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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1180/2018 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 20 marzo 2025, promossa da
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Burrafato;
attrice contro
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Giovanni Cambria;
convenuto
e contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Gioacchino Antonio Vita;
C.F._3
convenuti avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 2018, ha agito in Parte_1
giudizio nei confronti di , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo la revoca e la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di vendita posto in essere da a favore dei figli, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, effettuato a rogito del Notaio in data 25 febbraio 2013, repertorio n. CP_3 Persona_1
29671 e raccolta n. 12024, ed avente ad oggetto la nuda proprietà, con riserva di diritto di abitazione, dell'immobile sito in Messina, sorgente sul III comparto dell'isol. 43, con ingresso dalla TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
via Mario Reitano Spadafora, censito nel C.F. del Comune di Messina al foglio 124, particella 145, subalterno 60.
A fondamento della domanda svolta, l'attrice ha evidenziato l'esistenza di un suo credito nei confronti di pari ad € 20.882,06, oltre interessi moratori quantificati al Controparte_1 momento dell'introduzione dell'odierno giudizio in € 7.744,62 e spese legali pari ad € 2.800,00 oltre accessori di legge, a titolo di saldo non pagato per forniture di prodotti ortofrutticoli avvenute tra l'1 ottobre 2012 ed il 18 gennaio 2013 e che tale credito era stato accertato giudizialmente dalla sentenza n. 952/2017 emessa in data 8 agosto 2017 dal Tribunale di Ragusa (importo successivamente ridotto dalla sentenza n. 1652/2020 emessa in data 6 ottobre 2020 dalla Corte di
Appello di Catania, la quale ha condannato al pagamento nei confronti Controparte_1 dell'odierna attrice dell'importo di € 9.784.60, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5 D. Lvo n.
231/02 dal momento della domanda fino al momento del pagamento, oltre alla metà delle spese di lite liquidate per il primo grado di giudizio in € 4.535,00, oltre spese generali, iva e cpa, e quelle del giudizio d'appello in € 4.800,00, oltre spese generali, iva e cpa). L'attrice ha rilevato, infine, che il debitore aveva posto in essere il richiamato atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare al fine di sottrarlo al vincolo di garanzia a favore dei creditori, deducendo la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto di vendita.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19 novembre 2019, si è costituito in giudizio
, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui Controparte_1 all'art. 2903 c.c. e nel merito ha contestato l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 gennaio 2020, si sono costituiti in giudizio e , eccependo, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_2 Controparte_3 prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande avversarie.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 marzo 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
La domanda avanzata da va accolta. Parte_1
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione avanzata dai convenuti in ordine all'intervenuta prescrizione ex art. 2903 c.c. dell'azione revocatoria.
L'atto di compravendita è stato stipulato in data 25 febbraio 2013 ed è stato registrato in data 26 febbraio 2013, mentre la notifica dell'atto di citazione è avvenuta in data 19 febbraio 2018 e si è perfezionata nei confronti dei destinatari in data 22 febbraio 2018, con la conseguenza che la notifica della citazione si è perfezionata anteriormente al decorso dei cinque anni dalla trascrizione dell'atto presso la Conservatoria.
Va, invero, osservato che (prescindendosi dalla circostanza che l'atto di citazione è stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario in data 19 febbraio 2028 e che anche la recente pronuncia della
Cassazione civile, sez. III, n. 4193 del 18/02/2025 ha richiamato i principi sanciti dalle Sezioni
Unite della Cassazione con provvedimento n. 24822 del 09/12/2015, osservando che “la regola della scissione degli effetti della notificazione, per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento agli effetti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali nei casi in cui il diritto debba farsi valere necessariamente con un atto processuale” e che “la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica”), la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio si è perfezionata per i destinatari in data 22 febbraio 2018.
Non può, infatti, condividersi l'eccezione svolta da in ordine all'invalidità Controparte_1 della notificazione dell'atto introduttivo dell'odierno procedimento (con conseguente diverso termine di perfezionamento della prescrizionale), emergendo chiaramente dalla relazione di notifica sottoscritta dal messo notificatore che quest'ultimo, recatosi in data 22 febbraio 2018 presso l'abitazione di , e (tutti residenti in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 via M. Reitano Spadafora, isolato 43, scala C int. 1) e “in assenza del destinatario e delle persone abilitate”, ha consegnato copia dell'atto da notificare al portiere, inviando la lettera raccomandata in pari data ai destinatari, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi perfezionata nei loro confronti in data 22 febbraio 2028, essendo in tale data l'atto entrato a far parte della sfera di effettiva conoscibilità dei destinatari (cfr. Cassazione civile sez. un., 15/04/2021, n. 10012, la quale TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
evidenzia che “nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone
(famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata”; v. per le notifiche svolte ex art. 139, c. 3, c.p.c. Cassazione civile sez.
VI, 20/03/2019, n. 7892; Cassazione civile sez. un., 31/07/2017, n. 18992).
Tanto premesso, la domanda revocatoria avanzata da deve essere Parte_1
accolta.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono condizioni dell'azione revocatoria ordinaria la sussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore del convenuto, l'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le sue ragioni creditizie (c.d. eventus damni), da intendersi non come totale compromissione del patrimonio del debitore, ma come maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1896 e Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3470), nonché per gli atti di disposizione a titolo gratuito, che siano stati compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, la consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie
(scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, non occorrendo, invece, né la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (c.d. partecipatio fraudis), né la conoscenza diretta da parte del terzo beneficiario del pregiudizio che l'atto di disposizione arrechi ai creditori (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21808, per la quale “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”). Per gli atti a titolo oneroso sono, invece, condizioni dell'azione revocatoria, oltre l'eventus damni e qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, la consapevolezza o generica conoscenza (o agevole conoscibilità) che il debitore e il terzo abbiano del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), non occorrendo, invece, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (c.d. partecipatio fraudis), ossia la conoscenza da parte TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito, che è invece elemento necessario nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito (Cassazione civile, sez. VI, 03 dicembre 2014, n. 25614; conf. recente giurisprudenza Cassazione civ., sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16221, per la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”).
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la qualifica di creditore in capo alla società attrice, nel caso di specie quest'ultima ha prodotto copia della sentenza n. 952/2017 emessa dal Tribunale di Ragusa e allegato alle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2 copia della sentenza n. 1652/2020 emessa dalla Corte
d'Appello di Catania che hanno accertato giudizialmente l'esistenza della ragione di credito, con la conseguenza che non possono sorgere dubbi in ordine alla sussistenza del credito vantato dalla società attrice nei confronti di , avendo la medesima documentato la relativa Controparte_1
pretesa creditoria.
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2007, n.
25433; Cassazione civile sez. III, 17 luglio 2007, n. 15880; conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore quindi risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490; nella giurisprudenza di merito v. Tribunale Milano, sez. II, 26 febbraio 2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, specificato che grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18 giugno 2019, n.16221 e Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207).
Orbene, dalla documentazione prodotta risulta che , con l'atto di Controparte_1 disposizione oggetto dell'odierna azione revocatoria, ha sottratto una ingente parte del proprio patrimonio al vincolo di garanzia a favore dei creditori (lo stesso convenuto indica nell'importo di €
244.778,59 il valore della sola nuda proprietà del medesimo), e con evidente pregiudizio dell'odierna attrice, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale l'attrice avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni, non essendo all'uopo sufficiente la mera allegazione di in ordine al suo Controparte_1 residuo patrimonio immobiliare composto da due immobili (sui quali l'attrice ha già iscritto ipoteca), in assenza di una specifica indicazione da parte del debitore del valore di questi ultimi e della agevole fruttuosità dell'eventuale azione esecutiva.
Va, infine, evidenziato che non vale ad escludere il c.d. eventus damni l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sul bene immobile oggetto di compravendita, atteso che “l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito”
(Cassazione civile, sez. III, 25 maggio 2017, n. 13172; conf. Cassazione civ., 16 dicembre 2005, n.
27718).
Ciò appare idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale – come supra evidenziato – è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, non sembrano esservi dubbi in ordine alla conoscenza da parte di tanto del pregiudizio arrecato al creditore, derivante Controparte_1
dalla privazione del patrimonio immobiliare oggetto di vendita, quanto della stessa esistenza del credito dell'attrice giudizialmente accertato, originato da forniture di prodotti ortofrutticoli svolte tra l'1 ottobre 2012 ed il 18 gennaio 2013, ossia in data antecedente alla vendita oggetto dell'odierna azione revocatoria (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n. 25879, per la quale
“in caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito”).
Ricorre, altresì, la scientia damni del terzo (elemento soggettivo da valutarsi in relazione all'atto dispositivo a titolo oneroso, ovvero alla compravendita posta in essere in favore dei figli,
[...]
e ), risultando dirimente lo stretto legame parentale intercorrente tra CP_2 Controparte_3
le parti (cfr. Cass. Civ., sez. I, 24/12/2024, n. 34278; Cass. Civ., sez. III, 25.07.2013, n. 18034;
Cass. Civ., sez. III, 05.03.2009, n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”), oltre che il breve lasso di tempo intercorso tra l'evento che ha originato il diritto di credito dell'attrice e la successiva vendita, oggetto dell'odierna azione.
È, pertanto, opinione del presente Giudice che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti sulla consapevolezza in capo ad entrambi i convenuti del pregiudizio che l'atto oggetto del presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori.
Per quanto fin qui dedotto, deve accogliersi la domanda di e Parte_1 dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di vendita posto in essere da a favore dei figli, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
effettuato a rogito del Notaio Cava in data 25 febbraio 2013, repertorio n. 29671 e Persona_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
raccolta n. 12024, ed avente ad oggetto la nuda proprietà, con riserva di diritto di abitazione, dell'immobile sito in Messina, sorgente sul III comparto dell'isol. 43, con ingresso dalla via Mario
Reitano Spadafora, censito nel C.F. del Comune di Messina al foglio 124, particella 145, subalterno
60.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014, stante la natura e il valore dalla causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che i convenuti devono essere condannati al pagamento delle medesime nei confronti della società attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1180/2018 R.G., promossa da contro , Parte_1 Controparte_1 [...]
e , così provvede: CP_2 Controparte_3
1. in accoglimento della domanda promossa da dichiara Parte_1
l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei suoi confronti, dell'atto di vendita posto in essere da a favore dei figli, e , effettuato a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rogito del Notaio in data 25 febbraio 2013, repertorio n. 29671 e raccolta n. Persona_1
12024, ed avente ad oggetto la nuda proprietà, con riserva di diritto di abitazione, dell'immobile sito in Messina, sorgente sul III comparto dell'isol. 43, con ingresso dalla via Mario Reitano Spadafora, censito nel C.F. del Comune di Messina al foglio 124, particella 145, subalterno 60;
2. condanna , e a pagare, in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido, le spese di giudizio a favore di parte attrice che liquida complessivamente in € 809,85 per spese vive ed € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 18 aprile 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1180/2018 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 20 marzo 2025, promossa da
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Burrafato;
attrice contro
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Giovanni Cambria;
convenuto
e contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Gioacchino Antonio Vita;
C.F._3
convenuti avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 2018, ha agito in Parte_1
giudizio nei confronti di , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo la revoca e la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di vendita posto in essere da a favore dei figli, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, effettuato a rogito del Notaio in data 25 febbraio 2013, repertorio n. CP_3 Persona_1
29671 e raccolta n. 12024, ed avente ad oggetto la nuda proprietà, con riserva di diritto di abitazione, dell'immobile sito in Messina, sorgente sul III comparto dell'isol. 43, con ingresso dalla TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
via Mario Reitano Spadafora, censito nel C.F. del Comune di Messina al foglio 124, particella 145, subalterno 60.
A fondamento della domanda svolta, l'attrice ha evidenziato l'esistenza di un suo credito nei confronti di pari ad € 20.882,06, oltre interessi moratori quantificati al Controparte_1 momento dell'introduzione dell'odierno giudizio in € 7.744,62 e spese legali pari ad € 2.800,00 oltre accessori di legge, a titolo di saldo non pagato per forniture di prodotti ortofrutticoli avvenute tra l'1 ottobre 2012 ed il 18 gennaio 2013 e che tale credito era stato accertato giudizialmente dalla sentenza n. 952/2017 emessa in data 8 agosto 2017 dal Tribunale di Ragusa (importo successivamente ridotto dalla sentenza n. 1652/2020 emessa in data 6 ottobre 2020 dalla Corte di
Appello di Catania, la quale ha condannato al pagamento nei confronti Controparte_1 dell'odierna attrice dell'importo di € 9.784.60, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5 D. Lvo n.
231/02 dal momento della domanda fino al momento del pagamento, oltre alla metà delle spese di lite liquidate per il primo grado di giudizio in € 4.535,00, oltre spese generali, iva e cpa, e quelle del giudizio d'appello in € 4.800,00, oltre spese generali, iva e cpa). L'attrice ha rilevato, infine, che il debitore aveva posto in essere il richiamato atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare al fine di sottrarlo al vincolo di garanzia a favore dei creditori, deducendo la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto di vendita.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19 novembre 2019, si è costituito in giudizio
, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui Controparte_1 all'art. 2903 c.c. e nel merito ha contestato l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 gennaio 2020, si sono costituiti in giudizio e , eccependo, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_2 Controparte_3 prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande avversarie.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 marzo 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
La domanda avanzata da va accolta. Parte_1
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione avanzata dai convenuti in ordine all'intervenuta prescrizione ex art. 2903 c.c. dell'azione revocatoria.
L'atto di compravendita è stato stipulato in data 25 febbraio 2013 ed è stato registrato in data 26 febbraio 2013, mentre la notifica dell'atto di citazione è avvenuta in data 19 febbraio 2018 e si è perfezionata nei confronti dei destinatari in data 22 febbraio 2018, con la conseguenza che la notifica della citazione si è perfezionata anteriormente al decorso dei cinque anni dalla trascrizione dell'atto presso la Conservatoria.
Va, invero, osservato che (prescindendosi dalla circostanza che l'atto di citazione è stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario in data 19 febbraio 2028 e che anche la recente pronuncia della
Cassazione civile, sez. III, n. 4193 del 18/02/2025 ha richiamato i principi sanciti dalle Sezioni
Unite della Cassazione con provvedimento n. 24822 del 09/12/2015, osservando che “la regola della scissione degli effetti della notificazione, per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento agli effetti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali nei casi in cui il diritto debba farsi valere necessariamente con un atto processuale” e che “la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica”), la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio si è perfezionata per i destinatari in data 22 febbraio 2018.
Non può, infatti, condividersi l'eccezione svolta da in ordine all'invalidità Controparte_1 della notificazione dell'atto introduttivo dell'odierno procedimento (con conseguente diverso termine di perfezionamento della prescrizionale), emergendo chiaramente dalla relazione di notifica sottoscritta dal messo notificatore che quest'ultimo, recatosi in data 22 febbraio 2018 presso l'abitazione di , e (tutti residenti in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 via M. Reitano Spadafora, isolato 43, scala C int. 1) e “in assenza del destinatario e delle persone abilitate”, ha consegnato copia dell'atto da notificare al portiere, inviando la lettera raccomandata in pari data ai destinatari, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi perfezionata nei loro confronti in data 22 febbraio 2028, essendo in tale data l'atto entrato a far parte della sfera di effettiva conoscibilità dei destinatari (cfr. Cassazione civile sez. un., 15/04/2021, n. 10012, la quale TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
evidenzia che “nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone
(famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata”; v. per le notifiche svolte ex art. 139, c. 3, c.p.c. Cassazione civile sez.
VI, 20/03/2019, n. 7892; Cassazione civile sez. un., 31/07/2017, n. 18992).
Tanto premesso, la domanda revocatoria avanzata da deve essere Parte_1
accolta.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono condizioni dell'azione revocatoria ordinaria la sussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore del convenuto, l'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le sue ragioni creditizie (c.d. eventus damni), da intendersi non come totale compromissione del patrimonio del debitore, ma come maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1896 e Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3470), nonché per gli atti di disposizione a titolo gratuito, che siano stati compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, la consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie
(scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, non occorrendo, invece, né la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (c.d. partecipatio fraudis), né la conoscenza diretta da parte del terzo beneficiario del pregiudizio che l'atto di disposizione arrechi ai creditori (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21808, per la quale “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”). Per gli atti a titolo oneroso sono, invece, condizioni dell'azione revocatoria, oltre l'eventus damni e qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, la consapevolezza o generica conoscenza (o agevole conoscibilità) che il debitore e il terzo abbiano del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), non occorrendo, invece, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (c.d. partecipatio fraudis), ossia la conoscenza da parte TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito, che è invece elemento necessario nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito (Cassazione civile, sez. VI, 03 dicembre 2014, n. 25614; conf. recente giurisprudenza Cassazione civ., sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16221, per la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”).
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la qualifica di creditore in capo alla società attrice, nel caso di specie quest'ultima ha prodotto copia della sentenza n. 952/2017 emessa dal Tribunale di Ragusa e allegato alle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2 copia della sentenza n. 1652/2020 emessa dalla Corte
d'Appello di Catania che hanno accertato giudizialmente l'esistenza della ragione di credito, con la conseguenza che non possono sorgere dubbi in ordine alla sussistenza del credito vantato dalla società attrice nei confronti di , avendo la medesima documentato la relativa Controparte_1
pretesa creditoria.
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2007, n.
25433; Cassazione civile sez. III, 17 luglio 2007, n. 15880; conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore quindi risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490; nella giurisprudenza di merito v. Tribunale Milano, sez. II, 26 febbraio 2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, specificato che grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18 giugno 2019, n.16221 e Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207).
Orbene, dalla documentazione prodotta risulta che , con l'atto di Controparte_1 disposizione oggetto dell'odierna azione revocatoria, ha sottratto una ingente parte del proprio patrimonio al vincolo di garanzia a favore dei creditori (lo stesso convenuto indica nell'importo di €
244.778,59 il valore della sola nuda proprietà del medesimo), e con evidente pregiudizio dell'odierna attrice, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale l'attrice avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni, non essendo all'uopo sufficiente la mera allegazione di in ordine al suo Controparte_1 residuo patrimonio immobiliare composto da due immobili (sui quali l'attrice ha già iscritto ipoteca), in assenza di una specifica indicazione da parte del debitore del valore di questi ultimi e della agevole fruttuosità dell'eventuale azione esecutiva.
Va, infine, evidenziato che non vale ad escludere il c.d. eventus damni l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sul bene immobile oggetto di compravendita, atteso che “l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito”
(Cassazione civile, sez. III, 25 maggio 2017, n. 13172; conf. Cassazione civ., 16 dicembre 2005, n.
27718).
Ciò appare idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale – come supra evidenziato – è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, non sembrano esservi dubbi in ordine alla conoscenza da parte di tanto del pregiudizio arrecato al creditore, derivante Controparte_1
dalla privazione del patrimonio immobiliare oggetto di vendita, quanto della stessa esistenza del credito dell'attrice giudizialmente accertato, originato da forniture di prodotti ortofrutticoli svolte tra l'1 ottobre 2012 ed il 18 gennaio 2013, ossia in data antecedente alla vendita oggetto dell'odierna azione revocatoria (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n. 25879, per la quale
“in caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito”).
Ricorre, altresì, la scientia damni del terzo (elemento soggettivo da valutarsi in relazione all'atto dispositivo a titolo oneroso, ovvero alla compravendita posta in essere in favore dei figli,
[...]
e ), risultando dirimente lo stretto legame parentale intercorrente tra CP_2 Controparte_3
le parti (cfr. Cass. Civ., sez. I, 24/12/2024, n. 34278; Cass. Civ., sez. III, 25.07.2013, n. 18034;
Cass. Civ., sez. III, 05.03.2009, n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”), oltre che il breve lasso di tempo intercorso tra l'evento che ha originato il diritto di credito dell'attrice e la successiva vendita, oggetto dell'odierna azione.
È, pertanto, opinione del presente Giudice che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti sulla consapevolezza in capo ad entrambi i convenuti del pregiudizio che l'atto oggetto del presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori.
Per quanto fin qui dedotto, deve accogliersi la domanda di e Parte_1 dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di vendita posto in essere da a favore dei figli, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
effettuato a rogito del Notaio Cava in data 25 febbraio 2013, repertorio n. 29671 e Persona_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
raccolta n. 12024, ed avente ad oggetto la nuda proprietà, con riserva di diritto di abitazione, dell'immobile sito in Messina, sorgente sul III comparto dell'isol. 43, con ingresso dalla via Mario
Reitano Spadafora, censito nel C.F. del Comune di Messina al foglio 124, particella 145, subalterno
60.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014, stante la natura e il valore dalla causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che i convenuti devono essere condannati al pagamento delle medesime nei confronti della società attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1180/2018 R.G., promossa da contro , Parte_1 Controparte_1 [...]
e , così provvede: CP_2 Controparte_3
1. in accoglimento della domanda promossa da dichiara Parte_1
l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei suoi confronti, dell'atto di vendita posto in essere da a favore dei figli, e , effettuato a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rogito del Notaio in data 25 febbraio 2013, repertorio n. 29671 e raccolta n. Persona_1
12024, ed avente ad oggetto la nuda proprietà, con riserva di diritto di abitazione, dell'immobile sito in Messina, sorgente sul III comparto dell'isol. 43, con ingresso dalla via Mario Reitano Spadafora, censito nel C.F. del Comune di Messina al foglio 124, particella 145, subalterno 60;
2. condanna , e a pagare, in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido, le spese di giudizio a favore di parte attrice che liquida complessivamente in € 809,85 per spese vive ed € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 18 aprile 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli