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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 2545/2024 promossa da:
- - ass. avv. Baldiserra (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1
contro
- - ass. dott.sse e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e , dott. ex art. 417 bis c.p.c. (parte resistente) CP_3 CP_4 Per_1 all'udienza del 21/5/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- , docente a tempo determinato alle dipendenze del Parte_1 CP_1
convenuto, si è rivolto al tribunale a) deducendo di non aver percepito l'indennità per ferie non fruite e festività soppresse nell'anno scolastico 2018/19 e chiedendo pertanto la condanna del al pagamento di CP_1
euro 206,83;
b) deducendo l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine protrattisi oltre i 36 mesi di servizio “su posti stabili e durevoli” , chiedendo la condanna della controparte al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto,
- il ha chiesto la reiezione delle domande, sostenendo di aver dato esatta CP_1
applicazione alle previsioni della legge e del contratto collettivo ed eccependo la prescrizione quinquennale in relazione alla domanda sub a);
2. considerato, quanto alla domanda riferita alla reiterazione dei contratti a termine, che
2.1. – nel sistema delineato dalla l. 107/2015, una volta posto rimedio mediante un piano straordinario di stabilizzazioni alla precarietà di un ampio contingente di docenti impiegati da anni a tempo determinato in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (art. 1 comma 95 e ss.), la reiterazione dei contratti a termine con modalità contrastanti con il diritto dell'Unione Europea avrebbe dovuto essere evitata attraverso la prevista indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, unitamente all'applicazione dell'art. 1 comma
131 secondo cui “a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”, disposizione poi abrogata dall'art. 4 bis d.l. 2/7/2018 n. 87 (c.d. Decreto dignità, conv. in l. 9/8/2018 n. 96);
2.2. – l'art. 29 comma 2 d. lgs. 15/6/2015 n. 81 ha escluso espressamente i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze dall'applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal capo III del medesimo decreto legislativo;
2.3. – a fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal d.lgs.
13/4/2017 n. 59 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime), è rimasta quindi la previsione di copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. 3/5/1999 n. 124 senza espressi limiti di durata;
tale disposizione tuttavia va interpretata nella sola lettura consentita – per quanto riguarda la possibilità di reiterare l'assegnazione di supplenze – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 20/7/2016
n. 187, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustifichino;
2.4 – è sufficiente in questa sede richiamare – per quanto riguarda i concetti di illegittima reiterazione dei contratti a termine e di ragioni obiettive che possano giustificarla – la corposa giurisprudenza della CGUE in merito all'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, compendiata e sintetizzata nella pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata: in estrema sintesi, la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue al fatto che la normativa, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
2.5. - in merito alla configurabilità dell'abuso, deve richiamarsi l'interpretazione nomofilattica compiuta dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 7/11/2016 (cfr., tra le altre, la n. 22552), che ha limitato la considerazione alle sole supplenze su “organico di diritto”, prese in considerazione dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, facendo salva la possibilità per il lavoratore di allegare e provare che, nella concreta assegnazione delle supplenze su organico di fatto e delle supplenze temporanee, vi sia stato un uso improprio e distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico;
2.6 - l'illecito è stato ritenuto rilevante, in assenza di espresse indicazioni legislative volte ad individuare gli estremi dell'abuso, nel caso del superamento del termine triennale previsto – anche a seguito della l. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 d.lgs. 297/1994 – per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti;
2.7. - in relazione alle ipotesi di reiterazione di supplenze su "organico di fatto" e di supplenze temporanee, la Cassazione ha chiarito che non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, ferma restando la possibilità per il lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a tali tipologie di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma altre condizioni concrete sintomatiche di un abuso;
2.8 – ciò posto in diritto, si deve ulteriormente premettere che i contratti stipulati tra le parti sono i seguenti:
A.S. 2018/2019: - TOIS03300V. contratto dal Parte_2
16.10.2018 al 30.06.2019, per 18 ore settimanali;
A.S. 2019/2020: - TOIS03300V. contratto dal Parte_2
24.09.2019 al 31.08.2020, per 20 ore settimanali;
A.S. 2020/2021: - TOIS03300V. contratto dal Parte_2
29.09.2020 al 31.08.2021, per 18 ore settimanali;
A.S. 2021/2022: - TOIS03300V. contratto dal Parte_2
03.09.2021 al 31.08.2022, per 18 ore settimanali;
Pa A.S. 2022/2023: Ist. Prof. Per I Serv.Alberghieri E Rist Rh contratto Parte_4
dal 01.09.2022 al 31.08.2023, per 18 ore settimanali.
A.S. 2023/2024: Ist. Prof. Per I Serv.Alberghieri E Rist.ne Rh contratto Parte_4
dal 01.09.2023 al 31.08.2024, per 18 ore settimanali
2.9. – non avendo il contestato le allegazioni avversarie, deve ritenersi provato ex CP_1
art. 115 c.p.c. che le cattedre affidate al ricorrente non avessero un titolare;
2.10. - applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati, può ritenersi che l'assenza di un titolare della cattedra e la reiterazione degli incarichi a termine per i primi 4 anni presso l'istituto sulla stessa cattedra siano indici idonei a rivelare che il posto Parte_2 assegnato al ricorrente fosse in realtà vacante e disponibile e che dunque l'esigenza del non fosse realmente temporanea;
CP_1
2.11. - l'abuso sanzionabile può configurarsi successivamente al superamento del termine di
36 mesi di servizio effettivo, e dunque nel corso dell'a.s. 2021/2022: oltre tale termine, infatti, al ricorrente non avrebbero potuto esser affidate altre supplenze;
2.12. – contrariamente a quanto sostenuto nella comparsa di risposta, non è ostativo al riconoscimento dell'abuso e comunque non ne elide gli effetti pregiudizievoli il fatto che il abbia indetto un concorso con decreto n. 499/2020, al quale il ricorrente non ha CP_1
partecipato, non essendo stato dedotto che si sia trattato di un concorso riservato ai docenti precari e finalizzato alla loro stabilizzazione: secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte
(v. Cass. S.U. 5072/2016 e Sez. L. 16336/2017), assume a tal fine rilievo solo una assunzione a tempo indeterminato, causalmente riconducibile alla reiterazione dei contratti a termine (Cass. 15353/2020) e non una mera chance di assunzione (Cass. 14815/2021) e dunque la sola possibilità o probabilità di stabilizzazione, che peraltro non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, “sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante” (così C.d.A. Torino 276/2023);
2.13 - quanto alla tutela da accordare al ricorrente, va premesso che nelle sentenze più sopra citate la Cassazione ha affermato che, in caso di illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il terzo contratto di durata annuale, fermo il divieto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, e fatta salva l'efficacia riparatoria per equivalente della sopravvenuta immissione in ruolo, il risarcimento del danno può ritenersi una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e ad eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea;
la Suprema Corte ha inoltre affermato che, in assenza di prova ad opera del lavoratore del maggior pregiudizio subito ed in assenza di una specifica previsione normativa, possono essere applicati i parametri dettati dall'art. 32 comma 5 l. 182/2010 per la quantificazione del danno, norma poi sostituita dall'art. 28 comma 2 d.lgs. 81/2015, secondo cui “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”;
2.14. – quest'ultima conclusione è ora superata dal recente intervento del Legislatore che, ritenendo evidentemente non adeguate le misure sanzionatorie offerte dall'ordinamento interno rispetto al danno da violazione della direttiva 1999/70/UE, con decreto legge 131/2024 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, entrato in vigore il 17.9.2024 e convertito con legge 14 novembre 2024, n. 166, ha modificato l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserendo la seguente disposizione: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”;
2.15. – se può dubitarsi che il criterio ora introdotto sia direttamente applicabile agli abusi già verificatisi, in assenza di una espressa previsione di retroattività, si può invece certamente sostenere che esso possa essere utilizzato quale parametro per la liquidazione in via equitativa rimessa al giudice in relazione agli abusi pregressi, considerato che si tratta di una misura che anche secondo il Legislatore è sufficientemente dissuasiva e che il ricorrente non ha offerto la prova di aver subito un maggior danno e, come si è detto, non risulta aver beneficiato di alcuna procedura di stabilizzazione,
2.16. - il risarcimento per il superamento del termine dei 36 mesi, avvenuto nel corso dell'a.s.
2021/2022, può esser quantificato nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (non indicata dalla parte ricorrente), tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di altri due contratti a tempo determinato sino al 31 agosto nei due anni successivi;
3. rilevato, in relazione alla domanda avente ad oggetto l'indennità per ferie non fruite per l'a.s. 2018/2019:
3.1. - che l'eccezione preliminare del non può essere accolta, dovendosi richiamare CP_1
l'orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario, secondo cui il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie è quello decennale (v. Cass. sentenza n. 3021/2020, C.d.A. di
Torino sent. 471/2022);
3.2. - che la parte ricorrente alla prima udienza ha chiesto di poter modificare la propria domanda e di disporre la condanna della controparte non al pagamento della somma di euro
13,54 (calcolata scorporando dalla complessiva domanda di pagamento di 206,83 quanto richiesto a titolo di indennità per festività soppresse), ma della maggior somma di euro
1758,53, in applicazione dei criteri di cui all'ordinanza della Cassazione n. 16705 del
17.6.2024, depositata dopo l'instaurazione del presente giudizio (v. verbale udienza
26/2/2025), asserendo che i giorni di sospensione delle lezioni non possano esser assimilati ai giorni di ferie;
3.2. - che in assenza del consenso della controparte la richiesta della parte attrice non può essere accolta, perché la domanda proposta all'udienza si fonda su una allegazione in fatto nuova, che si pone in insanabile contrasto con quella posta a fondamento della domanda originaria, e cioè l'avvenuto, ininterrotto svolgimento di attività lavorativa da parte del docente sia nei giorni destinati alle lezioni, sia durante tutti i giorni di sospensione delle Pt_1
lezioni, senza mai fruire di un giorno di riposo;
- nel ricorso introduttivo del giudizio è stato infatti chiesto di “accertare e dichiarare il diritto all'indennità per ferie non godute quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni” (v. pag. 25): è stato dunque ammesso dalla stessa parte attrice che il sig. ha fruito di ferie nel periodo di sospensione delle Pt_1
lezioni;
- secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, citato dalla stessa parte attrice a pag.
22 del ricorso, grava sul lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute “l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati”, posto che proprio l'avvenuto espletamento di attività lavorativa “si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (così, tra le altre,
Cass. 8521/2015);
- nel caso di specie il ricorrente non solo non ha dedotto di aver lavorato nei periodi in relazione ai quali ora, modificando l'originaria domanda, intende chiedere il pagamento dell'indennità per ferie non fruite, anzi ha addirittura riconosciuto di aver fruito delle ferie in tali periodi, e nulla rileva il fatto che ne abbia fruito a domanda o d'ufficio: il diritto all'indennità sostitutiva sorge infatti solo se il lavoratore non ha goduto delle ferie ed è stato quindi privato del suo diritto al riposo;
- appare irrilevante quanto dedotto dalla parte attrice in sede di discussione in merito all'obbligo dei docenti di “restare a disposizione dell'Istituzione scolastica”, perché si tratta di un'ipotesi che non ricorre nel caso di specie (avendo il ricorrente, come si è detto, espressamente riconosciuto di aver fruito di ferie);
- la modificazione richiesta non è quindi ammissibile, perché tende alla rivisitazione dei fatti posti a fondamento dell'originaria domanda;
- non vi è motivo per applicare i principi enunciati dalla Cassazione invocati dalla parte attrice in sede di discussione (nelle ordinanze n. 16715/2925 e n. 11968/2025), secondo cui il lavoratore non può perdere il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite a meno che il datore non lo abbia invitato a fruirle, facendo presente che altrimenti li avrebbe perdute, perché il ricorrente nel caso in esame ha fruito di ferie e quindi non ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva;
3.3. – passando ad esaminare la domanda formulata nel ricorso, riferita ai giorni di ferie di cui il ricorrente non ha goduto, va premesso la materia è disciplinata dall'art. 1 comma 54 legge
228/2012, che prevede che i docenti a tempo determinato possano fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, e, nei periodi diversi, per massimo sei giorni, e l'art. 5 comma 8 d.l. 95/12 conv. in legge 135/2012, che prevede la monetizzazione delle ferie limitatamente alla differenza tra giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito fruire delle ferie;
ciò posto si osserva
- che appare irrilevante, contrariamente a quanto sostenuto dal , il fatto che la parte CP_1
ricorrente non abbia chiesto ulteriori giorni di ferie rispetto a quelli indicate nel proprio conteggio, perché le norme sopra citate consentono, e non impongono, di fruire del congedo in periodi diversi da quello di sospensione delle lezioni (nel limite comunque di sei giorni);
- che in applicazione del disposto normativo sopra citato deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie limitatamente alla differenza tra giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito ai docenti di fruire delle ferie;
- che la domanda di pagamento appare quindi fondata e può essere integralmente accolta, considerato che sul quantum (euro 13,54) non residua contestazione tra le parti (v. verbale udienza 26.2.2025);
4.
ritenuto che
a diverse conclusioni debba pervenirsi con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle festività soppresse, considerato che
- l'art. 1 l. 23/12/1977 n. 937 dispone che “1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde” e l'art. 14 c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009 prevede che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”;
- i giorni di riposo aggiuntivo di cui al citato art. 1, comma 1 lett. b), l. 937/1977 possono dunque essere concessi dal per espressa previsione della legge solo previa CP_1
richiesta degli interessati e tenendo conto delle esigenze dei servizi da svolgere nel periodo di sospensione delle lezioni: di conseguenza, era onere della parte ricorrente allegare e dimostrare di aver espressamente esercitato tale diritto presentando l'apposita richiesta e consentendo al di valutarla sulla base delle specifiche esigenze di servizio di volta CP_1
in volta sussistenti;
- nel ricorso la parte attrice si è invece limitata ad equiparare le ferie alle festività soppresse, ma, come osservato dal tribunale di Ivrea in analogo contenzioso, “Sebbene entrambi gli istituti consentano un'astensione da lavoro retribuita per godere di un periodo di riposo, essi si differenziano quanto: i) alla durata [30 o 32 giorni per ferie, a seconda dell'anzianità di servizio: art. 13, commi 2-4, CCNL comparto scuola;
4 giorni per le festività di cui all'art. 1, lett. b), l. 937/1977: art. 14 CCNL comparto scuola]; ii) alle conseguenze della mancata fruizione, posto che per le ferie le conseguenze della mancata fruizione si verificano solo alla cessazione del rapporto di lavoro mentre per le festività soppresse le conseguenze si verificano anche nel corso del rapporto di lavoro. Risulta, quindi, evidente, da un lato,
l'intenzione del legislatore e delle parti sociali di prevedere una disciplina ad hoc, significativamente differente da quella prevista per le ferie, per i 4 giorni in esame e, dall'altro lato, la natura aggiuntiva di tali giorni rispetto a quelli previsti per ferie. Ebbene, considerato che la disciplina interna – sia legislativa che collettiva – distingue nettamente i due istituti non vi sono ragioni per considerarli, invece, equivalenti ai fini della direttiva 2003/88/CE. Infatti, come risulta dall'art. 23 dir. 2003/88/CE, tale direttiva fissa i requisiti minimi per la tutela del 7 lavoratore rispetto all'orario di lavoro. Con particolare riferimento alle ferie, l'art. 7 dir.
2003/88/CE impone agli Stati l'adozione delle misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Ebbene,
− il contratto collettivo applicabile prevede 30 o 32 giorni di ferie annue per il personale a tempo indeterminato, a seconda dell'anzianità di servizio (art. 13, commi 2-4, CCNL comparto scuola). Trattasi, all'evidenza, di periodo di tempo superiore rispetto a quello minimo previsto dalla dir. 2003/88/CE;
− per il personale a tempo determinato, il contratto collettivo dispone che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato (art. 19, comma 2, CCNL comparto scuola). Ciò costituisce, peraltro, perfetta applicazione del principio pro rata temporis sancito dalla clausola 4, comma 2, dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Da quanto esposto, emerge chiaramente che la tutela (minima) prevista dalla dir. 2003/88/CE in punto ferie è ampiamente riconosciuta al personale scolastico, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Come detto, quindi, non vi sono ragioni per estendere al diverso istituto delle festività gli stessi principi elaborati dalla Corte di Giustizia con riferimento alle ferie poiché: i) si tratta di due istituti differenti secondo il diritto interno;
ii) anche in assenza della previsione dei 4 giorni per cui è causa, il diritto interno assicurerebbe comunque uno standard di tutela superiore a quello minimo richiesto dall'art. 7 dir. 2003/88/CE. Ne consegue che la disciplina europea – e l'interpretazione della stessa datane dalla Corte di Giustizia – non può essere invocata dalla ricorrente per pretendere che il datore di lavoro avrebbe dovuto invitarla a godere dei giorni di cui all'art. 1 lett. b) l. 937/1977 e art. 14 CCNL applicabile nonché avvisarla che, in mancanza di fruizione, tali giorni sarebbero andati persi” (così la sentenza n. 523/2023 qui da intendersi integralmente richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c.);
- la domanda, così come formulata, non appare quindi meritevole di accoglimento;
5.
ritenuto che
, in considerazione della prevalente soccombenza (considerato l'esiguo valore della domanda che non ha trovato accoglimento), le spese possano esser poste a carico del
, applicando gli importi minimi previsti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di CP_1
riferimento (euro 5200-26.000), in considerazione della natura seriale delle questioni trattate, potendosi accordare la richiesta distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, condanna il al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 13,54 a titolo CP_1 di indennità per ferie non fruite per l'a.s. 2018/2019 e di una somma pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre interessi dalla presente sentenza sino al saldo;
respinge ogni altra domanda, condanna il a pagare al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2109,00, oltre CP_1
spese 15%, i.v.a., c.p.a e contributo se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La giudice
Roberta PASTORE