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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 4689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4689 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7112-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 21 novembre 2025 davanti al Giudice AN PA,
chiamata la causa iscritta al n. 7112/2022 R.G.A.C., sono presenti l'Avv.
EN IO per e l'Avv. Pirera Federico, anche Controparte_1
in sostituzione dell'Avv. Passarello, per . Parte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Pirera rileva la tardività e quindi l'inammissibilità delle note con-
clusive depositate da controparte, contestandone comunque il contenuto nel caso in cui siano ritenute ammissibili.
L'avv. IO contesta le avverse deduzioni, rilevando che è intervenu-
to nelle more un rinvio di udienza d'ufficio.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
AN PA
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:35, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AN Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7112/2022 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentata e dife- Controparte_1 C.F._1
sa dall'avv. EN IO ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._2
avv.ti Antonio Passarello ( e Federico Pirera Email_2
( per procura allegata alla comparsa di costituzione e Email_3
rispsta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a precetto.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso gli Controparte_1
atti di precetto alla stessa notificati, in data 3 maggio 2022, su istanza di;
Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di . Controparte_1
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da av- Controparte_1
verso gli atti di precetto alla stessa notificati il 3 maggio 2022, con cui
, ha intimato “di eseguire … quanto disposto dal Tribunale Parte_1
di Palermo – Sez. II Civile … con Ordinanza depositata i 17/22.12.2021 nel
procedimento d'urgenza portante il R.G. n° 3833/2021, e precisamente
“l'esecuzione delle opere indicate nella relazione peritale del 7 dicembre
2021 …” (avendo soltanto provveduto alla rimozione delle parti pericolan-
ti, avvenuta in data 19 febbraio 2022) nonché il pagamento dell'importo di € 3.650,00 (oltre spese legali, I.V.A. e C.P.A.), a titolo di “maturata pe-
nalità da ritardo riferita al periodo 19.02/02.05.2022”, nell'esecuzione del-
la detta Ordinanza del 17 dicembre 2021.
❖❖❖
Tanto premesso si osserva che l'opposizione è inammissibile.
Va infatti ribadito il principio – ripetutamente affermato dai giudici di
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
legittimità – secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione relativa ad un titolo di formazione giudiziale, possono essere dedotte soltanto que-
stioni attinenti a fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione medesima, mentre quelle relative alla “ingiustizia della decisione” (della decisione, cioè, che sia alla base del titolo giudiziale) devono farsi valere nella competente sede di cognizione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
3666/2013, n. 17903/2012, n. 20594/2007, n. 26089/2005, n.
1935/1994, n. 11088/1992 e n. 766/1988) e dunque, nell'ipotesi di pre-
cetto fondato sulle statuizioni di un'ordinanza cautelare, nell'ambito del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Più specificamente, la Suprema Corte ha precisato che “attraverso
l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un
provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi
di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del prov-
vedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del
giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia
fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice
dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che
avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In que-
sti casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del
giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di
dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora
oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono
di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi
verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (ex plurimis, Cass.
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n.
12664; Trib. Brescia, 15/11/2018 n. 3102 del;
Tribunale di Bologna, sez.
Distaccata Imola n. 13/2009).
Nella specie, invero a fondamento dell'opposizione, Parte_2
ha eccepito che “la domanda di ripristino formulata da controparte
[...]
appare totalmente infondata ed inesigibile, tenuto conto che la convenuta
non ha titolo per agire esecutivamente per l'esecuzione delle stesse”, preci-
sando di avere eseguito in ottemperanza all'Ordinanza cautelare del 17
dicembre 2021 soltanto “le opere necessarie in via provvisoria e di urgenza
per l'eliminazione dei … danni … sì da rimuovere la situazione di pericolo
concreto e attuale”, precisando però che “i lavori di ripristino, così come
quelli di completamento e rifinitura possono essere eseguiti soltanto dopo
che si saranno asciugati gli ambienti danneggiati, altrimenti le problemati-
che lamentate potrebbero ripresentarsi … doveva essere rimossa la reale
causa delle infiltrazioni d'acqua e fino a quel momento le opere di ripristino
all'interno dell'appartamento di proprietà della sig.ra non potevano Pt_1
essere eseguite”. Era necessario, pertanto, come suggerito dal proprio
“consulente tecnico … estendere la ricerca della perdita d'acqua
nell'adiacente terrazzo, in prossimità del sottostante cavedio ove convoglia
la richiamata tubazione di scarico. Tenuto conto che tale ulteriore ricerca è
di competenza condominiale, si è richiesto alla ditta che sta effettuando i
lavori di presentare apposito preventivo da sottoporre all'amministrazione
condominiale. Tuttavia, si ritiene necessario procedere ad un sopralluogo
congiunto con i tecnici delle parti interessate al fine di verificare lo stato dei
luoghi” (cfr. atto di citazione in opposizione).
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Tale argomentazione, però, non può avere alcuna rilevanza in questa sede, trattandosi, in tutta evidenza, di un fatto (ricerca della “reale causa
delle infiltrazioni d'acqua”) ben antecedente alla formazione del titolo giu-
diziale in forza del quale ha intimato il precetto, ed Controparte_1
attinente alla pretesa creditoria che in quel titolo ha trovato consacrazio-
ne.
Invero, l'opposizione proposta da non si fonda Controparte_1
in alcun modo su fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo giudiziale in forza del quale ha intimato i precetti Parte_1
opposti.
Il titolo giudiziale cui si allude è, invero, rappresentato dall'Ordinanza
ex art. 700 c.p.c. del 17 dicembre 2021 di questo Tribunale (R.G. n.
3833/2021), non reclamata ex art 669 terdecies c.p.c.
Nessuna valutazione, allora, è – in radice – consentita al Tribunale in questa sede, con riferimento alla fondatezza di un'eccezione che avrebbe dovuto trovare un eventuale rilievo nel giudizio di reclamo avverso la sud-
detta Ordinanza (che l'odierno opponente ha omesso di instaurare).
Alla luce di ciò, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Controparte_1
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di inammissibilità (e in particolare tenuto con-
to che non si è esaminato il merito dei fatti di causa), questo giudice ritie-
ne che sussistano le “gravi ragioni” di cui all'art. 92, secondo comma,
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione di tali spese tra le parti.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste, in via definiti-
va, a carico di parte opponente.
❖❖❖
Così deciso a Palermo il 21 novembre 2025
Il G.O.T.
AN PA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice AN PA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 21 novembre 2025 davanti al Giudice AN PA,
chiamata la causa iscritta al n. 7112/2022 R.G.A.C., sono presenti l'Avv.
EN IO per e l'Avv. Pirera Federico, anche Controparte_1
in sostituzione dell'Avv. Passarello, per . Parte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Pirera rileva la tardività e quindi l'inammissibilità delle note con-
clusive depositate da controparte, contestandone comunque il contenuto nel caso in cui siano ritenute ammissibili.
L'avv. IO contesta le avverse deduzioni, rilevando che è intervenu-
to nelle more un rinvio di udienza d'ufficio.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
AN PA
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:35, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AN Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7112/2022 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentata e dife- Controparte_1 C.F._1
sa dall'avv. EN IO ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._2
avv.ti Antonio Passarello ( e Federico Pirera Email_2
( per procura allegata alla comparsa di costituzione e Email_3
rispsta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a precetto.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso gli Controparte_1
atti di precetto alla stessa notificati, in data 3 maggio 2022, su istanza di;
Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di . Controparte_1
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da av- Controparte_1
verso gli atti di precetto alla stessa notificati il 3 maggio 2022, con cui
, ha intimato “di eseguire … quanto disposto dal Tribunale Parte_1
di Palermo – Sez. II Civile … con Ordinanza depositata i 17/22.12.2021 nel
procedimento d'urgenza portante il R.G. n° 3833/2021, e precisamente
“l'esecuzione delle opere indicate nella relazione peritale del 7 dicembre
2021 …” (avendo soltanto provveduto alla rimozione delle parti pericolan-
ti, avvenuta in data 19 febbraio 2022) nonché il pagamento dell'importo di € 3.650,00 (oltre spese legali, I.V.A. e C.P.A.), a titolo di “maturata pe-
nalità da ritardo riferita al periodo 19.02/02.05.2022”, nell'esecuzione del-
la detta Ordinanza del 17 dicembre 2021.
❖❖❖
Tanto premesso si osserva che l'opposizione è inammissibile.
Va infatti ribadito il principio – ripetutamente affermato dai giudici di
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
legittimità – secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione relativa ad un titolo di formazione giudiziale, possono essere dedotte soltanto que-
stioni attinenti a fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione medesima, mentre quelle relative alla “ingiustizia della decisione” (della decisione, cioè, che sia alla base del titolo giudiziale) devono farsi valere nella competente sede di cognizione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
3666/2013, n. 17903/2012, n. 20594/2007, n. 26089/2005, n.
1935/1994, n. 11088/1992 e n. 766/1988) e dunque, nell'ipotesi di pre-
cetto fondato sulle statuizioni di un'ordinanza cautelare, nell'ambito del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Più specificamente, la Suprema Corte ha precisato che “attraverso
l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un
provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi
di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del prov-
vedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del
giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia
fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice
dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che
avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In que-
sti casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del
giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di
dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora
oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono
di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi
verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (ex plurimis, Cass.
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n.
12664; Trib. Brescia, 15/11/2018 n. 3102 del;
Tribunale di Bologna, sez.
Distaccata Imola n. 13/2009).
Nella specie, invero a fondamento dell'opposizione, Parte_2
ha eccepito che “la domanda di ripristino formulata da controparte
[...]
appare totalmente infondata ed inesigibile, tenuto conto che la convenuta
non ha titolo per agire esecutivamente per l'esecuzione delle stesse”, preci-
sando di avere eseguito in ottemperanza all'Ordinanza cautelare del 17
dicembre 2021 soltanto “le opere necessarie in via provvisoria e di urgenza
per l'eliminazione dei … danni … sì da rimuovere la situazione di pericolo
concreto e attuale”, precisando però che “i lavori di ripristino, così come
quelli di completamento e rifinitura possono essere eseguiti soltanto dopo
che si saranno asciugati gli ambienti danneggiati, altrimenti le problemati-
che lamentate potrebbero ripresentarsi … doveva essere rimossa la reale
causa delle infiltrazioni d'acqua e fino a quel momento le opere di ripristino
all'interno dell'appartamento di proprietà della sig.ra non potevano Pt_1
essere eseguite”. Era necessario, pertanto, come suggerito dal proprio
“consulente tecnico … estendere la ricerca della perdita d'acqua
nell'adiacente terrazzo, in prossimità del sottostante cavedio ove convoglia
la richiamata tubazione di scarico. Tenuto conto che tale ulteriore ricerca è
di competenza condominiale, si è richiesto alla ditta che sta effettuando i
lavori di presentare apposito preventivo da sottoporre all'amministrazione
condominiale. Tuttavia, si ritiene necessario procedere ad un sopralluogo
congiunto con i tecnici delle parti interessate al fine di verificare lo stato dei
luoghi” (cfr. atto di citazione in opposizione).
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Tale argomentazione, però, non può avere alcuna rilevanza in questa sede, trattandosi, in tutta evidenza, di un fatto (ricerca della “reale causa
delle infiltrazioni d'acqua”) ben antecedente alla formazione del titolo giu-
diziale in forza del quale ha intimato il precetto, ed Controparte_1
attinente alla pretesa creditoria che in quel titolo ha trovato consacrazio-
ne.
Invero, l'opposizione proposta da non si fonda Controparte_1
in alcun modo su fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo giudiziale in forza del quale ha intimato i precetti Parte_1
opposti.
Il titolo giudiziale cui si allude è, invero, rappresentato dall'Ordinanza
ex art. 700 c.p.c. del 17 dicembre 2021 di questo Tribunale (R.G. n.
3833/2021), non reclamata ex art 669 terdecies c.p.c.
Nessuna valutazione, allora, è – in radice – consentita al Tribunale in questa sede, con riferimento alla fondatezza di un'eccezione che avrebbe dovuto trovare un eventuale rilievo nel giudizio di reclamo avverso la sud-
detta Ordinanza (che l'odierno opponente ha omesso di instaurare).
Alla luce di ciò, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Controparte_1
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di inammissibilità (e in particolare tenuto con-
to che non si è esaminato il merito dei fatti di causa), questo giudice ritie-
ne che sussistano le “gravi ragioni” di cui all'art. 92, secondo comma,
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione di tali spese tra le parti.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste, in via definiti-
va, a carico di parte opponente.
❖❖❖
Così deciso a Palermo il 21 novembre 2025
Il G.O.T.
AN PA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice AN PA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile