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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, Calogero D. Cammarata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1555/2021 R.G.A.C., promosso da: Parte_1
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso, C.F._1
giusta procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Fabrizio Dioguardi ed Antonio
Coppola, ed elettivamente domiciliato in ER, P.pe di Paternò n. 42 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Dioguardi
Attore
Contro
, nato a [...], il [...] , rappresentato e difeso, giusta CP_1
procura allegata alla comparsa di risposta, dall' Avv. Andrea Di Pietro e dall'Avv. Emilia
Rosa Faraglia presso il cui studio, in Roma Viale G. Mazzini 123 , è elettivamente domiciliato
Convenuto
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: All'udienza del 30.09.2024 l'attore concludeva ripotandosi alle conclusioni di cui all'atto di citazione e di seguito trascritte: “ Accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana del Sig. per i danni non patrimoniali arrecati all'odierno attore CP_1
per avere gravemente leso il suo onore e la sua reputazione, con la redazione e pubblicazione degli articoli e dei post facebook indicati in premessa ed allegati al presente atto sub allegg nn. 3,4,5,6,7, 8 e 12;
Per l'effetto condannare il convenuto, ai sensi degli artt. 2043, 2059 e 2055 c.c. in combinato disposto con gli artt. 595, comma III e 57 c.p., nonché con l'art. 11 della
L.47/48, al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto anche della rivalutazione monetaria e degli interessi legali secondo il combinato, disposto di cui agli art. 2056, 1223 e 1226 C.C. oltre al rimborso di € 811,30 per le spese sostenute per la procedura di mediazione.
- Ordinare, ai sensi dell'art. 543 C.P.P in combinato disposto con l'art. 186 C.P., la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna, per estratto ed a spese del convenuto, su almeno tre quotidiani scelti dal Giudicante.
Il convenuto concludeva chiedendo: “ Voglia il Tribunale Ecc.mo adito, contrariis rejectis, per le causali esposte, così giudicare:
- Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, perché la dedotta diffamazione non sussiste, ovvero per essersi legittimamente esercitato il diritto di cronaca e di critica.
- Condannare l'attore alla rifusione delle spese processuali.
- In via subordinata istruttoria si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18/10/2021, , già Sostituto Parte_1
Procuratore assegnato alla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della
Repubblica di ER , ha agito in giudizio nei confronti esponendo di CP_1
aver sostenuto l'accusa nei confronti del cittadino straniero Controparte_2
alias nel procedimento n. 7132/2015 RGNR, poi Persona_1
definito dalla Corte di Assise di ER con sentenza del 12.7.2019 e con la condanna dell'imputato alla pena finale di anni cinque di reclusione ed euro 100.000 di multa per il reato di cui all'art. 12 Testo Unico Immigrazione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attore ha lamentato che nel corso del procedimento e anche dopo la pronuncia della sentenza sulla rivista inglese “The Guardian” erano stati pubblicati numerosi articoli a firma del Sig. nei quali, senza alcun riscontro sulla CP_1
veridicità delle notizie e travalicando il diritto di cronaca e quello di critica, con palese violazione del principio della continenza, venivano riportate circostanze false ed in palese contrasto con la realtà processuale, con gravissimo danno per il prestigio e l'onorabilità dell'attore, accusato di avere costantemente operato al di fuori di ogni regola deontologica, disciplinare e anche penale nella conduzione della citata indagine e del successivo processo. Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore ha riportato i diversi articoli giornalistici ritenuti lesivi della sua onorabilità , sia in lingua originale che nella loro traduzione in lingua italiana evidenziandone il contenuto ritenuto diffamatorio.
L'attore in particolare ha esposto come il tenore degli articoli apparsi sulla testata giornalistica “The Guardian” insinuavano e prospettavano da parte dei Pubblici Ministeri
e dunque anche sua che aveva sostenuto in gran parte l'onere dell'accusa nel processo svoltosi innanzi alla Corte d'Assise di ER, dianzi indicato, la strumentalizzazione di persone e circostanze e di altri elementi probatori, di aver indagato e intimidito testimoni ed altri soggetti processuali, di aver intercettato giornalisti, nascosto o alterato prove a favore dell'imputato, in base alle esigenze processuali ritenute da lui di volta in volta rilevanti, finendo così attribuendo per l'attribuirgli la responsabilità di reati gravissimi e di condotte infamanti e di rilievo disciplinare in relazione alle funzioni da lui svolte.
L'attore attesa la ritenuta evidente natura diffamatoria degli articoli pubblicati e della loro riconducibilità alla sua persona, chiedeva condannarsi il convenuto al ristoro dei danni patiti e alla pubblicazione della sentenza di condanna.
Si costituiva in giudizio il convenuto, , il quale contestava ogni addebito CP_1
ed osservava di essere stato il primo giornalista a sollevare dubbi sullo scambio di persona nel processo “Mered” e sulla circostanza per cui l'imputato era invece un rifugiato, come poi confermato dalla sentenza della Corte d'Assise di ER nella sua pronuncia del 12 luglio 2019. Assumeva il convenuto di aver realizzato una forma alta di giornalismo investigativo contribuendo al disvelamento della verità sostanziale tale da escludere la illiceità delle condotte censurate da controparte e che , ove configurabili, costituivano legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica. Nel proprio atto responsivo il convenuto ha poi contestato la natura diffamatoria dei singoli articoli evidenziati dall'attore nel suo atto di citazione offrendone una diversa lettura tale da ricondurre a verità i fatti ivi contenuti e contestando, altresì, ogni sua responsabilità per un articolo scritto da altri e comparso sulla testata inglese l'11/11/2017.
La causa veniva istruita con prove documentali mentre le prove orali articolate dalle parti, stante la loro ritenuta superfluità tenuto conto del corredo documentale allegato, non venivano ammesse. Successivamente alla riassegnazione del procedimento al sottoscritto magistrato le parti precisavano le loro conclusioni e la causa, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, veniva assunta in decisione.
L' odierno attore, già sostituto Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di
ER ha agito in giudizio a tutela della sua reputazione, da intendersi come il riflesso, in termini di considerazione sociale, della sua onorabilità e professionalità nella sua specifica veste di magistrato la cui azione e attività deve godere della fiducia della collettività. La protezione della reputazione rappresenta, inoltre, uno dei limiti all'esercizio della libertà di espressione e delle altre libertà a essa connesse. Ben noti sono ormai i presupposti che legittimano l'esercizio del diritto di critica e di cronaca giornalistica e in particolare : l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d.
“pertinenza”), la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti (c.d. continenza), nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro e dunque non deve eccedere rispetto allo scopo informativo da conseguire e la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità, anche solo putativa, del racconto.
Laddove uno di questi requisiti manchi non potrà invocarsi utilmente, quale causa di giustificazione, l'esercizio del diritto di cronaca. Più approfonditamente e con specifico riferimento al diritto di critica si osserva che il diritto di critica non si esaurisce nella sola narrazione di fatti, ma si caratterizza per l'espressione di giudizi, valutazioni , considerazioni che non possono non avere carattere soggettivo rispetto ai fatti stessi la cui efficacia esimente, quale libera manifestazione del pensiero, presuppone, tuttavia, la verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive del fatto presupposto ed oggetto della critica (cfr. Cass.
Civ. 2540/2017).
Premesse le superiori brevi considerazione la vicenda in esame si colloca nell'ambito di complesse attività di indagine, avviate successivamente al tragico naufragio nell'ottobre
2013 a largo dell'isola di che costò la vita a 366 migranti, denominate nei Per_2
Glauco 1 e Glauco 2 che permisero di individuare un gruppo criminale che favoriva l'immigrazione clandestina, da diversi Stati del centro Africa e che attraverso la Libia e con tappa in Italia aveva come sua meta finale i Paesi del Nord Europa. Le indagini e la complessa attività investigativa condussero all'arresto di una persona , inizialmente ritenuta un pericoloso trafficante di essere umani – Controparte_2
(soprannominato “il Generale”) e che, invece, si rivelò essere , Persona_1
comunque condannato all'esito del processo svoltosi innanzi alla Corte d'Assise di
ER alla pena di anni cinque di reclusione ma certamente privo di quella caratura criminale della persona che inizialmente si pensava che fosse. Dopo l'arresto del presunto trafficante di esseri umani la stampa, sia nazionale che internazionale , tra cui la testata giornalistica per cui svolgeva la sua attività il giornalista odierno convenuto, sollevarono dubbi sull'identità della persona arrestata e la vicenda assunse pertanto un rilievo tale da qualificarla come di “ pubblico interesse” . All'avvio del processo di primo grado e poi nel corso del suo svolgimento e sin dopo la sua conclusione, dopo oltre due anni e cinquanta udienze, a riprova della complessa attività di indagine e investigativa che lo aveva preceduto, il giornalista odierno convenuto ha pubblicato diversi articoli sulla testata on-line della rivista The Guardian nei quali veniva dato conto dello svolgimento del processo con rilievi critici sull'operato dei Pubblici Ministeri che sostenevano l'accusa. Di alcuni di tali articoli si duole l'attore, principale sostenitore dell'accusa nel processo poi sfociato con la sentenza pronunciata il 12/7/2019 dalla Corte d'Assise di
ER che dichiarò non doversi procedere per alcuni capi di imputazione nei confronti di per errore di persona (cfr. dispositivo sentenza Corte Controparte_2 d'Assise di ER- pag. 313- allegata al fascicolo dell'attore).
La tesi attorea è contestata dal convenuto secondo il quale l'analisi e l'esame dei singoli articoli consentiva di valutarne la sostanziale verità tale da escludere ogni forma di diffamazione mentre nessun addebito poteva a lui muoversi per uno degli articoli giornalistici, tra quelli indicati da controparte, in quanto a firma di altro giornalista e non potendo egli rispondere dei titoli e sottotitoli frutto dell'attività redazionale a lui non riconducibile.
Gli articoli contestati e i passaggi ritenuti lesivi dell'onore, decoro e professionalità dell'attore sono riportati nell'atto introduttivo del giudizio e di essi si offrirà nel seguito di questa trattazione un esame frazionato e poi complessivo sottolineando come il loro contenuto, nella versione inglese, e la stessa pubblicazione sulla testata on line della rivista The Guardian non siano stati contestati dal convenuto.
In tal modo circoscritte ed enucleati gli articoli giornalistici asseritamente diffamatori di cui si duole l'attore è opportuno richiamare alcuni principi espressi dalla Corte
Regolatrice, condivisi da questo decidente, che ricalcano quelli più ampiamente riportati dalle parti negli scritti difensivi e alla luce dei quali valutare e qualificare la condotta del giornalista odierno convenuto.
In particolare la corte Regolatrice ha affermato il principio secondo cui: “ In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica giudiziaria non deve trasmodare nel dileggio e nella gratuita attribuzione di malafede a chi conduce le indagini, ovvero in condotte lesive della reputazione professionale e dell'intangibilità della sfera di onorabilità del pubblico ministero, in quanto ogni provvedimento giudiziario può essere oggetto di critica anche aspra, purché questa non si risolva in un attacco alla stima di cui gode il soggetto criticato” ( cfr. Cassazione pen. sez. V,
07/07/2016, n.41671).
Inoltre, sempre con riferimento all'esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di uno scritto non può poi essere escluso: «sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali:
l'accostamento e l'accorpamento di notizie, l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell'articolo, proprio il titolo essendo specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione» (cfr.
Cass. civ. 18769/2013 anche Cass. civ. 12012/2017; Cass. civ. 29646/2017).
Per configurare l'esimente del diritto di cronaca e del diritto di critica giornalistica nei confronti dell'attività giudiziaria e mantenersi entro i canoni della doverosità, correttezza e liceità, l'articolo non deve trasmodare nell'attribuzione gratuita e malevola di condotte poste in essere in violazione dei doveri e obblighi che guidano l'agire del magistrato, giacché in tal caso si verrebbe a ledere la reputazione professionale e la sfera di onorabilità del pubblico ministero.
A tali canoni e principi non si è attenuto, ad avviso di questo Tribunale, il giornalista in alcuni dei suoi articoli, contestati dall'attore e che ora si andranno ad esaminare partitamente.
Il primo dei contestati articoli è quello pubblicato il 21/7/2016, la cui traduzione è riportata nell'atto di citazione, alle pagine 10 e 11, ed è stata contestata dal convenuto nella parte in cui il termine “investigating”, inteso come indagine penale dall'attore doveva invece intendersi in maniera più sfumata nel senso di “indagano”, “svolgono accertamenti”.
Orbene a prescindere da tali sfumature nella traduzione in italiano della parola il senso complessivo delle affermazioni contenute nell'articolo giornalistico, come tali immediatamente percepibili dal lettore è quello di una reazione, scomposta e ritorsiva dei
Pubblici Ministeri e dell'attore in particolare rispetto ad una prova testimoniale, dedotta dalla difesa dell'imputato e volta ad accertare la diversa identità dell'imputato in antitesi rispetto a quanto sostenuto dall'attore. Ed invero il senso restituito dalle espressioni contenute nell'articolo: “I Procuratori Italiani accusati di avere arrestato la persona sbagliata in un caso di traffico di esseri umani in Sicilia hanno risposto avviando un'indagine nei confronti dei loro accusatori, come sostenuto davanti alla Corte in udienza” è quello univoco di una reazione scomposta, al di là del legittimo accertamento svolto sulla effettiva identità dei due testimoni e sulle loro modalità di ingresso in Italia, ed assumono carattere Tes_1 diffamatorio nella parte in cui attribuiscono al Pubblico Ministero una volontà di intimidazione se non di vendetta nei confronti dei testimoni della difesa. Tali affermazioni contenute nel contestato articolo, inoltre, esulano dal diritto di critica perché si fondano su un presupposto non veritiero in quanto i due testimoni non sono mai stati indagati mentre gli accertamenti svolti e resi noti dalla stessa pubblica accusa nel corso del procedimento, avevano riguardato la loro identità e le circostanze del loro ingresso nel territorio dello Stato, ed esulano chiaramente dall'attribuzione o contestazione di qualsivoglia ipotesi di reato mai adombrata dai pubblici ministeri.
Quella sopra riportata è un'affermazione che lede la professionalità e l'onorabilità del
Pubblico Ministero in quanto finisce con l'attribuirgli una volontà quasi persecutoria e ritorsiva in aperta violazione dei doveri di un magistrato e tale da costituire quanto meno illecito disciplinare.
Per converso non si ravvisano gli estremi della diffamazione nel secondo articolo contestato dall'attore, quello pubblicato il 26/10/2017, nella parte in cui viene attribuita ai “ Procuratori Italiani” ( così nella traduzione offerta dall'attore) il rigetto di un test del
DNA sollecitato dalla difesa dell'imputato, per compararlo con quello della donna che affermava di essere la madre e venuta appositamente in Italia dall , al fine di Per_3
comprovarne la sua identità. Si osserva innanzi tutto che la notizia riportata non è corretta ed è erronea nella parte in cui attribuisce al Pubblico Ministero il potere di ammettere o rigettare prove costituende in un giudizio penale ma come tale non assume comunque carattere di dileggio e dispregio della funzioni e ruolo della pubblica accusa e non ne lede la professionalità e la onorabilità. L'articolo, invero, è una sintesi non felice di quanto accaduto nel corso dell'udienza del 25/10/2017, in cui l'ufficio del pubblico ministero, peraltro rappresentato da magistrato diverso dall'odierno attore, a fronte delle richieste della difesa tra cui quella di ammettere gli esiti del test del DNA e compendiati in una consulenza di parte, inizialmente si oppose (cfr. trascrizione del 25/10/2017- all.
2 alla comparsa di risposta) mentre solo a seguito della sollecitazione del Presidente della Corte d'Assise il quale preannunciò che sulle istanze della difesa si sarebbe pronunciata in altra udienza, il Pubblico Ministero chiese un rinvio. Alla successiva udienza del 10/11/2017, come dedotto dall'attore, effettivamente il Pubblico Ministero, non si oppose all'ammissione della relazione del consulente di parte sul test del DNA effettuato. Peraltro deve osservarsi che proprio la circostanza per cui non era stato il dott. a rappresentare l'accusa all'udienza del 25/10/2017 induce a ritenere che Pt_1
egli non potesse comunque dolersi del contenuto dell'articolo apparso il giorno dopo sul giornale inglese in quanto a lui non poteva riferirsi la condotta criticata dal giornalista.
Altro articolo comparso sulla testata giornalistica inglese contestato dall'attore è quello dell'11/11/2017 a firma di altro giornalista, non citato in giudizio, in cui vengono riportate le affermazioni attribuite al convenuto e rilasciate nel corso di un'intervista.
Quest'ultimo non ha però contestato le dichiarazioni da lui rese e riportate tra virgolette nell'articolo di giornale e che ora si andranno ad esaminare. Preliminarmente , tuttavia, deve osservarsi come la paternità del contestato articolo ad altro giornalista induce ad escludere la responsabilità del convenuto sia per il titolo che per il sottotitolo , il cui tenore è stato ritenuto diffamatorio dall'attore, in quanto frutto di scelte editoriali che non possono a lui ascriversi. Nello stesso senso deve escludersi la responsabilità del convenuto per il contenuto dell'articolo nella parte in cui non sono riportate testualmente le sue parole ed affermazioni ma viene fatta una sintesi, non disgiunta da una critica all'operato della pubblica accusa, da attribuire all'autore dello scritto e nei cui confronti eventualmente avrebbe dovuto agire. Le affermazioni testuali riportate nell'articolo, la cui paternità come detto non è stata disconosciuta dallo stesso convenuto e contestate dall'attore sono invece le seguenti: “ Ma dice che le trascrizioni sono CP_1
“una chiara violazione dei miei diritti come giornalista professionista”. Lui ha aggiunto: “Io non vedo alcuna ragione per le intercettazioni se non per provare a discreditare il lavoro del Guardian… E' una aggressione al giornalismo investigativo”. Per comprendere il tenore delle affermazioni del giornalista bisogna muovere da una premessa: nel corso del giudizio furono depositate le intercettazioni disposte nei confronti di altro soggetto e che comprendevano due conversazioni che l'intercettato aveva avuto con il giornalista . CP_1
Ulteriormente deve osservarsi come queste due conversazioni sono poi risultate prive di rilievo processuale ed il loro contenuto non significativo. Rispetto a questo nucleo storico di verità processuale, il convenuto ha mosso le sue critiche, ferme, decise, anche accese sull'operato del Pubblico Ministero. Queste critiche, ad avviso di questo Tribunale, non rappresentano un'offesa alla dignità professionale del magistrato , al suo decoro e alla sua onorabilità in quanto espressione di un pensiero, di una ricostruzione , necessariamente soggettiva della vicenda ma tali da non trasmodare nel dileggio e nella gratuita attribuzione di malafede. Ad ogni buon conto si evidenzia che il tema delle intercettazioni e della tutela delle fonti dei giornalisti e dei limiti entro cui possono effettuarsi é oggetto tra l'altro di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale anche in sede europea ad ulteriore conferma dell'assenza di un intento diffamatorio.
Per ciò che concerne , invece, l'articolo pubblicato il 12/7/2019 a firma del convenuto la controparte ha lamentato il suo carattere diffamatorio nella parte in cui testualmente si afferma: “ i procuratori … hanno iniziato a intraprendere una offensiva contro attivisti e giornalisti, intercettando le conversazioni telefoniche tra i reporter che mettevano in evidenza il loro presunto errore e le fonti dei giornalisti… Al contempo, alcune delle vittime del vero si recavano a ER per CP_2
testimoniare sul caso di errata identità. Gli stessi venivano messi sotto indagine dai procuratori, che credevano loro stessero coprendo Ulteriormente I Procuratori di ER che conducevano la Pt_2
caccia a non solo ignoravano le prove ma ancora una volta prendevano di mira qualcuno che CP_2
metteva in discussione il loro caso, mettendo sotto indagine”. Per_4
Le doglianze dell'attore al riguardo sono fondate in quanto dalla lettura dell'articolo e dei passaggi sopra evidenziati ne risulta evidente il carattere diffamatorio, rispetto all'operato del Pubblico Ministero , la cui condotta è stata descritta come persecutoria, a tratti intimidatoria e, ancora una volta ritorsiva nei confronti dei giornalisti che denunciavano l'errore in cui era incorsa la stessa procura e dei testimoni della difesa. Tali condotte non sono state in alcun modo poste in essere dall'ufficio della procura né, tanto meno dallo stesso attore in quanto nessuna intercettazione è stata mai chiesta, né tanto meno autorizzata , nei confronti dei giornalisti così come non sono stati mai indagati i testimoni, come dianzi già evidenziato. Le affermazioni riportate, dunque, non si fondano su alcuna verità processuale, e finiscono con il tacciare di condotte penalmente rilevanti e in aperta violazione del disposto di cui all'art. 358 c.p.p. il dott. Parte_1
delineando una figura di magistrato aduso a sovvertire i canoni del corretto agire
[...]
processuale al solo fine di pervicacemente difendere l'impianto accusatorio nei confronti dell'imputato. La visione che viene tratteggiata nell'articolo contestato del magistrato è chiaramente deviante, distorta e disgiunta dalla sua effettiva condotta nel corso del processo e tale gettare discredito sulla sua professionalità, dignità e decoro senza alcuna scriminante, vera o putativa. Dello stesso tenore l'articolo pubblicato il 12/7/2019 all'indomani della pronuncia della sentenza della Corte D'Assise con la quale fu disposta la scarcerazione dell'imputato comunque condannato alla pena di Persona_1
cinque anni di reclusione, e che accertò l'errore di persona. In detto articolo di fatto sono state ribadite e vengono ripetute le ingiuste e diffamanti accuse nei confronti del
Pubblico Ministero per aver “ iniziato a intraprendere una offensiva contro attivisti e giornalisti, intercettando le conversazioni telefoniche tra i reporter che mettevano in evidenza il loro presunto errore e le fonti dei giornalisti”. Valgono e si richiamano le considerazioni già svolte in relazione all'articolo precedente di cui ripetono la valenza diffamatoria.
Infine, viene contestata al convenuto, per la sua natura diffamatoria, la pubblicazione sulla sua bacheca Facebook, il 17/6/2019, di un post del seguente tenore: “il Procuratore di ER sostiene che la stampa impegnata sul caso abbia messo in atto una Pt_1 CP_2
campagna per coprire il vero trafficante” e “sferra un attacco inaccettabile contro la stampa”.
L'affermazione contenuta nel post del giornalista, per quanto giustificata dal “ rilancio” di altro post pubblicato da altra persona, è del tutto infondata e inveritiera e dai contorni comunque diffamanti nei confronti dell'attore, per la prima volta nominato personalmente. Nella condotta processuale dell'attore, invero, non si rinviene alcun tratto o momento in cui possa dirsi che egli abbia voluto colpire e attaccare la stampa che aveva seguito il caso e il processo né, tanto meno, è vero che il magistrato ha mai mai accusato la stampa di aver voluto coprire il “ vero trafficante” di esseri umani. Basti al riguardo richiamare le difese dello stesso convenuto ( cfr. pag. 17 della sua comparsa di risposta) che nel tentare di avvalorare e fondare la verità delle sue affermazioni riporta un passaggio della requisitoria del magistrato in cui viene esaminata la posizione di una teste, attivista eritrea, e che viene così descritta dal Pubblico Ministero: “… si presenta come un'attivista dei diritti umani dei profughi eritrei, o presunta tale, e che invece sin dall'inizio è quella che avvia vera e propria campagna di stampa finalizzata a proteggere il trafficante spargendo invece una serie di fake news dal punto di vista dell'ufficio del Pubblico Ministero che venivano clamorosamente smentite durante la sua stessa deposizione testimoniale”. Il post pubblicato su facebook dal giornalista è un colposo travisamento di questo passaggio della requisitoria, poiché dalle censure e rilievi mossi dal Pubblico Ministero rispetto alla deposizione di una sola testimone, la cui scarsa valenza probatoria fu poi affermata dalla stessa Corte d'Assise nella sentenza poi pronunciata (pag. 326 della sentenza depositata dall'attore) l'autore ne trae un'accusa generalizzata alla stampa che il magistrato non ha mai mosso né ha mai attaccato nel corso del processo e tale da tratteggiare, ingiustamente e illegittimamente, la figura di un magistrato livoroso , vendicativo e censore della libertà di stampa.
Deve , al termine della disamina dei contestati articoli giornalistici affermarsi la natura lesiva e diffamatoria di alcuni di essi a firma del giornalista , eccedenti il CP_1
legittimo esercizio del diritto di critica e caratterizzate da una colposa superficialità e leggerezza espressiva e tale da integrare, in sede civile, l'elemento soggettivo della colpa ex art. 2043 c.c.
Sotto il diverso profilo risarcitorio deve, tuttavia, evidenziarsi la carenza dell'atto introduttivo nell'allegazione e conseguentemente, della prova del danno.
In materia di responsabilità civile per diffamazione, infatti, la lesione dell'onore e della reputazione di cui si chiede il risarcimento non è "in re ipsa", atteso che il danno risarcibile non si identifica con il pregiudizio all'interesse tutelato dall'ordinamento bensì con le conseguenze di tale pregiudizio (cfr. Cass. Civ. 4/06/2021, n.16740). Ne consegue che la ricorrenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche mediante presunzioni, ben potendo a tal riguardo farsi riferimento a parametri quali la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
E tuttavia il fatto stesso della diffamazione e quindi dell'illecito, comunque accertati, non è di per sé solo prova del danno incombendo sull'attore l'onere di allegare il pregiudizio subito. A tale onere non pare essersi adeguato l'attore in quanto nessun specifico pregiudizio è stato allegato né sono stati evidenziati fatti e circostanze da cui poter inferire la portata del possibile nocumento e riflesso negativo patito a seguito della pubblicazione degli articoli di stampa diffamatori. E' bene ricordare che tali articoli non riportano mai il nome del magistrato odierno attore viceversa indicato nel solo post pubblicato sulla pagina facebook del giornalista. La mancata indicazione del nome dell'attore, sebbene non valga ad elidere la portata lesiva della condotta diffamante in quanto il dott. è stato il principale sostenitore dell'accusa e come tale era Pt_1
identificabile, come peraltro neppure contestato dal giornalista, assume tuttavia rilievo ai fini dell'allegazione del danno ove si consideri che le pubblicazioni sono avvenute su una testata giornalistica straniera e gli articoli sono stati redatti e pubblicati in lingua inglese.
Il potenziale pubblico dei lettori non era dunque quello italiano , in ipotesi maggiormente interessato a conoscere l'identità del magistrato ovvero quello che più facilmente avrebbe potuto collegare gli articoli diffamatori alla persona dell'attore.
Inoltre nessuna allegazione è stata fornita a proposito della diffusione degli articoli contestati, della loro risonanza ed eco eventualmente sulla stampa italiana e più in generale sui social media così come nessun riflesso negativo sulla carriera del magistrato
è stato allegato dovendosi sottolineare la distanza , mediatica, della pubblicazione , sia pure su una testata on-line ma comunque straniera e in lingua inglese, ed il contesto locale e regionale in cui si è svolta la vicenda processuale ed ove ha svolto il suo ufficio, almeno al tempo della pubblicazione, il magistrato odierno attore.
La carente allegazione del danno, nella specificità del caso concreto, preclude il ricorso al notorio ai fini della prova del suddetto danno.
La domanda risarcitoria conseguentemente non potrà trovare accoglimento.
Il mancato accoglimento della domanda principale è assorbente rispetto alla domanda ulteriore di pubblicazione della sentenza di condanna il cui esame, pertanto, si omette.
Le spese di lite, stante comunque la ricorrenza della condotta diffamatoria e dunque in considerazione dei motivi della decisione, devono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda respinta, nella causa iscritta al n. 1555/2021 R.G.A.C.: rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta 30 maggio 2025
Il Giudice
Calogero D. Cammarata