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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di EC
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 868 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
tra
(c.f. ), difesa dall' avv. Simona Parte_1 C.F._1
Cinerario, come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
(p.i. COoparte_1
) in persona del legale rappresentante pt, difesa dall' avv. Luciano P.IVA_1
Martucci, come da mandato in atti.
APPELLATO
e
, (c.f. ), in persona del COoparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pt.
APPELLATA CONTUMACE
pag. 2/10 A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 19.01.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 10.10.2017, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di EC , COoparte_3 nonché l' per sentire accogliere le seguenti COoparte_4 conclusioni: “1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento numero 02420170003738732001 e l'iscrizione a ruolo n. 2017/001001, reso esecutivo in data 02.05.2017, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano non dovute per le motivazioni esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare per le causali espresse in narrativa gradatamente la nullità e/o la illegittimità della cartella di pagamento impugnata e la inammissibilità e improcedibilità della intrapresa esecuzione e di ogni atto consequenziale e per l'effetto annullarli, ordinando altresì la cancellazione e l'annullamento del ruolo n. 2017/001001. 3) in ulteriore subordine, nel merito, per le causali espresse in narrativa, dichiararsi la inesistenza del credito preteso da
[...]
e per l'effetto annullare la cartella esattoriale oggi impugnata ordinando COoparte_1
altresì la cancellazione e l'annullamento del ruolo n. 2017/001001”.
Premetteva di aver ricevuto il giorno 14.08.2017 la notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella esattoriale n. 02420170003738732001, intimante il pagamento della complessiva somma di € 112.957,20 in ragione del preteso recupero delle agevolazioni ex l. 662/96 da parte di "a seguito di surroga per COoparte_1
escussione di garanzia sull'operazione 243472", cui proponeva opposizione asserendo l'assenza di credito nei propri confronti e l'illegittimità dell'azione esattoriale.
Deduceva che effettivamente in data 03 ottobre 2012 la sig.ra si era Parte_1 costituita garante del finanziamento concesso da in favore della CP_5 [...]
- società poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 18 del _6
03/05/2016 - per un importo pari ad € 300.000,00. L'art. 1 del prefato contratto, prevedeva,
tra l'altro, al n. 3 che "il finanziamento sarà assistito oltre che dalla garanzia di cui al successivo art. 5, anche dalla garanzia del fondo di garanzia PMI, gestito dal Medio
Credito Centrale (MC) Posizione n. 243472 del 19.07.2012. In ragione di ciò, era lecito inferire, dalla lettura della cartella, che avesse agito nei confronti COoparte_7
pag. 3/10 Cont della sig.ra per aver escusso la garanzia costituita da MC per la revoca del Pt_1
fondo pubblico ex l. 662/96.
Tanto premesso, eccepiva in via pregiudiziale l'assoluta inammissibilità e improcedibilità
dell'azione esecutiva intrapresa dal in assenza di un valido titolo COoparte_1 per agire nei confronti della , posto che nei confronti della stessa doveva ritenersi Pt_1
assolutamente inefficace la garanzia prestata dal fondo PMI per tramite di MC a garanzia del finanziamento;
i due rapporti di garanzia costituiti in favore di si _6
collocano tra di loro in un rapporto di assoluta autonomia, sì da non poter giustificare
Cont un'azione diretta di MC nei confronti della sig.ra in surroga di Pt_1
Ancor meno poteva dirsi legittima la procedura di riscossione esattoriale attivata da MC
stante la natura privatistica del rapporto fideiussorio;
a tutto voler concedere, ove ne sussistessero i presupposti, MC avrebbe dovuto agire per conseguire nei confronti della odierna opponente un valido titolo di formazione giudiziale e solo in seguito agire in via esecutiva. Con sentenze nn. 365 del 1996, 10188 del 1998, 2655 del 2008 e 4319 del 2010
le Sezioni Unite della suprema corte di Cassazione avevano infatti statuito che, pur se fra loro collegate, l'obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una propria individualità sia oggettiva che soggettiva, con la conseguenza che la disciplina della prima non può refluire sulla seconda. Si tratta, infatti, pur sempre, di obblighi nettamente distinti per fonte e contenuto, afferendo quello della all'ottenimento di un _6
Cont finanziamento da parte di "ai sensi del proprio statuto e dell'art. 10 TUBC'; attenendo, quello di MC alla natura pubblicistica (ex l. 662/96) del finanziamento stesso;
riferendosi infine, quello della sig.ra al versamento di una somma equivalente Pt_1 dovuta, a tutto voler concedere, sulla base di una pattuizione contrattuale avente natura privatistica.
Per tale motivo non era legittimata ad agire in via esattoriale nei COoparte_1
confronti della sig.ra sia perché la sig.ra non aveva costituito Parte_1 Pt_1
alcuna garanzia in favore di sia perché, stante la natura COoparte_1 privatistica del rapporto fideiussorio, non sussisteva un titolo che giustifichi l'intrapresa esecuzione esattoriale. Diversamente, la sig.ra sarebbe stata costretta a subire la Pt_1 riscossione coattiva di un debito contratto da , senza in alcun modo poter _6
verificare l'an ed il quantum della pretesa azionata da avendo avuto contezza, Pt_2
peraltro, di alcuna comunicazione di revoca del finanziamento, di nessuna richiesta in
Cont ordine alla escussione della fidejussione da parte di né, tantomeno, di MC- e senza aver contratto alcun debito di "natura pubblicistica". Senza contare che occorreva altresì Cont appurare se MC o avessero proposto ammissione al passivo della società debitrice e per quali importi, al fine di verificare se sussistesse una parziale o totale estinzione del debito principale. Concludeva, previa sospensione cautelare della cartella, per pag. 4/10 l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio
[...]
(d'ora in poi MC) la quale chiedeva il COoparte_3 rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Premetteva di svolgere, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo
Economico, attività di gestione del Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma
100, lettera a) della legge n. 23 dicembre 1996 n. 662 con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Precisava che il Fondo non diviene parte diretta del rapporto banca/cliente ma agevola il beneficiario finale (ovvero il destinatario del finanziamento o della diversa forma di concessione del credito) poiché influisce favorevolmente sull'importo massimo delle garanzie acquisibili dalla AN erogatrice. Il
Fondo interviene direttamente nella vicenda creditizia solo in caso di inadempimento del beneficiario finale e a seguito di denuncia da parte della che ha erogato il prestito CP_3 garantito. A seguito dell'escussione della garanzia da parte della che ha erogato CP_3 detto il credito all'impresa, si determina la surrogazione del Fondo nella parte di credito liquidata alla AN. La surrogazione determina la successione del Fondo nella parte di credito garantita: essa, tuttavia, deroga in parte alla generale disciplina dell'art. 1203 cod.
civ., poiché è regolata anche da alcune norme speciali, che mutano sotto alcuni aspetti quelli che sarebbero i normali effetti previsti dalla disposizione codicistica, con particolare riferimento all'art. 2, quarto comma, del decreto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Innovazione e delle Tecnologie del 20 giugno 2005 - il quale autorizza il ricorso alla procedura esattoriale senza influire sulla fonte del credito e conferisce allo stesso tempo al credito stesso il privilegio di cui all'art. 9 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 123 - nonché all'art. 8 bis del d.l. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modifiche dalla l. 24 marzo 2015 n. 33, il quale sancisce espressamente che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile. Richiamava copiosa giurisprudenza di merito che si era già pronunciata in tal senso.
Deduceva, quanto al caso concreto, che, con richiesta del 20.06.2012, la
[...] aveva domandato l'accesso al Fondo ex l. 23 dicembre 1996 n. 662 per un Parte_3
finanziamento in corso di erogazione in favore della società COoparte_6 dell'importo di Euro 300.000,00; in tale atto, la SI.ra (legale Parte_1 rappresentante pro tempore della ) si era costituita garante della debitrice _6 principale, con obbligo di pagare “a semplice richiesta della e senza eccezioni” (art. CP_3 pag. 5/10 5 del contratto di garanzia). Allegata alla domanda vi era anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dalla SI.ra nella veste di legale rappresentante Pt_1 pro tempore della . Ammessa l'operazione alla garanzia del Fondo con _6 delibera del 19.07.2012, con comunicazione del 28.07.2015 (cui seguiva rettifica contabile
Cont del 19.02.2016), la aveva richiesto l'attivazione della garanzia de qua, adducendo l'inadempimento della ditta debitrice alle proprie obbligazioni, a far data dal 03.01.2015, per un importo di Euro 152.724,99. L'importo garantito veniva liquidato nella misura di
Euro 109.631,03 con delibera del 04.03.2016, comunicata e pagata pochi giorni dopo.
Cont Inoltre in data 11.05.2015 aveva provveduto a inviare costituzione in mora alla debitrice principale e alla garante, ribadita da ingiunzione anche del . CP_1
Alla luce di tanto, eccepiva che la garanzia prestata dall'opponente all'art. 5 del contratto di finanziamento, specificamente approvata conteneva l'impegno al pagamento immediato e in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta e senza eccezioni, di tutto quanto dovuto dalla , e dunque era inammissibile l'eccezione relativa al difetto di _6
legittimazione del Fondo, in quanto relativa ad un contratto autonomo di garanzia, secondo quanto chiarito anche da Cass. Civ., SS.UU., 18 febbraio 2010 n. 3947. Né poteva rilevare l'eventuale mancata notifica dell'ingiunzione preventiva di pagamento, posto che tale profilo – secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di merito, attiene non all'esistenza o alla validità dell'esecutività ma a quello della contestabilità/opponibilità del credito da parte dell'ingiunto, al quale in caso di mancata conoscenza legale dell'ingiunzione, deve essere consentito di fare valere le proprie ragioni in ordine all'an della pretesa dell'ingiungente quanto meno in via recuperatoria, ossia a seguito della notifica della cartella attraverso la quale viene intrapresa la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo da parte dell'Agente competente”. Senza contare che la presunta genericità o incompletezza delle indicazioni contenute nelle cartelle esattoriali riguardava “potenziali profili vizianti la regolarità formale dell'atto esattoriale, da far valere nel termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica (art. 617 cod. proc. civ.), laddove nella specie, a fronte della notifica della cartella ricevuta il giorno 14.08.2017, l'atto di opposizione era stata notificato il 10.10.2017, e dunque l'opponente era decaduta dalla possibilità di far valere tali presunti vizi. Inoltre, la circostanza storica della mancata conoscenza del rapporto obbligatorio era smentita dal fatto che la stessa SI.ra ne dava atto Pt_1 nell'atto di citazione. Ella inoltre era all'epoca legale rappresentante della , _6
aveva sottoscritto (in proprio e per la società) il contratto di finanziamento in cui si dava atto della garanzia pubblica e aveva sottoscritto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà destinata ad essere allegata alla domanda di ammissione dell'operazione al
Fondo pubblico. Allegava ancora che era in ogni caso pacifica fra le parti l'intervenuta Cont surroga del Fondo nel credito originariamente vantato da con conseguente pag. 6/10 applicazione dell'art. 1204 cod. civ. nella parte in cui prevede che il creditore che subentra a seguito di surrogazione gode delle garanzie personali prestate da terzi in favore del debitore. Non potevano dunque sussistere dubbi sulla qualità di debitrice della SI.ra
(garante della per il finanziamento de quo) nei confronti del Pt_1 _6
. Inconferente era, infine, il richiamo al procedimento di formazione della CP_3
massa passiva del fallimento della a fronte della obbligazione COoparte_6
pacificamente solidale della SI.ra , quale garante della società, con la debitrice Pt_1 principale, con la conseguenza che non avendo l'attrice dedotto e comprovato l'intervenuto adempimento integrale o parziale del credito da parte di (o della curatela _6 fallimentare), la stessa rimaneva debitrice del Fondo.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, con vittoria di spese di lite.Alla prima udienza l'attrice chiedeva l'autorizzazione a notificare l'atto di citazione anche alla sede territoriale di Brindisi dell' . L' COoparte_2 [...]
non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. COoparte_2
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di EC con sentenza n. 803/2021 ha rigettato l'opposizione e ha condannato al pagamento delle spese di Parte_1
lite.
§1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , COoparte_1 osservando che, a seguito dell'inadempimento dell'impresa finanziata, il Fondo aveva rimborsato la banca garantita, ed era subentrato (per surrogazione di diritto, ex art. 1203 cc. e art. 2 comma 4 del D.M.) nella posizione creditoria di CP_5
- ha rigettato l'eccezione di inesistenza e mancata notifica del titolo esecutivo, sollevata dall'opponente evidenziando che, nella fattispecie, il titolo esecutivo è rappresentato dal ruolo;
ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina speciale
(art. 2, comma 4, D.M. 18456/2005) in base alla quale il recupero dei crediti garantiti dal Fondo segue la procedura esattoriale prevista dall'art. 67 D.P.R.
43/1988 e dall'art. 17 D. Lgs. 46/1999; ha, inoltre, osservato che, in base al rinvio all'art. 12, comma 4, D.P.R. 602/1973, il ruolo diviene esecutivo con la sua sottoscrizione, e che è risultata, nella fattispecie, provata la comunicazione dell'invito al pagamento e della costituzione in mora nei confronti della debitrice, sicché ha legittimamente avviato l'esecuzione esattoriale COoparte_1
sulla base del ruolo esecutivo.
pag. 7/10 - ha affermato che l'eccezione di autonomia dei due rapporti di garanzia, in base alla quale essi sarebbero indipendenti e non tali da giustificare un'azione diretta di MC verso la sig.ra , è infondata, poiché dall'esibizione del contratto (del Pt_1
3.10.2012) è emerso che la garanzia prestata è un contratto autonomo di garanzia, con pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", sottratto, pertanto, al principio di accessorietà proprio della fideiussione (cass. ss.uu. n. 3947/2010).
§2
Ha proposto appello , ed ha chiesto che - in riforma della sentenza Parte_1
impugnata - fosse accertata e dichiarata la nullità e/o l'illegittimità e della cartella di pagamento n. 02420170003738732001 e del ruolo n. 2017/001001 nonchè l'inesistenza del credito vantato da . COoparte_1
Si è costituita in giudizio e ha COoparte_8 chiesto il rigetto dell'appello.
Non si è costituita in giudizio . COoparte_2
In data 21.2.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui al 190 c.p.c. per note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3.
L'appello si articola in due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha contestato la sentenza di Parte_1
primo grado, sostenendo che il tribunale avrebbe omesso di rilevare la nullità della fideiussione prestata da , nonostante il contratto contenesse clausole Parte_1 anticoncorrenziali nulle e fosse stato stipulato in violazione del divieto di doppia garanzia imposto dall'art. 4 comma 4 del DM 23.09.2005; ha dedotto, inoltre, l'impossibilità per CO MC di surrogarsi a data l'autonomia tra i rapporti di garanzia in esame.
Il motivo è infondato.
Modificando l'ordine logico delle questioni, la corte osserva innanzitutto che non opera nella specie il divieto di doppia garanzia sancito dall'art. 4 comma 4 del D.M.
23.9.2005; la norma dispone che “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
E' agevole osservare che quella prestata dall'appellante è una garanzia personale;
la relativa obbligazione esula dall'area del suddetto divieto e si cumula, senza dubbio, alla garanzia prestata da MC.
pag. 8/10 Più complessa è, invece, la riflessione che merita l'eccezione di nullità virtuale del patto di garanzia.
Sul punto, la corte osserva che, con lo scopo di salvaguardare la concorrenza nel settore bancario, la AN d'TA (con provvedimento n. 55/2005) ha dichiarato la contrarietà - all'art. 2 co. 2, lett. a) della legge n. 287/1990 - delle clausole 2, 6 e 8 del modello di fideiussione predisposto dall'ABI.
Le tre clausole oggetto di intervento da parte della AN d'TA rappresentavano altrettante deroghe alle disposizioni poste dal codice civile a favore del fideiussore;
la loro applicazione, in maniera uniforme, determinava quale effetto quello di limitare la concorrenza tra le banche.
Sulla scorta del recente orientamento delle S.U. Corte di Cassazione sent. 41994/2021, il contratto riproduttivo del modello ABI è sanzionato con la nullità parziale;
vale a dire, vengono caducate le clausole 2, 6 e 8 eventualmente inserite nel contratto mentre restano salve le restanti clausole. Tale tipologia di nullità rientra nell'ambito delle nullità di protezione le quali rappresentano un rimedio speciale posto a tutela del contraente debole. Le nullità di protezione, anche in ragione della finalità di garanzia, possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice.
Ciò premesso, giova evidenziare che il contratto concluso da con CP_5 Parte_1
in data 3.10.2012 (in atti), non risulta stipulato su modulo ABI, tuttavia
[...] riproduce espressamente la rinuncia della garante al termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c. (che nel suddetto modulo è solitamente inserito alla clausola n. 6) e deve pertanto essere valutata.
La questione è irrilevante.
Ed invero, l'accordo in esame - come già correttamente osservato dal tribunale - dev'essere qualificato quale contratto autonomo di garanzia in forza della clausola (art. 5) che prevede l'obbligo del garante di pagare immediatamente alla a semplice CP_3
richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale e, come tale, rientra tra quelle su cui si fonda pag. 9/10 l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma. In altri termini, con l'assunzione di garanzia personale autonoma e atipica il garante assume su di sé l'obbligo di pagare comunque e a prescindere dalle vicende relative alla validità e/o efficacia del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale”.(cass.civ. sez. unite 18.2.2010 n. 3947; cass.civ. n.
7883/2017; cass.civ. n. 16636/2022; corte d'appello EC n. 877/2023).
La corte non ignora il diverso orientamento, ad oggi minoritario, assunto dalla Suprema
Corte con le sentenze n. 16825/16 e n. 5598/2020, e non esclude che de iure condendo possa essere ampliata la tutela del garante autonomo, parificandola a quella che, per il fideiussore, è prevista dall'art. 1957 c.c., ma ritiene che - ad oggi - l'interpretazione delle sezioni unite continui ad essere maggiormente coerente con il sistema normativo di riferimento.
Quanto alla valutazione delle clausole di reviviscenza e di insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi dell'obbligazione principale (tradizionalmente inserite ai numeri 2 e 8 del modello ABI di fideiussione), la corte osserva che, nel contratto autonomo di garanzia sottoscritto da e non si riscontrano Parte_1 CP_5
pattuizioni di tal natura.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il giudice di Parte_1 primo grado avrebbe erroneamente dichiarato legittima la procedura esattoriale attivata da
MC, trascurando di rilevare che la banca avrebbe dovuto munirsi, previamente di un titolo esecutivo giudiziale;
ha eccepito, inoltre, l'irretroattività della modifica introdotta dall'art. 8 bis del d.l. n. 3/2015 all'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, posto che il finanziamento era stato erogato in data antecedente all'entrata in vigore della novella legislativa;
ha insistito pertanto perché la corte accertasse l'illegittimità dell'esecuzione.
Il motivo è infondato.
La corte rileva innanzitutto che la pretesa creditoria in esame ha natura pubblicistica
(cass.civ.sez.III, ord. 6 gennaio 2023 n. 1005) e dunque non è necessaria la precostituzione di un titolo esecutivo giudiziale al fine di avviare il recupero esattoriale del credito.
La riscossione mediante ruoli è, infatti, espressamente prevista dall'art. 8 bis del d.l. n.
3/2015 (conv. in legge n. 33/2015) che, in proposito dispone: “Al recupero del predetto credito [n.d.r. quello restitutorio vantato dal Fondo di Garanzia] si procede mediante iscrizione a ruolo”.
pag. 10/10 L'iscrizione a ruolo costituisce titolo esecutivo che legittima l'emissione delle cartelle esattoriali da parte dell'agente della riscossione;
la notifica della cartella vale poi anche come notifica del titolo esecutivo che l'ha generata.
La norma in esame, rubricata specificamente “Potenziamento del Fondo Centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede inoltre testualmente che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”.
E' irrilevante che l'erogazione del finanziamento in esame risalga ad epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 3/2015 in quanto è pacifico che l'art. 8 bis abbia natura di interpretazione autentica e non abbia carattere innovativo (cass.civ.sez.III, Ordinanza n.
30739 del 26/11/2019; cass.civ.sez. VI 9.2.2021 n. 3025).
Correttamente, dunque, nella specie il tribunale ha ritenuto che il credito azionato in surroga da fosse assistito da COoparte_3
privilegio e che la garante dovesse adempiere la propria Parte_1
obbligazione di garanzia in favore del creditore surrogato.
§ 4
Le spese processuali possono essere compensate, in ragione dei mutamenti giurisprudenziali richiamati in motivazione, sulla materia delle nullità virtuali.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in EC, nella camera di consiglio del 31.3.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 11/10