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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2024, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 29.11.2023, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4306/2022 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] P.G. (ME), il 19/05/1969, residente in [...]Parte_1
Marea, Via Siracusa n. 10, cf. , rappresentata e difesa dagli C.F._1
Avv.ti Giovan Battista Macrì Pellizzeri (c.f. - pec C.F._2
- fax 090713894) e Fabrizio Tigano (c.f. Email_1
- pec - fax 090661043), con C.F._3 Email_2
domicilio eletto presso le pec dei propri difensori, e Email_1
n virtù di procura in atti Email_3
CONTRO
(C.F. / P.IVA / ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Sindaco p.t., autorizzato a stare in giudizio con Delibera di G.M. n. 58/2023, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Scurria (c.f. - fax CodiceFiscale_4
090 712046), con lui elettivamente domiciliato digitalmente all'indirizzo pec: come da procura in atti. Email_4
e
, nato a [...] l'[...], (c.f. ); Parte_2 C.F._5 OGGETTO: altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 05.12.2022, conveniva in giudizio il Parte_1
e esponendo di essere dipendente a Controparte_1 Parte_2
tempo indeterminato part-time dell'ente convenuto, con il profilo di Istruttore Org Amministrativo, Cat. C, posizione economica e di essere stata assegnata, in data
24/01/2019, con un provvedimento di mobilità interna, al Settore Amministrativo ed
Affari Generali.
Rilevava, inoltre, che con Determinazione Sindacale n. 12 del 30/05/2019, era stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che, in caso di assenza o impedimenti temporanei, avrebbe dovuto sostituire il Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo ed AA.GG e che tale delega di funzione in sostituzione a seguito di vari rinnovi si è protratta dal 2019 sino al 2022.
Adduceva ancora che con successiva, Determinazione Sindacale n. 20 del
29/08/2022, le era stata attribuita la Posizione Organizzativa del Settore
Amministrativo dal 1settembre 2022 e fino a nuova disposizione.
Lamentava, dunque che con Determinazione Sindacale n. 22 del 27/09/2022, senza alcuna revoca dell'incarico conferitole, la medesima Posizione Organizzativa è stata attribuita al Dr. fino al 31/12/2023. Parte_2
Sosteneva, pertanto, che in violazione del regolamento per le posizioni organizzative adottato dal nonché degli artt. 13 e 14 del CCNL Controparte_1
Comparto Funzioni Locali, in assenza di alcuna delle condizioni previste per la revoca dell'incarico l'amministrazione resistente, senza disporre alcuna revoca, ha adottato la determina n. 22 del 27 settembre 2022, con la quale ha attribuito, dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, al Dr. la medesima Posizione Parte_2
Organizzativa, già conferita a lei.
Chiedeva, pertanto, ritenuta l'illegittimità dell'operato del Sindaco, previa disapplicazione e/o annullamento della determina n. 22 del 27 settembre 2022, di confermare la posizione organizzativa a lei attribuita e di condannare il
[...]
a corrisponderle tutte le retribuzioni e gli indennizzi correlati CP_1
all'attribuzione della Posizione Organizzativa (det. 20 del 29 agosto 2022) nel Settore
Amministrativo ed Affari Generali, ovvero tutte le somme a qualunque titolo dovute per il triennio successivo all'attribuzione della P.O. oltre accessori, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, morale e curriculare e/o alla professionalità quantificato in una somma pari ad € 50.000,00.
Il si costituiva in giudizio con memoria del 27.05.2023, Controparte_1
rilevando la correttezza del proprio operato nell'attribuzione della P.O. in via temporanea ed eccezionale alla dipendente in assenza di una figura Parte_1
professionale di categoria D, già presente all'interno dell'ente in possesso delle adeguate competenze professionali, per ricoprire l'incarico.
Rilevava, inoltre, di avere correttamente, avviato la procedura selettiva per la copertura del posto vacante e di avere conferito l'incarico al dipendente Pt_2
vincitore della procedura selettiva e in possesso delle adeguate competenze
[...]
professionali e della categoria D.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. nonostante la ritualità della notifica non si costituiva in giudizio e Parte_2
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Indì, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente sostenendo di avere ricoperto dal 2019 al 2022 l'incarico di responsabile di P.O. del Settore Amministrativo ed AA.GG., lamentava, che l'ente senza una formale revoca del suindicato incarico conferitole, con una nuova determina, del 27 settembre 2022, ha attribuito la medesima P. O. da lei ricoperta, sino a quel momento, al Dr. con decorrenza, dall'1 ottobre 2022 al Parte_2 A fronte di ciò, giova brevemente ricostruire la disciplina dell'istituto delle posizioni organizzative, prevista dal CCNL degli enti locali 2019-2022, che ricalca la disciplina già prevista nel CCNL enti locali 2018 agli artt. 13 e 17 e che è pure richiamata dal regolamento per il conferimento delle posizioni organizzative adottato dall'ente resistente.
Gli enti istituiscono le “posizioni organizzative”, che richiedono l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, nonché da attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica.
Tali incarichi possono essere assegnati esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D.
Il suindicato CCNL 2019-2022, al Capo II, rubricato “Disciplina degli incarichi di
Elevata Qualificazione”, all'art. 16, “Incarichi di Elevata Qualificazione”, (art. 13
CCNL 2016-18) prevede che:“ Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;
responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, 26 implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.
2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero
a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.
4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata
Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti Orga classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;
b) presso le e le
, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori”. Pt_3
Tuttavia, alla disciplina che prevede l'attribuzione di tali posizioni esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D è prevista una deroga all'art. 19, rubricato,
“Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ 1”, (ART. 17 CCNL 16-18), secondo cui: “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.
2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per
l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito. 29 4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del
CCNL del 14.09.2000. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL.
6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ).
La soprarichiamata disciplina, dunque prevede in via eccezionale l'attribuzione, anche a personale inquadrato nella categoria C, di incarichi di P.O., per una sola volta, salvo la reiterazione dell'incarico nel caso in cui siano state avviate le procedure selettive per l'acquisizione di personale qualificato a tale ruolo.
In ogni caso, è previsto che l'assegnazione dell'incarico in tali circostanze può prevedere la revoca anticipata nel momento in cui è acquisito il personale di categoria
D. Così ricostruito il quadro normativo applicabile al caso in esame, va rilevato che risulta pacifico e documentalmente provato che dipendente, a tempo Parte_1
indeterminato del con il profilo di Istruttore Controparte_1
Org amministrativo, Cat. C, posizione economica presso il Settore Amministrativo, in un primo momento, con determina dirigenziale n. 12 del 30.05.2019, era stata incaricata, di sostituire, in caso di assenza o impedimenti temporanei, il Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo ed CP_2
Solo successivamente, a seguito del pensionamento, con decorrenza 01.9.2022, della dipendente Responsabile di P.O. del settore Amministrativo, il CP_3
con determina sindacale n. 20 del 29/08/2022, ritenendo Controparte_1
che la ricorrente possedesse le necessarie capacità ed esperienze professionali, le ha conferito l'incarico di Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo ed AA.GG, dall e sino a nuove determinazioni. CP_4
E' rilevante sottolineare che l'ente, contestualmente alla nomina, ha specificato espressamente di determinare la durata dell'incarico attribuitole sino a nuove determinazioni.
Difatti, il comune resistente, con determinazione n. 164 R.G. n. 476 del 25/08/2021, aveva già provveduto a dare avvio al procedimento di selezione per la copertura di n.
2 posti di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno con procedura selettiva e uno con procedura comparativa.
Pertanto, emerge dalla superiore ricostruzione fattuale che alla ricorrente seppur inquadrata in categoria C, è stato attribuito l'incarico di P.O., una sola volta in via eccezionale e temporaneamente, nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione del personale di Categoria D, già avviate con determinazione del 25.8.2021.
A tal proposito, deve rilevarsi che non colgono nel segno i rilievi di parte ricorrente, circa la nullità del procedimento di conferimento dell'incarico di P.O. al Pt_2
per mancanza di un formale e motivato atto di revoca dell'incarico già
[...]
assegnatole, atteso che la disciplina prevista nel CCNL richiamato e nel regolamento sui criteri per le posizioni organizzative adottato dal non Controparte_1 prevede espressamente l'adozione di atti di revoca formali nei casi di conferimento di incarichi di P.O. in via eccezionale e temporanea.
E non può ritenersi applicabile all'ipotesi di conferimento dell'incarico in via eccezionale la disciplina prevista all'art. 18 CCNL 2019 -22 ( art. 14 CCNL 2016-
18) rubricato “Conferimento e revoca degli incarichi di EQ 1” che prevede: “Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto
e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 28 2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia;
la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3. 5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare”.
Si evince, infatti, dalla lettera della norma che la previsione di un formale atto di revoca dell'incarico di P.O., da adottarsi in forma scritta e motivata, riguarda il conferimento dell'incarico in via ordinaria, atteso che sia il conferimento che l'eventuale e successiva revoca devono rispettare dei parametri espressamente previsti dalla normativa.
Di contro, la normativa contrattuale soprarichiamata, ha previsto espressamente la possibilità, per l'ente che abbia carenza di personale inquadrato in categoria D, di conferire l'incarico di P.O. ad altro personale inquadrato in categoria inferiore, in maniera eccezionale soltanto una volta e temporaneamente, sino al mutamento delle condizioni, e che tale mutamento giustifica la revoca anche anticipata della precedente eccezionale attribuzione.
Nel caso in esame, dunque, deve rilevarsi che l'ente resistente, non ha adottato un espresso atto di revoca dell'incarico conferito alla , atteso che in applicazione Pt_1
della suindicata normativa contrattuale, aveva già espressamente sancito, nella determina di conferimento, la durata limitata dell'incarico attribuito alla sino Pt_1
all'adozione di nuove determinazioni, che sono coincise, di fatto, con l'atto di conferimento dell'incarico di Responsabile di P.O. all'unità di personale in categoria
D, reclutata con procedura selettiva già in itinere.
Pertanto, la condotta dell'amministrazione resistente risulta adottata in conformità alla richiamata normativa contrattuale e regolamentare, per cui ricorso deve ritenersi infondato.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del che tenuto Controparte_1
conto dei parametri di cui al D.M. n.147/22 (valore della causa, parametro minimo, assenza di istruzione), si liquidano in complessivi € 3.689,00 oltre spese generali nella misura del 15% I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Stante la contumacia di nulla sulle spese nei suoi confronti. Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
- Rigetta il ricorso. - Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida in complessivi € 3.689,00 per onorari, da Controparte_1
aumentarsi del 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
- Nulla sulle spese nei confronti di Parte_2
Patti, 9.4.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Fabio Licata 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 dicembre 2023.