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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/10/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. SA BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 898/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ME AL ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Viggiano
(PZ) al Viale della Rinascita nr. 3
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ginefra ed Parte_2 elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Moliterno (PZ) alla Via E.
Berlinguer, n. 1
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
1 Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 03.04.2025, e - premesso di aver contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Viggiano (PZ) il 22.09.2018 e che dalla loro unione non sono nati figli - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e l'insorgenza di incomprensioni tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. 2. La dimora coniugale ubicata nel comune di Sarconi (PZ) alla Via Roma snc, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. . 3. I coniugi, altresì, Parte_2 non hanno beni mobili od immobili da dividere, avendo già provveduto in separata sede. 4. I coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno. 5. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per
l'espatrio.”.
All'udienza del 18.09.2025, in presenza dei difensori, preso atto della rinuncia dei coniugi a comparire, nonché della concorde volontà di separarsi, il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Viggiano (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
Con separata ordinanza la causa è rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
2
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_2
, con ricorso del 03.04.2025, così provvede: Parte_1
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Viggiano (PZ), il 22/09/2018, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Viggiano (PZ) dell'anno 2018, Atto nr. 10, Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Viggiano (PZ) per gli adempimenti di competenza;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 24.09.2025.
IL PRESIDENTE
SA LI
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