Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.573/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo Gubitosi Presidente rel. dott.Giuliana Giuliano Consigliere dott.Guerino Iannicelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.573/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Di Parte_1
Matteo e Luigino Ricchiuti per procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
E
in persona Controparte_1 del suo legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanfrancesco Conforti, per procura in calce alla comparsa di risposta;
- appellato –
NONCHE'
1
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 4597/2022 pubblicata in data 28/12/2022 nel procedimento RG n.7874/2013
CONCLUSIONI
➢ Parte appellante precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nell'atto di appello
➢ Parti appellate precisavano le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nelle rispettive comparse
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 25.09.2013, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Salerno, la
“ , in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., (in seguito per brevità ), deducendo che: Controparte_1
- il data 15.08.2011 verso le ore 22:30 mentre si esibiva, in qualità di cantante, nella struttura alberghiera
“ , subiva un incidente riportando Controparte_1 gravi lesioni alla gamba destra.
Specificava che,durante l'esibizione, mentre saliva sul palco in compagnia di una signora del pubblico, cadeva a terra unitamente a quest'ultima, a causa delle insidie e delle difficoltà che riscontavano per superare un gradino.
2 Affermava che tale caduta era causata dal posizionamento della pedana sulla quale si esibiva la deducente;
essa era posta a un metro di altezza dal suolo e vi si accedeva tramite un precario cubo di legno che fungeva da gradino, non ancorato né al palco, né al pavimento, oltre ad essere anche privo di qualsiasi corrimano che unisse le due strutture al fine di agevolare e rendere sicuro l'accesso.
- a seguito della caduta, entrambe le infortunate venivano trasportate presso l'Ospedale “Santa Maria della Speranza” in Battipaglia (SA), dove all'attrice, veniva diagnosticata una “frattura del piatto tibiale destro e frattura meta epifisaria prossimale di tibia e meta epifisaria distale di perone destro”. Successivamente, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di sintesi della frattura del piatto tibiale;
- da tali lesioni derivavano postumi invalidanti, così come meglio indicati dal proprio CTP quantificati nella misura del 12% a cui andava aggiunto il danno morale;
- provvedeva ad inviare alla struttura alberghiera la richiesta di risarcimento dei danni subiti, alla quale seguiva una visita medica presso lo studio del medico legale incaricato dalla società IC IPL Company, compagnia assicurativa della struttura alberghiera
“ . Successivamente, detta società Controparte_1 comunicava alla Nesi che nulla era dovuto a titolo di risarcimento.
- la causa del sinistro era esclusivamente riconducibile alla responsabilità dell' in Controparte_1 quanto tale società ometteva di porre in essere tutte le misure idonee a consentire un sicuro accesso al palco collocato all'interno della propria struttura, di cui era
3 custode, configurandosi perciò una responsabilità ex art. 2051 c.c. e 2043 c.c.;
- il danno non patrimoniale riportato a causa dell'evento occorso veniva quantificato dal dott. Parte_2 come segue: I.P. al 12%, I.T.T. pari a 95 gg. e I.T.P. al
50% pari a giorni 30;
In definitiva, il risarcimento dei danni subiti doveva quantificarsi complessivamente in euro 58.031,90.
Concludeva come da atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1 esponendo che:
- il presunto incidente, avveniva non all'interno della struttura alberghiera, ma nello spazio pubblico antistante lo stabilimento balneare Lido Spineta;
- la signora si esibiva in una serata di Karaoke Pt_1 organizzata da una specifica agenzia del settore, per cui l'organizzazione dell'evento non era attribuibile all' ; Controparte_1
- l'unico accesso al palco era situato sul retro ed era costituito da una scalinata di ordinarie dimensioni provvista di regolare corrimano. Era però accaduto che la invitava una signora anziana del pubblico a salire Pt_1 sulla pedana utilizzando non il previsto accesso munito di corrimano, ma un cubo di legno collocto solo ad uso del personale tecnico addetto alla messa a punto dell'attrezzatura e pertanto non fruibile da altri soggetti non autorizzati;
- veniva chiamata in garanzia ex artt. 106 e 269 c.p.c. la compagnia Assicurativa IC IPL Company Rappresentanza per l? , al fine di essere mantenuta indenne per ogni CP_3 obbligazione che poteva derivare all'esito della
4 controversia a titolo di risarcimento per danni patrimoniali e morali, nonché per le spese di giudizio.
Si costituiva la Controparte_4 in persona del suo
[...] procuratore speciale p.t., (in seguito per brevità CP_2 la quale deduceva che:
- erano affetti da nullità sia l'atto di citazione che l'atto di chiamata in garanzia per violazione dell'art. 163 c.p.c. nn.3 e 4, in quanto apparivano confuse e generiche le richieste di parte attrice relativamente alle lesioni riportate e al relativo danno;
- parte attrice era stata gravemente imprudente nell'utilizzare un accesso non idoneo per salire sul palco e precisamente un cubo a servizio del personale tecnico e pertanto nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla struttura alberghiera;
- la sig.ra non forniva la prova, ai sensi dell'art. Pt_1
2697 c.c., del diritto vantato, in rapporto ai fatti accaduti.
Concludeva come da comparsa di risposta.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava la domanda di parte attrice e condannava la stessa al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1
e della società chiamata in
[...] CP_2 causa.
Proponeva tempestivo appello affidando Parte_1
l'impugnazione ai seguenti motivi di doglianza:
1) erronea applicazione delle norme relative all'onere della prova e della responsabilità per danno da cosa in custodia.
5 Il Tribunale aveva ritenuto di porre a carico dell'odierna appellante l'allegazione e la prova di elementi fattuali cui non era tenuta, a mente dell'art. 2051 c.c., mentre avrebbe dovuto valutare le caratteristiche della cosa in custodia al fine di stabilire se la stessa poteva essere causa di pericolo.
La deducente aveva fornito adeguata prova dell'evento dannoso e delle peculiari condizioni dell'accesso utilizzato la sera dell'infortunio, dimostrando di essere caduta mentre tentava di accedere sul palco sul quale doveva esibirsi.
Controparte nulla provava per esimersi dalla propria responsabilità,mentre avrebbe dovuto dedurre e dimostrare l'esistenza del caso fortuito ovvero l'eccezionalità del comportamento della danneggiata ovvero l'intervento di un fatto estraneo interruttivo di quel nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso per il quale si chiedeva il risarcimento;
2) errata valutazione delle risultanze istruttorie e degli atti processuali.
Erano stati esposti chiaramente i fatti per cui è causa e, specificamente, la aveva provato la sua posizione al Pt_1 momento del sinistro. Era stato anche precisato nella prima memoria art 183 VI co c.p.c. depositata in data
20.10.2014, che “l'attrice ha perso l'equilibrio a causa della difficoltà insita nell'improvvisata salita (cubo di legno) ivi predisposta o commissionata dalla struttura
Alberghiera”.
Pertanto, risultava evidente che la sig.ra allegava Pt_1 di essere caduta mentre saliva sul palco per mezzo del già menzionato cubo di legno che fungeva da scalino, insieme all'ospite della struttura alberghiera e che le insidie
6 intrinseche della cosa avevano avuto un ruolo determinante nella causazione dell'evento.
Il Giudice di prime cure erroneamente riteneva che l'infortunata dovesse allegare e provare la causa concreta del danno, non considerando che la difesa della Pt_1 nell'atto introduttivo in primo grado esponeva che
“occorre evidenziare che tutti i pregiudizi arrecati alla sig.ra sono conseguenza immediata e diretta Parte_1 dell'omessa adozione da parte del titolare dell'albergo de quo di tutte le misure idonee a rendere innocuo l'utilizzo del palco e quindi della scala incriminata”.
Inoltre, contrariamente da quanto sostenuto dalla società
,terza chiamata in causa, veniva precisato che la CP_2 deducente perdeva l'equilibrio a causa delle difficoltà riscontrate nel salire sul cubo di legno, collocato nell'interesse e su incarico della struttura alberghiera.
I testi escussi fornivano la prova di quanto dedotto dall'appellante e precisamente:
- il teste dichiarava che la cantante e la Tes_1 signora del pubblico cadevano a causa di una perdita di equilibrio e per la mancanza di appigli
(ud.24.09.2015);
- il teste riferiva che: “non so dire chi Testimone_2 perse per primo l'equilibrio ma notai solo che si dimenavano nell'intento di cercare un appiglio per evitare la caduta, ma non trovarono nulla e caddero entrambe a terra e la sig.ra anziana finì sopra a
. Da tali testimonianze, era possibile Parte_1 dedurre che il sinistro avvenne a causa dell'assenza di un corrimano o di altro appiglio.
7 Non corretto risulta anche quanto specificato dal Giudice di prime cure, circa le dichiarazioni-ritenute non concordanti- dei testi , Tes_1 Testimone_3 [...]
, , in quanto, Tes_2 Testimone_4 Testimone_5 in verità, gli stessi confermavano e descrivevano in modo univoco la posizione della sig.ra al momento della Pt_1 caduta, ossia: “stava su un gradino, aiutando la sig.ra anziana a salire sul palco”.
3)erronea valutazione sul quantum debeatur.
Nonostante il CTU avesse ritenuto sussistente il nesso di causalità tra evento e lesioni, era stata accolta una valutazione non corretta della quantificazione del danno per aver utilizzato le tabelle per le lesioni di lieve entità di cui al D.M. del 03.07.2003 in G.U. n.211 del
11.09.2003.
Tali tabelle, potevano essere infatti applicate solamente per lesioni derivanti da circolazione stradale ovvero per responsabilità sanitaria.
Concludeva per la riforma della decisione come da atto di appello, chiedendo:
- accogliere la domanda risarcitoria formulata in primo grado dall'esponente, accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità della convenuta struttura alberghiera – odierna appellata- in ordine all'incidente per cui è causa
e meglio descritto nell'originario atto di citazione e, per lo effetto, condannarla, in persona del legale rapp.te
p.t., ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, alternativamente, ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subiti dall'attrice nella misura richiesta di euro 51.560,00 (cosi come rimodulata, nelle note conclusive, in seguito alla CTU e alle osservazioni alla stessa) ovvero nella diversa misura ritenuta di
8 giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- vinte le spese e l'onorario professionale del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari;
- In via istruttoria, insiste per il rinnovo parziale della CTU ovvero per la chiamata a chiarimenti dello stesso in virtù delle osservazioni, in merito al quantum, rese alla bozza di CTU e nei successivi atti di causa.
Si costituivano l' Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t e la IC
[...]
Insurance PLC in persona del suo procuratore speciale p.t., che nel merito, contestavano le avverse deduzioni e chiedevano il rigetto dell'appello proposto, richiamando sostanzialmente le deduzioni svolte in primo grado.
Con ordinanza del 13/12/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Consigliere istruttore riservava la causa al Collegio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio, la Corte, decideva la controversia come da dispositivo che segue.
Motivi della decisione
L'appello è ammissibile ma infondato.
Non ha pregio la pregiudiziale doglianza sollevata dalla appellata ai sensi dell'art. 342 cpc, atteso che CP_2 dalla disamina del contenuto dell'impugnazione risultano osservati i precetti dettati dalla norma secondo il testo oggi vigente (applicabile agli atti di appello proposti successivamente alla data dell'11 settembre 2012) interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti
9 contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass.
SS. UU. 13 dicembre 2022, n.36481).
Il presente atto di gravame, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure mosse all'operato del primo Giudice, essendo idoneo a far comprendere quali temi giuridici e situazioni di fatto (onere della prova da parte appellante, erronea ricostruzione da parte del
Giudice di prime cure sulla valutazione delle risultanze istruttorie degli atti processuali, quantificazione del quantum debeatur) siano state oggetto di devoluzione alla cognizione di questa Corte d'Appello e, specificamente, per quali parti della decisione appellata è stata sollecitata una diversa valutazione (cfr. i punti dell'appello univocamente sviluppati alle pagine
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, in ordine alla inesatta valutazione dei fatti e delle prove offerte al Tribunale).
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Osserva la Corte che i tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente correlati.
10 Nel caso di specie, è bene ribadire preliminarmente, che, senza dubbio il caso di specie va ricondotto al paradigma normativo di cui all'art. 2051 cc e che il caso fortuito ivi previsto possa ben essere integrato anche dalla condotta del danneggiato, quando essa determini l'interruzione del nesso causale tra cosa e danno.
Specificamente ove la condotta negligente della vittima si sia dimostrata come direttamente ed esclusivamente incidente sull'evento lesivo (cfr. Cass., Sez. III, ord.
13/01/2021, n. 456).
Tale condotta deve essere valutata, anche ex officio, per chiarire se possa assurgere a causa unica o concorrente del danno, escludendo o riducendo la responsabilità del custode qualora, in tale ultima ipotesi, si ravvisi un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.,
“giacché all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro
l'obbligo di prova del nesso di causalità e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. 13/07/2022, n. 22121).
Autorevole giurisprudenza ha stabilito le regole da applicarsi per valutare la condotta dell'infortunato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del predetto delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
11 imprudente dell'utilizzatore della res nel dinamismo causale del danno;
fino al caso estremo, in cui la sua condotta può assurgere a causa esclusiva del danno (cfr.
Cass., Sez. III, ord. 01/02/2018, 2483).
Ecco, quindi, che la pericolosità della situazione, quanto più è percepibile, tanto più deve essere monito all'agente a tenere una condotta adeguata alle circostanze;
ove questo non avvenga, anche se il danno si pone in rapporto causale con la cosa custodita, tale condotta va valutata, quale concausa del pregiudizio (con conseguente riduzione del risarcimento dovuto), o, nei casi più gravi, quale causa esclusiva, arrivando a recidere il nesso di causalità tra cosa e danno.
Dal complessivo quadro probatorio, emerge senza ombra di dubbio che la signora invitata a salire sul palco avesse un'età avanzata(ultraottantenne, cfr, teste e Tes_3 che al palco poteva accedersi da una scala posta dietro alla pedana(cfr. teste sig. “dietro il Testimone_4 palco vi era un scala con accesso, munita di passamano”
,ud. 24.09.2015).
Autorevole giurisprudenza è concorde a ritenere che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso
12 danneggiato” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
17/01/2018, n. 1064).
Peraltro, nessuna prova veniva fornita circa la pretesa pericolosità intrinseca del cubo di legno posto a margine del palco, mentre non può tacersi che la Parte_1 considerata la notoria instabilità delle calzature con tacchi alte che calzava la sera del sinistro(teste e l'età della signora del pubblico, Testimone_5 avrebbe potuto e dovuto,usando la ordinaria diligenza, evitare di far salire la cliente dell'albergo sul cubo e poi sul palco in quanto tale accesso non era evidentemente protetto da adeguati appigli. Ragion per cui, l'odierna appellante nel decidere di non utilizzare la apposita scalinata posta sul retro della pedana, non prevedeva colpevolmente il possibile rischio di un evento dannoso.
Peraltro, risulta dalla prova orale assunta che la Pt_1 scese dal palco e, con una manovra certamente inopportuna, tentò di aiutare la signora anziana a salire sostenendola dalle spalle, verosimilmente con un gioco di equilibri certamente imprudente.
Orbene, per quanto fin qui premesso, risulta evidente che, in capo alla , vi era un obbligo di massima cautela Pt_1 proprio perché il pericolo di caduta era prevedibile ed evitabile. Tale comportamento gravemente colposo si pone dunque, anche a parere di questa Corte, come causa unica e determinante del sinistro per cui è causa, escludendo la responsabilità dell' nella Parte_3 causazione del danno lamentato.
L'appello va dunque rigettato con la conseguente condanna dell'appellante, soccombente, al pagamento delle spese di questo grado.
13 La reiezione della impugnazione impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto da porre a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Salerno n.4597/2022 emessa in data 28.12.2022 nel procedimento RG n.7874/2013, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell'
[...] in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t che liquida in € 7800,00 per onorari di difesa, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
- condanna altresì l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore della
[...] in persona del suo Controparte_2 procuratore speciale p.t che liquida in € 7300,00 per onorari di difesa, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed
Iva come per legge;
14 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno 16/1/2025
Il Presidente est.
Dr. Aldo Gubitosi
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