Art. 3.
Ai connazionali costretti a rimpatriare da Paesi esteri, in conseguenza di eventi per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessita' a norma dell' articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319 , oltre alla ospitalita' gratuita prevista dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , nel testo modificato dalla legge di conversione 19 ottobre 1970, n. 744, nei casi eccezionali motivati dalla impossibilita' di conseguire una autonoma sistemazione, puo' essere concesso un contributo straordinario integrativo a carico dello Stato.
Ai connazionali costretti a rimpatriare da Paesi esteri, in conseguenza di eventi per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessita' a norma dell' articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319 , oltre alla ospitalita' gratuita prevista dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , nel testo modificato dalla legge di conversione 19 ottobre 1970, n. 744, nei casi eccezionali motivati dalla impossibilita' di conseguire una autonoma sistemazione, puo' essere concesso un contributo straordinario integrativo a carico dello Stato.