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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g. 10376/2023 e promosso da
, con il patrocinio dell'avv. Noemi Nappi;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro l.r. p. t., con il Controparte_1 patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Nella camera di consiglio del 26.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo.
Con ricorso per rito semplificato ed ex art. 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 14.9.23, il sig. , nato in [...] il [...], impugna il decreto adottato dalla Questura di Parte_1 CP_1 emesso l'1/8/23 e notificato in data 17.8.23, con cui il Questore ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Firenze, emesso in data 4.1.23.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del
Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98.
Deduce il ricorrente che, per contro, è persona integrata nel tessuto sociale italiano, avendo anche ottenuto diversi impieghi lavorativi.
In particolare, il richiedente afferma di aver fatto ingresso in Italia per la prima volta nel 2014, di avere iniziato a lavorare dal 2015 e di svolgere attualmente il lavoro di domestico. In definitiva, di essersi integrato nel tessuto sociale nei 9 anni di permanenza sul territorio nazionale. A riprova di quanto sopra, il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: Copia del
Decreto di rigetto della Questura di;
Parere della Commissione Territoriale per il CP_1
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia;
2) Documentazione relativa all'integrazione lavorativa;
3) Verbale di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale di
Bari del 22/5/2015, relativa alla domanda di protezione internazionale poi rigettata.
Deduce, ancora, l'errata interpretazione dell'art. 19 c.
1.2 d.lvo n. 286/98, in quanto la Commissione non ha tenuto conto che la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di Questioni, tra le quali quella dell'integrità fisica, psicologica o morale, riservatezza e identità della persona, così come sancito dall'art. 8 CEDU.
Inoltre, deduce la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse respinto in patria, in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta alla condizione culturale, sociale, politica ed economica del Pakistan, quale emerge dalle principali fonti internazionali, laddove permane una situazione di diffusa instabilità il rischio di subire attentati è molto elevato e sono sconsigliati viaggi per i soggetti provenienti dall'estero.
Insiste poi, sulla base della novellata formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, perché sia valorizzata la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata alla perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza, nonché al percorso di integrazione anche lavorativa in Italia.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'esito dell'udienza del 13/2/25 tenutasi in modalità cartolare ex art 127 ter cpc, e previa rinuncia alla discussione innanzi al Collegio, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il quadro normativo.
Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda oggetto di causa viene trattata, per il principio del tempus regit actum, col rito sommario collegiale di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e 19 ter
D.l.vo 115\2011 quali norme processuali vigenti all'epoca di azionamento della domanda amministrativa (inoltrata nel maggio 2023).
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (23.2.23) che ha poi deciso, acquisito il parere della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno
'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione .
IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008 “.
Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o
a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma
1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6,
TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost).
La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica.
Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018).
La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194).
Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento.
Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate:“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019)”.
La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.
Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel
Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”.
In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021).
Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale.
La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022).
La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che "tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata".
Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni
Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili
o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”.
Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di Per_
“legami familiari culturali o sociali con il di origine”.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
3. Il merito della decisione.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, sono ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente.
Ed invero il ricorrente risulta aver dimostrato di avere realizzato in Italia un significativo inserimento sociale, integrandosi nel contesto nazionale ed emancipandosi con successo dal sistema dell'accoglienza.
Infatti, risulta che il richiedente ha lavorato, stipulando in data 2/10/15 e 8/10/2018 contratti a tempo indeterminato, presso la società AUTOLAVAGGIO ZAMAN SAS di Velletri (Roma), con la qualifica di addetto al lavaggio manuale dei veicoli, con busta paga media nei mesi che vanno da ottobre 2015 a febbraio 2017 (esclusi i mesi di marzo, novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017) di
€ 600,00 (ved. doc. all. al ricorso); lavora attualmente come domestico con la qualifica di colf a Monte
San Savino (AR) con contratto a tempo indeterminato stipulato il 20/7/23 con il sig.
[...]
ha reperito un ulteriore lavoro a Controparte_3 tempo determinato iniziato il 18/10/24 e terminato il 31/12/24 con mansioni di addetto alle pulizie presso la P: con sede ad Anghiari (AR), dal quale ha percepito una busta paga media nei mesi CP_4 di ottobre novembre e dicembre 2024 di € 600,00 (ved. all. di cui alla nota del 13/2/2025). Dall'estratto conto previdenziale, risulta che il ricorrente ha percepito redditi ai fini pensionistici negli anni che vanno dal 2015 al 2020, rispettivamente di € 1.876,00, € 9.957,00, € 359,00, € 2.384,00,
€ 6.574,00 ed € 2.714,40 (ved. all. di cui al ricorso).
Dalla documentazione in atti risulta che vi è stata anche domanda di emersione con esito negativo, ma che dimostra l'intento del ricorrente di regolarizzare il lavoro “in nero” che ha svolto dopo il 2020
(ved. all. di cui al ricorso), dimostrando nei fatti la sua chiara manifestazione di adesione ai principi costituzionali sul lavoro.
Infine, il ricorrente ha allegato un referto medico del nosocomio di – Ospedale San Donato CP_1
- che attesta di essere stato ricoverato dal 9/12/24 all'11/12/24 e sottoposto ad intervento cardiologico per ischemia acuta e dal quale è anche emerso che lo stesso è affetto da diabete mellito.
Ancorché il ricorrente non abbia raggiunto, allo stato, una piena indipendenza economica, anche in considerazione della precarietà del suo status, in ogni caso l'esperienza maturata nel suo attuale impiego depone per un giudizio prognostico positivo circa la possibilità di poter ampliare il proprio lavoro che gli consentirà di raggiungere la piena autosufficienza.
L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita.
Inoltre, va considerata la sua vulnerabilità dovuta alle condizioni di salute, condizione patologica grave quale quella prevista dal rinnovato art. 19, comma 2, lett. d-bis del D.lgs. n. 286/98 (gravi condizioni psicofisiche derivanti da gravi patologie accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato), come nel caso di specie, che in caso di rimpatrio non sarebbe prognosticamente adeguatamente curabile.
Infine, in caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative. Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.1.1.
TUI.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 oggi riconosciuti, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.a ) e 1 co.1 2 lett. e) del D.L.
130/2020.
Il ricorrente non risulta ammesso a gratuito patrocinio a spese dello stato.
Le spese di lite, in considerazione del fatto che l'accoglimento del ricorso è fondato principalmente su circostanze successive al rigetto del provvedimento impugnato meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso,
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1.
d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26.2.2025 su relazione della dott.ssa Barbara
Fabbrini
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Fabbrini
La Presidente
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g. 10376/2023 e promosso da
, con il patrocinio dell'avv. Noemi Nappi;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro l.r. p. t., con il Controparte_1 patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Nella camera di consiglio del 26.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo.
Con ricorso per rito semplificato ed ex art. 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 14.9.23, il sig. , nato in [...] il [...], impugna il decreto adottato dalla Questura di Parte_1 CP_1 emesso l'1/8/23 e notificato in data 17.8.23, con cui il Questore ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Firenze, emesso in data 4.1.23.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del
Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98.
Deduce il ricorrente che, per contro, è persona integrata nel tessuto sociale italiano, avendo anche ottenuto diversi impieghi lavorativi.
In particolare, il richiedente afferma di aver fatto ingresso in Italia per la prima volta nel 2014, di avere iniziato a lavorare dal 2015 e di svolgere attualmente il lavoro di domestico. In definitiva, di essersi integrato nel tessuto sociale nei 9 anni di permanenza sul territorio nazionale. A riprova di quanto sopra, il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: Copia del
Decreto di rigetto della Questura di;
Parere della Commissione Territoriale per il CP_1
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia;
2) Documentazione relativa all'integrazione lavorativa;
3) Verbale di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale di
Bari del 22/5/2015, relativa alla domanda di protezione internazionale poi rigettata.
Deduce, ancora, l'errata interpretazione dell'art. 19 c.
1.2 d.lvo n. 286/98, in quanto la Commissione non ha tenuto conto che la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di Questioni, tra le quali quella dell'integrità fisica, psicologica o morale, riservatezza e identità della persona, così come sancito dall'art. 8 CEDU.
Inoltre, deduce la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse respinto in patria, in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta alla condizione culturale, sociale, politica ed economica del Pakistan, quale emerge dalle principali fonti internazionali, laddove permane una situazione di diffusa instabilità il rischio di subire attentati è molto elevato e sono sconsigliati viaggi per i soggetti provenienti dall'estero.
Insiste poi, sulla base della novellata formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, perché sia valorizzata la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata alla perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza, nonché al percorso di integrazione anche lavorativa in Italia.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'esito dell'udienza del 13/2/25 tenutasi in modalità cartolare ex art 127 ter cpc, e previa rinuncia alla discussione innanzi al Collegio, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il quadro normativo.
Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda oggetto di causa viene trattata, per il principio del tempus regit actum, col rito sommario collegiale di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e 19 ter
D.l.vo 115\2011 quali norme processuali vigenti all'epoca di azionamento della domanda amministrativa (inoltrata nel maggio 2023).
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (23.2.23) che ha poi deciso, acquisito il parere della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno
'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione .
IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008 “.
Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o
a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma
1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6,
TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost).
La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica.
Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018).
La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194).
Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento.
Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate:“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019)”.
La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.
Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel
Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”.
In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021).
Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale.
La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022).
La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che "tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata".
Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni
Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili
o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”.
Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di Per_
“legami familiari culturali o sociali con il di origine”.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
3. Il merito della decisione.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, sono ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente.
Ed invero il ricorrente risulta aver dimostrato di avere realizzato in Italia un significativo inserimento sociale, integrandosi nel contesto nazionale ed emancipandosi con successo dal sistema dell'accoglienza.
Infatti, risulta che il richiedente ha lavorato, stipulando in data 2/10/15 e 8/10/2018 contratti a tempo indeterminato, presso la società AUTOLAVAGGIO ZAMAN SAS di Velletri (Roma), con la qualifica di addetto al lavaggio manuale dei veicoli, con busta paga media nei mesi che vanno da ottobre 2015 a febbraio 2017 (esclusi i mesi di marzo, novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017) di
€ 600,00 (ved. doc. all. al ricorso); lavora attualmente come domestico con la qualifica di colf a Monte
San Savino (AR) con contratto a tempo indeterminato stipulato il 20/7/23 con il sig.
[...]
ha reperito un ulteriore lavoro a Controparte_3 tempo determinato iniziato il 18/10/24 e terminato il 31/12/24 con mansioni di addetto alle pulizie presso la P: con sede ad Anghiari (AR), dal quale ha percepito una busta paga media nei mesi CP_4 di ottobre novembre e dicembre 2024 di € 600,00 (ved. all. di cui alla nota del 13/2/2025). Dall'estratto conto previdenziale, risulta che il ricorrente ha percepito redditi ai fini pensionistici negli anni che vanno dal 2015 al 2020, rispettivamente di € 1.876,00, € 9.957,00, € 359,00, € 2.384,00,
€ 6.574,00 ed € 2.714,40 (ved. all. di cui al ricorso).
Dalla documentazione in atti risulta che vi è stata anche domanda di emersione con esito negativo, ma che dimostra l'intento del ricorrente di regolarizzare il lavoro “in nero” che ha svolto dopo il 2020
(ved. all. di cui al ricorso), dimostrando nei fatti la sua chiara manifestazione di adesione ai principi costituzionali sul lavoro.
Infine, il ricorrente ha allegato un referto medico del nosocomio di – Ospedale San Donato CP_1
- che attesta di essere stato ricoverato dal 9/12/24 all'11/12/24 e sottoposto ad intervento cardiologico per ischemia acuta e dal quale è anche emerso che lo stesso è affetto da diabete mellito.
Ancorché il ricorrente non abbia raggiunto, allo stato, una piena indipendenza economica, anche in considerazione della precarietà del suo status, in ogni caso l'esperienza maturata nel suo attuale impiego depone per un giudizio prognostico positivo circa la possibilità di poter ampliare il proprio lavoro che gli consentirà di raggiungere la piena autosufficienza.
L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita.
Inoltre, va considerata la sua vulnerabilità dovuta alle condizioni di salute, condizione patologica grave quale quella prevista dal rinnovato art. 19, comma 2, lett. d-bis del D.lgs. n. 286/98 (gravi condizioni psicofisiche derivanti da gravi patologie accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato), come nel caso di specie, che in caso di rimpatrio non sarebbe prognosticamente adeguatamente curabile.
Infine, in caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative. Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.1.1.
TUI.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 oggi riconosciuti, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.a ) e 1 co.1 2 lett. e) del D.L.
130/2020.
Il ricorrente non risulta ammesso a gratuito patrocinio a spese dello stato.
Le spese di lite, in considerazione del fatto che l'accoglimento del ricorso è fondato principalmente su circostanze successive al rigetto del provvedimento impugnato meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso,
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1.
d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26.2.2025 su relazione della dott.ssa Barbara
Fabbrini
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Fabbrini
La Presidente
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998