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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1426 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. BARONE VINCENZO, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, per come riformulate con note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 27/05/2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/05/2015, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di VO di NA (al N.14, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2015). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa n.50/2020 dell'08/01/2020. Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, , a NA il Per_1 02/05/2016, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio, meglio specificate con note ex art.127 ter c.p.c. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 28/05/2025). La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni, nonché del piano genitoriale stilato, che di seguito si riportano testualmente:
“PIANO GENITORIALE:
1. Responsabilità genitoriale Le parti stabiliscono l'affidamento condiviso della figlia minore, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente a tutte le decisioni di maggiore interesse concernenti la medesima, ed in particolare in materia di: a) educazione;
b) istruzione scolastica e scelta dell'istituto; c) salute e trattamenti sanitari;
d) attività sportive, culturali e ricreative;
e) formazione morale e religiosa
2. Collocamento prevalente La figlia minore verrà collocata in via prevalente presso la madre, IG.ra Per_1 Pt_1
, residente in [...], fermo restando il diritto del
[...] padre ad esercitare il proprio ruolo genitoriale secondo le modalità infra dettagliate.
3. Modalità di frequentazione con il genitore non collocatario Il padre, IG. potrà esercitare il proprio diritto-dovere di visita e Parte_2 frequentazione della figlia secondo il seguente schema: 3.1 - Rapporti ordinari settimanali: Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19:30 alle ore 22:30; Ogni sabato dalle ore 17:30 alle ore 20:30; Ogni domenica dalle ore 15:30 alle ore 20:30. 3.2 - Festività natalizie: Ad anni alterni la figlia trascorrerà con il padre o con la madre:
i giorni 24 dicembre e 1° gennaio in un anno;
i giorni 25 dicembre e 31 dicembre nell'anno successivo. 3.3 - Festività pasquali: Parimenti ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua o il Lunedi in Albis con ciascun genitore. 3.4 - Vacanze estive: Il padre potrà tenere con sé la figlia per un periodo di quindici (15) giorni consecutivi, esclusivamente nelle ore diurne, con obbligo di riaccompagnarla ogni sera presso l'abitazione materna, previo accordo tra le parti da definirsi con almeno sessanta (60) giorni di anticipo. 3.5 - Limitazioni ai pernottamenti: Il padre rinuncia ai pernottamenti presso la propria abitazione a causa di motivi di lavoro.
3.6 - Trasferimenti e accompagnamento: Entrambi i genitori potranno prelevare e riaccompagnare la minore presso il domicilio dell'altro o presso l'istituto scolastico, previo accordo reciproco.
4. Comunicazioni e relazioni parentali Le parti si impegnano a mantenere un rapporto comunicativo costante e collaborativo in merito a tutte le decisioni di rilievo riguardanti la minore. Il padre avrà facoltà di mantenere contatti telefonici regolari con la figlia, nel rispetto delle sue eIGenze scolastiche e ricreative. Durante i rispettivi periodi di frequentazione, ciascun genitore curerà la promozione e il mantenimento dei rapporti della figlia con l'altro genitore. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro eventuali variazioni di domicilio entro e non oltre trenta (30) giorni dall'avvenuto trasferimento.
5. Contributo al mantenimento 5.1 - Contributo ordinario: Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla madre con rivalutazione automatica annua secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
5.2 - Spese straordinarie: Le spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche, eventuali lezioni private e ricreative) saranno sostenute da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
6. Rapporti familiari Entrambi i genitori si impegnano a favorire la continuità delle relazioni affettive della figlia con l'intero nucleo familiare, inclusi i nonni, zii e familiari dell'altro genitore, in funzione della crescita equilibrata della minore.
7. Impegni comuni e dichiarazioni finali Le parti si impegnano
1. a tutelare prioritariamente l'interesse della figlia;
2. ad evitare conflitti di lealtà:
3. a garantire una frequentazione stabile e continuativa della minore con entrambi i genitori.
7. Che gli aspetti di natura patrimoniale derivanti dalla cessazione del rapporto coniugale risultano già regolati autonomamente tra le parti, e non residua alcuna questione pendente al riguardo;
CONDIZIONI:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli affetti civili del matrimonio concordatario, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di VO di NA (NA); 2. Disporre a carico del Sig. a titolo di mantenimento della figlia la Parte_2 somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili da corrispondere alla IG.ra , Parte_1 entro il giorno 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla madre con rivalutazione automatica annua secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
3. Disporre che le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno;
4. confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Si osserva che le spese extra assegno si intendono individuate secondo il Protocollo vigente tra il COA ed il Tribunale di Nola. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1426 /2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
VO di NA il 30/05/2015 tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VO di NA
(al N.14, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2015);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di VO di NA di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di VO di NA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 02/07/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice