corrispondere all'Operatore le seguenti somme: (i) in caso di disdetta/revoca o recesso esercitato nel corso dell'anno 2021: Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) e solo nel caso in cui la
Concedente dovesse ottenere dalla Proprietà una indennità, in qualunque forma corrisposta (a titolo meramente esemplificativo, in denaro e/o sotto forma di abbuono/sconto sui canoni convenzionali della Convenzione avente ad oggetto l'Immobile, ecc.), a seguito della cessazione della Convenzione, tale indennità sarà trasferita all'Operatore fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); (ii) in caso di disdetta/revoca o recesso esercitato nel corso dell'anno 2022: Euro 200.000,00 (duecentomila/00) e solo nel caso in cui la
Concedente dovesse ottenere dalla Proprietà una indennità, in qualunque forma corrisposta (a titolo meramente esemplificativo, in denaro e/o sotto forma di abbuono/sconto sui canoni convenzionali della Convenzione avente ad oggetto l'Immobile Contratto di Affido, ecc.), a seguito della cessazione della Convenzione, tale indennità sarà trasferita all'Operatore fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00); (iii) in caso di disdetta/revoca o recesso esercitato nel corso dell'anno 2023: Euro 200.000,00 (duecentomila/00);
(iv) in caso di disdetta/revoca o recesso esercitato nel corso dell'anno 2024: Euro 100.000,00
(centomila/00). A decorrere dal 1° gennaio 2025 nessuna somma sarà dovuta all'Operatore dalla
Concedente nel caso di disdetta/revoca o recesso dalla Convenzione per qualsivoglia ragione”. si impegna ad esercitare l'eventuale recesso dalla Convenzione solo a fronte di Controparte_1 comprovate ed insuperabili esigenze di natura commerciale e/o economico-imprenditoriali della stessa (a mero titolo di esempio: una riduzione da parte della Proprietà della superficie concessa a in virtù della Convenzione tale da rendere oneroso il mantenimento di un Controparte_1
7 esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e/o il conseguimento di risultati economici negativi nel l'esercizio dell'attività di Libreria da cui derivi la decisione di cessare detta attività, ecc.) di cui dovrà essere fornita, in ogni caso, adeguata evidenza ad OD Break».
Consta poi che in data 30 luglio 2021 la giunta del deliberò una “ricollocazione” Controparte_11 del c.d. Mondadori megastore (doc. 23 fasc. : in tale delibera è chiaramente indicato che CP_1 le aree a quella data concesse in uso alla società convenuta avrebbero dovuto essere liberate per sopraggiunti motivi di interesse pubblico (ampliamento del Museo del Novecento all'interno del secondo ) e che dunque, in assenza di accordo con la il Comune Parte_3 Controparte_1 avrebbe proceduto con la revoca della concessione.
Alla ineludibile esigenza di liberare tali spazi -incluso il reparto gestito da si fece Parte_1 invece fronte con la stipulazione di un (nuovo) accordo fra Comune e che Controparte_1 consentì, come visto, l'apertura del megastore presso un diverso immobile di proprietà comunale
(doc. 24 e 25 fasc. sito al contiguo civico 4 di via Dogana. CP_1
La restituzione dell'immobile dato in precedente concessione e l'accordo per la concessione di un nuovo spazio a diverso indirizzo (doc. 25 fasc. rendono evidente che l'ente locale e CP_1 consensualmente risolsero il rapporto già in essere e conclusero, a diverse Controparte_1 condizioni (locali, termini, canoni, oltre all'impegno di a eseguire nella nuova area CP_1 opere per un valore di € 2.833.283,23), una nuova convenzione avente a oggetto una diversa unità immobiliare. La convenzione 2.2.2022 (doc. 18, cit.), pur dando conto del pregresso rapporto tra le parti (spiegando che gli spazi nell'area interessata al progetto di riconversione erano interessati da concessione a terzi;
che detti spazi dovevano essere liberati per sopraggiunti motivi di interesse pubblico;
che erano conseguentemente state avviate interlocuzioni per lo spostamento del punto vendita , è del tutto nuova. CP_1
Che nel verbale di Giunta 30.7.2021 n. 944/2011 si parli di “modifica/integrazione convenzionale” non vale ad immutare la inequivoca natura del successivo contratto, trattandosi di locuzione che sta meramente a significare la presa di coscienza, da parte dell'organo politico, della continuità del rapporto commerciale tra le parti, senza in alcun modo vincolare le specifiche modalità della susseguente stipula.
Le impugnazioni riunite proposte da e al Tribunale Parte_2 Parte_1 amministrativo regionale per l'annullamento della delibera 944/2021 e della convenzione 2.2.2022, denunciando che essa avrebbe in sostanza operato una novazione oggettiva e un affidamento diretto, non preceduto dal necessario confronto concorrenziale, sono state dichiarate inammissibili (sent.
2408/22, doc 47 fasc. primo grado . CP_1
8 Rileva però osservare, a conferma dell'assunto sopra articolato, che è la stessa odierna parte appellante, nel rivolgersi al TAR, a qualificare il rapporto intercorso tra e il Controparte_1
come una novazione oggettiva ex art. 1230 c.c.; vale a dire, essa stessa dava atto Controparte_11 che l'obbligazione originaria si era estinta, avendola le parti sostituita con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
Trova dunque applicazione la clausola n.
5.1 del Contratto di affidamento di reparto, così come modificata nell'anno 2021, che vede (per l'ipotesi di scioglimento della convenzione nell'anno
2022, come nel caso di specie), l'obbligazione pecuniaria della società convenuta di pagare €
200.000,00 a favore dell'attrice (e di ulteriori somme per il caso di ricevimento di Parte_1 indennizzi da parte del Comune, in relazione alle quali non vi è azione nel presente giudizio).
L'obbligazione è stata adempiuta (doc. 33 fasc. . CP_1
Per converso, deve ritenersi improprio il richiamo alla clausola n.
3.6 del Contratto di affido (in parte modificata nell'anno 2021), che regola il diverso caso di modifica dell'ubicazione del reparto di somministrazione all'interno dell'immobile in concessione o della riduzione della sua superficie commerciale (“Qualora la Proprietà procedesse ad una riduzione della superficie concessa a in virtù della Convenzione, la Concedente si riserva il diritto di modificare Controparte_1
l'ubicazione del in funzione delle proprie sopravvenute esigenze tecniche/commerciali Parte_5 all'interno dei Locali e di ridurne proporzionalmente la superficie. Resta intesto che le Parti - nel rispetto dei principi di buona fede - profonderanno il massimo sforzo per addivenire ad una Part soluzione concordata circa la nuova ubicazione del Reparto all'interno dell'Immobile e/o la riduzione di superficie del Reparto Uno e che, ove detto accordo non venga raggiunto, CP_1 farà il possibile per tenere comunque conto delle esigenze manifestate da ”): essa,
[...] Pt_1 infatti, in un'ottica di manutenzione del rapporto contrattuale, regola la risposta ad alcune sopravvenienze ivi indicate e non istituisce alcun diritto di di proseguire altrove Parte_1
l'attività, nel caso di integrale restituzione dei locali al proprietario. In tale ipotesi, è per contro previsto il pagamento dell'indennizzo, come già visto supra.
Il secondo motivo d'appello -secondo il quale erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto l'impossibilità di adibire una porzione dell'immobile a locale per somministrazione di vivande;
erronea valutazione della documentazione prodotta;
erronea interpretazione di una norma di diritto - non è parimenti fondato.
In primo luogo, si evidenzia un profilo di inammissibilità del motivo per carenza di interesse perché, anche qualora fosse in astratto possibile disporre la collocazione di una attività di bar- ristorante all'interno della struttura, non sarebbe in alcun modo tenuta a Controparte_1
9 farlo, perché non più vincolata dal contratto di affidamento del 2019, in ragione della sua intervenuta risoluzione, come detto al punto precedente.
Si può in ogni caso osservare che la nuova convenzione non prevede la facoltà di adibire una porzione dell'immobile a locale ove somministrare vivande: tale attività, espressamente menzionata nella convenzione del 2015 (doc. 3 fasc. , non figura più fra quelle oggetto di CP_1 concessione dell'anno 2022 (doc. 25 ibidem).
La prospettazione di parte appellante secondo la quale tale possibilità sarebbe ricompresa tra le
“attività complementari” di cui alla convenzione 2022, è smentita dalla mera comparazione delle due convenzioni, laddove la prima prevede l'attività di ristorazione e la seconda no.
Circostanza confermata dalla delibera della Giunta 30.7.2021 (approvazione linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio comunale), che dà atto della chiusura del bar e delle interlocuzioni con Confcommercio per la ricollocazione altrove del personale (doc. 9 fasc. già attoreo); ed è ulteriormente confermata dal fatto che le opere di ristrutturazione da compiere nel nuovo immobile di via Dogana 4 per adibirlo a libreria furono concordate con il Comune e non prevedevano la realizzazione di alcun ristorante o bar, tanto che oggi è pacifico che la libreria ne sia priva. Nuova libreria che, tra l'altro, è più piccola della precedente (1.712 mq contro 2.158 mq).
Inconferente il riferimento operato dalle appellanti di fare derivare tale facoltà direttamente dalla legge e, in particolare, dall'art. 117 d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
In primo luogo, perchè si tratta di una facoltà, non di un obbligo (“negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti”) e, comunque, perché tale disposizione si applica agli istituti e ai luoghi della cultura così come definiti all'art. 101 d.lgs. 42/2004 (“i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali”), fra cui non figurano le librerie.
Il tentativo di confondere librerie e biblioteche (pag. 25 dell'appello) è evidentemente capzioso.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel DM 147/22, secondo lo scaglione azionato, applicando i valori medi per le fasi di introduzione, studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza, in assenza di attività istruttoria.
Sussistono i presupposti per il pagamento, a carico delle appellanti, del raddoppio del contributo unificato.
10
P.Q.M
.
La OR d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 6544/24, resa tra le parti in data 28 giugno 2024 dal Tribunale di Milano;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del grado in favore di che liquida per compensi defensionali in Controparte_1
€ 63.785,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti
[...] dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. Parte_4
115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012
Così deciso in Milano, 20/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO OR AU AR NI
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Era stata stipulata tra Comune e precedente convenzione, risalente al 2006, che non rileva Controparte_10 ai fini della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AU AR NI Presidente
Dott. IO OR Consigliere rel.
Dott. Elena Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 14.10.2024
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), entrambe elettivamente domiciliate in Milano, Via Visconti di Modrone 18, presso P.IVA_2 lo studio dell'Avv. Paolo Riccardo Coppola (CF ), che le rappresenta e C.F._1 difende unitamente e disgiuntamente agli Avv. Elisabetta Rubini e Alessandra Grissini;
appellanti contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, in via congiunta e Controparte_1 P.IVA_3 disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Giovanni de Vergottini, Elisa Lenzi e Gerardo Maria Cinelli, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori, nonché presso lo Studio Legale de Vergottini corrente in Milano, via Lanzone 4.
appellata
OGGETTO: Altri contratti atipici CONCLUSIONI per Parte_1 Controparte_2
: riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 6544/24
[...] resa pubblica il 1° luglio 2024 e in conseguenza:
1.1. accertare che ha intimato illegittimamente con lettera del 10 febbraio Controparte_1
2022 la risoluzione di diritto del Contratto di Affidamento di Gestione di Reparto sottoscritto con il 24 giugno 2019 così come modificato con la “scrittura privata integrativa e Parte_1 modificativa del contratto di affido di reparto del 24 giugno 2019” sottoscritta l'8 aprile 2021 e in conseguenza
1.2. condannare con sede in Milano (MI), via Bianca di Savoia n. 12, con Controparte_1 codice fiscale in persona del suo rappresentante legale pro tempore al pagamento P.IVA_3
- in favore dell'Appellante dell'importo di euro 10.707.800,00, o quell'importo Parte_1 maggiore o inferiore ritenuto di Giustizia anche secondo equità e
- in favore dell'Appellante dell'importo di euro 669.700,00, o quell'importo Parte_2 maggiore o inferiore ritenuto di Giustizia anche secondo equità, a titolo di risarcimento del danno arrecato alle Attrici a causa dell'illegittima risoluzione del Contratto di Affidamento di Gestione di
Reparto sottoscritto con il 24 giugno 2019 così come modificato con la “scrittura Parte_1 privata integrativa e modificativa del contratto di affido di reparto del 24 giugno 2019” sottoscritta l'8 aprile 2021; somme da cui dedursi l'importo di euro 200.000,00 accettato da in Parte_1 data 4 agosto 2022 in acconto sul maggior dovuto.
2. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, diritti e onorari di entrambi i Gradi del Giudizio anche di eventuale CTP e CTU.
3. IN VIA ISTRUTTORIA:
3.1 Ammettersi capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale sulle seguenti circostanze:
1) Vero che ha iniziato la propria attività nei locali di Milano via Dogana 2 in data 28 Pt_1 giugno 2019;
2) Vero che ha sospeso l'attività esercitata nei locali di Milano via Dogana 2 tra la Parte_1 fine di febbraio e i primi di marzo 2020 a seguito delle disposizioni di chiusura (cosiddetto lock- down) disposte dal Governo italiano;
3) Vero che alla fine dell'anno 2021 OD Break e Sapori Artigianali apprendevano dagli articoli usciti sulla Stampa nazionale della delibera n. 944/2021 del 30 luglio 2021 della Giunta Comunale del Comune di Milano;
4) Vero che in data 30 giugno 2022 OD Break ha chiuso l'attività esercitata nei locali di Milano via
Dogana n. 2;
2 5) Vero che in data 8 luglio 2022 ha riconsegnato i locali occupati in Milano via Dogana Pt_1
n. 2 a liberi da persone e cose;
Controparte_1
6) Vero che ha distaccato i propri dipendenti Pt_1 Persona_1 Persona_2
, , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
, ,
[...] Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11 Per_12
, come da doc. n. 17 da
[...] Persona_13 Persona_14 Persona_15 rammostrare al teste;
7) Vero che le società presso le quali sono stati distaccati da i dipendenti Pt_1 Per_1
, ,
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
,
[...] Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
,
[...] Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14 [...]
nulla hanno corrisposto a per il distacco dei predetti dipendenti;
Persona_15 Pt_1
8) Vero che alla data del 19 marzo 2023 esercitava la propria attività nei Controparte_1 locali di Milano, Via Dogana n. 2 dove si trovava il reparto rilasciato da in data 8 luglio Pt_1
2022.
Si indicano a testi: sul capitolo 1
- Architetto (Progetto e arredo locale) c/o Costa Group S.r.l. Via Valgraveglia Zai Tes_1
19020 Ricco' del Golfo (SP)
- Geom. mpresa Edile) c/o O.R.M.A. S.r.l. Viale Europa, 6 25036 Palazzolo S/O Persona_16
(BS)
Su tutti i capitoli:
- Viale Fulvio Testi, 96 – Milano;
Persona_1
- Bordogna Sonia: Via Enrico Fermi, 20/B – Cesano Boscone (Mi);
- Via Tavazzano, 10 – Milano;
Persona_17
- LI : Viale Lazio, 80 – RO (Mi); CP_3
- Plata Via Sormani, 30 – NO LA (Mi); Controparte_4
- Villalva Via Delle Rose, 6/D – PI MA (Mi); Persona_7
- : Via Tolstoi Leone, 64 – Milano;
Persona_13
- Via Pierpaolo Pasolini, 84 – 20151 Milano;
Persona_6
- : Via Bianchi, 54 – Brescia;
CP_5
- : Via Fausto Cadeo, 38/A – Darfo Boario Terme (Bs); Controparte_6
- Via Pierpaolo Pasolini, 84 – 20151 Milano Testimone_2
3 3.2 Ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a confermare le risultanze della Perizia redatta Pers dal dr. e prodotta con l'Atto introduttivo del Giudizio di Primo Grado sub doc. n. 22 in relazione alla correttezza dei principi di calcolo riferito al danno patito dalle Appellanti a seguito della risoluzione del contratto di affido di reparto, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante”.
per Controparte_1
“Voglia Codesto Ecc.ma OR d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande introdotte dalle appellanti con l'atto introduttivo del presente giudizio di appello giacché del tutto infondate, confermando integralmente la sentenza impugnata;
2. e, in ogni caso, con condanna delle appellanti al pagamento delle spese e delle competenze di lite oltre IVA e CPA dovute come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio davanti al Tribunale di Milano Controparte_1
Esponevano che il 28 novembre 2018 e conclusero Parte_2 Controparte_1 una scrittura privata a mezzo della quale la seconda si impegnò a non rinnovare l'accordo, già in essere con il terzo avente a oggetto la gestione dell'attività complementare di Controparte_7 somministrazione al pubblico di vivande nei locali presso il c.d. , sito in Controparte_8
Milano, via Dogana n. 2 (angolo via Guglielmo Marconi n. 2), al fine di consentire il subentro di
-o di altra società all'uopo nominata- nella gestione della medesima attività; Parte_2 che era titolare di tale attività complementare di somministrazione per Controparte_1 effetto di convenzione dell'8 luglio 2015 con il Comune di Milano, con la quale le fu concesso il godimento della porzione di immobile sopra menzionata perché ivi esercitasse l'impresa libraria e attività complementari, fra cui quella di ristorazione;
che a seguito del mancato rinnovo del contratto con costituì appositamente che Controparte_7 Parte_2 Parte_1 sottoscrisse il 24 giugno 2019 con un contratto di affidamento di gestione di Controparte_1 reparto, con durata sino al 30 giugno 2027 e rinnovo sino al 30 giugno 2035, per il caso di rinnovo della convenzione fra il Comune e avviata regolarmente la gestione, « Controparte_1 [...] si arretrava nel pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di affido» e le parti ( Pt_1 [...]
e conclusero in data 8 aprile 2021 una scrittura privata Parte_1 Controparte_1 integrativa e modificativa (doc. 21 fasc. nella quale, fra l'altro, venne rivisto il criterio CP_1
4 di computo della somma dovuta dalla convenuta in favore di per il caso di Parte_1 scioglimento anticipato della convenzione fra il Comune e con successivo Controparte_1 contratto 2.2.2022 e il Comune si accordarono per la riallocazione del c.d. Controparte_1 presso altro immobile, posto che in quello originario dovevano essere Controparte_8 eseguite operazioni di ampliamento del Museo del Novecento, all'interno del c.d. secondo
; preso atto che non intendeva mettere a disposizione degli attori Parte_3 Controparte_1 un analogo reparto per la somministrazione di vivande presso il nuovo megastore, sito in via
Dogana n. 4, essi hanno restituito il reparto alla convenuta in data 8 luglio 2022, riservata ogni azione.
Ritenevano dunque gli attori che la nuova convenzione tra Comune e Controparte_1 dovesse essere intesa come semplice modifica o integrazione della precedente, e non come sua revoca o risoluzione;
che dunque la condotta di di rifiuto della Controparte_1 riallocazione presso il nuovo immobile del reparto di somministrazione, costituiva violazione del contratto di affidamento (clausola n. 3.6), così come modificato dalla scrittura integrativa.
Chiedevano quindi che fosse condannata al risarcimento del danno, sub Controparte_1 specie di danno emergente e lucro cessante, complessivamente indicato nella somma di €
10.707.800,00 in favore dell'attore ed € 669.700,00 in favore dell'attore Parte_1 [...]
Parte_2
tempestivamente costituitasi in giudizio, negava qualsiasi proprio Controparte_1 inadempimento e allegava di avere tempestivamente pagato in favore dell'attrice la Parte_1 somma di € 200.000,00 dovuta per il caso di risoluzione della convenzione nel corso dell'anno
2022. Ha dunque concluso, in comparsa di risposta, perché le domande degli attori fossero tutte respinte.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6544/24, resa in data 28 giugno 2024, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, respingeva le domande degli attori che condannava, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta.
Avverso la sentenza proponevano appello deducendo con Parte_4 un primo motivo, in ordine alla teorizzata revoca della convenzione per cui è causa ovvero risoluzione consensuale, erronea valutazione della documentazione prodotta ed errata motivazione;
con un secondo motivo, in ordine all'impossibilità di adibire una porzione dell'immobile a locale per somministrazione di vivande, erronea valutazione della documentazione prodotta;
erronea interpretazione di una norma di diritto. Chiedevano conseguentemente il risarcimento del danno nei termini formulati in primo grado.
5 Si costituiva chiedendo respingersi l'impugnazione. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25.2.2025 il Consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al Collegio l'udienza del 13.5.2025, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo di appello -deducente la modifica della convenzione in atto, anziché la sua revoca ovvero risoluzione consensuale, e conseguente erronea valutazione della documentazione prodotta ed errata motivazione- non è fondato.
L'esame della vicenda deve partire dalla convenzione tra il Comune e CP_9 Controparte_1 per l'esercizio dell'impresa libraria nell'immobile di via Dogana n. 2 (angolo via Guglielmo
[...]
Marconi n. 2), stipulata in data 8.7.2015 (doc. 3 e dall'affidamento del reparto CP_1 all'attrice (doc. 11, ibidem)1. Parte_1
Il contratto di “affido di reparto” del 24 giugno 2019 prevedeva, in punto di durata, quanto segue:
«
5.1 Il presente Contratto avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione (di seguito
“Data di Sottoscrizione”) e fino al 30 giugno 2027 (di seguito “Durata”). Restando inteso che qualora la Convenzione per qualsivoglia ragione si risolva (ivi incluso a causa dell'invio della disdetta o per l'esercizio del recesso da parte della Proprietà o della Concedente) il Contratto sarà risolto di diritto e nulla sarà dovuto dalla Concedente all'Operatore ad alcun titolo, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 5.2.
5.2 Le Parti convengono che in caso di esercizio del diritto di recesso da parte della Concedente, quest'ultima dovrà corrispondere all'Operatore – a fronte dell'esibizione del libro cespiti in cui sono annotati tutti i beni materiali e immateriali ammortizzabili – un importo pari al valore non ancora ammortizzato dei suddetti beni relativi agli investimenti effettuati dall'Operatore sul
Reparto Uno, che la stessa si impegna a calcolare in conformità e nel rispetto delle normative applicabili (ivi incluse le normative fiscali)».
Sin dall'avvio dell'affidamento, dunque, l'aspettativa degli attori sulla durata della gestione del reparto sino al 30 giugno 2027 era precaria, essendo essa condizionata all'eventuale permanenza in vigore della convenzione in essere fra il Comune e Giova sottolineare Controparte_1 come fosse espressamente previsto nel contratto di affidamento che persino il caso di recesso della
6 dalla convenzione con il Comune non avrebbe integrato alcun Controparte_1 inadempimento delle obbligazioni a carico di in tale caso, Controparte_1 [...] avrebbe semplicemente dovuto rimborsare la degli investimenti CP_1 Parte_1 compiuti e non ancora ammortizzati.
Coerentemente con tale impianto, la scrittura modificativa dell'8 aprile 2021 (doc. 21 fasc.
nella quale, dato atto dell'inadempimento di alle obbligazioni CP_1 Parte_1 pecuniarie che trovavano fonte nel contratto di affidamento e regolamento nei successivi piani di rientro, sostituì la clausola n. 5 del contratto di affidamento come segue:
«Articolo 5.1: Il presente Contratto avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione (di seguito “Data di Sottoscrizione”) e fino al 30 giugno 2027 (di seguito “Durata”), ed è escluso il rinnovo tacito. Qualora la Convenzione per qualsivoglia ragione si risolva (ivi incluso a causa dell'invio di disdetta o revoca da parte della Proprietà ovvero per esercizio del recesso da parte della proprietà o della Concedente), il Contratto sarà risolto di diritto e la Concedente sarà tenuta
a corrispondere all'Operatore le seguenti somme: (i) in caso di disdetta/revoca o recesso esercitato nel corso dell'anno 2021: Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) e solo nel caso in cui la
Concedente dovesse ottenere dalla Proprietà una indennità, in qualunque forma corrisposta (a titolo meramente esemplificativo, in denaro e/o sotto forma di abbuono/sconto sui canoni convenzionali della Convenzione avente ad oggetto l'Immobile, ecc.), a seguito della cessazione della Convenzione, tale indennità sarà trasferita all'Operatore fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); (ii) in caso di disdetta/revoca o recesso esercitato nel corso dell'anno 2022: Euro 200.000,00 (duecentomila/00) e solo nel caso in cui la
Concedente dovesse ottenere dalla Proprietà una indennità, in qualunque forma corrisposta (a titolo meramente esemplificativo, in denaro e/o sotto forma di abbuono/sconto sui canoni convenzionali della Convenzione avente ad oggetto l'Immobile Contratto di Affido, ecc.), a seguito della cessazione della Convenzione, tale indennità sarà trasferita all'Operatore fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00); (iii) in caso di disdetta/revoca o recesso esercitato nel corso dell'anno 2023: Euro 200.000,00 (duecentomila/00);
(iv) in caso di disdetta/revoca o recesso esercitato nel corso dell'anno 2024: Euro 100.000,00
(centomila/00). A decorrere dal 1° gennaio 2025 nessuna somma sarà dovuta all'Operatore dalla
Concedente nel caso di disdetta/revoca o recesso dalla Convenzione per qualsivoglia ragione”. si impegna ad esercitare l'eventuale recesso dalla Convenzione solo a fronte di Controparte_1 comprovate ed insuperabili esigenze di natura commerciale e/o economico-imprenditoriali della stessa (a mero titolo di esempio: una riduzione da parte della Proprietà della superficie concessa a in virtù della Convenzione tale da rendere oneroso il mantenimento di un Controparte_1
7 esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e/o il conseguimento di risultati economici negativi nel l'esercizio dell'attività di Libreria da cui derivi la decisione di cessare detta attività, ecc.) di cui dovrà essere fornita, in ogni caso, adeguata evidenza ad OD Break».
Consta poi che in data 30 luglio 2021 la giunta del deliberò una “ricollocazione” Controparte_11 del c.d. Mondadori megastore (doc. 23 fasc. : in tale delibera è chiaramente indicato che CP_1 le aree a quella data concesse in uso alla società convenuta avrebbero dovuto essere liberate per sopraggiunti motivi di interesse pubblico (ampliamento del Museo del Novecento all'interno del secondo ) e che dunque, in assenza di accordo con la il Comune Parte_3 Controparte_1 avrebbe proceduto con la revoca della concessione.
Alla ineludibile esigenza di liberare tali spazi -incluso il reparto gestito da si fece Parte_1 invece fronte con la stipulazione di un (nuovo) accordo fra Comune e che Controparte_1 consentì, come visto, l'apertura del megastore presso un diverso immobile di proprietà comunale
(doc. 24 e 25 fasc. sito al contiguo civico 4 di via Dogana. CP_1
La restituzione dell'immobile dato in precedente concessione e l'accordo per la concessione di un nuovo spazio a diverso indirizzo (doc. 25 fasc. rendono evidente che l'ente locale e CP_1 consensualmente risolsero il rapporto già in essere e conclusero, a diverse Controparte_1 condizioni (locali, termini, canoni, oltre all'impegno di a eseguire nella nuova area CP_1 opere per un valore di € 2.833.283,23), una nuova convenzione avente a oggetto una diversa unità immobiliare. La convenzione 2.2.2022 (doc. 18, cit.), pur dando conto del pregresso rapporto tra le parti (spiegando che gli spazi nell'area interessata al progetto di riconversione erano interessati da concessione a terzi;
che detti spazi dovevano essere liberati per sopraggiunti motivi di interesse pubblico;
che erano conseguentemente state avviate interlocuzioni per lo spostamento del punto vendita , è del tutto nuova. CP_1
Che nel verbale di Giunta 30.7.2021 n. 944/2011 si parli di “modifica/integrazione convenzionale” non vale ad immutare la inequivoca natura del successivo contratto, trattandosi di locuzione che sta meramente a significare la presa di coscienza, da parte dell'organo politico, della continuità del rapporto commerciale tra le parti, senza in alcun modo vincolare le specifiche modalità della susseguente stipula.
Le impugnazioni riunite proposte da e al Tribunale Parte_2 Parte_1 amministrativo regionale per l'annullamento della delibera 944/2021 e della convenzione 2.2.2022, denunciando che essa avrebbe in sostanza operato una novazione oggettiva e un affidamento diretto, non preceduto dal necessario confronto concorrenziale, sono state dichiarate inammissibili (sent.
2408/22, doc 47 fasc. primo grado . CP_1
8 Rileva però osservare, a conferma dell'assunto sopra articolato, che è la stessa odierna parte appellante, nel rivolgersi al TAR, a qualificare il rapporto intercorso tra e il Controparte_1
come una novazione oggettiva ex art. 1230 c.c.; vale a dire, essa stessa dava atto Controparte_11 che l'obbligazione originaria si era estinta, avendola le parti sostituita con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
Trova dunque applicazione la clausola n.
5.1 del Contratto di affidamento di reparto, così come modificata nell'anno 2021, che vede (per l'ipotesi di scioglimento della convenzione nell'anno
2022, come nel caso di specie), l'obbligazione pecuniaria della società convenuta di pagare €
200.000,00 a favore dell'attrice (e di ulteriori somme per il caso di ricevimento di Parte_1 indennizzi da parte del Comune, in relazione alle quali non vi è azione nel presente giudizio).
L'obbligazione è stata adempiuta (doc. 33 fasc. . CP_1
Per converso, deve ritenersi improprio il richiamo alla clausola n.
3.6 del Contratto di affido (in parte modificata nell'anno 2021), che regola il diverso caso di modifica dell'ubicazione del reparto di somministrazione all'interno dell'immobile in concessione o della riduzione della sua superficie commerciale (“Qualora la Proprietà procedesse ad una riduzione della superficie concessa a in virtù della Convenzione, la Concedente si riserva il diritto di modificare Controparte_1
l'ubicazione del in funzione delle proprie sopravvenute esigenze tecniche/commerciali Parte_5 all'interno dei Locali e di ridurne proporzionalmente la superficie. Resta intesto che le Parti - nel rispetto dei principi di buona fede - profonderanno il massimo sforzo per addivenire ad una Part soluzione concordata circa la nuova ubicazione del Reparto all'interno dell'Immobile e/o la riduzione di superficie del Reparto Uno e che, ove detto accordo non venga raggiunto, CP_1 farà il possibile per tenere comunque conto delle esigenze manifestate da ”): essa,
[...] Pt_1 infatti, in un'ottica di manutenzione del rapporto contrattuale, regola la risposta ad alcune sopravvenienze ivi indicate e non istituisce alcun diritto di di proseguire altrove Parte_1
l'attività, nel caso di integrale restituzione dei locali al proprietario. In tale ipotesi, è per contro previsto il pagamento dell'indennizzo, come già visto supra.
Il secondo motivo d'appello -secondo il quale erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto l'impossibilità di adibire una porzione dell'immobile a locale per somministrazione di vivande;
erronea valutazione della documentazione prodotta;
erronea interpretazione di una norma di diritto - non è parimenti fondato.
In primo luogo, si evidenzia un profilo di inammissibilità del motivo per carenza di interesse perché, anche qualora fosse in astratto possibile disporre la collocazione di una attività di bar- ristorante all'interno della struttura, non sarebbe in alcun modo tenuta a Controparte_1
9 farlo, perché non più vincolata dal contratto di affidamento del 2019, in ragione della sua intervenuta risoluzione, come detto al punto precedente.
Si può in ogni caso osservare che la nuova convenzione non prevede la facoltà di adibire una porzione dell'immobile a locale ove somministrare vivande: tale attività, espressamente menzionata nella convenzione del 2015 (doc. 3 fasc. , non figura più fra quelle oggetto di CP_1 concessione dell'anno 2022 (doc. 25 ibidem).
La prospettazione di parte appellante secondo la quale tale possibilità sarebbe ricompresa tra le
“attività complementari” di cui alla convenzione 2022, è smentita dalla mera comparazione delle due convenzioni, laddove la prima prevede l'attività di ristorazione e la seconda no.
Circostanza confermata dalla delibera della Giunta 30.7.2021 (approvazione linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio comunale), che dà atto della chiusura del bar e delle interlocuzioni con Confcommercio per la ricollocazione altrove del personale (doc. 9 fasc. già attoreo); ed è ulteriormente confermata dal fatto che le opere di ristrutturazione da compiere nel nuovo immobile di via Dogana 4 per adibirlo a libreria furono concordate con il Comune e non prevedevano la realizzazione di alcun ristorante o bar, tanto che oggi è pacifico che la libreria ne sia priva. Nuova libreria che, tra l'altro, è più piccola della precedente (1.712 mq contro 2.158 mq).
Inconferente il riferimento operato dalle appellanti di fare derivare tale facoltà direttamente dalla legge e, in particolare, dall'art. 117 d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
In primo luogo, perchè si tratta di una facoltà, non di un obbligo (“negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti”) e, comunque, perché tale disposizione si applica agli istituti e ai luoghi della cultura così come definiti all'art. 101 d.lgs. 42/2004 (“i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali”), fra cui non figurano le librerie.
Il tentativo di confondere librerie e biblioteche (pag. 25 dell'appello) è evidentemente capzioso.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel DM 147/22, secondo lo scaglione azionato, applicando i valori medi per le fasi di introduzione, studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza, in assenza di attività istruttoria.
Sussistono i presupposti per il pagamento, a carico delle appellanti, del raddoppio del contributo unificato.
10
P.Q.M
.
La OR d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 6544/24, resa tra le parti in data 28 giugno 2024 dal Tribunale di Milano;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del grado in favore di che liquida per compensi defensionali in Controparte_1
€ 63.785,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti
[...] dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. Parte_4
115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012
Così deciso in Milano, 20/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO OR AU AR NI
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Era stata stipulata tra Comune e precedente convenzione, risalente al 2006, che non rileva Controparte_10 ai fini della decisione.