TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro,
vista la propria ordinanza a verbale del 23.01.2025, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 12 giugno 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4111/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], , nato a Parte_1 Parte_2
Palermo il 15.11.1968 e nato a [...] il [...], tutti elettivamente Parte_3
domiciliati in Palermo, Corso Calatafimi n. 589, presso lo studio degli avv.ti Benedetto Schimmenti
e Luciana Dimaggio, dai quali sono rappresenti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
(c.f. , in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 247, presso l'Ufficio Legale Territoriale Anas Spa, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Loredana Conicella e Pietro Orlando, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Palermo, Via Libertà n. 171, presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino, dal quale
è rappresenta e difesa, giusta procura generale alle liti depositata in allegato alla comparsa di costituzione;
TERZA CHIAMATA DA CP_1
OGGETTO: risarcimento danni – morte
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
- rigetta la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto di citazione notificato il 03 marzo 2020 contro CP_1
- condanna , e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido, in favore di delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che liquida in € CP_1
14.103,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di , e Parte_1 Parte_2
in solido;
Parte_3
- rigetta la domanda di manleva proposta da contro la terza chiamata CP_1 [...]
CP_2
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite da CP_1 Controparte_2
quest'ultima sostenute, che liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 03.03.2020, , e Parte_1 Parte_2 [...]
, convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la società di seguito Parte_3 CP_1
denominata per brevità soltanto , per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in CP_1
subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito iure proprio a causa della morte del congiunto , deceduto Persona_1
in un sinistro stradale verificatosi l'11.08.2013, intorno alle ore 02:25, all'altezza della progressiva chilometrica 44+700 della A/29 direzione da Mazzara verso Palermo, nonché del danno iure
hereditatis patito dalla vittima nei momenti immediatamente successivi al sinistro (sub specie di danno terminale/catastrofale).
Deducevano, infatti, che:
-in data 11.08.2023, alle ore 2:25 circa, il loro congiunto , alla guida Persona_1
dell'autovettura Toyota RA 4 tg. DF429EW, stava percorrendo, insieme ad altri due soggetti in qualità di trasportati, la A/29 con direzione da Mazzara del Vallo verso Palermo, quando, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 44+700, poco prima del viadotto “Mulinello”, per cause da accertare, collideva contro il guardrail che delimitava il predetto viadotto e, una volta sormontatolo,
finiva per fuoriuscire dalla sede stradale, cadendo nel vuoto fino a giungere al disotto del viadotto stesso;
- a causa del sinistro, e la trasportata decedevano, mentre Persona_1 Persona_2
l'ulteriore trasportata riportava gravi lesioni;
Persona_3
- la responsabilità del sinistro era da ascrivere in capo all' in qualità di concessionario della CP_1
rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per la presenza di una situazione di pericolo connessa alla struttura dell'autostrada A/29 “Palermo – Mazzara del Vallo”, la quale, all'altezza della progressiva chilometrica 44+700, presentava un'insidia costituita dalla non corretta conformazione “del tratto terminale del guardrail, raccordato al suolo, a forma di cuspide ascendente”, che aveva determinato l'effetto rampa, proiettando l'autovettura Toyota nel vuoto fino a giungere al di sotto del viadotto “Mulinello” ivi ubicato.
La convenuta ritualmente costituitasi, eccepiva, in via preliminare, il difetto di CP_1
legittimazione attiva degli attori per la mancanza di prova circa la loro qualità di eredi del de cuius,
nonché la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, attesa la generica esposizione dei fatti di causa.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, deducendo la responsabilità
esclusiva del conducente dell'autovettura, , nella causazione del sinistro, così come Persona_1
accertato con provvedimento del 14.09.2017, con il quale il GIP del Tribunale di Trapani aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale R.G.N. 2602/2015, che vedeva indagati alcuni funzionari tecnici dipendenti incaricati della progettazione e realizzazione della A/29. CP_1
Assumeva, infatti, che, come accertato in sede di indagini svolte dalla Polizia Stradale di Alcamo
e cristallizzate nell'informativa del 6.3.2014 trasmessa alla Procura della Repubblica di Trapani,
[...]
, al momento del sinistro, procedeva alla guida dell'autovettura ad una velocità di gran Persona_1
lunga superiore rispetto al limite di 80 Kmh previsto dalla segnaletica stradale presente in prossimità
del viadotto “Mulinello”, e che tale esclusiva responsabilità risultava ammessa dagli stessi odierni attori, i quali, con diffida stragiudiziale precedente all'istaurazione del presente giudizio, avevano chiesto alla compagnia assicurativa dell'autovettura Toyota il risarcimento del danno subito per il decesso della trasportata . Persona_2
Deduceva, infine, che l'assenza di insidie sul tratto autostradale nel quale si era verificato il sinistro, nonché l'eccesso di velocità da parte del , erano già stati accertati dal consulente Per_1
tecnico appositamente nominato da GIP nel corso del procedimento penale R.G.N. 2602/2015 di cui sopra.
Chiedeva in ogni caso, di chiamare in causa la (d'ora innanzi denominata, Controparte_2
per brevità, soltanto al fine di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda CP_2
attorea. La terza chiamata ritualmente costituitasi, eccepiva preliminarmente la prescrizione del CP_2
diritto alla garanzia offerta dalla polizza, non avendo l denunciato il sinistro o comunicato la CP_1
richiesta risarcitoria degli attori entro il termine di due anni previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 2952
c.c..
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, sia con riferimento all'an (per il difetto di prova circa la presenza dell'insidia) che con riferimento al quantum, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata all'udienza del 5.04.2023, poi modificata all'udienza del 27.09.2023, il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la quale veniva accettata dagli attori, ma non dalla convenuta sicché veniva disposta c.t.u. tecnica, in accoglimento della CP_1
richiesta attorea.
All'esito dell'espletamento della c.t.u. tecnica (che rispondeva in modo negativo a tutti i quesiti posti dal giudice, escludendo qualsiasi difetto di progettazione e costruzione dell'opera), veniva formulata all'udienza del 30.10.2024 una diversa proposta conciliativa, che prevedeva la rinuncia agli atti e all'azione da parte degli attori, con spese di lite compensate tra tutte le parti del giudizio e spese di c.t.u. a carico degli attori.
La proposta veniva accettata dall e da e rifiutata dagli attori. CP_1 CP_2
Quindi la causa, dopo il rigetto della richiesta di richiamo del c.t.u. formulata dagli attori,
all'udienza di discussione orale a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. del 12 giugno 2025, è stata posta in decisione.
Ciò premesso, deve, quindi, procedersi all'esame delle eccezioni sollevate da relative CP_1
al di difetto di legittimazione attiva ed alla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del
petitum.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Invero, quanto alla prima eccezione, la legittimazione attiva e la titolarità del diritto fatto valere dagli attori sono comprovate dal certificato storico di famiglia (che attesta la composizione del nucleo familiare ed il rapporto di parentela tra gli attori e la vittima (i primi fratelli della vittima), allegato alla produzione documentale del 11.03.2022) e possono essere affermate in base all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui costituisce accettazione tacita ex art.476 c.c. il promuovimento di un giudizio per fare valere diritti spettanti nella qualità di erede (come nel caso di specie).
Quanto alla seconda eccezione, dalla mera lettura dell'atto di citazione si evince come la domanda sia sufficientemente determinata sia in ordine al petitum che alla causa petendi, avendo gli attori esattamente descritto tanto la dinamica del sinistro, dal quale è derivato il decesso del , e la Per_1
tipologia dei danni richiesti iure proprio e iure hereditatis, quanto la causa della responsabilità ascritta all CP_1
Passando al merito, la domanda attorea è infondata.
Invero, sebbene siano pacifici tra le parti, oltre che documentati (vedi rapporto doc. n. 6 allegato alla comparsa di , il fatto storico del sinistro avvenuto sulla A/29 ed il decesso di CP_1 Per_1
(conducente dell'autovettura Toyota RA 4), nonché di (terza trasportata), a
[...] Persona_2
causa delle gravissime lesioni riportate nel sinistro, ciò su cui si controverte, invece, è
l'individuazione dei soggetti cui imputare la responsabilità del detto evento, in quanto gli attori la ascrivono alla per la non corretta conformazione del viadotto collocato all'altezza della CP_1
progressiva chilometrica 44+700 della A/29, mentre la convenuta ritiene integralmente CP_1
responsabile il solo conducente dell'autovettura Toyota, il quale, percorrendo la A/29 oltre il limite di velocità imposto dalla segnaletica stradale ivi presente, andava ad impattare contro il guardrail collocato in prossimità del viadotto “Mulinello”, finendo per uscire dalla sede stradale e precipitare nella zona sottostante.
Ora, in proposito, giova rilevare che la fattispecie oggetto del giudizio va inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art 2051 c.c., derivante dagli obblighi di custodia gravanti sul proprietario del bene o su colui che detiene la res dalla quale si è originato l'evento di danno.
Allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
Pur non vertendo l'onere della prova sulla pericolosità della res, il giudizio del nesso causale è
desumibile dall'anomalia insita nella cosa in custodia.
D'altro canto, il custode, invece, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità,
un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass.
civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (accertabile d'ufficio e richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ora, nel caso di specie, gli attori non hanno assolto l'onere probatorio su di loro gravante, atteso che non è stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento di danno dedotto in citazione (decesso per caduta dal viadotto “Mulinello”) e la cosa in custodia della società
convenuta (barriere di sicurezza poste in prossimità del viadotto stesso).
Giova, a tal proposito, evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
di Cassazione – cui si aderisce – “Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove
rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od
anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo
chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie.” (in termini la massima di Cass. n.8603/2017; conformi Cass. n.25067/2018, n.840/2015 e n. 3102/2002).
Costituisce, altresì, jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è
legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (vedi Cass. n.18025/2019, n.22580/2018 e n.1593/2017).
Nella specie, per quanto attiene all'attività istruttoria espletata nell'ambito del procedimento penale portante il R.G.N. 2602/2015, appaiono rilevanti le risultanze della relazione tecnica (sub allegato n. 6 dell'atto di citazione) redatta dal perito nominato dal GIP del Tribunale di Trapani, Ing.
, il quale, dopo avere proceduto ad una minuziosa analisi del tracciato stradale e Persona_4
delle deformazioni riportate dalle barriere di sicurezza ivi collocate, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
- la velocità alla quale viaggiava l'autovettura condotta da nel tratto Persona_1
autostradale che precede il viadotto “Mulinello” va individuata in un range compreso tra i
125 e i 130 Km/h, velocità di gran lunga superiore al sotto limite di 80 Km orari apposto dall in quel tratto autostradale (vedi pag. 18 della relazione); CP_1
- il tratto autostradale ed il viadotto “Mulinello” (comprese le barriere di protezione)
sono stati realizzati in conformità alla progettazione del cottimo fiduciario del 25.11.1975, non vi sono stati altri interventi di rifacimento della sede stradale e delle barriere ivi poste, né è
ravvisabile un difetto di manutenzione delle stesse (vedi pag. 33 della relazione);
- la barriera di sicurezza presente sul viadotto “Mulinello” ha resistito all'urto con l'autovettura nonostante la velocità superiore al limite ivi consentito dalla segnaletica stradale
(vedi pag. 21 della relazione);
- la configurazione del tratto di strada oggetto del sinistro presentava, tuttavia, delle criticità (varco tra le due carreggiate, distanza del terminale dall'inizio del viadotto), sicché
occorrerebbe accertare se sia stato realizzato come da iniziale progetto (anno 1975) ovvero,
nel tempo, siano intervenute “varianti” a seguito di successivi progetti (vedi pag.37 della relazione);
Ebbene, pur condividendo le conclusioni del perito in ordine alla conformità del tratto autostradale ed del viadotto “Mulinello” (comprese le barriere di protezione) alla progettazione del cottimo fiduciario del 25.11.1975, nonché alla non ravvisabilità di difetti di manutenzione, al fine di approfondire l'unico aspetto critico che il perito del GIP aveva rilevato, relativo alla possibile pericolosità dei luoghi in ragione della esigua distanza tra i viadotti presenti sulla A/29 (per difetto strutturale), è stata disposta nel presente giudizio consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal fine l'Ing. Persona_5
Il predetto c.t.u. ha, in primo luogo, accertato la conformità del luogo del sinistro alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del tratto della A/29 di cui si discute, sottolineando l'assenza di difetti strutturali conseguenti ad una eventuale erronea progettazione del predetto tratto stradale,
affermando che: “Tanto premesso e considerato, confrontando le peculiarità del tracciato con le indicazioni
contemplate dai riferimenti tecnici prima individuati, è possibile asserire che, in generale, il tratto stradale
scenario del sinistro risulta conforme alle norme sulle caratteristiche geometriche delle autostrade vigenti nel
1978. Più in particolare, per quanto attiene la distanza “intercorrente tra la cuspide del guardrail infissa al
suolo e il varco tra i due viadotti (di soli 10 metri, a differenza di tutti gli altri viadotti esaminati nel tratto
autostradale Mazara del Vallo Palermo)”, le norme di costruzione e manutenzione delle strade da un lato prevedevano esplicitamente la realizzazione di “varchi nello spartitraffico ... in prossimità delle testate di
viadotti e ponti di notevole lunghezza”; dall'altro lato, tuttavia, non specificavano (anche solo sotto forma di
suggerimento o esempio) la larghezza del varco. Parimenti non indicavano la distanza tra le sezioni di chiusura
del varco e l'inizio del viadotto e/o delle opere d'arti (gallerie etc), lasciando in tale direzione la scelta tecnica
al progettista. Giova al riguardo osservare che anche le successive integrazioni e modifiche, nonché l'attuale
riferimento in termini di costruzione delle strade – Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, non
prevedono prescrizioni-limitazioni-suggerimenti pertinenti la lunghezza dei varchi e/o la distanza minima
degli stessi dai viadotti.
Ed ancora, con riguardo all'articolazione del varco, in particolare la sostituzione della barriera guardrail
con new jersey in pvc, le “norme di costruzione e manutenzione delle strade” del 1973 risultano demandare
alle scelte progettuali l'opportunità, di non interrompere la continuità delle barriere di sicurezza. Condizione
che, solo nel 1980 (Bollettino Ufficiale CNR n. 78 del 28/07/1980) – ovvero postumo alla data di realizzazione
del tratto, è stata estromessa tra le variabili tecniche, disponendo che in corrispondenza dei varchi non deve
interrompersi la continuità dei dispositivi di ritenuta” (vedi pagg. 20 e 21 della c.t.u.).
Il c.t.u., in particolare, ha analizzato le caratteristiche delle barriere di sicurezza poste in prossimità del viadotto “Mulinello” ed ha accertato l'assenza di difformità delle stesse rispetto alle indicazioni ministeriali in materia.
In proposito, infatti, il c.t.u. ha affermato che “Allo stesso modo, per quanto attiene la tipologia di
barriere di sicurezza rinvenute lungo il tracciato e le caratteristiche di installazione, non si riscontrano
difformità rispetto alle previsioni normative/indicazioni della nota ministeriale del 30/07/1966.” (vedi pagg.
21 della relazione di c.t.u.).
Il c.t.u. ha, quindi, ripercorso l'evoluzione normativa in tema di requisiti delle barriere di sicurezza da realizzare sulle reti stradali e autostradali, sottolineando come le normative successive all'epoca di realizzazione della A/29 trovino applicazione unicamente con riferimento alle strade di nuova realizzazione o alle ipotesi di rifacimento di tratti stradali già esistenti (ipotesi non presente nel caso di specie). In merito a ciò, invero, il c.t.u. ha affermato che “Prima di procedere oltre, si puntualizza che tutti i
riferimenti normativi richiamati, nel corso degli anni e specificatamente successivamente al 1978, sono stati
oggetto di integrazioni/modifiche e/o superati da puntuali provvedimenti da parte del Legislatore;
evoluzioni
tutte mirate, in linea di massima, ad un incremento delle condizioni di sicurezza e che, progressivamente,
hanno costituito il riferimento tecnico da adottare nel caso di progettazione di nuovi tronchi viabili e/o di
interventi di riqualificazione di tratti esistenti, escludendo esplicitamente le opere realizzate e/o i progetti
approvati” e “In tutti i casi, le indicazioni e prescrizioni (prestazionali e geometriche) introdotte
successivamente al 1978 dal legislatore ed appena richiamate prevedono esplicitamente quale campo di
applicazione i nuovi tronchi stradali .... o l'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali.” (vedi pagg.
19,20 e 23 della relazione di c.t.u.).
In ordine, poi, al quesito circa la possibilità di estendere la barriera di sicurezza rispetto all'inizio del viadotto teatro dell'occorso, il c.t.u., dopo aver riconosciuto l'oggettiva possibilità di ampliare la lunghezza della barriera in ragione dell'assenza di ostacoli naturali lungo la traiettoria della stessa,
ha tuttavia chiarito che tale soluzione, da un lato, avrebbe determinato una minore ampiezza del varco realizzato per consentire l'eventuale cambio di carreggiata da parte dei mezzi in transito, e dall'altro lato, avrebbe determinato una potenziale interferenza con la rampa di immissione dello svincolo Alcamo Est.
Il c.t.u., invero, ha affermato su tali aspetti che “Assodato il dato che il quadro normativo (oggi come
all'epoca dei fatti) di costruzione e di manutenzione delle strade non specifica la distanza minima tra il varco
e, nel caso di specie, l'inizio del viadotto;
sulla scorta delle peculiarità del tratto stradale che precede il viadotto
è possibile asserire che sia l'allungamento della barriera guardrail, sia l'arretramento-traslazione del Parte_4
varco risultano soluzioni praticabili sotto il profilo geometrico. Nel primo caso, tuttavia, l'eventuale
allungamento della barriera determinerebbe una riduzione della larghezza utile del varco al di sotto di 30 m
(tipicamente rilevata per tale tipologia di varchi); dimensione quest'ultima che per quanto non specificatamente
richiesta, sotto il profilo tecnico appare congruente con la necessità di garantire la possibilità di manovra a
tutte le tipologie di mezzi ai quali è consentito il transito lungo le arterie autostradali (lunghezza massimo
mezzi ordinari 25 m). Nel secondo caso, l'eventuale arretramento del varco determinerebbe, oltre ad una evidente maggiore distanza dal viadotto, una potenziale interferenza con la rampa di immissione (nella
configurazione attuale il varco ha inizio in corrispondenza della sezione finale della corsia di accelerazione ed
immissione al tracciato autostradale), ovvero una traslazione di oltre 165 m il varco. Tanto premesso e
considerato, è possibile concludere che se da un lato lungo il tracciato autostradale non sussistono elementi
naturali e/o artificiali tali da precludere o da limitare l'allungamento della barriera o l'arretramento del varco;
dall'altro la larghezza di detto varco e la distanza dalla sezione di inizio del viadotto, ora come allora, non
risultano oggetto di specifiche prescrizioni, rientrando tra le “variabili” tecniche e, dunque, soggette alle
valutazioni del progettista. Nel merito, stante l'assenza di elementi progettuali presente in atti (relazioni
tecniche), non si ha contezza delle valutazioni operate dal progettista e/o delle eventuali analisi che hanno
sotteso, concretamente, la scelta dell'ubicazione e della larghezza del varco.” (vedi pagg. 24 e 25 della relazione di c.t.u.).
Infine, rispondendo all'ultimo quesito circa l'evitabilità dell'evento mediante l'osservanza del limite di velocità di 80km/h previsto dalla segnaletica stradale ivi presente, il c.t.u. ha evidenziato che “Occorre premettere che, nel campo dell'infortunistica stradale, gli studi proposti in letteratura tecnica e
scientifica non forniscono correlazioni (sia pure sottoforma di interpolazione di dati) tra velocità d'impatto (e/o
di fuoriuscita dal tracciato stradale nel caso di specie) e conseguenze fisiche per gli occupanti. Tale condizione
deriva dalle innumerevoli variabili che caratterizzano ed influenzano sia le evoluzioni dei sinistri stradali sia
gli esiti ai soggetti coinvolti. Nel caso di specie, peraltro, la dinamica che emerge dalla documentazione presente
in atti converge nell'identificare le seguenti macrofasi: 1) verosimile azionamento sistema frenante (traccia
estesa circa 26 m); 2) sormonto operato dall'autovettura RAV 4 (treno ruote sinistre) rispetto alla barriera,
specificatamente avvenuto in corrispondenza della sezione stradale di chiusura del varco;
3) progressivo
sopravanzamento del mezzo lungo la lama guardrail per circa 16 m;
4) fuoriuscita dalla sede stradale e
proiezione aere ad una distanza di circa 20 m (quest'ultima funzione della velocità residua del mezzo); 5) lo
schianto al suolo e, infine, una fase di rotolamento per complessivi 19 m percorsi. Evoluzione, dunque,
contraddistinta da una sequenza di accadimenti/contatti/urti dei quali l'impatto al suolo ed il successivo
rotolamento rivestono, di certo, quello con conseguenze di maggiore severità per la struttura del veicolo e, con
ragionevole probabilità, anche per gli occupanti. Ciò posto, al fine di rispondere al quesito, si è proceduto ad eseguire lo studio di alcuni possibili scenari valutati adottando una velocità di percorrenza del tracciato di
80km/h. Tale analisi, si anticipa sin d'ora, non riveste carattere descrittivo o predittivo dell'evoluzione e/o delle
conseguenze che avrebbe avuto l'evento laddove il veicolo Toyota RA avesse mantenuto la prima indicata
velocità (condizione non determinabile e/o ipotizzabile dal punto di vista tecnico in dipendenza delle
innumerevoli variabili che concorrono nella dinamica dell'evento, alcune delle quali non parametrabili e/o
determinabili ex-ante). Di converso, le analisi di seguito esposte, si prefiggono lo scopo di fornire una
parametrizzazione della variabile velocità connessa all'interazione autovettura-barriera, così come avvenuta.
Sulla scorta di tale doverosa puntualizzazione, di seguito sono descritti gli scenari analizzati e le rispettive
ipotesi di lavoro: - assumendo un fattore frenante pari a 0,6 protratto per 16 m, connesso al contatto-sormonto
della barriera da parte dell'autovettura Toyota RA, laddove quest'ultima avesse proceduto ad una velocità di
80 km/h, alla fine di tale fase evolutiva avrebbe dissipato una aliquota energetica tale da determinare una
riduzione di velocità stimabile in circa 17 km/h, corrispondente ad una velocità residuale di 62 km/h. Scenario
che avrebbe potuto produrre la fuoriuscita dell'autovettura e la proiezione, sebbene con una minore gittata
(distanza orizzontale compresa tra la sezione di fuoriuscita dal piano stradale ed il punto di primo contatto al
suolo); - volendo valutare il teorico sviluppo della barriera tale da produrre un arresto dell'autovettura si
perviene con analogo approccio energetico e parametri (fattore frenante) ad una lunghezza minima necessaria
pari a 41,9 m. Scenario che se da un lato vedrebbe una energia cinetica residua del mezzo pari a zero, di
converso non consentirebbe di escludere, comunque, la caduta nel vuoto con gittata pari a zero (ovvero moto
pressoché verticale), dettata da una configurazione del veicolo posto sulla barriera in condizioni di instabilità
e/o con baricentro spostato fuori dal piano viabile. Ne segue che per escludere tale evenienza, ovvero caduta
verso il vuoto, sarebbe stato necessaria una maggiore lunghezza della barriera pari a circa 50 m;
in altre parole,
la fine del varco avrebbe dovuto essere previsto 50 m prima del viadotto e, conseguentemente, l'inizio a circa
80 m dalla predetta sezione.” (vedi pagg. 25,26 e 27 della relazione di c.t.u.).
Il c.t.u. ha, infine, fornito esaustivi chiarimenti ai rilievi critici formulati dai C.T.P. delle parti del presente giudizio, che appare opportuno trascrivere di seguito.
Quanto alle osservazioni pervenute dal c.t.p. della convenuta il c.t.u. ha chiarito che CP_1
“Da quanto si emerge dalle Contro deduzioni Eredi c Tribunale di Palermo” a firma Persona_1 CP_1 del Dott. Carmelo Magistro, lo stesso “condivide le conclusioni ai punti uno, due, tre e parzialmente in
riferimento al punto quattro”. Con particolare riferimento a tale ultimo puto rileva che “non è possibile
prevedere l'andamento di un veicolo passando da una velocità presunta di 134 km/h, come dichiarato dalla
CTU nel giudizio penale, ad una velocità di 80 km/h, trattandosi nella specie di affermazioni meramente
teoriche e non basate su dati scientifici: il mezzo poteva infatti cambiare direzione e percorso e lo sbandamento
poteva impattare in altro punto;
non è dato sapere inoltre se i piantoni che reggevano la rete di recinzione,
essendo in acciaio ed annegati nel calcestruzzo, avrebbero resistito all'impatto atteso che l'energia sprigionata
a seguito dello stesso non è proporzionale alla velocità ma elevata al quadrato quindi con drastica diminuzione
di potenza. Si concorda, dunque, con il CTU che, nella specie, ci troviamo nel campo di mere “supposizioni” e
non di dati e riscontri “scientifici””. Al riguardo si ribadisce quanto nella bozza di relazione tecnica,
specificatamente pertinente le conseguenze derivanti dal “rispetto del limite di velocità di 80 km orari da parte
dell'automobilista, secondo un criterio di maggiore probabilità, avrebbe potuto evitare l'evento mortale.” Nello
specifico, così come indicato alle pagine 25 ÷27 dell'elaborato tecnico prodotto, l'analisi di velocità condotta
“non riveste carattere descrittivo o predittivo dell'evoluzione e/o delle conseguenze che avrebbe avuto l'evento
laddove il veicolo Toyota RA avesse mantenuto la prima indicata velocità (condizione non determinabile e/o
ipotizzabile dal punto di vista tecnico in dipendenza delle innumerevoli variabili che concorrono nella dinamica
dell'evento, alcune delle quali non parametrabili e/o determinabili ex-ante). Di converso, ......, si prefiggono lo
scopo di fornire una parametrizzazione della variabile velocità connessa all'interazione autovettura-barriera,
così come avvenuta”” (vedi pagg. 2 e 3 della risposta ai quesiti).
Con riferimento alle osservazioni pervenute dal c.t.p. di parte attrice, invece, il c.t.u. ha concluso che “Con riferimento alla contestazione di cui al punto A), la stessa appare frutto di una parafrasi del CTP
del tutto soggettiva e personale ed ancora non coerente con le analisi e valutazioni tecniche operate dallo
scrivente e compendiate nella bozza di consulenza tecnica. Al riguardo, in sintesi, come riportato al paragrafo
pertinente la risposta ad eventuali “difetti strutturali conseguenti ad una erronea progettazione del tratto
autostradale e del viadotto (pag. 14 ÷ 21), risulta incontrovertibile che: - la progettazione del Parte_4
tratto stradale è da individuare nel periodo pari o antecedente all'anno 1978. Ne segue, ogni oltre ragionevole
dubbio, che i riferimenti normativi da utilizzare per la valutazione di eventuali difetti strutturali conseguenti ad una erronea progettazione sono da individuare nelle: “Istruzioni per la redazione dei progetti stradali”
emanate dal CNR (Bollettino Ufficiale CNR – parte IV, oggetto della circolare 5225 del Ministero dei lavori
pubblici del 14/10/1968), regola tecnica pertinenti le “caratteristiche geometriche” (pubblicata dall'ente di
Unificazione Italiana – CNR UNI 10015 – nel dicembre del 19649), “norme di costruzione e manutenzione
delle strade – caratteristiche geometriche” (esitate dalla commissione C.N.R. e pubblicate nel Bollettino
Ufficiale n. 31 – parte IV Norme Tecniche - del 28 marzo 1973) e, non ultimo, con specifico riferimento alle
barriere di sicurezza, nella Nota Ministeriale del 30/07/1966 – Norme tecniche per le barriere di sicurezza in
metallo. Raffrontando tali prescrizioni con le caratteristiche del tracciato non sono emersi, in generale, elementi
difformi alle indicazioni previste dai predetti riferimenti;
più in particolare, sia l'ubicazione del varco, sia le
soluzioni geometriche adottate sono risultate conformi alle prescrizioni prestazionali minime.
tutti i riferimenti normativi vigenti all'epoca della progettazione/realizzazione del tratto stradale e nel corso
degli anni, più specificatamente successivamente al 1978, sono stati oggetto di integrazioni/modifiche e/o
superati da puntuali provvedimenti da parte del Legislatore declinati per linee generali nella bozza di
consulenza tecnica (pag. 21 ÷ 23). Tale evoluzione normativa, evidentemente mirata ad un incremento delle
condizioni di sicurezza oltre che connessa all'evoluzione tecnologica dei materiali, ha costituito
progressivamente e costituisce il parametro di riferimento tecnico da adottare nel caso di progettazione di nuovi
tronchi viabili e/o di interventi di riqualificazione di tratti esistenti, escludendo esplicitamente le opere
realizzate e/o i progetti approvati. Fattispecie quest'ultima che non deriva da un mero convincimento e/o da
arbitrare convincimenti dello scrivente, ma che risulta esplicitamente indicato negli articoli concernenti “i
campi di attuazione” dei testi normativi (vedi a titolo esemplificativo l'art. 2 D.M. 223/1992), non costituendo
“pertanto un criterio di verifica delle condizioni di efficienza tecnica delle strade in esercizio che non siano
oggetto di uno degli interventi di cui al periodo precedente”, così come ulteriormente ribadito dalla Circolare
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0062032 del 21/07/2010.
Con riferimento alla doglianza di cui al punto B), non si ritiene condivisibile quanto affermato dal CTP.
Nello specifico, il dato sulla velocità massima consentita nel tratto, peraltro ampiamente cristallizzato dagli
atti di P.G., non risulta correlato o correlabile a cartelli osservabili poco dopo l'area del sinistro (ovvero all'assenza del pannello integrativo – “continua”) ma, di converso, è da ricercare nei cartelli apposti nel tratto
che precede l'area in esame.” (vedi pagg. 4 e 5 della risposta ai quesiti).
Infine, in ordine alle osservazioni del c.t.p. della terza chiamata il c.t.u. ha rilevato che CP_2
“Nel merito, si conferma la scelta del coefficiente operato (in 0,6) in dipendenza del fatto che, così come
osservato dal CTP solo parte del tragitto risulta essere stata percorsa con il veicolo completamente staccato dal
suolo. In tale direzione, il fattore adottato è da riferire al dato medio di decelerazioni che hanno caratterizzato
le diverse fasi, ovvero del progressivo sormonto della barriera, contraddistinto dal rallentamento del veicolo
contestualmente ascrivibile all'azione di strisciamento con la barriera ed al sistema frenante delle coperture
contatto sull'asfalto (decelerazione superiore al dato medio), e dallo scivolamento con il pianale sulla barriera
(valore inferiore al dato medio).” (vedi pagg. 6 della risposta ai quesiti).
Il c.t.u. ha, pertanto, confermato le conclusioni cui era giunto nella propria relazione di consulenza, affermando che “Alla luce di quanto fin qui esposto, si ribadisce quanto già rappresentato nella
bozza preliminare di C.T.U., riconfermando, pertanto tutte le risposte ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice.
Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed integrazione”.
Alle conclusioni del c.t.u. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il c.t.u. replicato in modo esauriente ed esaustivo alle osservazioni critiche mosse dalle parti.
Giova al riguardo rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente
tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli
si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente
confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n.
282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Alla luce delle considerazioni svolte, stante il difetto di nesso di causalità tra l'evento dedotto in citazione e la cosa in custodia dell' la domanda attorea non può che essere rigettata. CP_1 Per quanto concerne la domanda di garanzia svolta da nei confronti della compagnia CP_1
assicurativa sebbene l'esame di detta domanda risulti assorbito dal rigetto della domanda CP_2
attorea, occorre esaminare l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto di manleva sollevata da al fine di accertare la soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese CP_2
di lite.
L'eccezione è fondata.
Com'è noto, infatti, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2952 c.c.,
nell'assicurazione della responsabilità civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione e, ai sensi del quarto comma, ai fini della sospensione di detto termine, occorre che l'assicurato comunichi, nello stesso termine, all'assicuratore la richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta.
Nel caso di specie, risulta che , e hanno richiesto il Parte_2 Pt_1 Pt_3
risarcimento del danno all con diffida stragiudiziale ricevuta da quest'ultima il 06.08.2018 CP_1
(vedi lettera raccomandata con avviso di ricevimento sub allegato n.1 dell'atto di citazione).
La società convenuta dal canto suo, non ha fornito la prova, nel presente giudizio, di avere CP_3
denunciato il sinistro e/o comunicato alla la richiesta risarcitoria degli odierni attori entro CP_2
il termine di due anni.
Invero, l'atto di citazione di chiamata in causa è stato notificato dall a in data CP_1 CP_2
19.03.2021, ossia oltre i due anni dalla recezione della richiesta risarcitoria dei terzi.
D'altro canto, la denuncia di sinistro cautelativa del 24.07.2015 e le denunce di sinistro dei gg.
10.04.2017 e 01.08.2018 (prodotte dalla società convenuta con la memoria ex art.183, sesto comma,
n.1 c.p.c.) non sono idonee a dimostrare la sospensione del corso della prescrizione del termine biennale ai sensi dell'art. 2952, quarto comma, c.c. (fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto) perché CP_1 non ha provato la spedizione delle denunce e soprattutto la conoscenza legale da parte della
CP_2
Giova evidenziare, in proposito, che i visti apposti sulle denunce di cui sopra sono riferibili alla stessa in quanto la firmataria avv. Loredana Conicella, quale responsabile gestione contratti CP_1
assicurativi e contenzioso, è incardinata proprio presso la predetta società, come comprovato dall'assunzione della difesa dell' nel presente giudizio (vedi procura allegata alla comparsa di CP_1
costituzione dell . CP_1
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., gli attori vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta CP_1
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella 2 dei parametri contenuti nel D.M. 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) con riferimento allo scaglione in cui rientra il valore della domanda proposta (ossia indeterminabile di complessità alta), tenuto conto dell'attività
in concreto svolta.
Per quanto attiene alle spese di lite tra la convenuta la terza chiamata anche CP_1 CP_2
queste seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo,
sulla base dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, tenuto conto del valore della domanda di manleva e dell'attività in concreto svolta.
Palermo, 24 luglio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.