Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/05/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
14.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 2728/2023 e vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giorgio Nicastro del Lago e Giuseppe Galbo
Ricorrente
E
, C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Stefano Elia
Resistente
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere dipendente del Parte_1
dal 31.12.2018 e di aver prestato servizio, inizialmente, presso il Controparte_1
comando della Polizia Municipale del medesimo e, successivamente, assegnato al CP_1
Settore Tecnico Comunale, in cui per qualifica e competenze maturate avrebbe dovuto svolgere il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) del servizio di Igiene
Ambientale e di essere stato contrattualizzato per 34 ore settimanali con funzioni inerenti esclusivamente attività di controllo, oltre gestione del servizio di raccolta rifiuti;
- che, tuttavia, il aveva sempre preteso dallo stesso di attenzionare gli Controparte_1
adempimenti Arera dell'Ente (mansione per la quale il non era stato mai formato) e Pt_1
di monitorare un numero rilevante di società quali: Sicula Compost, Sicula Trasporti, Battiato
Venerando, Di Malò, Ecomat Smaltimenti;
Cereve, Coripet, Corepla, Catanzaro Costruzioni;
- che, con determinazione del Capo Settore Tecnico , n. 280 del 16.09.2021, al Persona_1 ricorrente veniva conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della gestione contrattuale di tutte le discariche e le relative liquidazioni (materia sconosciuta fino a quella data dal ) e quello di supporto al RUP veniva affidato al Geom. Giuseppe Pt_1
1
offrire alcun supporto alla gestione del servizio;
- che, all'interno del settore di appartenenza, al momento delle superiori nomine di RUP, vi erano in servizio 2 Ingegneri ed un Geometra di categoria D, ben più qualificati ma mai assegnatari di alcun servizio di RUP;
- che dal ricorrente si pretendeva anche la gestione della voce inerente il patrimonio comunale
(redazione degli impegni di spesa e approvazione rendiconti, curare gli acquisti, preventivare e provvedere ai piccoli interventi e all'acquisto di materiale idraulico) oltre che di responsabile degli operai comunali (senza però poter effettuare i sopralluoghi sui cantieri nel territorio comunale), il tutto senza affidamento con ufficiale determina, mediante disposizioni solo verbali e senza il riconoscimento dell'indennità di responsabilità del servizio;
- che, ancora, allo stesso era stata affidata la gestione di gare e appalti ricoprendo, all'interno delle stesse, la funzione di RUP;
- che aveva più volte evidenziato la propria carenza di competenze specifiche in detta area, non essendo possibile qualificare lo stesso come un "project manager", così come previsto dalla direttiva 2014/24/UE.; - che lo stesso era anche tenuto, come da assegnazioni allo stesso rivolte, a provvedere alle ulteriori e seguenti mansioni di servizio nolo, gestione di ogni singolo intervento ed eventuale riparazione di buche stradali, curare e gestire la disotturazione delle condotte fognarie, provvedere alla fornitura di cloro, curare le analisi batteriologiche, occuparsi del settore idrico integrato, ed, inoltre, veniva anche designato quale responsabile comunale per quanto attiene il divieto di fumo, oltre che direttore lavori per asfalto parcheggio cimitero e campo sportivo, nonché della fornitura di presidi medici e del vestiario operai;
- che non essendo possibile svolgere tutte le mansioni sopra indicate, sia per la carenza di competenze che per la oggettiva carenza di monte ore per svolgerle (34 ore settimanali), il ricorrente, a mezzo difensore, in data 03.11.2022, inviava al
Comune di formale richiesta di ripristino delle precedenti mansioni, evidenziando CP_1
anche la condotta mobbizzante del Capo del Settore Tecnico ing. L.F. , tesa a Per_1
sovraccaricare ingiustificatamente e senza le opportune qualifiche il;
- che in data Pt_1
07.11.2022 il ricorrente riceveva la “Contestazione addebito disciplinare, Convocazione” con la quale si affermava che, a dire dell'Amministrazione, lo stesso aveva disatteso due ordini di servizio: - il primo, impartito con nota prot. n° 12342 del 22.08.2022 (e reiterato con nota prot. n. 12460 del 24/08/2022, in riscontro alle giustificazioni formulate con nota prot. n.
12443 del 23.08.20220) relativo al rispetto della normativa ARERA in materia di trasparenza rifiuti sia a carico del gestore sia a carico dell'Ente per gli adempimenti di implementazione dei dati da pubblicare;
- il secondo impartito con nota prot. n. 12614 del 26.08.2022, relativo all'onere di individuare e frequentare un corso di formazione relativo ai compiti di
2 coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- di aver tempestivamente riscontrato la contestazione di addebito disciplinare, in data 05.12.2022; - che, tuttavia, in data 14.03.2023, veniva comunicata al l'irrogazione della sanzione Pt_1
disciplinare della "sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 3 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica del presente provvedimento", esattamente dopo giorni 127 giorni dalla contestazione disciplinare.
In diritto deduceva, quindi: - in via preliminare la nullità e/o illegittimità della sanzione per violazione dei termini perentori relativi al procedimento amministrativo per l'irrogazione della sanzione disciplinare, in quanto la contestazione disciplinare era pervenuta al lavoratore in data 7.11.2022 e da tale data il resistente avrebbe dovuto irrogare la sanzione CP_1
disciplinare, entro il 07.03.2023, mentre, invece, la sanzione era stata comminata solo in data
14.03.2023; - l'illegittimità e nullità del provvedimento disciplinare per mancata affissione del codice disciplinare ex art. 7 statuto dei lavoratori;
- nel merito, l'illegittimità e nullità della sanzione disciplinare per inesistenza dell'addebito/infrazione disciplinare .
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di “accertare e dichiarare la tardività e/o l'illegittimità e/o inammissibilità e/o nullità e/o infondatezza del procedimento disciplinare e del relativo provvedimento sanzionatorio del 14.03.2023 adottato dal di , in persona del Sindaco legale rappr. p.t., avente sede in CP_1 CP_1
Solarino (SR) Piazza del Plebiscito 34, C. F. , nei confronti del dipendente P.IVA_1 geom. per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, annullare la Parte_1
relativa sanzione disciplinare con la restituzione dell'importo pari ad € 178,27 già addebitati al ricorrente per la sospensione, oltre interessi sino all'effettivo pagamento”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il , il quale Controparte_1
contestava il quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che il ricorrente aveva sempre svolto le mansioni tipiche dell'inquadramento posseduto, a seconda del Settore nel quale aveva prestato servizio (nel corso dell'attività lavorativa, dapprima presso il Comando della Polizia
Municipale dell'Ente, successivamente presso l'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio Tecnico
Comunale ed oggi in servizio all'Ufficio Tributi); - che i compiti assegnati al ricorrente non comportavano un impegno quotidiano per cui, nel loro complesso, costituivano un normale carico di lavoro;
- che il , nel periodo lavorativo svolto all'Ufficio Tecnico del Pt_1
aveva posto in essere, più di una volta, comportamenti censurabili sotto l'aspetto CP_1
disciplinare e si era messo spesso in contrapposizione alle disposizioni che gli impartiva verbalmente il Dirigente del Settore;
- che molteplici erano state le contestazione mosse nel
3 confronti del , il quale, piuttosto che uniformarsi alle legittime e necessarie richieste Pt_1
ricevute dal Dirigente di Settore, si rendeva inadempiente con conseguente segnalazione, da parte del Dirigente, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- che l'eccezione di tardività della comunicazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, nonché l'eccezione di nullità
e/o illegittimità della sanzione per violazione dei termini perentori relativi al procedimento disciplinare, erano infondate in quanto non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa del lavoratore e i termini del procedimento disciplinare erano stati rispettati;
- che, difatti, il procedimento disciplinare aveva avuto inizio il 07.11.2022 e si era concluso in data
06.03.2023 con il provvedimento dell'Ufficio per i Procedimenti disciplinari di irrogazione della sanzione impugnata con il presente ricorso, la quale era stata inviata al ricorrente, che si trovava in ferie, con racc.ta A.R. n. 78762813797-9 del 07.03.2023, cioè l'ultimo giorno utile e, dunque, la sanzione era stata comunicata nei termini di legge;
- che, anche l'eccezione di illegittimità e nullità del provvedimento disciplinare per mancata affissione del codice disciplinare ex art. 7 statuto dei lavoratori era infondata, in quanto, al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'Ufficio del personale aveva consegnato al la copia del codice disciplinare e che, inoltre, il Codice disciplinare era stato Pt_1
validamente pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del
4 termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, giova osservare che l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della nullità e/o illegittimità della sanzione disciplinare, concernente nella “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 3 giorni”, erogata dal Comune di nei CP_1
confronti del dipendente avendo il ricorrente eccepito la violazione dei Parte_1 termini perentori relativi al procedimento amministrativo per l'irrogazione della sanzione disciplinare (127 gg anziché i perentori 120), oltre che l'inesistenza dell'addebito/infrazione disciplinare, nonché la mancata affissione del codice disciplinare ex art. 7 statuto dei lavoratori.
Ciò posto, giova rilevare che il D.lgs. n. 75/2017 (Riforma Madia) ha apportato importanti innovazioni all'impianto disciplinare del pubblico impiego, modificando sensibilmente l'articolo 55 bis del DLGS 165/2001 che scandisce i termini del procedimento disciplinare.
Se, infatti, prima di tale riforma, il termine di 120 giorni tassativamente prescritto per concludere a pena di decadenza il procedimento disciplinare decorreva dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione (che coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima
è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora), dopo la sopra citata riforma il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare non è più ancorato alla data della prima acquisizione della notizia dell'infrazione, ma è riferito ad una data più chiara e facilmente individuabile data dalla “contestazione dell'addebito fatta Cont dall' ” al lavoratore.
Nella fattispecie odierna, il ricorrente ha dedotto che, essendo stata la comunicazione di irrogazione della sanzione ricevuta in data 14.03.2023, la sanzione dovrebbe intendersi irrogata tardivamente in quanto i 120 giorni (termine ultimo per la conclusione del procedimento disciplinare) scadevano il 07.03.2023.
L'assunto del ricorrente non appare fondato.
Difatti, la contestazione dell'addebito fatta dall' Controparte_4
al lavoratore è datata 07.11.2022 e la sanzione risulta irrogata con atto
[...]
prot. n. 3896 del 06.03.2023 e inviata per la notifica a mezzo raccomandata A/R il
07.03.2023, nel 120° giorno e, dunque, deve ritenersi che la sanzione sia stata irrogata tempestivamente.
La circostanza che la sanzione disciplinare sia pervenuta nella sfera di conoscenza del lavoratore solo in data 14.03.2023 (nel 127° giorno dalla contestazione) non influisce sulla
5 tempestività dell'adozione del provvedimento, rappresentando tale data (il 14.03.2023) non la data di irrogazione della sanzione bensì il dies a quo dal quale si producono gli effetti della sanzione, nel caso in esame la “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per
n. 3 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica del presente provvedimento”.
Quanto all'asserita illegittimità e nullità del provvedimento disciplinare per mancata affissione del codice disciplinare, giova precisare che l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L.
n. 300/1970) statuisce che le condotte vietate e le sanzioni previste per la violazione dei divieti devono essere conosciute da tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, sancendo così il principio fondamentale per il quale chi è perseguito per un'infrazione deve essere posto in grado di conoscere preventivamente l'infrazione stessa e la sanzione.
Tuttavia, l'art. 55 c. 2 periodo 3 del D. Lgs. 165/2001, ha statuito che “La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro” e tale previsione è contenuta anche nel D. LGS. n.
150/2009, oltre che richiamata anche nell'art. 72 del CCNL del personale comparto Funzioni
Locali del 16.11.2022, il quale prevede al comma 12 che “In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione” e al richiamato comma
11 che “Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001”.
Tanto premesso, avendo il pubblicato il Codice disciplinare sul sito Controparte_1
istituzionale, oltre che dedotto di aver consegnato al momento della firma del contratto di lavoro una copia anche al lavoratore, in assenza di contestazioni puntuali e specifiche sul punto da parte del ricorrente, l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Infine, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità e nullità della sanzione disciplinare per inesistenza del comportamento sanzionato, contestando la veridicità dei fatti ascritti a suo carico.
Sul punto giova rilevare che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, il principio posto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in
6 caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi.
Ciò posto, giova osservare che il sindacato giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari irrogate dalla P.A. è limitato, in quanto il giudice non può operare un “sindacato di merito” ovvero non può sostituirsi alla P.A. nel decidere se una determinata condotta meriti o meno una sanzione specifica, né quale sanzione sia più appropriata. Il suo compito è quello di controllare che l'Amministrazione abbia seguito le procedure previste per legge, che le sanzioni siano proporzionate alla gravità dell'infrazione e che la decisione sia ragionevole e non arbitraria;
può quindi esaminare i fatti che hanno portato alla sanzione e l'iter procedurale seguito, potendo annullare la sanzione solo se siano state commesse irregolarità procedurali o se la sanzione risulta assolutamente sproporzionata rispetto all'infrazione commessa o se risulti accertato che l'infrazione sia inesistente.
Ciò posto, nella fattispecie il resistente ha provato, mediante copiosa CP_1
documentazione amministrativa, la sussistenza dei fatti contestati al lavoratore e le inadempienze dallo stesso commesse, così come ha provato di aver più volte sollecitato il lavoratore ad adempiere alle precise richieste datoriali e di aver rispettato in toto la procedura disciplinare.
La sanzione, inoltre, irrogata in misura minima (3 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione su un massimo di 10 giorni) non risulta sproporzionata rispetto alle infrazioni contestate, pertanto, l'eccezione risulta infondata e deve essere rigettata.
Va infine evidenziato che la causa è stata ritenuta sufficientemente istruita in base alla documentazione allegata agli atti e ritenuta matura per la decisione, senza necessità di ammissione delle prove orali articolate dal ricorrente (interrogatorio formale e prova per testi), in quanto vertenti su circostanze documentali o generiche o negative o superflue o irrilevanti.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La peculiarità della vicenda e la qualità soggettiva delle parti costituiscono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., concessi in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
7 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Siracusa, 16.05.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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