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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3627 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.05.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
DI CALABRIA il 19/11/1961)
e
alias Parte_2 Persona_1
(cod. fisc.: , nato a [...] il [...]), C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RASCHI DEBORA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO DI CALABRIA, VIA POSSIDONEA n.
36, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 23/12/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 21/11/1987;
-considerato che con decreto del 16.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 17.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 21/11/1987; b) dal matrimonio sono nate due figlie: Per_2
(15.10.1991) e (5.5.1995), entrambe maggiorenni ed economicamente Per_3
autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
17.01.2025 e che l'ordinanza di rimessione della causa in decisione è stata regolarmente comunicata all'ufficio del P.M. in data 19.05.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 23/12/2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2 -dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 92, parte 1, anno 1987, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi e vivranno separati Parte_1 Persona_1
occupando ciascuno le stanze di propria pertinenza della medesima abitazione sita in Reggio Calabria alla via Petrara n. 10 con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento e nulla pretenderà dall'altro;
3. Le spese relative alle utenze dell'abitazione verranno sostenute dalla sig.ra
coniuge economicamente più capiente”; Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3627 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.05.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
DI CALABRIA il 19/11/1961)
e
alias Parte_2 Persona_1
(cod. fisc.: , nato a [...] il [...]), C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RASCHI DEBORA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO DI CALABRIA, VIA POSSIDONEA n.
36, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 23/12/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 21/11/1987;
-considerato che con decreto del 16.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 17.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 21/11/1987; b) dal matrimonio sono nate due figlie: Per_2
(15.10.1991) e (5.5.1995), entrambe maggiorenni ed economicamente Per_3
autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
17.01.2025 e che l'ordinanza di rimessione della causa in decisione è stata regolarmente comunicata all'ufficio del P.M. in data 19.05.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 23/12/2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2 -dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 92, parte 1, anno 1987, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi e vivranno separati Parte_1 Persona_1
occupando ciascuno le stanze di propria pertinenza della medesima abitazione sita in Reggio Calabria alla via Petrara n. 10 con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento e nulla pretenderà dall'altro;
3. Le spese relative alle utenze dell'abitazione verranno sostenute dalla sig.ra
coniuge economicamente più capiente”; Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna