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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1374 R.G. 2014, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 2803/2013, resa dal Tribunale di Bari il 24.09.2013, notificata il 27.06.2014, avente ad oggetto: risoluzione contratto per inadempimento
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo D'Ippolito, per mandato Parte_1 allegato al ricorso in riassunzione del 02.10.2021, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellante= E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Narracci, per mandato a margine CP_1 della comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellata=
All'udienza collegiale del 9 giugno 2023, tenutasi con modalità cartolare mediante lo scambio di note scritte, la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con atto di citazione notificato il 19/10/2006, trascritto presso la Conservatoria
1 dei Registri Immobiliari di Bari in data 2/4/2007 ai nn. 20499/13812, Parte_2
e convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il fratello
[...] CP_1
e, adducendone l'inadempimento sotto molteplici profili, agli obblighi assunti Pt_1 con il rogito notarile inter partes di “compravendite” del 19/12/1995 e con le collegate scritture private, sempre inter partes, del 7/07/1993 e del 19/12/1995, chiesero pronunziarsi: (a) la risoluzione dell'anzidetto atto pubblico del 19.12.1995, con condanna del convenuto alla restituzione di tutti i beni che ne costituivano l'oggetto o, nel caso di avvenuta alienazione degli stessi, al pagamento del loro controvalore, con interessi e rivalutazione monetaria;
(b) la risoluzione della scrittura privata autenticata inter partes di cessione dell'azienda del 4/10/96-4/11/1996, con Parte_1 condanna del convenuto alla restituzione di tutti i beni oggetto del suddetto contratto o, nel caso di avvenuta alienazione degli stessi al pagamento del loro controvalore con interessi e rivalutazione;
(c) la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da esse attrici in conseguenza dei contestati inadempimenti e, comunque, in misura non inferiore a 15 milioni di euro, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
All'udienza di comparizione delle parti, tenutasi il 16.02.2007, il convenuto non si costituì in giudizio, per cui, il Tribunale né dichiarò la contumacia ed assegnò alle attrici i chiesti termini ex art. 183, comma, 6 c.p.c..
Dopo la scadenza dei suddetti termini, con comparsa depositata il 4.07.2007, si costituì chiedendo il rigetto delle domande. Parte_1
Eccepita dalle attrici l'inammissibilità di tutte le avverse eccezioni e produzioni documentali, in quanto tardive, e dichiarato dalle stesse di limitare la richiesta di danni alla condanna generica del convenuto ex art. 278 c.p.c., il convenuto all'udienza del 4.12.2012 deferì loro giuramento decisorio.
Con ordinanza 4.03.2013 l'istanza fu dichiarata inammissibile;
proposta dal convenuto istanza di revoca e riformulati i capitoli del giuramento, il Giudicante con ordinanza dell'11.04.2013 rigettò anche detta istanza e, quindi, acquisita la documentazione in atti e riservata la causa in decisione, con la sentenza in epigrafe, oggetto del presente gravame, così ebbe a statuire:
<<il tribunale ogni altra domanda ed eccezione rigettata dichiara la risoluzione del>
contratto di compravendita di aziende agricole e fondo rustico del 19.12.95 sopra indicato per grave inadempimento del convenuto con la condanna di quest'ultimo alla restituzione in favore delle attrici della proprietà dei 2/3 indivisi dell'azienda agricola ubicata in agro di Ruvo di PU (contrada Porcile), EG (contrada Tuppicello) e ON (contrada Matine), di complessivi ettari 89 e della proprietà del fondo rustico ubicato in agro di Ruvo di PU, contrada Pezza della Seta, di ettari 5 (art. 1, lett. b, atto pubblico 19/12/95 cit.) o laddove ciò non sia possibile al pagamento del loro controvalore all'attualità; condanna il convenuto al risarcimento dei danni in favore delle attrici da liquidarsi in separata sede nonché al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 12.000,00 oltre IVA e CAP>>.
2 Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 28/07/2014, ha proposto appello chiedendone, previa sospensione della sua efficacia Parte_1 esecutiva, l'integrale riforma con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<accertare e dichiarare la piena ammissibilità del giuramento decisorio deferito da
ad ed in prime cure, revocando i Parte_1 CP_1 Parte_2 provvedimenti che ne hanno escluso l'ammissione; accertare e dichiarare che l'odierno appellante non ha posto in essere alcun inadempimento che legittimi, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, la risoluzione del contratto di compravendita di aziende agricole e fondo rustico stipulato il 19.12.95 con atto a rogito notar (rep. n. 12067), dichiarandone la piena Per_1 validità ed efficacia;
accertare e dichiarare che il dott. non ha posto in essere, in pregiudizio Parte_1 delle appellate, alcun inadempimento che legittimi richieste di risarcimento danni, annullando, per l'effetto, la statuizione condannatoria recata dalla sentenza oggetto d'appello; condannare le parti appellate al pagamento di spese e competenze difensive relative al doppio grado di giudizio>>.
Con comparsa di costituzione depositata il 18/12/2014, le appellate,
[...]
e , si sono costituite, contestando estensivamente il Parte_2 CP_1 gravame, di cui hanno chiesto il rigetto con il favore delle spese del grado.
Depositato dall'appellante, in data 30.01.2015, nuovo atto di deferimento di giuramento decisorio alle appellate e disattesa dalla Corte l'istanza di inibitoria, con ordinanza del 5/03/2021 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuta cancellazione del difensore dell'appellante dall'Albo degli Avvocati. Il giudizio è stato, quindi, riassunto, mediante ricorso depositato, in data 4/10/2021, dal nuovo difensore dell'appellante.
All'esito dell'udienza dell'8/03/2022, questa Corte, con ordinanza depositato in data 11/04/2022, ha dichiarato nuovamente l'interruzione del procedimento per intervenuto decesso dell'appellata . Parte_2
Il Giudizio è stato riassunto ad istanza dell'appellante con ricorso depositato l'1.11.2022, notificato a , quale coerede, unitamente ad esso appellante, CP_1 di . Persona_2
Quindi, acquisita la documentazione, all'udienza del 9.06.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
1)-Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione del giudizio interrotto, formulata da all'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni del 09.06.2023, sul presupposto che l'appellante non avrebbe prodotto la copia del relativo atto notificato agli eredi di Parte_2
3 nel termine perentorio fissato dal Collegio con l'ordinanza del 7/03/2023 ovvero in ragione della inesistenza e/o nullità della notifica del detto atto effettuata a CP_1
quale coerede di al domicilio del suo difensore non anche
[...] Parte_2 personalmente.
Si osserva, innanzitutto, al riguardo, che con l'ordinanza del 7/03/2023 la Corte ha onerato l'appellante di produrre la copia dell'atto di riassunzione notificata agli eredi della parte deceduta almeno 15 giorni prima dell'udienza del 9.06.2023, cui la causa era stata contestualmente rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il termine non è stato indicato come perentorio, per cui deve ad esso riconoscersi mera natura ordinatoria, la quale non preclude di ottemperare all'adempimento per il quale esso era stato assegnato anche in un momento successivo, come di fatto avvenuto.
Nemmeno coglie nel segno l'ulteriore deduzione secondo cui l'atto di riassunzione avrebbe dovuto notificarsi alla parte personalmente, sebbene già costituita in proprio nello stesso procedimento, non anche al suo difensore domiciliatario.
L'appellante ha documentato -e sul punto non sono state sollevate contestazioni- che la parte deceduta, , con testamento olografo pubblicato con verbale Parte_2
a rogito del Notaio di Noci, in data 12 aprile 2022, rep. 4750/3963, aveva Per_3 nominato suo erede universale tale , il quale aveva però rinunciato Persona_4 all'eredità con atto ricevuto dal Cancelliere del Tribunale di Bari il 20/04/2022, rep 225/2022. Sicché, essendo la defunta senza coniuge e senza figli, la sua eredità si era devoluta ex lege in favore dello stesso appellante e della sorella , la CP_1 quale aveva accettato l'eredità, con beneficio di inventario, in forza di atto a rogito del Notaio , di Bari, del 22.06.2022. L'atto di riassunzione, pertanto, era Persona_5 stato notificato a , quale erede di , già costituita in CP_1 Parte_2 proprio nel procedimento interrotto, a mezzo pec notificata al suo difensore, avv. Vito Narracci, in data 26/12/2022. Con nota pec di pari data lo stesso atto era stato notificato all'avv. Vito Narracci in qualità di difensore di . CP_1
Ciò posto, rileva la Corte che, nella specie, è indubbio che il ricorso in riassunzione è stato depositato l'1.11.2022, entro il termine semestrale di rito dalla dichiarazione di interruzione del processo (disposta con ordinanza depositata l'11.03.2022) previsto dall'art. 305 c.p.c. nel testo vigente alla data di introduzione del giudizio. Il ricorso in riassunzione unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, è stato poi notificato alla sola erede superstite (salvo lo stesso appellante) della parte deceduta, entro i termini ivi assegnati (30.12.2022).
L'avvenuto deposito del ricorso in riassunzione entro il termine fissato dall'art. 305 c.p.c. esclude, per pacifica e consolidata giurisprudenza, l'estinzione del processo (cfr, tra le ultime, Cass. n. 2174/2016) laddove l'eventuale mancata successiva notifica del detto atto, unitamente al provvedimento che fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, per inesistenza e/o nullità della notifica stessa, impone al Giudice di ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non di dichiarare l'estinzione del processo (Cass. n. 21869/2013; Cass. n. 6921/2019, in
4 relazione all'omessa notifica, cui può essere giuridicamente assimilata l'ipotesi di notifica affetta da giuridica inesistenza).
Tuttavia, nel caso di specie, non è necessario disporre la rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione atteso che quella già effettuata nei confronti di , CP_1 seppur mediante pec notificata al suo difensore, deve ritenersi già di per sé sufficiente ad integrare la regolare costituzione del contraddittorio nei confronti della stessa, anche nella qualità di erede della defunta . Parte_2
Invero, ha chiarito la Suprema Corte (Cass. 16/03/2010, n. 6325) che, qualora la rinnovazione della notificazione alla parte sia superflua, risultando dall'attività processuale che essa ne ha avuto conoscenza, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 cost., deve escludersi l'estinzione del processo nel caso di mancato ordine di rinnovazione della notificazione da parte del Giudice del merito. Più in particolare, già Cass. 23712/1987 n. 1987, ebbe a statuire che “qualora venga ordinata l'integrazione del contraddittorio, in sede di legittimità, nei confronti dell'erede della parte defunta nel corso del giudizio d'appello, la circostanza che detto erede sia già costituito con controricorso, ancorché in proprio, rende superflua uria nuova notificazione del ricorso, in considerazione della conoscenza diretta di quel provvedimento”. Pur se è stato enunciato con particolare riferimento al giudizio di legittimità, il principio può senz'altro essere esteso a quello di merito. Né vi è ragione di discostarsene, stante la sua piena coerenza con le esigenze di economia processuale, cui é ispirata la regola circa la validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo: l'appellante ha documentato di aver notificato il ricorso in riassunzione con due distinte pec;
una indirizzata all'avv. Narracci quale difensore di già costituita in proprio nel procedimento, l'altra CP_1 indirizzata allo stesso avv. Narracci quale difensore di quale CP_1
“procuratore domiciliatario di e tutti gli altri eredi di CP_1 Parte_2
”. Essendo la destinataria della notifica già costituita in proprio nel presente
[...] giudizio, è di tutta evidenza che con la notifica dell'atto di riassunzione eseguita al suo procuratore, l'appellante ha inequivocabilmente manifestato la volontà di estendere la propria domanda nei suoi confronti anche in qualità di erede della parte defunta (in senso conforme, cfr. Cass. 04/02/2003, n.1613, Cass. 16/03/2010, n. 6325 e Cass. 3/02/2023, n. 3391).
Conseguentemente deve ritenersi integro il contraddittorio delle parti anche riguardo agli eredi della parte deceduta: lo stesso e la suddetta , Parte_1 CP_1 entrambi già costituiti in proprio nel procedimento riassunto.
2)-Sempre in via preliminare deve altresì disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, pure proposta dalle originarie appellate, atteso che, con il proposto gravame, ha specificamente impugnato i capi della Parte_1 sentenza con cui sono state accolte, per quanto di ragione, le domande dalle stesse proposte, deducendone l'infondatezza anche in ragione della mancata ammissione del giuramento decisorio loro deferito.
3)-Prima di procedere all'esame del merito del gravame, è tuttavia opportuno
5 riassumere la vicenda processuale all'esame della Corte.
3.1)-Essa trae origine dalla successione (apertasi in data 24/6/1986) di ER
, devolutasi ab intestato in favore della di lui consorte, , e
[...] Controparte_2 dei tre figli e aveva rinunciato all'eredità Pt_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2 mentre questa era stata accettata dai tre figli, tra i quali si era venuta così a costituire una situazione di comunione ereditaria.
Nell'ambito del patrimonio relitto era compresa un'azienda commerciale avente ad oggetto la lavorazione industriale e la commercializzazione di mandorle, che i germani continuarono a gestire congiuntamente, dando luogo ad una società di fatto denominata s.d.f. degli eredi di . Parte_1 Persona_6
Con scrittura privata del 7/07/1993 i tre fratelli unitamente alla madre CP_1 [...] conclusero un accordo finalizzato alla liquidazione della società CP_2 commerciale e, più in generale, alla riconfigurazione dei rispettivi assetti patrimoniali.
Con tale accordo, gli eredi pattuirono di sciogliere la società commerciale, CP_1 nominando i liquidatori. Stabilirono, inoltre, di conferire alla liquidazione della società di fatto taluni immobili di comune proprietà, affinché, con il prezzo ricavato dalla loro vendita, fossero estinte, in primo luogo, le passività della società e, in ipotesi di ulteriore capienza, le passività agrarie. Fu altresì stabilito che ove il ricavato della vendita non fosse stato sufficiente a coprire per intero tutte le spese, i costi e gli oneri, di qualsiasi natura, della liquidazione della società di fatto, gli ulteriori importi all'uopo necessari sarebbero stati forniti da Con riguardo, invece, alla diversa Parte_1 ipotesi di esuberanza, i saldi attivi rivenienti dalla vendita degli immobili conferiti alla liquidazione della s.d.f. sarebbero stati devoluti in ragione di 1/3 ad Parte_2
e per i residui 2/3 a copertura delle passività agrarie a partire da quelle più antiche ed a cominciare da quelle, nell'ordine, di , di , di CP_1 Controparte_2 [...]
e di . Persona_7 Parte_1
Sempre con la richiamata scrittura privata del 7.07.1993 le originarie attrici si impegnarono a trasferire le loro aziende agricole a a fronte delle seguenti Parte_1 prestazioni corrispettive: a) accollo integrale e liberatorio da parte del dott. di tutte le passività Parte_1 agrarie scadute e scadenti, facenti capo ad , ed CP_2 CP_1 [...]
, ivi compresi i mutui, i relativi ratei e le cambiali agrarie;
Parte_2
b) rinunzia irrevocabile, assoluta e definitiva di , a favore delle sorelle Parte_1
ed , ad ogni suo diritto sulla collezione di vasi archeologici CP_1 Parte_2 ed antichi, sui mobili quadri, arredi e suppellettili, nessuno escluso, siti nell'abitazione di via Putignani n 120 in Bari, attuale residenza della sig.ra ; CP_2
c) accollo da parte del dott. di ogni spesa relativa ai passaggi di Parte_1 proprietà ed agli accolli di mutuo relativi alle aziende agricole sopra citate;
d) accollo personale da parte del dott. di ogni ulteriore passività che dovesse Parte_1 addebitarsi alla società di fatto per atti da lui compiuti dal 7.6.1993 ... fino alla sottoscrizione del presente atto e di ogni attività che dovesse addebitarsi a tutte le
6 aziende agricole di proprietà comune od esclusiva, di , ed CP_2 Parte_2
, nessuna esclusa fino al formale passaggio di proprietà al dott. CP_1 [...]
stesso sempre a partire dal 7 giugno 1993. Pt_1
In adempimento della richiamata scrittura privata del 7/07/1993, i fratelli , in CP_1 data 23 luglio 1993, deliberarono: lo scioglimento della società di fatto;
la nomina dei liquidatori della società nonché il conferimento alla liquidazione della s.d.f. di alcuni immobili di loro comune proprietà, tra cui il palazzo sito in Bari alla via Putignani 120.
Al fine di ottenere dalle Banche creditrici una congrua dilazione che consentisse il compimento della vendita degli immobili conferiti alla liquidazione, onde estinguere i debiti della s.d.f., senza subire, nel frattempo, azioni giudiziali recuperatorie, le parti in causa offrirono la costituzione di ipoteca sugli immobili conferiti alla liquidazione. Gli Istituti di Credito accettarono la proposta suddetta e fu quindi stipulato l'atto a rogito notaio , in data 14.03.1995 in forza del quale, da un lato, le Banche Per_1 creditrici accordarono, ai germani, finanziamenti contestualmente utilizzati per la estinzione dei debiti bancari della società commerciale e dall'altro, i germani CP_1 si impegnarono a rimborsare le somme finanziate entro diciotto mesi, garantendo siffatto rimborso mediante ipoteca di primo grado concessa sugli immobili conferiti alla liquidazione della s.d.f..
Sempre in ottemperanza agli obblighi di cui alla scrittura privata del 7/07/1993, le originarie attrici trasferirono pro quota le proprie aziende agricole a con Parte_1 atto pubblico del 19/12/1995, per notar , apparentemente configurato come Per_1 contratto di compravendita di aziende agricole con contestuale concessione di mutuo destinato al pagamento del prezzo di vendita, ma, effettivamente stipulato in adempimento della suddetta scrittura privata del 7 luglio 1993. Invero, con scrittura privata in pari data i germani si diedero reciprocamente atto che il trasferimento delle aziende avveniva a fronte della liberazione delle germane da ogni passività agraria, in esecuzione degli accordi raggiunti con la scrittura del 7/07/1993 e che, pertanto, l'atto di trasferimento, con riguardo al pagamento del prezzo ivi dedotto, doveva intendersi quale negozio parzialmente simulato. Inoltre, all'art. 3 della suddetta scrittura privata fu espressamente previsto, a carico di , l'obbligo di utilizzare il mutuo Parte_1 collegato all'apparente compravendita, per l'estinzione di plurime passività della s.d.f. in liquidazione, convenendo che: “con la somma che residuerà dalle suddette lire 800.000.000 estinte le surrichiamate esposizioni agrarie ... il medesimo si Pt_1 impegna ed obbliga altresì ad estinguere ovvero comunque ad ottenere la completa liberazione delle sorelle ed dei seguenti debiti della s.d.f. degli CP_1 Parte_2 eredi : a) debiti verso fornitori, per complessivi n. 21 teste e lit. Persona_6
107.224.289, quali risultano dall'elenco composto di 3 pagine che, sottoscritto dalle parti, viene a formare parte integrante del presente accordo;
b) spettanze e competenze, comprensive di ritenute d'acconto IRPEF dei dipendenti della
[...]
...; c) spese e competenze dei liquidatori della s.d.f. degli eredi Parte_3
...; d) spese e competenze del commercialista della ripetuta s.d.f. ...; Persona_6
e) ritenute IRPEF relativi agli stipendi corrisposti ai dipendenti della s.d.f. per mesi
7 da aprile a giugno 1993”.
3.1.2)-Le originarie attrici, richiamando gli atti anzidetti ed allegando l'inadempimento del convenuto agli obblighi ivi assunti, hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la risoluzione dell'atto pubblico del 19.12.1995 e della scrittura privata autenticata del
4/10/96-4/11/1996, con condanna del medesimo convenuto alla restituzione dei beni immobili che ne costituivano l'oggetto ovvero al pagamento del relativo controvalore, oltre al risarcimento dei danni.
3.1.3)-Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, rilevato che la tardiva costituzione del convenuto comportava l'inammissibilità delle allegazioni di fatti e circostanze modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalle attrici ovvero costitutivi di diritti del convenuto da far valere nei termini di cui all'art. 167 c.p.c. in via di eccezione o di domanda riconvenzionale e che, comunque, avrebbero dovuto formare oggetto di tempestiva allegazione nei termini perentori previsti dall'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., per cui la controversia andava deciso solo sulla base dei fatti allegati dalle attrici e di quelli concordemente ammessi dalle parti, residuando al convenuto solo la facoltà di contestare la fondatezza o la mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda o di proporre eccezioni in senso lato, ha preliminarmente disatteso (confermando le due precedenti ordinanze in tal senso già emesse in corso di causa) l'istanza di giuramento decisorio deferito dal convenuto alle attrici, in quanto inammissibile proprio perché finalizzato eludere le preclusioni processuali di cui innanzi, rivenienti dalla sua tardiva costituzione in giudizio.
Ha quindi accolto parzialmente la domanda attorea, ritenendo, con riferimento alla domanda di risoluzione del rogito per notaio , in data 19.12.1995, Persona_5 denominato “Compravendita di aziende agricole e fondo rustico” che le attrici -in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento- avessero dato prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi dalle stesse assunti con l'art. 8 della scrittura 7/07/1993, avendo trasferito al fratello la Pt_1 proprietà delle aziende agricole sopra indicate, con contestuale concessione in mutuo all'odierno convenuto, da parte della Banca Nazionale dell'Agricoltura, della somma di lire 800 milioni, che rappresentava l'apparente provvista per il pagamento in favore delle sorelle del prezzo della cessione, quantificato, con riferimento alla quota di loro proprietà (2/3) in £.866.952.866.
Il convenuto dal canto suo non aveva provato di aver adempiuto integralmente agli obblighi assunti con l'accordo 7.07.1993. Infatti, come già sopra ricordato, con scrittura privata del 19.12.1995 (doc. 2 citazione), le suddette parti si erano date atto che il contestuale rogito per notar era Per_1 parzialmente simulato nel senso che la vendita in favore di era avvenuta non Pt_1 contro il pagamento di somme, bensì in adempimento dell'accordo del 7/07/1993: “la
8 vendita in favore di è avvenuta non contro il pagamento di somme, bensì in Pt_1 adempimento del più volte richiamato accordo del 7.7.1993” (cfr. art. 2 scrittura privata 19/12/1995 cit.). Era stato, inoltre, chiarito, in quella sede, che la somma di lire 800.000.000, che risultava dovuta da a titolo di prezzo del coevo atto pubblico in Parte_1 Per_1 data 19/12/1995, in realtà non era stata versata alle sorelle, bensì versata su due distinti libretti nominativi accesi presso la stessa BNA ed intestati ad e CP_1 Parte_2
, il quale ultimo, con detta somma, ed anche con proprie risorse, si era Parte_1 impegnato ed obbligato, tra l'altro – “in adempimento degli impegni assunti con la ridetta scrittura del 7/7/1993 e negli stretti tempi tecnici occorrenti” – ad estinguere, o comunque ottenere la completa liberazione delle sorelle, dalle seguenti esposizioni:
-lire 50.000.000 oltre interessi, per cambiale agraria in favore del Credito italiano, a firma (art. 2, ultimo periodo, scrittura 19/12/95); Parte_2
-saldo debitorio di lire 328.737.912 alla data 30/9/95 nei confronti del MPS, sede di Bari, derivante da contratto a rogito notaio 15/03/1995, rep. 10576, di Per_1 apertura di credito in conto corrente n. 40117.84 intestato ad (art. 5, CP_1 lettera c, scrittura privata 19/12/1995). All'art. 6 della scrittura privata del 19/12/1995 (per errore materiale indicato nell'anzidetta scrittura sempre come art. 5) era stato infine previsto l'obbligo di
[...]
di restituire alle sorelle: Pt_1
-la somma di lire 12.000.000 pagata all'inquilino di via Putignani, sig. Per_8
-la somma di lire 170.000.000 anticipata da ed alla Parte_2 CP_1 Part liquidatela della Era inoltre previsto l'obbligo di di pagare quanto dovuto a titolo di Parte_1 indennità di avviamento alla società Federico II, locataria di un locale di Via Putignani.
Ha quindi rilevato, il Giudice di prime cure, che il convenuto non solo non aveva provato di aver integralmente adempiuto ai suddetti obblighi ma risultava altresì incontestabilmente provato il suo inadempimento, emergendo dalla documentazione in atti e dalle stesse ammissioni del medesimo convenuto che:
-il Credito Italiano aveva chiesto ed ottenuto, con ingiunzione di pagamento del 6/10/98, notificata l'11/11/98, la condanna di al pagamento della Parte_2 somma di lire 50.000.000 oltre interessi al tasso del 10% dalla data di scadenza del titolo (11/3/1991) fino al 31/12/1996 ed al tasso del 5% da tale ultima data fino al soddisfo, per la cambiale agraria di cui al precitato art. 2, ult. periodo, scrittura 19/12/1995 (doc. 8 citazione);
-il aveva chiesto ed ottenuto con ingiunzione di pagamento Parte_4 del 15/10/98, notificata il 4/12/98, la condanna di al pagamento della CP_1 somma di lire 386.851.191 oltre interessi al tasso del 10,50% dall'11/6/1998 fino al soddisfo, per saldo in linea capitale del conto corrente n. 40117.84 di cui al precitato art. 5, lett. c, scrittura privata 19/12/1995);
-inoltre, non era stato adempiuto l'obbligo di restituzione in favore delle sorelle della somma di lire 182.00.000, di cui al precitato art. 6 della scrittura 19/12/1995. Gli immobili in Triggiano ivi indicati (i proventi della cui vendita erano a tale scopo
9 destinati) erano stati sottoposti a pignoramento e venduti al pubblico incanto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 748/98 Reg. Gen. Esec., promossa da Banca di RO in danno delle attrici, di e della moglie Parte_1
, come ammesso dallo stesso convenuto. Controparte_3
Alla stregua delle riportate argomentazioni, il Tribunale ha, pertanto, dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita di aziende agricole sopra indicate per grave inadempimento del convenuto con la condanna di quest'ultimo alla restituzione in favore delle originarie attrici della proprietà dei 2/3 indivisi dell'azienda agricola ubicata in agro di Ruvo di PU (contrada Porcile), EG (contrada Tuppicello) e ON (contrada Matine) di complessivi ettari 98 e della proprietà del fondo rustico ubicato in agro di Ruvo di PU, contrada Pezza della Seta, di ettari 5 (art. 1, lett. b, atto pubblico 19/12/1995 cit.) o, laddove ciò non fosse stato possibile, al pagamento del controvalore all'attualità nonché al risarcimento dei danni dalle stesse subite a causa dell'inadempimento, l'uno e gli altri da liquidarsi in separata sede come richiesto dalle attrici.
Ha precisato, a tale ultimo riguardo, che non poteva configurarsi come danno risarcibile la condanna del convenuto al pagamento di una somma equivalente alla prestazione rimasta inadempiuta ai sensi degli artt. 2, ult. periodo, 5, lett. c) e 6 della scrittura privata del 19.12.1995, pari a lire 560.737.912, essendo tale importo, per sorte capitale, incompatibile con la richiesta di restituzione degli immobili ovvero al pagamento del loro controvalore che costituiva l'effetto dell'accolta domanda di risoluzione così come detta risoluzione comportava il venir meno degli obblighi assunti dal convenuto ed il diritto dello stesso, non fatto valere nel presente giudizio, alla restituzione di quanto eventualmente pagato in esecuzione (parziale) delle obbligazioni a suo carico. Era invece fondata la domanda di condanna generica al pagamento di una somma equivalente al controvalore dei beni personali delle sorelle sottoposti a CP_1 pignoramenti immobiliari nell'ottobre 2005 ad istanza del AN di Sicilia ed in forza del decreto ingiuntivo n. 392/1998 ottenuto per il mancato pagamento della somma di lire 1.108.547.532, oltre accessori, per il mancato pagamento del contratto di finanziamento del 14.03.1995, in quanto conseguenza della violazione da parte del convenuto di tenere indenne le attrici da ogni conseguenza relativa alle passività della sdf, integralmente accollatesi da Parte_1
La sentenza impugnata ha infine disatteso la domanda di risoluzione del contratto di cessione dell'azienda di cui alla scrittura privata del 14.11.1996 atteso Parte_1 che la vendita era avvenuta a favore della società soggetto giuridico Controparte_4 diverso da diverso dalla persona fisica privo, quindi, di legittimazione Parte_1 passiva riguardo a detta domanda.
4)-richiamati i fatti di causa e le motivazioni poste a base dell'impugnata pronuncia, si rileva che l'appellante, dopo aver a sua volta ripercorso estensivamente i fatti di causa, ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
4.1)-illegittima risoluzione del contratto di trasferimento delle aziende agricole.
10 Assume l'appellante che erroneamente era stata disposta la risoluzione del contratto di trasferimento del 19.12.1995 avendo egli adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico, come regolate dall'art. 8 lettere a), b), c) e d) della scrittura privata del 7.07.1993. Segnatamente:
-l'adempimento dell'accollo integrale e liberatorio da tutte le passività agrarie, scadute e scadenti, facenti capo ad , e , ivi CP_2 CP_1 Parte_2 compresi i mutui, i relativi ratei e le cambiali agrarie previsto a suo carico dalla lett. a) della richiamata scrittura del 7.07.1993, non solo era stato attestato dalle stesse appellate, che con la scrittura privata del 19.12.1995, contestuale a quella di stipula dell'atto di trasferimento delle aziende di pari data, avevano dichiarato che il fratello le aveva liberato da ogni esposizione agraria nei confronti della BNA, ma risultava anche dall'elenco analitico delle passività estinte (mediante la stipula del mutuo erogato con l'atto pubblico di pari data vincolato nella sua destinazione a tale scopo) riportante anche le modalità di estinzione, stese nel corpo dell'atto di appello (pagg 20/23);
-parimenti adempiuti erano stati gli obblighi previsti dalle lett. b) e c) della richiamata scrittura privata del 7.07.1993, avendo esso appellante ceduto alle sorelle ogni suo diritto sui beni contemplati dalla lett. a), venduti poi dalle sorelle alla Regione Lombardia, e pagato tutte le spese relative ai passaggi di proprietà delle aziende agricole, così come previsto dalla lett. c);
-anche gli obblighi assunti con la lett. d) dell'anzidetta scrittura privata del 7.07.1993, erano stati adempiuti, non avendo esso appellante posto in essere atti di gestione successivamente alla suddetta data che avesse generato passività a carico della società di fatto.
4.2)-illegittima declaratoria di tardività delle allegazioni difensive e della mancata ammissione del giuramento decisorio.
Il Tribunale aveva denegato l'ammissione del giuramento decisorio deferito da esso appellante alle originarie attrici sull'erroneo presupposto che lo stesso verteva su circostanze volte a dimostrare fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere dalle attrici ovvero costitutivi di diritti del convenuto da far valere, entro i termini di cui all'art. 167 c.p.c., che il convenuto avrebbe dovuto allegare, a pena di decadenza, tutt'al più entro i termini concessi ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c..
In realtà, sostiene l'appellante, il giuramento decisorio aveva ad oggetto semplici circostanze volte a negare il fondamento delle pretese formulate dalle attrici.
Del resto, anche a voler ritenere che, nella specie, le allegazioni relative all'esatto adempimento contrattuale non costituivano mere difese bensì eccezioni aventi ad oggetto fatti estintivi o modificativi (c.d. eccezione di adempimento) si sarebbe trattato comunque di eccezioni in senso lato, come tali ammissibili anche in sede di gravame, così come pure riconosciuto nella sentenza impugnata a proposito della deducibilità, senza preclusioni processuali, delle eccezioni di siffatta natura.
11 Infine, nemmeno era precluso al convenuto di poter provare, senza limitazioni, l'avvenuto adempimento delle obbligazioni asseritamente inadempiute.
4.3)-insussistenza degli inadempimenti posti a fondamento della risoluzione del contratto.
Secondo il Tribunale la risoluzione del contratto di trasferimento aziende si imponeva per non avere il convenuto estinto o comunque ottenuto la completa liberazione delle sorelle dalle esposizioni specificamente indicate in sentenza, come richiamate al precedente punto 3.1.3).
Assume l'appellante che riguardo al mancato pagamento di lire 50.000.000 oltre interessi, per cambiale agraria in favore del Credito italiano, a firma Parte_2
, e del saldo debitorio di lire 328.737.912 alla data 30/9/95 nei confronti del
[...]
MPS, trattavasi, nella specie, di debiti incerti nella loro esistenza e nel loro importo per i quali erano pendenti distinti giudizi di accertamento innanzi a questa stessa Corte (RG 625/98) ed al Tribunale di Bari (R.G. 1513/1998) per cui, al fine di accertare l'eventuale inadempimento di esso appellante, occorreva attenderne la definizione. Trattavasi in ogni caso di crediti illiquidi atteso che, nei richiamati giudizi, era stata sospesa l'esecutività dei corrispondenti decreti ingiuntivi. In ogni caso, il mancato pagamento di quei debiti non integrava certamente gli estremi della gravità dell'inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c., attesa l'entità delle prestazioni regolarmente adempiute.
Nemmeno era sussistente la violazione degli obblighi di cui all'art. 6 della scrittura privata del 19.12.1995, atteso che la pattuizione ivi prevista non contemplava un obbligo restitutorio a carico dell'appellante ma stabiliva che le somme necessarie ad estinguere le debitorie ivi previste fossero conseguite attraverso la vendita di alcuni immobili di proprietà comune;
vendite e pagamenti che avrebbero dovuto eseguirsi dalle stesse attrici alle quali l'appellante aveva conferito mandato irrevocabile.
4.4)-illegittimità della condanna generica al risarcimento dei danni il Tribunale aveva fondato la suddetta condanna sul presupposto che le attrici, a titolo di danni, avessero diritto a conseguire il controvalore dei loro beni personali sottoposti a pignoramento immobiliare nell'ottobre del 2005 a seguito di decreto ingiuntivo ottenuto il 5.05.1998 dal AN di Sicilia nei confronti delle stesse, in solido con l'originario convenuto, per il pagamento dell'importo di lire 1.108.547.532, oltre interessi, riveniente dal finanziamento di cui all'atto a rogito del notaio Per_9
del 14.03.1995, conseguente alla violazione da parte del convenuto
[...] dell'obbligo di tenere indenne le sorelle da ogni conseguenza relativa alle passività della sdf.
Anche siffatta violazione era tuttavia insussistente atteso che l'obbligo di tenere indenne le attrici era stato assunto da esso appellante in termini condizionali nell'ipotesi in cui le somme realizzate dalla vendita dei beni destinati alla liquidazione fossero risultati insufficienti ad estinguere tutte le passività della sdf.
12 Sicché, non essendosi ancora avverata la condizione in parola, l'inadempimento contestato doveva ritenersi insussistente, considerato altresì che questa stessa Corte nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal AN di Sicilia (RG 625/2008) ne aveva sospeso l'esecutività, cui era seguita la sospensione della intrapresa procedura esecutiva, per cui le appellate, allo stato, non avevano subito alcuna espropriazione. Tanto senza tralasciare di considerare che le azioni giudiziarie intraprese dal ceto bancario per recuperare i crediti vantati nei confronti della sdf erano state per lo più dovute al contegno illegittimo delle stesse appellate per aver queste alienato beni personali in violazione del patto di non alienazione stabilito con le banche creditrici.
5) i motivi di gravame, che ad avviso della Corte possono esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti alla sussistenza dei presupposti della risoluzione del contratto del 19.12.1995 ed al conseguente diritto delle originarie attrici al risarcimento dei danni, sono giuridicamente infondati e pertanto devono disattendersi.
5.1) Va innanzitutto esaminata la richiesta del giuramento decisorio deferito dall'appellante alle originarie convenute, disattesa dal Giudice di prime cure, ritualmente riproposta nelle conclusioni dell'atto di appello ed altresì reiterata con specifico atto sottoscritto personalmente dall'appellante, depositato all'udienza di trattazione del 30.01.2015.
L'istanza, ad avviso della Corte, è inammissibile.
È vero, in linea generale, che nel caso di mancata ammissione del giuramento decisorio della controparte chiesto in prime cure, la relativa istanza può essere riproposta in appello, purché la riproposizione avvenga nelle stesse forme previste per il primo grado (atto di appello sottoscritto dalla parte personalmente ovvero distinto atto sempre sottoscritto dalla parte personalmente o da suo procuratore munito di procura speciale) ed è altresì vero che il mezzo di prova in esame sfugge alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., ma è altrettanto vero che esso non può avere ad oggetto circostanze finalizzate a dimostrare la fondatezza di eccezioni non tempestivamente formulate in primo grado, in quanto l'introduzione di un "quid novum" nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali (Cfr. Cass. 19/10/2015 n. 21073 e Cass. 24/04/2023, n.10890).
Sulla scorta di tale ultima precisazione deve confermarsi la statuizione della sentenza impugnata, che ha escluso l'ammissibilità del deferito giuramento, seppur con motivazione parzialmente diversa da quella ivi adottata.
5.1.1)-Va preliminarmente rilevato che l'amissione del giuramento decisorio deferito a risulta preclusa dall'intervenuto decesso della stessa, al quale non Parte_2
è seguito il rideferimento nei confronti della coerede (cfr. Cass. CP_1
22/11/2011, n. 24609 e Cass. 14/01/1980, n. 339).
5.1.2)-Riguardo, invece, al giuramento deferito a , con l'atto depositato CP_1 il 30.01.2015, l'appellante, ha nuovamente capitolato le circostanze dedotte in prime
13 cure (pagg. 27/36 dell'atto del 30.01.2015), distinguendole in 26 capi: con i capi da 1) a 11) si chiede a di affermare che non aveva adempiuto CP_1 Parte_1 alle obbligazioni (specificamente indicate negli anzidetti capitoli) pattuite come corrispettivo della cessione delle aziende agricole;
con i capi da 12) a 16) si chiede alle stessa appellata di affermare che esse non avevano posto in vendita i beni personali ivi analiticamente descritti e che la Banca di RO non aveva azionato in sede monitoria le proprie ragioni di credito a causa di siffatte alienazioni;
con i capi da 17) a 26) si chiede alle medesime germane di affermare che esse non avevano concesso in locazione, all'insaputa di esso appellante ed a fronte di canoni irrisori, ampia parte dei beni comuni destinati all'estinzione delle passività societarie.
Ebbene, la circostanza sub 1) (passività agrarie pagate da alla Banca Parte_1 dell'Agricoltura) attenendo a fatti posti in essere non dalla giurante personalmente e nemmeno necessariamente caduti sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi e della sua intelligenza, si configura non come giuramento “de veritate” ma come giuramento “de scientia” e, come tale, inammissibile, in quanto la sua formulazione avrebbe richiesto la precisazione di come e quando il giurante avesse avuto diretta percezione dei pagamenti effettuati dall'appellante, indicati nel capitolo in esame (cfr. al riguardo, Cass. 13/01/2009, n.476).
Le circostanze sub 2) e 3) sono parimenti inammissibili in quanto l'accollo liberatorio assunto da con l'atto a rogito notaio del 19.12.1995 (rep. Parte_1 Per_1
12067) risulta comprovato dal detto atto pubblico nel quale sono altresì specificate le passività oggetto di accollo e l'accettazione dell'accollo da parte della BNA con efficacia liberatoria nei confronti delle sorelle . CP_1
La circostanza sub 4) non ha rilievo decisivo ai fini della decisione, mentre riguardo alla circostanza sub 5) valgono gli stessi rilievi formulati per la circostanza sub 1).
Le circostanze sub 6) e 7) sono anch'esse inammissibili in quanto i fatti ivi dedotti non sono stati oggetto di contestazione.
Le circostanze da 8) a 11) sono parimenti inammissibili per le stesse considerazioni formulate per la circostanza sub 1) riferendosi anch'esse a pagamenti che sarebbero stati effettuati non dal giurante ma da Parte_1
Le circostanze da 12) a 26) sono inammissibili perché, condivisibilmente con quanto già statuito sul punto dal Giudice di prime cure, i relativi capitoli mirano a dimostrare l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) proposta dall'originario convenuto nei confronti dell'attrice, la quale avrebbero dovuto sollevarsi entro i termini di cui all'art. 167 c.c. o al massimo entro la scadenza dei termini preclusivi di cui all'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., non potendo il giuramento decisorio costituire un mezzo per eludere l'onere di allegazione tempestiva delle domande ed eccezioni oggetto di causa (cfr., in argomento, Cass. 1/07/1982, n. 3946; Cass. 7/06/1988, n. 3844; Cass., 27/02/1995, n. 2250).
Né può accedersi alla tesi dell'appellante, secondo cui le dette circostanze
14 costituirebbero mere difese, volte a negare il fondamento delle pretese azionate dalle attrici in quanto finalizzate a dimostrare che, avendo esso appellante, adempiuto alle obbligazioni a suo carico, le pretese risolutorie azionate dalle attrici avrebbero dovuto rigettarsi.
Nella specie, come già rilevato, i capitoli suindicati mirano a dimostrare non il mero adempimento delle obbligazioni assunte dall'appellante bensì la fondatezza dell'eccezione di inadempimento dallo stesso proposta tardivamente nei confronti delle germane;
eccezione che non costituisce mera difesa e/o eccezione in senso lato, ma eccezione in senso stretto che, come tale, avrebbe dovuto sollevarsi entro i termini preclusivi di cui all'art. 167 c.p.c. (cfr. in tale senso, Cass. 24/11/2021, n. 36531; Cass. 16/03/2011, n. 6168).
5.2) Esclusa l'ammissibilità del giuramento decisorio, le censure sollevate dall'appellante riguardo alla sussistenza del contestato inadempimento si appalesano infondate, anche sotto il profilo della ritenuta gravità dello stesso.
Richiamati il rogito notarile inter partes di “compravendite” del 19/12/1995 e le collegate scritture private, sempre inter partes, del 7/07/1993 e del 19/12/1995, va ricordato che il Tribunale, esclusa l'ammissibilità delle eccezioni di inadempimento sollevate dal convenuto tardivamente, ha fondato la sua decisione sulla base della documentazione prodotta dagli appellanti senza considerare quella prodotta tardivamente dall'appellato, in quanto costituitosi oltre i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; considerazione, quest'ultima, che va estesa anche alla ulteriore documentazione prodotta dall'appellante in allegato alla comparsa conclusionale in appello, dovendosi escludere che, per la stessa, possa farsi applicazione del disposto di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., atteso che, pur trattandosi di documentazione sopravvenuta all'introduzione del gravame, la sua produzione non può essere effettuata in comparsa conclusionale, una volta che la causa è stata rimessa in decisione (cfr., sul punto, tra le ultime, Cass. 26/09/2024, n. 25731).
Ne consegue che, come condivisibilmente già statuito dal Tribunale, dalla produzione documentale ritualmente allegata agli atti di causa si evince che le originarie attrici, alla data di introduzione del giudizio, avevano integralmente adempiuto alle obbligazioni dalle stesse assunte con la richiamata scrittura privata del 7/07/1993, cui si era data concreta attuazione: (a) con l'atto pubblico del 14/03/1995, rep. 10551, con il quale, a fronte di un finanziamento con apertura di credito in conto corrente finalizzato ad estinguere le passività bancarie della sdf, erogato dalle stesse banche creditrici, da estinguersi entro il 15 ottobre 1997, esse, congiuntamente al fratello, avevano concesso ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà comune caduti in successione, conferiti alla s.d.f.; (b) con l'atto pubblico di trasferimento aziende del 19/12/1995; (c) con la collegata scrittura privata di pari data.
non aveva invece dato prova di aver integralmente adempiuto agli Parte_1 obblighi a suo carico come specificati nella predetta scrittura privata del 7/07/1993 e come richiamati in quella successiva del 19/12/1995.
15 Invero, a parte il mancato rimborso, nei termini convenuti, dei finanziamenti erogati dalle banche creditrici con l'atto del 19.03.1995, con la scrittura privata del 19.12.1995, si era poi impegnato ad utilizzare l'importo di lire 800.000.000, concesso Parte_1 dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura come finanziamento destinato all'apparente pagamento del prezzo della compravendita di cui al rogito notarile di pari data, per estinguere o comunque per ottenere la completa liberazione delle sorelle dalle esposizioni debitorie specificamente indicate in detta scrittura privata nonché a restituire loro le somme dalle stesse anticipate (pure indicate specificamente) per la definizione di altre passività comuni.
Tali obblighi non sono stati adempiuti, risultando in atti le azioni intraprese dalle banche (Credito Italiano e ) per i crediti che l'appellante Parte_4 avrebbero dovuto estinguere in forza della suddetta scrittura privata, ed il mancato pagamento in favore delle sorelle della somma di lire 182.00.000, di cui all'art. 6 della scrittura 19/12/1995.
Trattasi di inadempimenti certamente gravi e, quindi, idonei a determinare la invocata risoluzione del contratto di trasferimento aziende del 19.12.1995 stante l'entità (lire 560.737.912 in linea capitale) delle obbligazioni non adempiute, corrispondenti alla quota di 2/3 del prezzo di compravendita di lire 866.952.866 indicato nel suddetto atto.
Né può accedersi alla prospettazione di parte appellante secondo cui i crediti delle banche suindicate essendo illiquidi, per essere stati opposti i decreti ingiuntivi dalle stesse ottenuti, non potevano configurare un inadempimento a lui imputabile sino alla data di definizione dei relativi giudizi. Tanto, sia perché la documentazione prodotta a sostegno di detto assunto è stata allegata tardivamente, sia perché i crediti in parola erano stati esattamente e specificamente indicati nell'anzidetta scrittura privata senza alcuna riserva in ordine alla loro effettiva debenza alle banche creditrice, per cui era obbligo dell'appellante fornire la provvista necessaria ad evitare che fossero intraprese azioni pregiudizievoli nei confronti delle originarie attrici, salvo poi a proporre istanza di ripetizione per quanto eventualmente indebitamente pagato alle banche.
Nemmeno può fondatamente sostenersi che l'appellante avrebbe adempiuto all'obbligazione liberatoria assunta nei confronti delle sorelle per avere la BNA, nel concedere il muto per l'acquisto degli immobili oggetto dell'atto del 19.12.1995, accettato l'accollo liberatorio assunto da esso appellante per le passività afferenti all'azienda ceduta. Tali passività erano state assunte dal per compensare il valore delle Parte_1 attività della suddetta azienda (stimate in lire 2.553.302.481; cfr. perizia giurata allegato all'atto di compravendita del 19.12.1995) e, quindi, per determinare il prezzo (simulato) di vendita (al netto delle suindicate passività) del compendio aziendale, laddove le obbligazioni non adempiute di cui innanzi attengono a passività ulteriori, non ricomprese tra quelle indicate nell'atto di compravendita.
E' poi inammissibile l'assunto secondo cui la mancata ottemperanza agli obblighi di estinguere la debitoria di cui al contratto di finanziamento del 19.03.1995 sarebbe
16 dipeso dagli inadempimenti posti in essere dalle stesse originarie convenute, le quali, prima della scadenza dei termini di pagamento, avrebbero alienato beni individuali, facendo così venir meno la garanzia generica a favore delle banche creditrici prevista dall'art. 2901 c.c., così inducendole ad azionare esecutivamente i crediti vantati. Trattasi infatti di un'eccezione di inadempimento che avrebbe dovuto sollevarsi dal convenuto nei termini di cui all'art. 167 c.p.c. Essa è peraltro infondata, non essendo stato in alcun modo previsto un divieto di alienazione dei beni personali nei patti intercorsi tra le parti.
Parimenti inammissibile, perché anch'essa tardiva, è l'ulteriore eccezione secondo cui la vendita dei beni immobili di proprietà comune conferiti alla s.d.f. sarebbe stata impedita e, comunque, resa difficoltosa, dalla locazione degli stessi a canoni irrisori effettuate dalle sorelle all'insaputa del fratello. L'eccezione non è comunque CP_1 supportata da documentazione tempestivamente prodotta agli atti del giudizio il cui esame é quindi precluso al Giudicante.
Priva di pregio è altresì l'eccezione secondo cui andava esclusa la violazione, da parte dell'appellante, della violazione degli obblighi di cui all'art. 6 della scrittura privata del 19.12.1995 ((erroneamente ivi indicato, come già detto, come art.5 ), contemplando, la stessa, non un obbligo restitutorio a carico dell'appellante ma il recupero delle somme necessarie ad estinguere le debitorie ivi previste mediante la vendita di alcuni immobili di proprietà comune, che avrebbe dovuto effettuarsi dalle stesse originarie attrici alle quali l'appellante aveva conferito mandato irrevocabile.
È documentato in atti che la vendita degli immobili ivi menzionati non fu possibile in quanto gli stessi vennero ipotecati e pignorati da parte del AN di RO (in forza di decreto ingiuntivo dell'11.04.1997) e del (in forza di decreto Parte_4 ingiuntivo dell'1, 05.1998) per crediti non onorati da Questi, pertanto, Parte_1 come previsto nella citata clausola pattizia per l'ipotesi in cui il ricavato della vendita fosse risultato insufficiente, avrebbe dovuto estinguere le debitorie in questione con mezzi propri.
Sicché, stante la sussistenza e la gravità dell'inadempimento, merita certamente conferma la statuizione impugnata che ha accertato e dichiarato la risoluzione dell'atto pubblico di trasferimento aziende del 19.12.1995.
5.3)-Del pari infondata è, infine, la censura con la quale l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver accolto la domanda di condanna di condanna generica al risarcimento dei danni per i pregiudizi rivenienti dagli inadempimenti accertati a suo carico.
Va premesso che la Suprema Corte da tempo spiega che, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato;
in simile ipotesi, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto
17 del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e la sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all' "an debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica (cfr. Cass. 14/03/2018, n. 6235; Cass. 29/08/2018, n. 21236).
Nella specie, la portata dannosa della condotta inadempiente ascritta all'appellante è stata riscontrata dal Tribunale nel pregiudizio riveniente alle originarie attrici dal pignoramento dei loro beni personali eseguito nell'ottobre del 2005 a seguito di decreto ingiuntivo ottenuto il 5.05.1998 dal AN di Sicilia nei confronti delle stesse, in solido con l'originario convenuto, per il pagamento dell'importo di lire 1.108.547.532, oltre accessori, per il mancato pagamento del contratto di finanziamento del 14.03.1995, in quanto conseguenza della violazione da parte del convenuto dell'obbligo di tenere indenne le attrici da ogni conseguenza relativa alle passività della sdf, integralmente accollatesi da Parte_1
Anche sul punto la doglianza di parte avversa, secondo cui l'obbligo in parola sarebbe stato assunto solo in termini condizionali per l'ipotesi in cui le somme realizzate dalla vendita dei beni destinati alla liquidazione fossero risultati insufficienti ad estinguere tutte le passività della sdf, non tiene conto del rilievo che il pignoramento in questione rinveniva dal mancato adempimento del contratto di finanziamento del 4.03.1995 a rogito notaio (rep. 10551), le cui somme avrebbero dovuto destinarsi dal Per_1
proprio all'estinzione dei pregressi crediti vantati dal detto Istituto nei CP_1 confronti della s.d.f., con rimborso da effettuarsi entro il 30.09.1997. non ha provveduto al rimborso dell'importo finanziato, sicché la banca Parte_1 creditrice per il recupero del credito vantato ha sottoposto a pignoramento non solo i beni concessi in ipoteca a garanzia del finanziamento ma anche quelli personali delle sorelle . CP_1
È di tutta evidenza, quindi, l'inadempimento all'obbligo di tenere indenne le germane da ogni conseguenza pregiudizievole riveniente dal mancato pagamento di tutte le passività facenti capo alla s.d.f. ed il pregiudizio arrecato dal pignoramento dei beni personali.
Va peraltro soggiunto che, ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è richiesta la prova certa di un danno ma è sufficiente l'accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza (cfr. Cass. 27/12/2023, n. 36009). Donde, nel separato giudizio da instaurarsi ad istanza delle aventi diritto per la concreta determinazione del quantum debeatur, il debitore ben potrà allegare tutte le circostanze del caso volte a dimostrare l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio risarcibile.
In definitiva, per le esposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, confermandosi integralmente la sentenza di primo grado.
18 Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a mente del DM 55/14 e s.m.
Va altresì dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti e di Parte_1 CP_1 [...]
(deceduta nelle more del presente grado di giudizio) avverso la sentenza Parte_2
n. 2803/2013, resa dal Tribunale di Bari il 24.09.2013, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2)-condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in €. 17.100,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
3)-dispone, occorrendo, l'annotazione della presente sentenza nei registri immobiliari con esonero del Responsabile del competente Servizio di Pubblicità Immobiliare da ogni responsabilità;
4)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 17.12.2024
Il Presidente dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
19
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1374 R.G. 2014, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 2803/2013, resa dal Tribunale di Bari il 24.09.2013, notificata il 27.06.2014, avente ad oggetto: risoluzione contratto per inadempimento
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo D'Ippolito, per mandato Parte_1 allegato al ricorso in riassunzione del 02.10.2021, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellante= E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Narracci, per mandato a margine CP_1 della comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellata=
All'udienza collegiale del 9 giugno 2023, tenutasi con modalità cartolare mediante lo scambio di note scritte, la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con atto di citazione notificato il 19/10/2006, trascritto presso la Conservatoria
1 dei Registri Immobiliari di Bari in data 2/4/2007 ai nn. 20499/13812, Parte_2
e convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il fratello
[...] CP_1
e, adducendone l'inadempimento sotto molteplici profili, agli obblighi assunti Pt_1 con il rogito notarile inter partes di “compravendite” del 19/12/1995 e con le collegate scritture private, sempre inter partes, del 7/07/1993 e del 19/12/1995, chiesero pronunziarsi: (a) la risoluzione dell'anzidetto atto pubblico del 19.12.1995, con condanna del convenuto alla restituzione di tutti i beni che ne costituivano l'oggetto o, nel caso di avvenuta alienazione degli stessi, al pagamento del loro controvalore, con interessi e rivalutazione monetaria;
(b) la risoluzione della scrittura privata autenticata inter partes di cessione dell'azienda del 4/10/96-4/11/1996, con Parte_1 condanna del convenuto alla restituzione di tutti i beni oggetto del suddetto contratto o, nel caso di avvenuta alienazione degli stessi al pagamento del loro controvalore con interessi e rivalutazione;
(c) la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da esse attrici in conseguenza dei contestati inadempimenti e, comunque, in misura non inferiore a 15 milioni di euro, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
All'udienza di comparizione delle parti, tenutasi il 16.02.2007, il convenuto non si costituì in giudizio, per cui, il Tribunale né dichiarò la contumacia ed assegnò alle attrici i chiesti termini ex art. 183, comma, 6 c.p.c..
Dopo la scadenza dei suddetti termini, con comparsa depositata il 4.07.2007, si costituì chiedendo il rigetto delle domande. Parte_1
Eccepita dalle attrici l'inammissibilità di tutte le avverse eccezioni e produzioni documentali, in quanto tardive, e dichiarato dalle stesse di limitare la richiesta di danni alla condanna generica del convenuto ex art. 278 c.p.c., il convenuto all'udienza del 4.12.2012 deferì loro giuramento decisorio.
Con ordinanza 4.03.2013 l'istanza fu dichiarata inammissibile;
proposta dal convenuto istanza di revoca e riformulati i capitoli del giuramento, il Giudicante con ordinanza dell'11.04.2013 rigettò anche detta istanza e, quindi, acquisita la documentazione in atti e riservata la causa in decisione, con la sentenza in epigrafe, oggetto del presente gravame, così ebbe a statuire:
<<il tribunale ogni altra domanda ed eccezione rigettata dichiara la risoluzione del>
contratto di compravendita di aziende agricole e fondo rustico del 19.12.95 sopra indicato per grave inadempimento del convenuto con la condanna di quest'ultimo alla restituzione in favore delle attrici della proprietà dei 2/3 indivisi dell'azienda agricola ubicata in agro di Ruvo di PU (contrada Porcile), EG (contrada Tuppicello) e ON (contrada Matine), di complessivi ettari 89 e della proprietà del fondo rustico ubicato in agro di Ruvo di PU, contrada Pezza della Seta, di ettari 5 (art. 1, lett. b, atto pubblico 19/12/95 cit.) o laddove ciò non sia possibile al pagamento del loro controvalore all'attualità; condanna il convenuto al risarcimento dei danni in favore delle attrici da liquidarsi in separata sede nonché al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 12.000,00 oltre IVA e CAP>>.
2 Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 28/07/2014, ha proposto appello chiedendone, previa sospensione della sua efficacia Parte_1 esecutiva, l'integrale riforma con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<accertare e dichiarare la piena ammissibilità del giuramento decisorio deferito da
ad ed in prime cure, revocando i Parte_1 CP_1 Parte_2 provvedimenti che ne hanno escluso l'ammissione; accertare e dichiarare che l'odierno appellante non ha posto in essere alcun inadempimento che legittimi, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, la risoluzione del contratto di compravendita di aziende agricole e fondo rustico stipulato il 19.12.95 con atto a rogito notar (rep. n. 12067), dichiarandone la piena Per_1 validità ed efficacia;
accertare e dichiarare che il dott. non ha posto in essere, in pregiudizio Parte_1 delle appellate, alcun inadempimento che legittimi richieste di risarcimento danni, annullando, per l'effetto, la statuizione condannatoria recata dalla sentenza oggetto d'appello; condannare le parti appellate al pagamento di spese e competenze difensive relative al doppio grado di giudizio>>.
Con comparsa di costituzione depositata il 18/12/2014, le appellate,
[...]
e , si sono costituite, contestando estensivamente il Parte_2 CP_1 gravame, di cui hanno chiesto il rigetto con il favore delle spese del grado.
Depositato dall'appellante, in data 30.01.2015, nuovo atto di deferimento di giuramento decisorio alle appellate e disattesa dalla Corte l'istanza di inibitoria, con ordinanza del 5/03/2021 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuta cancellazione del difensore dell'appellante dall'Albo degli Avvocati. Il giudizio è stato, quindi, riassunto, mediante ricorso depositato, in data 4/10/2021, dal nuovo difensore dell'appellante.
All'esito dell'udienza dell'8/03/2022, questa Corte, con ordinanza depositato in data 11/04/2022, ha dichiarato nuovamente l'interruzione del procedimento per intervenuto decesso dell'appellata . Parte_2
Il Giudizio è stato riassunto ad istanza dell'appellante con ricorso depositato l'1.11.2022, notificato a , quale coerede, unitamente ad esso appellante, CP_1 di . Persona_2
Quindi, acquisita la documentazione, all'udienza del 9.06.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
1)-Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione del giudizio interrotto, formulata da all'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni del 09.06.2023, sul presupposto che l'appellante non avrebbe prodotto la copia del relativo atto notificato agli eredi di Parte_2
3 nel termine perentorio fissato dal Collegio con l'ordinanza del 7/03/2023 ovvero in ragione della inesistenza e/o nullità della notifica del detto atto effettuata a CP_1
quale coerede di al domicilio del suo difensore non anche
[...] Parte_2 personalmente.
Si osserva, innanzitutto, al riguardo, che con l'ordinanza del 7/03/2023 la Corte ha onerato l'appellante di produrre la copia dell'atto di riassunzione notificata agli eredi della parte deceduta almeno 15 giorni prima dell'udienza del 9.06.2023, cui la causa era stata contestualmente rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il termine non è stato indicato come perentorio, per cui deve ad esso riconoscersi mera natura ordinatoria, la quale non preclude di ottemperare all'adempimento per il quale esso era stato assegnato anche in un momento successivo, come di fatto avvenuto.
Nemmeno coglie nel segno l'ulteriore deduzione secondo cui l'atto di riassunzione avrebbe dovuto notificarsi alla parte personalmente, sebbene già costituita in proprio nello stesso procedimento, non anche al suo difensore domiciliatario.
L'appellante ha documentato -e sul punto non sono state sollevate contestazioni- che la parte deceduta, , con testamento olografo pubblicato con verbale Parte_2
a rogito del Notaio di Noci, in data 12 aprile 2022, rep. 4750/3963, aveva Per_3 nominato suo erede universale tale , il quale aveva però rinunciato Persona_4 all'eredità con atto ricevuto dal Cancelliere del Tribunale di Bari il 20/04/2022, rep 225/2022. Sicché, essendo la defunta senza coniuge e senza figli, la sua eredità si era devoluta ex lege in favore dello stesso appellante e della sorella , la CP_1 quale aveva accettato l'eredità, con beneficio di inventario, in forza di atto a rogito del Notaio , di Bari, del 22.06.2022. L'atto di riassunzione, pertanto, era Persona_5 stato notificato a , quale erede di , già costituita in CP_1 Parte_2 proprio nel procedimento interrotto, a mezzo pec notificata al suo difensore, avv. Vito Narracci, in data 26/12/2022. Con nota pec di pari data lo stesso atto era stato notificato all'avv. Vito Narracci in qualità di difensore di . CP_1
Ciò posto, rileva la Corte che, nella specie, è indubbio che il ricorso in riassunzione è stato depositato l'1.11.2022, entro il termine semestrale di rito dalla dichiarazione di interruzione del processo (disposta con ordinanza depositata l'11.03.2022) previsto dall'art. 305 c.p.c. nel testo vigente alla data di introduzione del giudizio. Il ricorso in riassunzione unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, è stato poi notificato alla sola erede superstite (salvo lo stesso appellante) della parte deceduta, entro i termini ivi assegnati (30.12.2022).
L'avvenuto deposito del ricorso in riassunzione entro il termine fissato dall'art. 305 c.p.c. esclude, per pacifica e consolidata giurisprudenza, l'estinzione del processo (cfr, tra le ultime, Cass. n. 2174/2016) laddove l'eventuale mancata successiva notifica del detto atto, unitamente al provvedimento che fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, per inesistenza e/o nullità della notifica stessa, impone al Giudice di ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non di dichiarare l'estinzione del processo (Cass. n. 21869/2013; Cass. n. 6921/2019, in
4 relazione all'omessa notifica, cui può essere giuridicamente assimilata l'ipotesi di notifica affetta da giuridica inesistenza).
Tuttavia, nel caso di specie, non è necessario disporre la rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione atteso che quella già effettuata nei confronti di , CP_1 seppur mediante pec notificata al suo difensore, deve ritenersi già di per sé sufficiente ad integrare la regolare costituzione del contraddittorio nei confronti della stessa, anche nella qualità di erede della defunta . Parte_2
Invero, ha chiarito la Suprema Corte (Cass. 16/03/2010, n. 6325) che, qualora la rinnovazione della notificazione alla parte sia superflua, risultando dall'attività processuale che essa ne ha avuto conoscenza, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 cost., deve escludersi l'estinzione del processo nel caso di mancato ordine di rinnovazione della notificazione da parte del Giudice del merito. Più in particolare, già Cass. 23712/1987 n. 1987, ebbe a statuire che “qualora venga ordinata l'integrazione del contraddittorio, in sede di legittimità, nei confronti dell'erede della parte defunta nel corso del giudizio d'appello, la circostanza che detto erede sia già costituito con controricorso, ancorché in proprio, rende superflua uria nuova notificazione del ricorso, in considerazione della conoscenza diretta di quel provvedimento”. Pur se è stato enunciato con particolare riferimento al giudizio di legittimità, il principio può senz'altro essere esteso a quello di merito. Né vi è ragione di discostarsene, stante la sua piena coerenza con le esigenze di economia processuale, cui é ispirata la regola circa la validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo: l'appellante ha documentato di aver notificato il ricorso in riassunzione con due distinte pec;
una indirizzata all'avv. Narracci quale difensore di già costituita in proprio nel procedimento, l'altra CP_1 indirizzata allo stesso avv. Narracci quale difensore di quale CP_1
“procuratore domiciliatario di e tutti gli altri eredi di CP_1 Parte_2
”. Essendo la destinataria della notifica già costituita in proprio nel presente
[...] giudizio, è di tutta evidenza che con la notifica dell'atto di riassunzione eseguita al suo procuratore, l'appellante ha inequivocabilmente manifestato la volontà di estendere la propria domanda nei suoi confronti anche in qualità di erede della parte defunta (in senso conforme, cfr. Cass. 04/02/2003, n.1613, Cass. 16/03/2010, n. 6325 e Cass. 3/02/2023, n. 3391).
Conseguentemente deve ritenersi integro il contraddittorio delle parti anche riguardo agli eredi della parte deceduta: lo stesso e la suddetta , Parte_1 CP_1 entrambi già costituiti in proprio nel procedimento riassunto.
2)-Sempre in via preliminare deve altresì disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, pure proposta dalle originarie appellate, atteso che, con il proposto gravame, ha specificamente impugnato i capi della Parte_1 sentenza con cui sono state accolte, per quanto di ragione, le domande dalle stesse proposte, deducendone l'infondatezza anche in ragione della mancata ammissione del giuramento decisorio loro deferito.
3)-Prima di procedere all'esame del merito del gravame, è tuttavia opportuno
5 riassumere la vicenda processuale all'esame della Corte.
3.1)-Essa trae origine dalla successione (apertasi in data 24/6/1986) di ER
, devolutasi ab intestato in favore della di lui consorte, , e
[...] Controparte_2 dei tre figli e aveva rinunciato all'eredità Pt_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2 mentre questa era stata accettata dai tre figli, tra i quali si era venuta così a costituire una situazione di comunione ereditaria.
Nell'ambito del patrimonio relitto era compresa un'azienda commerciale avente ad oggetto la lavorazione industriale e la commercializzazione di mandorle, che i germani continuarono a gestire congiuntamente, dando luogo ad una società di fatto denominata s.d.f. degli eredi di . Parte_1 Persona_6
Con scrittura privata del 7/07/1993 i tre fratelli unitamente alla madre CP_1 [...] conclusero un accordo finalizzato alla liquidazione della società CP_2 commerciale e, più in generale, alla riconfigurazione dei rispettivi assetti patrimoniali.
Con tale accordo, gli eredi pattuirono di sciogliere la società commerciale, CP_1 nominando i liquidatori. Stabilirono, inoltre, di conferire alla liquidazione della società di fatto taluni immobili di comune proprietà, affinché, con il prezzo ricavato dalla loro vendita, fossero estinte, in primo luogo, le passività della società e, in ipotesi di ulteriore capienza, le passività agrarie. Fu altresì stabilito che ove il ricavato della vendita non fosse stato sufficiente a coprire per intero tutte le spese, i costi e gli oneri, di qualsiasi natura, della liquidazione della società di fatto, gli ulteriori importi all'uopo necessari sarebbero stati forniti da Con riguardo, invece, alla diversa Parte_1 ipotesi di esuberanza, i saldi attivi rivenienti dalla vendita degli immobili conferiti alla liquidazione della s.d.f. sarebbero stati devoluti in ragione di 1/3 ad Parte_2
e per i residui 2/3 a copertura delle passività agrarie a partire da quelle più antiche ed a cominciare da quelle, nell'ordine, di , di , di CP_1 Controparte_2 [...]
e di . Persona_7 Parte_1
Sempre con la richiamata scrittura privata del 7.07.1993 le originarie attrici si impegnarono a trasferire le loro aziende agricole a a fronte delle seguenti Parte_1 prestazioni corrispettive: a) accollo integrale e liberatorio da parte del dott. di tutte le passività Parte_1 agrarie scadute e scadenti, facenti capo ad , ed CP_2 CP_1 [...]
, ivi compresi i mutui, i relativi ratei e le cambiali agrarie;
Parte_2
b) rinunzia irrevocabile, assoluta e definitiva di , a favore delle sorelle Parte_1
ed , ad ogni suo diritto sulla collezione di vasi archeologici CP_1 Parte_2 ed antichi, sui mobili quadri, arredi e suppellettili, nessuno escluso, siti nell'abitazione di via Putignani n 120 in Bari, attuale residenza della sig.ra ; CP_2
c) accollo da parte del dott. di ogni spesa relativa ai passaggi di Parte_1 proprietà ed agli accolli di mutuo relativi alle aziende agricole sopra citate;
d) accollo personale da parte del dott. di ogni ulteriore passività che dovesse Parte_1 addebitarsi alla società di fatto per atti da lui compiuti dal 7.6.1993 ... fino alla sottoscrizione del presente atto e di ogni attività che dovesse addebitarsi a tutte le
6 aziende agricole di proprietà comune od esclusiva, di , ed CP_2 Parte_2
, nessuna esclusa fino al formale passaggio di proprietà al dott. CP_1 [...]
stesso sempre a partire dal 7 giugno 1993. Pt_1
In adempimento della richiamata scrittura privata del 7/07/1993, i fratelli , in CP_1 data 23 luglio 1993, deliberarono: lo scioglimento della società di fatto;
la nomina dei liquidatori della società nonché il conferimento alla liquidazione della s.d.f. di alcuni immobili di loro comune proprietà, tra cui il palazzo sito in Bari alla via Putignani 120.
Al fine di ottenere dalle Banche creditrici una congrua dilazione che consentisse il compimento della vendita degli immobili conferiti alla liquidazione, onde estinguere i debiti della s.d.f., senza subire, nel frattempo, azioni giudiziali recuperatorie, le parti in causa offrirono la costituzione di ipoteca sugli immobili conferiti alla liquidazione. Gli Istituti di Credito accettarono la proposta suddetta e fu quindi stipulato l'atto a rogito notaio , in data 14.03.1995 in forza del quale, da un lato, le Banche Per_1 creditrici accordarono, ai germani, finanziamenti contestualmente utilizzati per la estinzione dei debiti bancari della società commerciale e dall'altro, i germani CP_1 si impegnarono a rimborsare le somme finanziate entro diciotto mesi, garantendo siffatto rimborso mediante ipoteca di primo grado concessa sugli immobili conferiti alla liquidazione della s.d.f..
Sempre in ottemperanza agli obblighi di cui alla scrittura privata del 7/07/1993, le originarie attrici trasferirono pro quota le proprie aziende agricole a con Parte_1 atto pubblico del 19/12/1995, per notar , apparentemente configurato come Per_1 contratto di compravendita di aziende agricole con contestuale concessione di mutuo destinato al pagamento del prezzo di vendita, ma, effettivamente stipulato in adempimento della suddetta scrittura privata del 7 luglio 1993. Invero, con scrittura privata in pari data i germani si diedero reciprocamente atto che il trasferimento delle aziende avveniva a fronte della liberazione delle germane da ogni passività agraria, in esecuzione degli accordi raggiunti con la scrittura del 7/07/1993 e che, pertanto, l'atto di trasferimento, con riguardo al pagamento del prezzo ivi dedotto, doveva intendersi quale negozio parzialmente simulato. Inoltre, all'art. 3 della suddetta scrittura privata fu espressamente previsto, a carico di , l'obbligo di utilizzare il mutuo Parte_1 collegato all'apparente compravendita, per l'estinzione di plurime passività della s.d.f. in liquidazione, convenendo che: “con la somma che residuerà dalle suddette lire 800.000.000 estinte le surrichiamate esposizioni agrarie ... il medesimo si Pt_1 impegna ed obbliga altresì ad estinguere ovvero comunque ad ottenere la completa liberazione delle sorelle ed dei seguenti debiti della s.d.f. degli CP_1 Parte_2 eredi : a) debiti verso fornitori, per complessivi n. 21 teste e lit. Persona_6
107.224.289, quali risultano dall'elenco composto di 3 pagine che, sottoscritto dalle parti, viene a formare parte integrante del presente accordo;
b) spettanze e competenze, comprensive di ritenute d'acconto IRPEF dei dipendenti della
[...]
...; c) spese e competenze dei liquidatori della s.d.f. degli eredi Parte_3
...; d) spese e competenze del commercialista della ripetuta s.d.f. ...; Persona_6
e) ritenute IRPEF relativi agli stipendi corrisposti ai dipendenti della s.d.f. per mesi
7 da aprile a giugno 1993”.
3.1.2)-Le originarie attrici, richiamando gli atti anzidetti ed allegando l'inadempimento del convenuto agli obblighi ivi assunti, hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la risoluzione dell'atto pubblico del 19.12.1995 e della scrittura privata autenticata del
4/10/96-4/11/1996, con condanna del medesimo convenuto alla restituzione dei beni immobili che ne costituivano l'oggetto ovvero al pagamento del relativo controvalore, oltre al risarcimento dei danni.
3.1.3)-Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, rilevato che la tardiva costituzione del convenuto comportava l'inammissibilità delle allegazioni di fatti e circostanze modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalle attrici ovvero costitutivi di diritti del convenuto da far valere nei termini di cui all'art. 167 c.p.c. in via di eccezione o di domanda riconvenzionale e che, comunque, avrebbero dovuto formare oggetto di tempestiva allegazione nei termini perentori previsti dall'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., per cui la controversia andava deciso solo sulla base dei fatti allegati dalle attrici e di quelli concordemente ammessi dalle parti, residuando al convenuto solo la facoltà di contestare la fondatezza o la mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda o di proporre eccezioni in senso lato, ha preliminarmente disatteso (confermando le due precedenti ordinanze in tal senso già emesse in corso di causa) l'istanza di giuramento decisorio deferito dal convenuto alle attrici, in quanto inammissibile proprio perché finalizzato eludere le preclusioni processuali di cui innanzi, rivenienti dalla sua tardiva costituzione in giudizio.
Ha quindi accolto parzialmente la domanda attorea, ritenendo, con riferimento alla domanda di risoluzione del rogito per notaio , in data 19.12.1995, Persona_5 denominato “Compravendita di aziende agricole e fondo rustico” che le attrici -in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento- avessero dato prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi dalle stesse assunti con l'art. 8 della scrittura 7/07/1993, avendo trasferito al fratello la Pt_1 proprietà delle aziende agricole sopra indicate, con contestuale concessione in mutuo all'odierno convenuto, da parte della Banca Nazionale dell'Agricoltura, della somma di lire 800 milioni, che rappresentava l'apparente provvista per il pagamento in favore delle sorelle del prezzo della cessione, quantificato, con riferimento alla quota di loro proprietà (2/3) in £.866.952.866.
Il convenuto dal canto suo non aveva provato di aver adempiuto integralmente agli obblighi assunti con l'accordo 7.07.1993. Infatti, come già sopra ricordato, con scrittura privata del 19.12.1995 (doc. 2 citazione), le suddette parti si erano date atto che il contestuale rogito per notar era Per_1 parzialmente simulato nel senso che la vendita in favore di era avvenuta non Pt_1 contro il pagamento di somme, bensì in adempimento dell'accordo del 7/07/1993: “la
8 vendita in favore di è avvenuta non contro il pagamento di somme, bensì in Pt_1 adempimento del più volte richiamato accordo del 7.7.1993” (cfr. art. 2 scrittura privata 19/12/1995 cit.). Era stato, inoltre, chiarito, in quella sede, che la somma di lire 800.000.000, che risultava dovuta da a titolo di prezzo del coevo atto pubblico in Parte_1 Per_1 data 19/12/1995, in realtà non era stata versata alle sorelle, bensì versata su due distinti libretti nominativi accesi presso la stessa BNA ed intestati ad e CP_1 Parte_2
, il quale ultimo, con detta somma, ed anche con proprie risorse, si era Parte_1 impegnato ed obbligato, tra l'altro – “in adempimento degli impegni assunti con la ridetta scrittura del 7/7/1993 e negli stretti tempi tecnici occorrenti” – ad estinguere, o comunque ottenere la completa liberazione delle sorelle, dalle seguenti esposizioni:
-lire 50.000.000 oltre interessi, per cambiale agraria in favore del Credito italiano, a firma (art. 2, ultimo periodo, scrittura 19/12/95); Parte_2
-saldo debitorio di lire 328.737.912 alla data 30/9/95 nei confronti del MPS, sede di Bari, derivante da contratto a rogito notaio 15/03/1995, rep. 10576, di Per_1 apertura di credito in conto corrente n. 40117.84 intestato ad (art. 5, CP_1 lettera c, scrittura privata 19/12/1995). All'art. 6 della scrittura privata del 19/12/1995 (per errore materiale indicato nell'anzidetta scrittura sempre come art. 5) era stato infine previsto l'obbligo di
[...]
di restituire alle sorelle: Pt_1
-la somma di lire 12.000.000 pagata all'inquilino di via Putignani, sig. Per_8
-la somma di lire 170.000.000 anticipata da ed alla Parte_2 CP_1 Part liquidatela della Era inoltre previsto l'obbligo di di pagare quanto dovuto a titolo di Parte_1 indennità di avviamento alla società Federico II, locataria di un locale di Via Putignani.
Ha quindi rilevato, il Giudice di prime cure, che il convenuto non solo non aveva provato di aver integralmente adempiuto ai suddetti obblighi ma risultava altresì incontestabilmente provato il suo inadempimento, emergendo dalla documentazione in atti e dalle stesse ammissioni del medesimo convenuto che:
-il Credito Italiano aveva chiesto ed ottenuto, con ingiunzione di pagamento del 6/10/98, notificata l'11/11/98, la condanna di al pagamento della Parte_2 somma di lire 50.000.000 oltre interessi al tasso del 10% dalla data di scadenza del titolo (11/3/1991) fino al 31/12/1996 ed al tasso del 5% da tale ultima data fino al soddisfo, per la cambiale agraria di cui al precitato art. 2, ult. periodo, scrittura 19/12/1995 (doc. 8 citazione);
-il aveva chiesto ed ottenuto con ingiunzione di pagamento Parte_4 del 15/10/98, notificata il 4/12/98, la condanna di al pagamento della CP_1 somma di lire 386.851.191 oltre interessi al tasso del 10,50% dall'11/6/1998 fino al soddisfo, per saldo in linea capitale del conto corrente n. 40117.84 di cui al precitato art. 5, lett. c, scrittura privata 19/12/1995);
-inoltre, non era stato adempiuto l'obbligo di restituzione in favore delle sorelle della somma di lire 182.00.000, di cui al precitato art. 6 della scrittura 19/12/1995. Gli immobili in Triggiano ivi indicati (i proventi della cui vendita erano a tale scopo
9 destinati) erano stati sottoposti a pignoramento e venduti al pubblico incanto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 748/98 Reg. Gen. Esec., promossa da Banca di RO in danno delle attrici, di e della moglie Parte_1
, come ammesso dallo stesso convenuto. Controparte_3
Alla stregua delle riportate argomentazioni, il Tribunale ha, pertanto, dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita di aziende agricole sopra indicate per grave inadempimento del convenuto con la condanna di quest'ultimo alla restituzione in favore delle originarie attrici della proprietà dei 2/3 indivisi dell'azienda agricola ubicata in agro di Ruvo di PU (contrada Porcile), EG (contrada Tuppicello) e ON (contrada Matine) di complessivi ettari 98 e della proprietà del fondo rustico ubicato in agro di Ruvo di PU, contrada Pezza della Seta, di ettari 5 (art. 1, lett. b, atto pubblico 19/12/1995 cit.) o, laddove ciò non fosse stato possibile, al pagamento del controvalore all'attualità nonché al risarcimento dei danni dalle stesse subite a causa dell'inadempimento, l'uno e gli altri da liquidarsi in separata sede come richiesto dalle attrici.
Ha precisato, a tale ultimo riguardo, che non poteva configurarsi come danno risarcibile la condanna del convenuto al pagamento di una somma equivalente alla prestazione rimasta inadempiuta ai sensi degli artt. 2, ult. periodo, 5, lett. c) e 6 della scrittura privata del 19.12.1995, pari a lire 560.737.912, essendo tale importo, per sorte capitale, incompatibile con la richiesta di restituzione degli immobili ovvero al pagamento del loro controvalore che costituiva l'effetto dell'accolta domanda di risoluzione così come detta risoluzione comportava il venir meno degli obblighi assunti dal convenuto ed il diritto dello stesso, non fatto valere nel presente giudizio, alla restituzione di quanto eventualmente pagato in esecuzione (parziale) delle obbligazioni a suo carico. Era invece fondata la domanda di condanna generica al pagamento di una somma equivalente al controvalore dei beni personali delle sorelle sottoposti a CP_1 pignoramenti immobiliari nell'ottobre 2005 ad istanza del AN di Sicilia ed in forza del decreto ingiuntivo n. 392/1998 ottenuto per il mancato pagamento della somma di lire 1.108.547.532, oltre accessori, per il mancato pagamento del contratto di finanziamento del 14.03.1995, in quanto conseguenza della violazione da parte del convenuto di tenere indenne le attrici da ogni conseguenza relativa alle passività della sdf, integralmente accollatesi da Parte_1
La sentenza impugnata ha infine disatteso la domanda di risoluzione del contratto di cessione dell'azienda di cui alla scrittura privata del 14.11.1996 atteso Parte_1 che la vendita era avvenuta a favore della società soggetto giuridico Controparte_4 diverso da diverso dalla persona fisica privo, quindi, di legittimazione Parte_1 passiva riguardo a detta domanda.
4)-richiamati i fatti di causa e le motivazioni poste a base dell'impugnata pronuncia, si rileva che l'appellante, dopo aver a sua volta ripercorso estensivamente i fatti di causa, ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
4.1)-illegittima risoluzione del contratto di trasferimento delle aziende agricole.
10 Assume l'appellante che erroneamente era stata disposta la risoluzione del contratto di trasferimento del 19.12.1995 avendo egli adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico, come regolate dall'art. 8 lettere a), b), c) e d) della scrittura privata del 7.07.1993. Segnatamente:
-l'adempimento dell'accollo integrale e liberatorio da tutte le passività agrarie, scadute e scadenti, facenti capo ad , e , ivi CP_2 CP_1 Parte_2 compresi i mutui, i relativi ratei e le cambiali agrarie previsto a suo carico dalla lett. a) della richiamata scrittura del 7.07.1993, non solo era stato attestato dalle stesse appellate, che con la scrittura privata del 19.12.1995, contestuale a quella di stipula dell'atto di trasferimento delle aziende di pari data, avevano dichiarato che il fratello le aveva liberato da ogni esposizione agraria nei confronti della BNA, ma risultava anche dall'elenco analitico delle passività estinte (mediante la stipula del mutuo erogato con l'atto pubblico di pari data vincolato nella sua destinazione a tale scopo) riportante anche le modalità di estinzione, stese nel corpo dell'atto di appello (pagg 20/23);
-parimenti adempiuti erano stati gli obblighi previsti dalle lett. b) e c) della richiamata scrittura privata del 7.07.1993, avendo esso appellante ceduto alle sorelle ogni suo diritto sui beni contemplati dalla lett. a), venduti poi dalle sorelle alla Regione Lombardia, e pagato tutte le spese relative ai passaggi di proprietà delle aziende agricole, così come previsto dalla lett. c);
-anche gli obblighi assunti con la lett. d) dell'anzidetta scrittura privata del 7.07.1993, erano stati adempiuti, non avendo esso appellante posto in essere atti di gestione successivamente alla suddetta data che avesse generato passività a carico della società di fatto.
4.2)-illegittima declaratoria di tardività delle allegazioni difensive e della mancata ammissione del giuramento decisorio.
Il Tribunale aveva denegato l'ammissione del giuramento decisorio deferito da esso appellante alle originarie attrici sull'erroneo presupposto che lo stesso verteva su circostanze volte a dimostrare fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere dalle attrici ovvero costitutivi di diritti del convenuto da far valere, entro i termini di cui all'art. 167 c.p.c., che il convenuto avrebbe dovuto allegare, a pena di decadenza, tutt'al più entro i termini concessi ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c..
In realtà, sostiene l'appellante, il giuramento decisorio aveva ad oggetto semplici circostanze volte a negare il fondamento delle pretese formulate dalle attrici.
Del resto, anche a voler ritenere che, nella specie, le allegazioni relative all'esatto adempimento contrattuale non costituivano mere difese bensì eccezioni aventi ad oggetto fatti estintivi o modificativi (c.d. eccezione di adempimento) si sarebbe trattato comunque di eccezioni in senso lato, come tali ammissibili anche in sede di gravame, così come pure riconosciuto nella sentenza impugnata a proposito della deducibilità, senza preclusioni processuali, delle eccezioni di siffatta natura.
11 Infine, nemmeno era precluso al convenuto di poter provare, senza limitazioni, l'avvenuto adempimento delle obbligazioni asseritamente inadempiute.
4.3)-insussistenza degli inadempimenti posti a fondamento della risoluzione del contratto.
Secondo il Tribunale la risoluzione del contratto di trasferimento aziende si imponeva per non avere il convenuto estinto o comunque ottenuto la completa liberazione delle sorelle dalle esposizioni specificamente indicate in sentenza, come richiamate al precedente punto 3.1.3).
Assume l'appellante che riguardo al mancato pagamento di lire 50.000.000 oltre interessi, per cambiale agraria in favore del Credito italiano, a firma Parte_2
, e del saldo debitorio di lire 328.737.912 alla data 30/9/95 nei confronti del
[...]
MPS, trattavasi, nella specie, di debiti incerti nella loro esistenza e nel loro importo per i quali erano pendenti distinti giudizi di accertamento innanzi a questa stessa Corte (RG 625/98) ed al Tribunale di Bari (R.G. 1513/1998) per cui, al fine di accertare l'eventuale inadempimento di esso appellante, occorreva attenderne la definizione. Trattavasi in ogni caso di crediti illiquidi atteso che, nei richiamati giudizi, era stata sospesa l'esecutività dei corrispondenti decreti ingiuntivi. In ogni caso, il mancato pagamento di quei debiti non integrava certamente gli estremi della gravità dell'inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c., attesa l'entità delle prestazioni regolarmente adempiute.
Nemmeno era sussistente la violazione degli obblighi di cui all'art. 6 della scrittura privata del 19.12.1995, atteso che la pattuizione ivi prevista non contemplava un obbligo restitutorio a carico dell'appellante ma stabiliva che le somme necessarie ad estinguere le debitorie ivi previste fossero conseguite attraverso la vendita di alcuni immobili di proprietà comune;
vendite e pagamenti che avrebbero dovuto eseguirsi dalle stesse attrici alle quali l'appellante aveva conferito mandato irrevocabile.
4.4)-illegittimità della condanna generica al risarcimento dei danni il Tribunale aveva fondato la suddetta condanna sul presupposto che le attrici, a titolo di danni, avessero diritto a conseguire il controvalore dei loro beni personali sottoposti a pignoramento immobiliare nell'ottobre del 2005 a seguito di decreto ingiuntivo ottenuto il 5.05.1998 dal AN di Sicilia nei confronti delle stesse, in solido con l'originario convenuto, per il pagamento dell'importo di lire 1.108.547.532, oltre interessi, riveniente dal finanziamento di cui all'atto a rogito del notaio Per_9
del 14.03.1995, conseguente alla violazione da parte del convenuto
[...] dell'obbligo di tenere indenne le sorelle da ogni conseguenza relativa alle passività della sdf.
Anche siffatta violazione era tuttavia insussistente atteso che l'obbligo di tenere indenne le attrici era stato assunto da esso appellante in termini condizionali nell'ipotesi in cui le somme realizzate dalla vendita dei beni destinati alla liquidazione fossero risultati insufficienti ad estinguere tutte le passività della sdf.
12 Sicché, non essendosi ancora avverata la condizione in parola, l'inadempimento contestato doveva ritenersi insussistente, considerato altresì che questa stessa Corte nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal AN di Sicilia (RG 625/2008) ne aveva sospeso l'esecutività, cui era seguita la sospensione della intrapresa procedura esecutiva, per cui le appellate, allo stato, non avevano subito alcuna espropriazione. Tanto senza tralasciare di considerare che le azioni giudiziarie intraprese dal ceto bancario per recuperare i crediti vantati nei confronti della sdf erano state per lo più dovute al contegno illegittimo delle stesse appellate per aver queste alienato beni personali in violazione del patto di non alienazione stabilito con le banche creditrici.
5) i motivi di gravame, che ad avviso della Corte possono esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti alla sussistenza dei presupposti della risoluzione del contratto del 19.12.1995 ed al conseguente diritto delle originarie attrici al risarcimento dei danni, sono giuridicamente infondati e pertanto devono disattendersi.
5.1) Va innanzitutto esaminata la richiesta del giuramento decisorio deferito dall'appellante alle originarie convenute, disattesa dal Giudice di prime cure, ritualmente riproposta nelle conclusioni dell'atto di appello ed altresì reiterata con specifico atto sottoscritto personalmente dall'appellante, depositato all'udienza di trattazione del 30.01.2015.
L'istanza, ad avviso della Corte, è inammissibile.
È vero, in linea generale, che nel caso di mancata ammissione del giuramento decisorio della controparte chiesto in prime cure, la relativa istanza può essere riproposta in appello, purché la riproposizione avvenga nelle stesse forme previste per il primo grado (atto di appello sottoscritto dalla parte personalmente ovvero distinto atto sempre sottoscritto dalla parte personalmente o da suo procuratore munito di procura speciale) ed è altresì vero che il mezzo di prova in esame sfugge alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., ma è altrettanto vero che esso non può avere ad oggetto circostanze finalizzate a dimostrare la fondatezza di eccezioni non tempestivamente formulate in primo grado, in quanto l'introduzione di un "quid novum" nella fase di appello verrebbe a modificare il principio devolutivo e quello della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali (Cfr. Cass. 19/10/2015 n. 21073 e Cass. 24/04/2023, n.10890).
Sulla scorta di tale ultima precisazione deve confermarsi la statuizione della sentenza impugnata, che ha escluso l'ammissibilità del deferito giuramento, seppur con motivazione parzialmente diversa da quella ivi adottata.
5.1.1)-Va preliminarmente rilevato che l'amissione del giuramento decisorio deferito a risulta preclusa dall'intervenuto decesso della stessa, al quale non Parte_2
è seguito il rideferimento nei confronti della coerede (cfr. Cass. CP_1
22/11/2011, n. 24609 e Cass. 14/01/1980, n. 339).
5.1.2)-Riguardo, invece, al giuramento deferito a , con l'atto depositato CP_1 il 30.01.2015, l'appellante, ha nuovamente capitolato le circostanze dedotte in prime
13 cure (pagg. 27/36 dell'atto del 30.01.2015), distinguendole in 26 capi: con i capi da 1) a 11) si chiede a di affermare che non aveva adempiuto CP_1 Parte_1 alle obbligazioni (specificamente indicate negli anzidetti capitoli) pattuite come corrispettivo della cessione delle aziende agricole;
con i capi da 12) a 16) si chiede alle stessa appellata di affermare che esse non avevano posto in vendita i beni personali ivi analiticamente descritti e che la Banca di RO non aveva azionato in sede monitoria le proprie ragioni di credito a causa di siffatte alienazioni;
con i capi da 17) a 26) si chiede alle medesime germane di affermare che esse non avevano concesso in locazione, all'insaputa di esso appellante ed a fronte di canoni irrisori, ampia parte dei beni comuni destinati all'estinzione delle passività societarie.
Ebbene, la circostanza sub 1) (passività agrarie pagate da alla Banca Parte_1 dell'Agricoltura) attenendo a fatti posti in essere non dalla giurante personalmente e nemmeno necessariamente caduti sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi e della sua intelligenza, si configura non come giuramento “de veritate” ma come giuramento “de scientia” e, come tale, inammissibile, in quanto la sua formulazione avrebbe richiesto la precisazione di come e quando il giurante avesse avuto diretta percezione dei pagamenti effettuati dall'appellante, indicati nel capitolo in esame (cfr. al riguardo, Cass. 13/01/2009, n.476).
Le circostanze sub 2) e 3) sono parimenti inammissibili in quanto l'accollo liberatorio assunto da con l'atto a rogito notaio del 19.12.1995 (rep. Parte_1 Per_1
12067) risulta comprovato dal detto atto pubblico nel quale sono altresì specificate le passività oggetto di accollo e l'accettazione dell'accollo da parte della BNA con efficacia liberatoria nei confronti delle sorelle . CP_1
La circostanza sub 4) non ha rilievo decisivo ai fini della decisione, mentre riguardo alla circostanza sub 5) valgono gli stessi rilievi formulati per la circostanza sub 1).
Le circostanze sub 6) e 7) sono anch'esse inammissibili in quanto i fatti ivi dedotti non sono stati oggetto di contestazione.
Le circostanze da 8) a 11) sono parimenti inammissibili per le stesse considerazioni formulate per la circostanza sub 1) riferendosi anch'esse a pagamenti che sarebbero stati effettuati non dal giurante ma da Parte_1
Le circostanze da 12) a 26) sono inammissibili perché, condivisibilmente con quanto già statuito sul punto dal Giudice di prime cure, i relativi capitoli mirano a dimostrare l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) proposta dall'originario convenuto nei confronti dell'attrice, la quale avrebbero dovuto sollevarsi entro i termini di cui all'art. 167 c.c. o al massimo entro la scadenza dei termini preclusivi di cui all'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., non potendo il giuramento decisorio costituire un mezzo per eludere l'onere di allegazione tempestiva delle domande ed eccezioni oggetto di causa (cfr., in argomento, Cass. 1/07/1982, n. 3946; Cass. 7/06/1988, n. 3844; Cass., 27/02/1995, n. 2250).
Né può accedersi alla tesi dell'appellante, secondo cui le dette circostanze
14 costituirebbero mere difese, volte a negare il fondamento delle pretese azionate dalle attrici in quanto finalizzate a dimostrare che, avendo esso appellante, adempiuto alle obbligazioni a suo carico, le pretese risolutorie azionate dalle attrici avrebbero dovuto rigettarsi.
Nella specie, come già rilevato, i capitoli suindicati mirano a dimostrare non il mero adempimento delle obbligazioni assunte dall'appellante bensì la fondatezza dell'eccezione di inadempimento dallo stesso proposta tardivamente nei confronti delle germane;
eccezione che non costituisce mera difesa e/o eccezione in senso lato, ma eccezione in senso stretto che, come tale, avrebbe dovuto sollevarsi entro i termini preclusivi di cui all'art. 167 c.p.c. (cfr. in tale senso, Cass. 24/11/2021, n. 36531; Cass. 16/03/2011, n. 6168).
5.2) Esclusa l'ammissibilità del giuramento decisorio, le censure sollevate dall'appellante riguardo alla sussistenza del contestato inadempimento si appalesano infondate, anche sotto il profilo della ritenuta gravità dello stesso.
Richiamati il rogito notarile inter partes di “compravendite” del 19/12/1995 e le collegate scritture private, sempre inter partes, del 7/07/1993 e del 19/12/1995, va ricordato che il Tribunale, esclusa l'ammissibilità delle eccezioni di inadempimento sollevate dal convenuto tardivamente, ha fondato la sua decisione sulla base della documentazione prodotta dagli appellanti senza considerare quella prodotta tardivamente dall'appellato, in quanto costituitosi oltre i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; considerazione, quest'ultima, che va estesa anche alla ulteriore documentazione prodotta dall'appellante in allegato alla comparsa conclusionale in appello, dovendosi escludere che, per la stessa, possa farsi applicazione del disposto di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., atteso che, pur trattandosi di documentazione sopravvenuta all'introduzione del gravame, la sua produzione non può essere effettuata in comparsa conclusionale, una volta che la causa è stata rimessa in decisione (cfr., sul punto, tra le ultime, Cass. 26/09/2024, n. 25731).
Ne consegue che, come condivisibilmente già statuito dal Tribunale, dalla produzione documentale ritualmente allegata agli atti di causa si evince che le originarie attrici, alla data di introduzione del giudizio, avevano integralmente adempiuto alle obbligazioni dalle stesse assunte con la richiamata scrittura privata del 7/07/1993, cui si era data concreta attuazione: (a) con l'atto pubblico del 14/03/1995, rep. 10551, con il quale, a fronte di un finanziamento con apertura di credito in conto corrente finalizzato ad estinguere le passività bancarie della sdf, erogato dalle stesse banche creditrici, da estinguersi entro il 15 ottobre 1997, esse, congiuntamente al fratello, avevano concesso ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà comune caduti in successione, conferiti alla s.d.f.; (b) con l'atto pubblico di trasferimento aziende del 19/12/1995; (c) con la collegata scrittura privata di pari data.
non aveva invece dato prova di aver integralmente adempiuto agli Parte_1 obblighi a suo carico come specificati nella predetta scrittura privata del 7/07/1993 e come richiamati in quella successiva del 19/12/1995.
15 Invero, a parte il mancato rimborso, nei termini convenuti, dei finanziamenti erogati dalle banche creditrici con l'atto del 19.03.1995, con la scrittura privata del 19.12.1995, si era poi impegnato ad utilizzare l'importo di lire 800.000.000, concesso Parte_1 dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura come finanziamento destinato all'apparente pagamento del prezzo della compravendita di cui al rogito notarile di pari data, per estinguere o comunque per ottenere la completa liberazione delle sorelle dalle esposizioni debitorie specificamente indicate in detta scrittura privata nonché a restituire loro le somme dalle stesse anticipate (pure indicate specificamente) per la definizione di altre passività comuni.
Tali obblighi non sono stati adempiuti, risultando in atti le azioni intraprese dalle banche (Credito Italiano e ) per i crediti che l'appellante Parte_4 avrebbero dovuto estinguere in forza della suddetta scrittura privata, ed il mancato pagamento in favore delle sorelle della somma di lire 182.00.000, di cui all'art. 6 della scrittura 19/12/1995.
Trattasi di inadempimenti certamente gravi e, quindi, idonei a determinare la invocata risoluzione del contratto di trasferimento aziende del 19.12.1995 stante l'entità (lire 560.737.912 in linea capitale) delle obbligazioni non adempiute, corrispondenti alla quota di 2/3 del prezzo di compravendita di lire 866.952.866 indicato nel suddetto atto.
Né può accedersi alla prospettazione di parte appellante secondo cui i crediti delle banche suindicate essendo illiquidi, per essere stati opposti i decreti ingiuntivi dalle stesse ottenuti, non potevano configurare un inadempimento a lui imputabile sino alla data di definizione dei relativi giudizi. Tanto, sia perché la documentazione prodotta a sostegno di detto assunto è stata allegata tardivamente, sia perché i crediti in parola erano stati esattamente e specificamente indicati nell'anzidetta scrittura privata senza alcuna riserva in ordine alla loro effettiva debenza alle banche creditrice, per cui era obbligo dell'appellante fornire la provvista necessaria ad evitare che fossero intraprese azioni pregiudizievoli nei confronti delle originarie attrici, salvo poi a proporre istanza di ripetizione per quanto eventualmente indebitamente pagato alle banche.
Nemmeno può fondatamente sostenersi che l'appellante avrebbe adempiuto all'obbligazione liberatoria assunta nei confronti delle sorelle per avere la BNA, nel concedere il muto per l'acquisto degli immobili oggetto dell'atto del 19.12.1995, accettato l'accollo liberatorio assunto da esso appellante per le passività afferenti all'azienda ceduta. Tali passività erano state assunte dal per compensare il valore delle Parte_1 attività della suddetta azienda (stimate in lire 2.553.302.481; cfr. perizia giurata allegato all'atto di compravendita del 19.12.1995) e, quindi, per determinare il prezzo (simulato) di vendita (al netto delle suindicate passività) del compendio aziendale, laddove le obbligazioni non adempiute di cui innanzi attengono a passività ulteriori, non ricomprese tra quelle indicate nell'atto di compravendita.
E' poi inammissibile l'assunto secondo cui la mancata ottemperanza agli obblighi di estinguere la debitoria di cui al contratto di finanziamento del 19.03.1995 sarebbe
16 dipeso dagli inadempimenti posti in essere dalle stesse originarie convenute, le quali, prima della scadenza dei termini di pagamento, avrebbero alienato beni individuali, facendo così venir meno la garanzia generica a favore delle banche creditrici prevista dall'art. 2901 c.c., così inducendole ad azionare esecutivamente i crediti vantati. Trattasi infatti di un'eccezione di inadempimento che avrebbe dovuto sollevarsi dal convenuto nei termini di cui all'art. 167 c.p.c. Essa è peraltro infondata, non essendo stato in alcun modo previsto un divieto di alienazione dei beni personali nei patti intercorsi tra le parti.
Parimenti inammissibile, perché anch'essa tardiva, è l'ulteriore eccezione secondo cui la vendita dei beni immobili di proprietà comune conferiti alla s.d.f. sarebbe stata impedita e, comunque, resa difficoltosa, dalla locazione degli stessi a canoni irrisori effettuate dalle sorelle all'insaputa del fratello. L'eccezione non è comunque CP_1 supportata da documentazione tempestivamente prodotta agli atti del giudizio il cui esame é quindi precluso al Giudicante.
Priva di pregio è altresì l'eccezione secondo cui andava esclusa la violazione, da parte dell'appellante, della violazione degli obblighi di cui all'art. 6 della scrittura privata del 19.12.1995 ((erroneamente ivi indicato, come già detto, come art.5 ), contemplando, la stessa, non un obbligo restitutorio a carico dell'appellante ma il recupero delle somme necessarie ad estinguere le debitorie ivi previste mediante la vendita di alcuni immobili di proprietà comune, che avrebbe dovuto effettuarsi dalle stesse originarie attrici alle quali l'appellante aveva conferito mandato irrevocabile.
È documentato in atti che la vendita degli immobili ivi menzionati non fu possibile in quanto gli stessi vennero ipotecati e pignorati da parte del AN di RO (in forza di decreto ingiuntivo dell'11.04.1997) e del (in forza di decreto Parte_4 ingiuntivo dell'1, 05.1998) per crediti non onorati da Questi, pertanto, Parte_1 come previsto nella citata clausola pattizia per l'ipotesi in cui il ricavato della vendita fosse risultato insufficiente, avrebbe dovuto estinguere le debitorie in questione con mezzi propri.
Sicché, stante la sussistenza e la gravità dell'inadempimento, merita certamente conferma la statuizione impugnata che ha accertato e dichiarato la risoluzione dell'atto pubblico di trasferimento aziende del 19.12.1995.
5.3)-Del pari infondata è, infine, la censura con la quale l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver accolto la domanda di condanna di condanna generica al risarcimento dei danni per i pregiudizi rivenienti dagli inadempimenti accertati a suo carico.
Va premesso che la Suprema Corte da tempo spiega che, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato;
in simile ipotesi, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto
17 del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e la sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all' "an debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica (cfr. Cass. 14/03/2018, n. 6235; Cass. 29/08/2018, n. 21236).
Nella specie, la portata dannosa della condotta inadempiente ascritta all'appellante è stata riscontrata dal Tribunale nel pregiudizio riveniente alle originarie attrici dal pignoramento dei loro beni personali eseguito nell'ottobre del 2005 a seguito di decreto ingiuntivo ottenuto il 5.05.1998 dal AN di Sicilia nei confronti delle stesse, in solido con l'originario convenuto, per il pagamento dell'importo di lire 1.108.547.532, oltre accessori, per il mancato pagamento del contratto di finanziamento del 14.03.1995, in quanto conseguenza della violazione da parte del convenuto dell'obbligo di tenere indenne le attrici da ogni conseguenza relativa alle passività della sdf, integralmente accollatesi da Parte_1
Anche sul punto la doglianza di parte avversa, secondo cui l'obbligo in parola sarebbe stato assunto solo in termini condizionali per l'ipotesi in cui le somme realizzate dalla vendita dei beni destinati alla liquidazione fossero risultati insufficienti ad estinguere tutte le passività della sdf, non tiene conto del rilievo che il pignoramento in questione rinveniva dal mancato adempimento del contratto di finanziamento del 4.03.1995 a rogito notaio (rep. 10551), le cui somme avrebbero dovuto destinarsi dal Per_1
proprio all'estinzione dei pregressi crediti vantati dal detto Istituto nei CP_1 confronti della s.d.f., con rimborso da effettuarsi entro il 30.09.1997. non ha provveduto al rimborso dell'importo finanziato, sicché la banca Parte_1 creditrice per il recupero del credito vantato ha sottoposto a pignoramento non solo i beni concessi in ipoteca a garanzia del finanziamento ma anche quelli personali delle sorelle . CP_1
È di tutta evidenza, quindi, l'inadempimento all'obbligo di tenere indenne le germane da ogni conseguenza pregiudizievole riveniente dal mancato pagamento di tutte le passività facenti capo alla s.d.f. ed il pregiudizio arrecato dal pignoramento dei beni personali.
Va peraltro soggiunto che, ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è richiesta la prova certa di un danno ma è sufficiente l'accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza (cfr. Cass. 27/12/2023, n. 36009). Donde, nel separato giudizio da instaurarsi ad istanza delle aventi diritto per la concreta determinazione del quantum debeatur, il debitore ben potrà allegare tutte le circostanze del caso volte a dimostrare l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio risarcibile.
In definitiva, per le esposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, confermandosi integralmente la sentenza di primo grado.
18 Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a mente del DM 55/14 e s.m.
Va altresì dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti e di Parte_1 CP_1 [...]
(deceduta nelle more del presente grado di giudizio) avverso la sentenza Parte_2
n. 2803/2013, resa dal Tribunale di Bari il 24.09.2013, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2)-condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in €. 17.100,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
3)-dispone, occorrendo, l'annotazione della presente sentenza nei registri immobiliari con esonero del Responsabile del competente Servizio di Pubblicità Immobiliare da ogni responsabilità;
4)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 17.12.2024
Il Presidente dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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