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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2498/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in via Ventura n° 15, presso lo studio dell'Avv.
LL IE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in in via Ventura n° 15, presso lo studio dell'Avv.
LL IE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 20 maggio 2025, così come meglio precisato con le note depositate il 7 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 04/08/2018).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Vita separata: i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, nel reciproco rispetto.
2. Casa familiare: l'abitazione in Palermo, Via Carnevale Salvatore n. 8, int.
7, di proprietà di entrambi I ricorrenti, è assegnata alla sig.ra , Controparte_1 che continuerà ad abitarvi con il figlio . Per_1
3. Collocamento del minore: il minore è affidato congiuntamente ad entrambi I genitori e resta collocato presso la madre. Il padre eserciterà la responsabilità genitoriale e il diritto di visita in accordo con la madre. In caso di insuperabile disaccordo, il sig. otrà tenere il figlio con sé tre pomeriggi Pt_1
a settimana, dalle ore 15,00 alle ore 19,00; durante le festività natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro; sempre ad anni alterni il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, nonché, secondo il criterio dell'alternanza, tutte le ulteriori festività civili e religiose;
4. Contributo al mantenimento del figlio: il sig. verserà a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio il complessivo importo di Per_1
€ 901,00 così suddiviso: o € 240,00 quale rata mensile per prestito lavori casa;
o € 613,00 quale rata mensile per mutuo;
o € 48,00 quale canone mensile per connessione internet. In ogni caso, laddove dovessero venire meno le ragioni di debito sopra indicate, l'intero importo o quella parte che non dovesse essere più oggetto di versamento a terzi, dovrà essere versata dal sig. Parte_1 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico Controparte_1 bancario. Spese straordinarie: Le spese straordinarie relative al figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% Persona_2 ciascuno, con le seguenti modalità:
Spese sanitarie urgenti e non differibili Rientrano tra queste: visite specialistiche prescritte, cure ortodontiche, interventi chirurgici presso
2 strutture pubbliche, ticket sanitari, farmaci prescritti per specifiche patologie, occhiali e lenti a contatto. Tali spese potranno essere sostenute anche senza previo accordo dell'altro genitore. Il genitore anticipatario dovrà trasmettere la documentazione giustificativa entro 15 giorni dalla spesa, e avrà diritto al rimborso della quota spettante.
Spese scolastiche straordinarie Sono comprese le spese per: tasse scolastiche, libri di testo, corredo di inizio anno, mensa scolastica, abbonamenti per il trasporto urbano e progetti curriculari scolastici. Anche queste saranno ripartite al 50% tra i genitori e non richiederanno accordo preventivo, fermo restando l'onere di fornire idonea documentazione.
Spese straordinarie soggette a previo accordo scritto Sarà necessario un accordo formale, da richiedersi con almeno 7 giorni di preavviso, per le seguenti voci:
o Iscrizione a scuole o università private;
o Gite scolastiche con pernottamento;
o Attività sportive, artistiche, ludico-ricreative e relativi costi di iscrizione e attrezzatura;
o Corsi di lingua, recupero, specializzazione o formazione extrascolastica;
o
Spese per vacanze e viaggi;
o Trattamenti sanitari non urgenti o non coperti dal SSN (es. logopedia, psicoterapia). In mancanza di risposta entro 7 giorni, la spesa si considererà autorizzata per effetto del silenzio-assenso e sarà quindi rimborsabile. Il rimborso della quota spettante all'altro genitore dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione giustificativa. Gli assegni familiari spettanti per il minore restano integralmente attribuiti al coniuge che attualemnte li percepisce.
5. Ulteriori obblighi: il sig. versa già € 200,00 mensili alla Parte_1 madre della figlia , nata da altra relazione.” Per_3
Con note di trattazione scritta depositate il 7 ottobre i coniugi hanno precisato che “che l'importo concorcato di complessivi e 901,00, stabilito a titolo di contributo al mantenimento del piccolo e posto a carico di Persona_4 in favore di , tiene conto: Parte_2 Controparte_1
1. del'importo della rata mensile (€ 613,00) di mutuo (la cui ultirma rata è
3 prevista per agosto 2049) per l'acquisto della casa coniugale di proprietà di entrambi i ricorrent;
2. delimporto delia rata mensile (€ 240.00) di prestito (la cui ultma rata è prevista per il mese di luglio 2026) per la ristrutturazione l'acquisto della casa coniugale di proprietà di entrambi i ricorrenti;
3. del'importo della rata mensile (€ 49.00) per internet a casa che sarà comrisposta finchè le parti lo riterrano necessario.
Si precisa che allo scadere dellultima rata del prestito la cui rata mensile è di € 240,00 (luglio 2026) limporto del contributo al mantenmimento dovuto dal sig. sarà ridotto ad € 661.00 a partire dal mese di agosto Parte_1
2026.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 174, P. II, S. A, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2498/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in via Ventura n° 15, presso lo studio dell'Avv.
LL IE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in in via Ventura n° 15, presso lo studio dell'Avv.
LL IE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 20 maggio 2025, così come meglio precisato con le note depositate il 7 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 04/08/2018).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Vita separata: i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, nel reciproco rispetto.
2. Casa familiare: l'abitazione in Palermo, Via Carnevale Salvatore n. 8, int.
7, di proprietà di entrambi I ricorrenti, è assegnata alla sig.ra , Controparte_1 che continuerà ad abitarvi con il figlio . Per_1
3. Collocamento del minore: il minore è affidato congiuntamente ad entrambi I genitori e resta collocato presso la madre. Il padre eserciterà la responsabilità genitoriale e il diritto di visita in accordo con la madre. In caso di insuperabile disaccordo, il sig. otrà tenere il figlio con sé tre pomeriggi Pt_1
a settimana, dalle ore 15,00 alle ore 19,00; durante le festività natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro; sempre ad anni alterni il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, nonché, secondo il criterio dell'alternanza, tutte le ulteriori festività civili e religiose;
4. Contributo al mantenimento del figlio: il sig. verserà a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio il complessivo importo di Per_1
€ 901,00 così suddiviso: o € 240,00 quale rata mensile per prestito lavori casa;
o € 613,00 quale rata mensile per mutuo;
o € 48,00 quale canone mensile per connessione internet. In ogni caso, laddove dovessero venire meno le ragioni di debito sopra indicate, l'intero importo o quella parte che non dovesse essere più oggetto di versamento a terzi, dovrà essere versata dal sig. Parte_1 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico Controparte_1 bancario. Spese straordinarie: Le spese straordinarie relative al figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% Persona_2 ciascuno, con le seguenti modalità:
Spese sanitarie urgenti e non differibili Rientrano tra queste: visite specialistiche prescritte, cure ortodontiche, interventi chirurgici presso
2 strutture pubbliche, ticket sanitari, farmaci prescritti per specifiche patologie, occhiali e lenti a contatto. Tali spese potranno essere sostenute anche senza previo accordo dell'altro genitore. Il genitore anticipatario dovrà trasmettere la documentazione giustificativa entro 15 giorni dalla spesa, e avrà diritto al rimborso della quota spettante.
Spese scolastiche straordinarie Sono comprese le spese per: tasse scolastiche, libri di testo, corredo di inizio anno, mensa scolastica, abbonamenti per il trasporto urbano e progetti curriculari scolastici. Anche queste saranno ripartite al 50% tra i genitori e non richiederanno accordo preventivo, fermo restando l'onere di fornire idonea documentazione.
Spese straordinarie soggette a previo accordo scritto Sarà necessario un accordo formale, da richiedersi con almeno 7 giorni di preavviso, per le seguenti voci:
o Iscrizione a scuole o università private;
o Gite scolastiche con pernottamento;
o Attività sportive, artistiche, ludico-ricreative e relativi costi di iscrizione e attrezzatura;
o Corsi di lingua, recupero, specializzazione o formazione extrascolastica;
o
Spese per vacanze e viaggi;
o Trattamenti sanitari non urgenti o non coperti dal SSN (es. logopedia, psicoterapia). In mancanza di risposta entro 7 giorni, la spesa si considererà autorizzata per effetto del silenzio-assenso e sarà quindi rimborsabile. Il rimborso della quota spettante all'altro genitore dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione giustificativa. Gli assegni familiari spettanti per il minore restano integralmente attribuiti al coniuge che attualemnte li percepisce.
5. Ulteriori obblighi: il sig. versa già € 200,00 mensili alla Parte_1 madre della figlia , nata da altra relazione.” Per_3
Con note di trattazione scritta depositate il 7 ottobre i coniugi hanno precisato che “che l'importo concorcato di complessivi e 901,00, stabilito a titolo di contributo al mantenimento del piccolo e posto a carico di Persona_4 in favore di , tiene conto: Parte_2 Controparte_1
1. del'importo della rata mensile (€ 613,00) di mutuo (la cui ultirma rata è
3 prevista per agosto 2049) per l'acquisto della casa coniugale di proprietà di entrambi i ricorrent;
2. delimporto delia rata mensile (€ 240.00) di prestito (la cui ultma rata è prevista per il mese di luglio 2026) per la ristrutturazione l'acquisto della casa coniugale di proprietà di entrambi i ricorrenti;
3. del'importo della rata mensile (€ 49.00) per internet a casa che sarà comrisposta finchè le parti lo riterrano necessario.
Si precisa che allo scadere dellultima rata del prestito la cui rata mensile è di € 240,00 (luglio 2026) limporto del contributo al mantenmimento dovuto dal sig. sarà ridotto ad € 661.00 a partire dal mese di agosto Parte_1
2026.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 174, P. II, S. A, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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