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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 668/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 668/2011 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv. DURANTE OLGA, CANTAFIO C.F._2
VINCENZO e INZILLO MARICA elettivamente domiciliati in Vibo Valentia viale Feudotto presso il difensore;
OPPONENTI contro
già in persona del legale p.t., rappresentata e Controparte_1 Controparte_2
difesa dell'avv. CARDUCCELLI ANGELO, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via Dante
Alighieri n.9 presso lo studio dell'avv. Giulio Capria;
OPPOSTA
(C.F. ), rappresentata da , in forza di procura Controparte_3 P.IVA_1 Parte_3
speciale in data 14/12/2020 a rogito Notaio di Pordenone n. 30310/1300, Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CARDUCCELLI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Catanzaro Via A. Fares N. 21 88100 presso il difensore;
INTERVENUTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.2 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 24/08/2007, i debitori e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione all'esecuzione, al fine di sentir dichiarare la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 54/07 R.G.E. contro di loro promossa dal Controparte_4
Il G. E. con ordinanza del 1.4.2008 rigettava la sospensione ex adverso chiesta della procedura esecutiva e assegnava termine perentorio di gg 90, decorrenti dalla comunicazione della suindicata ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito.
Indi, introdotto tempestivamente il giudizio di merito con atto di citazione notificata alla controparte gli opponenti esponevano che in data 29.05.2007 veniva loro notificato atto di precetto ad istanza di
[...]
con cui si intimava il pagamento di euro 59.135,52 oltre interessi di mora in forza di CP_4
contratto di mutuo fondiario concluso tra le parti in data 18.04.91; che con atto notificato in data
14.6.2007 la banca eseguiva pignoramento immobiliare in danno degli opponenti.
Deducevano quindi che il credito in forza del quale l'esecuzione era stata intrapresa era estinto per intervenuta prescrizione atteso che, essendo il credito soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dalla data dell'ultimo pagamento ossia del 27.11.1992, alla data di notifica del precetto il termine di prescrizione era già decorso. Eccepivano inoltre l'indeterminabilità del tasso di interesse in violazione dell'art. 1284 co.3 c.c. con conseguente rideterminazione degli interessi in misura legale.
Si costituiva che contestava la fondatezza dell'opposizione, eccependo che, quanto Controparte_4 all'eccezione di prescrizione, nel contratto di mutuo il termine decennale iniziava a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata stabilita in via negoziale e che il tasso di interesse era stabilito nel contratto mediante il riferimento a parametri prestabiliti ed obiettivi indici di mercato.
L'opposizione, iscritta al n. 1819/08 R.G. è stata accolta dal tribunale di Vibo Valentia con sentenza
28.5.2012, n. 369, che ha dichiarato “l'inesistenza del diritto del a procedere ad Controparte_4 esecuzione per intervenuta prescrizione della relativa pretesa e, per l'effetto, l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 29.5.2007 e del successivo pignoramento notificato in data 14.6.2007” e condannando “la parte convenuta – opposta alla rifusione, in favore della parte attrice – opponente delle spese di lite”.
Nel corso della procedura in data 31.1.2011 il e la proponevano nuova istanza di Pt_1 Parte_2 sospensione dell'esecuzione.
pagina 2 di 9 A fondamento della riproposizione dell'istanza di sospensione l'opponente deduceva la sussistenza di sopravvenute circostanze nuove e di nuove ragioni di fatto e di diritto atteso che, nella specie, dopo il rigetto della precedente istanza di sospensione, era stata fissata la data della vendita del compendio pignorato e che, anche ove fosse stata accolta l'istanza di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nella causa di opposizione all'esecuzione, sarebbero mancati i tempi tecnici perché la sentenza potesse intervenire prima della vendita con ciò frustandosi l'efficacia dell'opposizione proposta.
Con ordinanza 2.3.2011, il tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione, assegnando alla parte interessata termine perentorio sino al 10.04.2011 per l'introduzione del giudizio di merito (mediante notificazione di atto di citazione, osservati i termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà)
e per l'iscrizione a ruolo.
Avverso l'ordinanza di rigetto è stato questa volta proposto reclamo, a sua volta rigettato con ordinanza collegiale per difetto di sopravvenute circostanze nuove o di nuove ragioni di fatto e diritto, estrinsecandosi la nuova opposizione in una mera riproposizione delle ragioni in precedenza esposte e i reclamanti sono stati condannati alle spese ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. equitativamente liquidati nella somma di € 10.000,00.
I reclamanti soccombenti hanno quindi proposto istanza di sospensione della esecutorietà del suddetto provvedimento di condanna alle spese che veniva rigettata dal GOT sul presupposto della natura decisoria e in quanto tale definitiva del provvedimento di condanna alle spese e risarcimento del danno per responsabilità aggravata emesso dal Tribunale in composizione collegiale.
Il e la OR hanno tempestivamente riassunto l'opposizione, chiedendone la riunione a Pt_1
quella distinta dal n. 1819/08 R.G. e, a fondamento della nuova opposizione, hanno nello specifico esposto che:
- l'art. 7 del capitolato dei patti e condizioni generali – che forma parte integrante del contratto di mutuo ai sensi del T.U. 17/7/1905 n.646 e della legge 27.10.1988 n.458 del d.p.r. 21 gennaio 1976 n.7 – prevedeva che il ritardo nel pagamento anche di una sola semestralità alla scadenza stabilita comporta la decadenza dal beneficio del termine e l'istituto di credito avrà diritto di considerare risoluto ipso iure e ipso facto il contratto di mutuo, senza bisogno che la banca mutuataria svolga alcuna attività e, particolarmente, manifesti la volontà di avvalersi della decadenza o costituisca in mora i debitori;
- di conseguenza, considerato che gli opponenti avevano pagato solo due semestralità e che l'ultimo pagamento era avvenuto il 27.11.1992, il credito della era divenuto esigibile dalla data di CP_5 pagina 3 di 9 scadenza della prima rata semestrale impagata (1.1.1993) e da quella data poteva esserne legalmente preteso il pagamento;
- pertanto era largamente decorso il termine di prescrizione decennale essendo il precetto notificato al debitore solo in data 19.5.2007;
- che l'art.
7 - interpretato alla luce della legislazione applicabile nella specie (il D.P.R. 21.1.1976, n. 7) configurava una vera e propria condizione risolutiva e non una clausola risolutiva espressa per cui l'avveramento della condizione (ritardo nel pagamento anche di una sola semestralità) avrebbe prodotto automaticamente l'effetto di risolvere il rapporto di mutuo alla data di scadenza della prima rata impagata;
- in ogni caso, anche qualificando l'art. 7 come clausola risolutiva espressa, è vero che l'effetto risolutorio connesso a questo tipo di clausola si produce allorché “la parte interessata dichiara all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva” (art. 1456, comma 2, c.c.) e che il diritto di risolvere il rapporto ha natura potestativa, e tuttavia, il diritto potestativo di risolvere il rapporto, in conseguenza dell'inadempimento di una parte, diritto che si esercita mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola stessa (art. 1456, comma 2, c.c.), è anch'esso soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c.
Si è costituito il contestando l'avversa opposizione e concludendo per il rigetto Controparte_4
della medesima.
Il convenuto opposto ha allegato, eccepito e dedotto che:
- era principio pacifico in giurisprudenza che nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
- la prescrizione decennale iniziava quindi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (2006);
- l'art. 7 – come enunciato anche nell'ordinanza di rigetto della sospensione – prevedeva una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. la quale non si verifica automaticamente ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunichi all'altro contrente che intende avvalersi della clausola stessa;
pagina 4 di 9 - nella specie, di detta clausola mai l'istituto di credito aveva inteso avvalersi anzi emergendo atti manifestamente incompatibili, a tal punto da doversi ritenere che il creditore avesse rinunciato ad avvalersi del diritto potestativo alla risoluzione.
Rigettata la richiesta di riunione, dopo una serie di rinvii all'udienza del 9.11.2020 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione dal mutato Giudice istruttore, dott.ssa Maria
Chiara Sannino, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le difese.
Con ordinanza 8.3.2021 il tribunale, rilevato che la precedente opposizione all'esecuzione fondata sul medesimo motivo posto a fondamento di codesto giudizio di opposizione era allo stato ancora sub iudice, di talché una pronuncia resa in questa sede avrebbe potuto configurare un successivo eventuale contrasto di giudicati sulla medesima fattispecie, ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c. “sino a quando non sia concluso quello precedentemente introdotto”.
Essendo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 369/12 del tribunale di Vibo Valentia, cessata la causa di sospensione del processo, e , avendo interesse alla Parte_1 Parte_2 prosecuzione, hanno proposto istanza ai sensi dell'art. 297 c.p.c.
È intervenuta con comparsa di costituzione deposita in data 20.9.22 rappresentata da Controparte_3
che ha preliminarmente dedotto di essere acquistato pro soluto dalla cedente Parte_3 [...]
già un portafoglio di crediti e che, nella specie, tra i crediti Controparte_6 Controparte_4
ceduti rientra il credito vantato dalla CA Cedente nei confronti dei sig.ri e Parte_1 [...]
. Ha rilevato di riportarsi a tutte le difese svolte da e ha per l'effetto Parte_2 Controparte_1
chiesto la pronuncia di tutti i provvedimenti di legge direttamente nei suoi confronti.
All'udienza del 18.06.24, dopo una serie di rinvii sempre per la precisazione delle conclusioni, la causa
è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato subentrato nella titolarità del fascicolo con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata in data 27.9.24 gli opponenti preliminarmente hanno eccepito la formazione del c.d. giudicato esterno sul presupposto che il presente giudizio investe il medesimo rapporto giuridico che ha formato oggetto di quello definito con la sentenza n. 369/12 del Tribunale di
Vibo Valentia sussistendo identità di petitum, la causa petendi, dei soggetti e del rapporto giuridico.
Hanno quindi dedotto che la Corte di Cassazione con sentenza n. 2149/22, depositata il 25.1.2022 ha cassato la sentenza n. 64/18 della corte di appello di Catanzaro e, decidendo nel merito, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal che, per effetto del passaggio in Controparte_4
giudicato della sentenza n. 369/12 del Tribunale di Vibo Valentia, si è dunque formato il giudicato pagina 5 di 9 sull'accertamento dell'estinzione per prescrizione del diritto del di pretendere il Controparte_4
pagamento della somma risultante dal contratto di mutuo 18.4.1991.
In subordine, ha eccepito la nullità della pattuizione del tasso di interesse, sia corrispettivo che moratorio in base al combinato disposto degli artt. 1284, 1346, 1418 c.c. con la conseguenza che il non può pretenderli in misura superiore al tasso legale. Controparte_4
Hanno inoltre eccepito l'erroneità della condanna alle spese e per responsabilità processuale aggravata nella fase cautelare in pendenza del giudizio di merito chiedendone la revoca.
In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di giudicato esterno sollevata da parte ricorrente solo in comparsa conclusionale.
A tale proposito, ritiene questo Giudice che l'eccezione sia, anzitutto, ammissibile in ragione del suo rilievo pubblicistico, che, prescindendo dai meri interessi privatistici delle parti, neppure soggiace alle preclusioni processuali proprie delle c.d. eccezioni in senso stretto.
Ed invero, la finalità – perseguita dall'ordinamento – di evitare la formazione di decisioni contrastanti risulta agevolmente riscontrata dal tenore letterale della disposizione enucleata all'art. 2909 c.c., laddove dispone che l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato faccia stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa.
In questa prospettiva, la disposizione citata costituisce espressione del generale principio di ne bis in idem, sottraendo l'eccezione in esame alla disponibilità delle parti e, pertanto, agli ordinari termini e tempi di articolazione delle difese in relazione ad eccezioni di rilevanza meramente privatistica.
L'ammissibilità dell'eccezione, per i motivi sopra indicati, risulta confortata, inoltre, dalla recente giurisprudenza di legittimità, che, in punto di rapporti tra giudicato esterno e preclusioni processuali, ha precisato quanto segue: “L'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio.” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 48/2021).
Attesa l'ammissibilità dell'eccezione, si ritiene che la stessa sia, altresì, fondata.
In primo luogo, va rilevato che gli stessi debitori, odierni opponenti avevano già promosso opposizione nella procedura esecutiva immobiliare n. 54/07 R.G.E promossa dal creditore CA di NA SP e da cui era scaturito il giudizio di merito n. 1819/08 R.G. conclusosi con sentenza n.369/12 del Tribunale di pagina 6 di 9 Vibo Valentia passata in giudicato. Ebbene, oltre all'identità dei soggetti debitori e creditore e del titolo esecutivo, identici sono i motivi di opposizione sollevati (e cioè l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'istituto di credito).
L'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, conclusiva del giudizio di merito sulla opposizione, per il principio del c.d. ne bis in idem, comporta l'effetto preclusivo per le parti di chiedere al Giudice di pronunciarsi nuovamente sulla medesima questione, nonché esso opera all'interno di processi diversi instaurati tra le stesse parti.
Siffatta conclusione si inserisce nel solco del consolidato indirizzo ermeneutico della Corte di cassazione, che, in punto di efficacia del c.d. giudicato esterno, ha ritenuto che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.
Ed ancora, il principio per cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile comporta che, con riguardo all'accertamento in concreto della relazione giuridica tra le parti circa un determinato interesse, con un determinato petitum ed una determinata causa petendi, non rileva se al giudicato si sia pervenuti in base all'accoglimento di determinate ragioni o argomentazioni o mediante la reiezione di altre, essendo sufficiente l'individuazione dell'interesse e del bene della vita tutelato dalla pronunzia del giudice, il quale non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio, al di fuori dei mezzi di impugnazione riconosciuti nei confronti della sentenza passata in 6 giudicato, e salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatesi successivamente al formarsi del giudicato o quanto meno non deducibili dalle parti nel primo giudizio (cfr. tra le tante Cassazione civile, sez. lav.,
10/03/2009, n. 5723).
Quanto alla dedotta erroneità del provvedimento di condanna alle spese emesso in fase cautelare, va preliminarmente osservato che al riguardo la recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. III, n.
6180/2019 conferma che in materia di procedimenti cautelari, l'ordinanza con cui il Tribunale, rigettando il reclamo, condanni il reclamate alle spese di lite, non è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, conservando i caratteri di provvisorietà e non decisorietà. Tuttavia, la pagina 7 di 9 Corte specifica, altresì, che il soccombente, il quale intenda contestare il profilo concernente le spese, potrà opporsi al precetto intimato ovvero all'esecuzione iniziata, pur restando impregiudicata la possibilità del giudice del merito, all'esito del giudizio, di adottare e rivalutare le statuizioni sulle spese adottate in merito agli incidenti cautelari, in considerazione del nesso di strumentalità esistente tra tutela di cognizione piena e cautelare.
Ciò premesso, questo Giudicante ritiene di confermare integralmente le statuizioni sulle spese di lite e di risarcimento del danno per responsabilità aggravata del giudizio cautelare atteso che la presente opposizione all'esecuzione si appalesa una inutile duplicazione del precedente giudizio per come rilevato dal Tribunale in composizione collegiale.
Non può infine essere accolta la richiesta della interveniente volontaria di estromissione del cedente e di conseguente pronuncia della sentenza direttamente in proprio favore. L'art. 111, comma 1 c.p.c. stabilisce infatti la regola secondo cui, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Il comma 3 della stessa disposizione, inoltre, prevede che la sostituzione dell'interveniente nella posizione processuale dell'alienante del diritto controverso possa aver luogo – con conseguente estromissione del secondo – esclusivamente a seguito di intervento del cessionario e nel caso in cui tutte le altre parti vi consentano.
Non essendosi nella specie realizzato quest'ultimo presupposto, la pronuncia – destinata in ogni caso a spiegare effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (ex art. 111, comma 4 c.p.c.) – va pertanto resa fra le originarie parti in causa.
In conclusione, per gli esposti motivi, l'opposizione va accolta per sopravvenuto giudicato esterno con assorbimento di tutte le altre eccezioni e deduzioni articolate.
Si rinvengono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio considerato che il giudicato esterno è sopraggiunto quando già il presente giudizio era stato instaurato.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- compensate integralmente tra le parti le spese del presente giudizio
pagina 8 di 9 Vibo Valentia, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 668/2011 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv. DURANTE OLGA, CANTAFIO C.F._2
VINCENZO e INZILLO MARICA elettivamente domiciliati in Vibo Valentia viale Feudotto presso il difensore;
OPPONENTI contro
già in persona del legale p.t., rappresentata e Controparte_1 Controparte_2
difesa dell'avv. CARDUCCELLI ANGELO, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via Dante
Alighieri n.9 presso lo studio dell'avv. Giulio Capria;
OPPOSTA
(C.F. ), rappresentata da , in forza di procura Controparte_3 P.IVA_1 Parte_3
speciale in data 14/12/2020 a rogito Notaio di Pordenone n. 30310/1300, Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CARDUCCELLI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Catanzaro Via A. Fares N. 21 88100 presso il difensore;
INTERVENUTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.2 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 24/08/2007, i debitori e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione all'esecuzione, al fine di sentir dichiarare la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 54/07 R.G.E. contro di loro promossa dal Controparte_4
Il G. E. con ordinanza del 1.4.2008 rigettava la sospensione ex adverso chiesta della procedura esecutiva e assegnava termine perentorio di gg 90, decorrenti dalla comunicazione della suindicata ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito.
Indi, introdotto tempestivamente il giudizio di merito con atto di citazione notificata alla controparte gli opponenti esponevano che in data 29.05.2007 veniva loro notificato atto di precetto ad istanza di
[...]
con cui si intimava il pagamento di euro 59.135,52 oltre interessi di mora in forza di CP_4
contratto di mutuo fondiario concluso tra le parti in data 18.04.91; che con atto notificato in data
14.6.2007 la banca eseguiva pignoramento immobiliare in danno degli opponenti.
Deducevano quindi che il credito in forza del quale l'esecuzione era stata intrapresa era estinto per intervenuta prescrizione atteso che, essendo il credito soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dalla data dell'ultimo pagamento ossia del 27.11.1992, alla data di notifica del precetto il termine di prescrizione era già decorso. Eccepivano inoltre l'indeterminabilità del tasso di interesse in violazione dell'art. 1284 co.3 c.c. con conseguente rideterminazione degli interessi in misura legale.
Si costituiva che contestava la fondatezza dell'opposizione, eccependo che, quanto Controparte_4 all'eccezione di prescrizione, nel contratto di mutuo il termine decennale iniziava a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata stabilita in via negoziale e che il tasso di interesse era stabilito nel contratto mediante il riferimento a parametri prestabiliti ed obiettivi indici di mercato.
L'opposizione, iscritta al n. 1819/08 R.G. è stata accolta dal tribunale di Vibo Valentia con sentenza
28.5.2012, n. 369, che ha dichiarato “l'inesistenza del diritto del a procedere ad Controparte_4 esecuzione per intervenuta prescrizione della relativa pretesa e, per l'effetto, l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 29.5.2007 e del successivo pignoramento notificato in data 14.6.2007” e condannando “la parte convenuta – opposta alla rifusione, in favore della parte attrice – opponente delle spese di lite”.
Nel corso della procedura in data 31.1.2011 il e la proponevano nuova istanza di Pt_1 Parte_2 sospensione dell'esecuzione.
pagina 2 di 9 A fondamento della riproposizione dell'istanza di sospensione l'opponente deduceva la sussistenza di sopravvenute circostanze nuove e di nuove ragioni di fatto e di diritto atteso che, nella specie, dopo il rigetto della precedente istanza di sospensione, era stata fissata la data della vendita del compendio pignorato e che, anche ove fosse stata accolta l'istanza di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nella causa di opposizione all'esecuzione, sarebbero mancati i tempi tecnici perché la sentenza potesse intervenire prima della vendita con ciò frustandosi l'efficacia dell'opposizione proposta.
Con ordinanza 2.3.2011, il tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione, assegnando alla parte interessata termine perentorio sino al 10.04.2011 per l'introduzione del giudizio di merito (mediante notificazione di atto di citazione, osservati i termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà)
e per l'iscrizione a ruolo.
Avverso l'ordinanza di rigetto è stato questa volta proposto reclamo, a sua volta rigettato con ordinanza collegiale per difetto di sopravvenute circostanze nuove o di nuove ragioni di fatto e diritto, estrinsecandosi la nuova opposizione in una mera riproposizione delle ragioni in precedenza esposte e i reclamanti sono stati condannati alle spese ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. equitativamente liquidati nella somma di € 10.000,00.
I reclamanti soccombenti hanno quindi proposto istanza di sospensione della esecutorietà del suddetto provvedimento di condanna alle spese che veniva rigettata dal GOT sul presupposto della natura decisoria e in quanto tale definitiva del provvedimento di condanna alle spese e risarcimento del danno per responsabilità aggravata emesso dal Tribunale in composizione collegiale.
Il e la OR hanno tempestivamente riassunto l'opposizione, chiedendone la riunione a Pt_1
quella distinta dal n. 1819/08 R.G. e, a fondamento della nuova opposizione, hanno nello specifico esposto che:
- l'art. 7 del capitolato dei patti e condizioni generali – che forma parte integrante del contratto di mutuo ai sensi del T.U. 17/7/1905 n.646 e della legge 27.10.1988 n.458 del d.p.r. 21 gennaio 1976 n.7 – prevedeva che il ritardo nel pagamento anche di una sola semestralità alla scadenza stabilita comporta la decadenza dal beneficio del termine e l'istituto di credito avrà diritto di considerare risoluto ipso iure e ipso facto il contratto di mutuo, senza bisogno che la banca mutuataria svolga alcuna attività e, particolarmente, manifesti la volontà di avvalersi della decadenza o costituisca in mora i debitori;
- di conseguenza, considerato che gli opponenti avevano pagato solo due semestralità e che l'ultimo pagamento era avvenuto il 27.11.1992, il credito della era divenuto esigibile dalla data di CP_5 pagina 3 di 9 scadenza della prima rata semestrale impagata (1.1.1993) e da quella data poteva esserne legalmente preteso il pagamento;
- pertanto era largamente decorso il termine di prescrizione decennale essendo il precetto notificato al debitore solo in data 19.5.2007;
- che l'art.
7 - interpretato alla luce della legislazione applicabile nella specie (il D.P.R. 21.1.1976, n. 7) configurava una vera e propria condizione risolutiva e non una clausola risolutiva espressa per cui l'avveramento della condizione (ritardo nel pagamento anche di una sola semestralità) avrebbe prodotto automaticamente l'effetto di risolvere il rapporto di mutuo alla data di scadenza della prima rata impagata;
- in ogni caso, anche qualificando l'art. 7 come clausola risolutiva espressa, è vero che l'effetto risolutorio connesso a questo tipo di clausola si produce allorché “la parte interessata dichiara all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva” (art. 1456, comma 2, c.c.) e che il diritto di risolvere il rapporto ha natura potestativa, e tuttavia, il diritto potestativo di risolvere il rapporto, in conseguenza dell'inadempimento di una parte, diritto che si esercita mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola stessa (art. 1456, comma 2, c.c.), è anch'esso soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c.
Si è costituito il contestando l'avversa opposizione e concludendo per il rigetto Controparte_4
della medesima.
Il convenuto opposto ha allegato, eccepito e dedotto che:
- era principio pacifico in giurisprudenza che nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
- la prescrizione decennale iniziava quindi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (2006);
- l'art. 7 – come enunciato anche nell'ordinanza di rigetto della sospensione – prevedeva una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. la quale non si verifica automaticamente ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunichi all'altro contrente che intende avvalersi della clausola stessa;
pagina 4 di 9 - nella specie, di detta clausola mai l'istituto di credito aveva inteso avvalersi anzi emergendo atti manifestamente incompatibili, a tal punto da doversi ritenere che il creditore avesse rinunciato ad avvalersi del diritto potestativo alla risoluzione.
Rigettata la richiesta di riunione, dopo una serie di rinvii all'udienza del 9.11.2020 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione dal mutato Giudice istruttore, dott.ssa Maria
Chiara Sannino, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le difese.
Con ordinanza 8.3.2021 il tribunale, rilevato che la precedente opposizione all'esecuzione fondata sul medesimo motivo posto a fondamento di codesto giudizio di opposizione era allo stato ancora sub iudice, di talché una pronuncia resa in questa sede avrebbe potuto configurare un successivo eventuale contrasto di giudicati sulla medesima fattispecie, ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c. “sino a quando non sia concluso quello precedentemente introdotto”.
Essendo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 369/12 del tribunale di Vibo Valentia, cessata la causa di sospensione del processo, e , avendo interesse alla Parte_1 Parte_2 prosecuzione, hanno proposto istanza ai sensi dell'art. 297 c.p.c.
È intervenuta con comparsa di costituzione deposita in data 20.9.22 rappresentata da Controparte_3
che ha preliminarmente dedotto di essere acquistato pro soluto dalla cedente Parte_3 [...]
già un portafoglio di crediti e che, nella specie, tra i crediti Controparte_6 Controparte_4
ceduti rientra il credito vantato dalla CA Cedente nei confronti dei sig.ri e Parte_1 [...]
. Ha rilevato di riportarsi a tutte le difese svolte da e ha per l'effetto Parte_2 Controparte_1
chiesto la pronuncia di tutti i provvedimenti di legge direttamente nei suoi confronti.
All'udienza del 18.06.24, dopo una serie di rinvii sempre per la precisazione delle conclusioni, la causa
è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato subentrato nella titolarità del fascicolo con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata in data 27.9.24 gli opponenti preliminarmente hanno eccepito la formazione del c.d. giudicato esterno sul presupposto che il presente giudizio investe il medesimo rapporto giuridico che ha formato oggetto di quello definito con la sentenza n. 369/12 del Tribunale di
Vibo Valentia sussistendo identità di petitum, la causa petendi, dei soggetti e del rapporto giuridico.
Hanno quindi dedotto che la Corte di Cassazione con sentenza n. 2149/22, depositata il 25.1.2022 ha cassato la sentenza n. 64/18 della corte di appello di Catanzaro e, decidendo nel merito, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal che, per effetto del passaggio in Controparte_4
giudicato della sentenza n. 369/12 del Tribunale di Vibo Valentia, si è dunque formato il giudicato pagina 5 di 9 sull'accertamento dell'estinzione per prescrizione del diritto del di pretendere il Controparte_4
pagamento della somma risultante dal contratto di mutuo 18.4.1991.
In subordine, ha eccepito la nullità della pattuizione del tasso di interesse, sia corrispettivo che moratorio in base al combinato disposto degli artt. 1284, 1346, 1418 c.c. con la conseguenza che il non può pretenderli in misura superiore al tasso legale. Controparte_4
Hanno inoltre eccepito l'erroneità della condanna alle spese e per responsabilità processuale aggravata nella fase cautelare in pendenza del giudizio di merito chiedendone la revoca.
In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di giudicato esterno sollevata da parte ricorrente solo in comparsa conclusionale.
A tale proposito, ritiene questo Giudice che l'eccezione sia, anzitutto, ammissibile in ragione del suo rilievo pubblicistico, che, prescindendo dai meri interessi privatistici delle parti, neppure soggiace alle preclusioni processuali proprie delle c.d. eccezioni in senso stretto.
Ed invero, la finalità – perseguita dall'ordinamento – di evitare la formazione di decisioni contrastanti risulta agevolmente riscontrata dal tenore letterale della disposizione enucleata all'art. 2909 c.c., laddove dispone che l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato faccia stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa.
In questa prospettiva, la disposizione citata costituisce espressione del generale principio di ne bis in idem, sottraendo l'eccezione in esame alla disponibilità delle parti e, pertanto, agli ordinari termini e tempi di articolazione delle difese in relazione ad eccezioni di rilevanza meramente privatistica.
L'ammissibilità dell'eccezione, per i motivi sopra indicati, risulta confortata, inoltre, dalla recente giurisprudenza di legittimità, che, in punto di rapporti tra giudicato esterno e preclusioni processuali, ha precisato quanto segue: “L'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio.” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 48/2021).
Attesa l'ammissibilità dell'eccezione, si ritiene che la stessa sia, altresì, fondata.
In primo luogo, va rilevato che gli stessi debitori, odierni opponenti avevano già promosso opposizione nella procedura esecutiva immobiliare n. 54/07 R.G.E promossa dal creditore CA di NA SP e da cui era scaturito il giudizio di merito n. 1819/08 R.G. conclusosi con sentenza n.369/12 del Tribunale di pagina 6 di 9 Vibo Valentia passata in giudicato. Ebbene, oltre all'identità dei soggetti debitori e creditore e del titolo esecutivo, identici sono i motivi di opposizione sollevati (e cioè l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'istituto di credito).
L'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, conclusiva del giudizio di merito sulla opposizione, per il principio del c.d. ne bis in idem, comporta l'effetto preclusivo per le parti di chiedere al Giudice di pronunciarsi nuovamente sulla medesima questione, nonché esso opera all'interno di processi diversi instaurati tra le stesse parti.
Siffatta conclusione si inserisce nel solco del consolidato indirizzo ermeneutico della Corte di cassazione, che, in punto di efficacia del c.d. giudicato esterno, ha ritenuto che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.
Ed ancora, il principio per cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile comporta che, con riguardo all'accertamento in concreto della relazione giuridica tra le parti circa un determinato interesse, con un determinato petitum ed una determinata causa petendi, non rileva se al giudicato si sia pervenuti in base all'accoglimento di determinate ragioni o argomentazioni o mediante la reiezione di altre, essendo sufficiente l'individuazione dell'interesse e del bene della vita tutelato dalla pronunzia del giudice, il quale non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio, al di fuori dei mezzi di impugnazione riconosciuti nei confronti della sentenza passata in 6 giudicato, e salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatesi successivamente al formarsi del giudicato o quanto meno non deducibili dalle parti nel primo giudizio (cfr. tra le tante Cassazione civile, sez. lav.,
10/03/2009, n. 5723).
Quanto alla dedotta erroneità del provvedimento di condanna alle spese emesso in fase cautelare, va preliminarmente osservato che al riguardo la recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. III, n.
6180/2019 conferma che in materia di procedimenti cautelari, l'ordinanza con cui il Tribunale, rigettando il reclamo, condanni il reclamate alle spese di lite, non è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, conservando i caratteri di provvisorietà e non decisorietà. Tuttavia, la pagina 7 di 9 Corte specifica, altresì, che il soccombente, il quale intenda contestare il profilo concernente le spese, potrà opporsi al precetto intimato ovvero all'esecuzione iniziata, pur restando impregiudicata la possibilità del giudice del merito, all'esito del giudizio, di adottare e rivalutare le statuizioni sulle spese adottate in merito agli incidenti cautelari, in considerazione del nesso di strumentalità esistente tra tutela di cognizione piena e cautelare.
Ciò premesso, questo Giudicante ritiene di confermare integralmente le statuizioni sulle spese di lite e di risarcimento del danno per responsabilità aggravata del giudizio cautelare atteso che la presente opposizione all'esecuzione si appalesa una inutile duplicazione del precedente giudizio per come rilevato dal Tribunale in composizione collegiale.
Non può infine essere accolta la richiesta della interveniente volontaria di estromissione del cedente e di conseguente pronuncia della sentenza direttamente in proprio favore. L'art. 111, comma 1 c.p.c. stabilisce infatti la regola secondo cui, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Il comma 3 della stessa disposizione, inoltre, prevede che la sostituzione dell'interveniente nella posizione processuale dell'alienante del diritto controverso possa aver luogo – con conseguente estromissione del secondo – esclusivamente a seguito di intervento del cessionario e nel caso in cui tutte le altre parti vi consentano.
Non essendosi nella specie realizzato quest'ultimo presupposto, la pronuncia – destinata in ogni caso a spiegare effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare (ex art. 111, comma 4 c.p.c.) – va pertanto resa fra le originarie parti in causa.
In conclusione, per gli esposti motivi, l'opposizione va accolta per sopravvenuto giudicato esterno con assorbimento di tutte le altre eccezioni e deduzioni articolate.
Si rinvengono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio considerato che il giudicato esterno è sopraggiunto quando già il presente giudizio era stato instaurato.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- compensate integralmente tra le parti le spese del presente giudizio
pagina 8 di 9 Vibo Valentia, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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