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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2078/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2078/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 30.08.2024 da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to VINCENZO FILETTI, dalla cui unione è nato, il 21.07.2017, il figlio , tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Per_1
EL (CE) in data 02.08.2014; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con r.g. n. 2548/2023, definito con sentenza passata in giudicato n. 3656/2023 del
04/10/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 “1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga
e nel reciproco rispetto;
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di "affidamento Persona_2
condiviso" ma collocato presso la madre, attualmente in ON ES (CE) alla via Cesare
Battisti, n. 32, con facoltà per il padre di vederlo quando vorrà e nel rispetto delle esigenze del figlio stesso e al fine di garantire la presenza del figlio minore anche con il genitore non collocatario;
3) I genitori concordano di tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: dal lunedi al giovedi con la madre e a partire dal venerdi, dopo l'orario scolastico, con il padre, fino alla domenica sera salvo diverso accordo tra i coniugi, nonché due settimane continuative in estate con entrambi i genitori;
4) Le festività Natalizie saranno cosi' trascorse: il 24 Dicembre (Vigilia di Natale) con la IG.ra
e fino al 25 Dicembre (Natale) pomeriggio;
la sera del 25 dicembre stesso e per l'intera Parte_1
giornata del 26 con il IG. ; il 31 Dicembre con la IG.ra ; il 1Gennaio con il IG. Pt_2 Parte_1
; il 6 Gennaio con la IG.ra fino al pomeriggio, la sera con il IG. ; Pt_2 Parte_1 Pt_2
5) Lo stesso dicasi per le festività Pasquali: il giorno di Pasqua con la IG.ra mentre la sera Parte_1
della Pasqua ed il giorno di Lunedi in Albis con entrambi i genitori;
6) I ponti infrannuali con entrambi i genitori con organizzazione di uscite e fine settimana, salvo diverso accordo;
7) i ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni, onomastici ed altre ricorrenze nel corso dell'anno: con entrambe i genitori organizzando uscite in talune circostanze, in altre solo con la madre o con il padre previo accordo e nell'esclusivo interesse del minore. I compleanni e gli onomastici, la festa della mamma e del papà con entrambe i genitori, salvo diverso accordo;
8) Il IGnor verserà alla IGnora a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 Parte_1
figlio un assegno di € 350,00 entro il giorno 24 di ogni mese su Conto corrente bancario con IBAN
[...];
9) Il sig. provvederà alle spese straordinarie sostenute per il figlio per metà con la IG.ra Pt_2
; Parte_1
2 10) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi” Per_1
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EL (CE) il 02.08.2014 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EL (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2014);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 24.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2078/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 30.08.2024 da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to VINCENZO FILETTI, dalla cui unione è nato, il 21.07.2017, il figlio , tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Per_1
EL (CE) in data 02.08.2014; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con r.g. n. 2548/2023, definito con sentenza passata in giudicato n. 3656/2023 del
04/10/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 “1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga
e nel reciproco rispetto;
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di "affidamento Persona_2
condiviso" ma collocato presso la madre, attualmente in ON ES (CE) alla via Cesare
Battisti, n. 32, con facoltà per il padre di vederlo quando vorrà e nel rispetto delle esigenze del figlio stesso e al fine di garantire la presenza del figlio minore anche con il genitore non collocatario;
3) I genitori concordano di tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: dal lunedi al giovedi con la madre e a partire dal venerdi, dopo l'orario scolastico, con il padre, fino alla domenica sera salvo diverso accordo tra i coniugi, nonché due settimane continuative in estate con entrambi i genitori;
4) Le festività Natalizie saranno cosi' trascorse: il 24 Dicembre (Vigilia di Natale) con la IG.ra
e fino al 25 Dicembre (Natale) pomeriggio;
la sera del 25 dicembre stesso e per l'intera Parte_1
giornata del 26 con il IG. ; il 31 Dicembre con la IG.ra ; il 1Gennaio con il IG. Pt_2 Parte_1
; il 6 Gennaio con la IG.ra fino al pomeriggio, la sera con il IG. ; Pt_2 Parte_1 Pt_2
5) Lo stesso dicasi per le festività Pasquali: il giorno di Pasqua con la IG.ra mentre la sera Parte_1
della Pasqua ed il giorno di Lunedi in Albis con entrambi i genitori;
6) I ponti infrannuali con entrambi i genitori con organizzazione di uscite e fine settimana, salvo diverso accordo;
7) i ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni, onomastici ed altre ricorrenze nel corso dell'anno: con entrambe i genitori organizzando uscite in talune circostanze, in altre solo con la madre o con il padre previo accordo e nell'esclusivo interesse del minore. I compleanni e gli onomastici, la festa della mamma e del papà con entrambe i genitori, salvo diverso accordo;
8) Il IGnor verserà alla IGnora a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 Parte_1
figlio un assegno di € 350,00 entro il giorno 24 di ogni mese su Conto corrente bancario con IBAN
[...];
9) Il sig. provvederà alle spese straordinarie sostenute per il figlio per metà con la IG.ra Pt_2
; Parte_1
2 10) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi” Per_1
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EL (CE) il 02.08.2014 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EL (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2014);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 24.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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